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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 20/11/2025, n. 4964 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 4964 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12492/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DI CAUSA
UDIENZA DEL 20 novembre 2025
Tra
Parte_1
opponente e
Controparte_1
opposta
Oggi 20 novembre 2025 il Giudice, dott.ssa NA DR
Rilevato che sono atte depositate note d'udienza ex art. 127 ter c.p.c. con le precisazioni delle conclusioni
Per dall'avv. LAGHEZZA ANTONIO Parte_1
Per dall'avv. GUSSETTI SILVIA e l'avv. , oggi sostituito dall'avv. Controparte_1
Il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
Il Giudice
NA DR
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE nella persona del Giudice dott.ssa NA DR ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12492/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LAGHEZZA ANTONIO Parte_1 P.IVA_1
OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GUSSETTI SILVIA Controparte_1 P.IVA_2
OPPOSTA
Conclusioni
Le parti hanno precisato le conclusioni come da fogli depositati telematicamente che qui devono intendersi come integralmente trascritte.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con decreto ingiuntivo n. 2836/2024 del 30.7.2024, notificato via PEC a (di seguito Parte_1 anche solo ) in data 2.9.2024, il Tribunale di Brescia ingiungeva alla debitrice il Parte_1 pagamento in favore di (di seguito anche solo ”) dell'importo di euro Controparte_1 CP_1
18.969,54, oltre interessi di mora e spese della procedura di ingiunzione (docc. 1, 2, 3 e 3a . In CP_1 data 8.10.2024 notificava l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo Pt_1 Parte_1 introduttivo del presente giudizio di merito (doc. 4 , al fine di ottenere la revoca del decreto, CP_1 eccependo, in via preliminare, l'incompetenza territoriale del Tribunale di Brescia in favore del
Tribunale di Taranto (quale luogo della sede di in cui sarebbe sorta l'obbligazione a Parte_1 carico dell'opponente, avendo la stessa ricevuto a mezzo e-mail la conferma d'ordine del venditore).
Nel merito, l'opponente contestava a di non aver eseguito il collaudo del letto da travaglio CP_1 parto, eccependo per tale ragione l'inesigibilità del credito.
pagina 2 di 6 Con comparsa di costituzione e risposta del 7.2.2025 si costituiva in giudizio contestando CP_1
l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall'opponente e contestando l'eccepito mancato collaudo della merce tramite la produzione del relativo certificato sottoscritto da e Parte_1 attestante l'intervenuto collaudo (doc. 5).
Non essendo l'opposizione fondata su prova scritta e/o di pronta soluzione, richiedeva CP_1 quindi la concessione della provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c. del D.I. opposto e la condanna di controparte al risarcimento dei danni da responsabilità aggravata per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
In data 28.7.2025 depositava la memoria integrativa ex art.171-ter n.2) c.p.c. ove Parte_1 formulava nuovi rilievi, contestando la validità del certificato di collaudo prodotto da in CP_1 quanto tale documento si riferirebbe esclusivamente al letto quale “arredo” e non alle relative componenti elettriche ed eccependo l'assenza di indicazione del nominativo di un proprio referente sul medesimo. L'opponente adduceva altresì la mancata esecuzione da parte dell'opposta dei necessari test per la sicurezza elettrica sul letto, asserendo inoltre che la ASL destinataria finale della merce avrebbe contestato a il mancato funzionamento della stessa e che i sigg.ri e Pt_1 Parte_1 Parte_2
avrebbero segnalato tale non meglio specificata anomalia a “senza però Parte_3 CP_1 ottenere la risoluzione delle problematiche”. lamentava infine una presunta tardiva Parte_1 consegna dell'accessorio “bacinella in acciaio per AVE2” rispetto ai tempi contrattualmente previsti.
Con memoria integrativa ex art. 171-ter n.3) c.p.c. depositata in data 8.9.2025, contestava CP_1 quanto ex adverso dedotto con pertinente produzione documentale.
