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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 15/07/2025, n. 366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 366 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione controversie del lavoro La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marcella Angelini Presidente dott.ssa Alessandra Martinelli ConSIliere dott. Roberto Pascarelli ConSIliere relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 376/2024 RGA avverso la sentenza n. 167/2023 R.S. del Tribunale di Ferrara Sez. Lavoro, emessa in data 03/11/2023 e pubblicata in data 28/12/2023 nel procedimento n. 398/2022 R.G.L., non notificata;
avente ad oggetto: opposizione ad ordinanza ingunzione;
posta in discussione all'udienza collegiale tenutasi in data 03/07/2025; promossa da: (c.f. ), in proprio e nella Parte_1 C.F._1 qualità di amministratore unico e legale rappresentante pro tempore della società c.f. ), entrambe rappresentate e Controparte_1 P.IVA_1 difese dall'Avv. Romina Filippini, presso il cui studio in CE (FE), Via Orsini n. 1, sono elettivamente domiciliate;
appellanti; contro
(c.f. ) in persona Controparte_2 P.IVA_2 del legale rapp. in carica ed Controparte_3
- Sede di (c.f. ,
[...] CP_3 P.IVA_3 prima , in persona del legale Controparte_4
pag. 1 di 24 rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato di Bologna, con domicilio legale presso gli Uffici di quest'ultima in Bologna, alla via Alfredo Testoni, n. 6; appellato;
udita la relazione della causa fatta dal ConSIliere Roberto Pascarelli;
udita la lettura delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti costituite, come in atti trascritte;
esaminati gli atti e i documenti di causa;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione La vicenda giudiziaria per cui è causa è adeguatamente sintetizzata nella gravata sentenza, ove si ha modo di leggere al riguardo che: “(…)
1. Con ricorso depositato il 30/09/2022 in proprio e nella sua qualità di amministratore Parte_1 unico e legale rappresentante pro tempore della società Controparte_1 esercente attività di grafica pubblicitaria, proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione emessa dall' di Controparte_3
in data 21/07/2022 prot. n. 19694/19695, notificata in data CP_4
03/09/2022, scaturente dal Verbale Unico di Accertamento e Notificazione n. FE00000/2021-101-01 del 11/06/2021 trasmesso con nota prot. n. 16224 del 14/06/2021, per le seguenti violazioni: «1. Poiché: ha occupato irregolarmente la lavoratrice in qualità Controparte_5 di dipendente disattendendo la normativa vigente in materia di tirocini formativi. Art. 9 bis, comma 2, 2-bis e 2-ter, D.L. n. 510/96, conv. con Legge n. 608/1996, come modificato dall'art. 1, comma 1180, Legge n. 296/2006, come modificato dalla Legge n. 183/2010 come modificato dal D.L. n. 16/2012, conv. con modificazioni dalla L. n. 44/2012 - Comunicazione preventiva di assunzione a seguito di riqualificazione.
2. Poiché: ha occupato irregolarmente la lavoratrice in qualità di Persona_1 lavoratrice dipendente subordinata disattendendo la vigente normativa in materia di tirocini formativi. Art. 9 bis, comma 2, 2-bis e 2-ter, D.L. n. 510/96 - Comunicazione preventiva di assunzione a seguito di riqualificazione.
3. Poiché: ha omesso di consegnare, all'atto dell'instaurazione dei rispettivi rapporti di lavoro alle lavoratrici e il contratto di Controparte_5 Persona_1 lavoro. Art. 4 bis, primo periodo, comma 2, D. Lgs. N. 181/2000, come modificato pag. 2 di 24 dall'art. 6, comma 1 del D. Lgs. 19 dicembre 2002, n. 297 e successivamente modificato dall'art. 5, comma 3, lettere a) e b ), Legge n. 183/2010 - Lettera di assunzione al lavoratore - Collocamento ordinario.
4. Poiché: ha omesso di comunicare al competente Centro per l'Impiego la cessazione del rapporto intercorso con la lavoratrice , avvenuta il Persona_1
19/7/2019. Art. 21, comma I, legge 29 aprile 1949, n. 264, come sostituito dall'art. 6, comma 3, del D. Lgs. 19 dicembre 2002, n. 297 - Comunicazione di cessazione.
5. Poiché: ha somministrato illecitamente le prestazioni rese da Controparte_5 in favore de nel periodo dal 6/8/2018 al 5/2/2019 in qualità di Parte_2 impiegata amministrativo-contabile per complessive 119 giornate di lavoro effettivo. Art. 29, comma 1 e art. 18, comma 5bis, Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276 così come modificato dall'art. 1, comma 1, D. Lgs. n. 08/2016 - Interposizione illecita da pseudo-appalto - APPALTANTE.
6. Poiché: ha usufruito delle prestazioni della lavoratrice con Persona_1 mansioni di operatore di telemarketing nel periodo dal 6/2/2019 al 12/2/2019 e dal 18/2/2019 al 19/3/219 per complessive 27 giornate di lavoro effettivo. Art. 29, comma 1 e art. 18 comma 5 bis, Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276 così come modificato dall'art. 1, comma I, D. lgs 08/2016 - Interposizione illecita da pseudo-appalto-APPALTATORE». Sosteneva parte ricorrente che l'onere della prova delle violazioni era a carico dell' convenuto, contestava di aver mai fruito delle prestazioni della CP_2
per il periodo che aveva preceduto l'avvio del genuino rapporto di tirocinio Per_1
e, quanto alla evidenziava che ella aveva svolto, sì, il proprio tirocinio _5 all'interno dei locali de ma nell'ambito di un contratto di Parte_2 Pt_3 fornitura di servizi esistente con ricevendo la formazione Controparte_1 direttamente da quest'ultima, il tutto nell'ottica di «un moderno modo di concepire l'impresa, oggi caratterizzato dal ricorso diffuso a processi di esternalizzazione (outsourcing) che comportano l'affidamento a soggetti esterni di una o più fasi del ciclo produttivo, il più delle volte tramite l'impiego di contratti di appalto, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. n. 276/2003, caratterizzati, nella gran parte dei casi, dalla prevalenza della forza lavoro sugli altri fattori produttivi (labour intensive) ed eseguiti all'interno dello stesso perimetro aziendale dell'appaltante o committente (c.d. appalto endoaziendale)». Concludeva pertanto chiedendo «revocare, pag. 3 di 24 disapplicare, annullare e/o dichiarare illegittima ovvero priva di effetti l'ordinanza – ingiunzione». In via subordinata chiedeva la rideterminazione al minimo edittale delle sanzioni amministrative irrogate con l'ordinanza.
2. Si costituiva in giudizio l' convenuto, il quale si riportava alle CP_2 risultanze dell'accertamento, precisando che in sede di emissione di ordinanza ingiunzione aveva già provveduto ad archiviare la contestazione effettuata dal personale ispettivo inerente la violazione delle omesse registrazioni sul Libro Unico del Lavoro relativamente alle posizioni lavorative delle SInore _5
e per i periodi di occupazione in qualità di lavoratrici
[...] Persona_1 subordinate e cioè rispettivamente dal 06/08/2018 al 05/02/2019 e dal 27/03/2019 al 19/07/2019. Chiedeva il rigetto del ricorso.
3. L'istruttoria è consistita nell'esame dei testi indotti dalle parti, tra cui le due lavoratrici sopra citate nonché nell'acquisizione ex art. 421 c.p.c. dei contratti di servizio tra e L'CE degli anni 2015 e 2016, esibiti in sede Controparte_1 ispettiva ma non prodotti in giudizio. (…)”. All'esito della predetta attività istruttoria, il Tribunale di Ferrara ha definito la vertenza con la sentenza n. 167/2023 R.S., così statuendo: “(…) Il giudice, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso. Condanna le ricorrenti, in solido Con tra loro, alla rifusione delle spese di lite dell' che liquida in complessivi €
4.310,40, già operata la riduzione di cui all'art. 9 D. Lgs. n. 149/2015. Pone definitivamente a carico delle ricorrenti le spese di fonoregistrazione e successiva trascrizione, già liquidate con provvedimento del 11.5.2023. (…)”. Il Giudice di prime cure, in estrema sintesi, riepilogato lo svolgimento del processo, ha ritenuto la fondatezza delle contestazioni mosse nei confronti delle allora opponenti sulla scorta del compendio probatorio in atti. Con ricorso depositato in data 21/06/2024, ed Parte_1 [...] hanno spiegato appello nei confronti della predetta sentenza, Controparte_1 chiedendo che questa Corte, in totale riforma della pronuncia gravata, voglia accogliere le conclusioni dalle stesse formulate in prime cure, il tutto con vittoria delle spese di entrambi i gradi del giudizio. Nello spiegato atto di gravame, le odierni appellanti hanno censurato la sentenza impugnata sulla scorta di tre distinti motivi di appello, rubricati rispettivamente:
“01. Erronea e superficiale valutazione delle prove con riferimento alla posizione pag. 4 di 24 della SI.ra ”; “02. Erronea e superficiale valutazione delle prove con Persona_1 riferimento alla posizione della SI.ra ; “03. Ingiustizia della Controparte_7 sentenza nella parte in cui condanna l'appellante alla refusione delle spese di lite”. Con i primi due motivi di gravame, le odierne appellanti hanno veicolato in questa sede in guisa di censure alla sentenza impugnata le eccezioni/prospettazioni già svolte nel giudizio a quo in relazione a ciascuna delle due lavoratrici coinvolte nell'accertamento per cui è causa. Con il terzo motivo di impugnazione, invece, le odierne appellanti hanno contestato la condanna alle spese di lite disposta nei loro confronti dal Tribunale di Ferrara con la sentenza qui impugnata. Cont Con L' e l' di (prima Controparte_9 Controparte_4
), ritualmente costituitisi in giudizio, hanno diffusamente
[...] contestato la fondatezza degli avversi motivi di gravame sulla scorta delle prospettazioni vittoriosamente svolte in prime cure, chiedendone il rigetto, con conseguente integrale conferma della sentenza gravata, il tutto con vittoria delle spese del grado. Ricostituitosi il contraddittorio la causa è stata istruita sulla scorta del compendio probatorio già acquisito in prime cure. Tanto premesso circa lo svolgimento del giudizio, rileva la Corte che l'appello proposto da in proprio e nella qualità di amministratore unico Parte_1
e legale rappresentante pro tempore della società non Controparte_1 risulta meritevole di accoglimento per le ragioni appresso indicate. Per quanto concerne il primo motivo di gravame, concernente la posizione della SI.ra , si rileva che il Tribunale di Ferrara in correlazione a tale Persona_1 lavoratrice ha specificamente osservato quanto segue: “(…)
6. Passando alla dipendente , si rileva che la lavoratrice prima del tirocinio era già Persona_1 stata impiegata in forza di due contratti di prestazione occasionale stipulati con la società (v. doc. 14 e 15 conv.) per svolgere l'incarico di “segnalatore Parte_2 di spazi commerciali”, dal 6.2.2019 al 12.2.2019 e dal 18.2.2019 al 19.3.2019.
