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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 19/09/2025, n. 1959 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1959 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Massimo Vaccari Presidente Relatore
dott. E. Tommasi di Vignano Giudice
dott. Claudia Dal Martello Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6204/2021
avente ad oggetto: Altri istituti relativi alle successioni promossa da:
(C.F. , Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F. (C.F. Parte_2 C.F._2 Parte_3
) con il patrocinio dell'avv. SARTI MAGI C.F._3
pagina 1 di 17 TOMMASO, del foro di Roma, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Indirizzo Telematico,
ATTRICI
contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1
dell'avv. LONARDI ALBERTO MARIA, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Indirizzo Telematico,
(C.F. ), con il patrocinio CP_2 C.F._4
dell'avv. STORARI ALESSIO, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Indirizzo Telematico,
Controparte_3
(C.F. ), non costituita in giudizio - contumace
[...] P.IVA_2
(C.F. ), Controparte_4 C.F._5 [...]
(C.F. ), entrambi con il patrocinio CP_5 C.F._6
dell'avv. BROCCARDO DANIELE, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Indirizzo Telematico,
Controparte_6
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. COLACINO
[...] P.IVA_3
AMEDEO, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Indirizzo
Telematico,
pagina 2 di 17
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_7 P.IVA_4
dell'avv. BERTANZA MASSIMILIANO, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Indirizzo Telematico,
(C.F. ), con il Controparte_8 P.IVA_5
patrocinio dell'avv. BRACCIALI LIANA, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Indirizzo Telematico,
(C.F. ) (CESSATA Controparte_9 C.F._7
MATERIA DEL CONTENDERE come da VERBALE DEL 15.6.2023),
con il patrocinio dell'avv. FARNETI MARCELLO, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Indirizzo Telematico,
non costituita in Controparte_10
giudizio - contumace
(C.F. ), con il Controparte_11 P.IVA_6
patrocinio dell'avv. VERGA MARIO GIOVANNI, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Indirizzo Telematico,
CONVENUTI
CONCLUSIONI
pagina 3 di 17 Per parte attrice:
come da note di trattazione scritta in sostituzione d'udienza di p.c. depositate il 7.4.2025
Per i convenuti costituite in giudizio:
come da note di trattazione Controparte_8
scritta in sostituzione d'udienza di p.c. depositate il 3.4.2025
come da note di trattazione scritta in Controparte_1
sostituzione d'udienza di p.c. depositate il 27.3.2025
come da note di trattazione Controparte_11
scritta in sostituzione d'udienza di p.c. depositate il 3.4.2025
Controparte_6
come da note di trattazione scritta in sostituzione d'udienza di
[...]
p.c. depositate il 4.4.2025
come da note di trattazione scritta in Controparte_12
sostituzione d'udienza di p.c. depositate il 7.4.2025
e come da note di Controparte_4 Controparte_5
trattazione scritta in sostituzione d'udienza di p.c. depositate il 24.3.2025
come da note di trattazione scritta in sostituzione d'udienza CP_13
di p.c. depositate l'8.4.2025
pagina 4 di 17 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
, e , sul presupposto di essere eredi legittime di Parte_1 Pt_2 Parte_3
, deceduta il 25.8.2018 a , in quanto figlie del fratello Persona_1 CP_1
germano della stessa e a lei premorto, hanno convenuto in giudizio davanti a questo Tribunale i soggetti meglio indicati in epigrafe per sentire accertare la falsità delle schede testamentarie vergate dalla predetta nelle Persona_1
date del 14.12.2010 e del 10.05.2014.
A migliore illustrazione delle ragioni della loro domanda le attrici hanno dedotto che:
- i succitati due testamenti erano stati pubblicati, unitamente ad una terza scheda datata 30.06.2014 con verbale 14.09.2018 n. 159.780 di Rep. Notaio
Per_2
- nel testamento recante la data del 14.12.2010 erano stati disposti, in loro favore legati per €. 50.000,00 cadauna;
nel testamento recante la data del 10.05.2014, non erano stati revocati i predetti legati ed era stato indicato che “l'eventuale parte residua, dopo aver liquidato le spese per il funerale, la liquidazione della s. e le Controparte_10
spese di esecuzione testamentaria, sarà devoluta alla Parte_4
”;
[...]
pagina 5 di 17 - nel terzo testamento non erano stati menzionati in alcun modo i beni mobili relitti ovvero i crediti della de cuius;
- le prime due carte testamentarie erano risultate, già innanzi al Notaio,
irregolari in più punti, essendo vergate evidentemente da più mani,
addirittura con utilizzo di penne di colore differente;
- alla luce degli evidenti motivi di nullità e annullabilità dei testamenti datati 14.12.2010 e 10.05.2014, le disposizioni valide ed efficaci erano solamente quelle contenute nel testamento datato 30.06.2014, nel quale
- la de cuius aveva disposto, in favore di più soggetti, dei legati di specie,
relativi agli immobili di sua proprietà siti in Legnago (VR) e IR
(BR);
- nella predetta carta testamentaria, tuttavia, la de cuius non aveva disposto dei suoi beni mobili in favore di alcun soggetto, richiamando,
quindi, la successione ex lege.
