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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 16/04/2025, n. 663 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 663 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Reggio Calabria, Seconda Sezione Civile, in persona del
Presidente della Sezione, dott.ssa Antonella Stilo, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1362/2023 del Registro Generale Contenzioso, introitata per la decisione con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. del 20 gennaio
2025, con assegnazione dei termini di rito per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica, vertente tra
,nato a [...] il giorno 08.07.1960 Parte_1
(C.F.: ), rappresentato e difeso dagli avv.ti. Natale C.F._1
Carbone e Carmela Infortuna, attore
e
(C.F.: , in persona NT P.IVA_1
del Sindaco, legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Stefania Morgante, convenuto nonché
1 Controparte_2
(P.IVA. ), in persona del legale rappresentante
[...] P.IVA_2
pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Guglielmo Azzarà, convenuta
avente per oggetto: “Assicurazione contro i danni”
Conclusioni delle parti
I procuratori dell'attore hanno precisato le conclusioni nei termini che seguono: “Voglia l'On.le Tribunale adito, respinta e/o disattesa ogni contraria istanza, previa valutazione della richiesta di valutazione del difetto di legittimazione del con estromissione dello stesso: - In via CP_1
preliminare, accertare e dichiarare la responsabilità solidale del
[...]
, in persona del Sindaco legale rappresentante pro- NT
tempore, e dell' in persona del legale Controparte_3
rappresentante pro-tempore, per tutti i danni patiti dall'odierno attore, a causa del sinistro occorso, in quanto Enti preposti per legge al controllo ed alla gestione del fenomeno del randagismo, nonché quello più specifico di cattura dei randagi e di custodia degli stessi nelle apposite strutture;
- Per
l'effetto, condannare gli Enti convenuti, in solido, al risarcimento di tutti i danni patiti dall'odierno attore, in conseguenza dell'occorso, che si quantificano in € 13.804,99, o in quella maggiore o minore somma che sarà accertata in corso di causa, oltre al pagamento degli interessi di legge maturati e maturandi e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento al soddisfo, comunque entro la competenza del Giudice adito;
- Con vittoria di spese e competenze di giudizio, oltre a rimborso spese generali, IVA e CPA, da distrarsi in favore degli scriventi procuratori”.
2 Il procuratore del ha così precisato le NT
conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale adito, - dichiarare il difetto di legittimazione passiva del;
- in via subordinata, NT
nel merito rigettare la domanda di parte attrice in quanto infondata in fatto
e in diritto, oltre che non provata;
- in subordine ulteriore, ridurre il quantum richiesto dall'attore per il risarcimento, riportandolo alla cifra che il Giudice riterrà provata e congrua. Si chiede, pertanto, che la causa venga decisa con assegnazione dei termini di cui all'art.190 c.p.c. o, in alternativa,
a seguito di discussione ex art. 281 sexies comma 1 c.p.c.”.
Il procuratore dell ha precisato le conclusioni Controparte_3
“riportandosi a quelle già rassegnate con la comparsa di costituzione e risposta da aversi qui per integralmente trascritte e riportate”.
IN FATTO ED IN DIRITTO
§1. Con atto di citazione ritualmente notificato in qualità Parte_1
di legale rappresentante della citava in giudizio, Controparte_4
dinnanzi al Giudice di Pace di Reggio , il CP_1 NT
e l , al fine di
[...] Controparte_2
ottenere la condanna solidale dei convenuti al risarcimento dei danni patrimoniali riportati dal veicolo Land Rover Freelander di colore grigio – targato DD189JK (di proprietà della , in seguito al Controparte_4
sinistro stradale verificatosi in data 29.08.2017 (quando l'attore, mentre percorreva l'Autostrada A3 SA – RC in direzione NT
carreggiata Sud, giunto all'altezza dello svincolo autostradale Porto di al Km 441+400 Sud, urtava contro un cane che NT
inaspettatamente attraversava la carreggiata). In particolare, l'attore chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “
1. In via preliminare,
3 accertare e dichiarare la responsabilità solidale del NT
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, e
[...] CP_5
dell' , in persona del legale rappresentante pro- Controparte_3
tempore, per quanto di rispettiva competenza, per tutti i danni patiti dall'odierno attore, a causa del sinistro occorso, in quanto Enti preposti per legge al controllo ed alla gestione del fenomeno del randagismo, nonché quello più specifico di cattura dei randagi e di custodia degli stessi nelle apposite strutture;
2. Per l'effetto, condannare gli Enti convenuti, in solido e/o per quanto di rispettiva competenza, al risarcimento di tutti i danni patiti dall'odierno attore, in conseguenza dell'occorso, che si quantificano in € 13.804,99, o in quella maggiore o minore somma che sarà accertata in corso di causa, oltre al pagamento degli interessi di legge maturati e maturandi e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento al soddisfo, comunque entro la competenza del Giudice adito;
3. Con vittoria di spese e competenze di giudizio, oltre a rimborso spese generali, IVA e CPA”, da distrarsi in favore dei procuratori.
