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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 15/07/2025, n. 169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 169 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 197/25
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BERGAMO
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati: dott. Vincenzo Domenico Scibetta - Presidente dott. Luca Fuzio - Giudice estensore dott. Luca Verzeni - Giudice
nel procedimento n. 197/2025 p.u. per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio promosso da
(C.F.. ), nata a [...] il [...] e Parte_1 CodiceFiscale_1 residente a [...] assistita, rappresentata e difesa dall'avv. Claudio Ladislao Tintori del Foro di Milano ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Arese (MI), Via Monte
Grappa n. 9/B
- ricorrente -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Oggetto: apertura della liquidazione controllata del patrimonio letto il ricorso depositato in data 26.05.2025 da (C.F.. Parte_1 [...]
), nata a [...] il [...] e residente a [...]
XXV Aprile n. 15 per l'apertura della liquidazione controllata del suo patrimonio;
ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale ex art 27, co. 2 CCII, atteso che la ricorrente è residente in [...] e quindi il centro dei suoi interessi principali
è collocato nel circondario dell'intestato Tribunale;
1 rilevato che la ricorrente riveste la qualità di debitore ex art. 65 co.1 CCII in quanto soggetto non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
valutata la sussistenza della condizione di sovraindebitamento della ricorrente ai sensi dell'art. 2, co. 1 lett. c) CCII, atteso che la stessa non è in grado di far fronte alle obbligazioni contratte: in particolare la sig. risulta avere debiti di importo Pt_1 pari ad euro 89.791,91, a fronte di un attivo insufficiente a garantire la loro estinzione nell'anno corrente;
evidenziato che a corredo della domanda è stata prodotta tutta la documentazione di cui all'art 39 CCII;
considerato che
risulta proprietaira di beni immobili, costituiti Parte_1 nello specifico dai
- Quota di 1/1 dell'immobile sito in Stezzano (BG), via Piave n. 18, già sottoposto ad esecuzione immobiliare e aggiudicato in quella sede in data
12.04.2025 per il valore di euro 52.000,00 (euro 47.000,00 al netto delle pese di procedura):
- Quota di 1/56 degli immobili siti in Cazzago San IN (BS) in via Carebbio
n. 45, il cui valore è stto stimato per euro 1.680,00 ( e in relazione al quale il gestore della crisi si è riservato l'abbandono in corso di liquidazione laddove la vendita risultasse infruttuosa considerato che non risulta titolare di beni mobili registrati;
Parte_1 considerato, ancora, che la sig. svolge attività di contabile per la società Pt_1
“Gimmar Assets S.r.l.” dalla quale percepisce l'introito medio mensile di euro
2.400,00/2.500,00, pari ad una retribuzione netta mensile di euro 1.900,00 circa
(come risulta dall'allegata relazione dell'O.C.C.);
ritenuto che la quantificazione delle spese necessarie mensili per il proprio sostentamento, vivendo la sig. da sola, appare adeguata, essendo quantificate le Pt_1 medesime nell'importo di euro 1.630,00 mensili (600,00 dei quali destinati a pagamento del canone di affitto dell'immobile ove risiede); rilevato in ogni caso che la debitrice ha dichiarato di mettere a disposizione dei creditori la propria retribuzione mensile in misura pari ad euro 270,00 mensili, oltre all'eventuale eccedenza, nonché l'importo della 13° e 14° mensilità nel periodo di durata della liquidazione;
ritenuto che
la debitrice debba mettere a disposizione dei creditori un importo non inferiore al quinto del proprio stipendio, e che pertanto detto importo vada quantificato in euro 380,00 mensili, e comunque nell'intera 2 eccedenza della propria retribuzione rispetto all'importo necessario per le spese familiari di euro 1520,00 mensili come sopra indicato;
ritenuto che
nella liquidazione controllata vada incluso per intero anche l'importo relativo alle tredicesime mensilità conseguite;
ritenuto infine che la debitrice ha messo a disposizione dei creditori anche il ricavato della vendita forzata dell'immobile di Stezzano e quello che deriverà, salvo rinuncia alla liquidazione, dalla vendita delle quote degl immobili siti in Cazzago San
IN: osservato infine che, ai sensi dell'art. 6 CCII, gli unici crediti aventi natura prededucibile sono quelli vantati dall'O.C.C. e dal liquidatore, e che i compensi riconoscibili ai professionisti andranno necessariamente limitati alla misura prevista dal DM 147/2022 sui compensi professionali relativi ai procedimenti per la dichiarazione di fallimento, stante la identità di funzione svolta dalla procedura di liquidazione controllata, con le riduzioni di legge;
osservato che al ricorso è stata allegata la relazione particolareggiata del gestore della crisi nominato dall'OCC, dott. , il quale ha verificato la Persona_1 completezza ed attendibilità della documentazione prodotta dal ricorrente ed ha adeguatamente illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
ritenuto, quindi, che sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio del ricorrente
P.Q.M.
