Improcedibile
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 30/04/2025, n. 3671 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3671 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03671/2025REG.PROV.COLL.
N. 02234/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2234 del 2022, proposto da Comune di Genova, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato IA Paola Pessagno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
HE BO, IO RZ, AU IA RO, IO ND, CO RI, NT EL NO, NN IA LA, IS AL, RU BO, EL IU AC, ZI Avagnina, tutti rappresentati e difesi dall'avvocato Luigino Montarsolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Genova, via Corsica 19/10;
Cna Servizi Genova S.C.A.R.L., Trasportounito Service Cooperativa Consortile, Società per Cornigliano S.p.A., Spininvest S.r.l., Fai Innovazione S.r.l., non costituiti in giudizio;
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria n. 1106/2021
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di HE BO e di IO RZ e di AU IA RO e di IO ND e di CO RI e di NT EL NO e di NN IA LA e di IS AL e di RU BO e di EL IU AC e di ZI Avagnina;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 2 aprile 2025 il Cons. Sergio Zeuli e udito per le parti in collegamento da remoto l’avvocato De Paoli in sostituzione degli avvocati Pessagno e Montarsolo.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La sentenza impugnata ha accolto il ricorso proposto dalla parte appellante avverso: a) la delibera del Consiglio Comunale di Genova n. 14 del 4 marzo 2020, avente ad oggetto: “Trasferimento temporaneo di un parcheggio per camion nei settori 3 e 4 del distretto di trasformazione n. 11 nei pressi di Villa Bombrini”, comprensiva degli allegati, relazione urbanistica e rapporto preliminare per la verifica a VAS; b) la nota Società per Cornigliano S.p.a./Comune di Genova del 20/12/2019; c) il verbale del C.d.A. della Società per Cornigliano S.p.a. del 23/1/2020; d) il parere della Direzione mobilità e ambiente prot. n. 61006/D del 17/2/2020.
Avverso la suddetta decisione sono dedotti i seguenti motivi di appello:
I illegittimità della sentenza per errata e/o falsa applicazione degli artt. 34 co. 3 e 35 c.p.a., improcedibilità del ricorso di primo grado;
II difetto di istruttoria, erroneità della motivazione; motivazione apparente, contraddittoria, illogica e incongrua.
2. Si è costituita in giudizio la parte appellata, contestando l’avverso dedotto e chiedendo il rigetto del gravame.
3. In diritto si osserva che, giuste le risultanze presenti in atti, il parcheggio per i camion destinati al trasporto merci per il porto di Genova, oggetto dei provvedimenti impugnati in primo grado, non è mai stato realizzato, tanto meno si è concluso il procedimento di variante al Piano che lo contemplava. In particolare, la suddetta allocazione – destinata, nell’originaria previsione, a durare per il tempo necessario (dodici mesi a partire dall’aggiornamento del PUC) a svolgere i lavori per la ricostruzione del ponte autostradale sul Polcevera – era stata prevista, per scelta del Commissario Delegato per l’emergenza - nei settori 3 e 4 del distretto di trasformazione n.11 nei pressi di Villa Bombrini.
Destinazione alla quale gli originari ricorrenti – risultati vittoriosi in primo grado – si erano opposti.
Senonché in luogo dell’originaria scelta – che ripetesi non è mai divenuta operativa – il comune di Genova, con la deliberazione consiliare n.72 del 10 novembre del 2021, ossia adottata nello stesso giorno nel quale è stato discusso il ricorso di primo grado dinanzi al Tar Liguria, ha operato una diversa scelta, collocando il suddetto parcheggio temporaneo per camion, in Genova Sestri Ponente, nel quartiere degli Erzelli.
La suddetta deliberazione, allegata al ricorso in appello proposto dall’ente locale, non risulta essere stata autonomamente gravata dalla parte appellata.
4. Tanto premesso, la suddetta circostanza integra una sopravvenuta carenza di interesse in capo alla parte appellata alla definizione della presente controversia, perché è evidente che essa non trarrebbe alcuna utilità da un eventuale rigetto del gravame, con conseguente declaratoria di improcedibilità.
L’esito della controversia giustifica la compensazione integrale delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Compensa le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Davide Ponte, Presidente FF
Sergio Zeuli, Consigliere, Estensore
Carmelina Addesso, Consigliere
NNmaria Fasano, Consigliere
Massimo Santini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Sergio Zeuli | Davide Ponte |
IL SEGRETARIO