§2. Il Giudice di Pace di con provvedimento del NT
04.03.2023, dichiarava la propria incompetenza per valore, indicando quale giudice competente a conoscere la vertenza il Tribunale di Reggio Calabria, con assegnazione di termine di sessanta giorni per la riassunzione della causa.
§3. Con comparsa del 02.05.2023 l'attore provvedeva, quindi, a riassumere il giudizio dinnanzi all'intestato Tribunale, insistendo per l'accoglimento di tutte le domande già formulate dinnanzi al Giudice di Pace.
4 §4. Il si costituiva in giudizio eccependo, in NT
via preliminare, la propria carenza di legittimazione passiva;
nel merito chiedeva il rigetto della domanda attorea, perché infondata in fatto ed in diritto;
in via subordinata, per la denegata ipotesi di accoglimento della domanda, chiedeva la riduzione del quantum richiesto dall'istante nel senso di riportarlo alla cifra che sarebbe stata ritenuta provata e congrua.
§5. Si costituiva in giudizio pure l Controparte_2
eccependo in via preliminare la propria carenza di
[...]
legittimazione passiva;
nel merito, chiedeva il rigetto della domanda attorea, perché infondata in fatto ed in diritto, sia in relazione all'an che al quantum debeatur; in via subordinata, per la denegata ipotesi di accoglimento della domanda, chiedeva la riduzione del quantum ex art. 1227 c.c.
§6. Ciò premesso, la causa, istruita con i documenti in atti e l'assunzione di prova per testi, è stata introita per la decisione con ordinanza ex art. 127- ter c.p.c. del 20 gennaio 2025.
§7. Preliminarmente si rende necessario esaminare le eccezioni di carenza di legittimazione passiva (rectius, di carenza di titolarità passiva) proposte da entrambi i convenuti.
A tal fine occorre rammentare che, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, la responsabilità civile per i danni causati dai cani randagi spetta esclusivamente all'ente, o agli enti, cui è attribuito dalle singole leggi regionali attuative della legge quadro nazionale n. 281 del 1991 il dovere di prevenire il pericolo specifico per l'incolumità della popolazione, e cioè il compito della cattura e della custodia dei cani vaganti o randagi (cfr. Cass.
n. 12495 del 2017; Cass. n. 15167 del 2017).
5 Orbene, con particolare riguardo alla Regione Calabria, la normativa di riferimento è data dalla LR. 41/1990, la quale all'art. 2 L.R. attribuisce ai Comuni il compito di: a) realizzare o comunque garantire la presenza di idonee strutture per il ricovero e la custodia temporanea dei cani, per il tempo necessario alla loro restituzione ai proprietari o al loro affidamento ad eventuali richiedenti, il ricovero e la custodia dei cani per i quali è possibile la restituzione ai proprietari o l'affidamento ad eventuali richiedenti;
b) promuovere l'informazione sugli obiettivi ed i contenuti della stessa legge, nonché, in particolare, sui criteri che stanno alla base dell'accalappiamento; c) organizzare programmi di informazione ed educazione al rispetto degli animali e alla tutela della loro salute al fine di realizzare sul territorio un corretto rapporto uomo-ambiente- animale;
d) esercitare le funzioni di vigilanza sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti relativi alla protezione animale servendosi, oltre che del
Corpo di Polizia Municipale, delle Guardie Zoofile volontarie delle
Associazioni protezioniste operanti sul territorio e regolarmente iscritte all'albo regionale;
all'art. 12, secondo comma, poi prevede che i cani vaganti non tatuati devono essere catturati, con metodi indolori e non traumatizzanti, dal
Servizio veterinario competente per territorio, il quale tramite “la sua Unità operativa adempie agli obblighi previsti dalla presente legge”.
Rispetto a siffatta legge regionale, la Suprema Corte ha posto in rilievo che la stessa dev'essere interpretata nel senso che la competenza in relazione alla cattura ed alla custodia dei cani vaganti o randagi spetta al Servizio veterinario dell (cfr. Cass. n. 19404 del 2019: Controparte_2
“Poiché la legge quadro statale n. 281 del 1991 non indica direttamente a quale ente spetta il compito di cattura e custodia dei cani randagi, ma
6 rimette alle Regioni la regolamentazione concreta della materia, occorre analizzare la normativa regionale, caso per caso. In , come CP_1
correttamente affermato nella sentenza impugnata, tale competenza risulta chiaramente attribuita al Servizio veterinario istituito, ai sensi della L.R.
Calabria n. 41 del 1990, art. 3, come sostituito dalla L.R. n. 4 del 2000, art.