Con ordinanza del 26.9.2025 veniva concessa la provvisoria esecuzione del d.i. opposto e fissata udienza di precisazione delle conclusioni ex art. 281 sexies c.p.c. al 20.11.2025 in trattazione scritta con termine sino al 10.11.2025 per note conclusive.
*
Dall'analisi degli atti e documenti di causa emerge quanto segue.
In data 22.11.2022 formulava offerta per la fornitura di n. 1 letto da Controparte_2 travaglio parto modello AVE2 matricola PPB4084 completo di accessori, per la somma di euro
18.788,00 inclusa iva, che veniva sottoscritta per accettazione da (doc. 6 . Parte_1 CP_1
I beni venivano consegnati a come da documento di trasporto n. del Parte_1 NumeroDi_1
15.12.2022, sottoscritto per accettazione dalla debitrice (doc. 5 all. al Fascicolo monitorio).
Con e-mail del 15.12.2022 il sig. di inviava a il report attestante Parte_4 CP_1 Parte_1
l'esecuzione dei necessari test di sicurezza elettrica sul letto oggetto di compravendita, unitamente al certificato di collaudo da far sottoscrivere a e alla dichiarazione di conformità UE (docc. Parte_1
8 e 9 . CP_1
I beni venivano quindi collaudati, come risulta dal relativo certificato di collaudo, che veniva appunto sottoscritto in data 20.12.2022 da (doc. 5). Parte_1
Con successiva e separata conferma d'ordine datata 24.1.2023 e sottoscritta da in data Parte_1
26.1.2023, quest'ultima richiedeva la fornitura di un ulteriore accessorio, ovvero la “bacinella in acciaio per AVE2 a scomparsa da 4,5L”, per l'importo di euro 181,54 inclusa iva (doc. 7 , che CP_1
pagina 3 di 6 veniva regolarmente consegnata all'acquirente come da DDT n. DLV26230185 del 26.1.2023, altresì sottoscritto dalla debitrice (doc. 6 all. al fascicolo monitorio).
Per le già menzionate forniture emetteva le Fatture n. 20222005 del 23.12.2022, e n. CP_1
20230153 del 27.1.2023, per l'importo complessivo di euro 18.969,54 comprensivo di iva, il cui pagamento era previsto alle rispettive scadenze del 28.2.2023 e del 31.3.2023 (docc. 1, 2, 3 e 4 all. al
Fascicolo monitorio). In data 24.5.2024 inviava formale comunicazione di messa in mora e CP_1 diffida ad adempiere del (docc. 7 e 7a all. al fascicolo monitorio) cui non veniva dato riscontro.
L'eccezione di incompetenza territoriale risulta infondata. L'art. 20 c.p.c. individua due fori speciali, alternativi e facoltativi avanti ai quali l'attore a sua libera scelta, può decidere di radicare la causa quando questa verta in materia di obbligazioni, ovvero il foro del luogo in cui è sorta l'obbligazione dedotta in giudizio, e il foro del luogo dove l'obbligazione dedotta in giudizio deve essere adempiuta.
Nel caso in cui dal rapporto obbligatorio scaturiscano a carico delle parti più obbligazioni, l'attore non può radicare la competenza sulla base di una qualsiasi delle obbligazioni, ma solo sulla base di quella in relazione alla quale si instaura la lite: in particolare, l'obbligazione contrattuale a cui far riferimento in un giudizio in cui il venditore-creditore agisce per il recupero di un credito è quella di pagamento del corrispettivo da parte dell'acquirente, che deve essere pacificamente eseguita al domicilio del creditore ex art. 1182, comma 3, c.c. Nel caso in esame, pertanto, poiché reclama il pagamento CP_1 dell'importo portato dalle fatture emesse per la merce fornita a la stessa ha Parte_1 correttamente radicato il procedimento monitorio avanti al Tribunale di Brescia, foro del luogo in cui ha sede la società creditrice presso la quale l'obbligazione di pagamento di cui si controverte deve essere adempiuta. In ogni caso, anche volendo prendere in considerazione il criterio relativo al luogo in cui l'obbligazione di pagamento a carico di è sorta, si ricorda che è proprio quest'ultima Parte_1 ad affermare che nei “contratti conclusi tramite mail, deve ritenersi conosciuta l'accettazione inviata all'indirizzo elettronico del destinatario”, sostenendo poi che, nel presente caso, “gli acquisti della merce [...] venivano fatti con conferma d'ordine inviata dalla alla cui seguiva CP_1 Parte_1
l'accettazione da parte di quest'ultima R.D. sempre a mezzo mail”. Posto che destinataria dell'accettazione è stata per l'appunto , che riceveva la predetta accettazione presso il CP_1 proprio indirizzo, l'obbligazione di pagamento dedotta in giudizio non può che ritenersi sorta nel luogo in cui è pervenuta l'accettazione (teoria del proponente), ovvero dove si è concluso il contratto ai sensi dell'art. 1326 c.c. e cioè presso la sede di . CP_1
Alla luce di quanto sopra l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dal va Parte_1 respinta in quanto infondata.
