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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 21/05/2025, n. 1048 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1048 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE Sezione Lavoro
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Barbara Lombardi, all'esito del deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 8728/2024, cui è riunito il fascicolo di ATP recante R.G. n. 3333/2023
TRA
nata AD il 28/01/1939, rappr. e dif. dall'Avv. A. Pagano, con Parte_1 aserta alla via Daniele n. 30, giusta procura alle liti in atti RICORRENTE
E
in persona del l.r.p.t., rappr. e dif. dagli Avv. I. Verrengia, I. De Benedictis e D. CP_1
, giusta procura generale alle liti in atti, con cui elett. dom. in Caserta alla via Arena Località San Benedetto
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad accertamento tecnico preventivo CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 03/12/2024, l'istante ha convenuto dinanzi a questo giudice l' esponendo di aver presentato ricorso per ATP (proc. n. 3333/2023 R.G.) per il CP_1 riconoscimento dell'indennità di accompagnamento. Contestava, pertanto, le conclusioni presentate dal CTU, che nella relazione peritale definitiva aveva confermato il provvedimento di diniego dell'ente previdenziale, deducendo che gli stati patologici denunciati davano diritto alla provvidenza richiesta. Concludeva chiedendo di “a) Riconoscere la Indennità di Accompagnamento alla ricorrente dalla data della domanda amministrativa. b) Condannare i convenuti per quanto di ragione alla corresponsione in favore dell'istante della predetta Indennità a far data dalla domanda amministrativa, o da quella data che risulterà dalla rinnovata C.T.U. da espletarsi, che fin da adesso la presente difesa richiede all'On.le Giudicante, con interessi e rivalutazione monetaria”. Vittoria di spese, con attribuzione. Costituitosi il contraddittorio, l'istituto convenuto si opponeva alla domanda deducendone l'inammissibilità per il mancato rispetto dei termini ex art. 445 bis co. 5 e 6 c.p.c. e la carenza di specifica contestazione delle risultanze della ctu disposta in fase di 1 ATP, nonché l'insussistenza dei requisiti necessari per il conseguimento della prestazione, concludendo per l'improponibilità/inammissibilità e, nel merito, il rigetto del ricorso. Spese vinte. La causa, rinviata per discussione, giungeva all'udienza del 20/05/2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Lette le note depositate, la causa veniva decisa mediante sentenza, completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
************ Ai sensi dell'art 445-bis c.p.c., co. 4, “Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio”. Nel caso di specie il deposito della CTU è stato comunicato in data 07/10/2024 e la dichiarazione è stata depositata il 06/11/2024, per cui il predetto termine essenziale è stato rispettato. Il comma 6 prevede che “nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”. Il presente ricorso è stato depositato il 03/12/2024, per cui anche tale termine essenziale è stato rispettato. Il ricorso introduttivo deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi di contestazione. Stante il contenuto della disposizione, la specificità dei motivi deve essere intesa come esplicitazione delle ragioni della contestazione (l'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e specificamente il riconoscimento di quanto richiesto. Infatti, il diritto sostanziale che connota il diritto ad agire in giudizio determina che questo deve essere letto in specifica aderenza al diritto sostanziale: non ogni dedotta erronea valutazione è quindi atta a determinare la sussistenza di un diritto a contestare la CTU in via giudiziale, ma solo quella che, nella prospettazione, abbia determinato un errore tale che, non commesso, le conclusioni della consulenza sarebbero state tali da determinare il riconoscimento ultimo della pretesa. Nel ricorso introduttivo parte opponente contesta le conclusioni rassegnate dal CTU, evidenziando che il consulente non abbia tenuto in debita considerazione le patologie sofferte dall'istante, nonché la documentazione offerta. Essendo la contestazione specifica, il ricorso è