3, presso le unità sanitarie locali (ora aziende sanitarie).La detta L.R. n. 41 del 1990, art. 12, comma 2, come sostituito dalla L.R. n. 4 del 2000, art. 7, dispone infatti: "i cani vaganti non tatuati devono essere catturati, con metodi indolori e non traumatizzanti, salvo i casi previsti dalla L.R. 5 maggio 1990, n. 41, art. 3, comma 2, dal Servizio veterinario competente per territorio, il quale tramite la sua Unità operativa adempie agli obblighi previsti dalla presente legge". Dalla chiara lettera di tale disposizione si evince dunque che la competenza in relazione alla cattura e custodia dei cani vaganti o randagi compete al Servizio veterinario dell'
[...]
”; in senso analogo cfr. Cass. n. 38020 del 2021). Controparte_2
Pertanto, in attuazione di tali coordinate ermeneutiche, la condivisibile giurisprudenza dell'intestato Tribunale è giunta ad affermare che, in ipotesi di danni causati da cani randagi, deve ritenersi che la L.R. n. 41/1990 individui quale soggetto legittimato dal lato passivo l Controparte_2
(cfr. Trib. Reggio Calabria n. 271 del 2020; conf. Corte App.
[...]
Reggio Calabria n. 173 del 2020; contra, ad es., Trib. Cosenza n. 509 del
2022).
§8. Tanto chiarito, la domanda risarcitoria formulata dall'attore nei Contr confronti dell è meritevole di accoglimento.
Sul punto è bene sottolineare che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, la responsabilità per i danni causati dagli animali randagi è qualificabile come ipotesi di responsabilità
7 extracontrattuale ex art. 2043 c.c. (cfr. Cass. n.19404 del 2019; Cass. n.
31957 del 2018; Cass. n. 18954 del 2017), con la conseguenza che, una volta individuato l'ente preposto alla cattura dei randagi ed alla custodia degli stessi, grava sul danneggiato l'onere di provare una concreta condotta colposa ascrivibile all'ente e la riconducibilità dell'evento dannoso al mancato adempimento di una condotta obbligatoria in concreto esigibile (cfr.
Cass. n. 18954 del 2017; Cass. n. 31957 del 2018; Cass. n. 19404 del 2019).
Orbene, nell'ipotesi che ci occupa, la dinamica del sinistro, i danni riportati dal veicolo, nonché il nesso causale, trovano pieno riscontro probatorio, in primo luogo, nel prontuario per il rilevamento di incidente stradale redatto dagli agenti di Polizia intervenuti sul posto, i quali hanno attestato:
- di aver ricevuto notizia di un investimento di animali occorso all'altezza dello svincolo Porto di dell'autostrada A/3 NT
SA-RC;
- di aver rinvenuto sui luoghi oggetto di causa “n. 2 carcasse di cani poste una accanto all'altra sul margine sinistro della carreggiata, a ridosso della striscia longitudinale continua di margine sinistro”;
- di aver rilevato a circa 300 metri l'autovettura Land Rover Freelander grigia targata DD189JK, con a bordo , “parcheggiata Parte_1
nella piazzola a margine destro della strada con evidenti danni visibili nella parte anteriore, il cui conducente riferiva di aver urtato un grosso oggetto in carreggiata qualche centinaio di metri dietro”;
- che le carcasse dei cani erano state rimosse dall'ANAS di Palmi, che aveva provveduto altresì a “farle successivamente analizzare da personale veterinario il cui medico di turno comunicava in un secondo momento, tramite referto, che i cani erano privi di segni di
8 identificazione e che la causa mortis era da attribuire ad incidente stradale”.
Dal prontuario redatto dagli agenti di polizia emerge, dunque, che il sinistro è stato causato da uno scontro con un cane privo di segni di identificazione (v. pag. 5 del prontuario per il rilevamento di incidente stradale, allegato in atti dall'attore).
Quanto ai danni e al nesso causale tra questi e l'incidente de quo, a pag. 4 del prontuario si legge che il veicolo di proprietà del al momento Pt_1
dell'accertamento da parte degli agenti, riportava dei danni nella parte anteriore. Inoltre, il teste , che ha riferito di essersi occupato Testimone_1
della riparazione del veicolo dell'attore, ha confermato i danni riportati nel preventivo di spesa da lui redatto, dichiarando che “l'autovettura Land
Rover a seguito dell'incidente presentava danni alla parte anteriore ed, particolare, al paraurti anteriore, gancio di traino, staffa di supporto paraurti, al radiatore principale, al condotto d'aria con necessità di intervenire con sostituzione delle guarnizioni della testata e di altri elementi
[…]”.
Passando poi alla prova della riconducibilità dell'evento dannoso al mancato adempimento di una condotta obbligatoria in concreto esigibile dall'ente preposto alla cattura degli animali randagi ed alla custodia degli stessi, va sottolineato che, secondo la giurisprudenza di legittimità, il danneggiato può fornirla anche facendo ricorso alle presunzioni (cfr. Cass.
n. 18954 del 2017).