Sul presupposto della inesistenza/invalidità/nullità/annullabilità dei testamenti datati 14.12.2010 e 10.05.2014, le attrici hanno anche avanzato domanda di accertamento della loro qualità di eredi universali legittime della de cuius e di attribuzione in proprio favore - nella quota di legge ad esse spettante – di tutti i beni mobili della de cuius.
pagina 6 di 17 Sempre sul presupposto dell'invalidità delle due schede sopra citate, con le quali la de cuius aveva designato esecutore testamentario delle sue ultime volontà , le attrici hanno avanzato nei confronti di Controparte_9
quest'ultimo domanda di restituzione della somma di Euro 20.000,00, che il convenuto aveva prelevato dalla «massa creditizia» della de cuius a soddisfacimento della sua remunerazione che la testatrice, ai sensi dell'art. 711 c.c., aveva quantificato nel predetto importo. ha pur stabilito a favore del dott. per l'espletamento dell'incarico. CP_9
Si sono costituti in giudizio il e i nelle loro rispettive qualità CP_2 CP_4
di eredi della de cuius, in quanto il primo era figlio della sua sorella unilaterale , nata dal primo matrimonio del comune padre Persona_3
, mentre i erano i figli di e di Persona_4 CP_4 Persona_5
, sorella unilaterale della defunta. Persona_6
I predetti convenuti hanno aderito a tutte le domande attoree, e i CP_4
anche a quella di condanna nei confronti dello , avanzando a loro CP_9
volta domanda di accertamento della loro qualità di eredi legittimi di
[...]
, per le quote di loro spettanza. Per_1
La e la Controparte_8 CP_11
, nel costituirsi parimenti in giudizio, hanno dichiarato,
[...]
pagina 7 di 17 invece, di non opporsi alle domande proposte dalle attrici e di non avere alcun interesse al giudizio.
La , nel costituirsi anch'essa ritualmente in Controparte_1
giudizio, ha dichiarato di rimettersi al giudice con riguardo a tutte le domande di parte attrice e, nel caso in cui fosse stata accertata l'invalidità dei testamenti impugnati, in relazione alla terza domanda di parte attrice, ha avanzato domanda, anche eventualmente in via riconvenzionale, dell'accertamento della propria qualità di erede o di legatario della de cuius.
Il Controparte_6
e i nel costituirsi in giudizio, hanno
[...] Controparte_7
eccepito in via preliminare di rito la necessità che venisse disposta la integrazione del contraddittorio nei confronti di che era stata Parte_5
indicata come beneficiaria nel testamento del 14/10/2010 e che non era stata convenuta in giudizio nonché la nullità del procedimento di mediazione,
esperito ante causam, per la mancata partecipazione ad esso della predetta.
Con riguardo al merito i predetti convenuti hanno resistito alle domande avversarie assumendone la infondatezza ed evidenziando in particolare che l'onere di dimostrare la falsità dei due testamenti impugnati gravava sulle attrici.
pagina 8 di 17 si è costituito in giudizio e ha resistito alle domande Controparte_9
avanzate nei suoi confronti dalle attrici e dai e ha svolto domanda CP_4
riconvenzionale di condanna di tali parti al pagamento in proprio favore della somma di euro 20.000,00 a titolo di compenso per l'attività di esecutore testamentario delle ultime volontà della de cuius da lui svolta.
Non si sono invece costituiti in giudizio, sebbene fossero stati regolarmente citati a comparirvi, e venendo pertanto dichiarati contumaci, la e Controparte_3
Controparte_10
All'udienza del 15.6.2023 Il Giudice ha dichiarato cessata la materia del contendere tra l'attrice e i convenuti e e lo a seguito CP_4 CP_2 CP_9
della rinuncia alle domande spiegate dai primi nei confronti dello CP_9
nonché della rinuncia da parte di questi alla riconvenzionale spiegata nei confronti di tali parti dallo e delle reciproche accettazioni di tali CP_9
rinunce.
La causa è stata quindi istruita mediante espletamento di una ctu diretta a stabilire l'autenticità ovvero la riconducibilità a del contenuto Persona_1
e della sottoscrizione dei testamenti olografi per cui è causa.
Ciò detto con riguardo agli assunti delle parti e all'iter del giudizio occorre esaminare l'eccezione preliminare, che è stata reiterata dalla difesa dei pagina 9 di 17 convenuti anche in sede di conclusioni, di difetto di Controparte_7
integrità del contraddittorio per non essere esso stato esteso a Parte_6
Orbene, essa è infondata per le ragioni già esposte dal giudice relatore nella ordinanza dell'8.2.2023, con la quale ebbe a rigettarla già all'epoca.
