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Sentenza 7 marzo 2024
Sentenza 7 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 07/03/2024, n. 236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 236 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa ADRIANA GHERARDI, ha emesso la seguente
SENTENZA EX ART. 281 SEXIES III Co. c.p.c.
Nella causa civile iscritta al numero 3209/2017
Avente ad OGGETTO: azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 cc
Parte 1 -ricorrente-
Rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Bianchi
contro
NT 1 -resistente-
Rappresentato e difeso dall'Avv. Leonardo Paoletti
E contro
NT_2 -resistente-
Rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Mora
Conclusioni
Per parte ricorrente:
"Piaccia al Tribunale Ill.mo, respinta ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione: accertare e dichiarare che gli atti di trasferimento effettuati da NT_1 in data
19.12.2022 ai rogiti del Notaio Persona_1 in Sarzana Repertorio n.59899 Raccolta n.39978, concernente la cessione a NT_2 in esecuzione agli accordi raggiunti in sede di separazione consensuale dei coniugi sui seguenti beni immobili siti in Comune di Lerici (SP), località Tellaro:
I - la quota pari a 1/2 (un mezzo) (essendo la signora NT_2 già comproprietaria '
della quota di 1/2 (un mezzo)), su: porzione di fabbricato di civile abitazione, in Via Fiascherino II
Traversa n.5, e precisamente appartamento distinto con il numero interno 11 (undici) disposto al piano terra e primo, con annesso locale ad uso cantina al piano primo seminterrato, il tutto collegato da scala interna di complessivi 7 (sette) vani catastali, confinante con appartamenti distinti dai numeri interni 10 e 12, terreno condominiale, salvo se altri.
Detto immobile è attualmente distinto nel Catasto dei Fabbricati del Comune di Lerici come segue:
Foglio 28, P.lla 447, sub. 11, zona censuaria 2, categoria A/2, classe 2, vani 7, superficie catastale totale mq. 149 escluse aree scoperte mq.142, R.C. Euro 1.503,92
II - piena ed assoluta proprietà, su:
a) porzione di fabbricato di civile abitazione in via Fiascherino n.112 e precisamente due appartamenti di cui uno al piano primo con annessi locale ad uso ripostiglio ubicato sotto la rampa delle scale di acceso al piano superiore nonché corte esclusiva anch'essa al piano primo di complessivi 7,5 (sette virgola cinque) vani catastali e l'altro al piano secondo di complessivi 2,5
(due virgola cinque) vani catastali, confinante:
l'appartamento al piano primo con immobili individuati dai mappali 157, 296, mappale 490 sub.1 e
493 sub.1, salvo se altri;
l'appartamento al secondo piano con immobile individuato dal sub.7 e proprietà dei terzi, salvo se altri.
Detto immobile è attualmente distinto nel Catasto dei Fabbricati del Comune di Lerici come segue:
Foglio 27, P.lla 115, sub.
5 - P.lla 493 sub.2 P.lla 490 sub.2, zona censuaria 1, categoria A/2, classe 3, vani 7,5, superficie catastale totale mq. 119, escluse aree scoperte mq.106, R.C. Euro
1.987,07 Foglio 27, P.lla 115, sub. 6, zona censuaria 1, categoria A/2, classe 2, vani 2,5, superficie catastale totale mq. 48 escluse aree scoperte mq.43, R.C. Euro 569,39
b) terreno, in località "Boschetto" di mq. 1480 (mille quattrocentottanta) con entrostante fabbricato diruto, confinante con strada ed immobili individuati dai mappali 488, 161, 297 e 55, salvo se altri.
Detto immobile è attualmente distinto nel Catasto dei Terreni del Comune di Lerici come segue:
Foglio 27, P.lla 68, ULIVETO, classe 1, ettari 00, are 14, ca 80, R.D. Euro 6,88, R.A. Euro 4,97
Foglio 27, P.lla 524, FABB DIRUTO, ettari 00, are 00, ca 09 c) terreno, in località "Via Grande" di mq.580 (cinquecentottanta), confinante con strada ed immobili individuati dai mappali 160, 195 e 162, salvo se altri.
Detto immobile è attualmente distinto nel Catasto dei Terreni del Comune di Lerici come segue:
Foglio 29, P.lla 161, ULIVETO, classe 2, ettari 00, are 5, ca 80, R.D. Euro 1,80, R.A. Euro 1,80; tutti come meglio specificati nell'atto di trasferimento ai rogiti del Notaio Persona 1 in Pa Sarzana, recano pregiudizio alle ragioni creditorie della NT_3
- In tesi avendo agito NT 1 nella piena conoscenza del pregiudizio che l'atto di cessione a titolo gratuito della proprietà dei compendi immobiliari menzionati arrecava alla Pa creditrice NT_3
- accertare e dichiarare anche in via di presunzione semplice che la moglie NT_2 con lo
Ра stesso convivente, fosse a conoscenza del pregiudizio che l'atto arrecava alla creditrice [...]
CP_3 e che fosse partecipe della dolosa preordinazione;
- e per l'effetto, ai sensi dell'art. 2901 C.c.,
Pa Dichiarare comunque INEFFICACI nei confronti della ricorrente NT 3 tali atti di disposizione aventi ad oggetto la cessione dei beni immobili di cui all'atto di trasferimento ai sensi dell'art. 19 della Legge 6 marzo 1987 n.74 in data 19.12.2022 ai rogiti del Notaio Per 1
[...] in Sarzana, Repertorio n.59899 Raccolta n.39978 concernente la cessione e il trasferimento gratuito a NT_2 in esecuzione agli accordi raggiunti in sede di separazione consensuale dei coniugi, dei predetti immobili siti in Comune di Lerici (SP), località
Tellaro.