In realtà, come è stato possibile appurare in sede istruttoria, ella ha sempre lavorato sin dall'inizio per e i rapporti sono stati gestiti sempre Controparte_1 dalla Solo ogni tanto ella si recava a dare una mano a L'CE per la Pt_1 vendita di spazi pubblicitari. Sia durante questo periodo, sia successivamente all'attivazione del progetto di pag. 5 di 24 tirocinio la ha svolto sempre le stesse attività cui si riferiva il tirocinio Per_1 attivato e anche nel primo periodo è stata pagata dalla Pt_1
Si ritiene pertanto integrata la violazione della interposizione illecita da pseudo appalto avendo la parte ricorrente usufruito delle prestazioni della nel Per_1 corso dei due rapporti di lavoro instaurati con (…) Parte_2
8. Tornando al tirocinio della , si rileva che la durata del rapporto era Per_1 stabilita dal 27.3.2019 al 26.9.2019. La ha però cessato il rapporto Per_1 anzitempo, a luglio 2019 (v. le dichiarazioni rese in sede ispettiva ed in questa sede) per avere ricevuto un'altra offerta lavorativa. Gli ispettori hanno però appurato che, ciò nonostante, la non aveva provveduto ad Controparte_1 effettuare la relativa formale comunicazione dell'interruzione volontaria del tirocinio al Centro per l'Impiego. (…)”. Queste esaustive e convincenti considerazioni, frutto di un attento e meditato esame delle risultanze istruttorie in atti ed immuni da vizi logico-giuridici, nella condivisione di questa Corte, sono qui ribadite e richiamate a confutazione delle ragioni delle odierne appellanti (con riguardo a questa tecnica motivazionale v., inter plures, Cass. S.U. sent. N. 642/2015). La coerenza e la solidità del ragionamento logico - giuridico articolato dal Giudice a quo sul punto, peraltro, non sono scalfite dalle censure sollevate al riguardo dalle odierne appellanti, meramente reiterative di prospettazioni già svolte nel giudizio di prime cure e già scrutinate funditus nella sentenza qui impugnata. Secondo la tesi dell'appellante, in particolare, nella fattispecie dello pseudo appalto, l'appaltatore che mette a disposizione del committente la prestazione lavorativa del proprio personale concretizza un fatto illecito nel solo caso di utilizzo di personale con contratto di lavoro subordinato e non quando vengono impiegati lavoratori autonomi. FE restando che il lavoratore utilizzato può essere, come nel caso di specie apparentemente autonomo, la questione appare mal posta perché il problema è un altro, ovvero distinguere l'appalto genuino, avente le caratteristiche di cui all'art. 1665 c.c. dall'appalto non genuino integrante una forma di somministrazione irregolare, sanzionata dall'art. 27 D lg n. 276/2003 con la costituzione di un rapporto di lavoro alle dirette dipendenze del soggetto utilizzatore dell'energie lavorative. pag. 6 di 24 Nella fattispecie in esame, peraltro, per entrambe le lavoratrici e Controparte_5
all'odierna parte appellante è stata espressamente contestata anche la Persona_1 violazione dell'art. 9 bis, comma 2, 2-bis e 2-ter, D.L. n. 510/96 - Comunicazione preventiva di assunzione per averle occupate irregolarmente in qualità di lavoratrice dipendenti subordinate disattendendo la vigente normativa in materia di tirocini formativi. Quanto alla distinzione fra appalto di servizi e somministrazione illecita di manodopera, si rammenta che, a mente dell'art. 1655 c.c., l'appalto è il contratto con cui una parte - appaltatore - assume l'obbligo, verso un corrispettivo in danaro, di realizzare un'opera o un servizio commissionata da un'altra parte - committente
-, attraverso un'organizzazione di mezzi e di risorse umane con assunzione a proprio carico del rischio imprenditoriale. Con particolare riferimento all'appalto di servizi, l'art. 29 del D. Lgs. n. 276 del 2003, nel distinguerlo dalla diversa fattispecie giuridica della somministrazione di lavoro, qualifica l'appalto “per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle eSIenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa”. Carattere essenziale del contratto di appalto è che la parte appaltatrice assuma, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso il corrispettivo in denaro, secondo lo schema dell'obbligazione di risultato. Nel contratto di somministrazione di manodopera - cui sarebbe, nella sostanza, riconducibile la fattispecie in ipotesi di non genuinità dell'appalto di servizi -, per contro, l'impresa datrice di lavoro fornisce dei lavoratori, che svolgono la propria attività nell'interesse e sotto la direzione e controllo dell'utilizzatore, secondo lo schema dell'obbligazione di mezzi. Pertanto, nel contratto di appalto, i lavoratori debbono rimanere nella disponibilità della società appaltatrice, la quale ne deve curare la direzione ed il controllo;
nella somministrazione è, invece, l'utilizzatore che dispone dei lavoratori, impartendo loro le direttive da eseguire. La giurisprudenza della Corte di Cassazione è intervenuta a dettagliare in modo pag. 7 di 24 adeguatamente specifico gli indici sintomatici della non genuinità di un affidamento formalmente qualificato come appalto, ma, in realtà, dissimulante una somministrazione di personale, ravvisandoli nei seguenti elementi: la richiesta da parte del committente di un certo numero di ore di lavoro;
l'inserimento stabile del personale dell'appaltatore nel ciclo produttivo del committente;
l'identità dell'attività svolta dal personale dell'appaltatore rispetto a quella svolta dei dipendenti del committente;
la proprietà in capo al committente delle attrezzature necessarie per l'espletamento delle attività; l'organizzazione da parte del committente dell'attività. Se, pertanto, va esclusa la liceità dell'appalto di solo lavoro, può accadere che l'oggetto dell'appalto si sostanzi nell'esecuzione di un servizio, in tutto o in parte, dematerializzato, nel quale, in concreto, l'apporto umano, ossia la prestazione di manodopera, risulta essere predominante rispetto all'impiego dei mezzi da parte dall'appaltatore. Si ha, invece, un fittizio contratto di appalto che maschera un'interposizione illecita di manodopera nell'ipotesi in cui l'appaltatore si limita a mettere a disposizione del committente esclusivamente mere prestazioni lavorative dei propri dipendenti i quali, quindi, si ritrovano alle dipendenze dello pseudo committente che esercita su di essi i tipici poteri datoriali. L'orientamento ormai costante e consolidato della giurisprudenza è nel senso che, nei c.d. “appalti leggeri”, intendendosi per tali quelli “in cui l'attività si risolve prevalentemente o quasi esclusivamente nel lavoro” (Cass. n. 14371/2020), è sufficiente, ai fini della liceità, che, in capo all'appaltatore, sussista una effettiva gestione dei propri dipendenti (Cass. n. 21413/2019), e che il requisito della
“organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore”, previsto dal citato articolo 29, possa individuarsi, in presenza di particolari eSIenze dell'opera o del servizio, anche nell'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nel contratto (Cass. n. 30694/2018). Si è ritenuto, pertanto, che, se, da un lato, l'appaltatore, in relazione alla particolarità dell'opera o del servizio, può limitarsi a mettere a disposizione del committente la propria professionalità, intesa quale capacità organizzativa e direttiva delle maestranze, dall'altro, è requisito imprescindibile per la configurabilità di un appalto lecito che sia l'appaltatore medesimo a organizzare il processo produttivo con impiego di manodopera propria ed esercitando sui propri pag. 8 di 24 lavoratori un potere direttivo effettivo e non meramente formale. Viceversa, si è configurata una intermediazione illecita “ogni qual volta l'appaltatore metta a disposizione del committente una prestazione lavorativa, rimanendo eventualmente in capo a lui, datore di lavoro, i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto (quali retribuzione, pianificazione delle ferie, assicurazione della continuità della prestazione), ma senza una reale organizzazione della prestazione stessa, finalizzata ad un risultato produttivo autonomo” (Cass. n. 7898/2011; Cass. n. 27213/2018; Cass. n. 27105/2018). Si è ritenuto, infine, che, una volta accertata l'estraneità dell'appaltatore alla organizzazione e direzione dei lavoratori impiegati nell'esecuzione dell'appalto, non rileva che l'impresa appaltatrice sia effettivamente operante sul mercato, posto che, se la prestazione risulta diretta ed organizzata dal committente, per ciò solo deve escludersi l'organizzazione del servizio ad opera dell'appaltatore (Cass. n. 11720/2009). Di tali principi declinati dalla Suprema Corte di Cassazione e condivisi da questa Corte di Appello, il Tribunale di Ferrara risulta aver fatto corretta applicazione nel caso di specie osservando sul punto nella sentenza gravata che: << (...) secondo l'art. 29 comma 1° D. Lgs. n. 276/2003, “Ai fini della applicazione delle norme contenute nel presente titolo, il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'articolo 1655 del codice civile, si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle eSIenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa”. Come più volte evidenziato dalla Suprema Corte, “In tema di interposizione di manodopera, affinché possa configurarsi un genuino appalto di opere o servizi ai sensi dell'art. 29, comma 1, del d. lgs. n. 276 del 2003, è necessario verificare, specie nell'ipotesi di appalti ad alta intensità di manodopera (cd. "labour intensive"), che all'appaltatore sia stata affidata la realizzazione di un risultato in sé autonomo, da conseguire attraverso una effettiva e autonoma organizzazione del lavoro, con reale assoggettamento al potere direttivo e di controllo sui propri dipendenti, impiego di propri mezzi e assunzione da parte sua del rischio pag. 9 di 24 d'impresa …” (cfr. Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 12551 del 25/06/2020, Rv. 658115 – 01; Cass. Sez. L -,Ordinanza n. 15557 del 10/06/2019, Rv. 654146 – 01; Cass. Sez. L -, Ordinanza n. 30694 del 27/11/2018, Rv. 651753 – 01). Secondo la Corte, “Il divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro in riferimento agli appalti "endoaziendali", caratterizzati dall'affidamento ad un appaltatore esterno di attività strettamente attinenti al complessivo ciclo produttivo del committente, opera tutte le volte in cui l'appaltatore metta a disposizione del committente una prestazione lavorativa, rimanendo in capo all'appaltatore-datore di lavoro i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto (quali retribuzione, pianificazione delle ferie, assicurazione della continuità della prestazione), ma senza che da parte sua ci sia una reale organizzazione della prestazione stessa, finalizzata ad un risultato produttivo autonomo, né una assunzione di rischio economico con effettivo assoggettamento dei propri dipendenti al potere direttivo e di controllo. (Cass. Sez. L -, Sentenza n. 27213 del 26/10/2018, Rv. 651206 – 01). Ciò è quanto si è verificato nelle fattispecie in esame, a posizioni invertite, tra le due società ed le quali utilizzavano le Parte_2 Controparte_1 prestazioni delle lavoratrici assunte dall'altra società senza che quest'ultima assumesse su di sé alcuna organizzazione e gestione dell'attività, che non era finalizzata ad uno specifico risultato produttivo. (…) >>. Parte appellante non ha rivolto alcuna specifica censura a detta statuizione, che in ogni caso dà continuità all'orientamento assolutamente consolidato di legittimità sopra richiamato. Si precisa, del resto, che la SI.ra , proprio in ragione delle concrete modalità Per_1 attuative dell'esecuzione delle prestazioni, riteneva di aver effettivamente intrapreso il rapporto di lavoro con la citata società in persona Controparte_1 della legale rappresentante pro tempore SI.ra e non con Parte_1
Parte_2
Per ciò che concerne i due contratti di prestazione occasionale stipulati tra (denominata “committente”) e la SI.ra (denominata Parte_2 Persona_1
“collaboratore”) si legge al punto b) che “il rapporto di lavoro è disciplinato dagli articoli contenuti nel Titolo VII 8 da 61 a 69 del D.Lgs. n. 276/2003 e successive modifiche e/o integrazioni”; ed al punto c) “il lavoratore svolgerà la propria attività pag. 10 di 24 in maniera del tutto occasionale”. Nel prosieguo del contratto sono stati poi richiamati gli artt. 61, 63, 64, 65, 66 e 67 del medesimo decreto legislativo. I funzionari ispettivi, però, in relazione al corretto inquadramento contrattuale dei due rapporti di prestazione occasionale della SI.ra formalmente non Persona_1 hanno riconosciuto i tratti distintivi della tipologia contrattuale adottata, non solo in virtù della normativa applicabile come in precedenza motivato, ma tenuto conto, altresì, della completa assenza di autonomia della prestazione e della coincidenza delle mansioni svolte con l'oggetto sociale sia dell'azienda stipulante i due contratti sia della società che si è avvalsa realmente delle prestazioni, con valutazione condivisa da questa Corte. Alla luce delle illustrate connotazioni di attuazione dei rapporti contrattuali intercorsi tra e il quadro conoscitivo Parte_2 Controparte_1 emerso ha manifestamente configurato una fornitura di servizi non genuina, posta in essere da in favore della società . Parte_2 Controparte_1
Per la posizione di ricorrendo i presupposti di cui all'art. 2, comma Parte_4
1, D. Lgs. n. 81/2015 avente ad oggetto “…prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente”, gli Ispettori hanno correttamente proceduto alla riqualificazione dei rapporti di lavoro autonomo occasionale della SI.ra (dal 06/02/2019 Persona_1 al 12/02/2019 e dal 18/02/2019 al 19/03/2019) come rapporti di lavoro subordinato. Inoltre, una volta ritenuta sussistente la fattispecie di “utilizzazione illecita di manodopera”, che aveva consentito alla società Controparte_1 di usufruire delle prestazioni della SI.ra , gli ispettori hanno Per_1 conseguentemente disconosciuto il contratto di tirocinio alla luce della precedente occupazione irregolare che ne ha pregiudicato la stessa genuinità Come si evince dal contratto concluso tra l' e la SI.ra quest'ultima doveva Parte_2 Per_1 svolgere attività di tirocinante dal 27/03/2019 al 26/09/2019. E come anticipato, atteso che il rapporto è stato riqualificato come lavoro dipendete è del tutto irrilevante che i contratti sottoscritti con fossero formalmente di Parte_2 prestazione occasionale. Come rilevato dal primo Giudice, la SI.ra prima del tirocinio era già Persona_1 stata impiegata in forza di due contratti di prestazione occasionale stipulati con la società (v. doc. 14 e 15 conv.) per svolgere l'incarico di “segnalatore Parte_2
