Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 25/03/2025, n. 1313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1313 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
RE PU BLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DICATANIA
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Catania dott.ssa Federica Amoroso all'udienza di discussione del giorno 25 marzo 2025 ha pronunciato, ex art. 429 c.p.c dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6089 / 2022 R.G.
promossa da rappresentato e difeso dall' avv. Fabio Rossi Parte 1
per procura come in atti;
-ricorrente-
contro in persona del Ministro pro tempore rappresentato e difeso Controparte_1
dall'avv. Alessio Mario Riccobene come in atti;
resistente-
e nei confronti
Dei docenti che hanno partecipato alla mobilità in provincia di Catania per l'a.s. 2022/2023
Avente ad oggetto: mobilità interprovinciale- diritto di precedenza del soggetto che assiste il familiare disabile- Legge n. 104/92
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13 luglio 2022 il ricorrente in epigrafe indicato, premesso di essere docente di "Discipline plastiche, scultoree e scenoplastiche" (classe di concorso A014), immesso in ruolo nell'a.s. 2015/16 nella Regione Lazio con attuale sede di titolarità presso l'Istituto d' CP_1
Superiore "Guglielmotti” di Civitavecchia esponeva: che la predetta sede di servizio fuori regione risultava del tutto incompatibile rispetto alle incombenze legate all'assistenza, in via esclusiva e quale referente unico, dell'anziano padre, portatore di handicap in situazione di gravità certificata;
di avere goduto per l'a.s. 2020/2021 di assegnazione provvisoria annuale presso l'Istituto superiore Brunelleschi di Acireale;
di avere vantato il diritto ad ottenere per l'a.s. 2022/23, la nuova sede di titolarità giuridica in provincia di Catania sulla scorta della domanda di mobilità interprovinciale dal medesimo presentata il 12/3/2022 con specifica richiesta di precedenza nei trasferimenti, ai sensi dell'art.33 comma 5 L.104/92, quale convivente e referente unico del padre portatore di handicap in situazione di gravità; di non avere visto, invece, soddisfatto il proprio diritto a causa delle illegittime e illogiche previsioni del CCNI per la mobilità del personale docente siglata il 27/1/2022 definitivamente confermate in seno al CCNI per la mobilità del personale docente siglato il
18/5/2022, che riconoscono il diritto di precedenza di cui all'art. 33 comma 5 Legge 104/1992 per assistenza ai genitori disabili soltanto per i trasferimenti da operarsi nell'ambito di una stessa provincia e non, invece, nei casi in cui i docenti, proprio al fine di poter meglio assistere i propri congiunti invalidi, chiedano di spostarsi di provincia;
che, pertanto, il CP_1 non ha riconosciuto al ricorrente nell'ambito della predetta mobilità alcun titolo di precedenza, assegnando invece un posto disponibile presso l'Istituto
Brunelleschi di Acireale ad un soggetto, invero, privo di alcun titolo di precedenza;
Tanto premesso in punto di fatto, argomentava in ordine alla illegittimità e conseguente nullità dell'ipotesi di CCNI per la mobilità del personale docente del 27/1/2022 e del definitivo CCNI del
18/5/2022 in relazione al mancato riconoscimento, in seno alla mobilità interprovinciale, del diritto di precedenza per l'assistenza a familiare in gravi condizioni di disabilità lamentando la realizzata violazione degli artt. 3, 32 e 38, cost. e la violazione delle convenzioni internazionali in materia di disabilità nonché dell' art. 33, comma 5, legge 104/1992, dell' art. 601, d.lgs. 297/1994 e comunque dei principi di eguaglianza, ragionevolezza ed imparzialità della P.A. di cui all'art. art. 97 della
Costituzione. In ragione di tutto quanto esposto e argomentato nel ricorso introduttivo del giudizio, proponendo unitamente al ricorso di merito istanza ex art. 700 c.p.c, concludeva chiedendo: che l'ill.mo 66
Tribunale adito Voglia: - in via d'urgenza, accertare e dichiarare l'illegittimità e conseguente nullità
e/o inefficacia delle censurate disposizioni regolatrici della mobilità del personale docente per l'a.s.