Con condanna di tutti i convenuti al pagamento di spese e competenze di lite."
Per parte resistente NT 1 :
"Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
accertato e dichiarato che i trasferimenti immobiliari oggetto dell'instaurata azione revocatoria hanno costituito l'unico esito del raggiunto accordo tra i Sigg.ri NT 1 e
NT_2 omologato in sede di separazione consensuale pronunciata con decreto cronologico n.7766/2022 del 07/11/2022 dall'intestato Tribunale (R.G. 1554/2022) e che, pertanto, tali trasferimenti non sono stati dolosamente posti in essere al fine di pregiudicare le ragioni creditorie, respingere le domande tutte così come avanzate da parte ricorrente in quanto non provate neppure a titolo di presunzioni semplici e, come tali, infondate in fatto e diritto. Salva ogni ulteriore deduzione e produzione e con condanna della società ricorrente al pagamento delle spese di giudizio".
Per parte resistente NT 2 :
"Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
accertato e dichiarato che i trasferimenti immobiliari oggetto dell'instaurata azione revocatoria hanno costituito l'unico esito del raggiunto accordo tra i Sigg.ri NT_2 e CP 1 [...] , omologato in sede di separazione consensuale pronunciata con decreto cronologico n.7766/2022 del 07/11/2022 dall'intestato Tribunale (R.G. 1554/2022) e che, pertanto, tali trasferimenti non sono stati dolosamente posti in essere al fine di pregiudicare le ragioni creditorie, respingere le domande tutte così come avanzate da parte ricorrente in quanto non provate neppure a titolo di presunzioni semplici e, come tali, infondate in fatto e diritto. Salva ogni ulteriore deduzione e produzione e con condanna della società ricorrente al pagamento delle spese di giudizio".
FATTO E DIRITTO
Parte ricorrente ha depositato ricorso ex art. 281 decies cpc al fine di ottenere l'accoglimento - nei confronti di NT 1 e NT_2 della domanda di revocatoria proposta avverso Controparte_1 agli atti di trasferimento di tutto il patrimonio immobiliare di proprietà di favore di NT 2 , in esecuzione dell'accordo raggiunto tra i coniugi in sede di separazione consensuale omologata dal Tribunale della Spezia.
In particolare la ricorrente deduceva e documentava quanto segue:
- fra la Si. NT_3 e il signor CP 1 era sorta una disputa sul pagamento delle opere appaltate da quest'ultimo alla predetta Società per la ristrutturazione di tre appartamenti (di cui uno ad uso BB) di proprietà dell' CP_1 ubicati in località Tellaro di Lerici (SP), sfociata in un giudizio contenzioso che si era concluso con la sentenza N.246/2019 emessa a favore della società Par NT_3 con la quale NT_1 era stato condannato al pagamento a favore della Società creditrice della somma di € 25.400,00, oltre IVA, interessi legali decorrenti dal deposito della relazione peritale al saldo, oltre spese di lite liquidate in € 290,00 per esborsi ed €
7.000,00 per compenso professionale relativo al giudizio di primo grado ed alla procedura di ATP
(696 bis c.p.c.), accessori di legge e rimborso spese generali, ponendo altresì a carico del convenuto le spese di CTU (doc. 1);
rigettato dalla Corte di Appello- detta sentenza è stata oggetto di appello da parte del Sig. CP_1 di Genova con sentenza n. 295/2022 che ha condannato l'appellante al pagamento delle spese di lite per complessivi € 6.615,00 oltre spese generali, iva e cpa (doc. 2);
-la sentenza di appello è stata notificata unitamente ad atto di precetto ( doc. 3), seguito da atto di pignoramento presso terzi su due conti correnti cointestati con NT_2 moglie di
NT_1 che aveva condotto al recupero della sola somma di € 7293,81 ( docc. 6 e 6 bis
) residuando pertanto un credito nella misura di € 46.174,37, come da ulteriore atto di precetto notificato (doc. 7);
CP 2 hanno incardinato il procedimento di separazione CP 1-nelle more i coniugi consensuale avente RG 1554/2022 ed hanno ottenuto l'omologa dello stesso;
a seguito della solo parziale fruttuosità della procedura esecutiva, la Società ricorrente effettuava visura sui beni immobili di proprietà dell' CP_1 ed in particolare su quello adibito a B & B ( sul quale peraltro aveva eseguito i lavori ) al fine di effettuare pignoramento immobiliare. In tale occasione verificava che NT_1 aveva precedentemente trasferito ai sensi dell'art. 19
-
della legge 6 marzo 1987 n.74 - tutte le sue proprietà immobiliari alla (ex) moglie, con la quale tuttavia il ricorrente affermava essere ancora convivente (doc. 9). Il patrimonio del debitore risultava pertanto assolutamente incapiente al fine di soddisfare le pretese della società creditrice;
-la Società ricorrente ha pertanto chiesto nel presente giudizio che fossero dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di trasferimento immobiliare a favore di NT_2 .