Nel merito si rileva che ha documentalmente dimostrato che la merce oggetto del giudizio è CP_1 stata regolarmente collaudata e sottoposta ai test di controllo necessari per le apparecchiature elettromedicali e che la relativa documentazione – i.e. certificato di collaudo e report del test per la sicurezza elettrica – sono stati inviati a nelle persone dei sigg.ri e Parte_1 Parte_2
, con e-mail del 15.12.2022 (docc. 5, 8 e 9), con conseguente piena idoneità del Parte_3 dispositivo all'uso clinico previsto e conformità alle normative europee applicabili (Regolamento UE
pagina 4 di 6 2017/745, Direttiva 2006/42/CE, Direttiva 2011/65/UE). Il certificato di collaudo è stato sottoscritto da dopo aver dichiarato che “che quanto sottoposto a collaudo ed installazione è Parte_1 risultato perfettamente funzionante, corrispondente a quanto ordinato e fatturato ed idoneo all'uso a cui è destinato”.
ha altresì documentalmente smentito le ulteriori contestazioni formulate, posto che: (i) dalla CP_1 semplice lettura del certificato di cui al doc. 5 è evidente che l'“apparecchiatura” oggetto di collaudo fosse il “letto elettrico”, in quanto dispositivo elettromedicale e non certamente il letto in quanto arredo, che non necessita invero di alcuna tipologia di collaudo;
(ii) l'assenza dell'indicazione del nominativo di un operatore di sul certificato di collaudo è del tutto irrilevante, posto
Parte_1 che il documento è corredato dal timbro di e dalla firma di un soggetto con tutta evidenza
Parte_1 riconducibile all'acquirente, che infatti non ha disconosciuto la sottoscrizione. Da tale mancata indicazione nominale l'opponente vorrebbe contestare che il test sarebbe avvenuto in assenza di un incaricato di ma ha spiegato che il collaudo e i test di sicurezza sono stati eseguiti
Parte_1 CP_1 presso la propria sede poiché ha acquistato il dispositivo da in qualità di
Parte_1 CP_1 rivenditore, e non di utilizzatore finale, al fine di partecipare direttamente alla RDO n. 3293415 della
ASL BAT- Attrezzatura del P.O. Bisceglie, presentando la propria Parte_5 offerta avente ad oggetto il letto acquistato da (doc. 10). non era quindi tenuta ad CP_1 CP_1 effettuare il collaudo finale presso il in sede di installazione Controparte_3 dell'apparecchiatura, onere rimasto in capo a quale operatore economico offerente, Parte_1 aggiudicatario e fornitore del bene all'ente. In conclusione, il collaudo tecnico eseguito da , CP_1 completo di test elettrico e conforme agli standard internazionali, costituisce una valida attestazione di conformità alle specifiche tecniche e alle norme di sicurezza e di funzionalità del bene, accertando il corretto funzionamento e l'idoneità all'uso del dispositivo prima dell'immissione in commercio.
