Ordinanza collegiale 15 luglio 2022
Decreto presidenziale 2 novembre 2022
Ordinanza cautelare 7 dicembre 2022
Ordinanza collegiale 9 marzo 2023
Ordinanza cautelare 25 maggio 2023
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 01/10/2025, n. 16948 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 16948 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 16948/2025 REG.PROV.COLL.
N. 06427/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6427 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Elena Spina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del merito, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
1. Del Provvedimento, di estremi sconosciuti, adottato in esito alla prova scritta del 21 MARZO 2022, di mancata ammissione alla prova orale ed esclusione dal concorso e di tutti i Provvedimenti ed i Verbali della Commissione di esame, di estremi sconosciuti, adottati a carico della ricorrente per la classe di concorso A022 - Regione la Campania, di cui al Concorso pubblico ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola secondaria di primo e secondo grado di cui al Bando D.D. 21 aprile 2020 n. 499, come modificato e integrato dal D.D. 5 gennaio 2022 n. 23
2. Nonché di tutti i Provvedimenti e verbali di estremi ignoti (di cui chi ricorre non ha avuto accesso) con i quali è stata valutata la prova e attribuito il punteggio di valutazione per punti 68 alla prova scritta della ricorrente ed i singoli punteggi per il voto “0” per le Domande ambigue nn. 37-46 -10 del Quiz somministrato alla ricorrente, nonostante le stesse possano considerarsi giuste per via della ambiguità della domanda e nella parte in cui hanno determinato la non ammissione e sono errati, nonché della stessa determinazione/esito di non ammissione contenuti nel documento comunicato alla ricorrente e pubblicato in data 14 APRILE 2022 attraverso l'inserimento del file Pdf sulla piattaforma Polis - Istanze online, nonché per l'annullamento dello stesso documento nella parte in cui contiene la determinazione di non ammissione alla prova orale e l'attribuzione del voto e punteggio lesivo alla posizione della ricorrente.
3. Della graduatoria/elenco degli ammessi, di estremi sconosciuti, per la classe di concorso A022, di cui allo stesso concorso pubblico ordinario, di cui al D.D. 21 aprile 2020 n. 499 come modificato e integrato dal D.D. 5 gennaio 2022 n. 23, indetto dal Ministero dell'Istruzione nella parte in cui esclude chi ricorre e non è stato incluso il nominativo di chi ricorre tra gli ammessi a sostenere la prova orale, nonché per gli stessi motivi del provvedimento/avviso dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania prot. N. 5025 del 6 aprile 2022 di convocazione per l'orale e dell'allegato elenco di convocati nella parte in cui esclude chi ricorre.
4. Nonché per l'annullamento ove necessario, soltanto se fosse interpretato in termini successivamente lesivi per chi ricorre, del Bando D.D. del Ministero dell'istruzione del 21 aprile 2020 n. 499, come modificato e integrato dal D.D. del Ministero dell'istruzione del 5 gennaio 2022 n. 23 nella parte in cui sia stato successivamente interpretato e sia lesivo della posizione rappresentata, anche per come sia stato illegittimamente modificato nella disciplina relativa alla prova scritta e abbia provocato e autorizzato l'operato illegittimo, anche nella parte in cui è stata adottata l'utilizzazione di metodi di somministrazione valutazione e attribuzione di punteggio mediante meccanismi informatici senza prevedere in alcun modo sistemi di riesame e correzione delle disfunzioni dovute a somministrazione e valutazione di domande ambigue, tutti i provvedimenti detti nella parte in cui escludono il ricorrente nonostante le domande ambigue nn. 37-46 -10 del Quiz somministrato alla ricorrente senza aver riesaminato l'intera procedura.
5. Di tutti i Provvedimenti e Verbali della Commissione di esame e della Commissione Nazionale di al D.M. 9 Novembre 2021 n. 326, di estremi ignoti, ivi compresi i provvedimenti di adozione dei Quiz e i Correttori utilizzati, che abbiano determinato la mancata ammissione, nonché specificamente i Verbali di estremi ignoti della Commissione Nazionale detta, e tutti i provvedimenti o verbali con i quali sono stati predeterminati i criteri di predisposizione dei quesiti e valutazione per la ammissione alla prova e determinati i criteri/punteggi e indicatori utili per la valutazione, tutti nella parte in cui abbiano determinato l'esclusione di chi ricorre per l'irregolarità e anche per il cattivo funzionamento della modalità operativa e valutativa prescelta e/o di riesame della prova, aggravando così le operazioni del già difficoltoso iter procedurale. Ivi compresi i Verbali redatti per ogni singola riunione della Commissione ed i Verbali e provvedimenti di adozione dei Quadri di riferimento per la classe detta, nella parte in cui divergono dalle indicazioni degli stessi Quadri.