2022/23 nella parte in cui non riconoscono, in ambito interprovinciale, il diritto dei figli di soggetti disabili in condizioni di grave disabilità alla precedenza ai fini dell'assegnazione della sede di servizio;
sempre in via d'urgenza per effetto di quanto sopra, ordinare alle amministrazioni
-
scolastiche evocate in causa, ciascuna secondo le rispettive competenze, di assegnare al ricorrente la sede di servizio presso l'istituto d'Istruzione Superiore "F. Brunelleschi" di Acireale, o, comunque, quella ritenuta di diritto, secondo l'ordine di preferenza espresso dal ricorrente medesimo in seno alla domanda di mobilità, in virtù dello spettante diritto di precedenza;
nel merito,
-
confermare o, comunque, emettere le suddette pronunzie di accertamento e condanna. Con vittoria di spese e compensi di causa".
CP 1 convenuto spiegando ampie difese volte al Instauratosi il contraddittorio si costituiva il rigetto del ricorso.
Disposta l'integrazione del contraddittorio per mezzo di pubblici proclami, i docenti potenzialmente controinteressati per avere partecipato alle operazioni di mobilità per l'a.s. 2022/2023 in provincia di
Catania non si costituivano in giudizio restando contumaci.
All'udienza di discussione del 5 novembre 2024 il procuratore di parte ricorrente insisteva per l'accoglimento del ricorso di merito, richiamando l'ordinanza interlocutoria della Corte di Cassazione
n. 24336 del 10 settembre 2024 con la quale è stata sollevata la questione di legittimità comunitaria del CCNI per la mobilità del personale docente con riguardo al diverso trattamento nelle varie fasi provinciale e interprovinciale riguardo ai soggetti disabili gravi. Chiedeva, pertanto, l'accoglimento del ricorso o la rimessione innanzi alla CGUE attesa la similitudine di questioni trattandosi nel caso di specie di diritto del caregiver.
Alla successiva udienza del giorno 11 febbraio 2025 il procuratore di parte ricorrente rappresentava che il nuovo CCNI per la mobilità del personale docente siglato il 29/1/2025, all'art. 13 punto 4 lett.
c) prevede adesso il diritto di precedenza a favore del figlio di disabile grave anche nella 3^fase afferente ai trasferimenti interprovinciali.
Nelle note autorizzate nel 12 febbraio 2025 il CP 1 convenuto evidenziava trattarsi di mera ipotesi contrattuale relativa a procedure di mobilità non ancora bandite e, comunque, relative all'a.s.
2025/2026 così profilandosi l'irrilevanza ai fini del presente giudizio.
A sua volta, nelle note autorizzate del 14 marzo 2025 parte ricorrente ribadiva la rilevanza del nuovo
CCNI mobilità ai fini della conferma dello spettante diritto di precedenza in fase interprovinciale “in base all'art. 33 commi 5 e 7 della L. 104/92, richiamato dall'art. 601 del decreto legislativo n.
297/94".
All'odierna udienza del 25 marzo 2025, udite le conclusioni della parti, viene emessa la presente sentenza dando lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione.
1. Va, preliminarmente, dichiarata la contumacia dei docenti controinteressati che non si sono costituiti in giudizio.
2. Nel merito il ricorso non appare fondato e va rigettato.
Pur non disconoscendo l'esistenza di contrari orientamenti della giurisprudenza di merito sulla questione controversa, si ritiene in questa sede di dover dare continuità all'orientamento più recentemente fatto proprio dal Tribunale di Catania con il quale l' CP_2 ha inteso aderire e conformarsi all'indirizzo espresso dalla Suprema Corte di Cassazione (cfr., in particolare, C. Cass.
35105/2022).
Al riguardo, può dunque richiamarsi quanto già ritenuto in precedenti pronunce di questo stesso
Ufficio, alle cui condivisibili motivazioni, per la notevole analogia delle questioni proposte e della situazione processuale, può farsi riferimento ex art. 118 disp. att. c.p.c. recependole interamente in ragione della loro chiarezza e completezza espositiva (cfr., in particolare, sentenza n. 2065/2023 emessa in data 16.5.2023 nel proc. n. 5013/2022 R.G. - est. dott.ssa Patrizia Mirenda nonché 7
sentenze nn. 1866/2023 e 1424/2024 emesse in data 8.5.2023 e 13.3.2024 nei proc. nn. 1272/2022 e
8099/2023 R.G. - est. dott.ssa C. Ruggeri- ).
