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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 30/10/2025, n. 10982 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10982 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE III - LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Valentina Cacace, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 22878 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2025, decisa il giorno 30.10.2025 e vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Pasquale Biondi con lo stesso domiciliata Parte_1 telematicamente al seguente indirizzo PEC: Email_1
RICORRENTE
E
, in persona del legale Controparte_1 rapp. pro tempore,
RESISTENTE contumace
OGGETTO: condanna al pagamento della Retribuzione Professionale Docenti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 24.6.2025 la ricorrente, premettendo di essere una docente precaria iscritta nelle GPS e nelle corrispondenti Graduatorie di istituto e di avere svolto negli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 diverse supplenze brevi (per il periodo dal 19.9.2019 al 30.5.2020, dal 30.9.2020 al 16.11.2020, dal 22.9.21 al 10.5.2022) per un numero di giorni riportato nella tabella di cui al ricorso, lamentava di non avere ricevuto il pagamento del trattamento accessorio “Retribuzione Professionale Docenti” (RPD), emolumento introdotto dall'art. 7 del CCNL del 15.3.01, volto alla valorizzazione professionale e al riconoscimento del ruolo dei docenti e concludeva chiedendo l'accertamento del diritto alla RPD in relazione ai servizi prestati con contratto a tempo determinato per supplenze temporanee come specificato nella premessa del ricorso e alla corresponsione delle relative differenze retributive e per l'effetto la condanna della parte convenuta al pagamento della somma di euro 3.327,85 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto al soddisfo.
1 Nella contumacia del resistente, ritualmente evocato in giudizio, la causa di natura CP_1 documentale, era decisa il 30.10.2025 all'esito di trattazione scritta, ex art 127 ter c.p.c. previo rituale deposito delle relative note.
Il ricorso appare fondato. Si duole la ricorrente, docente precaria, che al momento del deposito del ricorso era assunta nel posto di sostegno psicofisico presso la scuola dell'Infanzia I.C. Falcone e Borsellino di Roma, di non avere percepito nei periodi di supplenza temporanea dell'a.s. 2019/20, dell'a.s. 2020/21, dell'a.s.2021/22 la retribuzione professionale docenti, prevista dall'articolo 7 del C.C.N.L. del 15/3/2001, nella misura di € 174,50 lordi mensili (a.s. 2019/20, 2020/21) e di euro 194,80 mensili (a.s. 2021/22), riconosciuta dal ai soli docenti di ruolo ed ai docenti precari che hanno CP_1 stipulato contratti a tempo determinato di durata annuale, con scadenza al 30 giugno o al 31 agosto di ciascun anno, ritenendo di essere stata retribuita in misura inferiore a quella a lei spettante, in quanto il diniego opposto dall'Amministrazione viola il principio di non discriminazione, non essendovi alcuna differenza tra il servizio prestato con supplenza temporanea e quello prestato con supplenza annuale, dovendosi, pertanto, la retribuzione professionale docenti riconoscere anche ai docenti assunti per l'espletamento di supplenze brevi. Devono sul punto essere richiamati in quanto pienamente condivisibili, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., i numerosi precedenti di questo Tribunale (T. Roma 1968/2021; T. Roma 8338/2020; T. Roma 1003/2021), nonché la pronuncia della Suprema Corte di cui all'ordinanza 20015/2018 che ha così statuito: “2. L'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha istituito la Retribuzione Professionale Docenti, prevedendo, al comma 1, che «con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi Innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive» ed aggiungendo, al comma 3, che «la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNS del 31.8.1999...»;
2.1. quest'ultima disposizione, dopo avere individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nei commi successivi disciplinava le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo che lo stesso dovesse essere corrisposto «in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio» e precisando, poi, che «per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio», 3. dal complesso delle disposizioni richiamate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della RPD, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (art. 81 del CCNL 24.7.2003, art. 83 del CCNL 29.11.2007), emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. fra le tante Cass. n. 17773/20 17);
4. non vi è dubbio, pertanto, che lo stesso rientri nelle «condizioni di impiego» che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali «non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive»;
2 5. la clausola 4 dell'Accordo quadro, alla luce della quale questa Corte ha già risolto questioni interpretative dei CCNL del settore pubblico in generate e del comparto scuola in particolare (Cass.
7.11.2016 n. 22558 sulla spettanza delle progressioni stipendiali agli assunti a tempo determinato del comparto scuola;
Cass. 26.11.20 n. 24173 e Cass. 11.1.2016 n. 196 sulla interpretazione del CCNL comparto enti pubblici non economici quanto al compenso incentivante;
Cass. 17.2.2011 n. 3871 in terna di permessi retribuiti anche agli assunti a tempo determinato del comparto ministeri), è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che ha affrontato tutte le questioni rilevanti nel presente giudizio;
5.1. in particolare la Corte ha evidenziato che: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C307/05, Del;
8.9.2011, causa C-177/ 10 Rosado Santana); Persona_1 b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato ( oggi 153 n. 5), «non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione» (Del Cerro Alonso, cit., punto 42); c) non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che “contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi);
5.2. L'interpretazione delle norme eurounitarie è riservata alla Corte di Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa perché a tali sentenze, siano esse pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto della Unione Europea, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (fra le più recenti in tal senso Cass.
