Articolo 24 della Legge 16 dicembre 1999, n. 479
Articolo 23Articolo 25
Versione
2 gennaio 2000
Art. 24. 1. Il comma 4 dell'articolo 429 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:
"4. Il decreto e' notificato all'imputato contumace all'udienza preliminare".
Entrata in vigore il 2 gennaio 2000
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