Ebbene, l'esigenza cautelare alla base della normativa contenuta nella
L.R. 41/1990 è quella di limitare il randagismo al fine di evitare il verificarsi di danni alla cittadinanza. Nella specie, la domanda di risarcimento è fondata proprio su un fatto (sinistro stradale) che rappresenta la concretizzazione del
9 rischio che la normativa regionale mira a scongiurare. Il fatto noto da cui dedurre per presunzioni la condotta omissiva dell'ente è, infatti, in primo luogo, rappresentato dalla circostanza che il personale veterinario di turno ha confermato che il cane con cui ha impattato l'attore fosse privo di segnali di identificazione. Tale circostanza è già da sola indicativa di un'omessa vigilanza da parte dell sul fenomeno del randagismo. Nel caso in CP_6
esame, poi, l'omissione e la mancanza di diligenza emerge ancor di più in riferimento alla stessa dinamica del sinistro, che è avvenuto in prossimità di uno svincolo autostradale e, quindi, in una zona sottoposta a intenso traffico quotidiano, ove i controlli e la vigilanza avrebbero dovuto essere ancora più stringenti. A ciò deve aggiungersi che dalle copie degli articoli di giornale allegate dall'attore viene in rilievo che il fenomeno del randagismo sul territorio di , ai tempi del sinistro, fosse un fatto notorio e NT
Contr diffuso e che, ciò nonostante, l competente non ha saputo garantire interventi idonei a contrastarlo in modo efficiente.
Sulla scorta di quanto fin qui esposto deve, allora, ritenersi che l'attore ha sufficientemente provato, oltre che la dinamica del sinistro e i danni riportati dal veicolo, tutte le circostanze atte a far desumere in via presuntiva la Contr condotta omissiva dell
§9. In ultimo, va sottolineato che parte attrice ha fornito adeguata prova anche in punto di quantum debeatur, avendo allegato il preventivo di spesa con il dettaglio di tutti gli interventi di riparazioni del veicolo, da cui risulta un complessivo danno patrimoniale di €13.804,99, ed essendo stato tale preventivo confermato in corso di causa dal teste Testimone_1
(proprietario della ditta G.F. Motori S.r.l., il quale ha dichiarato: “confermo
i danni che sono elencati nel preventivo n. 78 del 13/07/2017 che mi viene esibito e che riconosco redatto dalla mia ditta”).
10 Come è noto, invero, secondo la giurisprudenza di legittimità, il preventivo di spesa emesso dal soggetto che si è occupato della riparazione della cosa danneggiata, in quanto documento redatto da un terzo e in assenza di contraddittorio, può costituire prova dell'ammontare del pregiudizio economico verificatosi nella sfera giuridica del danneggiato, a condizione che sia confermato in giudizio dal suo autore (cfr. Cass. n. 26693 del 2013;
Cass. n. 15179 del 2015; Cass. n. 3293 del 2018).
§10. Dalle argomentazioni che precedono consegue che l
[...]
dev'essere condannata a risarcire Controparte_7
all'attore i danni patrimoniali subiti in conseguenza del sinistro occorso in data 29.08.2017, quantificati in €13.804,99, oltre interessi legali sulla somma rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat dalla data del sinistro fino alla pubblicazione della presente sentenza (trattandosi di somma oggetto di un debito di valore), ed oltre i soli interessi legali dalla data della pronuncia fino al soddisfo (Cass n. 39376 del 2021; Cass. n. 9194 del 2020; Cass. n.
8766 del 2018).
§11. Stante la perdurante incertezza della giurisprudenza di merito con riguardo al profilo della legittimazione passiva le spese di lite devono essere interamente compensate tra parte attrice e il . NT
Viceversa, l'accoglimento della domanda risarcitoria nei confronti dell di , impone la Controparte_2 NT
condanna di quest'ultima al pagamento delle spese di giudizio sostenute dall'attore, che si liquidano come da dispositivo per le quattro fasi, in applicazione dei parametri introdotti dal D.M. n. 55 del 2014, così come modificati dal D.M. n. 147 del 2022.
P.Q.M.
11 Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) in accoglimento della domanda di risarcimento danni proposta dall'attore nei confronti dell di Controparte_2 [...]
, condanna quest'ultima a pagare in favore di per CP_1 Parte_1
la causale indicata in parte motiva, la somma di €13.804,99, oltre interessi legali sulla somma rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat dalla data del sinistro (28.08.2017) fino alla pubblicazione della presente sentenza, ed oltre i soli interessi legali dalla data della pronuncia fino al soddisfo;
2) rigetta la domanda spiegata dall'attore nei confronti del
[...]
; NT
3) condanna l , a Controparte_2
pagare all'attore le spese di lite, da distrarsi in favore dei procuratori costituiti dichiaratisi antistatari (avv. Carmela Infortuna e avv. Natale Carbone), spese che si liquidano in complessivi €3.808,50 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie (15%);
4) compensa per intero le spese di lite tra l'attore ed il NT
.
[...]
Sentenza redatta e trasmessa in Cancelleria con l'applicativo Consolle del magistrato il 16 aprile 2025.
