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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/04/2025, n. 5911 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5911 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Così composto:
- Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
- Dott.ssa Filomena Albano Giudice rel.
- Dott.ssa Francesca Cosentino Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 16669 del 2023 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi, vertente TRA
- , nata a [...] il [...], , rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv. Sabrina Tranquilli, giusta procura in atti;
-ricorrente-
E
- nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dagli avv.ti Anna Regoli e Alessandro Ruggiero, giusta procura in atti;
-resistente-
NONCHÉ con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma;
-interventore ex lege-
OGGETTO: separazione giudiziale. CONCLUSIONI: all'udienza del 28.01.2025 le parti precisavano le conclusioni.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente depositato e notificato, unitamente al decreto di fissazione d'udienza, la RA adiva questo Tribunale esponendo che: aveva contratto Parte_1 matrimonio con il sig. in Montepulciano (SI) in data 12.09.1992 ((anno CP_1
1992 parte 2 serie A n. 47), dalla loro unione nasceva il figlio (il 08.06.2007), la Per_1 residenza familiare era fissata nell'immobile in Roma, Via Adelaide Bono Cairoli n. 5, in comproprietà, gravato da mutuo.
La ricorrente, psicologa e psicoterapeuta, ricostruendo la storia familiare, rappresentava che, nel corso del tempo, l'intesa si era andata progressivamente incrinando, tanto che, a partire dal 2015, la convivenza era divenuta intollerabile con forti ripercussioni anche psicologiche sull'intero nucleo familiare;
che, negli ultimi anni, a causa del Covid e della contrazione generale del lavoro aveva lavorato in misura ridotta percependo redditi esigui (circa € 2.000 annui), a differenza del marito, ingegnere e funzionario ENI. Tanto premesso la RA chiedeva la separazione personale, l'affido condiviso Pt_1 del figlio minore con collocamento presso di sé nella casa familiare (sita in Roma Per_1 alla Via Adelaide Bono Cairoli n. 5), di cui chiedeva l'assegnazione, un assegno paterno per il mantenimento di di € 600 mensili, oltre il 100% delle spese straordinarie, Per_1 nonché un contributo per il proprio mantenimento di € 500 mensili. Con comparsa di costituzione e risposta e contestuale domanda riconvenzionale, si costituiva in giudizio il sig. aderendo alla domanda di separazione formulata dalla CP_1 moglie, contestando quanto dedotto ex adverso, rappresentando di contro che la situazione di malessere che aveva investito il nucleo familiare aveva radici antiche (già nel 2003 la RA era caduta in depressione (affidandosi alle cure del dr. Bosio), Pt_1 attraversando un periodo molto tormentato;
che, dopo qualche tempo, nel 2007, ristabilito l'equilibrio familiare, era nato, dopo una gravidanza difficile, il figlio Per_1 che, nel 2012, la moglie affrontava una nuova depressione che stravolse gli equilibri familiari e diede inizio a nuovi contrasti;
che la situazione familiare andò progressivamente a peggiorare, tanto che, nel giugno 2013, la moglie, di sua iniziativa, assumeva la decisione di non condivide più il letto con il marito, con cui interrompeva ogni rapporto fisico e affettivo, facendo trasferire il figlio nella camera da letto;
che, nell'estate del 2017, la famiglia decideva di partire per un viaggio in Cile con l'intento di procedere all'adozione di una bambina (i coniugi avevano fatto nel 2010 richiesta di adozione), poco più piccola del figlio ( nata in [...] il [...]); che, Per_1 Per_2 tuttavia, avviata la pratica per l'adozione e giunta a Roma la piccola , la RA Per_2
manifestava l'intenzione di allontanarla, imponendogli di affidare in una Pt_1 Per_2 casa-famiglia, tanto che, con sentenza n. 62/2018, il Tribunale per i Minorenni di Roma dichiarava nuovamente lo stato di abbandono e di adottabilità della minore Persona_3
(“… gli episodi autolesionistici lamentati dai genitori non si erano mai verificati nel lungo periodo in cui era stata in osservazione;
che gli specialisti confermavano Per_2 che la minore veniva da un passato doloroso di cui la famiglia adottiva era stata informata e che vi erano tutti gli strumenti per poter procedere al recupero del rapporto, tanto più considerato che la madre si professava psicoterapeuta”), dichiarando altresì la decadenza dei genitori dalla capacità di adottare e ponendo la minore in una casa famiglia.
Tanto premesso, avuto riguardo della situazione rappresentata, il sig. chiedeva, CP_1 per le gravi violazioni degli obblighi di assistenza familiare, fosse pronunciata la separazione con addebito alla moglie, avuto riguardo alla rinuncia della sig.ra ad Pt_1 esercitare la responsabilità genitoriale e al suo rifiuto di aderire alle terapie necessarie per il figlio, chiedeva l'affido esclusivo di collocandolo presso di sé nella casa Per_1 familiare di cui chiedeva l'assegnazione, un contributo materno per il mantenimento del figlio di € 300 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie;
infine, in considerazione delle condizioni di salute di (ragazzo sovrappeso con un rapporto molto difficile Per_1 con il cibo, dal carattere complesso con sintomi di intolleranza nei confronti dei genitori, preso in carico dall'unità di psichiatria infantile del Bambin Gesù e poi del Gemelli), fosse disposto l'intervento del Servizio sociale.
Con provvedimento del 22.09.2023 il Giudice Delegato, letti gli atti, sentite le parti, rilevato che emergeva un clima di tensione familiare insostenibile, altamente pregiudizievole per il figlio minore, che viveva in un contesto privo di affettività e carico di tensione;
avuto altresì riguardo all'alto livello di incomunicabilità tra i genitori (episodio di violenza agita dal figlio nei confronti del padre durante il quale interveniva della Polizia); autorizzava i coniugi a vivere separati e, in via provvisoria e urgente, affidava il minore al Servizio sociale competente, il quale avrebbe provveduto a Per_1 monitorare lo svolgimento del suo percorso psicologico e terapeutico;
nominava quale curatore speciale del minore l'avv. Brunella Caiazza;
disponeva il collocamento di presso il padre al quale assegnava la casa coniugale;
disponeva che il padre Per_1 provvedesse al mantenimento diretto del figlio, facendosi carico interamente delle spese straordinarie;
disponeva che il sig. corrispondesse alla sig.ra per il suo CP_1 Pt_1 mantenimento una somma mensile di € 500. Si costituiva in giudizio la Curatrice speciale, l'avv. Brunella Caiazza, la quale, sentite le parti, esaminata la relazione valutativa del prof. e dopo aver provveduto Per_4 ad effettuare dei colloqui con osservava che “… è emersa con forza la sua Per_1 estrema intelligenza, il bisogno di essere visto e riconosciuto dagli adulti e la scarsa affettività relazionale sviluppata e vissuta in famiglia. Dai Fascicoli di causa dei genitori è risultata una maggiore presenza ed attenzione paterna nella vita del figlio e la condivisione di spazi anche importanti per la sua crescita, quali la frequentazione scolastica e le visite e terapie mediche, situazioni che hanno sempre visto la partecipazione attiva del sig. che ha condiviso con il figlio anche il CP_1 vissuto abbandonico dell'adozione finita con il ritorno in Cile di , sorella adottiva Per_2 di L'adozione mancata o, meglio, culminata con la richiesta di annullamento Per_1 della procedura ultimata e con il reinserimento di tra i bambini adottabili in Per_2 quanto in stato di abbandono, se ha determinato depressione nel sig. è stata da CP_1 vissuta con grande angoscia in quanto si è identificato nell'essere oggetto di Per_1 rifiuto … Dai Fascicoli di causa … emerge altresì il pochissimo spazio riconosciuto a dalla madre … la condivisione, non necessitata da esigenze di spazio, si è avuta Per_1 fino all'allontanamento materno dalla casa familiare, avvenuto a fine giugno 2023, dunque quando aveva già 15 anni”. La Curatrice speciale riferiva di aver preso Per_1 contatti con le figure specialiste che avevano in carico nella specie la Dott.ssa Per_1
(per disturbi di natura endocrinologica), la Dott.ssa Persona_5 Persona_6
(psicologa, che segue per il percorso che egli stesso ha voluto intraprendere, con Per_1
i Servizi sociali), il Dott. (psicologo del TSMREE). Dalle rilevanze Testimone_1 degli esperti intervenuti emergeva in modo univoco il desiderio del ragazzo “di tornare alla normalità”, cercando di intraprendere un nuovo percorso, riprendendo le lezioni scolastiche e la frequentazione, aprendosi al dialogo. L'avv. Caiazza evidenziava che il ragazzo manifestava il desiderio di rivelare il suo bisogno di attirare l'attenzione su di sé, anche “simulando e forse amplificando” stati di malessere, atteggiamenti disfunzionali, sincopi e quant'altro. Sulla scorta di ciò, il Curatore chiedeva la conferma dei provvedimenti provvisori: collocamento del minore con il padre presso l'abitazione familiare, graduale recupero dei rapporti con la madre, il tutto sotto il controllo del
Servizio sociale).