pag. 11 di 24 di spazi commerciali”, dal 6.2.2019 al 12.2.2019 e dal 18.2.2019 al 19.3.2019. In realtà, come è stato possibile appurare in sede istruttoria, ella ha sempre lavorato sin dall'inizio per e i rapporti sono stati gestiti sempre dalla Controparte_1
Solo ogni tanto ella si recava a dare una mano a L'CE per la vendita Pt_1 di spazi pubblicitari. Sia durante questo periodo, sia successivamente all'attivazione del progetto di tirocinio la SI.ra ha svolto sempre le stesse attività cui si riferiva il tirocinio Per_1 attivato e anche nel primo periodo è stata pagata dalla Pt_1
Si ritiene, pertanto, integrata la violazione della interposizione illecita da pseudo appalto avendo l'allora parte ricorrente usufruito delle prestazioni della nel Per_1 corso dei due rapporti di lavoro instaurati con La pronuncia qui Parte_2 impugnata è pienamente conforme alle risultanze istruttorie. In generale, la coincidenza delle s.i.t. rese dai lavoratori con le dichiarazioni rese in sede di escussione testimoniale dai SInori , , Testimone_1 Testimone_2
e hanno soddisfatto pienamente la prova delle Controparte_5 Persona_1 violazioni contestate nel verbale conclusivo (comunicazioni preventive di assunzione a seguito di riqualificazione, lettere di assunzione alle lavoratrici, comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro e interposizione illecita da pseudo appalto, sia quale appaltante che come appaltatore), palesando la comprovata ambiguità da parte delle società Activa Advertising e L'CE nella concreta gestione dei contestati rapporti di lavoro con le SInore e , _5 Per_1 in relazione non solo alla subordinazione in generale, ma altresì all'effettivo esercizio dei poteri direttivo, organizzativo e disciplinare propri ed esclusivi del datore di lavoro quale parte firmataria del contratto di lavoro e titolare del relativo rapporto. A tal proposito, si evidenzia la particolare valenza probatoria dei verbali dell'Ispettorato del Lavoro qualora ad essi siano allegati anche i verbali delle dichiarazioni provenienti dai lavoratori o da terzi: essi hanno un'efficacia probatoria sufficiente a determinare il convincimento del Giudice se non superati da rigorosa e specifica prova contraria, che parte appellante non ha offerto (cfr., sul punto, Cass. n. 9827/2000, Cass. n. 3525/2005, Cass. n. 15073/2008).. Si aggiunge che per entrambi i rapporti la prestatrice è stata retribuita direttamente dalla Sig.ra amministratrice della Per Parte_1 Controparte_1
pag. 12 di 24 cui i rapporti tra e , non sono qualificabili Parte_2 Controparte_1 come appalti di servizi, ma come somministrazione di manodopera al di fuori degli schemi legali oggi previsti dal legislatore (le imprese autorizzate devono possedere ai sensi dell'art. 4, comma 1 lettera a): specifica autorizzazione rilasciata dal iscrizione in un apposito albo, requisiti giuridici e finanziari specifici CP_10 etc.). Cont Secondo le disposizioni della circolare 10/2018 dell' , gli obblighi di natura pubblicistica in materia di assicurazioni sociali, una volta accertato che la prestazione lavorativa è stata resa in favore dell'utilizzatore – che si configura pertanto quale datore di lavoro di fatto – gravano per l'intero su quest'ultimo: pertanto, ai sensi dell'art. 1, comma 1, D.L. 338/1989, i funzionari ispettivi hanno correttamente proceduto con separato verbale (si veda doc. 20 fasc. di primo grado di parte appellata) alla determinazione dei contributi dovuti all' e dei premi Pt_5 CP_1 all' da parte della società , per il periodo di esecuzione dell'appalto Parte_2 tra la medesima e provvedendo a quantificare la Controparte_1 differenza di imponibile contributivo fra il Libro Unico del Lavoro elaborato e le tariffe effettivamente dovute. Quanto al disconoscimento dei contratti di appalto intercorsi fra l'CE ed va puntualizzato quindi che: a) la SI.ra CE era stata Controparte_1 assunta dalla soc. L'CE e però aveva svolto la sua attività lavorativa solo per;
b) il contratto di fornitura di servizi datato 02/01/2019 tra ed CP_1 Parte_2
( doc, 8 fascicolo ITL) prevedeva che La ditta CP_12 Controparte_13 mpegnava a realizzare a favore de opera di grafica
[...] Parte_2 pubblicitaria e telemaketing, in base alle specifiche eSIenze della ditta committente, e di rendere disponibile alla società il proprio Parte_2 personale affinché questo lo impiegasse “per la realizzazione delle predette attività, secondo le sue specifiche eSIenze aziendali limitatamente allo stretto periodo necessario”. Esattamente il contrario di quanto avvenuto, essendo stata L'CE a “fornire” ad la sua dipendente SI.ra . Il secondo CP_1 Per_1 contratto, stipulato il giorno 11/01/2019, pochi giorni dopo il primo ( doc 9), conteneva identiche previsioni, estendendo la fornitura di personale anche per attività di segreteria e gestione contabile. Con FE restando il fatto che aveva sottolineato sin dalla sua costituzione in pag. 13 di 24 giudizio le comprovate irregolarità nella scelta e nella formalizzazione delle tipologie contrattuali di lavoro stipulate, oltre alla totale ambiguità da parte delle società e nella concreta gestione dei contestati Parte_2 Controparte_1 rapporti di lavoro, a conferma del fatto che la questione involge non tanto il rischio di impresa e di chi se lo doveva assumere, quanto piuttosto la liceità dell'utilizzo da parte di del personale assunto da , si rileva che secondo la CP_1 Parte_2 giurisprudenza di legittimità “è possibile in concreto una somministrazione illecita di personale anche da parte di un'impresa vera e genuina che sopporti il relativo rischio di impresa, dal momento che la legge autorizza alla stessa attività solo le imprese sottoposte a controllo dallo Stato. Sicchè, per un verso, la diretta utilizzazione a valle da parte del committente di personale fornito da impresa appaltatrice, ma non autorizzata alla somministrazione, sempre determina la produzione di una fattispecie interpositoria vietata” “ed ancora rimane dunque chiaro sul punto che, anche dopo la abrogazione della L. n. 1369 del 1960, quello che permane in materia è un divieto (sanzionato a livello civile, penale ed amministrativo) che concerne la fattispecie oggettiva dell'interposizione di manodopera e non la tipologia soggettiva di chi finisce per realizzarla. Lo scopo del divieto di intermediazione è ancora quello di reprimere la scissione tra titolarità apparente del rapporto di lavoro e sua "utilizzazione effettiva", non essendo consentito, anche se accettato con contratto dalle parti, che il soggetto che investe, organizza e gode degli utili dell'attività produttiva non assuma per un verso la posizione del datore e la direzione del personale e dall'altro non assuma anche il rischio del costo (in senso ampio) del rapporto di lavoro (al di fuori dei casi in cui è oggi ammessa la somministrazione legale di manodopera”. (così Cass. Sez. Lav. n. 17627/23). Va, poi, rimarcato che gli Ispettori sono venuti a conoscenza del contratto
“integrativo” dell'11/01/2019 - mai in precedenza prodotto dall'impresa, -solo in seguito alla proposizione del ricorso al Comitato Interregionale da parte di
[...]
ed alle produzioni fatte in quella sede dalla società. Con le stesse CP_1 modalità hanno appreso che esisteva un ulteriore contratto di fornitura di servizi del 08/01/2018 (doc. 10), anch'esso mai allegato ai documenti esibiti agli ispettori, neppure nel corso dell'accesso ispettivo del 12/12/2019:. Della genuinità di entrambi si nutrono svariati e fondati dubbi, come pure rilevato pag. 14 di 24 dal Giudice a quo, per ovvi motivi, tra i quali a titolo emblematico si richiamano l'intempestiva produzione successiva alla notificazione del verbale conclusivo di accertamento e lo stravolgimento delle condizioni contrattuali soprattutto in relazione alle premesse ed all'oggetto del contratto di fornitura.
. In conclusione, rispetto alla posizione della lavoratrice si configura una Per_1 somministrazione/utilizzazione illecita, certamente vietata dall'art. 29 e sanzionabile in forza dell'art. 18 del D. Lgs. n. 276/03. Non è utile alle ragioni di parte appellante, neppure il richiamo della sentenza n. 25/24 del Tribunale di Ferrara che ha deciso in merito al ricorso proposto dal SI. e dalla società avverso l'ordinanza ingiunzione Parte_6 Parte_2 emessa da (oggi Controparte_4 [...]
) notificata il 1° settembre 2022 prot.19692-19693. Controparte_14
Tale sentenza è stata appellata dal SI. e dalla soc. L'CE e per la Pt_6 posizione della SI.ra la difesa erariale ha allegato di averla impugnata con Per_1 appello incidentale ( causa RG 629/24). Sul punto, quindi, nessun giudicato risulta documentato in atti. In ogni caso, tale sentenza non potrebbe avere un'efficacia di
“giudicato esterno” nel presente procedimento, non essendovi identità di parti. Per di più, in tale sentenza si legge che la SI.ra : “ha lavorato da subito, fin Per_1 dal colloquio assuntivo, al servizio di di cui la ra amministratrice. CP_1 Pt_1
Non ha mai messo piede a L'CE, dove si recava solo per consegnare materiale preparato presso . Nessun intervento di si è avuto nella CP_1 Pt_6 gestione del rapporto di lavoro. Se la lavoratrice è stata eterodiretta da CP_1 durante la vigenza dei contratti di collaborazione, non si può imputare a Parte_2 di avere violato le norme sul collocamento dei dipendenti (contestazione 4, 5 e 6 ossia di non avere comunicato preventivamente l'assunzione). E' semmai , CP_1 in ipotesi non contestata in questa sede, ad avere assunto una dipendente senza segnalarlo ai competenti uffici e senza consegnarle la documentazione di lavoro”. Tali statuizioni, pertanto, non suffragano in alcun modo le tesi difensive delle odierne parti appellanti. Alla luce della descritta situazione tutte le contestazioni relative alla posizione della SI.ra appaiono pienamente legittime esattamente come le sanzioni Per_1 comminate con l'ordinanza ingiunzione qui impugnata. pag. 15 di 24 A tanto consegue la reiezione del primo motivo di appello. Parimenti infondato risulta essere, ad avviso della Corte, anche il secondo motivo di appello, rubricato “02. Erronea e superficiale valutazione delle prove con riferimento alla posizione della SI.ra . Controparte_7
In correlazione alla posizione di tale lavoratrice, il Tribunale di Ferrara nella sentenza gravata ha osservato: << (…) In data 16.7.2018 Controparte_5 veniva assunta dalla società (All. 11) a tempo determinato “a Parte_2 carattere stagionale” e con scadenza il 18.7.2018, inquadrata al 6° livello del CCNL Confcommercio per lo svolgimento delle mansioni di addetta alla segreteria e con un periodo di prova di 45 giorni incompatibile con la brevissima durata del contratto. Con convenzione stipulata in data 30.7.2018 ha poi Controparte_1 attivato un progetto di tirocinio formativo e di orientamento ex L.R. n. 17/2005 con , per il profilo professionale di inserimento “addetta a Controparte_5 funzioni di segreteria”, per il periodo dal 6.8.2018 al 5.2.2019 e con un orario di impegno dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00 da lunedì a venerdì per un totale di 40 ore settimanali. La responsabile del tirocinio veniva individuata nella titolare mentre la responsabile didattica/organizzativa era Parte_1 individuata in Persona_2
Secondo la convenzione, la tirocinante avrebbe dovuto, presso la sede della
[...]
sita in CE, viale Falzoni Gallerani n. 71, svolgere la seguente CP_1 attività: «Amministrazione e controllo centralino. Acquisizione, registrazione e trasmissione di corrispondenza in entrata e in uscita. Protocollo e archiviazione di dati e informazioni. Stesura e diffusione di comunicazioni formali anche in lingua straniera. Redazione di tabelle, presentazioni, statistiche e report. Acquisizione, archiviazione e registrazione di prima nota di documenti contabili. Aggiornamento di schede anagrafiche e tabelle relative a clienti, fornitori, ecc. Compilazione cartacea ed informatica di documenti di vendita ed acquisto (ordini, bolle, ricevute, fatture)». Come dedotto dalla stessa parte ricorrente, la è stata in realtà collocata a _5 svolgere l'attività presso i locali di con sede in CE, in via della Parte_2
Quercia n. 11, con cui era in corso un contratto di fornitura, a suo dire senza alcuna frapposizione del titolare di quest'ultima, , mentre il tirocinio Parte_6
pag. 16 di 24 veniva seguito da la quale più volte nel corso della giornata si Parte_1 recava presso la sede dell' . Pt_2
In realtà, secondo quanto dichiarato dalla testimone ella aveva iniziato a _5 lavorare per L'CE, ma dopo pochi giorni è stato attivato il tirocinio con la società odierna ricorrente, senza che lei avesse capito per quale ragione, avendo continuato a lavorare per la prima azienda. Ha dichiarato di svolgere l'attività di una segretaria amministrativa, occupandosi delle fatture in ingresso ed in uscita di entrambe le società, sotto le direttive di e del commercialista delle Parte_6 due società, , che ogni tanto si recava presso la sua sede di lavoro, Testimone_3 mentre vi si recava almeno una volta alla settimana ma Parte_1 impartiva poche direttive. Con Analoghe dichiarazioni (all. 5 memoria ) erano state rilasciate dalla teste in sede ispettiva, seppure con alcune discrepanze rispetto a quanto ricordato in udienza in merito all'assiduità della presenza della (“ Pt_1 Parte_1
… l'ho vista pochissimo presso L' ”) e ( Pt_2 Testimone_3 Tes_3 comunque non aveva una presenza fissa, passava tutti i giorni ed il suo orario di presenza era variabile”). La lavoratrice ha confermato quanto verbalizzato in sede ispettiva, ove peraltro ebbe a dichiarare che alla scadenza del rapporto di tirocinio, a febbraio 2019, non aveva ricevuto alcun attestato di qualifica. Le dichiarazioni dei testi indotti dalla parte ricorrente non sono idonee a confutare il quadro fattuale sopra esposto. Il dipendente de L'CE, , con Testimone_2 mansioni di commerciale a tempo parziale, con orari variabili di entrata ed uscita, ha dichiarato di non essere in grado di riferire cosa facesse la la quale _5
“veniva ogni tanto”, “una tantum”, presso la sua azienda e seguiva l'amministrazione. Non ha saputo dire se le impartisse direttive, mentre Pt_1 ha riferito che “molto spesso” era , socio dell , Testimone_3 Controparte_1 che le dava istruzioni. La dipendente di , ha fornito un quadro Controparte_1 Testimone_1 confuso, dichiarando da un lato che era d impartire le direttive a Pt_1 _5 che però “fisicamente lavorava nell'altra azienda, quindi ”, dove però Parte_2 la si recava “a volte”. Anche la che lavorava presso l Pt_1 Tes_1 [...]