Venendo al merito la domanda delle attrici di accertamento della invalidità
dei due testamenti da loro impugnati è fondata e come tale merita di essere accolta, alla luce delle inequivoche, pienamente convincenti e anche incontestate risultanze della ctu grafologica che è stata espletata nel corso del giudizio.
Il C.T.U. nominato, infatti ha svolto un esame Persona_7
approfondito della scrittura della de cuius indicandone le caratteristiche, che ha ritenuto compatibili con l'età, e ha provveduto all'analisi comparativa del testo delle due schede testamentarie per cui è causa con le firme autografe prodotte in causa giungendo alla conclusione che gli incipit delle due schede testamentarie oggetto di verifica “sono riconducibili alla stessa mano scrivente” (Perizia, p. 57) e certamente difformi rispetto alla scrittura testamentaria, come può evincersi dagli elementi e dalle incompatibilità
analiticamente descritti nella relazione di c.t.u. (pp. da 59 a 66).
Il C.T.U. in particolare ha evidenziato che:
pagina 10 di 17 “Le scritture testamentarie sono state vergate con piglio spontaneo e sono
caratterizzate, in particolare da un gesto che rivela difficoltà grafomotorie,
palesemente inaspritesi nella scrittura del 2014. Si tratti di aspetti tali da non
creare dubbi circa la loro naturalezza esecutiva”;
- “Successivamente, l'analisi grafologica condotta sulle firme autografe di
ha potuto accertare che le caratteristiche ivi espresse sono Persona_1
totalmente condivise anche dalla grafia e dalle firme testamentarie. Il
confronto svolto ha fatto emergere, infatti, una puntuale corrispondenza
gestuale e morfologica di aspetti grafici, la cui rilevanza qualitativa e
quantitativa non lascia dubbi sull'identità genografica delle grafie a
confronto”;
- “La scrittura testamentaria presente nelle due facciate di cui si compone
ciascun testamento è preceduta da alcune diciture, per le quali non vale il
giudizio di identità genografica ora espresso.
Tali diciture presentano, infatti, caratteristiche totalmente difformi ed
incompatibili sia con la scrittura testamentaria che con le firme autografe di
. Esse sono dunque apocrife”. Persona_1
Ora, tali osservazioni, oltre a fondarsi su un'attenta verifica dei dati disponibili, non sono state minimamente contestate da nessuna delle parti costituite in giudizio, nemmeno da quelle ( e Controparte_6 CP_7
pagina 11 di 17 che hanno insistito anche in sede di p.c. egli assunti di CP_7
infondatezza delle domande attoree senza peraltro motivare la loro posizione al riguardo.
Si noti poi che le risultanze della ctu non hanno fatto che confermare quella che erano dei particolari percepibili ictu oculi ovvero la difformità tra le intestazioni dei due testamenti, riportanti le date in cui sarebbero stati redatti e una delle quali scritto anche con una penna di colore diverso (blu anziché
nero come il testo), e i loro contenuti.
La conseguenza giuridica delle predette evidenze è la nullità delle due schede testamentarie.
Infatti, l'eterografia parziale della scheda testamentaria rende nullo l'intero testamento olografo, che deve essere redatto “per intero” di pugno dal testatore, senza che possa darsi rilievo alla minore importanza sostanziale rivestita dalla parte non autografa: non opera, infatti, il principio utile per inutile non vitiatur.
Sul punto si è espressa più volte la Suprema Corte che ha affermato che: “la validità del testamento olografo esige, ai sensi dell'art. 602 c.c., l'autografia non solo della sottoscrizione ma anche della data e del testo documento, ad escludere l'olografia è sufficiente ogni intervento di terzi, indipendentemente dal tipo e dall'entità (e quindi anche in presenza di una sola parola scritta da pagina 12 di 17 un terzo durante la confezione del testamento), non assumendo al riguardo rilevanza l'importanza che dal punto di vista sostanziale la parte eterografa riveste ai fini della nullità dell'intero testamento secondo il principio “utile per inutile non vitiatur”” (Cass. 10 settembre 2013 n. 20703 e Cass. 7 luglio
2024 n. 12458).
Ora si tratta di esaminare la posizione assunta dalla Controparte_1
che risulta invero quanto mai contraddittoria atteso che essa, pur
[...]
muovendo dal presupposto della invalidità delle due succitate schede testamentarie, da un lato ha dichiarato di rimettersi “alla decisione del Giudice
circa la qualifica di eredi legittime delle odierne attrici” e dall'altro ha richiesto “anche eventualmente in via riconvenzionale, dell'accertamento della qualifica di erede o di legatario della ”. Controparte_1
Risulta evidente anche la contraddittorietà della contemporanea prospettazione della qualità di erede e legatario nel caso di specie.
