Sentenza 28 marzo 2023
Ordinanza cautelare 14 giugno 2024
Rigetto
Sentenza 28 giugno 2024
Sentenza 13 gennaio 2025
Decreto cautelare 5 febbraio 2025
Decreto cautelare 21 febbraio 2025
Ordinanza cautelare 28 febbraio 2025
Ordinanza cautelare 5 marzo 2025
Inammissibile
Sentenza 29 agosto 2025
Parere definitivo 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 29/08/2025, n. 7138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 7138 |
| Data del deposito : | 29 agosto 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07138/2025REG.PROV.COLL.
N. 01038/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1038 del 2025, proposto da
-OMISSIS- s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Sergio Di Nola, Fabrizio Tigano e Bruno Tassone, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
contro
Comune di Vibo Valentia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Gennaro Terracciano e Maristella Paolì, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Gennaro Terracciano in Roma, piazza San Bernardo, 101;
nei confronti
-OMISSIS- s.r.l., non costituita in giudizio;
per la revocazione
della sentenza del Consiglio di Stato- Sez. V n. 5768 del 2024, resa tra le parti;
Visti il ricorso per revocazione e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Vibo Valentia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 giugno 2025 il Cons. Stefano Fantini e uditi per le parti gli avvocati Tigano e Tassone anche per Di Nola, nonché Abbinente in dichiarata delega di Terraciano;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.- La -OMISSIS- s.r.l. ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo regionale della Calabria, Catanzaro, tra l’altro, avverso : a) la determinazione dirigenziale n. -OMISSIS- in data 28 ottobre 2022 con cui il Comune di Vibo Valentia ha dichiarato la risoluzione dei contratti n. 85 del 28 aprile 2006, n. 5 del 4 febbraio 2009 e n. 188 del 12 aprile 2019, intercedenti tra le parti, come conseguenza dell’interdittiva antimafia adottata dalla Prefettura di Roma in data 27 febbraio 2020, e del successivo decreto prefettizio in data 25 maggio 2020 disponente la gestione straordinaria ex art. 32, comma 1, lett. b), e comma 10, del d.l. n. 90 del 2014 dei contratti in corso; b) la determinazione n. -OMISSIS- in data 18 novembre 2022 con cui il Comune ha quantificato in euro 2.652.089,75 la penale a carico della ricorrente quale “maggiore danno” in conseguenza della risoluzione.
Il ricorso della -OMISSIS- ha dedotto l’illegittimità della risoluzione dei contratti nell’assunto che la gestione straordinaria commissariale sia ad contractum (in quanto finalizzata alla continuazione del rapporto contrattuale fino alla sua completa esecuzione) rendendo dunque impossibile la interruzione della gestione contrattuale, con affidamento ad altro soggetto, nonché l’illegittimità della penale nella considerazione che la stessa era contemplata dal solo contratto rep. n. 188/2019, e pertanto non estensibile anche agli altri che non la prevedevano, e che comunque l’art. 9 del contratto, in tema di penale, risultava non coerente con la disciplina antimafia.
Con sentenza 14 luglio 2023, n. 1040 il Tribunale amministrativo regionale per la Calabria ha dichiarato inammissibile, per mancata impugnazione del presupposto decreto prefettizio n. -OMISSIS- del 2020 disponente la gestione straordinaria dei contratti in corso, il ricorso della -OMISSIS- nella parte in cui ha impugnato la determinazione di risoluzione n. -OMISSIS- del 2022, accogliendolo invece con riguardo all’impugnazione della determinazione n. -OMISSIS- del 2022, applicativa della penale conseguente alla risoluzione, ritenendo erroneamente intesa la clausola penale di cui all’art. 9 del contratto n. 188/2019, dovendo invece aversi riguardo all’art. 10, norma speciale che non prevede l’irrogazione di sanzioni.
2. - Sia la società -OMISSIS- che il Comune di Vibo Valentia hanno proposto appello avverso la sentenza n. 1040 del 2023 del Tribunale amministrativo regionale della Calabria; in particolare la -OMISSIS- ha censurato la statuizione di inammissibilità del ricorso di primo grado avverso la risoluzione contrattuale e gli atti connessi, allegando che la gestione commissariale straordinaria costituisce un procedimento alternativo alla risoluzione contrattuale, e non consente la sostituzione al titolare originario di un altro soggetto, con il corollario che non aveva dunque interesse all’impugnazione del decreto prefettizio n. -OMISSIS- del 25 maggio 2020 disponente la straordinaria e temporanea gestione dei contratti, con obbligo di individuare un altro operatore mediante procedura ad evidenza pubblica; il Comune di Vibo Valentia ha invece censurato la statuizione di primo grado di accoglimento della domanda avversaria di annullamento dell’atto applicativo della penale, disposta con determina dirigenziale n. -OMISSIS- del 18 novembre 2022.
