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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 19/11/2025, n. 16221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16221 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 47556/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 47556 /2024 promossa da:
(C.F. , nata a [...] il [...], con Parte_1 C.F._1 il patrocinio dell'avv. Emanuela Greco, con elezione di domicilio presso il difensore (Pec: ; Email_1
RICORRENTE
e
(C.F. ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
06.09.1960, con il patrocinio dell'avv. Giovanni Carlo Vella, con elezione di domicilio presso il difensore (Pec: ); Email_2
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI: come rassegnate in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 13.11.2024, adiva l'intestato Parte_1
Tribunale al fine di ivi sentire pronunciare la separazione personale dal coniuge
, con il quale aveva contratto matrimonio in Roma in data Controparte_1
01.10.1989, precisando che dall'unione era nato il figlio (Roma, Per_1
08.11.1993), maggiorenne ed economicamente autosufficiente, e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere la convivenza intollerabile. La ricorrente chiedeva disporsi l'assegnazione della casa familiare in proprio favore e l'obbligo a carico del marito di corrisponderle l'importo mensile di euro 350,00 a titolo di mantenimento.
, nel costituirsi in giudizio contestava la domanda e Controparte_1 deduceva che le parti avevano raggiunto un accordo. Chiedeva pertanto delle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti.
All'esito dell'udienza cartolare del 30.10.2025 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, preso atto dell'accordo raggiunto dalle parti, le quali chiedevano omologarsi le seguenti condizioni di separazione: “1) dichiarare la separazione dei coniugi e con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) Parte_1 Controparte_1 essendo i coniugi entrambi economicamente autosufficienti ed autonomi, disporre che nessun mantenimento sia versato dal marito alla moglie, avendo tra loro transatto e definito ogni pendenza economica;
3) ciascuna parte sosterrà le spese legali del presente procedimento ivi comprese le spese per la stesura del presente accordo, con rinuncia alla solidarietà passiva;
4) con la firma del presente accordo, le parti dichiarano di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altro per qualunque titolo, causa o ragione fino ad oggi vantata, avendo tra loro definito ogni rapporto”.
Ebbene, non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale.
Nulla osta alla conferma di questo accordo formulato dalle parti.
In vista dell'accordo raggiunto dalle parti, le spese di lite devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. r.g.
47556/2024:
- dichiara la separazione personale tra e , i Parte_1 Controparte_1 quali hanno contratto matrimonio in Roma il 01.10.1989;
- dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di Roma (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1989, atto n. 01392, parte 2, serie A02);
- omologa le condizioni della separazione indicate dalle parti nell'accordo congiunto integralmente riportato in parte motiva;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma, in data 05.11.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Maria Vittoria Caprara Dott.ssa Marta Ienzi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 47556 /2024 promossa da:
(C.F. , nata a [...] il [...], con Parte_1 C.F._1 il patrocinio dell'avv. Emanuela Greco, con elezione di domicilio presso il difensore (Pec: ; Email_1
RICORRENTE
e
(C.F. ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
06.09.1960, con il patrocinio dell'avv. Giovanni Carlo Vella, con elezione di domicilio presso il difensore (Pec: ); Email_2
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI: come rassegnate in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 13.11.2024, adiva l'intestato Parte_1
Tribunale al fine di ivi sentire pronunciare la separazione personale dal coniuge
, con il quale aveva contratto matrimonio in Roma in data Controparte_1
01.10.1989, precisando che dall'unione era nato il figlio (Roma, Per_1
08.11.1993), maggiorenne ed economicamente autosufficiente, e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere la convivenza intollerabile. La ricorrente chiedeva disporsi l'assegnazione della casa familiare in proprio favore e l'obbligo a carico del marito di corrisponderle l'importo mensile di euro 350,00 a titolo di mantenimento.
, nel costituirsi in giudizio contestava la domanda e Controparte_1 deduceva che le parti avevano raggiunto un accordo. Chiedeva pertanto delle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti.
All'esito dell'udienza cartolare del 30.10.2025 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, preso atto dell'accordo raggiunto dalle parti, le quali chiedevano omologarsi le seguenti condizioni di separazione: “1) dichiarare la separazione dei coniugi e con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) Parte_1 Controparte_1 essendo i coniugi entrambi economicamente autosufficienti ed autonomi, disporre che nessun mantenimento sia versato dal marito alla moglie, avendo tra loro transatto e definito ogni pendenza economica;
3) ciascuna parte sosterrà le spese legali del presente procedimento ivi comprese le spese per la stesura del presente accordo, con rinuncia alla solidarietà passiva;
4) con la firma del presente accordo, le parti dichiarano di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altro per qualunque titolo, causa o ragione fino ad oggi vantata, avendo tra loro definito ogni rapporto”.
Ebbene, non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale.
Nulla osta alla conferma di questo accordo formulato dalle parti.
In vista dell'accordo raggiunto dalle parti, le spese di lite devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. r.g.
47556/2024:
- dichiara la separazione personale tra e , i Parte_1 Controparte_1 quali hanno contratto matrimonio in Roma il 01.10.1989;
- dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di Roma (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1989, atto n. 01392, parte 2, serie A02);
- omologa le condizioni della separazione indicate dalle parti nell'accordo congiunto integralmente riportato in parte motiva;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma, in data 05.11.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Maria Vittoria Caprara Dott.ssa Marta Ienzi