8.2.2016 n. 2468);
6. nel caso di specie la Corte territoriale, pur escludendo, erroneamente, la rilevanza del principio di non discriminazione fra assunti a tempo determinato e indeterminato, ha comunque evidenziato, in motivazione, «che il supplente temporaneo, in quanto assunto per ragioni sostitutive, rende una prestazione equivalente a quella del lavoratore sostituito» ed ha disatteso la tesi del CP_1 secondo cui la durata temporalmente limitata dell'incarico sarebbe incompatibile con la percezione della RPD;
7. una volta escluse, con accertamento di fatto non censurabile in questa sede, significative diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici, il principio di non discriminazione, sancito dalla richiamata clausola 4 e recepito dall'art. 6 del d.lgs. n. 368/2001, deve guidare nell'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo, nel senso che, come accade per l'esegesi costituzionalmente orientata, fra più opzioni astrattamente possibili deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto eurounitario;
8. si deve, pertanto, ritenere, come evidenziato dalla Corte territoriale sia pure sulla base di un diverso percorso argomentativo, che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio «al personale docente ed educativo», senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere
3 nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla legge n. 124/1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle «modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999» deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo;
9. una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del , secondo cui la RPD è incompatibile con CP_1 prestazioni di durata temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di «periodi di servizio inferiori al mese»;
10. in via conclusiva il ricorso deve essere rigettato perché il dispositivo della sentenza, la cui motivazione va parzialmente corretta ex art. 384, comma 4, cod. proc. civ., è conforme al principio di diritto che di seguito si enuncia: «l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, attribuisce al comma 1 la Retribuzione Professionale Docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle “modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999” deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio»”. Questo principio di diritto - pienamente condivisibile – è stato ulteriormente confermato dall'ordinanza della Corte di legittimità n. 6293/2020, che ha affermato che è “conforme alla clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE (per la quale gli assunti a tempo determinato “non possono essere trattati in modo meno favorevole ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato a meno che non sussistano ragioni oggettive”) applicabile nella fattispecie, secondo l'orientamento espresso da questa Corte con la sentenza del 27.7.2018 n. 20015, l'interpretazione accolta dalla Corte territoriale con riguardo al disposto dell'art. 7 CCNL per il comparto Scuola del 15.3.2001, che, relativamente alla spettanza della "retribuzione professionale docenti" ivi prevista, ha finito per escludere l'esistenza di ragioni oggettive legittimanti un trattamento differenziato per il personale supplente a tempo determinato, sia sulla base della formulazione letterale della norma, che, quanto alla titolarità di tale voce retributiva, non opera alcuna distinzione tra le diverse categorie di docenti, né consente di desumere una tale distinzione dal richiamo nella stessa norma contenuto all'art. 25 del CCNL 31.8.1999, disciplinante, viceversa, in termini selettivi con riguardo alle varie categorie di docenti il diverso emolumento denominato "compenso individuale accessorio”, risultando quel richiamo operato solo quanto alle modalità ed al computo applicabili per la corresponsione della nuova voce retributiva, sia sulla base della ratio della norma istitutiva volta a compensare l'apporto professionale di ogni docente in vista della valorizzazione della funzione e del miglioramento del servizio”. Pertanto spetta all'odierna ricorrente, docente precaria che ha svolto supplenze temporanee inferiori all'anno, la retribuzione professionale docenti. La quantificazione economica di detto emolumento è stata effettuata nell'atto introduttivo con calcolo corretto. Ne consegue la condanna a corrispondere alla ricorrente la retribuzione Controparte_1 professionale docenti prevista dall'articolo 7 del C.C.N.L. del 15/3/2001, nella misura richiesta, oltre gli interessi legali, come per legge, senza rivalutazione monetaria, stante il divieto di cumulo. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
4 Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara il diritto della ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti prevista dall'articolo 7 del C.C.N.L. del 15/3/2001 per l'anno scolastico 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, come in parte motiva e, per l'effetto, condanna il
[...]