Con sentenza 28 giugno 2024, n. 5768 la Sezione, previa riunione, ha respinto il ricorso in appello della società -OMISSIS- (più precisamente, ha riformato la statuizione di inammissibilità dell’impugnazione avverso la risoluzione contrattuale, ma lo ha respinto nel merito) ed accolto quello del Comune di Vibo Valentia, affermando la legittimità dell’imposizione della penale, in applicazione della clausola contenuta nell’art. 9 del contratto n. 188/2019, ritenuto estensibile a tutti e tre i contratti, nel presupposto che si versi dinanzi ad un’unica operazione.
3. - La -OMISSIS- s.r.l. chiede in questa sede in via rescindente la revocazione per errore di fatto della predetta sentenza, deducendo, in sintesi, che : a) la sentenza non avrebbe tenuto conto che il decreto prefettizio n. -OMISSIS- è del 25 maggio 2020 e non del 2022, e pertanto non è successivo alla scadenza del contratto n. 188/2019 (dicembre 2021) con la conseguenza che gli argomenti spesi in merito all’unitarietà dell’operazione ed alla scadenza della gestione commissariale sono frutto di un’errata percezione di un dato di fatto obiettivo, presente in atti ed indiscusso; b) quanto, poi, all’applicazione dell’art. 9 del contratto n. 188/2019 anche agli altri due contratti, nel presupposto che si tratti di operazione unitaria, deduce che l’oggetto non è coincidente nei tre contratti : il contratto n. 85/2006 e il contratto n. 5/2009 concernono l’efficientamento energetico ed il secondo è atto aggiuntivo rispetto al primo; il contratto n. 188/2019 riguarda l’appalto per la gestione del servizio di illuminazione pubblica e di realizzazione di interventi di efficienza energetica (pur essendo anche questo atto aggiuntivo ai primi due). Differenti sono pure le scadenze, in quanto i contratti nn. 85/2006 e 5/2019 scadono nel 2031, mentre il n. 188/2019 scade nel dicembre 2021. In sede rescissoria la -OMISSIS- s.r.l. ha poi chiesto l’accoglimento dell’appello, ed in particolare del motivo avverso la risoluzione, quanto meno con riguardo al contratto n. 188/2019; ha dedotto inoltre l’inapplicabilità della penale, in quanto l’art. 9 riguarda il contratto n. 188/2019 ed è clausola inestensibile agli altri contratti.
4. - Si è costituito in resistenza il Comune di Vibo Valentia, eccependo l’inammissibilità e comunque l’infondatezza del ricorso.
5.- All’udienza pubblica del 19 giugno 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1.- Il ricorso per revocazione è inammissibile.
Rileva il Collegio che, in termini generali, l’errore di fatto, idoneo a fondare la domanda di revocazione ai sensi degli artt. 106 cod. proc. amm. e 395 n. 4 cod. proc. civ., è configurabile nell’attività preliminare del giudice di lettura e percezione degli atti acquisiti al processo, quanto allo loro esistenza ed al significato letterale, senza coinvolgere la successiva attività di interpretazione e di valutazione del contenuto delle domande, delle eccezioni e del materiale probatorio, ai fini della formazione del convincimento, così che rientrano nella nozione di errore di fatto revocatorio i casi in cui il giudice, per svista sulla percezione delle risultanze materiali del processo, sia incorso in omissione di pronuncia od abbia esteso la decisione a domande e ad eccezioni non rinvenibili negli atti del processo.
Il caso non ricorre nell’ipotesi di erroneo, inesatto od incompleto apprezzamento delle risultanze processuali, ovvero di anomalia del procedimento logico di interpretazione del materiale probatorio, ovvero quando la questione controversa sia stata risolta sulla base di specifici canoni ermeneutici o sulla base di un esame critico della documentazione acquisita, tutte ipotesi, queste, che danno luogo, eventualmente, ad un errore di giudizio, non censurabile mediante il rimedio della revocazione (in termini Cons. Stato, V, 28 gennaio 2021, n. 828; V, 29 ottobre 2014, n. 5347; V, 11 giugno 2013, n. 3210; Ad. Plen., 10 gennaio 2013, n. 1; Ad. Plen., 17 maggio 2010, n. 2; Ad. Plen., 11 giugno 2001, n. 3).
2. - Nella fattispecie in esame non si rinvengono gli elementi tipici dell’errore di fatto revocatorio.
