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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 10/04/2025, n. 1536 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1536 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 6534 /2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE LAVORO
In nome del popolo italiano
Il giudice dott.ssa Claudia Tanzarella,
verificata la rituale comunicazione a cura della cancelleria del provvedimento con cui si è disposto, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., che l'udienza di discussione sia sostituita dal deposito telematico e dallo scambio di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, dà preliminarmente atto della predetta modalità di comparizione delle parti e, viste le conclusioni rassegnate dalle parti, adotta ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6534/2023 del Registro Generale e promossa da
, con il procuratore avv. GOFFREDO LEONARDO Parte_1
Ricorrente
nei confronti di in persona del Presidente pro tempore, con il procuratore avv. TIBERINO CARLA CP_1
Resistente
Oggetto: Prestazioni CP_1
*** MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso dell'01.06.2023, l'istante in epigrafe indicata, premesso di aver lavorato con decorrenza dal 05/10/2020, alle dipendenze della società in virtù di plurimi contratti a tempo CP_2 determinato, sino alla data del 31/01/2022, epoca di cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro a termine, di essere stata in malattia dal 21/12/2021 al 12/02/2022, con riacquisto della capacità lavorativa sin dal 13.02.2022, esponeva che con provvedimento dell'11.05.2022 l' aveva CP_1 respinto la domanda del 09.03.2022 di indennità Naspi spettantegli a seguito della cessazione del cennato rapporto di lavoro, adducendo la seguente motivazione: “dall'accertamento medico legale è risultato il mancato riacquisto capacità lavorativa. La domanda può essere riproposta a evento di malattia/ricovero concluso”. Pertanto, avendo riacquisito la capacità lavorativa sin dal 13.02.2022, come da certificazione medica dell08.04.2022, già trasmessa all' , chiedeva di accertare e dichiarare, ai sensi del D. Lgs. n. CP_1 22/2015, il diritto a percepire l'indennità di disoccupazione Naspi, con condanna dell' al CP_1 pagamento di quanto a tal titolo dovuto, oltre a interessi e rivalutazione come per legge dalla maturazione sino al soddisfo, con il favore delle spese di giudizio, da distrarsi.
Si costituiva in giudizio l' che contestava la fondatezza del ricorso e ne chiedeva il rigetto. CP_1
*
Tali essendo le prospettazioni delle parti, il ricorso è fondato per quanto di ragione.
La Naspi è una prestazione economica, introdotta dal d. lgs. 4 marzo 2015, n. 22, che sostituisce l'indennità di disoccupazione denominata Assicurazione Sociale per l'Impiego (ASpI). È una prestazione a domanda, erogata a favore dei lavoratori dipendenti che abbiano perduto involontariamente l'occupazione, per gli eventi di disoccupazione che si verificano dal 1° maggio 2015.
Ai sensi dell'art. 3 i requisiti per il riconoscimento della prestazione in favore dei lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione sono congiuntamente i seguenti: a) siano in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni;
b) possano far valere, nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione;
c) possano far valere trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione.
Per quanto riguarda il requisito della perdita involontaria del lavoro, il secondo comma dell'art. 3 precisa che la NASpI è riconosciuta anche ai lavoratori che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa e nei casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dall'articolo 1, comma 40, della legge n. 92 del 2012.
Per quanto riguarda il requisito delle trenta giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione, si deve precisare che per giornate di effettivo lavoro si intendono quelle di effettiva presenza al lavoro, a prescindere dalla loro durata oraria: in relazione ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari – per i quali non si dispone di un dato relativo al numero di giornate effettivamente lavorate – la presenza al lavoro per almeno trenta giornate negli ultimi 12 mesi si determina con riferimento al sistema in uso per l'accredito della contribuzione e per il pagamento delle prestazioni relative ai lavoratori domestici: la presenza di contribuzione per almeno cinque settimane - considerate convenzionalmente di sei giorni ciascuna - equivale a trenta giornate di lavoro.