In comparsa conclusionale tale parte ha poi dedotto per la prima volta che le disposizioni in proprio favore contenute nella scheda testamentaria valida potrebbero essere interpretate come di un'istituzione di erede ex re certa senza però fornire elementi utili a sostegno di tale prospettazione.
In particolare ella avrebbe dovuto precisare quale fosse stata l'entità del patrimonio relitto dalla de cuius per consentire di stabilire se l'attribuzione in pagina 13 di 17 suo favore dell'immobile menzionato nel testamento potesse considerarsi come una istituzione di erede.
Essa si è invece limitata ad evidenziare la circostanza di essere stata l'unico soggetto, insieme a ad essere menzionato in tutti e tre i Controparte_10
testamenti redatti dalla de cuius ma, contrariamente a quanto sostenuto da tale parte, essa non è univocamente interpretabile come indicativa della volontà di di istituirla erede potendo anche essere intesa più Persona_1
semplicemente come indicativa della determinazione della de cuius a destinarle il predetto bene.
All'accoglimento della domanda delle attrici diretta a far accertare la nullità
delle due schede testamentarie impugnale consegue che esse, i e il CP_4
devono considerarsi eredi legittimi di . CP_2 Persona_1
Deve invece evidenziarsi la mancanza di interesse delle attrici alla pronuncia di accertamento negativo della qualità di legatari dei soggetti menzionati nelle schede testamentarie nulle trattandosi di una conseguenza ex lege dell'accoglimento della loro domanda principale.
Non merita di essere accolta nemmeno l'ulteriore domanda delle attrici di attribuzione in loro favore - nella quota di legge ad esse spettante – di tutti i beni mobili della de cuius sia perché generica, non essendo stati mai precisati quali siano i beni mobili in questione, sia perché essa pare interpretabile, così
pagina 14 di 17 come formulata, come una domanda di petizione di eredità in difetto dell'allegazione dei presupposti fattuali della stessa.
Venendo alla regolamentazione delle spese di lite, deve evidenziarsi la soccombenza, sia nei confronti delle attrici che dei e del , dei CP_4 CP_2
convenuti , e Controparte_6 Controparte_7 Controparte_1
, per avere i primi due insistito fino agli atti conclusivi nell'assunto di
[...]
validità delle schede testamentarie impugnate e per aver la terza sostenuto, sia pure come si è detto alquanto contraddittoriamente, la propria qualità di erede universale della de cuius.
I predetti convenuti vanno pertanto condannati a rifondere alle attrici, ai e al le spese del giudizio, comprese quelle per il compenso per CP_4 CP_2
l'assistenza difensiva in mediazione, quelle di ctu e di ctp documentate.
L'entità del compenso spettante alle parti vittoriose per le quattro fasi in cui si
è articolato il giudizio ammonta ad euro 14.103,00, da aumentarsi del 30 % ai sensi dell'art. art. 4, co. 2, D.M. 55/2014 s.m.i.,
A tale importo si deve aggiunge quello di euro 1.607,00 per l'assistenza difensiva in fase di mediazione (fasi di attivazione e negoziazione).
E' opportuno poi evidenziare che solo le attrici e il hanno comprovato CP_2
spese di ctp e per il procedimento di mediazione, producendo in allegato agli atti conclusivi le relative fatture.
pagina 15 di 17 Tali spese ammontano ad euro1.845,13 per le attrici e ad euro 1.262,33 per il
. CP_2
Le spese relative al rapporto processuale tra le attrici e i convenuti e la Controparte_8 CP_11
vanno invece compensate atteso che tali parti, che
[...]
dovevano essere necessariamente convenute in giudizio, non si sono opposte all'accoglimento delle domande delle prime.,
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara la nullità dei testamenti datati 14.12.2010 e 10.05.2014 e per l'effetto accerta la qualità di eredi universali legittimi di
[...]
, per le quote di rispettiva spettanza delle attrici, dei convenuti Per_1
e del;
CP_4 CP_2
- rigetta le restanti domande delle attrici e dei predetti convenuti;
- condanna i convenuti , e Controparte_6 Controparte_7
, in solido tra loro, a rifondere alle attrici e ai Controparte_1
convenuti e le spese del giudizio, che liquida in euro CP_4 CP_2
19.940,00, oltre rimborso spese generali nella misura del 15 % di tale importo, Iva e Cpa in favore di ciascuna delle parti vittoriose;
pagina 16 di 17 - condanna altresì i predetti convenuti, sempre in solido tra loro, a rifondere alle attrici il c.u. nonché le spese sostenute nel procedimento di mediazione e quelle di ctp, ammontanti a complessivi euro euro1.845,13, e al le medesime spese, ammontanti ad euro CP_2
1.262,33;
- pone le spese della espletata CTU definitivamente a carico dei convenuti , e Controparte_6 Controparte_7 [...]