ammissibile. Nel merito il ricorso è infondato e va rigettato per le ragioni di seguito esposte. Il ctu nominato in sede di atp, all'esito della visita medico - legale, osservava quanto segue
“Nel caso in esame l'indagine clinico/obiettiva eseguita sulla periziata nonché dalle informazioni raccolte nel corso della visita medico-legale per il tramite della figlia accompagnatrice emerge una situazione clinica tale da 1) non compromettere l'espletamento dei quotidiani atti di vita in modo autonomo in quanto la documentazione in atti unitamente all'esame obiettivo ha posto in evidenza un profilo cognitivo sostanzialmente non compromesso rendendo non comprensibile, anche in presenza di indagine strumentale 2 eseguita presso il centro CDC di Caserta quale TAC del 02/03/2023 e refertata il 07/03/2023 negativa per presenza di gravi patologie con evidenza di una tenue cerebropatia vascolare, la scarsa collaborazione al colloquio della periziata. Sotto 2) l'aspetto funzionale e della impossibilità alla deambulazione autonoma, considerato il riscontro obiettivo di masse muscolari agli arti inferiori sostanzialmente normotoniche e normotrofiche per età e l'obiettiva la capacità di spostamento in autonomia, seppur cautelata, e dunque di conservate autonomie anche sotto il profilo della coordinazione motoria, non si ravvede la impossibilità alla deambulazione autonoma. In tal senso le indagini strumentali allegate (vedasi esame MOC eseguito il 16/05/2022 presso il Cenro di Medicina Nucleare di Caserta) propendono per valori T-score nella norma per il rachide lombare e media osteopenia per il triangolo di RD (vale a dire il collo del femore). Tenuto conto della disamina delle principali patologie da cui è affetto l'istante, tenuto conto dell'esame obiettivo e della disamina della documentazione sanitaria in atti, che non fanno propendere per la impossibilità di attendere in autonomia agli quotidiani della vita o all'impossibilità (non difficoltà) di deambulare autonomamente, si ritiene che il ricorrente versi uno stato di totale inabilità (100%) ma senza necessità di indennità di accompagnamento”. A tali conclusioni il CTU giungeva all'esito della valutazione della documentazione in atti e dell'esame obiettivo, da cui si rileva, in particolare, che la deambulazione “avviene in maniera autonoma e cautelata. Passaggi posturali autonomi e cautelati” e che “la paziente si mostra lucida ed orientata. Si mostra poco attiva nel dialogo”. Ebbene, va osservato che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito, anche di recente (cfr. Cass., Sez. L, Sentenza n. 24980 del 19/08/2022 Rv. 665477 - 01), il principio “secondo cui l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure l'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con la conseguente necessità di assistenza continua, richiesti, alternativamente, ai fini della concessione dell'indennità di accompagnamento ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili, sono requisiti diversi e più rigorosi della semplice difficoltà di deambulazione o di compimento di atti della vita quotidiana con difficoltà (cfr. Cass. n. 6091 del 2014; Cass. n. 26092 del 2010; Cass. n. 12521 del 2009; Cass. n. 7558 del 1998; Cass. n. 636 del 1998); tale impossibilità, anche in ragione della peculiare funzione dell'indennità di accompagnamento, che è quella di sostegno alla famiglia così da agevolare la permanenza in essa di soggetti bisognevoli di continuo controllo, evitandone il ricovero in istituti pubblici di assistenza, con conseguente diminuzione della spesa sociale (cfr. li. 28705 del 2011), deve essere attuale e non meramente ipotetica;
ai fini della valutazione dei requisiti di cui alla L. n. 18 del 1990, art. 1, non rilevano episodici contesti, ma è richiesta la verifica della loro inerenza costante al soggetto, non in rapporto ad una soltanto delle possibili esplicazioni del vivere quotidiano, ovvero della necessità di assistenza determinata da patologie particolari e finalizzata al compimento di alcuni, specifici, atti della vita quotidiana, rilevando, quindi, requisiti diversi e più rigorosi della semplice difficoltà di deambulazione o di compimento degli atti della vita quotidiana e configuranti impossibilità (cfr., Cass., 7273 del 2011; Cass. n. 12521 del 2009; Cass. n. 10281 del 2003)”. Pertanto, alla luce dell'esame obiettivo effettuato dal consulente, ed in assenza di puntuali deduzioni della parte in ordine ad un'impossibilità nella deambulazione o nello svolgimento degli atti della vita quotidiana, alcun approfondimento peritale appare necessario. Né, come sostenuto da parte ricorrente, può contestarsi la validità delle conclusioni rassegnate dal ctu nella consulenza depositata in forza del riconoscimento in sede amministrativa, in capo alla ricorrente, dello stato di portatore di handicap in condizioni