In data 18.12.2023 il Servizio sociale MUNICIPIO VIII, nelle persone della dr.ssa
[...]
e della psicologa dr.ssa depositavano la loro relazione circa Per_7 Persona_8 la condizione del ragazzo e del nucleo familiare, concludendo che “È stato consigliato al padre di intraprendere un percorso di sostegno genitoriale presso il centro famiglie del Municipio VIII o presso qualsiasi altro centro da lui individuato. Ad oggi questo non
è stato effettuato. È indispensabile intraprendere azioni a tutela della salute psicologica e fisica del ragazzo … Si propone quindi, in alternativa al centro diurno, l'attivazione dell'educativa domiciliare al massimo delle ore. La sig.ra si rendeva disponibile Pt_1 ad incontri online … Sulla base di questi si valuterà la frequentazione tra la sig.ra e il figlio considerando anche la volontà di . Per_1
In data 04.01.2024 il Servizio incaricato provvedeva a relazionare sulla situazione del figlio depositando la relazione del dr. del TSMREE il quale Per_1 Tes_1 concludeva affermando che “… nonostante il ragazzo sia difficilmente esplorabile a causa della sua diffidenza, della tendenza al mascheramento dei sintomi e delle non coscienza di malattia, è possibile ipotizzare la presenza di un disturbo delle spettro della schizofrenia già conclamato, con aspetti deliranti, persecutorietà, occasionale discontrollo comportamentale e disfunzionalità generale. Si conferma l'indicazione di un ricovero ospedaliero o in clinica per trattamento intensivo, per l'avvio di una terapia farmacologica e la stabilizzazione del quadro clinico, e successivo proseguo della psicoterapia, prendendo successivamente in considerazione, a seconda della risposta al trattamento e dell'evoluzione del quadro familiare, l'inserimento in una struttura residenziale terapeutica”.
In data 18.01.2024, il Giudice Delegato, vista la relazione del dr. Testimone_1
(ASL RM2 TSMREED8) e i gravi disturbi psichiatrici del minore, incaricava il Servizio sociale affidatario (MUNICIPIO VIII) di far iniziare al ragazzo un percorso terapeutico presso il Centro Diurno della ASL ROMA 2 tutti i pomeriggi dopo la scuola, una terapia farmacologica e psicoterapica;
incaricava infine il Servizio sociale di valutare l'opportunità di attivare il SISMIF e il suo collocamento presso una struttura residenziale terapeutica.
Con relazione di aggiornamento del 27.05.2024 il Servizio TSMREE ASL ROMA2 incaricato di seguire il minore, depositava relazione di aggiornamento sulla condizione di nella quale evidenziava che il ragazzo aveva iniziato ad assumere in maniera Per_1 continuativa la terapia farmacologica (acido valproico), a partire dalla metà di aprile, con una stabilizzazione progressiva del tono dell'umore. Il ragazzo altresì, aveva iniziato a prendere parte a tutti gli appuntamenti proposti dal Servizio TSMREE, accompagnato dal padre, proseguendo le sedute di psicoterapia individuale. Il dr. Testimone_1 evidenziava che era stato attivato il servizio di educativa domiciliare, accolto favorevolmente dal ragazzo e che anche il padre aveva iniziato un percorso di sostegno alla genitorialità presso il Centro famiglie con un rasserenamento della situazione.
In prosieguo di giudizio, con provvedimento del 12.06.2024, il GD, preso atto dell'evoluzione migliorativa delle condizioni di (cfr. relazione del Servizio Per_1 sociale, del TSMREE dell'ASL RM2 e note del curatore speciale), riteneva superata l'urgente necessità di un ingresso di in una struttura terapeutica residenziale. Per_1
Dalla successiva relazione di aggiornamento del 19.12.2024, del Servizio sociale
(assistente sociale dr.ssa , emergeva che ad inizio anno scolastico Persona_7 aveva cambiato scuola facendo ritorno al liceo (lasciando il liceo Per_1 Per_9
, desideroso di tornare ai vecchi compagni e professori;
che la RA si Per_10 Pt_1 era trasferita temporaneamente presso l'abitazione familiare, dopo che aveva iniziato a lavorare come insegnante di sostegno in una scuola a Roma, nelle more della ricerca di una sistemazione alloggiativa;
che aveva trascorso i mesi di luglio e di agosto Per_1 assieme alla madre presso l'abitazione della nonna materna in Toscana, non seguendo tuttavia la terapia farmacologica prescritta (così come confermato dalla madre, la quale non si era assicurata che il ragazzo seguisse le prescrizioni mediche); che il ragazzo aveva detto di aver ricostruito un rapporto positivo con la madre, privilegiato rispetto al padre, esternando la sua preferenza a vivere assieme alla stessa. In conclusione, il Servizio osservava che “… emergono significative criticità nella gestione di … Per_1 mancanza di comunicazione con i servizi sociali: i genitori non hanno segnalato il cambio di istituto scolastico, dimostrando una scarsa collaborazione con le istituzioni che seguono il ragazzo;
mancata assunzione delle cure prescritte: non è stato garantito un adeguato monitoraggio affinché seguisse le terapie necessarie … ; clima Per_1 conflittuale nei rapporti familiari: le dinamiche interne alla famiglia sono caratterizzate da un alto livello di conflittualità, che si riflette negativamente sulla gestione educativa di Un elemento preoccupante è il fatto che sembra esercitare un ruolo Per_1 Per_1 predominante sui genitori, dimostrandosi spesso in grado di imporre regole nella gestione della vita quotidiana. Entrambi i genitori, pur lamentandosi delle difficoltà incontrate, faticano a porre dei limiti chiari e condivisi. Questa situazione si manifesta, ad esempio, nella gestione alimentare … entrambi i genitori appaiono in difficoltà nel fornire una guida educativa coerente, lasciando spazio a dinamiche disfunzionali che rafforzano il comportamento predominante di . Per_1
Il GD, rilevato che emergevano prospettive divergenti riguardo al collocamento di prossimo a diventare maggiorenne e che la RA continuava a rimanere Per_1 Pt_1 nella casa familiare, nonostante il provvedimento giudiziario vigente, riteneva necessario procedere con l'ascolto di e fissava per l'ascolto l'udienza del Per_1
28.01.2025. All'udienza, sentito e le parti, il Giudice Delegato, ritenuta la causa istruita e Per_1 matura per la decisione, la riservava al Collegio per la decisione, acquisendo successivamente l'estratto dell'atto di matrimonio mancante.
Il Tribunale è chiamato a pronunciarsi in merito allo status separativo, nonché alle ulteriori domande e segnatamente quelle riguardanti l'affidamento, il collocamento e il mantenimento del figlio minore nonché il contributo per il mantenimento Per_1 richiesto dalla moglie e contestato dal marito.