. Controparte_1
Verona, 11/09/2025
Il Presidente
dott. Massimo Vaccari
pagina 17 di 17
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Massimo Vaccari Presidente Relatore
dott. E. Tommasi di Vignano Giudice
dott. Claudia Dal Martello Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6204/2021
avente ad oggetto: Altri istituti relativi alle successioni promossa da:
(C.F. , Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F. (C.F. Parte_2 C.F._2 Parte_3
) con il patrocinio dell'avv. SARTI MAGI C.F._3
pagina 1 di 17 TOMMASO, del foro di Roma, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Indirizzo Telematico,
ATTRICI
contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1
dell'avv. LONARDI ALBERTO MARIA, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Indirizzo Telematico,
(C.F. ), con il patrocinio CP_2 C.F._4
dell'avv. STORARI ALESSIO, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Indirizzo Telematico,
Controparte_3
(C.F. ), non costituita in giudizio - contumace
[...] P.IVA_2
(C.F. ), Controparte_4 C.F._5 [...]
(C.F. ), entrambi con il patrocinio CP_5 C.F._6
dell'avv. BROCCARDO DANIELE, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Indirizzo Telematico,
Controparte_6
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. COLACINO
[...] P.IVA_3
AMEDEO, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Indirizzo
Telematico,
pagina 2 di 17
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_7 P.IVA_4
dell'avv. BERTANZA MASSIMILIANO, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Indirizzo Telematico,
(C.F. ), con il Controparte_8 P.IVA_5
patrocinio dell'avv. BRACCIALI LIANA, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Indirizzo Telematico,
(C.F. ) (CESSATA Controparte_9 C.F._7
MATERIA DEL CONTENDERE come da VERBALE DEL 15.6.2023),
con il patrocinio dell'avv. FARNETI MARCELLO, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Indirizzo Telematico,
non costituita in Controparte_10
giudizio - contumace
(C.F. ), con il Controparte_11 P.IVA_6
patrocinio dell'avv. VERGA MARIO GIOVANNI, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Indirizzo Telematico,
CONVENUTI
CONCLUSIONI
pagina 3 di 17 Per parte attrice:
come da note di trattazione scritta in sostituzione d'udienza di p.c. depositate il 7.4.2025
Per i convenuti costituite in giudizio:
come da note di trattazione Controparte_8
scritta in sostituzione d'udienza di p.c. depositate il 3.4.2025
come da note di trattazione scritta in Controparte_1
sostituzione d'udienza di p.c. depositate il 27.3.2025
come da note di trattazione Controparte_11
scritta in sostituzione d'udienza di p.c. depositate il 3.4.2025
Controparte_6
come da note di trattazione scritta in sostituzione d'udienza di
[...]
p.c. depositate il 4.4.2025
come da note di trattazione scritta in Controparte_12
sostituzione d'udienza di p.c. depositate il 7.4.2025
e come da note di Controparte_4 Controparte_5
trattazione scritta in sostituzione d'udienza di p.c. depositate il 24.3.2025
come da note di trattazione scritta in sostituzione d'udienza CP_13
di p.c. depositate l'8.4.2025
pagina 4 di 17 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
, e , sul presupposto di essere eredi legittime di Parte_1 Pt_2 Parte_3
, deceduta il 25.8.2018 a , in quanto figlie del fratello Persona_1 CP_1
germano della stessa e a lei premorto, hanno convenuto in giudizio davanti a questo Tribunale i soggetti meglio indicati in epigrafe per sentire accertare la falsità delle schede testamentarie vergate dalla predetta nelle Persona_1
date del 14.12.2010 e del 10.05.2014.
A migliore illustrazione delle ragioni della loro domanda le attrici hanno dedotto che:
- i succitati due testamenti erano stati pubblicati, unitamente ad una terza scheda datata 30.06.2014 con verbale 14.09.2018 n. 159.780 di Rep. Notaio
Per_2
- nel testamento recante la data del 14.12.2010 erano stati disposti, in loro favore legati per €. 50.000,00 cadauna;
nel testamento recante la data del 10.05.2014, non erano stati revocati i predetti legati ed era stato indicato che “l'eventuale parte residua, dopo aver liquidato le spese per il funerale, la liquidazione della s. e le Controparte_10
spese di esecuzione testamentaria, sarà devoluta alla Parte_4
”;
[...]
pagina 5 di 17 - nel terzo testamento non erano stati menzionati in alcun modo i beni mobili relitti ovvero i crediti della de cuius;
- le prime due carte testamentarie erano risultate, già innanzi al Notaio,
irregolari in più punti, essendo vergate evidentemente da più mani,
addirittura con utilizzo di penne di colore differente;
- alla luce degli evidenti motivi di nullità e annullabilità dei testamenti datati 14.12.2010 e 10.05.2014, le disposizioni valide ed efficaci erano solamente quelle contenute nel testamento datato 30.06.2014, nel quale
- la de cuius aveva disposto, in favore di più soggetti, dei legati di specie,
relativi agli immobili di sua proprietà siti in Legnago (VR) e IR
(BR);
- nella predetta carta testamentaria, tuttavia, la de cuius non aveva disposto dei suoi beni mobili in favore di alcun soggetto, richiamando,
quindi, la successione ex lege.