part time non ha saputo riferire cosa facesse CP_1 _5
La versione del primo teste, circa la presenza solo saltuaria della tirocinante pag. 17 di 24 presso , è smentita non solo dalle dichiarazioni di quest'ultima ma Parte_2 anche dalle stesse deduzioni di parte ricorrente, che ne riferisce l'assegnazione presso la società di , in forza del “contratto di fornitura di servizi” Parte_6 del 8.1.2018 (doc. 6 ric.), che si estendeva anche all'attività di segreteria amministrativa e gestione contabile. Emerge comunque da entrambe le deposizioni che non seguiva la nella sua attività. Parte_1 _5
5. Ebbene, va anzitutto rilevato che ha iniziato svolgendo la sua attività _5 presso L'CE con rapporto di lavoro subordinato c.d. “stagionale” di soli due giorni, con fissazione di un periodo di prova sproporzionato di giorni 45, per poi essere formalmente “spostata” in carico all con il contratto di Controparte_1 tirocinio decorrente dal 6.8.2018, mentre nulla cambiava nello svolgimento concreto delle sue prestazioni lavorative. All'atto del primo accesso ispettivo risultano essere stati esibiti il contratto di servizi tra le due aziende del 2015 e quello del 2016 (All. 7). Risulta poi acquisito il contratto di fornitura e servizi del 2019. Solo successivamente alla formale chiusura dell'attività ispettiva è stato prodotto il contratto di fornitura del 8.1.2018 su cui risulta apposta marca da bollo datata 9.8.2018. Analizzando i vari contratti di fornitura succedutisi nel tempo si rileva quanto segue. Nel contratto del 7.1.2015, fatta la premessa “Che la ditta CP_15 ha interesse a prestare la propria attività di grafica pubblicitaria e di
[...] telemarketing a favore de utilizzando proprio personale Parte_2 dipendente in trasferta presso la struttura operativa di , per la Parte_2 realizzazione delle commesse ricevute, al fine di avvalersi della strumentazione tecnologica in dotazione alla ditta committente o per rendere più agevole la soddisfazione delle richieste del proprio cliente”, viene stipulato tra le parti (art. 1) che “ s'impegna a realizzare a favore dell' Controparte_15 Parte_2 opera di grafica pubblicitaria e telemarketing, in base alle specifiche eSIenze della ditta committente, e di rendere disponibile alla società il Parte_2 proprio personale affinché questa lo impieghi per la realizzazione delle predette attività, secondo le sue specifiche eSIenze aziendali limitatamente allo stretto periodo necessario”. Il contratto del 4.1.2016 è sostanzialmente identico a quello del 2015. Il contratto del 8.1.2018 non risulta essere stato esibito ed acquisito nel corso pag. 18 di 24 dell'attività ispettiva, ma è stato messo a disposizione dell'amministrazione solo successivamente, con la presentazione del ricorso amministrativo. In detto contratto si legge in premessa “Che la ditta ha interesse a Controparte_15 prestare la propria attività di grafica pubblicitaria, di telemarketing, di segreteria Par amministrativa e gestione contabile a favore de utilizzando Parte_2 proprio personale dipendente in trasferta presso la struttura operativa di
per la realizzazione delle commesse ricevute, al fine di Parte_2 avvalersi della strumentazione tecnologica in dotazione alla ditta committente o per rendere più agevole la soddisfazione delle richieste del proprio cliente”. All'art. 1 viene stabilito che “La ditta 'impegna a realizzare Controparte_15
a favore dell' opera di grafica pubblicitaria, telemarketing, Parte_2 segreteria amministrativa e gestione contabile, in base alle specifiche eSIenze della ditta committente, e di rendere disponibile alla società il Parte_2 proprio personale affinché questa lo impieghi per la realizzazione delle predette attività, secondo le sue specifiche eSIenze aziendali limitatamente allo stretto periodo necessario”. Nel contratto del 2.1.2019 scompare ogni riferimento all'attività di segreteria amministrativa e gestione contabile. Detto contratto è stato esibito agli ispettori nel corso dell'attività. Solo successivamente è stata prodotta l'integrazione (rectius: un nuovo testo del contratto) che reintroduce l'inciso del contratto del
2018 “segreteria amministrativa e gestione contabile”. Dall'analisi complessiva dei testi appare evidente come il contratto del 2018 e l'integrazione del 2019, entrambe non esibite al momento dell'ispezione, contengano modifiche volte a giustificare ex post l'adibizione della _5 all'attività di “segreteria amministrativa” presso la sede de L'CE. Si evidenzia infatti come solo nell'ultima versione del contratto (c.d. integrazione del
2019), viene eliminato ogni riferimento al concetto di “commesse ricevute” dall' S.r.l. provenienti da essendo all'evidenza CP_15 Parte_2 espressione incompatibile con la semplice messa a disposizione di una segretaria amministrativa/contabile che peraltro era stata assunta poco prima da Parte_2 con semplice contratto stagionale. Detta versione nonché quella del 2018, sono peraltro del tutto inopponibili all' , in quanto prive di data certa. Con specifico riferimento Controparte_4
pag. 19 di 24 al contratto del 2018 si rileva che non è idonea allo scopo la mera apposizione sul testo del contratto di una marca da bollo adesiva datata 9.8.2018, poiché avrebbe potuto essere applicata sul testo del contratto in qualsiasi momento, anche successivamente all'accertamento, in vista del ricorso amministrativo. Né la parte ricorrente fornisce alcuna diversa spiegazione della ragione per la quale detti documenti non sono stati messi a disposizione del personale ispettivo, quando richiesto. Quanto sin qui esposto è indicativo della non genuinità del tirocinio della _5
e dall'essere la tirocinante gestita da soggetti ( e commercialista ) non Pt_6 Tes_3 menzionati della convenzione. La in realtà non segue il tirocinio, né la Pt_1 segue tale che quale “responsabile didattico organizzativo posto Persona_2
a disposizione dal soggetto promotore” aveva la responsabilità di seguire e verificare “raggiungimento degli obiettivi formativi indicati nel progetto formativo individuale2 (v. l'art. 2 del contratto). Ad ulteriore comprova della non genuinità del tirocinio le viene rilasciato alla lavoratrice alcun attestato. In conclusione, si ritiene che l'appalto endoaziendale non sia genuino con violazione degli artt. 29 comma 1 e 18 comma 5 bis D. Lgs. n. 276/2003 (si v. sul punto anche il successivo par. 7). (…) >>. Anche queste considerazioni, frutto di un'attenta e meditata disamina delle risultanze istruttorie in atti e che appaiono immuni da vizi logico-giuridici, nella condivisione di questa Corte sono qui ribadite e richiamate a confutazione delle censure di parte appellante. In particolare, va qui ribadito che numerosi sono gli indici indicativi della non genuinità del tirocinio della SI.ra primo tra tutti, la contestata Controparte_7 inopponibilità del contratto per assenza di data certa ex art. 2704 c.c. Ad avviso di parte appellante, detta contestazione non troverebbe fondatezza nel momento in cui la data di una scrittura privata non è un elemento richiesto ad substantiam e, pertanto, la sua mancanza non ne condizionerebbe la validità della stessa. Inoltre, l'assenza di data certa sarebbe un elemento comune anche rispetto agli altri contratti di fornitura di servizi sottoscritti tra e Controparte_1 non contestati. Parte_2
Tale assunto è irrilevante in quanto, come anticipato, non si tratta di un problema solo formale, ma sostanziale. Le numerose circostanze relative allo svolgimento pag. 20 di 24 del tirocinio formativo della riconducono senza alcun dubbio ad un
_5 contesto formativo e lavorativo certamente non autentico. Se si considerano anche solo le dichiarazioni rese dalla in sede di
_5 testimonianza, è lei stessa ad ammettere un repentino cambio di gestione della propria formazione, senza averne compreso la ragione. Nello specifico, la
_5 aveva avviato il tirocinio con ma solo dopo pochi giorni è stato Parte_2 attivato il tirocinio con l'odierna società appellante, non avendo però effettuato di fatto nessuna modifica nelle attività lavorative. La stessa ha dichiarato di
_5 aver svolto attività di segreteria amministrativa, occupandosi delle fatture in ingresso e in uscita di entrambe le società, sotto le direttive di e del Parte_6 commercialista di entrambe le società, . Testimone_3
Il progetto di tirocinio della SI.ra con durata prevista dal 06/08/2018 al _5
05/02/2019, prevedeva il conseguimento della qualifica di “operatore amministrativo-segretariale” con l'acquisizione di competenze nel trattamento di documenti amministrativo-contabili, gestione flussi informativi e comunicativi e sistematizzazione informazioni e testi scritti, a fronte di un'indennità mensile di € 700,00. Con riguardo alle modalità attuative di tale percorso di tirocinio è emerso che ha sempre ed esclusivamente prestato la propria attività lavorativa Controparte_5 di segretaria amministrativa e fatturazione presso gli uffici di Parte_2 rispettando gli orari di questa organizzazione aziendale, non recandosi mai in nessuna occasione presso la sede di e ricevendo direttive Controparte_1 sul lavoro dal SI. e dal dott. ,, ha incontrato solo raramente la SI.ra Pt_6 Tes_3
- sebbene risultasse indicata quale Responsabile e Tutor del Parte_1 tirocinio nel relativo progetto - e non ha mai ricevuto da questa alcuna indicazione riguardo le mansioni da svolgere e nessun contributo formativo per l'acquisizione delle previste competenze professionali. Il percorso è proseguito con siffatte modalità fino alla scadenza naturale prevista e, almeno fino alla fine della verifica ispettiva, la lavoratrice non ha conseguito alcun attestato di qualifica professionale. Dalle concrete modalità di svolgimento della prestazione svolta da _5
, discendenti dalle deposizioni testimoniali rese, sono state ampiamente
[...] comprovate le seguenti caratteristiche distintive: prestazioni abituali, sistematiche pag. 21 di 24 e reiterate, svolte con modalità coincidenti con quelle tipiche delle lavoratrici subordinate del settore in assenza di qualsivoglia intervento formativo da parte del tutor aziendale;
mansioni dettagliatamente predeterminate da soggetti operanti nel contesto organizzativo della società terza in cui ha reso le proprie prestazioni lavorative;
attività amministrativo-contabile utile e concorrente con l'oggetto sociale della società di fatto ospitante;
inserimento stabile ed organico nell'organizzazione aziendale de offrendo una prestazione Parte_2 continua;
eterodirezione nelle modalità organizzative e sottoposizione ai poteri datoriali di controllo e conformazione a regole aziendali di tale società. Nei fatti non si è realizzato alcun coordinamento con il tutor indicato nei progetti (SI.ra , bensì le prestazioni si sono in pratica risolte nella mera Parte_1 messa a disposizione di energie lavorative, funzionali al soddisfacimento delle necessità contabili delle citate società. La materia dei tirocini formativi è regolamentata da una normativa rigorosa e specifica avente ad oggetto la ratio dell'addestramento professionale e dell'immediata strumentalità dell'inserimento del contesto lavorativo, con il solo fine dell'apprendimento; il tirocinio, infatti, è una misura formativa di politica attiva, finalizzata a creare un contatto diretto tra un soggetto ospitante ed il tirocinante, con lo scopo di favorire l'arricchimento del bagaglio di conoscenze e l'acquisizione di competenze professionali. In particolare la legge n. 92 del 2012 è stata promulgata allo scopo o di contrastare l'utilizzo abusivo dello strumento in esame e si è mosso, pertanto, in due direzioni: per un verso, al comma 34, la legge ha previsto i criteri sulla base dei quali il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano concludono entro 180 giorni un accordo per la definizione di linee-guida condivise in materia di tirocini formativi e di orientamento. Essi sono: a) revisione della disciplina dei tirocini formativi, anche in relazione alla valorizzazione di altre forme contrattuali a contenuto formativo;
b) previsione di azioni e interventi volti a prevenire e contrastare un uso distorto dell'istituto, anche attraverso la puntuale individuazione delle modalità con cui il tirocinante presta la propria attività; c) individuazione degli elementi qualificanti del tirocinio e degli effetti conseguenti alla loro assenza. L'interesse soddisfatto dallo stage è, quindi, la realizzazione dell'obiettivo formativo di tipo pratico, idoneo a facilitare l'accesso del tirocinante nel mondo del pag. 22 di 24 lavoro. Esso si realizza all'interno della relazione giuridica che si instaura tra l'impresa che accoglie il tirocinante, l'ente promotore e il tirocinante stesso. Il peculiare obiettivo della formazione e dell'orientamento non sembra, quindi, perseguibile da un soggetto privato che lo deduce liberamente all'interno di un rapporto di scambio. Tornando al caso di specie, rispetto alla SI.ra è chiaramente emersa CP_16
l'assenza di qualunque elemento di tutoraggio e di qualsiasi attuazione di un progetto formativo. Alla luce delle suesposte considerazioni, anche il secondo motivo di appello va respinto. In relazione al terzo motivo di appello, concernente la condanna delle allora opponenti al pagamento delle spese del giudizio di prime cure, ad avviso di questa Corte, il Tribunale di Ferrara ha correttamente applicato la regola della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. Le stesse appellanti, del resto, non sono state in grado di indicare alcuna concreta ed eccezionale ragione idonea a giustificare la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 c.p.c, nel testo novellato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 77/2018. Anche tale motivo di appello, pertanto, non risulta meritevole di accoglimento. In conclusione, l'appello proposto da in proprio e nella qualità Parte_1 di amministratore unico e legale rappresentante pro tempore della società
[...] va respinto, con conseguente integrale conferma della sentenza Controparte_1 gravata. Le spese del grado seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri per attività, fase e valore di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche ed integrazioni, tenuto conto, in particolare, del valore della controversia, dell'assenza di attività istruttoria in questo grado del giudizio e dei criteri di cui all'art. 4, 1° co. del Decreto cit. (fra cui la ripetitività delle difese svolte e l'eSIuità degli incombenti difensivi posti in essere in favore delle Amministrazioni appellate). Da ultimo occorre dare atto dell'integrale rigetto dell'appello, ai fini del disposto dell'art. 13, co. 1-quater, del DPR n. 115/ 2002, in tema di raddoppio del c.d. contributo unificato. pag. 23 di 24
P.Q.M.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta, definitivamente decidendo:
- rigetta l'appello proposto in proprio e nella qualità di Parte_1 amministratore unico e legale rappresentante pro tempore della società
[...]