6. Di tutti i Provvedimenti e Verbali della Commissione di esame, di estremi ignoti con i quali siano stati determinati e recepiti i quesiti destinati alla prova, con particolare riferimento anche al recepimento e per l'annullamento degli stessi quesiti ambigui già citati del Quiz somministrato alla ricorrente, tutti nella parte in cui abbiano determinato l'esclusione di chi ricorre per grave disparità di trattamento e abbiano determinato aggravio per chi ricorre e nella parte in cui sono ambigui, errati e ultronei rispetto ai programmi concorsuali.
7. Nonché per l'annullamento di ogni verbale e delibera, di estremi sconosciuti, relativi alla organizzazione e svolgimento delle prove d'esame, nonché tutti i singoli atti della Commissione a carico di chi ricorre. Per la declaratoria del diritto ad essere ammesso, anche con riserva, alla partecipazione alle fasi successive.
8. Nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e /o conseguenziali, precedenti o successivi ivi compresi i provvedimenti di riesame emessi dal Ministero dell'Istruzione per le classi di concorso A060 e AdMM per il Sostegno nella parte in cui con gravissima disparità di trattamento non riesaminano le prove impugnate e contengano la determinazione di mancato riesame dei quiz ambigui già indicati relativamente alla classe di concorso in questione, nonché dei provvedimenti e atti di estremi sconosciuti e Delibere che abbiano impartito le istruzioni operative della prova e successivamente abbiano leso le ragioni di chi ricorre, ivi compreso il provvedimento di modifica del Bando di cui al Decret Dipartimentale del Ministero dell'Istruzione n. 23 del 5 gennaio 2022, nonché per l'annullamento della nota prot. N. 8472 del 19 aprile 2022 nella parte in cui non riesamina la prova in questione.
9. Nonché per l'annullamento ove necessario e per quanto successivamente lesivo e determinanti dell'esito della non ammissione il Decreto ministeriale 20 aprile 2020, n. 201, recante “Disposizioni concernenti i concorsi ordinari per titoli ed esami per il reclutamento di personale docente per la scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno”; nonché Nonché per l'annullamento ove necessario e per quanto successivamente lesivo del Decreto del Ministero dell'Istruzione n. 326 del 9 novembre 2021, con particolare riferimento agli artt. 4-6-7-8-9-10 attraverso il quale sono state dettate nuove disposizioni concernenti i concorsi per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli, su posto comune e di sostegno, del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado, nonché per l'annullamento dell'Allegato A – Programmi Concorsuali; Nonché per l'annullamento ove necessario e per quanto successivamente lesivo dell'Ordinanza ministeriale 21 giugno 2021, n. 187, recante «Adozione del protocollo relativo alle modalità di svolgimento in sicurezza del Ministero dell'Istruzione Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione concorsi per il personale scolastico in attuazione dell'articolo 59, comma 20, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73»; nonché il Decreto Dipartimentale del Ministero dell'Istruzione n. 23 del 5 gennaio 2022: Disposizioni modificative al decreto 21 aprile 2020, n. 499, recante: «Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado», ai sensi dell'articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, con particolare riferimento alle norme di cui agli artt. 3-5- . Ed ancora ove necessario per l'annullamento del decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del 3 giugno 2020, n. 649, recante «Modifica del concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 giugno 2020, n. 44 e anche del decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione 01 luglio 2020, n. 749, recante «Disposizioni integrative al decreto 21 aprile 2020, n. 499, recante “Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado”», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 luglio 2020, n. 51; Nonché per l'annullamento ove necessario e per quanto successivamente lesivo decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione 11 giugno 2021, n. 826, recante «Disposizioni modificative, a seguito dell'entrata in vigore del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, al decreto 21 aprile 2020, n. 499, recante “Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado”, limitatamente alle classi di concorso A020, A026, A027, A028 e A041»; nonché per l'annullamento del regolamento di cui al il D.P.R. n. 487/1994 recante misure sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi per l'annullamento dei decreti di nomina dei membri della Commissione giudicatrice, decreti emessi dai dirigenti preposti al competente USR Ufficio Scolastico Regionale, secondo le modalità e nel rispetto dei requisiti definiti agli articoli 12, 13, 14, 15, 16, 17 nonché all'articolo 19, comma 2, del Decreto Ministeriale 326/2021 e secondo quanto previsto all'art. 2 del D.D. 23/2022.
