Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 13/02/2025, n. 408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 408 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 456/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV civile
Il Tribunale,
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Giovanni Maddaleni Presidente dott. Danilo Corvacchiola Giudice dott. Matteo Gatti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso da
, C.F. , nata a [...], il [...], rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa, come da procura in atti, dall'avv. Paolo Ghiara,
Ricorrente
nei confronti di
, C.F. , nato a [...], il [...], Controparte_1 C.F._2
Resistente contumace
con l'intervento del Pubblico Ministero;
conclusioni della ricorrente:
“Piaccia al Tribunale, contrariis reiectis, previa ogni ulteriore e più opportuna declaratoria, dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi e Parte_1 [...]
in data 27/11/2005 a Genova, stabilendo le seguenti condizioni: CP_1
a) obbligo per il Signor di versare alla Signora , a titolo di contributo per il CP_1 Parte_1
1
b) obbligo per il Signor di rimborsare alla ricorrente il 50% delle spese straordinarie CP_1
(mediche, scolastiche e sportive) effettuate nell'interesse dei figli, sulla base di quanto stabilito nel verbale della riunione del 15/09/2016 della Sezione Famiglia del Tribunale di Genova;
c) condanna del Signor al pagamento delle spese di giudizio, con distrazione in favore CP_1
del difensore, che si dichiara antistatario”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 21.1.2022 ha adito questo Tribunale chiedendo che Parte_1
venisse pronunciato lo scioglimento del matrimonio con alle condizioni Controparte_1
ivi enucleate.
Parte ricorrente ha dedotto che:
- le parti si erano sposate il 27.11.2005;
- dall'unione coniugale erano nati i figli e , rispettivamente il 1.10.2003 e il Per_1 Per_2
22.1.2005;
- i coniugi erano addivenuti a separazione consensuale il 20.9.2010, e in quella sede era stato previsto l'affidamento condiviso dei figli a entrambi i genitori con loro collocazione prevalente presso la madre;
un regime di frequentazioni padre-figli; l'obbligo a carico di di CP_1
versarle la somma mensile di euro 700,00 quale contributo al mantenimento dei figli, con suddivisione paritaria tra i genitori delle relative spese straordinarie;
- dopo la separazione il padre aveva cessato di partecipare alla gestione dei ragazzi.
All'udienza presidenziale del 28.6.2022 sono comparsi personalmente entrambi i coniugi.
Con ordinanza resa il 29.6.2022 il presidente facente funzioni ha provvisoriamente disposto l'affidamento di in via esclusiva alla madre, riconoscendo al padre la possibilità di Per_2
frequentare la figlia in base alle esigenze e ai desideri della medesima;
ha poi confermato le ulteriori condizioni stabilite in sede di separazione, “ad eccezione dell'affidamento del figlio
, divenuto nel frattempo maggiorenne”. Per_1
Con provvedimento del 15.12.2022 il giudice istruttore, rilevata la mancata costituzione in giudizio del resistente, nonostante la regolarità della notifica dell'ordinanza presidenziale, ne
2 ha dichiarato la contumacia.
Con sentenza non definitiva n. 706/2023 del 20.3.2023 questo Tribunale ha poi pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto fra i coniugi.
Esaurita l'istruttoria, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione sulle conclusioni rassegnate dalla ricorrente nei termini sopra trascritti.
***
1. Deve anzitutto rilevarsi che, stante la intervenuta pronuncia di sentenza (non definitiva) di divorzio da parte di questo Tribunale, non può esaminarsi la richiesta, che la ricorrente ha reiterato in sede di precisazione delle conclusioni, di declaratoria di scioglimento del matrimonio.
2. Occorre poi prendere atto che, nelle more del presente procedimento, anche la figlia Per_2
è divenuta maggiorenne: la ricorrente ha di conseguenza instato esclusivamente perché fosse confermato l'obbligo paterno di contribuzione al mantenimento dei due figli, nella misura da lei quantificata in euro 700,00 mensili, oltre al 50% delle relative spese straordinarie.