La circostanza addotta dall'opponente secondo cui “la ASL destinataria della merce ha contestato il suo mancato funzionamento alla società opponente”, e che i sigg.ri e avrebbero Parte_2 Pt_3 segnalato una non meglio specificata “anomalia” a Linet “senza però ottenere la risoluzione delle problematiche”, oltre a essere del approssimativa e tardiva, è rimasta totalmente priva di riscontro.
Contrariamente a quanto sostenuto da che infatti non fornisce prove a supporto, Pt_1 Parte_1
l'opponente non risulta aver mai avanzato – né verbalmente né per iscritto – alcun tipo di contestazione o denuncia relativa a eventuali malfunzionamenti o vizi del letto fornito da né ha riferito di CP_1 segnalazioni pervenute in tal senso da parte della ASL all'opponente.
Inoltre, ha documentalmente smentito la presunta tardiva consegna dell'accessorio CP_1
“bacinella in acciaio per AVE2 a scomparsa da 4,5L”. Infatti, la conferma d'ordine dell'accessorio
(ordinato separatamente e successivamente rispetto al letto AVE2) è stata trasmessa a Parte_1 in data 24.1.2023 e sottoscritta dall'acquirente il successivo 26.1.2023 (doc. 7), e la consegna è stata regolarmente effettuata in pari data, come confermato dal relativo documento di trasporto n.
DLV26230185 (doc. 6 fascicolo monitorio), nel pieno rispetto della tempistica di evasione pagina 5 di 6 Le spese di lite seguono la soccombenza con condanna di parte opponente alla rifusione in favore di parte opposta delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 3.895,05 di cui euro 3.387,00 per compenso professionale (considerati valori medi per fase studio ed introduttiva e minimi per istruttoria e decisionale in ragione dell'assenza di attività istruttoria e dell'attività concretamente svolta per ciascuna fase) ed euro 508,05 per spese generali oltre iva e cpa di legge, spese di notifica, contributo unificato e marca da bollo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita così dispone:
Respinge l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n. 2836/2024 già dichiarato esecutivo.
Condanna parte opponente a rifondere a parte opposta le spese di lite, liquidate come in parte motiva.
Brescia, 20 novembre 2025
Il Giudice
NA DR
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DI CAUSA
UDIENZA DEL 20 novembre 2025
Tra
Parte_1
opponente e
Controparte_1
opposta
Oggi 20 novembre 2025 il Giudice, dott.ssa NA DR
Rilevato che sono atte depositate note d'udienza ex art. 127 ter c.p.c. con le precisazioni delle conclusioni
Per dall'avv. LAGHEZZA ANTONIO Parte_1
Per dall'avv. GUSSETTI SILVIA e l'avv. , oggi sostituito dall'avv. Controparte_1
Il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
Il Giudice
NA DR
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE nella persona del Giudice dott.ssa NA DR ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12492/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LAGHEZZA ANTONIO Parte_1 P.IVA_1
OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GUSSETTI SILVIA Controparte_1 P.IVA_2
OPPOSTA
Conclusioni
Le parti hanno precisato le conclusioni come da fogli depositati telematicamente che qui devono intendersi come integralmente trascritte.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con decreto ingiuntivo n. 2836/2024 del 30.7.2024, notificato via PEC a (di seguito Parte_1 anche solo ) in data 2.9.2024, il Tribunale di Brescia ingiungeva alla debitrice il Parte_1 pagamento in favore di (di seguito anche solo ”) dell'importo di euro Controparte_1 CP_1
18.969,54, oltre interessi di mora e spese della procedura di ingiunzione (docc. 1, 2, 3 e 3a . In CP_1 data 8.10.2024 notificava l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo Pt_1 Parte_1 introduttivo del presente giudizio di merito (doc. 4 , al fine di ottenere la revoca del decreto, CP_1 eccependo, in via preliminare, l'incompetenza territoriale del Tribunale di Brescia in favore del
Tribunale di Taranto (quale luogo della sede di in cui sarebbe sorta l'obbligazione a Parte_1 carico dell'opponente, avendo la stessa ricevuto a mezzo e-mail la conferma d'ordine del venditore).