Sul presupposto della inesistenza/invalidità/nullità/annullabilità dei testamenti datati 14.12.2010 e 10.05.2014, le attrici hanno anche avanzato domanda di accertamento della loro qualità di eredi universali legittime della de cuius e di attribuzione in proprio favore - nella quota di legge ad esse spettante – di tutti i beni mobili della de cuius.
pagina 6 di 17 Sempre sul presupposto dell'invalidità delle due schede sopra citate, con le quali la de cuius aveva designato esecutore testamentario delle sue ultime volontà , le attrici hanno avanzato nei confronti di Controparte_9
quest'ultimo domanda di restituzione della somma di Euro 20.000,00, che il convenuto aveva prelevato dalla «massa creditizia» della de cuius a soddisfacimento della sua remunerazione che la testatrice, ai sensi dell'art. 711 c.c., aveva quantificato nel predetto importo. ha pur stabilito a favore del dott. per l'espletamento dell'incarico. CP_9
Si sono costituti in giudizio il e i nelle loro rispettive qualità CP_2 CP_4
di eredi della de cuius, in quanto il primo era figlio della sua sorella unilaterale , nata dal primo matrimonio del comune padre Persona_3
, mentre i erano i figli di e di Persona_4 CP_4 Persona_5
, sorella unilaterale della defunta. Persona_6
I predetti convenuti hanno aderito a tutte le domande attoree, e i CP_4
anche a quella di condanna nei confronti dello , avanzando a loro CP_9
volta domanda di accertamento della loro qualità di eredi legittimi di
[...]
, per le quote di loro spettanza. Per_1
La e la Controparte_8 CP_11
, nel costituirsi parimenti in giudizio, hanno dichiarato,
[...]
pagina 7 di 17 invece, di non opporsi alle domande proposte dalle attrici e di non avere alcun interesse al giudizio.
La , nel costituirsi anch'essa ritualmente in Controparte_1
giudizio, ha dichiarato di rimettersi al giudice con riguardo a tutte le domande di parte attrice e, nel caso in cui fosse stata accertata l'invalidità dei testamenti impugnati, in relazione alla terza domanda di parte attrice, ha avanzato domanda, anche eventualmente in via riconvenzionale, dell'accertamento della propria qualità di erede o di legatario della de cuius.
Il Controparte_6
e i nel costituirsi in giudizio, hanno
[...] Controparte_7
eccepito in via preliminare di rito la necessità che venisse disposta la integrazione del contraddittorio nei confronti di che era stata Parte_5
indicata come beneficiaria nel testamento del 14/10/2010 e che non era stata convenuta in giudizio nonché la nullità del procedimento di mediazione,
esperito ante causam, per la mancata partecipazione ad esso della predetta.
Con riguardo al merito i predetti convenuti hanno resistito alle domande avversarie assumendone la infondatezza ed evidenziando in particolare che l'onere di dimostrare la falsità dei due testamenti impugnati gravava sulle attrici.
pagina 8 di 17 si è costituito in giudizio e ha resistito alle domande Controparte_9
avanzate nei suoi confronti dalle attrici e dai e ha svolto domanda CP_4
riconvenzionale di condanna di tali parti al pagamento in proprio favore della somma di euro 20.000,00 a titolo di compenso per l'attività di esecutore testamentario delle ultime volontà della de cuius da lui svolta.
Non si sono invece costituiti in giudizio, sebbene fossero stati regolarmente citati a comparirvi, e venendo pertanto dichiarati contumaci, la e Controparte_3
Controparte_10
All'udienza del 15.6.2023 Il Giudice ha dichiarato cessata la materia del contendere tra l'attrice e i convenuti e e lo a seguito CP_4 CP_2 CP_9
della rinuncia alle domande spiegate dai primi nei confronti dello CP_9
nonché della rinuncia da parte di questi alla riconvenzionale spiegata nei confronti di tali parti dallo e delle reciproche accettazioni di tali CP_9
rinunce.
La causa è stata quindi istruita mediante espletamento di una ctu diretta a stabilire l'autenticità ovvero la riconducibilità a del contenuto Persona_1
e della sottoscrizione dei testamenti olografi per cui è causa.
Ciò detto con riguardo agli assunti delle parti e all'iter del giudizio occorre esaminare l'eccezione preliminare, che è stata reiterata dalla difesa dei pagina 9 di 17 convenuti anche in sede di conclusioni, di difetto di Controparte_7
integrità del contraddittorio per non essere esso stato esteso a Parte_6
Orbene, essa è infondata per le ragioni già esposte dal giudice relatore nella ordinanza dell'8.2.2023, con la quale ebbe a rigettarla già all'epoca.
