Sentenza 17 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 17/05/2025, n. 614 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 614 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano Corte D'Appello di Catanzaro SEZIONE LAVORO
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
dott.ssa Gabriella Portale Presidente dott. Antonio Cestone Consigliere relatore dott. Domenico Ottavio Siclari Consigliere
all'esito della trattazione scritta disposta ex art. 127 ter c.p.c. con provvedimento depositato l'11.3.25 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al numero 1311 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
, con gli Avv.ti Amedeo Valente e Alessia Petrone Parte_1
appellante
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con Controparte_1 gli Avv.ti Umberto Ferrato, Marcello Carnovale e Francesco Muscari Tomaioli
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. Controparte_2
Giuseppe Mazzotta
appellati
Oggetto: appello a sentenza del Tribunale di Paola. Opposizione ad intimazione di pagamento.
Conclusioni: come da atti di causa.
Svolgimento del processo
1) Con ricorso del 7.3.17 ha proposto opposizione avverso una intimazione di Parte_1 pagamento notificata da per la parte riferita ai crediti Inps sottesi Controparte_2 alla intimazione stessa, notifica il 15.2.17.
2) Nella resistenza di Inps e di , con la sentenza impugnata il Controparte_2 tribunale di Paola:
03420100011845065000, n. 03420100027955804000, n. 03420100045745585000, n.
03420100049292125000, n. 03420100057244231000, n. 03420110004683240000, n.
33420112000076570000, n. 33420112000642961000, n. 33420120000089014000, n.
33420120000160982000, n. 33420120001879361000, n. 33420120002247220000, n. 33420120003160943000, n. 33420130001754202000, n. 33420130004065349000, n.
33420140001248644000, n. 33420140004390529000, n. 33420150000618752000;
b) ha invece respinto il ricorso con riferimento ai crediti , avendo accertato la regolare CP_3 notifica dei relativi avvisi di addebito e cartelle di pagamento, ciò che comportava l'impossibilità di vagliare l'eccezione di prescrizione.
3) Avverso tale sentenza ha proposto appello premettendo che a seguito della Parte_1 pronuncia di incompetenza territoriale dichiarata dal tribunale di Paola per i contributi Gestione aziende da Dm10, aveva riassunto, per alcuni titoli esecutivi, il processo davanti al tribunale di Cosenza.
3.1) Ha quindi denunciato, quanto ai contributi Ivs, che il tribunale avrebbe comunque dovuto esaminare l'eccezione di prescrizione maturata tra la notifica dei titoli esecutivi e la notifica della intimazione di pagamento opposta, dal momento che in materia previdenziale era costante il principio della irrinunciabilità della prescrizione, con la conseguenza che essa doveva essere rilevata anche di ufficio dal giudice, non potendo l'Inps incassare una contribuzione ormai estinta per intervenuta prescrizione quinquennale.
3.2) L'appellante ha quindi insistito per la dichiarazione di prescrizione dei seguenti titoli esecutivi riferiti a contributi Ivs:
cartelle di pagamento 03420080030320563000, 03420080045035991000, 03420090007164051000,
03420090037576364000, 03420090059074732000, 03420100018681979000,
03420100037196865000, 03420100043095691000, 03420110001948030000, 03420110008042661000;
avviso di addebito n° 33420112000388326000.
4) Inps e si sono costituiti concludendo per il rigetto dell'appello. Controparte_2
in particolare, ha ribadito che il corso della prescrizione era stato comunque interrotto con il CP_4 preavviso di fermo amministrativo 03480201400001954000, notificato in data 7.7.14 a mani del destinatario, la comunicazione di iscrizione ipotecaria 03476201400001019000, notificata in data
18.11.14, oltre che con l'intimazione di pagamento oggetto del presente giudizio.
5) Tutte le parti hanno depositato note di trattazione scritta con cui hanno insistito nelle rispettive conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
6) Preliminarmente occorre precisare quanto segue:
a) che l'originaria opposizione ad intimazione di pagamento era limitata a 39 titoli esecutivi per crediti
Inps, tra cartelle di pagamento e avvisi di addebito (al riguardo si precisa che l'indicazione di 40 titoli esecutivi di cui alle memorie difensive della ricorrente del 8.6.20 è erronea, dal momento che in tali note è stato riportato due volte, ai numeri 28 e 29 dell'elenco, l'avviso di addebito n° 33420120005044492000);
b) che il tribunale di Paola ha dichiarato la sua incompetenza territoriale con riferimento a 20 titoli esecutivi per contributi Gestione aziende da Dm 10;
c) che tale statuizione non è oggetto di appello, avendo tra l'altro la stessa appellante precisato di aver riassunto il processo per alcuni titoli esecutivi davanti al tribunale di Cosenza;
d) che con l'appello si insiste sull'eccezione di prescrizione quinquennale solo per 11 dei 19 titoli esecutivi riferiti a contributi Ivs;
e) che, dunque, nonostante nell'atto di appello si faccia riferimento ad una “riforma della sentenza” e ad un accoglimento di “tutte le conclusioni avanzate in prime cure”, non sono più oggetto del presente giudizio i titoli esecutivi per i quali è stata dichiarata la competenza territoriale del tribunale di Cosenza e 8 titoli esecutivi per i quali l'appellante non ha insistito sull'eccezione di prescrizione.