con conseguente integrale conferma della pronuncia gravata;
Controparte_1
- condanna le appellanti, in solido fra loro, al pagamento delle spese del grado che si liquidano in € 2.000,00 a titolo di compenso professionale, oltre accessori di legge;
- dà, infine, atto dell'integrale rigetto dell'appello, ai fini del disposto dell'art. 13, co. 1-quater, del DPR n. 115/ 2002. Così deciso a Bologna, nella camera di conSIlio del giorno 03.07.2025 Il ConSIliere est. dott. Roberto Pascarelli Il Presidente dott.ssa Marcella Angelini
pag. 24 di 24
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione controversie del lavoro La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marcella Angelini Presidente dott.ssa Alessandra Martinelli ConSIliere dott. Roberto Pascarelli ConSIliere relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 376/2024 RGA avverso la sentenza n. 167/2023 R.S. del Tribunale di Ferrara Sez. Lavoro, emessa in data 03/11/2023 e pubblicata in data 28/12/2023 nel procedimento n. 398/2022 R.G.L., non notificata;
avente ad oggetto: opposizione ad ordinanza ingunzione;
posta in discussione all'udienza collegiale tenutasi in data 03/07/2025; promossa da: (c.f. ), in proprio e nella Parte_1 C.F._1 qualità di amministratore unico e legale rappresentante pro tempore della società c.f. ), entrambe rappresentate e Controparte_1 P.IVA_1 difese dall'Avv. Romina Filippini, presso il cui studio in CE (FE), Via Orsini n. 1, sono elettivamente domiciliate;
appellanti; contro
(c.f. ) in persona Controparte_2 P.IVA_2 del legale rapp. in carica ed Controparte_3
- Sede di (c.f. ,
[...] CP_3 P.IVA_3 prima , in persona del legale Controparte_4
pag. 1 di 24 rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato di Bologna, con domicilio legale presso gli Uffici di quest'ultima in Bologna, alla via Alfredo Testoni, n. 6; appellato;
udita la relazione della causa fatta dal ConSIliere Roberto Pascarelli;
udita la lettura delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti costituite, come in atti trascritte;
esaminati gli atti e i documenti di causa;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione La vicenda giudiziaria per cui è causa è adeguatamente sintetizzata nella gravata sentenza, ove si ha modo di leggere al riguardo che: “(…)
1. Con ricorso depositato il 30/09/2022 in proprio e nella sua qualità di amministratore Parte_1 unico e legale rappresentante pro tempore della società Controparte_1 esercente attività di grafica pubblicitaria, proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione emessa dall' di Controparte_3
in data 21/07/2022 prot. n. 19694/19695, notificata in data CP_4
03/09/2022, scaturente dal Verbale Unico di Accertamento e Notificazione n. FE00000/2021-101-01 del 11/06/2021 trasmesso con nota prot. n. 16224 del 14/06/2021, per le seguenti violazioni: «1. Poiché: ha occupato irregolarmente la lavoratrice in qualità Controparte_5 di dipendente disattendendo la normativa vigente in materia di tirocini formativi. Art. 9 bis, comma 2, 2-bis e 2-ter, D.L. n. 510/96, conv. con Legge n. 608/1996, come modificato dall'art. 1, comma 1180, Legge n. 296/2006, come modificato dalla Legge n. 183/2010 come modificato dal D.L. n. 16/2012, conv. con modificazioni dalla L. n. 44/2012 - Comunicazione preventiva di assunzione a seguito di riqualificazione.
2. Poiché: ha occupato irregolarmente la lavoratrice in qualità di Persona_1 lavoratrice dipendente subordinata disattendendo la vigente normativa in materia di tirocini formativi. Art. 9 bis, comma 2, 2-bis e 2-ter, D.L. n. 510/96 - Comunicazione preventiva di assunzione a seguito di riqualificazione.
3. Poiché: ha omesso di consegnare, all'atto dell'instaurazione dei rispettivi rapporti di lavoro alle lavoratrici e il contratto di Controparte_5 Persona_1 lavoro. Art. 4 bis, primo periodo, comma 2, D. Lgs. N. 181/2000, come modificato pag. 2 di 24 dall'art. 6, comma 1 del D. Lgs. 19 dicembre 2002, n. 297 e successivamente modificato dall'art. 5, comma 3, lettere a) e b ), Legge n. 183/2010 - Lettera di assunzione al lavoratore - Collocamento ordinario.
4. Poiché: ha omesso di comunicare al competente Centro per l'Impiego la cessazione del rapporto intercorso con la lavoratrice , avvenuta il Persona_1
19/7/2019. Art. 21, comma I, legge 29 aprile 1949, n. 264, come sostituito dall'art. 6, comma 3, del D. Lgs. 19 dicembre 2002, n. 297 - Comunicazione di cessazione.
5. Poiché: ha somministrato illecitamente le prestazioni rese da Controparte_5 in favore de nel periodo dal 6/8/2018 al 5/2/2019 in qualità di Parte_2 impiegata amministrativo-contabile per complessive 119 giornate di lavoro effettivo. Art. 29, comma 1 e art. 18, comma 5bis, Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276 così come modificato dall'art. 1, comma 1, D. Lgs. n. 08/2016 - Interposizione illecita da pseudo-appalto - APPALTANTE.
6. Poiché: ha usufruito delle prestazioni della lavoratrice con Persona_1 mansioni di operatore di telemarketing nel periodo dal 6/2/2019 al 12/2/2019 e dal 18/2/2019 al 19/3/219 per complessive 27 giornate di lavoro effettivo. Art. 29, comma 1 e art. 18 comma 5 bis, Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276 così come modificato dall'art. 1, comma I, D. lgs 08/2016 - Interposizione illecita da pseudo-appalto-APPALTATORE». Sosteneva parte ricorrente che l'onere della prova delle violazioni era a carico dell' convenuto, contestava di aver mai fruito delle prestazioni della CP_2
per il periodo che aveva preceduto l'avvio del genuino rapporto di tirocinio Per_1
e, quanto alla evidenziava che ella aveva svolto, sì, il proprio tirocinio _5 all'interno dei locali de ma nell'ambito di un contratto di Parte_2 Pt_3 fornitura di servizi esistente con ricevendo la formazione Controparte_1 direttamente da quest'ultima, il tutto nell'ottica di «un moderno modo di concepire l'impresa, oggi caratterizzato dal ricorso diffuso a processi di esternalizzazione (outsourcing) che comportano l'affidamento a soggetti esterni di una o più fasi del ciclo produttivo, il più delle volte tramite l'impiego di contratti di appalto, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. n. 276/2003, caratterizzati, nella gran parte dei casi, dalla prevalenza della forza lavoro sugli altri fattori produttivi (labour intensive) ed eseguiti all'interno dello stesso perimetro aziendale dell'appaltante o committente (c.d. appalto endoaziendale)». Concludeva pertanto chiedendo «revocare, pag. 3 di 24 disapplicare, annullare e/o dichiarare illegittima ovvero priva di effetti l'ordinanza – ingiunzione». In via subordinata chiedeva la rideterminazione al minimo edittale delle sanzioni amministrative irrogate con l'ordinanza.
2. Si costituiva in giudizio l' convenuto, il quale si riportava alle CP_2 risultanze dell'accertamento, precisando che in sede di emissione di ordinanza ingiunzione aveva già provveduto ad archiviare la contestazione effettuata dal personale ispettivo inerente la violazione delle omesse registrazioni sul Libro Unico del Lavoro relativamente alle posizioni lavorative delle SInore _5
e per i periodi di occupazione in qualità di lavoratrici
[...] Persona_1 subordinate e cioè rispettivamente dal 06/08/2018 al 05/02/2019 e dal 27/03/2019 al 19/07/2019. Chiedeva il rigetto del ricorso.
3. L'istruttoria è consistita nell'esame dei testi indotti dalle parti, tra cui le due lavoratrici sopra citate nonché nell'acquisizione ex art. 421 c.p.c. dei contratti di servizio tra e L'CE degli anni 2015 e 2016, esibiti in sede Controparte_1 ispettiva ma non prodotti in giudizio. (…)”. All'esito della predetta attività istruttoria, il Tribunale di Ferrara ha definito la vertenza con la sentenza n. 167/2023 R.S., così statuendo: “(…) Il giudice, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso. Condanna le ricorrenti, in solido Con tra loro, alla rifusione delle spese di lite dell' che liquida in complessivi €
4.310,40, già operata la riduzione di cui all'art. 9 D. Lgs. n. 149/2015. Pone definitivamente a carico delle ricorrenti le spese di fonoregistrazione e successiva trascrizione, già liquidate con provvedimento del 11.5.2023. (…)”. Il Giudice di prime cure, in estrema sintesi, riepilogato lo svolgimento del processo, ha ritenuto la fondatezza delle contestazioni mosse nei confronti delle allora opponenti sulla scorta del compendio probatorio in atti. Con ricorso depositato in data 21/06/2024, ed Parte_1 [...] hanno spiegato appello nei confronti della predetta sentenza, Controparte_1 chiedendo che questa Corte, in totale riforma della pronuncia gravata, voglia accogliere le conclusioni dalle stesse formulate in prime cure, il tutto con vittoria delle spese di entrambi i gradi del giudizio. Nello spiegato atto di gravame, le odierni appellanti hanno censurato la sentenza impugnata sulla scorta di tre distinti motivi di appello, rubricati rispettivamente:
“01. Erronea e superficiale valutazione delle prove con riferimento alla posizione pag. 4 di 24 della SI.ra ”; “02. Erronea e superficiale valutazione delle prove con Persona_1 riferimento alla posizione della SI.ra ; “03. Ingiustizia della Controparte_7 sentenza nella parte in cui condanna l'appellante alla refusione delle spese di lite”. Con i primi due motivi di gravame, le odierne appellanti hanno veicolato in questa sede in guisa di censure alla sentenza impugnata le eccezioni/prospettazioni già svolte nel giudizio a quo in relazione a ciascuna delle due lavoratrici coinvolte nell'accertamento per cui è causa. Con il terzo motivo di impugnazione, invece, le odierne appellanti hanno contestato la condanna alle spese di lite disposta nei loro confronti dal Tribunale di Ferrara con la sentenza qui impugnata. Cont Con L' e l' di (prima Controparte_9 Controparte_4
), ritualmente costituitisi in giudizio, hanno diffusamente
[...] contestato la fondatezza degli avversi motivi di gravame sulla scorta delle prospettazioni vittoriosamente svolte in prime cure, chiedendone il rigetto, con conseguente integrale conferma della sentenza gravata, il tutto con vittoria delle spese del grado. Ricostituitosi il contraddittorio la causa è stata istruita sulla scorta del compendio probatorio già acquisito in prime cure. Tanto premesso circa lo svolgimento del giudizio, rileva la Corte che l'appello proposto da in proprio e nella qualità di amministratore unico Parte_1
e legale rappresentante pro tempore della società non Controparte_1 risulta meritevole di accoglimento per le ragioni appresso indicate. Per quanto concerne il primo motivo di gravame, concernente la posizione della SI.ra , si rileva che il Tribunale di Ferrara in correlazione a tale Persona_1 lavoratrice ha specificamente osservato quanto segue: “(…)
6. Passando alla dipendente , si rileva che la lavoratrice prima del tirocinio era già Persona_1 stata impiegata in forza di due contratti di prestazione occasionale stipulati con la società (v. doc. 14 e 15 conv.) per svolgere l'incarico di “segnalatore Parte_2 di spazi commerciali”, dal 6.2.2019 al 12.2.2019 e dal 18.2.2019 al 19.3.2019.