Il Giudice dott.ssa Antonella Stilo
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Reggio Calabria, Seconda Sezione Civile, in persona del
Presidente della Sezione, dott.ssa Antonella Stilo, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1362/2023 del Registro Generale Contenzioso, introitata per la decisione con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. del 20 gennaio
2025, con assegnazione dei termini di rito per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica, vertente tra
,nato a [...] il giorno 08.07.1960 Parte_1
(C.F.: ), rappresentato e difeso dagli avv.ti. Natale C.F._1
Carbone e Carmela Infortuna, attore
e
(C.F.: , in persona NT P.IVA_1
del Sindaco, legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Stefania Morgante, convenuto nonché
1 Controparte_2
(P.IVA. ), in persona del legale rappresentante
[...] P.IVA_2
pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Guglielmo Azzarà, convenuta
avente per oggetto: “Assicurazione contro i danni”
Conclusioni delle parti
I procuratori dell'attore hanno precisato le conclusioni nei termini che seguono: “Voglia l'On.le Tribunale adito, respinta e/o disattesa ogni contraria istanza, previa valutazione della richiesta di valutazione del difetto di legittimazione del con estromissione dello stesso: - In via CP_1
preliminare, accertare e dichiarare la responsabilità solidale del
[...]
, in persona del Sindaco legale rappresentante pro- NT
tempore, e dell' in persona del legale Controparte_3
rappresentante pro-tempore, per tutti i danni patiti dall'odierno attore, a causa del sinistro occorso, in quanto Enti preposti per legge al controllo ed alla gestione del fenomeno del randagismo, nonché quello più specifico di cattura dei randagi e di custodia degli stessi nelle apposite strutture;
- Per
l'effetto, condannare gli Enti convenuti, in solido, al risarcimento di tutti i danni patiti dall'odierno attore, in conseguenza dell'occorso, che si quantificano in € 13.804,99, o in quella maggiore o minore somma che sarà accertata in corso di causa, oltre al pagamento degli interessi di legge maturati e maturandi e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento al soddisfo, comunque entro la competenza del Giudice adito;
- Con vittoria di spese e competenze di giudizio, oltre a rimborso spese generali, IVA e CPA, da distrarsi in favore degli scriventi procuratori”.
2 Il procuratore del ha così precisato le NT
conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale adito, - dichiarare il difetto di legittimazione passiva del;
- in via subordinata, NT
nel merito rigettare la domanda di parte attrice in quanto infondata in fatto
e in diritto, oltre che non provata;
- in subordine ulteriore, ridurre il quantum richiesto dall'attore per il risarcimento, riportandolo alla cifra che il Giudice riterrà provata e congrua. Si chiede, pertanto, che la causa venga decisa con assegnazione dei termini di cui all'art.190 c.p.c. o, in alternativa,
a seguito di discussione ex art. 281 sexies comma 1 c.p.c.”.
Il procuratore dell ha precisato le conclusioni Controparte_3
“riportandosi a quelle già rassegnate con la comparsa di costituzione e risposta da aversi qui per integralmente trascritte e riportate”.
IN FATTO ED IN DIRITTO
§1. Con atto di citazione ritualmente notificato in qualità Parte_1
di legale rappresentante della citava in giudizio, Controparte_4
dinnanzi al Giudice di Pace di Reggio , il CP_1 NT
e l , al fine di
[...] Controparte_2
ottenere la condanna solidale dei convenuti al risarcimento dei danni patrimoniali riportati dal veicolo Land Rover Freelander di colore grigio – targato DD189JK (di proprietà della , in seguito al Controparte_4
sinistro stradale verificatosi in data 29.08.2017 (quando l'attore, mentre percorreva l'Autostrada A3 SA – RC in direzione NT
carreggiata Sud, giunto all'altezza dello svincolo autostradale Porto di al Km 441+400 Sud, urtava contro un cane che NT
inaspettatamente attraversava la carreggiata). In particolare, l'attore chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “
1. In via preliminare,
3 accertare e dichiarare la responsabilità solidale del NT
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, e
[...] CP_5
dell' , in persona del legale rappresentante pro- Controparte_3
tempore, per quanto di rispettiva competenza, per tutti i danni patiti dall'odierno attore, a causa del sinistro occorso, in quanto Enti preposti per legge al controllo ed alla gestione del fenomeno del randagismo, nonché quello più specifico di cattura dei randagi e di custodia degli stessi nelle apposite strutture;
2. Per l'effetto, condannare gli Enti convenuti, in solido e/o per quanto di rispettiva competenza, al risarcimento di tutti i danni patiti dall'odierno attore, in conseguenza dell'occorso, che si quantificano in € 13.804,99, o in quella maggiore o minore somma che sarà accertata in corso di causa, oltre al pagamento degli interessi di legge maturati e maturandi e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento al soddisfo, comunque entro la competenza del Giudice adito;
3. Con vittoria di spese e competenze di giudizio, oltre a rimborso spese generali, IVA e CPA”, da distrarsi in favore dei procuratori.