Vengono qui richiamate, in particolare, le argomentazioni già espresse nella citata sentenza n.
2065/2023:
...Ciò posto, reputa il Tribunale che il ricorso non possa trovare accoglimento e ciò alla luce 66 66
della ricostruzione offerta dalla Suprema Corte nella sentenza n. 35105 del 29 novembre 2022, che ha ritenuto, in tema di trasferimento del personale scolastico, che non si pone in contrasto con l'art. 33 della l. n. 104 del 1992 la contrattazione collettiva che, nel disciplinare le modalità di attuazione della mobilità territoriale, definitiva o provvisoria, operi una graduazione in ragione del legame esistente con la persona affetta da disabilità, sulla base di valutazioni, espresse secondo un criterio di normalità, che tengano conto non soltanto della gravità delle condizioni di salute dell'assistito, ma anche del ruolo che l'aspirante al trasferimento svolge nel nucleo familiare, così rivedendosi, re melius perpensa, il precedente orientamento di questo Ufficio e di questo stesso decidente di segno favorevole a prospettazioni analoghe a quelle qui fatte valere da parte ricorrente.
Al fine di dar conto delle ragioni della decisione è opportuno anzitutto richiamare brevemente la normativa in materia di assistenza ai familiari disabili. L'art. 33, comma 5, della Legge 104/1992
(legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) prevede in via generale il diritto "a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere" per "il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti", a condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno.
In ambito scolastico l'art. 601 del testo unico in materia di istruzione (d. lgs. 297/1994), relativo alla tutela dei soggetti portatori di handicap, dichiara applicabili al personale scolastico gli articoli 21
e 33 della legge quadro 5 febbraio 1992, n. 104, che comportano la precedenza all'atto della nomina in ruolo, dell'assunzione come non di ruolo e in sede di mobilità.
Tale espresso e specifico richiamo dell'art. 33, legge 104/1992 implica che in ambito scolastico, non diversamente da ogni altro settore lavorativo, pubblico o privato, il diritto di scegliere la sede lavorativa più vicina al domicilio della persona da assistere, può essere esercitato solo ove possibile in relazione all'organizzazione del datore di lavoro.
Il citato articolo 601 T.U. 297/94, pur non prevedendo espressamente l'inciso "ove possibile”, in relazione alla scelta della sede di lavoro più vicina al proprio domicilio, richiama, al comma 1, la disciplina di cui agli artt. 21 e 33 della L. 104/1992 ed alla luce di essi va interpretato il secondo comma che non può essere inteso quale precedenza assoluta ed incondizionata, in sede di assunzione e di mobilità, con l'unico limite dei posti disponibili. D'altro canto, secondo la stessa giurisprudenza costituzionale "la legge n. 104 del 1992 ha sicuramente un particolare valore, essendo finalizzata a garantire diritti umani fondamentali, come ha più volte avuto occasione di affermare questa Corte anche con specifico riferimento all'art. 33, comma 5 (cfr. sentenza n. 406 del 1992, n.325 del 1996,
n.246 del 1997, n. 396 del 1997). Peraltro né l'istituto di cui all'articolo 33, comma 5, è l'unico idoneo a tutelare la condizione di bisogno della “persona handicappata”, né la stessa posizione giuridica di vantaggio prevista dalla disposizione in parola è illimitata, dal momento che, anzi, la pretesa del parente della persona handicappata a scegliere la sede di lavoro più vicina è accompagnata dall'inciso "ove possibile". (Corte Costituzionale sentenza 372/2002). Conformemente ai principi espressi dalla Corte Costituzionale, anche la giurisprudenza di legittimità ha più volte ribadito che "Il diritto di scelta della sede di lavoro più vicina al proprio domicilio - previsto dall'art. 33, quinto comma, della legge n. 104 del 1992 - non è assoluto e privo di condizioni, siccome l'inciso "ove possibile", indicato nella stessa norma, richiede un adeguato bilanciamento degli interessi in conflitto e il recesso del diritto stesso ove risulti incompatibile con le esigenze economiche e organizzative del datore di lavoro, poiché in tali casi - soprattutto per quanto attiene ai rapporti di lavoro pubblico - potrebbe determinarsi un danno per la collettività" (Cass. sez. lav.