I resistenti seppur formalmente costituiti con diversi difensori, svolgevano analoga difesa e speculari conclusioni. Entrambi chiedevano il rigetto della domanda affermando che la coppia si era separata a causa del progressivo logoramento del rapporto familiare che aveva condotto
"all'agognata separazione” e che “la proposta di sostituire l'onere di mantenimento della moglie con gli immobili in suo possesso aveva rappresentato per la Sig.ra CP in primo luogo un doveroso compenso rispetto al faticoso lavoro svolto per una vita intera e, almeno in parte, un risarcimento morale per essersi sempre vista esclusa dalla gestione dell'attività familiare.
Non solo, ma con l'acquisizione delle proprietà immobiliari la moglie ha potuto ottenere, nell'immediatezza della separazione, il ristoro a lungo atteso dopo tanti anni di sacrifici: e ciò senza essere ulteriormente sottoposta al rischio di un'insolvenza a lungo termine alla quale il marito, che traeva il proprio sostentamento unicamente dall'attività di bb, l'avrebbe certamente condotta qualora fosse stato stabilito un importo mensile a titolo di assegno di mantenimento".
-Affermavano quindi che nel caso di specie- l'azione revocatoria fosse stata utilizzata in modo inammissibile per contestare altresì la presunta esistenza di un accordo simulatorio, senza peraltro chiedere il preventivo annullamento della separazione, ma domandando unicamente la revoca del negozio immobiliare a titolo oneroso alla stessa sotteso.
La causa è stata istruita unicamente mediante prove documentali.
Le circostanze di fatto inerenti le vicende giudiziarie e l'entità del debito del CP nei confronti della ricorrente oltre ad essere documentati, non risultano contestati.
Appare inoltre corretta la proposizione dell' azione revocatoria da parte della ricorrente, non essendo in alcun modo legittimata – né avendo interesse - a richiedere l'annullamento dell'effetto
-
sullo stato civile dei resistenti, operato dalla separazione consensuale omologata dal Tribunale della
Spezia per l'asserita simulazione, avendo viceversa interesse ad ottenere sentenza che dichiari l'inefficacia dell'esecuzione del contenuto economico di tale accordo nei suoi confronti, in qualità di creditore.
Si deve osservare come appaia del tutto sintomatica della volontà da parte dell' CP_1 di sottrarre
i propri beni alla garanzia patrimoniale in favore del creditore, la cronologia della vicenda processuale, che ha visto più volte soccombente l' CP_1 rispetto alla separazione consensuale chiesta ed ottenuta dopo ben 52 anni di matrimonio per le addotte ragioni di logoramento del rapporto, proprio quando la creditrice aveva ottenuto un titolo esecutivo nei suoi confronti, confermato in secondo grado.
Altrettanto sintomatica è la circostanza per cui l' CP_1 pur essendo proprietario di diversi beni immobili anche ad uso abitativo - in fase di separazione non ne abbia tenuto per sé nemmeno uno al fine di stabilirvi la propria abitazione, ma li abbia trasferiti tutti alla CP indicando che tale pattuizione fosse da considerare a titolo oneroso quale compenso una tantum per l'attività lavorativa esercitata dalla moglie in favore del marito, con particolare riferimento alla struttura immobiliare ricettiva denominata “BB La Baia di Fiascherino". Si deve altresì osservare come nel corso del presente giudizio in alcun modo le parti resistenti abbiano dimostrato e nemmeno allegato sulla base di quali parametri economici l' CP_1 abbia riconosciuto tale dazione “una tantum” tanto da spogliarsi dell'intero patrimonio immobiliare, di non trascurabile valore, in favore della moglie, rimanendo pertanto privo di beni, tanto da dover mantenere il medesimo luogo di residenza anche dopo la separazione, poiché stabilitosi, come asserito dalla difesa del resistente, in una camera posta presso l'abitazione del figlio che si trova in un piano diverso dello stesso immobile ceduto alla CP 2
CP 2 -Appare altresì presuntivamente dimostrato che la in qualità di coniuge fosse al corrente del contenzioso con la Società ricorrente, iniziato in fase stragiudiziale e poi sfociato nei giudizi di cui si è detto ai punti che precedono, dovendosi peraltro osservare che parte dei lavori per il pagamento dei quali la ricorrente è ad oggi creditrice, erano stati svolti proprio nell'immobile adibito a B & B, alla gestione familiare del quale aveva da sempre concorso la CP 2 come indicato dagli stessi resistenti. La stessa NT_2 aveva inoltre ritirato- prima della separazione- diversi atti giudiziari, dall'instaurazione del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. fino all'ultimo atto di precetto notificato all' CP 1 (notifica del ricorso ex art. 696 bis c.p.c. - doc. 11 e relata di notifica della doc..
7),pertanto non poteva certamente ritenersi all'oscuro della pretesa creditoria, non apparendo credibile la tesi difensiva secondo la quale non avrebbe verificato il contenuto degli atti notificati in quanto non a sé indirizzati. La CP 2 aveva peraltro subito il pignoramento dei conti correnti cointestati con il marito.