Domanda di separazione
La domanda di separazione deve essere accolta in quanto dal contegno e dalle allegazioni delle parti è risultata la frattura della comunione materiale e spirituale della coppia. I contrasti tra le parti hanno radici antiche ed hanno rappresentato il motivo del loro allontanamento. Peraltro, la constatata indisponibilità delle parti ad una riconciliazione per tutto il tempo in cui il processo si è protratto, dimostra la sussistenza dei presupposti per la separazione.
Addebito della separazione
La domanda di addebito della separazione formulata in via riconvenzionale dal marito deve essere respinta in quanto il sig. ripercorrendo il vissuto familiare, ha CP_1 evidenziato che il rapporto con la moglie si era cominciato a deteriorare già nel 2013, incrinandosi irrimediabilmente con il vissuto dell'adozione mancata della bambina Per_2
(culminata con la richiesta di annullamento della procedura di adozione e con il reinserimento di tra i bambini in stato di abbandono). Da quel momento -come Per_2 affermato dal sig. uscito devastato da tale vicenda, entrando in depressione- il CP_1 rapporto familiare è lentamente naufragato, emergendo le divergenze, i rancori e gli attriti.
Le parti -come precisato nella comparsa di risposta e ribadito financo all'udienza del 28.01.2025- avevano interrotto qualsiasi rapporto (difatti la madre ha condiviso la sua camera da letto con il figlio e non con il marito). Il resistente tuttavia non ha dato prova certa e inequivocabile che le presunte condotte poste in essere dalla moglie fossero state da sole in grado minare il rapporto coniugale, essendo il rapporto già compromesso da tempo. L'esclusione del dalla vita della moglie ha rappresentato il culmine di un CP_1 rapporto ormai logoro da tempo.
Sulla scorta di quanto precisato, la domanda di addebito della separazione proposta dal sig. deve essere respinta in quanto sprovvista di valido supporto probatorio in CP_1 grado di determinare in maniera inequivocabile il nesso eziologico tra la fine della relazione e le condotte assunte dalla moglie. Per costante giurisprudenza: “La dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito” (cfr. Cass. n.14840/2006). Pertanto, dalle dichiarazioni rese dalle parti, dagli atti di causa, dalle indagini sociali e da tutta l'istruttoria svolta è emerso che la crisi familiare aveva radici profonde. Lo stesso ricorrente non era riuscito a comprendere lo stato di malessere della moglie riguardo alla situazione psichica che stava vivendo sia prima che dopo la nascita del figlio né Per_1 tantomeno a seguito della drammatica vicenda dell'adozione mancata. Di conseguenza la instabilità era evidente già prima dell'esasperarsi dei rapporti, che hanno risentito in maniera significativa della difficile situazione psicofisica del figlio Per_1
La separazione è riconducibile al complesso degli elementi descritti e, pertanto, va respinta la domanda di addebito proposta.
Affidamento, collocamento e mantenimento del figlio Per_1
Le parti sono genitori di (17 anni), ragazzo affetto da disturbi alimentari e dello Per_1 spettro della schizofrenia, “con aspetti deliranti, persecutorietà, occasionale discontrollo comportamentale e disfunzionalità generale” come rilevato dal dr.
del TSMREE, e confermato (nelle relazioni del Servizio sociale affidatario del Tes_1
Municipio VIII) dalla dr.ssa assistente sociale. Per_7 Come emerso dall'istruttoria complessivamente svolta e dalle dichiarazioni rese dallo stesso all'udienza del 28.01.2025, la situazione familiare mostra criticità Per_1
(puntualmente dettagliate dalla dr.ssa nella relazione del 19.12.2024, Persona_7
“mancanza di comunicazione con i servizi sociali: i genitori non hanno segnalato il cambio di istituto scolastico, dimostrando una scarsa collaborazione con le istituzioni che seguono il ragazzo;
mancata assunzione delle cure prescritte: non è stato garantito un adeguato monitoraggio affinché seguisse le terapie necessarie … ; clima Per_1 conflittuale nei rapporti familiari: le dinamiche interne alla famiglia sono caratterizzate da un alto livello di conflittualità, che si riflette negativamente sulla gestione educativa di ), acuite e per certi versi esasperate dai genitori, i quali non riescono -come Per_1 osservato dal Servizio sociale- a definire un percorso chiaro per il figlio, definirne limiti e regole in grado di aiutarlo e supportarlo. Il ragazzo infatti “sembra esercitare un ruolo predominante sui genitori, dimostrandosi spesso in grado di imporre regole nella gestione della vita quotidiana”. Entrambi i genitori sono risultati in difficoltà nel fornire una guida educativa coerente, lasciando spazio a dinamiche disfunzionali che rafforzano il comportamento predominante di Per_1 Nel corso del giudizio si è registrata un'evoluzione positiva della situazione di ER
, con ordinanza del 18.01.2024, il Giudice incaricava il Servizio sociale
[...]
- di provvedere a che che soffre di gravi disturbi psichiatrici, iniziasse un Per_1 percorso terapeutico presso il Centro Diurno della ASL ROMA 2, tutti i pomeriggi dopo la scuola, e seguisse la terapia farmacologica e psicoterapica;
- di valutare l'opportunità di attivare il SISMIF e un collocamento di presso una Per_1 struttura residenziale terapeutica, Con ordinanza del 12.06.2024, il Giudice prendeva atto dell'evoluzione migliorativa delle condizioni di (cfr. relazione del Servizio sociale, del TSMREE dell'ASL Per_1
RM2 e del curatore speciale), ha iniziato ad assumere in maniera continuativa Per_1 terapia farmacologica con acido valproico, a partire da metà aprile, con migliore stabilizzazione del tono dell'umore. Il ragazzo partecipa a tutti gli appuntamenti proposti dal servizio scrivente, accompagnato dal padre e continua ad effettuare sedute di psicoterapia individuale in regime privato. È stato inoltre attivato servizio di educativa domiciliare, che il ragazzo sembra aver accolto positivamente. Inoltre, il padre effettua un percorso di sostegno alla genitorialità presso centro per le famiglie municipale e il clima familiare sembra essere più sereno, in assenza di crisi di aggressività precedentemente segnalate. Complessivamente il quadro clinico appare in progressivo miglioramento, pertanto alla luce degli interventi in atto, non si ravvede un'urgenza nell'ingresso in struttura terapeutica residenziale.
Nel prosieguo del giudizio, dalla relazione del Servizio sociale del 12.12.2024, è emerso che la RA è ritornata nella casa familiare dopo aver ricevuto un incarico di Pt_1 insegnamento a Roma. Il ragazzo, che diverrà maggiorenne il prossimo giugno, vive nella casa familiare assieme ad entrambi i genitori, nonostante l'ordinanza del 22.09.2023 abbia disposto in via provvisoria l'allontanamento della madre. La nuova circostanza ha imposto la necessità di ascoltare Per_1
Dalle parole del ragazzo (intelligente per la sua età, apparso lucido e ben orientato durante l'ascolto) emerge un rapporto conflittuale con il padre e una ritrovata intesa con la madre, da quando la stessa ha fatto ritorno a Roma dalla Calabria, rimanendo a vivere nella ex casa familiare. ha difatti precisato di aver avuto numerosi scontri con il Per_1 padre, il quale però ha rappresentato la figura genitoriale in grado di garantire un equilibrio per il figlio (“Sono molto contento che mamma sia tornata. Meglio che siano presenti a casa entrambi i genitori. Ad oggi c'è un clima molto più equilibrato a casa. Per differenze caratteriali mi sono sentito poco a mio agio a vivere da solo con mio padre. Mio padre è una persona molto complessa. Io avrei preferito vivere con mia madre anche se lei è più severa di mio padre. Io e lui viviamo bene solo se stiamo lontani. Ci sono stati vari episodi che mi hanno scosso, come quello di inizio settembre. In questi giorni mio padre è stato molto nervoso, mi ha messo sotto pressione”). Osserva il Collegio che il sig. nonostante le sue fragilità, si è sempre occupato del CP_1 figlio, con il quale è vissuto fin dall'inizio del procedimento, assicurandogli regole ed equilibrio, occupandosi di tutte le sue necessità ed esigenze (accompagnandolo a scuola, assicurandosi che assumesse i medicinali nel rispetto della terapia farmacologica prescrittagli, provando a imporre limitazioni nelle sue scelte alimentari). Di contro la madre, che ha vissuto in Calabria dal settembre 2023 al giugno 2024, non è stata in questo periodo critico la figura di riferimento per il figlio, ritornando ad essere una presenza costante solo a partire dalle vacanze estive (mesi di luglio e agosto 2024). A seguito del colloquio intrattenuto con i genitori nel settembre 2024, il Servizio sociale affidatario rilevava che, durante il periodo trascorso da con la madre presso Per_1
l'abitazione della nonna materna in Toscana, la madre non era riuscita a dare al figlio delle regole né tantomeno a fargli seguire la terapia farmacologica.