10. Ove necessario per la rimessione agli atti alla Corte Costituzionale per violazione delle norme di cui agli artt. 3, 97.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 31.10.2022:
Per l'annullamento
1. Decreto Direttoriale dell'Ufficio Scolastico Regionale della Campania prot. N. 29193 del 19 luglio 2022 successivamente conosciuto, di approvazione della graduatoria dei candidati che hanno superato il concorso per la classe di concorso A22 di cui al Concorso pubblico ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola secondaria di primo e secondo grado di cui al Bando D.D. 21 aprile 2020 n. 499, come modificato e integrato dal D.D. 5 gennaio 2022 n. 23, nonché per l'annullamento della allegata graduatoria dei vincitori per la classe di concorsoA022 , nella parte in cui esclude ancora il ricorrente.
2. Nonchè per l'annullamento di tutti gli atti e provvedimenti connessi, conseguenziali, precedenti e successivi ivi compresa la relazione prot. 33837 e 30644 – RM0526529-2022AAOORM-006-33016REG1660921733197 del Ministero dell'Istruzione - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione Direzione Generale per il personale scolastico, e gli allegati provvedimenti, depositati in data del 22 e del 31 agosto 2022 nel processo , nella parte in cui contenga il provvedimento sfavorevole di riesame della posizione concorsuale qui rappresentata, con cui il Ministero torna a rinnovare le determinazioni lesive già impugnate relativamente ai quiz contestati e autorizzare l'operato svolto, i quiz somministrati, l'attribuzione del punteggio lesivo per il ricorrente ed il prosieguo del concorso nel senso della esclusione del ricorrente . Ivi compresi tutti i Provvedimenti e Verbali della Commissione di esame e della Commissione Nazionale di cui al D.M. 9 Novembre 2021 n. 326, di estremi ignoti con cui siano stati riesaminati i quiz assegnati e sia stato rivisto esclusivamente un unico quiz non rilevante per la posizione in argomento, nella parte in cui il riesame non ha riguardato anche i quiz qui impugnati. Ove necessario per la rimessione agli atti alla Corte Costituzionale per violazione delle norme di cui agli artt. 3, 97.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 19 settembre 2025 il dott. Lorenzo Mennoia;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso notificato in data 15.05.2022 e depositato in data 07.06.2022, la parte ricorrente ha chiesto l'annullamento del provvedimento con cui è stata dichiarata non idonea all'esito della prova scritta del concorso ordinario per docenti, per la classe di concorso A022, con un punteggio di 68/100 a fronte del minimo di 70/100.
1.1. Ha dedotto che l'esito negativo della prova sarebbe imputabile all'illegittima formulazione di alcuni quesiti da parte dell'Amministrazione, che avrebbero presentato profili di ambiguità o la coesistenza di più risposte corrette. Ha contestato in particolare tre quesiti (n. 37, 46 e 10), sostenendo che la corretta valutazione anche di una sola delle sue risposte le avrebbe consentito di raggiungere la soglia di idoneità.
1.2. Con successivi motivi aggiunti, ha poi impugnato la graduatoria finale di merito del concorso, dalla quale è risultata esclusa, ribadendo le medesime censure a titolo di illegittimità derivata.
2. Si è costituito in giudizio il Ministero dell'Istruzione con atto di stile, resistendo al ricorso.
3. Con ordinanza cautelare, è stata respinta l'istanza di sospensione presentata dalla ricorrente.
4. All'udienza pubblica del 19.09.2025 la causa è passata in decisione.
DIRITTO
5. Il ricorso, integrato dai motivi aggiunti, è infondato.
5.1. In primo luogo, con riguardo alla doglianza secondo cui l’Amministrazione avrebbe formulato quesiti che esulano dal programma d’esame e dunque in violazione dei principi di trasparenza ed imparzialità, la stessa è infondata.
Una lettura sistematica delle regole della selezione, difatti, induce a ritenere, anche tenuto conto della sua finalità, che essa non fosse basata su un approccio esclusivamente nozionistico, ma fosse volta in realtà – come messo in luce dall’Amministrazione - ad accertare la conoscenza critica della materia, nonché una competenza generale del candidato.