Alla luce di quanto esposto devono ritenersi sussistenti i presupposti per l'accoglimento della domanda ex art. 2901 cc quali l'atto di disposizione del patrimonio e il danno cagionato alle ragioni del creditore, nonché la conoscenza del pregiudizio che l'atto di disposizione recava alle sue ragioni. Si deve altresì osservare che la separazione consensuale appare essere stata solo formalmente effettuata e che pertanto il trasferimento degli immobili in esecuzione degli
-
accordi raggiunti, sia da considerare atto a titolo gratuito. In ogni caso anche laddove fosse da ritenere un trasferimento a titolo oneroso in favore della moglie – per i motivi già esposti, risulta dimostrata la sussistenza della cd partecipatio fraudis da parte della CP 2
Alla luce di quanto esposto la domanda di parte ricorrente deve essere accolta e dichiarata l'inefficacia nei suoi confronti degli atti di trasferimento effettuati da NT 1 in data
19/12/2022 a rogiti del Notaio Dott. Persona 1 concernente la cessione a NT_2 degli immobili di proprietà dell' CP_1 in esecuzione dell'accordo raggiunto in sede di separazione consensuale dei coniugi.
Le spese seguono la soccombenza e saranno liquidate in dispositivo nei valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e minimi per quella istruttoria/di trattazione, limitata al solo deposito di memorie, con applicazione della maggiorazione del 30% per la presenza di più parti aventi medesima posizione processuale.
PQM
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando -accerta e dichiara l'inefficacia ex art. 2901 cc nei confronti di Parte 1 degli atti di Per 1trasferimento effettuati da NT_1 in data 19.12.2022 ai rogiti del Notaio
[...] in Sarzana Repertorio n.59899 Raccolta n.39978, concernenti la cessione a [...] CP 2 in esecuzione agli accordi raggiunti in sede di separazione consensuale dei coniugi sui seguenti beni immobili siti in Comune di Lerici (SP), località Tellaro:
'I - la quota pari a 1/2 (un mezzo) (essendo la signora NT_2 già comproprietaria della quota di 1/2 (un mezzo)), su: porzione di fabbricato di civile abitazione, in Via Fiascherino II
Traversa n.5, e precisamente appartamento distinto con il numero interno 11 (undici) disposto al piano terra e primo, con annesso locale ad uso cantina al piano primo seminterrato, il tutto collegato da scala interna di complessivi 7 (sette) vani catastali, confinante con appartamenti distinti dai numeri interni 10 e 12, terreno condominiale, salvo se altri.
Detto immobile è attualmente distinto nel Catasto dei Fabbricati del Comune di Lerici come segue:
Foglio 28, P.lla 447, sub. 11, zona censuaria 2, categoria A/2, classe 2, vani 7, superficie catastale totale mq. 149 escluse aree scoperte mq.142, R.C. Euro 1.503,92
II - piena ed assoluta proprietà, su:
a) porzione di fabbricato di civile abitazione in via Fiascherino n.112 e precisamente due appartamenti di cui uno al piano primo con annessi locale ad uso ripostiglio ubicato sotto la rampa delle scale di acceso al piano superiore nonché corte esclusiva anch'essa al piano primo di complessivi 7,5 (sette virgola cinque) vani catastali e l'altro al piano secondo di complessivi 2,5
(due virgola cinque) vani catastali,
confinante:
l'appartamento al piano primo con immobili individuati dai mappali 157, 296, mappale 490 sub.1 e
493 sub.1, salvo se altri;
l'appartamento al secondo piano con immobile individuato dal sub.7 e proprietà dei terzi, salvo se altri.
Detto immobile è attualmente distinto nel Catasto dei Fabbricati del Comune di Lerici come segue:
Foglio 27, P.lla 115, sub.
5 - P.lla 493 sub.
2 - P.lla 490 sub.2, zona censuaria 1, categoria A/2, classe 3, vani 7,5, superficie catastale totale mq. 119, escluse aree scoperte mq.106, R.C. Euro
1.987,07
Foglio 27, P.lla 115, sub. 6, zona censuaria 1, categoria A/2, classe 2, vani 2,5, superficie catastale totale mq. 48 escluse aree scoperte mq.43, R.C. Euro 569,39
b) terreno, in località "Boschetto" di mq. 1480 (millequattrocentottanta) con entrostante fabbricato diruto, confinante con strada ed immobili individuati dai mappali 488, 161, 297 e 55, salvo se altri.
Detto immobile è attualmente distinto nel Catasto dei Terreni del Comune di Lerici come segue: Foglio 27, P.lla 68, ULIVETO, classe 1, ettari 00, are 14, ca 80, R.D. Euro 6,88, R.A. Euro 4,97
Foglio 27, P.lla 524, FABB DIRUTO, ettari 00, are 00, ca 09
c) terreno, in località "Via Grande" di mq.580 (cinquecentottanta), confinante con strada ed immobili individuati dai mappali 160, 195 e 162, salvo se altri.
Detto immobile è attualmente distinto nel Catasto dei Terreni del Comune di Lerici come segue:
Foglio 29, P.lla 161, ULIVETO, classe 2, ettari 00, are 5, ca 80, R.D. Euro 1,80, R.A. Euro 1,80; tutti come meglio specificati nell'atto di trasferimento ai rogiti del Notaio Persona 1 in Pa Sarzana, recano pregiudizio alle ragioni creditorie della NT_3
-ordina al competente conservatore dei registri immobiliari l' annotazione della presente pronuncia a margine della trascrizione dell'atto di cui sopra;
NT_1 e NT_2 al pagamento, a favore di
-condanna delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi € 6713,00 per Parte 3 compenso professionale, € 286,00 per spese, oltre accessori di legge.