Le relazioni del Servizio sociale Municipio VIII e del TSMREE hanno ben evidenziato le diverse personalità dei genitori e le problematiche psicofisiche di hanno Per_1 altresì registrato il miglioramento complessivo delle relazioni rispetto all'inizio del procedimento, con i riflessi anche sullo stato psicofisico del ragazzo.
In considerazione dei passi in avanti compiuti dai genitori e della imminente maggiore età di si ritiene quindi di revocare l'affidamento al Servizio Sociale, e disporne Per_1 l'affido condiviso ai genitori. Il Servizio affidatario continuerà a monitorare il nucleo familiare, a verificare che segua le terapie prescrittegli e potrà indicare alle parti Per_1 ogni altro intervento che si renda necessario nell'interesse del figlio.
Quanto al collocamento, si ritiene opportuno disporre il collocamento presso la madre (nell'immobile sito in Roma, via Bono Cairoli 5), e per l'effetto assegnare la casa familiare alla RA , disponendo che il padre se ne allontani entro 60 giorni dalla Pt_1 comunicazione della presente sentenza. Invero pur essendo il padre il genitore che si è adoperato per gestire la quotidianità del figlio, seguendolo nel suo percorso di crescita e terapeutico, nonché delle patologie cui risulta affetto, tra padre e figlio vi è un rapporto conflittuale che ha determinato anche l'intervento delle forze dell'ordine, mentre la madre rappresenta la figura con cui il ragazzo sente una maggiore vicinanza affettiva.
Con riguardo alla frequentazione padre figlio, avuto riguardo all'età del ragazzo, quasi maggiorenne, il Collegio dispone che la stessa sia lasciata alla libera determinazione tra le parti.
Per determinare il contributo da porre a carico dei genitori per il mantenimento del figlio
è necessario determinare la condizione reddituale e patrimoniale delle parti.
La madre, psicologa e psicoterapeuta, con specializzazione in TFA sostegno, ad oggi ha avuto un incarico di insegnante di sostegno in un istituto alberghiero con contratto fino al 30.06.2025, percependo un reddito mensile netto di € 1.400. Di contro, invece, il sig. è ingegnere e funzionario ENI con retribuzione media CP_1 netta mensile di circa € 2.500/2.600. A tali importi si aggiungono -come dallo stesso riferito all'udienza del 28.01.2025- una quota dei canoni di locazione di un immobile in Roma (la casa di famiglia d'origine) pari a € 270 mensili, e di un locale commerciale di cui detiene la quota di 1/6 pari a € 160. Parte resistente ha dichiarato di essersi sempre fatto carico del pagamento del mutuo gravante sulla casa familiare, cointestata con la moglie, di € 500 mensili. Dal maggio 2023 e sino al maggio 2025 il sig. è altresì CP_1 gravato del pagamento di € 500 (debito gravante su entrambi i coniugi), nonché di oneri condominiali e utenze domestiche per circa € 400 mensili. Infine, il sig. si fa CP_1 interamente carico delle spese per il mantenimento del figlio e del 100% delle Per_1 spese straordinarie dallo stesso sostenute (tra le quali psicologa, endocrinologa, fisiatra, spese scolastiche).
Come emerso dalla documentazione versata in atti e dalle dichiarazioni rese dalle parti, il sig. si è sempre occupato in via esclusiva della gestione economica e CP_1 organizzativa familiare (mutuo, oneri condominiali e utenze, spese mediche e terapia per il figlio, spese scolastiche). Di contro invece, la RA , psicologa e Pt_1 psicoterapeuta, dopo aver trascorso un periodo lontano dal figlio in altra regione (in Calabria), nell'estate del 2024 è ritornata a vivere (in spregio delle statuizioni provvisorie assunte con ordinanza del 22.09.2023) nella ex casa familiare e, nel settembre 2024, ha iniziato a lavorare come insegnante di sostegno presso un istituto alberghiero percependo € 1.400 mensili. Pertanto, avuto riguardo della situazione reddituale e patrimoniale delle parti, visto il mutamento di collocamento di (presso la madre nella casa familiare), il Collegio Per_1 dispone che il padre corrisponda alla madre per il mantenimento del figlio € 600 e le spese straordinarie nella misura dell'80% (così modificando parzialmente l'originario provvedimento), con decorrenza dalla data di allontanamento del sig. dalla casa CP_1 familiare.
Assegno di mantenimento per la moglie Con riguardo alla domanda formulata dalla sig.ra di vedersi riconosciuto un Pt_1 assegno per il suo mantenimento, contestato dal marito, si evidenzia che il Giudice
Delegato, con ordinanza del 22.09.2023, aveva riconosciuto alla RA un assegno di
€ 500 mensili, in considerazione del fatto che la stessa, allontanandosi dalla casa familiare, avrebbe dovuto reperire un nuovo alloggio. Ad oggi, la RA, mettendo a frutto la sua professionalità, ha reperito un impiego seppur a tempo determinato che le consente di acquisire una indipendenza economica beneficiando -dal mese di settembre 2024- della casa familiare ove la stessa è ritornata a vivere e che, in forza della convivenza con il figlio le viene assegnata con la presente sentenza, pur continuando il marito a pagare da solo il mutuo. Sulla scorta delle considerazioni effettuate, avuto riguardo alla situazione economica di entrambe le parti, al nuovo lavoro della , alla sua specifica professionalità, nonché Pt_1 alla disponibilità della casa familiare, di cui il marito paga il mutuo, il Collegio, fatti salvi i provvedimenti provvisori emessi, dispone la revoca dell'assegno di mantenimento per la RA dal mese di ottobre del 2024, dovendo le parti provvedere ciascuna Pt_1 al proprio mantenimento.
Spese di giudizio
In considerazione delle ragioni della decisione deve essere disposta la compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione, con l'intervento del Pubblico Ministero, ogni diversa domanda disattesa, così decide:
- dichiara la separazione personale tra , nata a [...] il [...], Parte_1
, e nato a [...] il [...], C.F._1 CP_1
che hanno contratto matrimonio in Montepulciano (SI) in data C.F._2
12.09.1992;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Comune di Montepulciano (SI) di provvedere all'annotazione della presente sentenza (anno 1992 parte 2 serie A n. 47)
- affida il figlio a entrambi i genitori con esercizio congiunto della responsabilità Per_1 genitoriale per le questioni di maggior interesse per lo stesso e esercizio disgiunto per le sole questioni di ordinaria gestione e limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana
-dispone che il Servizio sociale del Municipio competente (MUNICIPIO VIII) continui a monitorare il nucleo familiare
- dispone il collocamento di presso la madre, a cui assegna la casa coniugale;
Per_1
- determina la frequentazione padre figlio come da accordi diretti;
- dispone che corrisponda a per il mantenimento del figlio CP_1 Parte_1
€ 600 mensile, entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dal mese successivo all'allontanamento del sig. dalla casa familiare, e successivo adeguamento CP_1 automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT
- dispone che il padre si faccia carico dell'80% delle spese straordinarie;
- revoca l'assegno di mantenimento a dal mese di ottobre 2024 e stabilisce Parte_1 che ciascuno dei coniugi provveda al proprio mantenimento
- compensa tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data 04.04.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dr.ssa Filomena Albano Dr.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Così composto:
- Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
- Dott.ssa Filomena Albano Giudice rel.