1396/2006; in termini Cass. sez. lav. 8436/2003, nonché SS. UU. n. 7945/2008).
È da escludersi, dunque, che la L. n. 104 del 1992, art. 33, comma 5, attribuisca al dipendente che assiste la persona affetta da handicap grave un diritto soggettivo assoluto ed illimitato, perché
l'inciso "ove possibile" evoca un necessario bilanciamento di interessi, tutti costituzionalmente protetti.
Ancora, la Suprema Corte ha avuto modo di ribadire che "In tema di pubblico impiego contrattualizzato, si deve negare che il diritto al trasferimento riconosciuto dall'art. 33, quinto comma, della 1. n. 104 del 1992, possa assumere a suo esclusivo presupposto la vacanza del posto a cui il lavoratore richiedente, familiare dell'handicappato, aspira, poiché tale condizione esprime una mera potenzialità, che assurge ad attualità soltanto con la decisione organizzativa dell'amministrazione di coprire talune vacanze;
sicché, ai fini del riconoscimento del suddetto diritto il quale non si configura come assoluto ed illimitato, in quanto l'inciso "ove possibile" contenuto nel citato articolo postula un adeguato bilanciamento degli interessi in conflitto -, non basta la mera scopertura di organico, profilandosi invece necessario che i posti, oltre che vacanti, siano anche resi
"disponibili" dall'amministrazione stessa, le cui determinazioni devono sempre rispettare i principi costituzionali d'imparzialità e di buon andamento, tenuto conto di finalità ed esigenze commisurate anche all'interesse alla corretta gestione della finanza pubblica" (cfr. Cass. 13 agosto 2021, n.
22885). Ora, come è noto, con riferimento alle operazioni di mobilità dei docenti in materia scolastica la Suprema Corte ha avuto modo di statuire che "In tema di trasferimento interprovinciale del personale scolastico, l'art. 13 del c.c.n.i. di settore dell'8 aprile 2016, nel riconoscere il diritto di precedenza al dipendente che assiste un genitore in condizione di handicap grave esclusivamente nelle operazioni di assegnazione provvisoria, non si pone in contrasto con la disposizione di cui all'art. 33 della 1. n. 104 del 1992 - che attribuisce, tra l'altro, al lavoratore il diritto di scegliere la sede di lavoro più vicina alla persona da assistere, ove possibile -, poiché la norma contrattuale assegna a ciascuna situazione, in relazione alla sua gravità ed alle connesse esigenze di assistenza, considerazione ai fini del trasferimento, così soddisfacendo l'esigenza basilare una dell'amministrazione alla corretta gestione della mobilità del personale e collocandosi nell'ambito del principio del bilanciamento degli interessi che la l. n. 104 del 1992 privilegia" (Cass. Sez. lav.
4677/2021).
Al riguardo, la Suprema Corte, nella sentenza n. 35105/2022, ha chiarito che "...l'art. 601 del T.U., intitolato "tutela dei soggetti portatori di handicap", al comma 1, richiama espressamente la L. n.