La Spezia, 6/3/2024
Il Giudice
Adriana Gherardi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa ADRIANA GHERARDI, ha emesso la seguente
SENTENZA EX ART. 281 SEXIES III Co. c.p.c.
Nella causa civile iscritta al numero 3209/2017
Avente ad OGGETTO: azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 cc
Parte 1 -ricorrente-
Rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Bianchi
contro
NT 1 -resistente-
Rappresentato e difeso dall'Avv. Leonardo Paoletti
E contro
NT_2 -resistente-
Rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Mora
Conclusioni
Per parte ricorrente:
"Piaccia al Tribunale Ill.mo, respinta ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione: accertare e dichiarare che gli atti di trasferimento effettuati da NT_1 in data
19.12.2022 ai rogiti del Notaio Persona_1 in Sarzana Repertorio n.59899 Raccolta n.39978, concernente la cessione a NT_2 in esecuzione agli accordi raggiunti in sede di separazione consensuale dei coniugi sui seguenti beni immobili siti in Comune di Lerici (SP), località Tellaro:
I - la quota pari a 1/2 (un mezzo) (essendo la signora NT_2 già comproprietaria '
della quota di 1/2 (un mezzo)), su: porzione di fabbricato di civile abitazione, in Via Fiascherino II
Traversa n.5, e precisamente appartamento distinto con il numero interno 11 (undici) disposto al piano terra e primo, con annesso locale ad uso cantina al piano primo seminterrato, il tutto collegato da scala interna di complessivi 7 (sette) vani catastali, confinante con appartamenti distinti dai numeri interni 10 e 12, terreno condominiale, salvo se altri.
Detto immobile è attualmente distinto nel Catasto dei Fabbricati del Comune di Lerici come segue:
Foglio 28, P.lla 447, sub. 11, zona censuaria 2, categoria A/2, classe 2, vani 7, superficie catastale totale mq. 149 escluse aree scoperte mq.142, R.C. Euro 1.503,92
II - piena ed assoluta proprietà, su:
a) porzione di fabbricato di civile abitazione in via Fiascherino n.112 e precisamente due appartamenti di cui uno al piano primo con annessi locale ad uso ripostiglio ubicato sotto la rampa delle scale di acceso al piano superiore nonché corte esclusiva anch'essa al piano primo di complessivi 7,5 (sette virgola cinque) vani catastali e l'altro al piano secondo di complessivi 2,5
(due virgola cinque) vani catastali, confinante:
l'appartamento al piano primo con immobili individuati dai mappali 157, 296, mappale 490 sub.1 e
493 sub.1, salvo se altri;
l'appartamento al secondo piano con immobile individuato dal sub.7 e proprietà dei terzi, salvo se altri.
Detto immobile è attualmente distinto nel Catasto dei Fabbricati del Comune di Lerici come segue:
Foglio 27, P.lla 115, sub.
5 - P.lla 493 sub.2 P.lla 490 sub.2, zona censuaria 1, categoria A/2, classe 3, vani 7,5, superficie catastale totale mq. 119, escluse aree scoperte mq.106, R.C. Euro
1.987,07 Foglio 27, P.lla 115, sub. 6, zona censuaria 1, categoria A/2, classe 2, vani 2,5, superficie catastale totale mq. 48 escluse aree scoperte mq.43, R.C. Euro 569,39
b) terreno, in località "Boschetto" di mq. 1480 (mille quattrocentottanta) con entrostante fabbricato diruto, confinante con strada ed immobili individuati dai mappali 488, 161, 297 e 55, salvo se altri.
Detto immobile è attualmente distinto nel Catasto dei Terreni del Comune di Lerici come segue:
Foglio 27, P.lla 68, ULIVETO, classe 1, ettari 00, are 14, ca 80, R.D. Euro 6,88, R.A. Euro 4,97
Foglio 27, P.lla 524, FABB DIRUTO, ettari 00, are 00, ca 09 c) terreno, in località "Via Grande" di mq.580 (cinquecentottanta), confinante con strada ed immobili individuati dai mappali 160, 195 e 162, salvo se altri.
Detto immobile è attualmente distinto nel Catasto dei Terreni del Comune di Lerici come segue:
Foglio 29, P.lla 161, ULIVETO, classe 2, ettari 00, are 5, ca 80, R.D. Euro 1,80, R.A. Euro 1,80; tutti come meglio specificati nell'atto di trasferimento ai rogiti del Notaio Persona 1 in Pa Sarzana, recano pregiudizio alle ragioni creditorie della NT_3
- In tesi avendo agito NT 1 nella piena conoscenza del pregiudizio che l'atto di cessione a titolo gratuito della proprietà dei compendi immobiliari menzionati arrecava alla Pa creditrice NT_3
- accertare e dichiarare anche in via di presunzione semplice che la moglie NT_2 con lo
Ра stesso convivente, fosse a conoscenza del pregiudizio che l'atto arrecava alla creditrice [...]
CP_3 e che fosse partecipe della dolosa preordinazione;
- e per l'effetto, ai sensi dell'art. 2901 C.c.,
Pa Dichiarare comunque INEFFICACI nei confronti della ricorrente NT 3 tali atti di disposizione aventi ad oggetto la cessione dei beni immobili di cui all'atto di trasferimento ai sensi dell'art. 19 della Legge 6 marzo 1987 n.74 in data 19.12.2022 ai rogiti del Notaio Per 1
[...] in Sarzana, Repertorio n.59899 Raccolta n.39978 concernente la cessione e il trasferimento gratuito a NT_2 in esecuzione agli accordi raggiunti in sede di separazione consensuale dei coniugi, dei predetti immobili siti in Comune di Lerici (SP), località
Tellaro.