Nel merito, l'opponente contestava a di non aver eseguito il collaudo del letto da travaglio CP_1 parto, eccependo per tale ragione l'inesigibilità del credito.
pagina 2 di 6 Con comparsa di costituzione e risposta del 7.2.2025 si costituiva in giudizio contestando CP_1
l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall'opponente e contestando l'eccepito mancato collaudo della merce tramite la produzione del relativo certificato sottoscritto da e Parte_1 attestante l'intervenuto collaudo (doc. 5).
Non essendo l'opposizione fondata su prova scritta e/o di pronta soluzione, richiedeva CP_1 quindi la concessione della provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c. del D.I. opposto e la condanna di controparte al risarcimento dei danni da responsabilità aggravata per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
In data 28.7.2025 depositava la memoria integrativa ex art.171-ter n.2) c.p.c. ove Parte_1 formulava nuovi rilievi, contestando la validità del certificato di collaudo prodotto da in CP_1 quanto tale documento si riferirebbe esclusivamente al letto quale “arredo” e non alle relative componenti elettriche ed eccependo l'assenza di indicazione del nominativo di un proprio referente sul medesimo. L'opponente adduceva altresì la mancata esecuzione da parte dell'opposta dei necessari test per la sicurezza elettrica sul letto, asserendo inoltre che la ASL destinataria finale della merce avrebbe contestato a il mancato funzionamento della stessa e che i sigg.ri e Pt_1 Parte_1 Parte_2
avrebbero segnalato tale non meglio specificata anomalia a “senza però Parte_3 CP_1 ottenere la risoluzione delle problematiche”. lamentava infine una presunta tardiva Parte_1 consegna dell'accessorio “bacinella in acciaio per AVE2” rispetto ai tempi contrattualmente previsti.
Con memoria integrativa ex art. 171-ter n.3) c.p.c. depositata in data 8.9.2025, contestava CP_1 quanto ex adverso dedotto con pertinente produzione documentale.
Con ordinanza del 26.9.2025 veniva concessa la provvisoria esecuzione del d.i. opposto e fissata udienza di precisazione delle conclusioni ex art. 281 sexies c.p.c. al 20.11.2025 in trattazione scritta con termine sino al 10.11.2025 per note conclusive.
*
Dall'analisi degli atti e documenti di causa emerge quanto segue.
In data 22.11.2022 formulava offerta per la fornitura di n. 1 letto da Controparte_2 travaglio parto modello AVE2 matricola PPB4084 completo di accessori, per la somma di euro
18.788,00 inclusa iva, che veniva sottoscritta per accettazione da (doc. 6 . Parte_1 CP_1
I beni venivano consegnati a come da documento di trasporto n. del Parte_1 NumeroDi_1
15.12.2022, sottoscritto per accettazione dalla debitrice (doc. 5 all. al Fascicolo monitorio).
Con e-mail del 15.12.2022 il sig. di inviava a il report attestante Parte_4 CP_1 Parte_1
l'esecuzione dei necessari test di sicurezza elettrica sul letto oggetto di compravendita, unitamente al certificato di collaudo da far sottoscrivere a e alla dichiarazione di conformità UE (docc. Parte_1
8 e 9 . CP_1
I beni venivano quindi collaudati, come risulta dal relativo certificato di collaudo, che veniva appunto sottoscritto in data 20.12.2022 da (doc. 5). Parte_1
Con successiva e separata conferma d'ordine datata 24.1.2023 e sottoscritta da in data Parte_1
26.1.2023, quest'ultima richiedeva la fornitura di un ulteriore accessorio, ovvero la “bacinella in acciaio per AVE2 a scomparsa da 4,5L”, per l'importo di euro 181,54 inclusa iva (doc. 7 , che CP_1
pagina 3 di 6 veniva regolarmente consegnata all'acquirente come da DDT n. DLV26230185 del 26.1.2023, altresì sottoscritto dalla debitrice (doc. 6 all. al fascicolo monitorio).