- Dott.ssa Francesca Cosentino Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 16669 del 2023 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi, vertente TRA
- , nata a [...] il [...], , rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv. Sabrina Tranquilli, giusta procura in atti;
-ricorrente-
E
- nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dagli avv.ti Anna Regoli e Alessandro Ruggiero, giusta procura in atti;
-resistente-
NONCHÉ con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma;
-interventore ex lege-
OGGETTO: separazione giudiziale. CONCLUSIONI: all'udienza del 28.01.2025 le parti precisavano le conclusioni.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente depositato e notificato, unitamente al decreto di fissazione d'udienza, la RA adiva questo Tribunale esponendo che: aveva contratto Parte_1 matrimonio con il sig. in Montepulciano (SI) in data 12.09.1992 ((anno CP_1
1992 parte 2 serie A n. 47), dalla loro unione nasceva il figlio (il 08.06.2007), la Per_1 residenza familiare era fissata nell'immobile in Roma, Via Adelaide Bono Cairoli n. 5, in comproprietà, gravato da mutuo.
La ricorrente, psicologa e psicoterapeuta, ricostruendo la storia familiare, rappresentava che, nel corso del tempo, l'intesa si era andata progressivamente incrinando, tanto che, a partire dal 2015, la convivenza era divenuta intollerabile con forti ripercussioni anche psicologiche sull'intero nucleo familiare;
che, negli ultimi anni, a causa del Covid e della contrazione generale del lavoro aveva lavorato in misura ridotta percependo redditi esigui (circa € 2.000 annui), a differenza del marito, ingegnere e funzionario ENI. Tanto premesso la RA chiedeva la separazione personale, l'affido condiviso Pt_1 del figlio minore con collocamento presso di sé nella casa familiare (sita in Roma Per_1 alla Via Adelaide Bono Cairoli n. 5), di cui chiedeva l'assegnazione, un assegno paterno per il mantenimento di di € 600 mensili, oltre il 100% delle spese straordinarie, Per_1 nonché un contributo per il proprio mantenimento di € 500 mensili. Con comparsa di costituzione e risposta e contestuale domanda riconvenzionale, si costituiva in giudizio il sig. aderendo alla domanda di separazione formulata dalla CP_1 moglie, contestando quanto dedotto ex adverso, rappresentando di contro che la situazione di malessere che aveva investito il nucleo familiare aveva radici antiche (già nel 2003 la RA era caduta in depressione (affidandosi alle cure del dr. Bosio), Pt_1 attraversando un periodo molto tormentato;
che, dopo qualche tempo, nel 2007, ristabilito l'equilibrio familiare, era nato, dopo una gravidanza difficile, il figlio Per_1 che, nel 2012, la moglie affrontava una nuova depressione che stravolse gli equilibri familiari e diede inizio a nuovi contrasti;
che la situazione familiare andò progressivamente a peggiorare, tanto che, nel giugno 2013, la moglie, di sua iniziativa, assumeva la decisione di non condivide più il letto con il marito, con cui interrompeva ogni rapporto fisico e affettivo, facendo trasferire il figlio nella camera da letto;
che, nell'estate del 2017, la famiglia decideva di partire per un viaggio in Cile con l'intento di procedere all'adozione di una bambina (i coniugi avevano fatto nel 2010 richiesta di adozione), poco più piccola del figlio ( nata in [...] il [...]); che, Per_1 Per_2 tuttavia, avviata la pratica per l'adozione e giunta a Roma la piccola , la RA Per_2
manifestava l'intenzione di allontanarla, imponendogli di affidare in una Pt_1 Per_2 casa-famiglia, tanto che, con sentenza n. 62/2018, il Tribunale per i Minorenni di Roma dichiarava nuovamente lo stato di abbandono e di adottabilità della minore Persona_3
(“… gli episodi autolesionistici lamentati dai genitori non si erano mai verificati nel lungo periodo in cui era stata in osservazione;
che gli specialisti confermavano Per_2 che la minore veniva da un passato doloroso di cui la famiglia adottiva era stata informata e che vi erano tutti gli strumenti per poter procedere al recupero del rapporto, tanto più considerato che la madre si professava psicoterapeuta”), dichiarando altresì la decadenza dei genitori dalla capacità di adottare e ponendo la minore in una casa famiglia.
Tanto premesso, avuto riguardo della situazione rappresentata, il sig. chiedeva, CP_1 per le gravi violazioni degli obblighi di assistenza familiare, fosse pronunciata la separazione con addebito alla moglie, avuto riguardo alla rinuncia della sig.ra ad Pt_1 esercitare la responsabilità genitoriale e al suo rifiuto di aderire alle terapie necessarie per il figlio, chiedeva l'affido esclusivo di collocandolo presso di sé nella casa Per_1 familiare di cui chiedeva l'assegnazione, un contributo materno per il mantenimento del figlio di € 300 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie;
infine, in considerazione delle condizioni di salute di (ragazzo sovrappeso con un rapporto molto difficile Per_1 con il cibo, dal carattere complesso con sintomi di intolleranza nei confronti dei genitori, preso in carico dall'unità di psichiatria infantile del Bambin Gesù e poi del Gemelli), fosse disposto l'intervento del Servizio sociale.
Con provvedimento del 22.09.2023 il Giudice Delegato, letti gli atti, sentite le parti, rilevato che emergeva un clima di tensione familiare insostenibile, altamente pregiudizievole per il figlio minore, che viveva in un contesto privo di affettività e carico di tensione;
avuto altresì riguardo all'alto livello di incomunicabilità tra i genitori (episodio di violenza agita dal figlio nei confronti del padre durante il quale interveniva della Polizia); autorizzava i coniugi a vivere separati e, in via provvisoria e urgente, affidava il minore al Servizio sociale competente, il quale avrebbe provveduto a Per_1 monitorare lo svolgimento del suo percorso psicologico e terapeutico;
nominava quale curatore speciale del minore l'avv. Brunella Caiazza;
disponeva il collocamento di presso il padre al quale assegnava la casa coniugale;
disponeva che il padre Per_1 provvedesse al mantenimento diretto del figlio, facendosi carico interamente delle spese straordinarie;
disponeva che il sig. corrispondesse alla sig.ra per il suo CP_1 Pt_1 mantenimento una somma mensile di € 500. Si costituiva in giudizio la Curatrice speciale, l'avv. Brunella Caiazza, la quale, sentite le parti, esaminata la relazione valutativa del prof. e dopo aver provveduto Per_4 ad effettuare dei colloqui con osservava che “… è emersa con forza la sua Per_1 estrema intelligenza, il bisogno di essere visto e riconosciuto dagli adulti e la scarsa affettività relazionale sviluppata e vissuta in famiglia. Dai Fascicoli di causa dei genitori è risultata una maggiore presenza ed attenzione paterna nella vita del figlio e la condivisione di spazi anche importanti per la sua crescita, quali la frequentazione scolastica e le visite e terapie mediche, situazioni che hanno sempre visto la partecipazione attiva del sig. che ha condiviso con il figlio anche il CP_1 vissuto abbandonico dell'adozione finita con il ritorno in Cile di , sorella adottiva Per_2 di L'adozione mancata o, meglio, culminata con la richiesta di annullamento Per_1 della procedura ultimata e con il reinserimento di tra i bambini adottabili in Per_2 quanto in stato di abbandono, se ha determinato depressione nel sig. è stata da CP_1 vissuta con grande angoscia in quanto si è identificato nell'essere oggetto di Per_1 rifiuto … Dai Fascicoli di causa … emerge altresì il pochissimo spazio riconosciuto a dalla madre … la condivisione, non necessitata da esigenze di spazio, si è avuta Per_1 fino all'allontanamento materno dalla casa familiare, avvenuto a fine giugno 2023, dunque quando aveva già 15 anni”. La Curatrice speciale riferiva di aver preso Per_1 contatti con le figure specialiste che avevano in carico nella specie la Dott.ssa Per_1
(per disturbi di natura endocrinologica), la Dott.ssa Persona_5 Persona_6
(psicologa, che segue per il percorso che egli stesso ha voluto intraprendere, con Per_1
i Servizi sociali), il Dott. (psicologo del TSMREE). Dalle rilevanze Testimone_1 degli esperti intervenuti emergeva in modo univoco il desiderio del ragazzo “di tornare alla normalità”, cercando di intraprendere un nuovo percorso, riprendendo le lezioni scolastiche e la frequentazione, aprendosi al dialogo. L'avv. Caiazza evidenziava che il ragazzo manifestava il desiderio di rivelare il suo bisogno di attirare l'attenzione su di sé, anche “simulando e forse amplificando” stati di malessere, atteggiamenti disfunzionali, sincopi e quant'altro. Sulla scorta di ciò, il Curatore chiedeva la conferma dei provvedimenti provvisori: collocamento del minore con il padre presso l'abitazione familiare, graduale recupero dei rapporti con la madre, il tutto sotto il controllo del
Servizio sociale).