Con condanna di tutti i convenuti al pagamento di spese e competenze di lite."
Per parte resistente NT 1 :
"Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
accertato e dichiarato che i trasferimenti immobiliari oggetto dell'instaurata azione revocatoria hanno costituito l'unico esito del raggiunto accordo tra i Sigg.ri NT 1 e
NT_2 omologato in sede di separazione consensuale pronunciata con decreto cronologico n.7766/2022 del 07/11/2022 dall'intestato Tribunale (R.G. 1554/2022) e che, pertanto, tali trasferimenti non sono stati dolosamente posti in essere al fine di pregiudicare le ragioni creditorie, respingere le domande tutte così come avanzate da parte ricorrente in quanto non provate neppure a titolo di presunzioni semplici e, come tali, infondate in fatto e diritto. Salva ogni ulteriore deduzione e produzione e con condanna della società ricorrente al pagamento delle spese di giudizio".
Per parte resistente NT 2 :
"Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
accertato e dichiarato che i trasferimenti immobiliari oggetto dell'instaurata azione revocatoria hanno costituito l'unico esito del raggiunto accordo tra i Sigg.ri NT_2 e CP 1 [...] , omologato in sede di separazione consensuale pronunciata con decreto cronologico n.7766/2022 del 07/11/2022 dall'intestato Tribunale (R.G. 1554/2022) e che, pertanto, tali trasferimenti non sono stati dolosamente posti in essere al fine di pregiudicare le ragioni creditorie, respingere le domande tutte così come avanzate da parte ricorrente in quanto non provate neppure a titolo di presunzioni semplici e, come tali, infondate in fatto e diritto. Salva ogni ulteriore deduzione e produzione e con condanna della società ricorrente al pagamento delle spese di giudizio".
FATTO E DIRITTO
Parte ricorrente ha depositato ricorso ex art. 281 decies cpc al fine di ottenere l'accoglimento - nei confronti di NT 1 e NT_2 della domanda di revocatoria proposta avverso Controparte_1 agli atti di trasferimento di tutto il patrimonio immobiliare di proprietà di favore di NT 2 , in esecuzione dell'accordo raggiunto tra i coniugi in sede di separazione consensuale omologata dal Tribunale della Spezia.
In particolare la ricorrente deduceva e documentava quanto segue:
- fra la Si. NT_3 e il signor CP 1 era sorta una disputa sul pagamento delle opere appaltate da quest'ultimo alla predetta Società per la ristrutturazione di tre appartamenti (di cui uno ad uso BB) di proprietà dell' CP_1 ubicati in località Tellaro di Lerici (SP), sfociata in un giudizio contenzioso che si era concluso con la sentenza N.246/2019 emessa a favore della società Par NT_3 con la quale NT_1 era stato condannato al pagamento a favore della Società creditrice della somma di € 25.400,00, oltre IVA, interessi legali decorrenti dal deposito della relazione peritale al saldo, oltre spese di lite liquidate in € 290,00 per esborsi ed €
7.000,00 per compenso professionale relativo al giudizio di primo grado ed alla procedura di ATP
(696 bis c.p.c.), accessori di legge e rimborso spese generali, ponendo altresì a carico del convenuto le spese di CTU (doc. 1);
rigettato dalla Corte di Appello- detta sentenza è stata oggetto di appello da parte del Sig. CP_1 di Genova con sentenza n. 295/2022 che ha condannato l'appellante al pagamento delle spese di lite per complessivi € 6.615,00 oltre spese generali, iva e cpa (doc. 2);
-la sentenza di appello è stata notificata unitamente ad atto di precetto ( doc. 3), seguito da atto di pignoramento presso terzi su due conti correnti cointestati con NT_2 moglie di
NT_1 che aveva condotto al recupero della sola somma di € 7293,81 ( docc. 6 e 6 bis
) residuando pertanto un credito nella misura di € 46.174,37, come da ulteriore atto di precetto notificato (doc. 7);
CP 2 hanno incardinato il procedimento di separazione CP 1-nelle more i coniugi consensuale avente RG 1554/2022 ed hanno ottenuto l'omologa dello stesso;
a seguito della solo parziale fruttuosità della procedura esecutiva, la Società ricorrente effettuava visura sui beni immobili di proprietà dell' CP_1 ed in particolare su quello adibito a B & B ( sul quale peraltro aveva eseguito i lavori ) al fine di effettuare pignoramento immobiliare. In tale occasione verificava che NT_1 aveva precedentemente trasferito ai sensi dell'art. 19
-
della legge 6 marzo 1987 n.74 - tutte le sue proprietà immobiliari alla (ex) moglie, con la quale tuttavia il ricorrente affermava essere ancora convivente (doc. 9). Il patrimonio del debitore risultava pertanto assolutamente incapiente al fine di soddisfare le pretese della società creditrice;
-la Società ricorrente ha pertanto chiesto nel presente giudizio che fossero dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di trasferimento immobiliare a favore di NT_2 .