Per le già menzionate forniture emetteva le Fatture n. 20222005 del 23.12.2022, e n. CP_1
20230153 del 27.1.2023, per l'importo complessivo di euro 18.969,54 comprensivo di iva, il cui pagamento era previsto alle rispettive scadenze del 28.2.2023 e del 31.3.2023 (docc. 1, 2, 3 e 4 all. al
Fascicolo monitorio). In data 24.5.2024 inviava formale comunicazione di messa in mora e CP_1 diffida ad adempiere del (docc. 7 e 7a all. al fascicolo monitorio) cui non veniva dato riscontro.
L'eccezione di incompetenza territoriale risulta infondata. L'art. 20 c.p.c. individua due fori speciali, alternativi e facoltativi avanti ai quali l'attore a sua libera scelta, può decidere di radicare la causa quando questa verta in materia di obbligazioni, ovvero il foro del luogo in cui è sorta l'obbligazione dedotta in giudizio, e il foro del luogo dove l'obbligazione dedotta in giudizio deve essere adempiuta.
Nel caso in cui dal rapporto obbligatorio scaturiscano a carico delle parti più obbligazioni, l'attore non può radicare la competenza sulla base di una qualsiasi delle obbligazioni, ma solo sulla base di quella in relazione alla quale si instaura la lite: in particolare, l'obbligazione contrattuale a cui far riferimento in un giudizio in cui il venditore-creditore agisce per il recupero di un credito è quella di pagamento del corrispettivo da parte dell'acquirente, che deve essere pacificamente eseguita al domicilio del creditore ex art. 1182, comma 3, c.c. Nel caso in esame, pertanto, poiché reclama il pagamento CP_1 dell'importo portato dalle fatture emesse per la merce fornita a la stessa ha Parte_1 correttamente radicato il procedimento monitorio avanti al Tribunale di Brescia, foro del luogo in cui ha sede la società creditrice presso la quale l'obbligazione di pagamento di cui si controverte deve essere adempiuta. In ogni caso, anche volendo prendere in considerazione il criterio relativo al luogo in cui l'obbligazione di pagamento a carico di è sorta, si ricorda che è proprio quest'ultima Parte_1 ad affermare che nei “contratti conclusi tramite mail, deve ritenersi conosciuta l'accettazione inviata all'indirizzo elettronico del destinatario”, sostenendo poi che, nel presente caso, “gli acquisti della merce [...] venivano fatti con conferma d'ordine inviata dalla alla cui seguiva CP_1 Parte_1
l'accettazione da parte di quest'ultima R.D. sempre a mezzo mail”. Posto che destinataria dell'accettazione è stata per l'appunto , che riceveva la predetta accettazione presso il CP_1 proprio indirizzo, l'obbligazione di pagamento dedotta in giudizio non può che ritenersi sorta nel luogo in cui è pervenuta l'accettazione (teoria del proponente), ovvero dove si è concluso il contratto ai sensi dell'art. 1326 c.c. e cioè presso la sede di . CP_1
Alla luce di quanto sopra l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dal va Parte_1 respinta in quanto infondata.
Nel merito si rileva che ha documentalmente dimostrato che la merce oggetto del giudizio è CP_1 stata regolarmente collaudata e sottoposta ai test di controllo necessari per le apparecchiature elettromedicali e che la relativa documentazione – i.e. certificato di collaudo e report del test per la sicurezza elettrica – sono stati inviati a nelle persone dei sigg.ri e Parte_1 Parte_2
, con e-mail del 15.12.2022 (docc. 5, 8 e 9), con conseguente piena idoneità del Parte_3 dispositivo all'uso clinico previsto e conformità alle normative europee applicabili (Regolamento UE
pagina 4 di 6 2017/745, Direttiva 2006/42/CE, Direttiva 2011/65/UE). Il certificato di collaudo è stato sottoscritto da dopo aver dichiarato che “che quanto sottoposto a collaudo ed installazione è Parte_1 risultato perfettamente funzionante, corrispondente a quanto ordinato e fatturato ed idoneo all'uso a cui è destinato”.