In data 18.12.2023 il Servizio sociale MUNICIPIO VIII, nelle persone della dr.ssa
[...]
e della psicologa dr.ssa depositavano la loro relazione circa Per_7 Persona_8 la condizione del ragazzo e del nucleo familiare, concludendo che “È stato consigliato al padre di intraprendere un percorso di sostegno genitoriale presso il centro famiglie del Municipio VIII o presso qualsiasi altro centro da lui individuato. Ad oggi questo non
è stato effettuato. È indispensabile intraprendere azioni a tutela della salute psicologica e fisica del ragazzo … Si propone quindi, in alternativa al centro diurno, l'attivazione dell'educativa domiciliare al massimo delle ore. La sig.ra si rendeva disponibile Pt_1 ad incontri online … Sulla base di questi si valuterà la frequentazione tra la sig.ra e il figlio considerando anche la volontà di . Per_1
In data 04.01.2024 il Servizio incaricato provvedeva a relazionare sulla situazione del figlio depositando la relazione del dr. del TSMREE il quale Per_1 Tes_1 concludeva affermando che “… nonostante il ragazzo sia difficilmente esplorabile a causa della sua diffidenza, della tendenza al mascheramento dei sintomi e delle non coscienza di malattia, è possibile ipotizzare la presenza di un disturbo delle spettro della schizofrenia già conclamato, con aspetti deliranti, persecutorietà, occasionale discontrollo comportamentale e disfunzionalità generale. Si conferma l'indicazione di un ricovero ospedaliero o in clinica per trattamento intensivo, per l'avvio di una terapia farmacologica e la stabilizzazione del quadro clinico, e successivo proseguo della psicoterapia, prendendo successivamente in considerazione, a seconda della risposta al trattamento e dell'evoluzione del quadro familiare, l'inserimento in una struttura residenziale terapeutica”.
In data 18.01.2024, il Giudice Delegato, vista la relazione del dr. Testimone_1
(ASL RM2 TSMREED8) e i gravi disturbi psichiatrici del minore, incaricava il Servizio sociale affidatario (MUNICIPIO VIII) di far iniziare al ragazzo un percorso terapeutico presso il Centro Diurno della ASL ROMA 2 tutti i pomeriggi dopo la scuola, una terapia farmacologica e psicoterapica;
incaricava infine il Servizio sociale di valutare l'opportunità di attivare il SISMIF e il suo collocamento presso una struttura residenziale terapeutica.
Con relazione di aggiornamento del 27.05.2024 il Servizio TSMREE ASL ROMA2 incaricato di seguire il minore, depositava relazione di aggiornamento sulla condizione di nella quale evidenziava che il ragazzo aveva iniziato ad assumere in maniera Per_1 continuativa la terapia farmacologica (acido valproico), a partire dalla metà di aprile, con una stabilizzazione progressiva del tono dell'umore. Il ragazzo altresì, aveva iniziato a prendere parte a tutti gli appuntamenti proposti dal Servizio TSMREE, accompagnato dal padre, proseguendo le sedute di psicoterapia individuale. Il dr. Testimone_1 evidenziava che era stato attivato il servizio di educativa domiciliare, accolto favorevolmente dal ragazzo e che anche il padre aveva iniziato un percorso di sostegno alla genitorialità presso il Centro famiglie con un rasserenamento della situazione.
In prosieguo di giudizio, con provvedimento del 12.06.2024, il GD, preso atto dell'evoluzione migliorativa delle condizioni di (cfr. relazione del Servizio Per_1 sociale, del TSMREE dell'ASL RM2 e note del curatore speciale), riteneva superata l'urgente necessità di un ingresso di in una struttura terapeutica residenziale. Per_1
Dalla successiva relazione di aggiornamento del 19.12.2024, del Servizio sociale
(assistente sociale dr.ssa , emergeva che ad inizio anno scolastico Persona_7 aveva cambiato scuola facendo ritorno al liceo (lasciando il liceo Per_1 Per_9
, desideroso di tornare ai vecchi compagni e professori;
che la RA si Per_10 Pt_1 era trasferita temporaneamente presso l'abitazione familiare, dopo che aveva iniziato a lavorare come insegnante di sostegno in una scuola a Roma, nelle more della ricerca di una sistemazione alloggiativa;
che aveva trascorso i mesi di luglio e di agosto Per_1 assieme alla madre presso l'abitazione della nonna materna in Toscana, non seguendo tuttavia la terapia farmacologica prescritta (così come confermato dalla madre, la quale non si era assicurata che il ragazzo seguisse le prescrizioni mediche); che il ragazzo aveva detto di aver ricostruito un rapporto positivo con la madre, privilegiato rispetto al padre, esternando la sua preferenza a vivere assieme alla stessa. In conclusione, il Servizio osservava che “… emergono significative criticità nella gestione di … Per_1 mancanza di comunicazione con i servizi sociali: i genitori non hanno segnalato il cambio di istituto scolastico, dimostrando una scarsa collaborazione con le istituzioni che seguono il ragazzo;
mancata assunzione delle cure prescritte: non è stato garantito un adeguato monitoraggio affinché seguisse le terapie necessarie … ; clima Per_1 conflittuale nei rapporti familiari: le dinamiche interne alla famiglia sono caratterizzate da un alto livello di conflittualità, che si riflette negativamente sulla gestione educativa di Un elemento preoccupante è il fatto che sembra esercitare un ruolo Per_1 Per_1 predominante sui genitori, dimostrandosi spesso in grado di imporre regole nella gestione della vita quotidiana. Entrambi i genitori, pur lamentandosi delle difficoltà incontrate, faticano a porre dei limiti chiari e condivisi. Questa situazione si manifesta, ad esempio, nella gestione alimentare … entrambi i genitori appaiono in difficoltà nel fornire una guida educativa coerente, lasciando spazio a dinamiche disfunzionali che rafforzano il comportamento predominante di . Per_1
Il GD, rilevato che emergevano prospettive divergenti riguardo al collocamento di prossimo a diventare maggiorenne e che la RA continuava a rimanere Per_1 Pt_1 nella casa familiare, nonostante il provvedimento giudiziario vigente, riteneva necessario procedere con l'ascolto di e fissava per l'ascolto l'udienza del Per_1
28.01.2025. All'udienza, sentito e le parti, il Giudice Delegato, ritenuta la causa istruita e Per_1 matura per la decisione, la riservava al Collegio per la decisione, acquisendo successivamente l'estratto dell'atto di matrimonio mancante.
Il Tribunale è chiamato a pronunciarsi in merito allo status separativo, nonché alle ulteriori domande e segnatamente quelle riguardanti l'affidamento, il collocamento e il mantenimento del figlio minore nonché il contributo per il mantenimento Per_1 richiesto dalla moglie e contestato dal marito.