Nella fattispecie in esame, risulta che in data 11.05.2022 l' abbia respinto la domanda di CP_1 indennità del 09.03.2022 presentata dalla parte ricorrente per il pagamento dell'indennità di disoccupazione NASpI, di cui al citato art. 3 e seguenti del D. Lgs. n. 22/2015, in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro subordinato svolto alle dipendenze della società nel CP_2 complessivo periodo dal 05/10/2020 al 31/01/2022, per il ritenuto mancato riacquisto della capacità lavorativa a seguito di malattia insorta in prossimità della cessazione dell'ultimo contratto a termine.
Tale diniego è illegittimo.
Ora, non v'è alcuna specifica contestazione con riguardo ai dedotti requisiti contributivi per fruire della prestazione previdenziale, vantando la parte ricorrente più di tredici settimane di contributi negli ultimi quattro anni, potendo ella far valere più di trenta giorni di lavoro effettivo nei 12 mesi precedenti la cessazione del rapporto di lavoro, ed avendo la stessa affermato di non svolgere altra attività lavorativa.
Rispetto a siffatti requisiti, peraltro risultanti dai versati atti, l' non ha inteso offrire alcuna CP_1 diversa prospettazione, avendo, del resto, l'ente previdenziale fondato il proprio diniego sulla circostanza ostativa del presunto mancato riacquisto della capacità lavorativa all'esito del periodo di malattia certificato dal 21/12/2021 al 12/02/2022.
Ciò posto, quanto al requisito della riacquistata capacità lavorativa, la disposta CTU, sulla scorta della documentazione sanitaria esaminata, a seguito di accurata valutazione retrospettiva dei dati anamnestici sul decorso clinico-funzionale e sulle variabili individuali interferenti, all'esito di esame obiettivo, ha acclarato che:
era affetta in data 13.2.2022 da 'Esiti di intervento chirurgico effettuato Parte_1 in data 21.12.2023 di liberazione del nervo mediano per sindrome del tunnel carpale mano sinistra con significativo recupero funzionale ROM ed azioni di forza/presa di polso-mano sinistra anche nell'endurance ripetitiva in destrimane'. Si ritiene secondo criterio di certezza che nella suddetta data 13.2.2022 la ricorrente aveva riacquistato la piena capacità lavorativa generica e specifica anche per compiti implicanti sovraccarico biomeccanico dell'arto superiore per completa risoluzione tramite neurolisi chirurgica del danno anatomico con pieno recupero delle capacità funzionali del sistema mano-polso dell'arto superiore sinistro con ottimizzazione dello scorrimento del nervo mediano in completa assenza di pressione/aderenze e recupero del normale trofismo muscolare.”.
Ritiene il Giudicante di aderire alle motivazioni e alle conclusioni cui è pervenuto il CTU attraverso un accurato esame clinico e specifici esami strumentali, atteso che le contestazioni opposte dalle parti non sono tali da validamente ed efficacemente contrastare i risultati peritali, scevri da vizi logici e da contraddizioni.
Pertanto, va dichiarato, ai sensi del D. Lgs. n. 22/2015, il diritto dell'odierna ricorrente a percepire l'indennità di disoccupazione Naspi per il rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato cessato il 31/01/2022, con condanna dell' al pagamento di quanto a tal titolo dovuto, con decorrenza dal CP_1
10.03.2022 (giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa), oltre a interessi e rivalutazione come per legge dalla maturazione sino al soddisfo.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività istruttoria svolta.
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, vanno poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti Parte_1 dell' , in persona del Presidente pro tempore, con ricorso depositato l'01.06.2023, così provvede: CP_1 - Accoglie il ricorso e, accertata la riacquistata capacità lavorativa al 13.02.2022, dichiara il diritto della parte ricorrente a percepire l'indennità di disoccupazione NASpI e, per l'effetto, condanna l' al pagamento in favore della parte ricorrente di quanto a tal titolo dovuto, CP_1 con decorrenza dal 10.03.2022, oltre a interessi e rivalutazione come per legge dalla maturazione sino al soddisfo.