ha altresì documentalmente smentito le ulteriori contestazioni formulate, posto che: (i) dalla CP_1 semplice lettura del certificato di cui al doc. 5 è evidente che l'“apparecchiatura” oggetto di collaudo fosse il “letto elettrico”, in quanto dispositivo elettromedicale e non certamente il letto in quanto arredo, che non necessita invero di alcuna tipologia di collaudo;
(ii) l'assenza dell'indicazione del nominativo di un operatore di sul certificato di collaudo è del tutto irrilevante, posto
Parte_1 che il documento è corredato dal timbro di e dalla firma di un soggetto con tutta evidenza
Parte_1 riconducibile all'acquirente, che infatti non ha disconosciuto la sottoscrizione. Da tale mancata indicazione nominale l'opponente vorrebbe contestare che il test sarebbe avvenuto in assenza di un incaricato di ma ha spiegato che il collaudo e i test di sicurezza sono stati eseguiti
Parte_1 CP_1 presso la propria sede poiché ha acquistato il dispositivo da in qualità di
Parte_1 CP_1 rivenditore, e non di utilizzatore finale, al fine di partecipare direttamente alla RDO n. 3293415 della
ASL BAT- Attrezzatura del P.O. Bisceglie, presentando la propria Parte_5 offerta avente ad oggetto il letto acquistato da (doc. 10). non era quindi tenuta ad CP_1 CP_1 effettuare il collaudo finale presso il in sede di installazione Controparte_3 dell'apparecchiatura, onere rimasto in capo a quale operatore economico offerente, Parte_1 aggiudicatario e fornitore del bene all'ente. In conclusione, il collaudo tecnico eseguito da , CP_1 completo di test elettrico e conforme agli standard internazionali, costituisce una valida attestazione di conformità alle specifiche tecniche e alle norme di sicurezza e di funzionalità del bene, accertando il corretto funzionamento e l'idoneità all'uso del dispositivo prima dell'immissione in commercio.
La circostanza addotta dall'opponente secondo cui “la ASL destinataria della merce ha contestato il suo mancato funzionamento alla società opponente”, e che i sigg.ri e avrebbero Parte_2 Pt_3 segnalato una non meglio specificata “anomalia” a Linet “senza però ottenere la risoluzione delle problematiche”, oltre a essere del approssimativa e tardiva, è rimasta totalmente priva di riscontro.
Contrariamente a quanto sostenuto da che infatti non fornisce prove a supporto, Pt_1 Parte_1
l'opponente non risulta aver mai avanzato – né verbalmente né per iscritto – alcun tipo di contestazione o denuncia relativa a eventuali malfunzionamenti o vizi del letto fornito da né ha riferito di CP_1 segnalazioni pervenute in tal senso da parte della ASL all'opponente.
Inoltre, ha documentalmente smentito la presunta tardiva consegna dell'accessorio CP_1
“bacinella in acciaio per AVE2 a scomparsa da 4,5L”. Infatti, la conferma d'ordine dell'accessorio
(ordinato separatamente e successivamente rispetto al letto AVE2) è stata trasmessa a Parte_1 in data 24.1.2023 e sottoscritta dall'acquirente il successivo 26.1.2023 (doc. 7), e la consegna è stata regolarmente effettuata in pari data, come confermato dal relativo documento di trasporto n.
DLV26230185 (doc. 6 fascicolo monitorio), nel pieno rispetto della tempistica di evasione pagina 5 di 6 Le spese di lite seguono la soccombenza con condanna di parte opponente alla rifusione in favore di parte opposta delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 3.895,05 di cui euro 3.387,00 per compenso professionale (considerati valori medi per fase studio ed introduttiva e minimi per istruttoria e decisionale in ragione dell'assenza di attività istruttoria e dell'attività concretamente svolta per ciascuna fase) ed euro 508,05 per spese generali oltre iva e cpa di legge, spese di notifica, contributo unificato e marca da bollo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita così dispone:
Respinge l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n. 2836/2024 già dichiarato esecutivo.
Condanna parte opponente a rifondere a parte opposta le spese di lite, liquidate come in parte motiva.
Brescia, 20 novembre 2025
Il Giudice
NA DR
pagina 6 di 6