104 del 1992, artt. 21 e 33, ed al comma 2 aggiunge "le predette norme comportano la precedenza all'atto della nomina in ruolo, dell'assunzione come non di ruolo e in sede di mobilità". 6
I due commi della disposizione vanno, pertanto, coordinati tra loro e ciò porta ad escludere che la precedenza di cui al comma 2 possa essere intesa in termini assoluti, giacché il rinvio operato alla
L. n.104 del 1992, art. 33, implica anche il richiamo del comma 5, che, attribuendo il diritto di precedenza "ove possibile", consente l'apprezzamento ed il bilanciamento degli opposti interessi delle parti del rapporto di impiego. Il D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 601, quindi, detta per il personale della scuola una disciplina che è priva di carattere di specialità, nel senso che non differenzia né accentua la tutela della disabilità rispetto a quella generale che vale nei rapporti privati e negli altri comparti dell'impiego pubblico. come già evidenziato da Cass. n. 4677/2021, l'art. 13 del C.C.N.I., che disciplina i diritti di precedenza, nel complesso articolato opera una graduazione fra i diversi titoli (la disposizione contrattuale si riferisce, infatti, a tutti i titoli di precedenza e ad alcuni di essi attribuisce carattere assoluto) e tiene conto della distinzione fra mobilità territoriale e mobilità professionale nonché, all'interno della prima, fra spostamenti infra ed extra provinciali e fra mutamenti definitivi e provvisori della sede di assegnazione, stabilendo anche, sempre a tutela della disabilità, punteggi aggiuntivi da riconoscere al dipendente che assiste l'invalido, punteggi che nelle operazioni ordinarie si risolvono in una precedenza, seppure non assoluta, a parità di titoli e di anzianità. La richiamata disciplina, dunque, garantisce un bilanciamento degli interessi che vengono in rilievo nelle organizzazioni complesse ed articolate sull'intero territorio nazionale, in relazione alle quali si rende necessario contemperare le esigenze del singolo dipendente, con quelle, egualmente meritevoli di tutela, di altri titolari di diritti di precedenza. In quelle organizzazioni, inoltre, l'esercizio di diritti riconosciuti in termini non assoluti deve essere sì assicurato, ma con modalità che non mortifichino oltre misura le operazioni ordinarie di trasferimento, la cui disciplina
è anch'essa frutto del contemperamento di opposte esigenze, perché finalizzata a garantire un'adeguata copertura di tutti gli ambiti territoriali, salvaguardando al tempo stesso le aspettative di riavvicinamento al nucleo familiare dei dipendenti assegnati ad altre sedi. Ribadito che la tutela della disabilità va contemperata con quella degli altri interessi di rilievo costituzionale, va detto che l'art. 97 Cost., impone alle Pubbliche Amministrazioni di organizzare i propri uffici nel rispetto, non del solo principio di efficienza, ma anche di quelli di imparzialità e trasparenza, che si risolvono, sul piano civilistico, nella necessità di agire secondo correttezza e buona fede. Nelle organizzazioni complesse, pertanto, l'amministrazione, a fronte del potenziale conflitto fra più aspiranti al medesimo bene, è tenuta ad adottare criteri predeterminati e trasparenti che tengano conto degli interessi, tutti meritevoli di tutela, dei dipendenti interessati alla mobilità, criteri che, ai sensi del D.Lgs. n.165 del
2001 art. 40, (nelle diverse versioni succedutesi nel tempo), possono essere oggetto di contrattazione collettiva, che rappresenta la sede di elezione per il componimento del conflitto fra esigenze contrapposte, in ragione del ruolo svolto dalle organizzazioni sindacali che rappresentano l'intera categoria dei dipendenti interessati alle operazioni di mobilità. La L. n. 104 del 1992, art. 33, nel riconoscere il diritto di precedenza "ove possibile", non limita il bilanciamento alle sole esigenze organizzative intese in senso stretto e riferite unicamente all'opportunità o meno di coprire una sede vacante, bensì legittima l'apprezzamento degli altri interessi dei quali il datore di lavoro si deve fare interprete e, pertanto, lascia spazio a graduazioni della precedenza, comunque riconosciuta, che tengano conto anche del legame esistente con la persona affetta da disabilità e che valorizzino, secondo un criterio di normalità, il ruolo che l'aspirante al trasferimento svolge nel nucleo familiare.
Non è, pertanto, configurabile l'eccepita nullità delle clausole della contrattazione collettiva che vengono in rilievo, perché la tutela della disabilità è comunque complessivamente garantita dalla previsione di punteggi aggiuntivi e della precedenza nelle operazioni di assegnazione provvisoria e di trasferimento infraprovinciale". (cfr. Cass. n. 35105/2022)".
3. Va, ulteriormente, evidenziato in questa sede che CCNI di cui si discute disciplina il sistema delle precedenze, raggruppate per categoria e funzionalmente inserite secondo l'ordine di priorità previsto dallo stesso contratto.
