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Sentenza 15 febbraio 2025
Sentenza 15 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 15/02/2025, n. 78 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 78 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2598/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CREMONA
Il Tribunale di Cremona, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giorgio Scarsato Presidente rel dott.ssa Benedetta Fattori Giudice dott.ssa Annalisa Petrosino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA di SEPARAZIONE PERSONALE
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2598/2023 promossa da: nata a [...] il [...] Parte_1
(C.F. ) C.F._1 con il patrocinio dell'avv. Consuelo Beber parte ricorrente contro nato a [...] il [...] CP_1
(C.F. , C.F._2 con il patrocinio dell'avv. Elisabetta Grandi parte resistente e con l'intervento del Pubblico Ministero
e hanno contratto matrimonio civile in Cremona Parte_1 CP_1 il 26.4.2008 e dalla loro unione sono nate , a Brescia il 27.1.2009, e Per_1
, a Brescia il 26.4.2015. Per_2
Con ricorso del 29.12.2023 la ha introdotto il presente giudizio di Parte_1 separazione personale, cui è seguita la regolare costituzione di controparte: punti del contendere fra le parti erano la frequenza del diritto di visita paterno e la misura del contributo del padre del mantenimento delle figlie, chiedendo la limitato a 1-2 giorni la settimana ed a week end alterni;
chiedendo Parte_1 invece il padre di potere tenere le figlie presso di sé per 2-3 giorni la settimana, quindi, sostanzialmente, un collocamento alternato delle figlie.
Dopo avere adottato un provvedimento urgente ex art. 473bis.15 cod. proc. civ., di natura economica, su istanza di parte dopo avere adottato Parte_1 all'udienza del 3.5.2024 i provvedimenti provvisori del caso ex art. 473bis.22 cod. proc. civ.; dopo avere pronunciato sentenza parziale sullo status (sentenza n. 311 del 6.5.2024), la causa è stata aggiornata per dare corso alla sperimentazione di un diritto di visita paterno ampio, come richiesto da parte CP_
per alcuni mesi, e altresì per verificare le condizioni di essendo Per_1 che le fragilità della minore facevano apparire opportuno dare avvio ad un percorso psicologico a favore della stessa (cfr. verbale udienza del 14.6.2024).
Le parti sono giunte infine ad un accordo sui punti del contendere, è stato dato avvio ad un percorso psicologico a favore di (cfr. la nota delle parti Per_1 del 24.10.2024), e all'udienza del 24.10.2024 le parti hanno precisato le conclusioni in modo conforme e congiunto (come da nota scritta).
Le condizioni concordate fra le parti vanno ratificate da questo Tribunale, stante la loro conformità all'interesse della prole, il cui ascolto è da ritenersi superfluo, stante il fatto che le condizioni qui omologate sono pienamente rispondenti al principio di bigenitorialità. Le spese di lite vanno dichiarate non ripetibili, essendo in presenza di una definizione consensuale della causa.
PQM
Il Tribunale di Cremona, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione
OMOLOGA
le seguenti condizioni di separazione personale fra e Parte_1
CP_1
-dispone l'affido condiviso delle minori e ai Per_1 Persona_3 genitori, con residenza formale delle minori presso la madre;
- dispone che le minori trascorrano 7 giorni continuativi presso ciascuno dei genitori, con libertà e possibilità delle minori di poter trascorrere con
l'altro genitore dei momenti durante la settimana;
- dispone che le minori trascorrano con ciascuno dei genitori metà delle vacanze natalizie, metà delle vacanze pasquali, con alternanza delle
Festività di anno in anno, e un numero pari di giorni durante le vacanze estive;
- dispone che il padre contribuisca al mantenimento delle figlie versando alla madre la somma di euro € 500,00 entro il giorno 10 di ogni mese, importo soggetto a rivalutazione secondo gli indici Istat;
- dispone che le spese straordinarie siano suddivise fra i genitori nella misura del 50% e siano disciplinate dal Protocollo di questo Tribunale, salvo la spesa della retta della scuola di , essendo intervenuto Per_2 accordo fra le parti nel senso che questa spesa sarà sostenuta nell'interezza da parte CP_1
- dà atto essere intervenuto accordo fra le parti nel senso che è l'assegno unico per le minori sia percepito nell'interezza dalla madre;
- dichiara le spese di lite delle parti non ripetibili;
così deciso in Cremona, 29/01/2025
Il Presidente est.
dott. Giorgio Scarsato
Manda alla Cancelleria la comunicazione della presente sentenza alle parti