Venendo al merito la domanda delle attrici di accertamento della invalidità
dei due testamenti da loro impugnati è fondata e come tale merita di essere accolta, alla luce delle inequivoche, pienamente convincenti e anche incontestate risultanze della ctu grafologica che è stata espletata nel corso del giudizio.
Il C.T.U. nominato, infatti ha svolto un esame Persona_7
approfondito della scrittura della de cuius indicandone le caratteristiche, che ha ritenuto compatibili con l'età, e ha provveduto all'analisi comparativa del testo delle due schede testamentarie per cui è causa con le firme autografe prodotte in causa giungendo alla conclusione che gli incipit delle due schede testamentarie oggetto di verifica “sono riconducibili alla stessa mano scrivente” (Perizia, p. 57) e certamente difformi rispetto alla scrittura testamentaria, come può evincersi dagli elementi e dalle incompatibilità
analiticamente descritti nella relazione di c.t.u. (pp. da 59 a 66).
Il C.T.U. in particolare ha evidenziato che:
pagina 10 di 17 “Le scritture testamentarie sono state vergate con piglio spontaneo e sono
caratterizzate, in particolare da un gesto che rivela difficoltà grafomotorie,
palesemente inaspritesi nella scrittura del 2014. Si tratti di aspetti tali da non
creare dubbi circa la loro naturalezza esecutiva”;
- “Successivamente, l'analisi grafologica condotta sulle firme autografe di
ha potuto accertare che le caratteristiche ivi espresse sono Persona_1
totalmente condivise anche dalla grafia e dalle firme testamentarie. Il
confronto svolto ha fatto emergere, infatti, una puntuale corrispondenza
gestuale e morfologica di aspetti grafici, la cui rilevanza qualitativa e
quantitativa non lascia dubbi sull'identità genografica delle grafie a
confronto”;
- “La scrittura testamentaria presente nelle due facciate di cui si compone
ciascun testamento è preceduta da alcune diciture, per le quali non vale il
giudizio di identità genografica ora espresso.
Tali diciture presentano, infatti, caratteristiche totalmente difformi ed
incompatibili sia con la scrittura testamentaria che con le firme autografe di
. Esse sono dunque apocrife”. Persona_1
Ora, tali osservazioni, oltre a fondarsi su un'attenta verifica dei dati disponibili, non sono state minimamente contestate da nessuna delle parti costituite in giudizio, nemmeno da quelle ( e Controparte_6 CP_7
pagina 11 di 17 che hanno insistito anche in sede di p.c. egli assunti di CP_7
infondatezza delle domande attoree senza peraltro motivare la loro posizione al riguardo.
Si noti poi che le risultanze della ctu non hanno fatto che confermare quella che erano dei particolari percepibili ictu oculi ovvero la difformità tra le intestazioni dei due testamenti, riportanti le date in cui sarebbero stati redatti e una delle quali scritto anche con una penna di colore diverso (blu anziché
nero come il testo), e i loro contenuti.
La conseguenza giuridica delle predette evidenze è la nullità delle due schede testamentarie.
Infatti, l'eterografia parziale della scheda testamentaria rende nullo l'intero testamento olografo, che deve essere redatto “per intero” di pugno dal testatore, senza che possa darsi rilievo alla minore importanza sostanziale rivestita dalla parte non autografa: non opera, infatti, il principio utile per inutile non vitiatur.
Sul punto si è espressa più volte la Suprema Corte che ha affermato che: “la validità del testamento olografo esige, ai sensi dell'art. 602 c.c., l'autografia non solo della sottoscrizione ma anche della data e del testo documento, ad escludere l'olografia è sufficiente ogni intervento di terzi, indipendentemente dal tipo e dall'entità (e quindi anche in presenza di una sola parola scritta da pagina 12 di 17 un terzo durante la confezione del testamento), non assumendo al riguardo rilevanza l'importanza che dal punto di vista sostanziale la parte eterografa riveste ai fini della nullità dell'intero testamento secondo il principio “utile per inutile non vitiatur”” (Cass. 10 settembre 2013 n. 20703 e Cass. 7 luglio
2024 n. 12458).
Ora si tratta di esaminare la posizione assunta dalla Controparte_1
che risulta invero quanto mai contraddittoria atteso che essa, pur
[...]
muovendo dal presupposto della invalidità delle due succitate schede testamentarie, da un lato ha dichiarato di rimettersi “alla decisione del Giudice
circa la qualifica di eredi legittime delle odierne attrici” e dall'altro ha richiesto “anche eventualmente in via riconvenzionale, dell'accertamento della qualifica di erede o di legatario della ”. Controparte_1
Risulta evidente anche la contraddittorietà della contemporanea prospettazione della qualità di erede e legatario nel caso di specie.