Visto l'art. 270 CCII, dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di
[...]
(C.F.. ), nata a [...] il [...] e residente a Pt_1 CodiceFiscale_1
Carvico (BG) in Via XXV Aprile n. 15 nomina Giudice Delegato il dott. Luca Fuzio;
nomina liquidatore il dott. , con studio in Bergamo, via Gianmaria Scotti Persona_1
n. 1; ordina al ricorrente di depositare entro sette giorni dalla notifica della presente sentenza l'elenco dei creditori;
assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 90 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo
3 PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;
ordina al ricorrente e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione;
dispone che risulti escluso dalla liquidazione il reddito mensile del ricorrente sino alla concorrenza dell'importo di euro 1520,00, con obbligo del ricorrente di versare al liquidatore il reddito eccedente tale limite, nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura, ivi incluse per intero le tredicesime mensilità, con la precisazione che eventuali modifiche dell'importo potranno essere valutate solo in caso di mutamento della situazione attuale e dietro presentazione di apposita istanza;
dà atto che, ai sensi degli art. 270, co. 5 e art. 150 CCII, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio di Parte_1 dispone che il liquidatore:
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda alla scadenza dei termini per la proposizione delle domande di cui all'art. 270, co. 2, lett. d), ovvero dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, co. 3 CCII;
4 - provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale
l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII;
dispone che ogni sei mesi il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche: a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC; dispone che la presente sentenza sia inserita su sito internet del Tribunale di
Bergamo.
Manda alla cancelleria per la notificazione al debitore e per la comunicazione al liquidatore e all'OCC.
Così deciso in Bergamo, in camera di consiglio, in data 02.07.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott. Luca Fuzio dott. Vincenzo Domenico Scibetta
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BERGAMO
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati: dott. Vincenzo Domenico Scibetta - Presidente dott. Luca Fuzio - Giudice estensore dott. Luca Verzeni - Giudice
nel procedimento n. 197/2025 p.u. per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio promosso da
(C.F.. ), nata a [...] il [...] e Parte_1 CodiceFiscale_1 residente a [...] assistita, rappresentata e difesa dall'avv. Claudio Ladislao Tintori del Foro di Milano ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Arese (MI), Via Monte
Grappa n. 9/B
- ricorrente -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Oggetto: apertura della liquidazione controllata del patrimonio letto il ricorso depositato in data 26.05.2025 da (C.F.. Parte_1 [...]
), nata a [...] il [...] e residente a [...]
XXV Aprile n. 15 per l'apertura della liquidazione controllata del suo patrimonio;
ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale ex art 27, co. 2 CCII, atteso che la ricorrente è residente in [...] e quindi il centro dei suoi interessi principali
è collocato nel circondario dell'intestato Tribunale;
1 rilevato che la ricorrente riveste la qualità di debitore ex art. 65 co.1 CCII in quanto soggetto non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
valutata la sussistenza della condizione di sovraindebitamento della ricorrente ai sensi dell'art. 2, co. 1 lett. c) CCII, atteso che la stessa non è in grado di far fronte alle obbligazioni contratte: in particolare la sig. risulta avere debiti di importo Pt_1 pari ad euro 89.791,91, a fronte di un attivo insufficiente a garantire la loro estinzione nell'anno corrente;
evidenziato che a corredo della domanda è stata prodotta tutta la documentazione di cui all'art 39 CCII;
considerato che
risulta proprietaira di beni immobili, costituiti Parte_1 nello specifico dai
- Quota di 1/1 dell'immobile sito in Stezzano (BG), via Piave n. 18, già sottoposto ad esecuzione immobiliare e aggiudicato in quella sede in data
12.04.2025 per il valore di euro 52.000,00 (euro 47.000,00 al netto delle pese di procedura):
- Quota di 1/56 degli immobili siti in Cazzago San IN (BS) in via Carebbio
n. 45, il cui valore è stto stimato per euro 1.680,00 ( e in relazione al quale il gestore della crisi si è riservato l'abbandono in corso di liquidazione laddove la vendita risultasse infruttuosa considerato che non risulta titolare di beni mobili registrati;
Parte_1 considerato, ancora, che la sig. svolge attività di contabile per la società Pt_1