Con riguardo alla tutela dei soggetti disabili, l'art. 13 del CCNI riconosce la precedenza assoluta nelle operazioni di mobilità territoriale e professionale soltanto al personale docente non vedente ed emodializzato;
successivamente, con riguardo alla sola mobilità territoriale, disciplina le precedenze relative al personale con disabilità e a quello con necessità di particolari cure continuative e infine le precedenze relative al personale che debba prestare assistenza a soggetti disabili.
In particolare, e per quanto in questa sede rileva, relativamente a quest'ultima categoria, stabilisce che "Nei trasferimenti interprovinciali è riconosciuta la precedenza ai soli genitori, anche adottivi,
o a chi, individuato dall'autorità giudiziaria competente, esercita legale tutela legale. Qualora entrambi i genitori siano impossibilitati a provvedere all'assistenza del figlio disabile grave perché totalmente inabili, viene riconosciuta la precedenza, alla stregua della scomparsa di entrambi i genitori, anche ad uno dei fratelli o delle sorelle, in grado di prestare assistenza, conviventi di soggetto disabile in situazione di gravità. Successivamente tale precedenza è riconosciuta al coniuge del disabile in situazione di gravità", prevedendo quindi che anche “il figlio che assiste il genitore in situazione di gravità ha diritto ad usufruire della precedenza tra province diverse esclusivamente nelle operazioni di assegnazione provvisoria, fermo restando il diritto a presentare la domanda di mobilità".
Come già ha avuto modo di evidenziare questo Ufficio (cfr. la sentenza n. 1866/2023 dell'8 maggio
2023, resa nella causa iscritta al n. 1272/2022 R.G., est. dr.ssa Concetta Ruggeri) “Si tratta di una previsione coerente con il sistema delle precedenze fin qui illustrato che, in materia di assistenza ai soggetti disabili, opera una graduazione della tutela, distinguendo la posizione dei genitori, dei tutori legali e del coniuge del disabile con precedenza nei trasferimenti interprovinciali da quella, tra gli altri, degli stessi figli del disabile con precedenza, unicamente a determinate condizioni e solo nell'ambito della mobilità provinciale, salva la possibilità di partecipare alle operazioni di assegnazione provvisoria nella mobilità annuale per i figli che assistano il genitore in situazione di gravità. Sulla base delle considerazioni che precedono, le previsioni della contrattazione integrativa in materia di mobilità ed assegnazioni provvisorie appaiono perfettamente legittime rispetto alle previsioni legislative e costituzionali illustrate, anche tenuto conto che la previsione di una precedenza assoluta ed incondizionata a qualunque docente familiare di disabile nelle operazioni di trasferimento si risolverebbe in una illegittima ed irragionevole parificazione di situazioni diverse, creando di fatto una riserva permanente di posti in favore di una categoria estremamente ampia, potenzialmente indefinita di soggetti e senza un adeguato bilanciamento con interessi altrettanto meritevoli di tutela come la continuità didattica nelle sedi di titolarità e il diritto al trasferimento dei docenti con maggiore punteggio risultante dai titoli valutabili e dall'anzianità di servizio"..." (cfr. sentenza n. 2065/2023 del Tribunale di Catania, cit.).
Sul punto appare, poi, condivisibile quanto già statuito da certa giurisprudenza di merito “Quanto alle deduzioni relative alla tutela di cui all'art. 601 d.lgs. 297/94, risultano condivisibili le argomentazioni della locale Corte d'appello secondo cui "...Né, in senso contrario a quanto fin qui esposto, osta il rinvio contenuto nell'art. 601 del D.Lgs. n. 297/1994 alla L. n.104/92.