In realtà, come è stato possibile appurare in sede istruttoria, ella ha sempre lavorato sin dall'inizio per e i rapporti sono stati gestiti sempre Controparte_1 dalla Solo ogni tanto ella si recava a dare una mano a L'CE per la Pt_1 vendita di spazi pubblicitari. Sia durante questo periodo, sia successivamente all'attivazione del progetto di pag. 5 di 24 tirocinio la ha svolto sempre le stesse attività cui si riferiva il tirocinio Per_1 attivato e anche nel primo periodo è stata pagata dalla Pt_1
Si ritiene pertanto integrata la violazione della interposizione illecita da pseudo appalto avendo la parte ricorrente usufruito delle prestazioni della nel Per_1 corso dei due rapporti di lavoro instaurati con (…) Parte_2
8. Tornando al tirocinio della , si rileva che la durata del rapporto era Per_1 stabilita dal 27.3.2019 al 26.9.2019. La ha però cessato il rapporto Per_1 anzitempo, a luglio 2019 (v. le dichiarazioni rese in sede ispettiva ed in questa sede) per avere ricevuto un'altra offerta lavorativa. Gli ispettori hanno però appurato che, ciò nonostante, la non aveva provveduto ad Controparte_1 effettuare la relativa formale comunicazione dell'interruzione volontaria del tirocinio al Centro per l'Impiego. (…)”. Queste esaustive e convincenti considerazioni, frutto di un attento e meditato esame delle risultanze istruttorie in atti ed immuni da vizi logico-giuridici, nella condivisione di questa Corte, sono qui ribadite e richiamate a confutazione delle ragioni delle odierne appellanti (con riguardo a questa tecnica motivazionale v., inter plures, Cass. S.U. sent. N. 642/2015). La coerenza e la solidità del ragionamento logico - giuridico articolato dal Giudice a quo sul punto, peraltro, non sono scalfite dalle censure sollevate al riguardo dalle odierne appellanti, meramente reiterative di prospettazioni già svolte nel giudizio di prime cure e già scrutinate funditus nella sentenza qui impugnata. Secondo la tesi dell'appellante, in particolare, nella fattispecie dello pseudo appalto, l'appaltatore che mette a disposizione del committente la prestazione lavorativa del proprio personale concretizza un fatto illecito nel solo caso di utilizzo di personale con contratto di lavoro subordinato e non quando vengono impiegati lavoratori autonomi. FE restando che il lavoratore utilizzato può essere, come nel caso di specie apparentemente autonomo, la questione appare mal posta perché il problema è un altro, ovvero distinguere l'appalto genuino, avente le caratteristiche di cui all'art. 1665 c.c. dall'appalto non genuino integrante una forma di somministrazione irregolare, sanzionata dall'art. 27 D lg n. 276/2003 con la costituzione di un rapporto di lavoro alle dirette dipendenze del soggetto utilizzatore dell'energie lavorative. pag. 6 di 24 Nella fattispecie in esame, peraltro, per entrambe le lavoratrici e Controparte_5
all'odierna parte appellante è stata espressamente contestata anche la Persona_1 violazione dell'art. 9 bis, comma 2, 2-bis e 2-ter, D.L. n. 510/96 - Comunicazione preventiva di assunzione per averle occupate irregolarmente in qualità di lavoratrice dipendenti subordinate disattendendo la vigente normativa in materia di tirocini formativi. Quanto alla distinzione fra appalto di servizi e somministrazione illecita di manodopera, si rammenta che, a mente dell'art. 1655 c.c., l'appalto è il contratto con cui una parte - appaltatore - assume l'obbligo, verso un corrispettivo in danaro, di realizzare un'opera o un servizio commissionata da un'altra parte - committente
-, attraverso un'organizzazione di mezzi e di risorse umane con assunzione a proprio carico del rischio imprenditoriale. Con particolare riferimento all'appalto di servizi, l'art. 29 del D. Lgs. n. 276 del 2003, nel distinguerlo dalla diversa fattispecie giuridica della somministrazione di lavoro, qualifica l'appalto “per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle eSIenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa”. Carattere essenziale del contratto di appalto è che la parte appaltatrice assuma, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso il corrispettivo in denaro, secondo lo schema dell'obbligazione di risultato. Nel contratto di somministrazione di manodopera - cui sarebbe, nella sostanza, riconducibile la fattispecie in ipotesi di non genuinità dell'appalto di servizi -, per contro, l'impresa datrice di lavoro fornisce dei lavoratori, che svolgono la propria attività nell'interesse e sotto la direzione e controllo dell'utilizzatore, secondo lo schema dell'obbligazione di mezzi. Pertanto, nel contratto di appalto, i lavoratori debbono rimanere nella disponibilità della società appaltatrice, la quale ne deve curare la direzione ed il controllo;
nella somministrazione è, invece, l'utilizzatore che dispone dei lavoratori, impartendo loro le direttive da eseguire. La giurisprudenza della Corte di Cassazione è intervenuta a dettagliare in modo pag. 7 di 24 adeguatamente specifico gli indici sintomatici della non genuinità di un affidamento formalmente qualificato come appalto, ma, in realtà, dissimulante una somministrazione di personale, ravvisandoli nei seguenti elementi: la richiesta da parte del committente di un certo numero di ore di lavoro;
l'inserimento stabile del personale dell'appaltatore nel ciclo produttivo del committente;
l'identità dell'attività svolta dal personale dell'appaltatore rispetto a quella svolta dei dipendenti del committente;
la proprietà in capo al committente delle attrezzature necessarie per l'espletamento delle attività; l'organizzazione da parte del committente dell'attività. Se, pertanto, va esclusa la liceità dell'appalto di solo lavoro, può accadere che l'oggetto dell'appalto si sostanzi nell'esecuzione di un servizio, in tutto o in parte, dematerializzato, nel quale, in concreto, l'apporto umano, ossia la prestazione di manodopera, risulta essere predominante rispetto all'impiego dei mezzi da parte dall'appaltatore. Si ha, invece, un fittizio contratto di appalto che maschera un'interposizione illecita di manodopera nell'ipotesi in cui l'appaltatore si limita a mettere a disposizione del committente esclusivamente mere prestazioni lavorative dei propri dipendenti i quali, quindi, si ritrovano alle dipendenze dello pseudo committente che esercita su di essi i tipici poteri datoriali. L'orientamento ormai costante e consolidato della giurisprudenza è nel senso che, nei c.d. “appalti leggeri”, intendendosi per tali quelli “in cui l'attività si risolve prevalentemente o quasi esclusivamente nel lavoro” (Cass. n. 14371/2020), è sufficiente, ai fini della liceità, che, in capo all'appaltatore, sussista una effettiva gestione dei propri dipendenti (Cass. n. 21413/2019), e che il requisito della
“organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore”, previsto dal citato articolo 29, possa individuarsi, in presenza di particolari eSIenze dell'opera o del servizio, anche nell'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nel contratto (Cass. n. 30694/2018). Si è ritenuto, pertanto, che, se, da un lato, l'appaltatore, in relazione alla particolarità dell'opera o del servizio, può limitarsi a mettere a disposizione del committente la propria professionalità, intesa quale capacità organizzativa e direttiva delle maestranze, dall'altro, è requisito imprescindibile per la configurabilità di un appalto lecito che sia l'appaltatore medesimo a organizzare il processo produttivo con impiego di manodopera propria ed esercitando sui propri pag. 8 di 24 lavoratori un potere direttivo effettivo e non meramente formale. Viceversa, si è configurata una intermediazione illecita “ogni qual volta l'appaltatore metta a disposizione del committente una prestazione lavorativa, rimanendo eventualmente in capo a lui, datore di lavoro, i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto (quali retribuzione, pianificazione delle ferie, assicurazione della continuità della prestazione), ma senza una reale organizzazione della prestazione stessa, finalizzata ad un risultato produttivo autonomo” (Cass. n. 7898/2011; Cass. n. 27213/2018; Cass. n. 27105/2018). Si è ritenuto, infine, che, una volta accertata l'estraneità dell'appaltatore alla organizzazione e direzione dei lavoratori impiegati nell'esecuzione dell'appalto, non rileva che l'impresa appaltatrice sia effettivamente operante sul mercato, posto che, se la prestazione risulta diretta ed organizzata dal committente, per ciò solo deve escludersi l'organizzazione del servizio ad opera dell'appaltatore (Cass. n. 11720/2009). Di tali principi declinati dalla Suprema Corte di Cassazione e condivisi da questa Corte di Appello, il Tribunale di Ferrara risulta aver fatto corretta applicazione nel caso di specie osservando sul punto nella sentenza gravata che: << (...) secondo l'art. 29 comma 1° D. Lgs. n. 276/2003, “Ai fini della applicazione delle norme contenute nel presente titolo, il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'articolo 1655 del codice civile, si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle eSIenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa”. Come più volte evidenziato dalla Suprema Corte, “In tema di interposizione di manodopera, affinché possa configurarsi un genuino appalto di opere o servizi ai sensi dell'art. 29, comma 1, del d. lgs. n. 276 del 2003, è necessario verificare, specie nell'ipotesi di appalti ad alta intensità di manodopera (cd. "labour intensive"), che all'appaltatore sia stata affidata la realizzazione di un risultato in sé autonomo, da conseguire attraverso una effettiva e autonoma organizzazione del lavoro, con reale assoggettamento al potere direttivo e di controllo sui propri dipendenti, impiego di propri mezzi e assunzione da parte sua del rischio pag. 9 di 24 d'impresa …” (cfr. Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 12551 del 25/06/2020, Rv. 658115 – 01; Cass. Sez. L -,Ordinanza n. 15557 del 10/06/2019, Rv. 654146 – 01; Cass. Sez. L -, Ordinanza n. 30694 del 27/11/2018, Rv. 651753 – 01). Secondo la Corte, “Il divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro in riferimento agli appalti "endoaziendali", caratterizzati dall'affidamento ad un appaltatore esterno di attività strettamente attinenti al complessivo ciclo produttivo del committente, opera tutte le volte in cui l'appaltatore metta a disposizione del committente una prestazione lavorativa, rimanendo in capo all'appaltatore-datore di lavoro i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto (quali retribuzione, pianificazione delle ferie, assicurazione della continuità della prestazione), ma senza che da parte sua ci sia una reale organizzazione della prestazione stessa, finalizzata ad un risultato produttivo autonomo, né una assunzione di rischio economico con effettivo assoggettamento dei propri dipendenti al potere direttivo e di controllo. (Cass. Sez. L -, Sentenza n. 27213 del 26/10/2018, Rv. 651206 – 01). Ciò è quanto si è verificato nelle fattispecie in esame, a posizioni invertite, tra le due società ed le quali utilizzavano le Parte_2 Controparte_1 prestazioni delle lavoratrici assunte dall'altra società senza che quest'ultima assumesse su di sé alcuna organizzazione e gestione dell'attività, che non era finalizzata ad uno specifico risultato produttivo. (…) >>. Parte appellante non ha rivolto alcuna specifica censura a detta statuizione, che in ogni caso dà continuità all'orientamento assolutamente consolidato di legittimità sopra richiamato. Si precisa, del resto, che la SI.ra , proprio in ragione delle concrete modalità Per_1 attuative dell'esecuzione delle prestazioni, riteneva di aver effettivamente intrapreso il rapporto di lavoro con la citata società in persona Controparte_1 della legale rappresentante pro tempore SI.ra e non con Parte_1
Parte_2
Per ciò che concerne i due contratti di prestazione occasionale stipulati tra (denominata “committente”) e la SI.ra (denominata Parte_2 Persona_1
“collaboratore”) si legge al punto b) che “il rapporto di lavoro è disciplinato dagli articoli contenuti nel Titolo VII 8 da 61 a 69 del D.Lgs. n. 276/2003 e successive modifiche e/o integrazioni”; ed al punto c) “il lavoratore svolgerà la propria attività pag. 10 di 24 in maniera del tutto occasionale”. Nel prosieguo del contratto sono stati poi richiamati gli artt. 61, 63, 64, 65, 66 e 67 del medesimo decreto legislativo. I funzionari ispettivi, però, in relazione al corretto inquadramento contrattuale dei due rapporti di prestazione occasionale della SI.ra formalmente non Persona_1 hanno riconosciuto i tratti distintivi della tipologia contrattuale adottata, non solo in virtù della normativa applicabile come in precedenza motivato, ma tenuto conto, altresì, della completa assenza di autonomia della prestazione e della coincidenza delle mansioni svolte con l'oggetto sociale sia dell'azienda stipulante i due contratti sia della società che si è avvalsa realmente delle prestazioni, con valutazione condivisa da questa Corte. Alla luce delle illustrate connotazioni di attuazione dei rapporti contrattuali intercorsi tra e il quadro conoscitivo Parte_2 Controparte_1 emerso ha manifestamente configurato una fornitura di servizi non genuina, posta in essere da in favore della società . Parte_2 Controparte_1
Per la posizione di ricorrendo i presupposti di cui all'art. 2, comma Parte_4
1, D. Lgs. n. 81/2015 avente ad oggetto “…prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente”, gli Ispettori hanno correttamente proceduto alla riqualificazione dei rapporti di lavoro autonomo occasionale della SI.ra (dal 06/02/2019 Persona_1 al 12/02/2019 e dal 18/02/2019 al 19/03/2019) come rapporti di lavoro subordinato. Inoltre, una volta ritenuta sussistente la fattispecie di “utilizzazione illecita di manodopera”, che aveva consentito alla società Controparte_1 di usufruire delle prestazioni della SI.ra , gli ispettori hanno Per_1 conseguentemente disconosciuto il contratto di tirocinio alla luce della precedente occupazione irregolare che ne ha pregiudicato la stessa genuinità Come si evince dal contratto concluso tra l' e la SI.ra quest'ultima doveva Parte_2 Per_1 svolgere attività di tirocinante dal 27/03/2019 al 26/09/2019. E come anticipato, atteso che il rapporto è stato riqualificato come lavoro dipendete è del tutto irrilevante che i contratti sottoscritti con fossero formalmente di Parte_2 prestazione occasionale. Come rilevato dal primo Giudice, la SI.ra prima del tirocinio era già Persona_1 stata impiegata in forza di due contratti di prestazione occasionale stipulati con la società (v. doc. 14 e 15 conv.) per svolgere l'incarico di “segnalatore Parte_2