Ciò premesso, deve in primo luogo riconoscersi che entrambi i figli della coppia, pur ormai maggiorenni, non hanno ancora raggiunto una condizione di autosufficienza economica.
Alla stregua degli elementi acquisiti, , nata nel gennaio 2005, risulta iscritta Per_2
all'Università di Genova. , ancora ventunenne, ha invece svolto “qualche lavoretto” in Per_1
vari ambiti, da ultimo presso uno studio musicale, per appena alcuni mesi, ricevendo “anche circa 500 euro al mese”; occupazione quest'ultima poi cessata per chiusura dello studio;
il ragazzo nondimeno risulta attualmente privo di un impiego lavorativo (v. le dichiarazioni rese dalla ricorrente in sede di interrogatorio libero in udienza).
I pregressi rilievi attestano l'impegno attivamente profuso dai due ragazzi, entrambi ancora neo maggiorenni, e valgono allora a escludere che l'attuale condizione di dipendenza economica in cui i due ancora versano possa imputarsi a una loro colpevole inerzia.
Per altro verso, occorre rilevare che la ricorrente – con cui i due ragazzi ancora convivono – ha dichiarato di essere stata assunta il 30.12.2022 presso il Comune di Genova con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
dalla documentazione prodotta ella risulta aver conseguito nel
2023 redditi da lavoro pari in media a euro 1.570,00 circa al mese, già decurtate le imposte;
3 all'udienza del 3.10.2024 ha poi dichiarato di vivere con il nuovo compagno, oltreché con e . Per_1 Per_2
Dalle espletate indagini è di contro emerso che l'odierno resistente è stato assunto il 1.4.2023 con la qualifica di pulitore di locali presso Pronto casa s.r.l., in forza di contratto a tempo determinato, poi trasformato in contratto a tempo indeterminato il 1.10.2023. Egli non risulta beneficiare di alcuna prestazione erogata dall' CP_2
Ora, alla luce dei precedenti rilievi, valutate le condizioni economiche delle parti sulla base di quanto emerso nel procedimento, considerate le esigenze di vita dei figli in ragione della loro età, e valutati gli ulteriori elementi emersi, ritiene il collegio che sia congruo porre a carico di l'obbligo di concorrere in via indiretta al mantenimento ordinario dei figli versando CP_1
alla ex moglie una somma mensile pari a euro 600,00 (euro 300,00 per ciascun figlio); con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente pronuncia, e fermo l'obbligo di contribuzione paterna pregresso nella misura quantificata in sede di separazione consensuale,
e poi confermata con ordinanza del presidente facente funzioni.
Reputa il collegio altresì congruo, alla luce delle risultanze procedimentali, disporre che le spese straordinarie relative ai figli siano suddivise tra i genitori nella misura del 50% a carico di ciascuno.
3. Per quanto concerne le spese processuali, a fronte della natura della causa e dell'esito della lite, nonché in considerazione della mancata opposizione del resistente, si ritiene che le predette spese debbano rimanere a carico di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente statuendo,
- pone a carico di di versare, con decorrenza dalla pubblicazione del Controparte_1
presente provvedimento, a , a titolo di contributo indiretto al mantenimento Parte_1
ordinario dei figli e , la somma mensile di euro 600,00 (euro 300,00 per ciascun Per_1 Per_2
figlio), da corrispondere entro il giorno 10 di ogni mese e da rivalutare annualmente in base alla variazione dell'indice ISTAT;
- pone a carico dei genitori, e , il pagamento delle spese Parte_1 Controparte_1
straordinarie per i figli e (per la cui individuazione si rinvia al verbale della Per_1 Per_2
4 riunione ex art. 47 quater ORD. GIUD. del 15.9.2016 della IV Sezione di questo Tribunale), suddivise al 50% a carico di ciascuno dei due.
Spese di lite irripetibili.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 7.2.2025.
Il giudice estensore Il presidente
dott. Matteo Gatti dott. Giovanni Maddaleni
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