D’altra parte, le valutazioni espresse dalla commissione esaminatrice in sede di correzione delle prove di un concorso pubblico costituiscono espressione di un'ampia discrezionalità tecnica, sindacabile dal giudice amministrativo solo in caso di vizi macroscopici, quali la manifesta illogicità, l'irragionevolezza, l'arbitrarietà o il palese travisamento dei fatti.
Il sindacato giurisdizionale non può spingersi fino a sostituire la valutazione della commissione con quella del giudice, specialmente quando le opzioni interpretative su cui si basa un quesito rientrano in un dibattito scientifico o dottrinale, e la risposta indicata dall'Amministrazione sia comunque attendibile e plausibile (cfr. ex multis , Cons. Stato, Sez. VII, 22 maggio 2023, n. 5003; Cons. Stato, Sez. IV, 30 gennaio 2023, n. 1010).
6. Applicando tali principi al caso di specie, le specifiche censure mosse dalla ricorrente non possono trovare accoglimento.
6.1. Per quanto riguarda il quesito n. 37, relativo alla metrica della canzone petrarchesca, la ricorrente ha fornito una dotta ricostruzione che evidenzia la possibilità di diverse interpretazioni critiche sulla collocazione della "chiave".
Tuttavia, tale dibattito scientifico non rende la domanda manifestamente illogica o la risposta indicata come corretta palesemente errata. La scelta dell'Amministrazione di aderire a una delle tesi accreditate rientra nell'ambito della discrezionalità tecnica, non essendo ravvisabile un errore macroscopico tale da viziare il quesito.
D’altra parte, è lo stesso ricorso a specificare che: “ per tradizione è invalso l’uso di considerare separatamente il verso chiave, come fanno molti manuali ”, a dimostrazione della logicità e piena sostenibilità della tesi seguita dall’Amministrazione.
6.2. Analoghe considerazioni valgono per il quesito n. 10, di carattere grammaticale in lingua inglese e per le riconosciute diverse possibili sfumature delle preposizioni Inspite of e Despite of (pag. 24, primo periodo ricorso introduttivo).
La scelta della ricorrente è certamente errata, poiché soltanto la risposta Inspite of è in grado di introdurre un elemento nominale e non un’intera frase.
Per quanto riguarda il quesito n. 46, infine, relativo all'individuazione della funzione del verbo "fare", questo nel contesto della domanda ha una precisa struttura causale, confermando la logicità della scelta dell’Amministrazione.
Le argomentazioni della ricorrente, pur offrendo interpretazioni apparentemente plausibili, non riescono a dimostrare l'evidente e incontrovertibile erroneità della risposta indicata come corretta dalla commissione.
In generale, la presenza di tesi alternative, per quanto valide, non è sufficiente a invalidare la scelta operata dall'Amministrazione, la quale rientra a pieno titolo nell'ambito di una valutazione tecnica opinabile e non manifestamente irragionevole, a maggior ragione alla luce delle spiegazioni fornite in memoria in ordine alla scelta dell’unica risposta individuata corretta, che appare solidamente motivata e quindi insuscettibile di ulteriore sindacato giurisdizionale.
Nell'ambito dei concorsi pubblici, la selezione mediante quiz a risposta a scelta multipla, con punteggi predeterminati e correzione tramite sistemi automatizzati, esclude ogni margine di discrezionalità valutativa ed è, quindi, radicalmente diversa dalla valutazione di stampo comparativo degli elaborati originali effettuata dalla commissione di concorso; dalla diversità tra le due tipologie di selezione, l'una basata su un giudizio discrezionale sindacabile entro i ristretti confini della discrezionalità tecnica, l'altra su un giudizio oggettivo e meccanicamente determinato quanto ad individuazione della risposta corretta e dell’attribuzione dei punteggi, discende che nel secondo caso non vi è alcuna necessità di redazione di un verbale, non essendovi attività valutativa da esternare al fine di rendere conto delle relative ragioni, con conseguente infondatezza della censura inerente l’assenza di verbalizzazione e di attività umana di riesame degli esiti delle prove.
In definitiva, il ricorso va respinto.
7. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto ed integrato da motivi aggiunti, lo respinge.
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del Ministero, liquidate in €1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Elena Stanizzi, Presidente
Marianna Scali, Primo Referendario
Lorenzo Mennoia, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Lorenzo Mennoia | Elena Stanizzi |
IL SEGRETARIO