al pagamento in suo favore della somma complessiva di € 3.327,85 oltre Controparte_1 interessi legali, come per legge;
- condanna il alla refusione delle spese di lite in favore del ricorrente, Controparte_1 che liquida in complessivi € 1000,00, oltre rimb. forf. al 15%, I.V.A. e C.P.A., come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Roma, 30.10.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Valentina Cacace
5
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Valentina Cacace, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 22878 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2025, decisa il giorno 30.10.2025 e vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Pasquale Biondi con lo stesso domiciliata Parte_1 telematicamente al seguente indirizzo PEC: Email_1
RICORRENTE
E
, in persona del legale Controparte_1 rapp. pro tempore,
RESISTENTE contumace
OGGETTO: condanna al pagamento della Retribuzione Professionale Docenti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 24.6.2025 la ricorrente, premettendo di essere una docente precaria iscritta nelle GPS e nelle corrispondenti Graduatorie di istituto e di avere svolto negli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 diverse supplenze brevi (per il periodo dal 19.9.2019 al 30.5.2020, dal 30.9.2020 al 16.11.2020, dal 22.9.21 al 10.5.2022) per un numero di giorni riportato nella tabella di cui al ricorso, lamentava di non avere ricevuto il pagamento del trattamento accessorio “Retribuzione Professionale Docenti” (RPD), emolumento introdotto dall'art. 7 del CCNL del 15.3.01, volto alla valorizzazione professionale e al riconoscimento del ruolo dei docenti e concludeva chiedendo l'accertamento del diritto alla RPD in relazione ai servizi prestati con contratto a tempo determinato per supplenze temporanee come specificato nella premessa del ricorso e alla corresponsione delle relative differenze retributive e per l'effetto la condanna della parte convenuta al pagamento della somma di euro 3.327,85 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto al soddisfo.
1 Nella contumacia del resistente, ritualmente evocato in giudizio, la causa di natura CP_1 documentale, era decisa il 30.10.2025 all'esito di trattazione scritta, ex art 127 ter c.p.c. previo rituale deposito delle relative note.
Il ricorso appare fondato. Si duole la ricorrente, docente precaria, che al momento del deposito del ricorso era assunta nel posto di sostegno psicofisico presso la scuola dell'Infanzia I.C. Falcone e Borsellino di Roma, di non avere percepito nei periodi di supplenza temporanea dell'a.s. 2019/20, dell'a.s. 2020/21, dell'a.s.2021/22 la retribuzione professionale docenti, prevista dall'articolo 7 del C.C.N.L. del 15/3/2001, nella misura di € 174,50 lordi mensili (a.s. 2019/20, 2020/21) e di euro 194,80 mensili (a.s. 2021/22), riconosciuta dal ai soli docenti di ruolo ed ai docenti precari che hanno CP_1 stipulato contratti a tempo determinato di durata annuale, con scadenza al 30 giugno o al 31 agosto di ciascun anno, ritenendo di essere stata retribuita in misura inferiore a quella a lei spettante, in quanto il diniego opposto dall'Amministrazione viola il principio di non discriminazione, non essendovi alcuna differenza tra il servizio prestato con supplenza temporanea e quello prestato con supplenza annuale, dovendosi, pertanto, la retribuzione professionale docenti riconoscere anche ai docenti assunti per l'espletamento di supplenze brevi. Devono sul punto essere richiamati in quanto pienamente condivisibili, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., i numerosi precedenti di questo Tribunale (T. Roma 1968/2021; T. Roma 8338/2020; T. Roma 1003/2021), nonché la pronuncia della Suprema Corte di cui all'ordinanza 20015/2018 che ha così statuito: “2. L'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha istituito la Retribuzione Professionale Docenti, prevedendo, al comma 1, che «con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi Innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive» ed aggiungendo, al comma 3, che «la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNS del 31.8.1999...»;
2.1. quest'ultima disposizione, dopo avere individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nei commi successivi disciplinava le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo che lo stesso dovesse essere corrisposto «in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio» e precisando, poi, che «per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio», 3. dal complesso delle disposizioni richiamate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della RPD, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (art. 81 del CCNL 24.7.2003, art. 83 del CCNL 29.11.2007), emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. fra le tante Cass. n. 17773/20 17);
4. non vi è dubbio, pertanto, che lo stesso rientri nelle «condizioni di impiego» che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali «non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive»;
2 5. la clausola 4 dell'Accordo quadro, alla luce della quale questa Corte ha già risolto questioni interpretative dei CCNL del settore pubblico in generate e del comparto scuola in particolare (Cass.
7.11.2016 n. 22558 sulla spettanza delle progressioni stipendiali agli assunti a tempo determinato del comparto scuola;
Cass. 26.11.20 n. 24173 e Cass. 11.1.2016 n. 196 sulla interpretazione del CCNL comparto enti pubblici non economici quanto al compenso incentivante;
Cass. 17.2.2011 n. 3871 in terna di permessi retribuiti anche agli assunti a tempo determinato del comparto ministeri), è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che ha affrontato tutte le questioni rilevanti nel presente giudizio;
5.1. in particolare la Corte ha evidenziato che: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C307/05, Del;
8.9.2011, causa C-177/ 10 Rosado Santana); Persona_1 b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato ( oggi 153 n. 5), «non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione» (Del Cerro Alonso, cit., punto 42); c) non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che “contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi);
5.2. L'interpretazione delle norme eurounitarie è riservata alla Corte di Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa perché a tali sentenze, siano esse pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto della Unione Europea, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (fra le più recenti in tal senso Cass.