I resistenti seppur formalmente costituiti con diversi difensori, svolgevano analoga difesa e speculari conclusioni. Entrambi chiedevano il rigetto della domanda affermando che la coppia si era separata a causa del progressivo logoramento del rapporto familiare che aveva condotto
"all'agognata separazione” e che “la proposta di sostituire l'onere di mantenimento della moglie con gli immobili in suo possesso aveva rappresentato per la Sig.ra CP in primo luogo un doveroso compenso rispetto al faticoso lavoro svolto per una vita intera e, almeno in parte, un risarcimento morale per essersi sempre vista esclusa dalla gestione dell'attività familiare.
Non solo, ma con l'acquisizione delle proprietà immobiliari la moglie ha potuto ottenere, nell'immediatezza della separazione, il ristoro a lungo atteso dopo tanti anni di sacrifici: e ciò senza essere ulteriormente sottoposta al rischio di un'insolvenza a lungo termine alla quale il marito, che traeva il proprio sostentamento unicamente dall'attività di bb, l'avrebbe certamente condotta qualora fosse stato stabilito un importo mensile a titolo di assegno di mantenimento".
-Affermavano quindi che nel caso di specie- l'azione revocatoria fosse stata utilizzata in modo inammissibile per contestare altresì la presunta esistenza di un accordo simulatorio, senza peraltro chiedere il preventivo annullamento della separazione, ma domandando unicamente la revoca del negozio immobiliare a titolo oneroso alla stessa sotteso.
La causa è stata istruita unicamente mediante prove documentali.
Le circostanze di fatto inerenti le vicende giudiziarie e l'entità del debito del CP nei confronti della ricorrente oltre ad essere documentati, non risultano contestati.
Appare inoltre corretta la proposizione dell' azione revocatoria da parte della ricorrente, non essendo in alcun modo legittimata – né avendo interesse - a richiedere l'annullamento dell'effetto
-
sullo stato civile dei resistenti, operato dalla separazione consensuale omologata dal Tribunale della
Spezia per l'asserita simulazione, avendo viceversa interesse ad ottenere sentenza che dichiari l'inefficacia dell'esecuzione del contenuto economico di tale accordo nei suoi confronti, in qualità di creditore.
Si deve osservare come appaia del tutto sintomatica della volontà da parte dell' CP_1 di sottrarre
i propri beni alla garanzia patrimoniale in favore del creditore, la cronologia della vicenda processuale, che ha visto più volte soccombente l' CP_1 rispetto alla separazione consensuale chiesta ed ottenuta dopo ben 52 anni di matrimonio per le addotte ragioni di logoramento del rapporto, proprio quando la creditrice aveva ottenuto un titolo esecutivo nei suoi confronti, confermato in secondo grado.
Altrettanto sintomatica è la circostanza per cui l' CP_1 pur essendo proprietario di diversi beni immobili anche ad uso abitativo - in fase di separazione non ne abbia tenuto per sé nemmeno uno al fine di stabilirvi la propria abitazione, ma li abbia trasferiti tutti alla CP indicando che tale pattuizione fosse da considerare a titolo oneroso quale compenso una tantum per l'attività lavorativa esercitata dalla moglie in favore del marito, con particolare riferimento alla struttura immobiliare ricettiva denominata “BB La Baia di Fiascherino". Si deve altresì osservare come nel corso del presente giudizio in alcun modo le parti resistenti abbiano dimostrato e nemmeno allegato sulla base di quali parametri economici l' CP_1 abbia riconosciuto tale dazione “una tantum” tanto da spogliarsi dell'intero patrimonio immobiliare, di non trascurabile valore, in favore della moglie, rimanendo pertanto privo di beni, tanto da dover mantenere il medesimo luogo di residenza anche dopo la separazione, poiché stabilitosi, come asserito dalla difesa del resistente, in una camera posta presso l'abitazione del figlio che si trova in un piano diverso dello stesso immobile ceduto alla CP 2
CP 2 -Appare altresì presuntivamente dimostrato che la in qualità di coniuge fosse al corrente del contenzioso con la Società ricorrente, iniziato in fase stragiudiziale e poi sfociato nei giudizi di cui si è detto ai punti che precedono, dovendosi peraltro osservare che parte dei lavori per il pagamento dei quali la ricorrente è ad oggi creditrice, erano stati svolti proprio nell'immobile adibito a B & B, alla gestione familiare del quale aveva da sempre concorso la CP 2 come indicato dagli stessi resistenti. La stessa NT_2 aveva inoltre ritirato- prima della separazione- diversi atti giudiziari, dall'instaurazione del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. fino all'ultimo atto di precetto notificato all' CP 1 (notifica del ricorso ex art. 696 bis c.p.c. - doc. 11 e relata di notifica della doc..
7),pertanto non poteva certamente ritenersi all'oscuro della pretesa creditoria, non apparendo credibile la tesi difensiva secondo la quale non avrebbe verificato il contenuto degli atti notificati in quanto non a sé indirizzati. La CP 2 aveva peraltro subito il pignoramento dei conti correnti cointestati con il marito.