pag. 11 di 24 di spazi commerciali”, dal 6.2.2019 al 12.2.2019 e dal 18.2.2019 al 19.3.2019. In realtà, come è stato possibile appurare in sede istruttoria, ella ha sempre lavorato sin dall'inizio per e i rapporti sono stati gestiti sempre dalla Controparte_1
Solo ogni tanto ella si recava a dare una mano a L'CE per la vendita Pt_1 di spazi pubblicitari. Sia durante questo periodo, sia successivamente all'attivazione del progetto di tirocinio la SI.ra ha svolto sempre le stesse attività cui si riferiva il tirocinio Per_1 attivato e anche nel primo periodo è stata pagata dalla Pt_1
Si ritiene, pertanto, integrata la violazione della interposizione illecita da pseudo appalto avendo l'allora parte ricorrente usufruito delle prestazioni della nel Per_1 corso dei due rapporti di lavoro instaurati con La pronuncia qui Parte_2 impugnata è pienamente conforme alle risultanze istruttorie. In generale, la coincidenza delle s.i.t. rese dai lavoratori con le dichiarazioni rese in sede di escussione testimoniale dai SInori , , Testimone_1 Testimone_2
e hanno soddisfatto pienamente la prova delle Controparte_5 Persona_1 violazioni contestate nel verbale conclusivo (comunicazioni preventive di assunzione a seguito di riqualificazione, lettere di assunzione alle lavoratrici, comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro e interposizione illecita da pseudo appalto, sia quale appaltante che come appaltatore), palesando la comprovata ambiguità da parte delle società Activa Advertising e L'CE nella concreta gestione dei contestati rapporti di lavoro con le SInore e , _5 Per_1 in relazione non solo alla subordinazione in generale, ma altresì all'effettivo esercizio dei poteri direttivo, organizzativo e disciplinare propri ed esclusivi del datore di lavoro quale parte firmataria del contratto di lavoro e titolare del relativo rapporto. A tal proposito, si evidenzia la particolare valenza probatoria dei verbali dell'Ispettorato del Lavoro qualora ad essi siano allegati anche i verbali delle dichiarazioni provenienti dai lavoratori o da terzi: essi hanno un'efficacia probatoria sufficiente a determinare il convincimento del Giudice se non superati da rigorosa e specifica prova contraria, che parte appellante non ha offerto (cfr., sul punto, Cass. n. 9827/2000, Cass. n. 3525/2005, Cass. n. 15073/2008).. Si aggiunge che per entrambi i rapporti la prestatrice è stata retribuita direttamente dalla Sig.ra amministratrice della Per Parte_1 Controparte_1
pag. 12 di 24 cui i rapporti tra e , non sono qualificabili Parte_2 Controparte_1 come appalti di servizi, ma come somministrazione di manodopera al di fuori degli schemi legali oggi previsti dal legislatore (le imprese autorizzate devono possedere ai sensi dell'art. 4, comma 1 lettera a): specifica autorizzazione rilasciata dal iscrizione in un apposito albo, requisiti giuridici e finanziari specifici CP_10 etc.). Cont Secondo le disposizioni della circolare 10/2018 dell' , gli obblighi di natura pubblicistica in materia di assicurazioni sociali, una volta accertato che la prestazione lavorativa è stata resa in favore dell'utilizzatore – che si configura pertanto quale datore di lavoro di fatto – gravano per l'intero su quest'ultimo: pertanto, ai sensi dell'art. 1, comma 1, D.L. 338/1989, i funzionari ispettivi hanno correttamente proceduto con separato verbale (si veda doc. 20 fasc. di primo grado di parte appellata) alla determinazione dei contributi dovuti all' e dei premi Pt_5 CP_1 all' da parte della società , per il periodo di esecuzione dell'appalto Parte_2 tra la medesima e provvedendo a quantificare la Controparte_1 differenza di imponibile contributivo fra il Libro Unico del Lavoro elaborato e le tariffe effettivamente dovute. Quanto al disconoscimento dei contratti di appalto intercorsi fra l'CE ed va puntualizzato quindi che: a) la SI.ra CE era stata Controparte_1 assunta dalla soc. L'CE e però aveva svolto la sua attività lavorativa solo per;
b) il contratto di fornitura di servizi datato 02/01/2019 tra ed CP_1 Parte_2
( doc, 8 fascicolo ITL) prevedeva che La ditta CP_12 Controparte_13 mpegnava a realizzare a favore de opera di grafica
[...] Parte_2 pubblicitaria e telemaketing, in base alle specifiche eSIenze della ditta committente, e di rendere disponibile alla società il proprio Parte_2 personale affinché questo lo impiegasse “per la realizzazione delle predette attività, secondo le sue specifiche eSIenze aziendali limitatamente allo stretto periodo necessario”. Esattamente il contrario di quanto avvenuto, essendo stata L'CE a “fornire” ad la sua dipendente SI.ra . Il secondo CP_1 Per_1 contratto, stipulato il giorno 11/01/2019, pochi giorni dopo il primo ( doc 9), conteneva identiche previsioni, estendendo la fornitura di personale anche per attività di segreteria e gestione contabile. Con FE restando il fatto che aveva sottolineato sin dalla sua costituzione in pag. 13 di 24 giudizio le comprovate irregolarità nella scelta e nella formalizzazione delle tipologie contrattuali di lavoro stipulate, oltre alla totale ambiguità da parte delle società e nella concreta gestione dei contestati Parte_2 Controparte_1 rapporti di lavoro, a conferma del fatto che la questione involge non tanto il rischio di impresa e di chi se lo doveva assumere, quanto piuttosto la liceità dell'utilizzo da parte di del personale assunto da , si rileva che secondo la CP_1 Parte_2 giurisprudenza di legittimità “è possibile in concreto una somministrazione illecita di personale anche da parte di un'impresa vera e genuina che sopporti il relativo rischio di impresa, dal momento che la legge autorizza alla stessa attività solo le imprese sottoposte a controllo dallo Stato. Sicchè, per un verso, la diretta utilizzazione a valle da parte del committente di personale fornito da impresa appaltatrice, ma non autorizzata alla somministrazione, sempre determina la produzione di una fattispecie interpositoria vietata” “ed ancora rimane dunque chiaro sul punto che, anche dopo la abrogazione della L. n. 1369 del 1960, quello che permane in materia è un divieto (sanzionato a livello civile, penale ed amministrativo) che concerne la fattispecie oggettiva dell'interposizione di manodopera e non la tipologia soggettiva di chi finisce per realizzarla. Lo scopo del divieto di intermediazione è ancora quello di reprimere la scissione tra titolarità apparente del rapporto di lavoro e sua "utilizzazione effettiva", non essendo consentito, anche se accettato con contratto dalle parti, che il soggetto che investe, organizza e gode degli utili dell'attività produttiva non assuma per un verso la posizione del datore e la direzione del personale e dall'altro non assuma anche il rischio del costo (in senso ampio) del rapporto di lavoro (al di fuori dei casi in cui è oggi ammessa la somministrazione legale di manodopera”. (così Cass. Sez. Lav. n. 17627/23). Va, poi, rimarcato che gli Ispettori sono venuti a conoscenza del contratto
“integrativo” dell'11/01/2019 - mai in precedenza prodotto dall'impresa, -solo in seguito alla proposizione del ricorso al Comitato Interregionale da parte di
[...]
ed alle produzioni fatte in quella sede dalla società. Con le stesse CP_1 modalità hanno appreso che esisteva un ulteriore contratto di fornitura di servizi del 08/01/2018 (doc. 10), anch'esso mai allegato ai documenti esibiti agli ispettori, neppure nel corso dell'accesso ispettivo del 12/12/2019:. Della genuinità di entrambi si nutrono svariati e fondati dubbi, come pure rilevato pag. 14 di 24 dal Giudice a quo, per ovvi motivi, tra i quali a titolo emblematico si richiamano l'intempestiva produzione successiva alla notificazione del verbale conclusivo di accertamento e lo stravolgimento delle condizioni contrattuali soprattutto in relazione alle premesse ed all'oggetto del contratto di fornitura.
. In conclusione, rispetto alla posizione della lavoratrice si configura una Per_1 somministrazione/utilizzazione illecita, certamente vietata dall'art. 29 e sanzionabile in forza dell'art. 18 del D. Lgs. n. 276/03. Non è utile alle ragioni di parte appellante, neppure il richiamo della sentenza n. 25/24 del Tribunale di Ferrara che ha deciso in merito al ricorso proposto dal SI. e dalla società avverso l'ordinanza ingiunzione Parte_6 Parte_2 emessa da (oggi Controparte_4 [...]
) notificata il 1° settembre 2022 prot.19692-19693. Controparte_14
Tale sentenza è stata appellata dal SI. e dalla soc. L'CE e per la Pt_6 posizione della SI.ra la difesa erariale ha allegato di averla impugnata con Per_1 appello incidentale ( causa RG 629/24). Sul punto, quindi, nessun giudicato risulta documentato in atti. In ogni caso, tale sentenza non potrebbe avere un'efficacia di
“giudicato esterno” nel presente procedimento, non essendovi identità di parti. Per di più, in tale sentenza si legge che la SI.ra : “ha lavorato da subito, fin Per_1 dal colloquio assuntivo, al servizio di di cui la ra amministratrice. CP_1 Pt_1
Non ha mai messo piede a L'CE, dove si recava solo per consegnare materiale preparato presso . Nessun intervento di si è avuto nella CP_1 Pt_6 gestione del rapporto di lavoro. Se la lavoratrice è stata eterodiretta da CP_1 durante la vigenza dei contratti di collaborazione, non si può imputare a Parte_2 di avere violato le norme sul collocamento dei dipendenti (contestazione 4, 5 e 6 ossia di non avere comunicato preventivamente l'assunzione). E' semmai , CP_1 in ipotesi non contestata in questa sede, ad avere assunto una dipendente senza segnalarlo ai competenti uffici e senza consegnarle la documentazione di lavoro”. Tali statuizioni, pertanto, non suffragano in alcun modo le tesi difensive delle odierne parti appellanti. Alla luce della descritta situazione tutte le contestazioni relative alla posizione della SI.ra appaiono pienamente legittime esattamente come le sanzioni Per_1 comminate con l'ordinanza ingiunzione qui impugnata. pag. 15 di 24 A tanto consegue la reiezione del primo motivo di appello. Parimenti infondato risulta essere, ad avviso della Corte, anche il secondo motivo di appello, rubricato “02. Erronea e superficiale valutazione delle prove con riferimento alla posizione della SI.ra . Controparte_7
In correlazione alla posizione di tale lavoratrice, il Tribunale di Ferrara nella sentenza gravata ha osservato: << (…) In data 16.7.2018 Controparte_5 veniva assunta dalla società (All. 11) a tempo determinato “a Parte_2 carattere stagionale” e con scadenza il 18.7.2018, inquadrata al 6° livello del CCNL Confcommercio per lo svolgimento delle mansioni di addetta alla segreteria e con un periodo di prova di 45 giorni incompatibile con la brevissima durata del contratto. Con convenzione stipulata in data 30.7.2018 ha poi Controparte_1 attivato un progetto di tirocinio formativo e di orientamento ex L.R. n. 17/2005 con , per il profilo professionale di inserimento “addetta a Controparte_5 funzioni di segreteria”, per il periodo dal 6.8.2018 al 5.2.2019 e con un orario di impegno dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00 da lunedì a venerdì per un totale di 40 ore settimanali. La responsabile del tirocinio veniva individuata nella titolare mentre la responsabile didattica/organizzativa era Parte_1 individuata in Persona_2
Secondo la convenzione, la tirocinante avrebbe dovuto, presso la sede della
[...]
sita in CE, viale Falzoni Gallerani n. 71, svolgere la seguente CP_1 attività: «Amministrazione e controllo centralino. Acquisizione, registrazione e trasmissione di corrispondenza in entrata e in uscita. Protocollo e archiviazione di dati e informazioni. Stesura e diffusione di comunicazioni formali anche in lingua straniera. Redazione di tabelle, presentazioni, statistiche e report. Acquisizione, archiviazione e registrazione di prima nota di documenti contabili. Aggiornamento di schede anagrafiche e tabelle relative a clienti, fornitori, ecc. Compilazione cartacea ed informatica di documenti di vendita ed acquisto (ordini, bolle, ricevute, fatture)». Come dedotto dalla stessa parte ricorrente, la è stata in realtà collocata a _5 svolgere l'attività presso i locali di con sede in CE, in via della Parte_2
Quercia n. 11, con cui era in corso un contratto di fornitura, a suo dire senza alcuna frapposizione del titolare di quest'ultima, , mentre il tirocinio Parte_6
pag. 16 di 24 veniva seguito da la quale più volte nel corso della giornata si Parte_1 recava presso la sede dell' . Pt_2
In realtà, secondo quanto dichiarato dalla testimone ella aveva iniziato a _5 lavorare per L'CE, ma dopo pochi giorni è stato attivato il tirocinio con la società odierna ricorrente, senza che lei avesse capito per quale ragione, avendo continuato a lavorare per la prima azienda. Ha dichiarato di svolgere l'attività di una segretaria amministrativa, occupandosi delle fatture in ingresso ed in uscita di entrambe le società, sotto le direttive di e del commercialista delle Parte_6 due società, , che ogni tanto si recava presso la sua sede di lavoro, Testimone_3 mentre vi si recava almeno una volta alla settimana ma Parte_1 impartiva poche direttive. Con Analoghe dichiarazioni (all. 5 memoria ) erano state rilasciate dalla teste in sede ispettiva, seppure con alcune discrepanze rispetto a quanto ricordato in udienza in merito all'assiduità della presenza della (“ Pt_1 Parte_1
… l'ho vista pochissimo presso L' ”) e ( Pt_2 Testimone_3 Tes_3 comunque non aveva una presenza fissa, passava tutti i giorni ed il suo orario di presenza era variabile”). La lavoratrice ha confermato quanto verbalizzato in sede ispettiva, ove peraltro ebbe a dichiarare che alla scadenza del rapporto di tirocinio, a febbraio 2019, non aveva ricevuto alcun attestato di qualifica. Le dichiarazioni dei testi indotti dalla parte ricorrente non sono idonee a confutare il quadro fattuale sopra esposto. Il dipendente de L'CE, , con Testimone_2 mansioni di commerciale a tempo parziale, con orari variabili di entrata ed uscita, ha dichiarato di non essere in grado di riferire cosa facesse la la quale _5
“veniva ogni tanto”, “una tantum”, presso la sua azienda e seguiva l'amministrazione. Non ha saputo dire se le impartisse direttive, mentre Pt_1 ha riferito che “molto spesso” era , socio dell , Testimone_3 Controparte_1 che le dava istruzioni. La dipendente di , ha fornito un quadro Controparte_1 Testimone_1 confuso, dichiarando da un lato che era d impartire le direttive a Pt_1 _5 che però “fisicamente lavorava nell'altra azienda, quindi ”, dove però Parte_2 la si recava “a volte”. Anche la che lavorava presso l Pt_1 Tes_1 [...]