3 di gravità, atteso che i requisiti per il riconoscimento di tale condizione sono valutati secondo criteri diversi da quelli relativi all'indennità di accompagnamento. Tutto ciò premesso, alla luce delle argomentazioni esposte dal consulente tecnico, le contestazioni mosse in sede di opposizione si appalesano quale mera non condivisione delle motivate conclusioni cui è giunto il consulente. Si verte, sostanzialmente, nell'ipotesi di cd. mero dissenso diagnostico, in cui le contestazioni non evidenziano deficienze diagnostiche o affermazioni scientificamente errate della perizia, bensì fondamentalmente difformità nella valutazione della condizione sanitaria della parte (per tutte, cfr. Cass., n. 2151/2004). Sulla scorta di tutto quanto evidenziato, le conclusioni del CTU possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante, trovando piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata, oltre che nell'evidenza clinica direttamente riscontrata dal CTU in occasione della visita peritale. Il ricorso, pertanto, va rigettato. Nulla sulle spese di lite, stante la rituale dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. Le spese di consulenza tecnica sono a carico dell' e si liquidano come da separato CP_1 decreto emesso in pari data.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Barbara Lombardi, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) nulla sulle spese di lite;
c) pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica liquidate con CP_1 separato decreto emesso in pari d
Santa Maria Capua Vetere, 21/05/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO Dott.ssa Barbara Lombardi
4
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Barbara Lombardi, all'esito del deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 8728/2024, cui è riunito il fascicolo di ATP recante R.G. n. 3333/2023
TRA
nata AD il 28/01/1939, rappr. e dif. dall'Avv. A. Pagano, con Parte_1 aserta alla via Daniele n. 30, giusta procura alle liti in atti RICORRENTE
E
in persona del l.r.p.t., rappr. e dif. dagli Avv. I. Verrengia, I. De Benedictis e D. CP_1
, giusta procura generale alle liti in atti, con cui elett. dom. in Caserta alla via Arena Località San Benedetto
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad accertamento tecnico preventivo CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 03/12/2024, l'istante ha convenuto dinanzi a questo giudice l' esponendo di aver presentato ricorso per ATP (proc. n. 3333/2023 R.G.) per il CP_1 riconoscimento dell'indennità di accompagnamento. Contestava, pertanto, le conclusioni presentate dal CTU, che nella relazione peritale definitiva aveva confermato il provvedimento di diniego dell'ente previdenziale, deducendo che gli stati patologici denunciati davano diritto alla provvidenza richiesta. Concludeva chiedendo di “a) Riconoscere la Indennità di Accompagnamento alla ricorrente dalla data della domanda amministrativa. b) Condannare i convenuti per quanto di ragione alla corresponsione in favore dell'istante della predetta Indennità a far data dalla domanda amministrativa, o da quella data che risulterà dalla rinnovata C.T.U. da espletarsi, che fin da adesso la presente difesa richiede all'On.le Giudicante, con interessi e rivalutazione monetaria”. Vittoria di spese, con attribuzione. Costituitosi il contraddittorio, l'istituto convenuto si opponeva alla domanda deducendone l'inammissibilità per il mancato rispetto dei termini ex art. 445 bis co. 5 e 6 c.p.c. e la carenza di specifica contestazione delle risultanze della ctu disposta in fase di 1 ATP, nonché l'insussistenza dei requisiti necessari per il conseguimento della prestazione, concludendo per l'improponibilità/inammissibilità e, nel merito, il rigetto del ricorso. Spese vinte. La causa, rinviata per discussione, giungeva all'udienza del 20/05/2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Lette le note depositate, la causa veniva decisa mediante sentenza, completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