§2. Il Giudice di Pace di con provvedimento del NT
04.03.2023, dichiarava la propria incompetenza per valore, indicando quale giudice competente a conoscere la vertenza il Tribunale di Reggio Calabria, con assegnazione di termine di sessanta giorni per la riassunzione della causa.
§3. Con comparsa del 02.05.2023 l'attore provvedeva, quindi, a riassumere il giudizio dinnanzi all'intestato Tribunale, insistendo per l'accoglimento di tutte le domande già formulate dinnanzi al Giudice di Pace.
4 §4. Il si costituiva in giudizio eccependo, in NT
via preliminare, la propria carenza di legittimazione passiva;
nel merito chiedeva il rigetto della domanda attorea, perché infondata in fatto ed in diritto;
in via subordinata, per la denegata ipotesi di accoglimento della domanda, chiedeva la riduzione del quantum richiesto dall'istante nel senso di riportarlo alla cifra che sarebbe stata ritenuta provata e congrua.
§5. Si costituiva in giudizio pure l Controparte_2
eccependo in via preliminare la propria carenza di
[...]
legittimazione passiva;
nel merito, chiedeva il rigetto della domanda attorea, perché infondata in fatto ed in diritto, sia in relazione all'an che al quantum debeatur; in via subordinata, per la denegata ipotesi di accoglimento della domanda, chiedeva la riduzione del quantum ex art. 1227 c.c.
§6. Ciò premesso, la causa, istruita con i documenti in atti e l'assunzione di prova per testi, è stata introita per la decisione con ordinanza ex art. 127- ter c.p.c. del 20 gennaio 2025.
§7. Preliminarmente si rende necessario esaminare le eccezioni di carenza di legittimazione passiva (rectius, di carenza di titolarità passiva) proposte da entrambi i convenuti.
A tal fine occorre rammentare che, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, la responsabilità civile per i danni causati dai cani randagi spetta esclusivamente all'ente, o agli enti, cui è attribuito dalle singole leggi regionali attuative della legge quadro nazionale n. 281 del 1991 il dovere di prevenire il pericolo specifico per l'incolumità della popolazione, e cioè il compito della cattura e della custodia dei cani vaganti o randagi (cfr. Cass.
n. 12495 del 2017; Cass. n. 15167 del 2017).
5 Orbene, con particolare riguardo alla Regione Calabria, la normativa di riferimento è data dalla LR. 41/1990, la quale all'art. 2 L.R. attribuisce ai Comuni il compito di: a) realizzare o comunque garantire la presenza di idonee strutture per il ricovero e la custodia temporanea dei cani, per il tempo necessario alla loro restituzione ai proprietari o al loro affidamento ad eventuali richiedenti, il ricovero e la custodia dei cani per i quali è possibile la restituzione ai proprietari o l'affidamento ad eventuali richiedenti;
b) promuovere l'informazione sugli obiettivi ed i contenuti della stessa legge, nonché, in particolare, sui criteri che stanno alla base dell'accalappiamento; c) organizzare programmi di informazione ed educazione al rispetto degli animali e alla tutela della loro salute al fine di realizzare sul territorio un corretto rapporto uomo-ambiente- animale;
d) esercitare le funzioni di vigilanza sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti relativi alla protezione animale servendosi, oltre che del
Corpo di Polizia Municipale, delle Guardie Zoofile volontarie delle
Associazioni protezioniste operanti sul territorio e regolarmente iscritte all'albo regionale;
all'art. 12, secondo comma, poi prevede che i cani vaganti non tatuati devono essere catturati, con metodi indolori e non traumatizzanti, dal
Servizio veterinario competente per territorio, il quale tramite “la sua Unità operativa adempie agli obblighi previsti dalla presente legge”.
Rispetto a siffatta legge regionale, la Suprema Corte ha posto in rilievo che la stessa dev'essere interpretata nel senso che la competenza in relazione alla cattura ed alla custodia dei cani vaganti o randagi spetta al Servizio veterinario dell (cfr. Cass. n. 19404 del 2019: Controparte_2
“Poiché la legge quadro statale n. 281 del 1991 non indica direttamente a quale ente spetta il compito di cattura e custodia dei cani randagi, ma
6 rimette alle Regioni la regolamentazione concreta della materia, occorre analizzare la normativa regionale, caso per caso. In , come CP_1
correttamente affermato nella sentenza impugnata, tale competenza risulta chiaramente attribuita al Servizio veterinario istituito, ai sensi della L.R.
Calabria n. 41 del 1990, art. 3, come sostituito dalla L.R. n. 4 del 2000, art.