Domanda di separazione
La domanda di separazione deve essere accolta in quanto dal contegno e dalle allegazioni delle parti è risultata la frattura della comunione materiale e spirituale della coppia. I contrasti tra le parti hanno radici antiche ed hanno rappresentato il motivo del loro allontanamento. Peraltro, la constatata indisponibilità delle parti ad una riconciliazione per tutto il tempo in cui il processo si è protratto, dimostra la sussistenza dei presupposti per la separazione.
Addebito della separazione
La domanda di addebito della separazione formulata in via riconvenzionale dal marito deve essere respinta in quanto il sig. ripercorrendo il vissuto familiare, ha CP_1 evidenziato che il rapporto con la moglie si era cominciato a deteriorare già nel 2013, incrinandosi irrimediabilmente con il vissuto dell'adozione mancata della bambina Per_2
(culminata con la richiesta di annullamento della procedura di adozione e con il reinserimento di tra i bambini in stato di abbandono). Da quel momento -come Per_2 affermato dal sig. uscito devastato da tale vicenda, entrando in depressione- il CP_1 rapporto familiare è lentamente naufragato, emergendo le divergenze, i rancori e gli attriti.
Le parti -come precisato nella comparsa di risposta e ribadito financo all'udienza del 28.01.2025- avevano interrotto qualsiasi rapporto (difatti la madre ha condiviso la sua camera da letto con il figlio e non con il marito). Il resistente tuttavia non ha dato prova certa e inequivocabile che le presunte condotte poste in essere dalla moglie fossero state da sole in grado minare il rapporto coniugale, essendo il rapporto già compromesso da tempo. L'esclusione del dalla vita della moglie ha rappresentato il culmine di un CP_1 rapporto ormai logoro da tempo.
Sulla scorta di quanto precisato, la domanda di addebito della separazione proposta dal sig. deve essere respinta in quanto sprovvista di valido supporto probatorio in CP_1 grado di determinare in maniera inequivocabile il nesso eziologico tra la fine della relazione e le condotte assunte dalla moglie. Per costante giurisprudenza: “La dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito” (cfr. Cass. n.14840/2006). Pertanto, dalle dichiarazioni rese dalle parti, dagli atti di causa, dalle indagini sociali e da tutta l'istruttoria svolta è emerso che la crisi familiare aveva radici profonde. Lo stesso ricorrente non era riuscito a comprendere lo stato di malessere della moglie riguardo alla situazione psichica che stava vivendo sia prima che dopo la nascita del figlio né Per_1 tantomeno a seguito della drammatica vicenda dell'adozione mancata. Di conseguenza la instabilità era evidente già prima dell'esasperarsi dei rapporti, che hanno risentito in maniera significativa della difficile situazione psicofisica del figlio Per_1
La separazione è riconducibile al complesso degli elementi descritti e, pertanto, va respinta la domanda di addebito proposta.
Affidamento, collocamento e mantenimento del figlio Per_1
Le parti sono genitori di (17 anni), ragazzo affetto da disturbi alimentari e dello Per_1 spettro della schizofrenia, “con aspetti deliranti, persecutorietà, occasionale discontrollo comportamentale e disfunzionalità generale” come rilevato dal dr.
del TSMREE, e confermato (nelle relazioni del Servizio sociale affidatario del Tes_1
Municipio VIII) dalla dr.ssa assistente sociale. Per_7 Come emerso dall'istruttoria complessivamente svolta e dalle dichiarazioni rese dallo stesso all'udienza del 28.01.2025, la situazione familiare mostra criticità Per_1
(puntualmente dettagliate dalla dr.ssa nella relazione del 19.12.2024, Persona_7
“mancanza di comunicazione con i servizi sociali: i genitori non hanno segnalato il cambio di istituto scolastico, dimostrando una scarsa collaborazione con le istituzioni che seguono il ragazzo;
mancata assunzione delle cure prescritte: non è stato garantito un adeguato monitoraggio affinché seguisse le terapie necessarie … ; clima Per_1 conflittuale nei rapporti familiari: le dinamiche interne alla famiglia sono caratterizzate da un alto livello di conflittualità, che si riflette negativamente sulla gestione educativa di ), acuite e per certi versi esasperate dai genitori, i quali non riescono -come Per_1 osservato dal Servizio sociale- a definire un percorso chiaro per il figlio, definirne limiti e regole in grado di aiutarlo e supportarlo. Il ragazzo infatti “sembra esercitare un ruolo predominante sui genitori, dimostrandosi spesso in grado di imporre regole nella gestione della vita quotidiana”. Entrambi i genitori sono risultati in difficoltà nel fornire una guida educativa coerente, lasciando spazio a dinamiche disfunzionali che rafforzano il comportamento predominante di Per_1 Nel corso del giudizio si è registrata un'evoluzione positiva della situazione di ER
, con ordinanza del 18.01.2024, il Giudice incaricava il Servizio sociale
[...]
- di provvedere a che che soffre di gravi disturbi psichiatrici, iniziasse un Per_1 percorso terapeutico presso il Centro Diurno della ASL ROMA 2, tutti i pomeriggi dopo la scuola, e seguisse la terapia farmacologica e psicoterapica;
- di valutare l'opportunità di attivare il SISMIF e un collocamento di presso una Per_1 struttura residenziale terapeutica, Con ordinanza del 12.06.2024, il Giudice prendeva atto dell'evoluzione migliorativa delle condizioni di (cfr. relazione del Servizio sociale, del TSMREE dell'ASL Per_1
RM2 e del curatore speciale), ha iniziato ad assumere in maniera continuativa Per_1 terapia farmacologica con acido valproico, a partire da metà aprile, con migliore stabilizzazione del tono dell'umore. Il ragazzo partecipa a tutti gli appuntamenti proposti dal servizio scrivente, accompagnato dal padre e continua ad effettuare sedute di psicoterapia individuale in regime privato. È stato inoltre attivato servizio di educativa domiciliare, che il ragazzo sembra aver accolto positivamente. Inoltre, il padre effettua un percorso di sostegno alla genitorialità presso centro per le famiglie municipale e il clima familiare sembra essere più sereno, in assenza di crisi di aggressività precedentemente segnalate. Complessivamente il quadro clinico appare in progressivo miglioramento, pertanto alla luce degli interventi in atto, non si ravvede un'urgenza nell'ingresso in struttura terapeutica residenziale.
Nel prosieguo del giudizio, dalla relazione del Servizio sociale del 12.12.2024, è emerso che la RA è ritornata nella casa familiare dopo aver ricevuto un incarico di Pt_1 insegnamento a Roma. Il ragazzo, che diverrà maggiorenne il prossimo giugno, vive nella casa familiare assieme ad entrambi i genitori, nonostante l'ordinanza del 22.09.2023 abbia disposto in via provvisoria l'allontanamento della madre. La nuova circostanza ha imposto la necessità di ascoltare Per_1
Dalle parole del ragazzo (intelligente per la sua età, apparso lucido e ben orientato durante l'ascolto) emerge un rapporto conflittuale con il padre e una ritrovata intesa con la madre, da quando la stessa ha fatto ritorno a Roma dalla Calabria, rimanendo a vivere nella ex casa familiare. ha difatti precisato di aver avuto numerosi scontri con il Per_1 padre, il quale però ha rappresentato la figura genitoriale in grado di garantire un equilibrio per il figlio (“Sono molto contento che mamma sia tornata. Meglio che siano presenti a casa entrambi i genitori. Ad oggi c'è un clima molto più equilibrato a casa. Per differenze caratteriali mi sono sentito poco a mio agio a vivere da solo con mio padre. Mio padre è una persona molto complessa. Io avrei preferito vivere con mia madre anche se lei è più severa di mio padre. Io e lui viviamo bene solo se stiamo lontani. Ci sono stati vari episodi che mi hanno scosso, come quello di inizio settembre. In questi giorni mio padre è stato molto nervoso, mi ha messo sotto pressione”). Osserva il Collegio che il sig. nonostante le sue fragilità, si è sempre occupato del CP_1 figlio, con il quale è vissuto fin dall'inizio del procedimento, assicurandogli regole ed equilibrio, occupandosi di tutte le sue necessità ed esigenze (accompagnandolo a scuola, assicurandosi che assumesse i medicinali nel rispetto della terapia farmacologica prescrittagli, provando a imporre limitazioni nelle sue scelte alimentari). Di contro la madre, che ha vissuto in Calabria dal settembre 2023 al giugno 2024, non è stata in questo periodo critico la figura di riferimento per il figlio, ritornando ad essere una presenza costante solo a partire dalle vacanze estive (mesi di luglio e agosto 2024). A seguito del colloquio intrattenuto con i genitori nel settembre 2024, il Servizio sociale affidatario rilevava che, durante il periodo trascorso da con la madre presso Per_1
l'abitazione della nonna materna in Toscana, la madre non era riuscita a dare al figlio delle regole né tantomeno a fargli seguire la terapia farmacologica.