- Condanna l' alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla parte ricorrente che si CP_1 liquidano in € 2.700,00 per compensi, oltre ad € 43,00 per esborsi, oltre al rimborso forfetario 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
- Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU liquidate con separato decreto. CP_1
Bari, lì 10.04.2025
Il Giudice
Claudia Tanzarella
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE LAVORO
In nome del popolo italiano
Il giudice dott.ssa Claudia Tanzarella,
verificata la rituale comunicazione a cura della cancelleria del provvedimento con cui si è disposto, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., che l'udienza di discussione sia sostituita dal deposito telematico e dallo scambio di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, dà preliminarmente atto della predetta modalità di comparizione delle parti e, viste le conclusioni rassegnate dalle parti, adotta ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6534/2023 del Registro Generale e promossa da
, con il procuratore avv. GOFFREDO LEONARDO Parte_1
Ricorrente
nei confronti di in persona del Presidente pro tempore, con il procuratore avv. TIBERINO CARLA CP_1
Resistente
Oggetto: Prestazioni CP_1
*** MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso dell'01.06.2023, l'istante in epigrafe indicata, premesso di aver lavorato con decorrenza dal 05/10/2020, alle dipendenze della società in virtù di plurimi contratti a tempo CP_2 determinato, sino alla data del 31/01/2022, epoca di cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro a termine, di essere stata in malattia dal 21/12/2021 al 12/02/2022, con riacquisto della capacità lavorativa sin dal 13.02.2022, esponeva che con provvedimento dell'11.05.2022 l' aveva CP_1 respinto la domanda del 09.03.2022 di indennità Naspi spettantegli a seguito della cessazione del cennato rapporto di lavoro, adducendo la seguente motivazione: “dall'accertamento medico legale è risultato il mancato riacquisto capacità lavorativa. La domanda può essere riproposta a evento di malattia/ricovero concluso”. Pertanto, avendo riacquisito la capacità lavorativa sin dal 13.02.2022, come da certificazione medica dell08.04.2022, già trasmessa all' , chiedeva di accertare e dichiarare, ai sensi del D. Lgs. n. CP_1 22/2015, il diritto a percepire l'indennità di disoccupazione Naspi, con condanna dell' al CP_1 pagamento di quanto a tal titolo dovuto, oltre a interessi e rivalutazione come per legge dalla maturazione sino al soddisfo, con il favore delle spese di giudizio, da distrarsi.
Si costituiva in giudizio l' che contestava la fondatezza del ricorso e ne chiedeva il rigetto. CP_1
*
Tali essendo le prospettazioni delle parti, il ricorso è fondato per quanto di ragione.
La Naspi è una prestazione economica, introdotta dal d. lgs. 4 marzo 2015, n. 22, che sostituisce l'indennità di disoccupazione denominata Assicurazione Sociale per l'Impiego (ASpI). È una prestazione a domanda, erogata a favore dei lavoratori dipendenti che abbiano perduto involontariamente l'occupazione, per gli eventi di disoccupazione che si verificano dal 1° maggio 2015.
Ai sensi dell'art. 3 i requisiti per il riconoscimento della prestazione in favore dei lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione sono congiuntamente i seguenti: a) siano in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni;
b) possano far valere, nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione;
c) possano far valere trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione.
Per quanto riguarda il requisito della perdita involontaria del lavoro, il secondo comma dell'art. 3 precisa che la NASpI è riconosciuta anche ai lavoratori che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa e nei casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dall'articolo 1, comma 40, della legge n. 92 del 2012.
Per quanto riguarda il requisito delle trenta giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione, si deve precisare che per giornate di effettivo lavoro si intendono quelle di effettiva presenza al lavoro, a prescindere dalla loro durata oraria: in relazione ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari – per i quali non si dispone di un dato relativo al numero di giornate effettivamente lavorate – la presenza al lavoro per almeno trenta giornate negli ultimi 12 mesi si determina con riferimento al sistema in uso per l'accredito della contribuzione e per il pagamento delle prestazioni relative ai lavoratori domestici: la presenza di contribuzione per almeno cinque settimane - considerate convenzionalmente di sei giorni ciascuna - equivale a trenta giornate di lavoro.