3, presso le unità sanitarie locali (ora aziende sanitarie).La detta L.R. n. 41 del 1990, art. 12, comma 2, come sostituito dalla L.R. n. 4 del 2000, art. 7, dispone infatti: "i cani vaganti non tatuati devono essere catturati, con metodi indolori e non traumatizzanti, salvo i casi previsti dalla L.R. 5 maggio 1990, n. 41, art. 3, comma 2, dal Servizio veterinario competente per territorio, il quale tramite la sua Unità operativa adempie agli obblighi previsti dalla presente legge". Dalla chiara lettera di tale disposizione si evince dunque che la competenza in relazione alla cattura e custodia dei cani vaganti o randagi compete al Servizio veterinario dell'
[...]
”; in senso analogo cfr. Cass. n. 38020 del 2021). Controparte_2
Pertanto, in attuazione di tali coordinate ermeneutiche, la condivisibile giurisprudenza dell'intestato Tribunale è giunta ad affermare che, in ipotesi di danni causati da cani randagi, deve ritenersi che la L.R. n. 41/1990 individui quale soggetto legittimato dal lato passivo l Controparte_2
(cfr. Trib. Reggio Calabria n. 271 del 2020; conf. Corte App.
[...]
Reggio Calabria n. 173 del 2020; contra, ad es., Trib. Cosenza n. 509 del
2022).
§8. Tanto chiarito, la domanda risarcitoria formulata dall'attore nei Contr confronti dell è meritevole di accoglimento.
Sul punto è bene sottolineare che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, la responsabilità per i danni causati dagli animali randagi è qualificabile come ipotesi di responsabilità
7 extracontrattuale ex art. 2043 c.c. (cfr. Cass. n.19404 del 2019; Cass. n.
31957 del 2018; Cass. n. 18954 del 2017), con la conseguenza che, una volta individuato l'ente preposto alla cattura dei randagi ed alla custodia degli stessi, grava sul danneggiato l'onere di provare una concreta condotta colposa ascrivibile all'ente e la riconducibilità dell'evento dannoso al mancato adempimento di una condotta obbligatoria in concreto esigibile (cfr.
Cass. n. 18954 del 2017; Cass. n. 31957 del 2018; Cass. n. 19404 del 2019).
Orbene, nell'ipotesi che ci occupa, la dinamica del sinistro, i danni riportati dal veicolo, nonché il nesso causale, trovano pieno riscontro probatorio, in primo luogo, nel prontuario per il rilevamento di incidente stradale redatto dagli agenti di Polizia intervenuti sul posto, i quali hanno attestato:
- di aver ricevuto notizia di un investimento di animali occorso all'altezza dello svincolo Porto di dell'autostrada A/3 NT
SA-RC;
- di aver rinvenuto sui luoghi oggetto di causa “n. 2 carcasse di cani poste una accanto all'altra sul margine sinistro della carreggiata, a ridosso della striscia longitudinale continua di margine sinistro”;
- di aver rilevato a circa 300 metri l'autovettura Land Rover Freelander grigia targata DD189JK, con a bordo , “parcheggiata Parte_1
nella piazzola a margine destro della strada con evidenti danni visibili nella parte anteriore, il cui conducente riferiva di aver urtato un grosso oggetto in carreggiata qualche centinaio di metri dietro”;
- che le carcasse dei cani erano state rimosse dall'ANAS di Palmi, che aveva provveduto altresì a “farle successivamente analizzare da personale veterinario il cui medico di turno comunicava in un secondo momento, tramite referto, che i cani erano privi di segni di
8 identificazione e che la causa mortis era da attribuire ad incidente stradale”.
Dal prontuario redatto dagli agenti di polizia emerge, dunque, che il sinistro è stato causato da uno scontro con un cane privo di segni di identificazione (v. pag. 5 del prontuario per il rilevamento di incidente stradale, allegato in atti dall'attore).
Quanto ai danni e al nesso causale tra questi e l'incidente de quo, a pag. 4 del prontuario si legge che il veicolo di proprietà del al momento Pt_1
dell'accertamento da parte degli agenti, riportava dei danni nella parte anteriore. Inoltre, il teste , che ha riferito di essersi occupato Testimone_1
della riparazione del veicolo dell'attore, ha confermato i danni riportati nel preventivo di spesa da lui redatto, dichiarando che “l'autovettura Land
Rover a seguito dell'incidente presentava danni alla parte anteriore ed, particolare, al paraurti anteriore, gancio di traino, staffa di supporto paraurti, al radiatore principale, al condotto d'aria con necessità di intervenire con sostituzione delle guarnizioni della testata e di altri elementi
[…]”.
Passando poi alla prova della riconducibilità dell'evento dannoso al mancato adempimento di una condotta obbligatoria in concreto esigibile dall'ente preposto alla cattura degli animali randagi ed alla custodia degli stessi, va sottolineato che, secondo la giurisprudenza di legittimità, il danneggiato può fornirla anche facendo ricorso alle presunzioni (cfr. Cass.
n. 18954 del 2017).