Laddove, infatti, si prevede che gli artt. 21 e 33 della legge 104/92 "si applicano al personale di cui al presente testo unico" (primo comma) e che tali norme "comportano la precedenza all'atto della nomina in ruolo, dell'assunzione come non di ruolo e in sede di mobilità" (secondo comma), non può
attribuirsi, alla disposizione in questione, carattere di norma imperativa dal contenuto precettivo incondizionato. riguardo deve, invero, osservarsi che nel rinviare al contenuto degli anzidetti articoli, essa, lungi dall'escluderla, recepisce (anche) la clausola di riserva contenuta nell'art. 33 per la quale i diritti ivi sanciti vengono assicurati non in modo assoluto ed incondizionato, bensì "ove possibile", rendendosi, dunque, necessaria, di volta in volta, un'operazione di rinnovato e costante bilanciamento con gli altri valori di rilievo costituzionale con essi eventualmente confliggenti. Bilanciamento che, per come operato nella vicenda portata alla cognizione di questa Corte, da un lato, è compatibile con la legge n.104/92, dall'altro, lungi dal rappresentare una scelta arbitraria e/o unilaterale dell'Amministrazione è il frutto di una procedura negoziale (operante su un piano paritario) tra la parte datoriale pubblica e le rappresentanze sindacali dei lavoratori che trova la sua fonte di legittimazione nella normativa vigente nel settore del pubblico impiego.
D'altro canto, si aggiunge, il riconoscimento della precedenza in sede di mobilità, ribadito dal secondo comma dell'art. 601, non può (neanche) essere inteso nel senso di imporne l'applicazione necessariamente ai trasferimenti definitivi, dovendosi, al contrario, ritenere che nel più ampio contesto della mobilità rientri anche (e a pieno titolo) la c.d. mobilità annuale di cui lo strumento dell'assegnazione provvisoria è espressione. Deve, quindi, concludersi che la ratio della legge, la diversità delle situazioni e delle pre-condizioni correlate al diritto-dovere di assistenza nei confronti del familiare disabile nonché lo status (in relazione alla sede di titolarità) dei docenti che aspirano alla mobilità, costituiscono tutti fattori che (valutati unitamente ai contrapposti interessi della parte datoriale pubblica e degli altri lavoratori del comparto scuola) giustificano ampiamente (come del resto affermato da Cassazione n.4677/2021 sopra citata) la diversità della disciplina contenuta nel sistema delle precedenze previsto sia per la mobilità provinciale che per quella interprovinciale che deve collocarsi come ritenuto anche da Cass. 585/2016 - "nell'ambito del principio del bilanciamento degli interessi che la l. n. 104 del 1992 privilegia" (Corte di appello di Palermo, sez. lav., n. 883/2021).
4. Tutto quanto sinora esposto porta ad escludere ogni contrasto con il "principio di non discriminazione" sancito dalla direttiva CE 78/00 e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'UE.
Non depone in senso diverso rispetto a quanto fino ad ora illustrato quanto argomentato dal procuratore di parte ricorrente all'udienza del 5 novembre 2024, del giorno 11 febbraio 2025 nonché nelle note autorizzate del 14 marzo 2025 in ordine alla necessità di sottoporre al vaglio della giurisprudenza comunitaria la compatibilità della normativa interna rispetto alla direttiva in materia di non discriminazione del soggetto disabile, o del soggetto che allo stesso disabile presta assistenza in via continuativa.
La ricostruzione avallata dalla difesa attorea e volta a sostenere la configurabilità di una discriminazione indiretta a danno del caregiver non appare condividibile.
Parte ricorrente richiama, a sostegno delle proprie deduzioni, l' ordinanza interlocutoria n. 24336 del
10 settembre 2024 con la quale la Cassazione ha rimesso innanzi la CEDU la questione, con riferimento al soggetto che gode de diritto di precedenza di cui all'articolo 21 legge 104/92, della compatibilità del sistema della mobilità scolastica con l'art. 5 "Soluzioni ragionevoli per i disabili” della Direttiva 2000/78/CE del Consiglio del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro.
Deve evidenziarsi, in primo luogo, che la posizione del soggetto affetto da disabilità e quella del caregiver non appaiono perfettamente sovrapponibili, se non altro considerando che nel secondo caso le esigenze connesse alla tutela del diritto sono strettamente correlate, anche sotto il profilo temporale, al perdurare delle esigenze di assistenza del disabile.
Il contratto collettivo del settore scolastico, pur ritenendo sussistente la precedenza in caso di genitore disabile solo per i trasferimenti provinciali ma non applicabile anche ai trasferimenti interprovinciali, comunque tutela con altre modalità il diritto del soggetto affetto da handicap e quello del soggetto impegnato nell'assistenza.