part time non ha saputo riferire cosa facesse CP_1 _5
La versione del primo teste, circa la presenza solo saltuaria della tirocinante pag. 17 di 24 presso , è smentita non solo dalle dichiarazioni di quest'ultima ma Parte_2 anche dalle stesse deduzioni di parte ricorrente, che ne riferisce l'assegnazione presso la società di , in forza del “contratto di fornitura di servizi” Parte_6 del 8.1.2018 (doc. 6 ric.), che si estendeva anche all'attività di segreteria amministrativa e gestione contabile. Emerge comunque da entrambe le deposizioni che non seguiva la nella sua attività. Parte_1 _5
5. Ebbene, va anzitutto rilevato che ha iniziato svolgendo la sua attività _5 presso L'CE con rapporto di lavoro subordinato c.d. “stagionale” di soli due giorni, con fissazione di un periodo di prova sproporzionato di giorni 45, per poi essere formalmente “spostata” in carico all con il contratto di Controparte_1 tirocinio decorrente dal 6.8.2018, mentre nulla cambiava nello svolgimento concreto delle sue prestazioni lavorative. All'atto del primo accesso ispettivo risultano essere stati esibiti il contratto di servizi tra le due aziende del 2015 e quello del 2016 (All. 7). Risulta poi acquisito il contratto di fornitura e servizi del 2019. Solo successivamente alla formale chiusura dell'attività ispettiva è stato prodotto il contratto di fornitura del 8.1.2018 su cui risulta apposta marca da bollo datata 9.8.2018. Analizzando i vari contratti di fornitura succedutisi nel tempo si rileva quanto segue. Nel contratto del 7.1.2015, fatta la premessa “Che la ditta CP_15 ha interesse a prestare la propria attività di grafica pubblicitaria e di
[...] telemarketing a favore de utilizzando proprio personale Parte_2 dipendente in trasferta presso la struttura operativa di , per la Parte_2 realizzazione delle commesse ricevute, al fine di avvalersi della strumentazione tecnologica in dotazione alla ditta committente o per rendere più agevole la soddisfazione delle richieste del proprio cliente”, viene stipulato tra le parti (art. 1) che “ s'impegna a realizzare a favore dell' Controparte_15 Parte_2 opera di grafica pubblicitaria e telemarketing, in base alle specifiche eSIenze della ditta committente, e di rendere disponibile alla società il Parte_2 proprio personale affinché questa lo impieghi per la realizzazione delle predette attività, secondo le sue specifiche eSIenze aziendali limitatamente allo stretto periodo necessario”. Il contratto del 4.1.2016 è sostanzialmente identico a quello del 2015. Il contratto del 8.1.2018 non risulta essere stato esibito ed acquisito nel corso pag. 18 di 24 dell'attività ispettiva, ma è stato messo a disposizione dell'amministrazione solo successivamente, con la presentazione del ricorso amministrativo. In detto contratto si legge in premessa “Che la ditta ha interesse a Controparte_15 prestare la propria attività di grafica pubblicitaria, di telemarketing, di segreteria Par amministrativa e gestione contabile a favore de utilizzando Parte_2 proprio personale dipendente in trasferta presso la struttura operativa di
per la realizzazione delle commesse ricevute, al fine di Parte_2 avvalersi della strumentazione tecnologica in dotazione alla ditta committente o per rendere più agevole la soddisfazione delle richieste del proprio cliente”. All'art. 1 viene stabilito che “La ditta 'impegna a realizzare Controparte_15
a favore dell' opera di grafica pubblicitaria, telemarketing, Parte_2 segreteria amministrativa e gestione contabile, in base alle specifiche eSIenze della ditta committente, e di rendere disponibile alla società il Parte_2 proprio personale affinché questa lo impieghi per la realizzazione delle predette attività, secondo le sue specifiche eSIenze aziendali limitatamente allo stretto periodo necessario”. Nel contratto del 2.1.2019 scompare ogni riferimento all'attività di segreteria amministrativa e gestione contabile. Detto contratto è stato esibito agli ispettori nel corso dell'attività. Solo successivamente è stata prodotta l'integrazione (rectius: un nuovo testo del contratto) che reintroduce l'inciso del contratto del
2018 “segreteria amministrativa e gestione contabile”. Dall'analisi complessiva dei testi appare evidente come il contratto del 2018 e l'integrazione del 2019, entrambe non esibite al momento dell'ispezione, contengano modifiche volte a giustificare ex post l'adibizione della _5 all'attività di “segreteria amministrativa” presso la sede de L'CE. Si evidenzia infatti come solo nell'ultima versione del contratto (c.d. integrazione del
2019), viene eliminato ogni riferimento al concetto di “commesse ricevute” dall' S.r.l. provenienti da essendo all'evidenza CP_15 Parte_2 espressione incompatibile con la semplice messa a disposizione di una segretaria amministrativa/contabile che peraltro era stata assunta poco prima da Parte_2 con semplice contratto stagionale. Detta versione nonché quella del 2018, sono peraltro del tutto inopponibili all' , in quanto prive di data certa. Con specifico riferimento Controparte_4
pag. 19 di 24 al contratto del 2018 si rileva che non è idonea allo scopo la mera apposizione sul testo del contratto di una marca da bollo adesiva datata 9.8.2018, poiché avrebbe potuto essere applicata sul testo del contratto in qualsiasi momento, anche successivamente all'accertamento, in vista del ricorso amministrativo. Né la parte ricorrente fornisce alcuna diversa spiegazione della ragione per la quale detti documenti non sono stati messi a disposizione del personale ispettivo, quando richiesto. Quanto sin qui esposto è indicativo della non genuinità del tirocinio della _5
e dall'essere la tirocinante gestita da soggetti ( e commercialista ) non Pt_6 Tes_3 menzionati della convenzione. La in realtà non segue il tirocinio, né la Pt_1 segue tale che quale “responsabile didattico organizzativo posto Persona_2
a disposizione dal soggetto promotore” aveva la responsabilità di seguire e verificare “raggiungimento degli obiettivi formativi indicati nel progetto formativo individuale2 (v. l'art. 2 del contratto). Ad ulteriore comprova della non genuinità del tirocinio le viene rilasciato alla lavoratrice alcun attestato. In conclusione, si ritiene che l'appalto endoaziendale non sia genuino con violazione degli artt. 29 comma 1 e 18 comma 5 bis D. Lgs. n. 276/2003 (si v. sul punto anche il successivo par. 7). (…) >>. Anche queste considerazioni, frutto di un'attenta e meditata disamina delle risultanze istruttorie in atti e che appaiono immuni da vizi logico-giuridici, nella condivisione di questa Corte sono qui ribadite e richiamate a confutazione delle censure di parte appellante. In particolare, va qui ribadito che numerosi sono gli indici indicativi della non genuinità del tirocinio della SI.ra primo tra tutti, la contestata Controparte_7 inopponibilità del contratto per assenza di data certa ex art. 2704 c.c. Ad avviso di parte appellante, detta contestazione non troverebbe fondatezza nel momento in cui la data di una scrittura privata non è un elemento richiesto ad substantiam e, pertanto, la sua mancanza non ne condizionerebbe la validità della stessa. Inoltre, l'assenza di data certa sarebbe un elemento comune anche rispetto agli altri contratti di fornitura di servizi sottoscritti tra e Controparte_1 non contestati. Parte_2
Tale assunto è irrilevante in quanto, come anticipato, non si tratta di un problema solo formale, ma sostanziale. Le numerose circostanze relative allo svolgimento pag. 20 di 24 del tirocinio formativo della riconducono senza alcun dubbio ad un
_5 contesto formativo e lavorativo certamente non autentico. Se si considerano anche solo le dichiarazioni rese dalla in sede di
_5 testimonianza, è lei stessa ad ammettere un repentino cambio di gestione della propria formazione, senza averne compreso la ragione. Nello specifico, la
_5 aveva avviato il tirocinio con ma solo dopo pochi giorni è stato Parte_2 attivato il tirocinio con l'odierna società appellante, non avendo però effettuato di fatto nessuna modifica nelle attività lavorative. La stessa ha dichiarato di
_5 aver svolto attività di segreteria amministrativa, occupandosi delle fatture in ingresso e in uscita di entrambe le società, sotto le direttive di e del Parte_6 commercialista di entrambe le società, . Testimone_3
Il progetto di tirocinio della SI.ra con durata prevista dal 06/08/2018 al _5
05/02/2019, prevedeva il conseguimento della qualifica di “operatore amministrativo-segretariale” con l'acquisizione di competenze nel trattamento di documenti amministrativo-contabili, gestione flussi informativi e comunicativi e sistematizzazione informazioni e testi scritti, a fronte di un'indennità mensile di € 700,00. Con riguardo alle modalità attuative di tale percorso di tirocinio è emerso che ha sempre ed esclusivamente prestato la propria attività lavorativa Controparte_5 di segretaria amministrativa e fatturazione presso gli uffici di Parte_2 rispettando gli orari di questa organizzazione aziendale, non recandosi mai in nessuna occasione presso la sede di e ricevendo direttive Controparte_1 sul lavoro dal SI. e dal dott. ,, ha incontrato solo raramente la SI.ra Pt_6 Tes_3
- sebbene risultasse indicata quale Responsabile e Tutor del Parte_1 tirocinio nel relativo progetto - e non ha mai ricevuto da questa alcuna indicazione riguardo le mansioni da svolgere e nessun contributo formativo per l'acquisizione delle previste competenze professionali. Il percorso è proseguito con siffatte modalità fino alla scadenza naturale prevista e, almeno fino alla fine della verifica ispettiva, la lavoratrice non ha conseguito alcun attestato di qualifica professionale. Dalle concrete modalità di svolgimento della prestazione svolta da _5
, discendenti dalle deposizioni testimoniali rese, sono state ampiamente
[...] comprovate le seguenti caratteristiche distintive: prestazioni abituali, sistematiche pag. 21 di 24 e reiterate, svolte con modalità coincidenti con quelle tipiche delle lavoratrici subordinate del settore in assenza di qualsivoglia intervento formativo da parte del tutor aziendale;
mansioni dettagliatamente predeterminate da soggetti operanti nel contesto organizzativo della società terza in cui ha reso le proprie prestazioni lavorative;
attività amministrativo-contabile utile e concorrente con l'oggetto sociale della società di fatto ospitante;
inserimento stabile ed organico nell'organizzazione aziendale de offrendo una prestazione Parte_2 continua;
eterodirezione nelle modalità organizzative e sottoposizione ai poteri datoriali di controllo e conformazione a regole aziendali di tale società. Nei fatti non si è realizzato alcun coordinamento con il tutor indicato nei progetti (SI.ra , bensì le prestazioni si sono in pratica risolte nella mera Parte_1 messa a disposizione di energie lavorative, funzionali al soddisfacimento delle necessità contabili delle citate società. La materia dei tirocini formativi è regolamentata da una normativa rigorosa e specifica avente ad oggetto la ratio dell'addestramento professionale e dell'immediata strumentalità dell'inserimento del contesto lavorativo, con il solo fine dell'apprendimento; il tirocinio, infatti, è una misura formativa di politica attiva, finalizzata a creare un contatto diretto tra un soggetto ospitante ed il tirocinante, con lo scopo di favorire l'arricchimento del bagaglio di conoscenze e l'acquisizione di competenze professionali. In particolare la legge n. 92 del 2012 è stata promulgata allo scopo o di contrastare l'utilizzo abusivo dello strumento in esame e si è mosso, pertanto, in due direzioni: per un verso, al comma 34, la legge ha previsto i criteri sulla base dei quali il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano concludono entro 180 giorni un accordo per la definizione di linee-guida condivise in materia di tirocini formativi e di orientamento. Essi sono: a) revisione della disciplina dei tirocini formativi, anche in relazione alla valorizzazione di altre forme contrattuali a contenuto formativo;
b) previsione di azioni e interventi volti a prevenire e contrastare un uso distorto dell'istituto, anche attraverso la puntuale individuazione delle modalità con cui il tirocinante presta la propria attività; c) individuazione degli elementi qualificanti del tirocinio e degli effetti conseguenti alla loro assenza. L'interesse soddisfatto dallo stage è, quindi, la realizzazione dell'obiettivo formativo di tipo pratico, idoneo a facilitare l'accesso del tirocinante nel mondo del pag. 22 di 24 lavoro. Esso si realizza all'interno della relazione giuridica che si instaura tra l'impresa che accoglie il tirocinante, l'ente promotore e il tirocinante stesso. Il peculiare obiettivo della formazione e dell'orientamento non sembra, quindi, perseguibile da un soggetto privato che lo deduce liberamente all'interno di un rapporto di scambio. Tornando al caso di specie, rispetto alla SI.ra è chiaramente emersa CP_16
l'assenza di qualunque elemento di tutoraggio e di qualsiasi attuazione di un progetto formativo. Alla luce delle suesposte considerazioni, anche il secondo motivo di appello va respinto. In relazione al terzo motivo di appello, concernente la condanna delle allora opponenti al pagamento delle spese del giudizio di prime cure, ad avviso di questa Corte, il Tribunale di Ferrara ha correttamente applicato la regola della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. Le stesse appellanti, del resto, non sono state in grado di indicare alcuna concreta ed eccezionale ragione idonea a giustificare la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 c.p.c, nel testo novellato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 77/2018. Anche tale motivo di appello, pertanto, non risulta meritevole di accoglimento. In conclusione, l'appello proposto da in proprio e nella qualità Parte_1 di amministratore unico e legale rappresentante pro tempore della società
[...] va respinto, con conseguente integrale conferma della sentenza Controparte_1 gravata. Le spese del grado seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri per attività, fase e valore di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche ed integrazioni, tenuto conto, in particolare, del valore della controversia, dell'assenza di attività istruttoria in questo grado del giudizio e dei criteri di cui all'art. 4, 1° co. del Decreto cit. (fra cui la ripetitività delle difese svolte e l'eSIuità degli incombenti difensivi posti in essere in favore delle Amministrazioni appellate). Da ultimo occorre dare atto dell'integrale rigetto dell'appello, ai fini del disposto dell'art. 13, co. 1-quater, del DPR n. 115/ 2002, in tema di raddoppio del c.d. contributo unificato. pag. 23 di 24
P.Q.M.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta, definitivamente decidendo:
- rigetta l'appello proposto in proprio e nella qualità di Parte_1 amministratore unico e legale rappresentante pro tempore della società
[...]
con conseguente integrale conferma della pronuncia gravata;
Controparte_1
- condanna le appellanti, in solido fra loro, al pagamento delle spese del grado che si liquidano in € 2.000,00 a titolo di compenso professionale, oltre accessori di legge;
- dà, infine, atto dell'integrale rigetto dell'appello, ai fini del disposto dell'art. 13, co. 1-quater, del DPR n. 115/ 2002. Così deciso a Bologna, nella camera di conSIlio del giorno 03.07.2025 Il ConSIliere est. dott. Roberto Pascarelli Il Presidente dott.ssa Marcella Angelini
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