Ebbene, l'esigenza cautelare alla base della normativa contenuta nella
L.R. 41/1990 è quella di limitare il randagismo al fine di evitare il verificarsi di danni alla cittadinanza. Nella specie, la domanda di risarcimento è fondata proprio su un fatto (sinistro stradale) che rappresenta la concretizzazione del
9 rischio che la normativa regionale mira a scongiurare. Il fatto noto da cui dedurre per presunzioni la condotta omissiva dell'ente è, infatti, in primo luogo, rappresentato dalla circostanza che il personale veterinario di turno ha confermato che il cane con cui ha impattato l'attore fosse privo di segnali di identificazione. Tale circostanza è già da sola indicativa di un'omessa vigilanza da parte dell sul fenomeno del randagismo. Nel caso in CP_6
esame, poi, l'omissione e la mancanza di diligenza emerge ancor di più in riferimento alla stessa dinamica del sinistro, che è avvenuto in prossimità di uno svincolo autostradale e, quindi, in una zona sottoposta a intenso traffico quotidiano, ove i controlli e la vigilanza avrebbero dovuto essere ancora più stringenti. A ciò deve aggiungersi che dalle copie degli articoli di giornale allegate dall'attore viene in rilievo che il fenomeno del randagismo sul territorio di , ai tempi del sinistro, fosse un fatto notorio e NT
Contr diffuso e che, ciò nonostante, l competente non ha saputo garantire interventi idonei a contrastarlo in modo efficiente.
Sulla scorta di quanto fin qui esposto deve, allora, ritenersi che l'attore ha sufficientemente provato, oltre che la dinamica del sinistro e i danni riportati dal veicolo, tutte le circostanze atte a far desumere in via presuntiva la Contr condotta omissiva dell
§9. In ultimo, va sottolineato che parte attrice ha fornito adeguata prova anche in punto di quantum debeatur, avendo allegato il preventivo di spesa con il dettaglio di tutti gli interventi di riparazioni del veicolo, da cui risulta un complessivo danno patrimoniale di €13.804,99, ed essendo stato tale preventivo confermato in corso di causa dal teste Testimone_1
(proprietario della ditta G.F. Motori S.r.l., il quale ha dichiarato: “confermo
i danni che sono elencati nel preventivo n. 78 del 13/07/2017 che mi viene esibito e che riconosco redatto dalla mia ditta”).
10 Come è noto, invero, secondo la giurisprudenza di legittimità, il preventivo di spesa emesso dal soggetto che si è occupato della riparazione della cosa danneggiata, in quanto documento redatto da un terzo e in assenza di contraddittorio, può costituire prova dell'ammontare del pregiudizio economico verificatosi nella sfera giuridica del danneggiato, a condizione che sia confermato in giudizio dal suo autore (cfr. Cass. n. 26693 del 2013;
Cass. n. 15179 del 2015; Cass. n. 3293 del 2018).
§10. Dalle argomentazioni che precedono consegue che l
[...]
dev'essere condannata a risarcire Controparte_7
all'attore i danni patrimoniali subiti in conseguenza del sinistro occorso in data 29.08.2017, quantificati in €13.804,99, oltre interessi legali sulla somma rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat dalla data del sinistro fino alla pubblicazione della presente sentenza (trattandosi di somma oggetto di un debito di valore), ed oltre i soli interessi legali dalla data della pronuncia fino al soddisfo (Cass n. 39376 del 2021; Cass. n. 9194 del 2020; Cass. n.
8766 del 2018).
§11. Stante la perdurante incertezza della giurisprudenza di merito con riguardo al profilo della legittimazione passiva le spese di lite devono essere interamente compensate tra parte attrice e il . NT
Viceversa, l'accoglimento della domanda risarcitoria nei confronti dell di , impone la Controparte_2 NT
condanna di quest'ultima al pagamento delle spese di giudizio sostenute dall'attore, che si liquidano come da dispositivo per le quattro fasi, in applicazione dei parametri introdotti dal D.M. n. 55 del 2014, così come modificati dal D.M. n. 147 del 2022.
P.Q.M.
11 Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) in accoglimento della domanda di risarcimento danni proposta dall'attore nei confronti dell di Controparte_2 [...]
, condanna quest'ultima a pagare in favore di per CP_1 Parte_1
la causale indicata in parte motiva, la somma di €13.804,99, oltre interessi legali sulla somma rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat dalla data del sinistro (28.08.2017) fino alla pubblicazione della presente sentenza, ed oltre i soli interessi legali dalla data della pronuncia fino al soddisfo;
2) rigetta la domanda spiegata dall'attore nei confronti del
[...]
; NT
3) condanna l , a Controparte_2
pagare all'attore le spese di lite, da distrarsi in favore dei procuratori costituiti dichiaratisi antistatari (avv. Carmela Infortuna e avv. Natale Carbone), spese che si liquidano in complessivi €3.808,50 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie (15%);
4) compensa per intero le spese di lite tra l'attore ed il NT
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[...]
Sentenza redatta e trasmessa in Cancelleria con l'applicativo Consolle del magistrato il 16 aprile 2025.
Il Giudice dott.ssa Antonella Stilo
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