************ Ai sensi dell'art 445-bis c.p.c., co. 4, “Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio”. Nel caso di specie il deposito della CTU è stato comunicato in data 07/10/2024 e la dichiarazione è stata depositata il 06/11/2024, per cui il predetto termine essenziale è stato rispettato. Il comma 6 prevede che “nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”. Il presente ricorso è stato depositato il 03/12/2024, per cui anche tale termine essenziale è stato rispettato. Il ricorso introduttivo deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi di contestazione. Stante il contenuto della disposizione, la specificità dei motivi deve essere intesa come esplicitazione delle ragioni della contestazione (l'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e specificamente il riconoscimento di quanto richiesto. Infatti, il diritto sostanziale che connota il diritto ad agire in giudizio determina che questo deve essere letto in specifica aderenza al diritto sostanziale: non ogni dedotta erronea valutazione è quindi atta a determinare la sussistenza di un diritto a contestare la CTU in via giudiziale, ma solo quella che, nella prospettazione, abbia determinato un errore tale che, non commesso, le conclusioni della consulenza sarebbero state tali da determinare il riconoscimento ultimo della pretesa. Nel ricorso introduttivo parte opponente contesta le conclusioni rassegnate dal CTU, evidenziando che il consulente non abbia tenuto in debita considerazione le patologie sofferte dall'istante, nonché la documentazione offerta. Essendo la contestazione specifica, il ricorso è ammissibile. Nel merito il ricorso è infondato e va rigettato per le ragioni di seguito esposte. Il ctu nominato in sede di atp, all'esito della visita medico - legale, osservava quanto segue
“Nel caso in esame l'indagine clinico/obiettiva eseguita sulla periziata nonché dalle informazioni raccolte nel corso della visita medico-legale per il tramite della figlia accompagnatrice emerge una situazione clinica tale da 1) non compromettere l'espletamento dei quotidiani atti di vita in modo autonomo in quanto la documentazione in atti unitamente all'esame obiettivo ha posto in evidenza un profilo cognitivo sostanzialmente non compromesso rendendo non comprensibile, anche in presenza di indagine strumentale 2 eseguita presso il centro CDC di Caserta quale TAC del 02/03/2023 e refertata il 07/03/2023 negativa per presenza di gravi patologie con evidenza di una tenue cerebropatia vascolare, la scarsa collaborazione al colloquio della periziata. Sotto 2) l'aspetto funzionale e della impossibilità alla deambulazione autonoma, considerato il riscontro obiettivo di masse muscolari agli arti inferiori sostanzialmente normotoniche e normotrofiche per età e l'obiettiva la capacità di spostamento in autonomia, seppur cautelata, e dunque di conservate autonomie anche sotto il profilo della coordinazione motoria, non si ravvede la impossibilità alla deambulazione autonoma. In tal senso le indagini strumentali allegate (vedasi esame MOC eseguito il 16/05/2022 presso il Cenro di Medicina Nucleare di Caserta) propendono per valori T-score nella norma per il rachide lombare e media osteopenia per il triangolo di RD (vale a dire il collo del femore). Tenuto conto della disamina delle principali patologie da cui è affetto l'istante, tenuto conto dell'esame obiettivo e della disamina della documentazione sanitaria in atti, che non fanno propendere per la impossibilità di attendere in autonomia agli quotidiani della vita o all'impossibilità (non difficoltà) di deambulare autonomamente, si ritiene che il ricorrente versi uno stato di totale inabilità (100%) ma senza necessità di indennità di accompagnamento”. A tali conclusioni il CTU giungeva all'esito della valutazione della documentazione in atti e dell'esame obiettivo, da cui si rileva, in particolare, che la deambulazione “avviene in maniera autonoma e cautelata. Passaggi posturali autonomi e cautelati” e che “la paziente si mostra lucida ed orientata. Si mostra poco attiva nel dialogo”. Ebbene, va osservato che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito, anche di recente (cfr. Cass., Sez. L, Sentenza n. 24980 del 19/08/2022 Rv. 665477 - 01), il principio “secondo cui l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure l'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con la conseguente necessità di assistenza continua, richiesti, alternativamente, ai fini della concessione dell'indennità di accompagnamento ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili, sono requisiti diversi e più rigorosi della semplice difficoltà di deambulazione o di compimento di atti della vita quotidiana con difficoltà (cfr. Cass. n. 6091 del 2014; Cass. n. 26092 del 2010; Cass. n. 12521 del 2009; Cass. n. 7558 del 1998; Cass. n. 636 del 1998); tale impossibilità, anche in ragione della peculiare funzione dell'indennità di accompagnamento, che è quella di sostegno alla famiglia così da agevolare la permanenza in essa di soggetti bisognevoli di continuo controllo, evitandone il ricovero in istituti pubblici di assistenza, con conseguente diminuzione della spesa sociale (cfr. li. 28705 del 2011), deve essere attuale e non meramente ipotetica;
ai fini della valutazione dei requisiti di cui alla L. n. 18 del 1990, art. 1, non rilevano episodici contesti, ma è richiesta la verifica della loro inerenza costante al soggetto, non in rapporto ad una soltanto delle possibili esplicazioni del vivere quotidiano, ovvero della necessità di assistenza determinata da patologie particolari e finalizzata al compimento di alcuni, specifici, atti della vita quotidiana, rilevando, quindi, requisiti diversi e più rigorosi della semplice difficoltà di deambulazione o di compimento degli atti della vita quotidiana e configuranti impossibilità (cfr., Cass., 7273 del 2011; Cass. n. 12521 del 2009; Cass. n. 10281 del 2003)”. Pertanto, alla luce dell'esame obiettivo effettuato dal consulente, ed in assenza di puntuali deduzioni della parte in ordine ad un'impossibilità nella deambulazione o nello svolgimento degli atti della vita quotidiana, alcun approfondimento peritale appare necessario. Né, come sostenuto da parte ricorrente, può contestarsi la validità delle conclusioni rassegnate dal ctu nella consulenza depositata in forza del riconoscimento in sede amministrativa, in capo alla ricorrente, dello stato di portatore di handicap in condizioni
3 di gravità, atteso che i requisiti per il riconoscimento di tale condizione sono valutati secondo criteri diversi da quelli relativi all'indennità di accompagnamento. Tutto ciò premesso, alla luce delle argomentazioni esposte dal consulente tecnico, le contestazioni mosse in sede di opposizione si appalesano quale mera non condivisione delle motivate conclusioni cui è giunto il consulente. Si verte, sostanzialmente, nell'ipotesi di cd. mero dissenso diagnostico, in cui le contestazioni non evidenziano deficienze diagnostiche o affermazioni scientificamente errate della perizia, bensì fondamentalmente difformità nella valutazione della condizione sanitaria della parte (per tutte, cfr. Cass., n. 2151/2004). Sulla scorta di tutto quanto evidenziato, le conclusioni del CTU possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante, trovando piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata, oltre che nell'evidenza clinica direttamente riscontrata dal CTU in occasione della visita peritale. Il ricorso, pertanto, va rigettato. Nulla sulle spese di lite, stante la rituale dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. Le spese di consulenza tecnica sono a carico dell' e si liquidano come da separato CP_1 decreto emesso in pari data.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Barbara Lombardi, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) nulla sulle spese di lite;
c) pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica liquidate con CP_1 separato decreto emesso in pari d
Santa Maria Capua Vetere, 21/05/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO Dott.ssa Barbara Lombardi
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