8.2.2016 n. 2468);
6. nel caso di specie la Corte territoriale, pur escludendo, erroneamente, la rilevanza del principio di non discriminazione fra assunti a tempo determinato e indeterminato, ha comunque evidenziato, in motivazione, «che il supplente temporaneo, in quanto assunto per ragioni sostitutive, rende una prestazione equivalente a quella del lavoratore sostituito» ed ha disatteso la tesi del CP_1 secondo cui la durata temporalmente limitata dell'incarico sarebbe incompatibile con la percezione della RPD;
7. una volta escluse, con accertamento di fatto non censurabile in questa sede, significative diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici, il principio di non discriminazione, sancito dalla richiamata clausola 4 e recepito dall'art. 6 del d.lgs. n. 368/2001, deve guidare nell'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo, nel senso che, come accade per l'esegesi costituzionalmente orientata, fra più opzioni astrattamente possibili deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto eurounitario;
8. si deve, pertanto, ritenere, come evidenziato dalla Corte territoriale sia pure sulla base di un diverso percorso argomentativo, che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio «al personale docente ed educativo», senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere
3 nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla legge n. 124/1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle «modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999» deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo;
9. una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del , secondo cui la RPD è incompatibile con CP_1 prestazioni di durata temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di «periodi di servizio inferiori al mese»;
10. in via conclusiva il ricorso deve essere rigettato perché il dispositivo della sentenza, la cui motivazione va parzialmente corretta ex art. 384, comma 4, cod. proc. civ., è conforme al principio di diritto che di seguito si enuncia: «l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, attribuisce al comma 1 la Retribuzione Professionale Docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle “modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999” deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio»”. Questo principio di diritto - pienamente condivisibile – è stato ulteriormente confermato dall'ordinanza della Corte di legittimità n. 6293/2020, che ha affermato che è “conforme alla clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE (per la quale gli assunti a tempo determinato “non possono essere trattati in modo meno favorevole ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato a meno che non sussistano ragioni oggettive”) applicabile nella fattispecie, secondo l'orientamento espresso da questa Corte con la sentenza del 27.7.2018 n. 20015, l'interpretazione accolta dalla Corte territoriale con riguardo al disposto dell'art. 7 CCNL per il comparto Scuola del 15.3.2001, che, relativamente alla spettanza della "retribuzione professionale docenti" ivi prevista, ha finito per escludere l'esistenza di ragioni oggettive legittimanti un trattamento differenziato per il personale supplente a tempo determinato, sia sulla base della formulazione letterale della norma, che, quanto alla titolarità di tale voce retributiva, non opera alcuna distinzione tra le diverse categorie di docenti, né consente di desumere una tale distinzione dal richiamo nella stessa norma contenuto all'art. 25 del CCNL 31.8.1999, disciplinante, viceversa, in termini selettivi con riguardo alle varie categorie di docenti il diverso emolumento denominato "compenso individuale accessorio”, risultando quel richiamo operato solo quanto alle modalità ed al computo applicabili per la corresponsione della nuova voce retributiva, sia sulla base della ratio della norma istitutiva volta a compensare l'apporto professionale di ogni docente in vista della valorizzazione della funzione e del miglioramento del servizio”. Pertanto spetta all'odierna ricorrente, docente precaria che ha svolto supplenze temporanee inferiori all'anno, la retribuzione professionale docenti. La quantificazione economica di detto emolumento è stata effettuata nell'atto introduttivo con calcolo corretto. Ne consegue la condanna a corrispondere alla ricorrente la retribuzione Controparte_1 professionale docenti prevista dall'articolo 7 del C.C.N.L. del 15/3/2001, nella misura richiesta, oltre gli interessi legali, come per legge, senza rivalutazione monetaria, stante il divieto di cumulo. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
4 Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara il diritto della ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti prevista dall'articolo 7 del C.C.N.L. del 15/3/2001 per l'anno scolastico 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, come in parte motiva e, per l'effetto, condanna il
[...]
al pagamento in suo favore della somma complessiva di € 3.327,85 oltre Controparte_1 interessi legali, come per legge;
- condanna il alla refusione delle spese di lite in favore del ricorrente, Controparte_1 che liquida in complessivi € 1000,00, oltre rimb. forf. al 15%, I.V.A. e C.P.A., come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Roma, 30.10.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Valentina Cacace
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