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2 gennaio 2000
2 gennaio 2000
Art. 24. 1. Il comma 4 dell'articolo 429 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:
"4. Il decreto e' notificato all'imputato contumace all'udienza preliminare".
"4. Il decreto e' notificato all'imputato contumace all'udienza preliminare".
Commentario • 1
- 1. Peculato, appropriazione, nozioneAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 22 febbraio 2011 · 0.7690714
Giurisprudenza • 2
- 1. Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/11/2003, n. 6486Provvedimento: […] Questa Corte ha già affermato in precedenti pronunce che la sentenza di non luogo procedere emessa all'esito della udienza preliminare, a norma dell'art. 425 c.p.p., anche dopo le modifiche recate dall'art. 24 della legge 16 dicembre 1999 n. 479, mantiene la sua naturaLeggi di più...
- sussistenza·
- esclusione·
- interesse ad ottenere la formula "perché il fatto non sussiste"·
- assoluzione con la formula "perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato"·
- fattispecie in tema di abuso d'ufficio·
- interesse ad impugnare·
- impugnazioni (cod. proc. pen. 1988)