7) Ciò detto, si rileva che la sentenza impugnata, pur avendo affermato che parte ricorrente aveva eccepito la prescrizione del credito per il periodo intercorrente tra la notifica della cartella esattoriale e quella dell'intimazione di pagamento, ha poi omesso di esaminare l'eventuale decorso del termine di prescrizione quinquennale tra la notifica dei titoli esecutivi e la notifica della intimazione di pagamento opposta avvenuta il 15.2.17. In ogni caso, trattandosi di materia previdenziale, l'eventuale maturare della prescrizione deve essere accertato anche di ufficio come dedotto in appello.
8) Ne consegue che in questa sede deve essere verificato l'eventuale maturare della prescrizione quinquennale per gli 11 titoli esecutivi per i quali, come detto, l'eccezione è stata reiterata in appello.
Il tutto tenendo conto di eventuali atti interruttivi della prescrizione documentati da
[...]
. Controparte_2
9) L'eccezione di prescrizione deve essere accolta solo per le tre cartelle esattoriali 03420080030320563000, notificata il 3.10.08, 03420080045035991000, notificata il 14.2.09, e
03420090007164051000, notificata il 6.4.09.
10) Ciò in quanto il primo atto interruttivo documentato da (all. 3, non 2) è costituito dal CP_4 preavviso di fermo amministrativo 03480201400001954000, che risulta sì relativo anche a tali cartelle esattoriali, ma che è stato regolarmente notificato alla ricorrente solo in data 7.7.14.
11) Risultano dunque estinti per intervenuta prescrizione quinquennale i crediti relativi alle tre cartelle menzionate al punto 9), essendo decorso più di un quinquennio tra la notifica delle cartelle e la notifica del preavviso di fermo amministrativo.
12) Al contrario, nessuna prescrizione è maturata per le rimanenti 8 cartelle esattoriali di cui all'atto di appello, essendo esse state notificate tra il 15.9.09 e il 29.3.11. E ad eguale conclusione deve pervenirsi quanto all'avviso di addebito notificato il 7.10.11.
13) Per tali atti la prescrizione è stata tempestivamente interrotta dal citato preavviso di fermo amministrativo 03480201400001954000, che risulta essere relativo anche ai rimanenti 8 titoli esecutivi menzionati nell'atto di appello e che risulta essere stato regolarmente notificato a mani proprie della ricorrente in data 7.7.14. 14) La prescrizione tempestivamente interrotta il 7.7.14 è stata poi nuovamente interrotta con la notifica dell'intimazione di pagamento impugnata nel presente giudizio, che la stessa ricorrente assume notificata in data 15.2.17.
15) In definitiva, in parziale accoglimento dell'appello e in parziale modifica della sentenza impugnata, deve essere dichiarata la prescrizione dei soli crediti Inps di cui alle cartelle di pagamento nn. 03420080030320563000, notificata il 3.10.08, 03420080045035991000, notificata il 14.2.09, e
03420090007164051000, notificata il 6.4.09, mentre l'appello deve essere respinto nel resto.
16) Le spese del presente grado di giudizio devono essere compensate per metà, mentre la restante metà deve essere posta a carico dell'appellante, che è risultata largamente soccombente nel presente grado di giudizio e ancor di più valutando il complessivo esito della controversia. Esse si liquidano come da dispositivo tenuto conto del valore della controversia in grado di appello, che la stessa ricorrente ha indicato in euro 25.862,15.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1 del Tribunale di Paola n° 184/22, così provvede:
1) accoglie l'appello per quanto di ragione e, in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiara estinti per intervenuta prescrizione i crediti previdenziali di cui alle cartelle esattoriali recanti nn.
03420080030320563000, notificata il 3.10.08, 03420080045035991000, notificata il 14.2.09, e
03420090007164051000, notificata il 6.4.09;
2) rigetta nel resto l'appello;
3) compensa per metà le spese del presente grado di giudizio e condanna al pagamento Parte_1 della restante metà, che si liquida in euro 1.500,00 in favore di ciascuna parte appellata, oltre accessori di legge.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello, Sezione Lavoro, del 23.4.25.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr. Antonio Cestone Dr.ssa Gabriella Portale