Nella fattispecie in esame, risulta che in data 11.05.2022 l' abbia respinto la domanda di CP_1 indennità del 09.03.2022 presentata dalla parte ricorrente per il pagamento dell'indennità di disoccupazione NASpI, di cui al citato art. 3 e seguenti del D. Lgs. n. 22/2015, in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro subordinato svolto alle dipendenze della società nel CP_2 complessivo periodo dal 05/10/2020 al 31/01/2022, per il ritenuto mancato riacquisto della capacità lavorativa a seguito di malattia insorta in prossimità della cessazione dell'ultimo contratto a termine.
Tale diniego è illegittimo.
Ora, non v'è alcuna specifica contestazione con riguardo ai dedotti requisiti contributivi per fruire della prestazione previdenziale, vantando la parte ricorrente più di tredici settimane di contributi negli ultimi quattro anni, potendo ella far valere più di trenta giorni di lavoro effettivo nei 12 mesi precedenti la cessazione del rapporto di lavoro, ed avendo la stessa affermato di non svolgere altra attività lavorativa.
Rispetto a siffatti requisiti, peraltro risultanti dai versati atti, l' non ha inteso offrire alcuna CP_1 diversa prospettazione, avendo, del resto, l'ente previdenziale fondato il proprio diniego sulla circostanza ostativa del presunto mancato riacquisto della capacità lavorativa all'esito del periodo di malattia certificato dal 21/12/2021 al 12/02/2022.
Ciò posto, quanto al requisito della riacquistata capacità lavorativa, la disposta CTU, sulla scorta della documentazione sanitaria esaminata, a seguito di accurata valutazione retrospettiva dei dati anamnestici sul decorso clinico-funzionale e sulle variabili individuali interferenti, all'esito di esame obiettivo, ha acclarato che:
era affetta in data 13.2.2022 da 'Esiti di intervento chirurgico effettuato Parte_1 in data 21.12.2023 di liberazione del nervo mediano per sindrome del tunnel carpale mano sinistra con significativo recupero funzionale ROM ed azioni di forza/presa di polso-mano sinistra anche nell'endurance ripetitiva in destrimane'. Si ritiene secondo criterio di certezza che nella suddetta data 13.2.2022 la ricorrente aveva riacquistato la piena capacità lavorativa generica e specifica anche per compiti implicanti sovraccarico biomeccanico dell'arto superiore per completa risoluzione tramite neurolisi chirurgica del danno anatomico con pieno recupero delle capacità funzionali del sistema mano-polso dell'arto superiore sinistro con ottimizzazione dello scorrimento del nervo mediano in completa assenza di pressione/aderenze e recupero del normale trofismo muscolare.”.
Ritiene il Giudicante di aderire alle motivazioni e alle conclusioni cui è pervenuto il CTU attraverso un accurato esame clinico e specifici esami strumentali, atteso che le contestazioni opposte dalle parti non sono tali da validamente ed efficacemente contrastare i risultati peritali, scevri da vizi logici e da contraddizioni.
Pertanto, va dichiarato, ai sensi del D. Lgs. n. 22/2015, il diritto dell'odierna ricorrente a percepire l'indennità di disoccupazione Naspi per il rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato cessato il 31/01/2022, con condanna dell' al pagamento di quanto a tal titolo dovuto, con decorrenza dal CP_1
10.03.2022 (giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa), oltre a interessi e rivalutazione come per legge dalla maturazione sino al soddisfo.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività istruttoria svolta.
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, vanno poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti Parte_1 dell' , in persona del Presidente pro tempore, con ricorso depositato l'01.06.2023, così provvede: CP_1 - Accoglie il ricorso e, accertata la riacquistata capacità lavorativa al 13.02.2022, dichiara il diritto della parte ricorrente a percepire l'indennità di disoccupazione NASpI e, per l'effetto, condanna l' al pagamento in favore della parte ricorrente di quanto a tal titolo dovuto, CP_1 con decorrenza dal 10.03.2022, oltre a interessi e rivalutazione come per legge dalla maturazione sino al soddisfo.
- Condanna l' alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla parte ricorrente che si CP_1 liquidano in € 2.700,00 per compensi, oltre ad € 43,00 per esborsi, oltre al rimborso forfetario 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
- Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU liquidate con separato decreto. CP_1
Bari, lì 10.04.2025
Il Giudice
Claudia Tanzarella