In comparsa conclusionale tale parte ha poi dedotto per la prima volta che le disposizioni in proprio favore contenute nella scheda testamentaria valida potrebbero essere interpretate come di un'istituzione di erede ex re certa senza però fornire elementi utili a sostegno di tale prospettazione.
In particolare ella avrebbe dovuto precisare quale fosse stata l'entità del patrimonio relitto dalla de cuius per consentire di stabilire se l'attribuzione in pagina 13 di 17 suo favore dell'immobile menzionato nel testamento potesse considerarsi come una istituzione di erede.
Essa si è invece limitata ad evidenziare la circostanza di essere stata l'unico soggetto, insieme a ad essere menzionato in tutti e tre i Controparte_10
testamenti redatti dalla de cuius ma, contrariamente a quanto sostenuto da tale parte, essa non è univocamente interpretabile come indicativa della volontà di di istituirla erede potendo anche essere intesa più Persona_1
semplicemente come indicativa della determinazione della de cuius a destinarle il predetto bene.
All'accoglimento della domanda delle attrici diretta a far accertare la nullità
delle due schede testamentarie impugnale consegue che esse, i e il CP_4
devono considerarsi eredi legittimi di . CP_2 Persona_1
Deve invece evidenziarsi la mancanza di interesse delle attrici alla pronuncia di accertamento negativo della qualità di legatari dei soggetti menzionati nelle schede testamentarie nulle trattandosi di una conseguenza ex lege dell'accoglimento della loro domanda principale.
Non merita di essere accolta nemmeno l'ulteriore domanda delle attrici di attribuzione in loro favore - nella quota di legge ad esse spettante – di tutti i beni mobili della de cuius sia perché generica, non essendo stati mai precisati quali siano i beni mobili in questione, sia perché essa pare interpretabile, così
pagina 14 di 17 come formulata, come una domanda di petizione di eredità in difetto dell'allegazione dei presupposti fattuali della stessa.
Venendo alla regolamentazione delle spese di lite, deve evidenziarsi la soccombenza, sia nei confronti delle attrici che dei e del , dei CP_4 CP_2
convenuti , e Controparte_6 Controparte_7 Controparte_1
, per avere i primi due insistito fino agli atti conclusivi nell'assunto di
[...]
validità delle schede testamentarie impugnate e per aver la terza sostenuto, sia pure come si è detto alquanto contraddittoriamente, la propria qualità di erede universale della de cuius.
I predetti convenuti vanno pertanto condannati a rifondere alle attrici, ai e al le spese del giudizio, comprese quelle per il compenso per CP_4 CP_2
l'assistenza difensiva in mediazione, quelle di ctu e di ctp documentate.
L'entità del compenso spettante alle parti vittoriose per le quattro fasi in cui si
è articolato il giudizio ammonta ad euro 14.103,00, da aumentarsi del 30 % ai sensi dell'art. art. 4, co. 2, D.M. 55/2014 s.m.i.,
A tale importo si deve aggiunge quello di euro 1.607,00 per l'assistenza difensiva in fase di mediazione (fasi di attivazione e negoziazione).
E' opportuno poi evidenziare che solo le attrici e il hanno comprovato CP_2
spese di ctp e per il procedimento di mediazione, producendo in allegato agli atti conclusivi le relative fatture.
pagina 15 di 17 Tali spese ammontano ad euro1.845,13 per le attrici e ad euro 1.262,33 per il
. CP_2
Le spese relative al rapporto processuale tra le attrici e i convenuti e la Controparte_8 CP_11
vanno invece compensate atteso che tali parti, che
[...]
dovevano essere necessariamente convenute in giudizio, non si sono opposte all'accoglimento delle domande delle prime.,
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara la nullità dei testamenti datati 14.12.2010 e 10.05.2014 e per l'effetto accerta la qualità di eredi universali legittimi di
[...]
, per le quote di rispettiva spettanza delle attrici, dei convenuti Per_1
e del;
CP_4 CP_2
- rigetta le restanti domande delle attrici e dei predetti convenuti;
- condanna i convenuti , e Controparte_6 Controparte_7
, in solido tra loro, a rifondere alle attrici e ai Controparte_1
convenuti e le spese del giudizio, che liquida in euro CP_4 CP_2
19.940,00, oltre rimborso spese generali nella misura del 15 % di tale importo, Iva e Cpa in favore di ciascuna delle parti vittoriose;
pagina 16 di 17 - condanna altresì i predetti convenuti, sempre in solido tra loro, a rifondere alle attrici il c.u. nonché le spese sostenute nel procedimento di mediazione e quelle di ctp, ammontanti a complessivi euro euro1.845,13, e al le medesime spese, ammontanti ad euro CP_2
1.262,33;
- pone le spese della espletata CTU definitivamente a carico dei convenuti , e Controparte_6 Controparte_7 [...]
. Controparte_1
Verona, 11/09/2025
Il Presidente
dott. Massimo Vaccari
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