Il testo infatti prevede espressamente che la necessità di assistere il genitore disabile possa essere fatta valere dal dipendente scolastico in ambito provinciale, ai fini dell'assegnazione provvisoria.
E' evidente, pertanto, che il lavoratore, pur essendo formalmente titolare di un posto fuori dalla provincia di residenza, viene tuttavia in pratica assegnato ad un posto incluso nell'ambito della provincia stessa, ove continuerà a prestare di fatto il servizio finchè continueranno a permanere le esigenze di assistenza al disabile, risultando la formale attribuzione della sede di lavoro disgiunta rispetto al luogo di effettivo svolgimento della prestazione.
In tal modo resta soddisfatta l'esigenza di garantire l'assistenza al disabile, e resta al contempo salvaguardato anche l'interesse dell'Amministrazione alla copertura del posto in pianta organica e all'espletamento del servizio scolastico.
In senso analogo si è espressa anche la giurisprudenza amministrativa sottolineando " si osserva inoltre come non possa sostenersi che le norme pattizie e secondarie che regolamentano la mobilità territoriale e professionale del personale scolastico "non siano in linea con il complesso normativo della Legge 104/1992". Infatti il diritto delle persone disabili in situazione di gravità e permanenza ad avere un'assistenza continuativa da parte di parenti, affini o affidatari fino al terzo grado è garantito dall'Amministrazione scolastica ai suoi dipendenti in una delle fasi della mobilità, quella dei movimenti annuali di utilizzazione e assegnazione provvisoria provinciale e interprovinciale, onde può affermarsi come anche nella fattispecie in esame il contratto collettivo non obliteri totalmente la tutela del parente della persona gravemente disabile assicurandola nell'ambito delle assegnazioni provvisorie" e ancora "Anzi, dando seguito alle richieste di parte ricorrente che si 66
violerebbe il "principio dello scorrimento della graduatoria fondato sul merito, espresso dal punteggio attribuito nella fase dei trasferimenti" in quanto il "merito" sarebbe completamente assorbito dalle "precedenze": i docenti aspiranti al trasferimento sarebbero graduati esclusivamente sulla base della tipologia della precedenza posseduta e, in definitiva, solo i titolari di precedenza avrebbero la possibilità di partecipare con esito positivo alle operazioni di mobilità territoriale e professionale definitiva”. ( in tal senso TAR LAZIO sez. III, 06/08/2018, n. 8784 riferito al CCNI mobilità del 15 giugno 2016, ma con principi di ordine generali valevoli anche per i CCNI successivi). Da ultimo, neppure appare dirimente in vista di un mutamento di convincimento rispetto all'orientamento contrario alle tesi attoree sopra richiamato, l'allegata ipotesi di CCNI per il triennio
2025/2028 (cfr note di parte ricorrente del 14 marzo 2025).
In disparte che trattasi, allo stato, di mera ipotesi contrattuale, la ipotetica modifica non è suscettibile di incidere sull'assetto interpretativo già delineato.
La stessa vale, chiaramente, soltanto per le prossime operazioni di mobilità e, diversamente da quanto sostenuto in ricorso, comprova l'assunto interpretativo a mente del quale l'amministrazione mantiene la propria discrezionalità nell'adottare i sistemi maggiormente idonei a garantire l'equo contemperamento tra le esigenze del disabile e le proprie esigenze organizzative.
La scelta dell'amministrazione di modificare l'assetto precedente non varrebbe, comunque e di per sé soltanto, a sconfessare la legittimità della impostazione precedente come delineata dal CCNI applicabile ratione temporis al caso in esame.
5. Per tutto quanto esposto e considerato il ricorso va, in definitiva, rigettato.
Le spese del giudizio possono integralmente compensarsi compensarsi, anche quanto alla fase cautelare, tenuto conto delle plurime oscillazioni della giurisprudenza su casi analoghi, nonché tenuto conto che la pronuncia della Cassazione 35105/22 del 29/11/2022 posta a fondamento della decisione
è successiva al deposito del ricorso introduttivo ( i.e. 13/07/2022).
P.Q.M
Il Tribunale di Catania definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata;
disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa;
rigetta il ricorso;
spese compensate;
Catania, 25/03/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Federica Amoroso