Le relazioni del Servizio sociale Municipio VIII e del TSMREE hanno ben evidenziato le diverse personalità dei genitori e le problematiche psicofisiche di hanno Per_1 altresì registrato il miglioramento complessivo delle relazioni rispetto all'inizio del procedimento, con i riflessi anche sullo stato psicofisico del ragazzo.
In considerazione dei passi in avanti compiuti dai genitori e della imminente maggiore età di si ritiene quindi di revocare l'affidamento al Servizio Sociale, e disporne Per_1 l'affido condiviso ai genitori. Il Servizio affidatario continuerà a monitorare il nucleo familiare, a verificare che segua le terapie prescrittegli e potrà indicare alle parti Per_1 ogni altro intervento che si renda necessario nell'interesse del figlio.
Quanto al collocamento, si ritiene opportuno disporre il collocamento presso la madre (nell'immobile sito in Roma, via Bono Cairoli 5), e per l'effetto assegnare la casa familiare alla RA , disponendo che il padre se ne allontani entro 60 giorni dalla Pt_1 comunicazione della presente sentenza. Invero pur essendo il padre il genitore che si è adoperato per gestire la quotidianità del figlio, seguendolo nel suo percorso di crescita e terapeutico, nonché delle patologie cui risulta affetto, tra padre e figlio vi è un rapporto conflittuale che ha determinato anche l'intervento delle forze dell'ordine, mentre la madre rappresenta la figura con cui il ragazzo sente una maggiore vicinanza affettiva.
Con riguardo alla frequentazione padre figlio, avuto riguardo all'età del ragazzo, quasi maggiorenne, il Collegio dispone che la stessa sia lasciata alla libera determinazione tra le parti.
Per determinare il contributo da porre a carico dei genitori per il mantenimento del figlio
è necessario determinare la condizione reddituale e patrimoniale delle parti.
La madre, psicologa e psicoterapeuta, con specializzazione in TFA sostegno, ad oggi ha avuto un incarico di insegnante di sostegno in un istituto alberghiero con contratto fino al 30.06.2025, percependo un reddito mensile netto di € 1.400. Di contro, invece, il sig. è ingegnere e funzionario ENI con retribuzione media CP_1 netta mensile di circa € 2.500/2.600. A tali importi si aggiungono -come dallo stesso riferito all'udienza del 28.01.2025- una quota dei canoni di locazione di un immobile in Roma (la casa di famiglia d'origine) pari a € 270 mensili, e di un locale commerciale di cui detiene la quota di 1/6 pari a € 160. Parte resistente ha dichiarato di essersi sempre fatto carico del pagamento del mutuo gravante sulla casa familiare, cointestata con la moglie, di € 500 mensili. Dal maggio 2023 e sino al maggio 2025 il sig. è altresì CP_1 gravato del pagamento di € 500 (debito gravante su entrambi i coniugi), nonché di oneri condominiali e utenze domestiche per circa € 400 mensili. Infine, il sig. si fa CP_1 interamente carico delle spese per il mantenimento del figlio e del 100% delle Per_1 spese straordinarie dallo stesso sostenute (tra le quali psicologa, endocrinologa, fisiatra, spese scolastiche).
Come emerso dalla documentazione versata in atti e dalle dichiarazioni rese dalle parti, il sig. si è sempre occupato in via esclusiva della gestione economica e CP_1 organizzativa familiare (mutuo, oneri condominiali e utenze, spese mediche e terapia per il figlio, spese scolastiche). Di contro invece, la RA , psicologa e Pt_1 psicoterapeuta, dopo aver trascorso un periodo lontano dal figlio in altra regione (in Calabria), nell'estate del 2024 è ritornata a vivere (in spregio delle statuizioni provvisorie assunte con ordinanza del 22.09.2023) nella ex casa familiare e, nel settembre 2024, ha iniziato a lavorare come insegnante di sostegno presso un istituto alberghiero percependo € 1.400 mensili. Pertanto, avuto riguardo della situazione reddituale e patrimoniale delle parti, visto il mutamento di collocamento di (presso la madre nella casa familiare), il Collegio Per_1 dispone che il padre corrisponda alla madre per il mantenimento del figlio € 600 e le spese straordinarie nella misura dell'80% (così modificando parzialmente l'originario provvedimento), con decorrenza dalla data di allontanamento del sig. dalla casa CP_1 familiare.
Assegno di mantenimento per la moglie Con riguardo alla domanda formulata dalla sig.ra di vedersi riconosciuto un Pt_1 assegno per il suo mantenimento, contestato dal marito, si evidenzia che il Giudice
Delegato, con ordinanza del 22.09.2023, aveva riconosciuto alla RA un assegno di
€ 500 mensili, in considerazione del fatto che la stessa, allontanandosi dalla casa familiare, avrebbe dovuto reperire un nuovo alloggio. Ad oggi, la RA, mettendo a frutto la sua professionalità, ha reperito un impiego seppur a tempo determinato che le consente di acquisire una indipendenza economica beneficiando -dal mese di settembre 2024- della casa familiare ove la stessa è ritornata a vivere e che, in forza della convivenza con il figlio le viene assegnata con la presente sentenza, pur continuando il marito a pagare da solo il mutuo. Sulla scorta delle considerazioni effettuate, avuto riguardo alla situazione economica di entrambe le parti, al nuovo lavoro della , alla sua specifica professionalità, nonché Pt_1 alla disponibilità della casa familiare, di cui il marito paga il mutuo, il Collegio, fatti salvi i provvedimenti provvisori emessi, dispone la revoca dell'assegno di mantenimento per la RA dal mese di ottobre del 2024, dovendo le parti provvedere ciascuna Pt_1 al proprio mantenimento.
Spese di giudizio
In considerazione delle ragioni della decisione deve essere disposta la compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione, con l'intervento del Pubblico Ministero, ogni diversa domanda disattesa, così decide:
- dichiara la separazione personale tra , nata a [...] il [...], Parte_1
, e nato a [...] il [...], C.F._1 CP_1
che hanno contratto matrimonio in Montepulciano (SI) in data C.F._2
12.09.1992;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Comune di Montepulciano (SI) di provvedere all'annotazione della presente sentenza (anno 1992 parte 2 serie A n. 47)
- affida il figlio a entrambi i genitori con esercizio congiunto della responsabilità Per_1 genitoriale per le questioni di maggior interesse per lo stesso e esercizio disgiunto per le sole questioni di ordinaria gestione e limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana
-dispone che il Servizio sociale del Municipio competente (MUNICIPIO VIII) continui a monitorare il nucleo familiare
- dispone il collocamento di presso la madre, a cui assegna la casa coniugale;
Per_1
- determina la frequentazione padre figlio come da accordi diretti;
- dispone che corrisponda a per il mantenimento del figlio CP_1 Parte_1
€ 600 mensile, entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dal mese successivo all'allontanamento del sig. dalla casa familiare, e successivo adeguamento CP_1 automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT
- dispone che il padre si faccia carico dell'80% delle spese straordinarie;
- revoca l'assegno di mantenimento a dal mese di ottobre 2024 e stabilisce Parte_1 che ciascuno dei coniugi provveda al proprio mantenimento
- compensa tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data 04.04.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dr.ssa Filomena Albano Dr.ssa Marta Ienzi