Alla luce di quanto esposto devono ritenersi sussistenti i presupposti per l'accoglimento della domanda ex art. 2901 cc quali l'atto di disposizione del patrimonio e il danno cagionato alle ragioni del creditore, nonché la conoscenza del pregiudizio che l'atto di disposizione recava alle sue ragioni. Si deve altresì osservare che la separazione consensuale appare essere stata solo formalmente effettuata e che pertanto il trasferimento degli immobili in esecuzione degli
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accordi raggiunti, sia da considerare atto a titolo gratuito. In ogni caso anche laddove fosse da ritenere un trasferimento a titolo oneroso in favore della moglie – per i motivi già esposti, risulta dimostrata la sussistenza della cd partecipatio fraudis da parte della CP 2
Alla luce di quanto esposto la domanda di parte ricorrente deve essere accolta e dichiarata l'inefficacia nei suoi confronti degli atti di trasferimento effettuati da NT 1 in data
19/12/2022 a rogiti del Notaio Dott. Persona 1 concernente la cessione a NT_2 degli immobili di proprietà dell' CP_1 in esecuzione dell'accordo raggiunto in sede di separazione consensuale dei coniugi.
Le spese seguono la soccombenza e saranno liquidate in dispositivo nei valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e minimi per quella istruttoria/di trattazione, limitata al solo deposito di memorie, con applicazione della maggiorazione del 30% per la presenza di più parti aventi medesima posizione processuale.
PQM
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando -accerta e dichiara l'inefficacia ex art. 2901 cc nei confronti di Parte 1 degli atti di Per 1trasferimento effettuati da NT_1 in data 19.12.2022 ai rogiti del Notaio
[...] in Sarzana Repertorio n.59899 Raccolta n.39978, concernenti la cessione a [...] CP 2 in esecuzione agli accordi raggiunti in sede di separazione consensuale dei coniugi sui seguenti beni immobili siti in Comune di Lerici (SP), località Tellaro:
'I - la quota pari a 1/2 (un mezzo) (essendo la signora NT_2 già comproprietaria della quota di 1/2 (un mezzo)), su: porzione di fabbricato di civile abitazione, in Via Fiascherino II
Traversa n.5, e precisamente appartamento distinto con il numero interno 11 (undici) disposto al piano terra e primo, con annesso locale ad uso cantina al piano primo seminterrato, il tutto collegato da scala interna di complessivi 7 (sette) vani catastali, confinante con appartamenti distinti dai numeri interni 10 e 12, terreno condominiale, salvo se altri.
Detto immobile è attualmente distinto nel Catasto dei Fabbricati del Comune di Lerici come segue:
Foglio 28, P.lla 447, sub. 11, zona censuaria 2, categoria A/2, classe 2, vani 7, superficie catastale totale mq. 149 escluse aree scoperte mq.142, R.C. Euro 1.503,92
II - piena ed assoluta proprietà, su:
a) porzione di fabbricato di civile abitazione in via Fiascherino n.112 e precisamente due appartamenti di cui uno al piano primo con annessi locale ad uso ripostiglio ubicato sotto la rampa delle scale di acceso al piano superiore nonché corte esclusiva anch'essa al piano primo di complessivi 7,5 (sette virgola cinque) vani catastali e l'altro al piano secondo di complessivi 2,5
(due virgola cinque) vani catastali,
confinante:
l'appartamento al piano primo con immobili individuati dai mappali 157, 296, mappale 490 sub.1 e
493 sub.1, salvo se altri;
l'appartamento al secondo piano con immobile individuato dal sub.7 e proprietà dei terzi, salvo se altri.
Detto immobile è attualmente distinto nel Catasto dei Fabbricati del Comune di Lerici come segue:
Foglio 27, P.lla 115, sub.
5 - P.lla 493 sub.
2 - P.lla 490 sub.2, zona censuaria 1, categoria A/2, classe 3, vani 7,5, superficie catastale totale mq. 119, escluse aree scoperte mq.106, R.C. Euro
1.987,07
Foglio 27, P.lla 115, sub. 6, zona censuaria 1, categoria A/2, classe 2, vani 2,5, superficie catastale totale mq. 48 escluse aree scoperte mq.43, R.C. Euro 569,39
b) terreno, in località "Boschetto" di mq. 1480 (millequattrocentottanta) con entrostante fabbricato diruto, confinante con strada ed immobili individuati dai mappali 488, 161, 297 e 55, salvo se altri.
Detto immobile è attualmente distinto nel Catasto dei Terreni del Comune di Lerici come segue: Foglio 27, P.lla 68, ULIVETO, classe 1, ettari 00, are 14, ca 80, R.D. Euro 6,88, R.A. Euro 4,97
Foglio 27, P.lla 524, FABB DIRUTO, ettari 00, are 00, ca 09
c) terreno, in località "Via Grande" di mq.580 (cinquecentottanta), confinante con strada ed immobili individuati dai mappali 160, 195 e 162, salvo se altri.
Detto immobile è attualmente distinto nel Catasto dei Terreni del Comune di Lerici come segue:
Foglio 29, P.lla 161, ULIVETO, classe 2, ettari 00, are 5, ca 80, R.D. Euro 1,80, R.A. Euro 1,80; tutti come meglio specificati nell'atto di trasferimento ai rogiti del Notaio Persona 1 in Pa Sarzana, recano pregiudizio alle ragioni creditorie della NT_3
-ordina al competente conservatore dei registri immobiliari l' annotazione della presente pronuncia a margine della trascrizione dell'atto di cui sopra;
NT_1 e NT_2 al pagamento, a favore di
-condanna delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi € 6713,00 per Parte 3 compenso professionale, € 286,00 per spese, oltre accessori di legge.
La Spezia, 6/3/2024
Il Giudice
Adriana Gherardi