In particolare, con il ricorso si prospetta come errore di fatto revocatorio la circostanza per cui la sentenza di primo grado ha indicato come risalente al 25 maggio 2022 (anziché 2020) il decreto prefettizio n. -OMISSIS- (disponente le gestione straordinaria dei contratti in corso), che non sarebbe dunque successivo alla scadenza del contratto n. 188/2019 (dicembre 2021), con la conseguenza che gli argomenti spesi in merito all’unitarietà dell’operazione ed alla scadenza della gestione commissariale risulterebbero frutto dell’errata percezione di un fatto obiettivo. Ne consegue, secondo la ricorrente, l’erronea applicazione dell’art. 9 del contratto n. 188/2019 agli altri due contratti, traente fondamento proprio dall’assunto dell’unitarietà dell’operazione, che risulta invece diversificata anche con riguardo all’oggetto.
La doglianza di parte ricorrente non enuclea un errore di fatto revocatorio.
L’errore di fatto deducibile per revocazione deve infatti derivare da un’errata od emessa percezione del contenuto meramente materiale degli atti del giudizio, la quale abbia indotto l’organo giudicante a decidere sulla base di un falso presupposto di fatto, facendo cioè ritenere un fatto documentalmente escluso ovvero inesistente un fatto documentalmente provato (in termini Cons. Stato, IV, 26 febbraio 2021, n. 1644; V, 3 aprile 2018, n. 2037) e comunque attenere ad un punto non controverso e sul quale la decisione non abbia espressamente motivato, requisiti, questi, mancanti nel caso di specie.
Detto in altri termini, l’errore di fatto è idoneo a fondare la domanda di revocazione solamente allorché derivi da una pura e semplice errata od omessa percezione del contenuto meramente materiale degli atti del giudizio, che abbia indotto l’organo giudicante a decidere sulla base di un falso presupposto fattuale, ritenendo così un fatto documentalmente escluso, ovvero inesistente un fatto documentalmente provato (Cons. Stato, III, 7 giugno 2021, n. 4304; II, 12 maggio 2021, n. 3767; IV, 26 febbraio 2021, n. 1644; V, 2 marzo 2018, n. 1297), mentre il ricorso in esame, lungi dal soffermarsi sull’attività preliminare del giudice, e dunque sulla lettura e percezione degli atti acquisiti al processo, trae spunto da un errore di compilazione che compare peraltro soltanto in alcuni passaggi della sentenza.
L’errore di fatto che consente di rimettere in discussione il decisum del giudice è solo quello che non coinvolge l’attività valutativa dell’organo decidente, ma tende ad eliminare l’ostacolo materiale frapposto tra la realtà del processo e la percezione che di questa il giudice abbia avuto, ostacolo promanante da un’omessa percezione e sempreché il fatto oggetto di errore non abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza impugnata per revocazione abbia pronunciato (Cons. Stato, V, 9 agosto 2017, n. 3964).
Occorre precisare che l’assunto motivazionale dell’unitarietà del rapporto contrattuale in essere tra il Comune di Vibo Valentia e la società -OMISSIS- è frutto di una valutazione giuridica e non di una svista materiale, invero ripetuta ma occasionale.
Peraltro appare chiaro, anche dalla memoria del 14 maggio 2025 e da tutti gli scritti difensivi, l’intendimento della ricorrente di porre in discussione l’assunto motivazionale, al limite opinabile, dell’applicazione della penale, prevista dall’art. 9 del contratto n. 188/2019, anche agli altri contratti. Giova rilevare che il decreto prefettizio che ha disposto la gestione straordinaria è del 25 maggio 2020, pur sempre successivo al contratto n. 188/2019 (al di là della scadenza di quest’ultimo); inoltre la negazione dell’assunto dell’unitarietà dell’operazione contrattuale si basa sulla diversità dell’oggetto dei tre contratti, profilo che ovviamente nulla ha a che fare con un abbaglio dei sensi, rientrando a pieno titolo nell’attività valutativa, per di più costituente punto controverso tra le parti.
3. - In conclusione, alla stregua di quanto esposto, il ricorso per revocazione deve essere dichiarato inammissibile, ciò precludendo il riesame del merito della controversia già precedentemente decisa.
Le spese di giudizio seguono, come per regola, la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso per revocazione, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Condanna la ricorrente alla rifusione, in favore del Comune di Vibo Valentia delle spese di giudizio, liquidate in euro seimila/00 (6.000,00).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Diego Sabatino, Presidente
Valerio Perotti, Consigliere
Stefano Fantini, Consigliere, Estensore
Alberto Urso, Consigliere
Elena Quadri, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Stefano Fantini | Diego Sabatino |
IL SEGRETARIO