“Gimmar Assets S.r.l.” dalla quale percepisce l'introito medio mensile di euro
2.400,00/2.500,00, pari ad una retribuzione netta mensile di euro 1.900,00 circa
(come risulta dall'allegata relazione dell'O.C.C.);
ritenuto che la quantificazione delle spese necessarie mensili per il proprio sostentamento, vivendo la sig. da sola, appare adeguata, essendo quantificate le Pt_1 medesime nell'importo di euro 1.630,00 mensili (600,00 dei quali destinati a pagamento del canone di affitto dell'immobile ove risiede); rilevato in ogni caso che la debitrice ha dichiarato di mettere a disposizione dei creditori la propria retribuzione mensile in misura pari ad euro 270,00 mensili, oltre all'eventuale eccedenza, nonché l'importo della 13° e 14° mensilità nel periodo di durata della liquidazione;
ritenuto che
la debitrice debba mettere a disposizione dei creditori un importo non inferiore al quinto del proprio stipendio, e che pertanto detto importo vada quantificato in euro 380,00 mensili, e comunque nell'intera 2 eccedenza della propria retribuzione rispetto all'importo necessario per le spese familiari di euro 1520,00 mensili come sopra indicato;
ritenuto che
nella liquidazione controllata vada incluso per intero anche l'importo relativo alle tredicesime mensilità conseguite;
ritenuto infine che la debitrice ha messo a disposizione dei creditori anche il ricavato della vendita forzata dell'immobile di Stezzano e quello che deriverà, salvo rinuncia alla liquidazione, dalla vendita delle quote degl immobili siti in Cazzago San
IN: osservato infine che, ai sensi dell'art. 6 CCII, gli unici crediti aventi natura prededucibile sono quelli vantati dall'O.C.C. e dal liquidatore, e che i compensi riconoscibili ai professionisti andranno necessariamente limitati alla misura prevista dal DM 147/2022 sui compensi professionali relativi ai procedimenti per la dichiarazione di fallimento, stante la identità di funzione svolta dalla procedura di liquidazione controllata, con le riduzioni di legge;
osservato che al ricorso è stata allegata la relazione particolareggiata del gestore della crisi nominato dall'OCC, dott. , il quale ha verificato la Persona_1 completezza ed attendibilità della documentazione prodotta dal ricorrente ed ha adeguatamente illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
ritenuto, quindi, che sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio del ricorrente
P.Q.M.
Visto l'art. 270 CCII, dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di
[...]
(C.F.. ), nata a [...] il [...] e residente a Pt_1 CodiceFiscale_1
Carvico (BG) in Via XXV Aprile n. 15 nomina Giudice Delegato il dott. Luca Fuzio;
nomina liquidatore il dott. , con studio in Bergamo, via Gianmaria Scotti Persona_1
n. 1; ordina al ricorrente di depositare entro sette giorni dalla notifica della presente sentenza l'elenco dei creditori;
assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 90 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo
3 PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;
ordina al ricorrente e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione;
dispone che risulti escluso dalla liquidazione il reddito mensile del ricorrente sino alla concorrenza dell'importo di euro 1520,00, con obbligo del ricorrente di versare al liquidatore il reddito eccedente tale limite, nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura, ivi incluse per intero le tredicesime mensilità, con la precisazione che eventuali modifiche dell'importo potranno essere valutate solo in caso di mutamento della situazione attuale e dietro presentazione di apposita istanza;
dà atto che, ai sensi degli art. 270, co. 5 e art. 150 CCII, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio di Parte_1 dispone che il liquidatore:
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda alla scadenza dei termini per la proposizione delle domande di cui all'art. 270, co. 2, lett. d), ovvero dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, co. 3 CCII;
4 - provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale
l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII;
dispone che ogni sei mesi il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche: a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC; dispone che la presente sentenza sia inserita su sito internet del Tribunale di
Bergamo.
Manda alla cancelleria per la notificazione al debitore e per la comunicazione al liquidatore e all'OCC.
Così deciso in Bergamo, in camera di consiglio, in data 02.07.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott. Luca Fuzio dott. Vincenzo Domenico Scibetta
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