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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 24/02/2025, n. 128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 128 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Elvira Maltese Presidente
Dott.ssa Viviana Urso Consigliere
Dott.ssa Caterina Musumeci Consigliere rel.
Ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 243/2023 promossa
DA
Parte_1
), in persona del legale
[...] P.IVA_1
rappresentate pro tempore, rappresentato e difeso, dall'avv. Nicola Maccarrone;
Appellante
CONTRO
( , rappresentata e difesa, Controparte_1 C.F._1
dall'avv. Mariarosaria Finocchiaro;
Appellata
E NEI CONFRONTI DI
Controparte_2
( , in persona del legale rappresentante pro tempore, che agisce anche P.IVA_2
1 quale mandatario di Controparte_3
, rappresentato e difeso, dall'avv. Maria Rosaria Battiato;
[...]
Appellato
E
( ), in Controparte_4 P.IVA_3
persona del rappresentante legale pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.
Marco Aiello;
Appellata
AVENTE AD OGGETTO: opposizione avverso intimazione di pagamento - spese del giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 4443/2022 del 16.12.2022, il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, pronunciando sull'opposizione promossa da CP_1
avverso l'intimazione di pagamento n. 29320229004239472000 notificata
[...]
in data 8.07.2022 ed avente ad oggetto contributi e relativi a varie CP_2 Pt_1
annualità, dichiarava l'intervenuta prescrizione dei crediti portati dalla cartella n.
29320110027102018 e dall'avviso di addebito n. 59320120003385974000 nonché la cessazione della materia del contendere con riferimento alle cartelle n.
29320150036422158, n. 29320150054870126, n. 29320170022406115 e n.29320170044512619, in quanto oggetto di sgravio da parte dell'ente impositore.
Indi, condannava l' e l' al pagamento in solido delle spese processuali. CP_2 Pt_1
Con ricorso depositato in data 11.04.2023 l' impugnava la sentenza;
Pt_1
resisteva al gravame;
si costituivano in giudizio l' e Controparte_1 CP_2
l' . Controparte_4
La causa veniva decisa all'esito dell'udienza del 20.02.2025, compiuti i termini assegnati alle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note telematiche.
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con un unico ed articolato motivo di gravame l' censura la sentenza Pt_1
impugnata limitatamente alla statuizione di condanna al pagamento in solido con l' delle spese di giustizio. CP_2
In particolare, sostiene che il decidente non ha considerato la violazione da parte della dell'art. 12 comma 2 T.U n.1124/1965 che prevede l'obbligo in CP_1
capo al datore di lavoro di denunciare all' qualsiasi variazione che comporti Pt_1
una modifica del rischio assicurato nonché la cessazione dell'attività entro trenta giorni.
Evidenzia che l'ente previdenziale è tenuto a verificare la cessazione effettiva dell'azienda solo dopo aver ricevuto la relativa comunicazione di variazione, la quale costituisce un preciso obbligo a carico del datore di lavoro;
che le conseguenze della predetta omissione non possono ricadere su esso ente.
Muovendo dalla statuizione secondo cui “tenuto conto della ridetta normativa emergenziale, alcuna prescrizione può dirsi maturata rispetto alle cartelle sopra indicate sub. n. 2,3,4,5”, evidenzia che le cartelle indicate ai nn. 2, 3, 4 e 5 si riferiscono ad esso ente e che tuttavia, nel dispositivo, il giudice ha dichiarato la prescrizione dei crediti e relativi alle cartelle nn. 1 e 6, annullando CP_2 Pt_1
l'avviso di addebito n. 6 e dichiarando che nulla è dovuto all'ente impositore per i crediti prescritti.
Lamenta che il giudice ha erroneamente attribuito ad esso ente la titolarità dei crediti relativi alla cartella n. 29320110027102018 (indicata in sentenza al n. 1) e all'avviso di addebito n. 59320120003385974 (indicato al n. 6); che, invero, detti atti rientrano esclusivamente nella competenza dell' e, di conseguenza, nessuna CP_2
prescrizione avrebbe potuto essere dichiarata a carico dell' . Pt_1
3 Ritiene, altresì, errata l'affermazione contenuta in sentenza che dichiara l'inefficacia dell'intimazione di pagamento impugnata per i crediti dichiarati prescritti per i quali è stata pronunciata la cessazione della materia del contendere.
Sostiene, infine, che poiché il credito vantato da esso ente non era prescritto e l'iscrizione a ruolo era derivata dall'omessa comunicazione della cessazione dell'attività da parte della con conseguente violazione del relativo CP_1
obbligo, il giudice non avrebbe dovuto interpretare il successivo sgravio come un riconoscimento di errore da parte di esso ente, né disporne la condanna al pagamento delle spese di lite.
2. Va esaminata, in via preliminare, l'eccezione sollevata dall'appellata
, di inammissibilità dell'appello per inosservanza del disposto di cui CP_1
all'art. 434 c.p.c., come sostituito dall'art. 54, D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con L. 7 agosto 2012, n. 134.
2.1 La censura non merita accoglimento.
2.2 "Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla L. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.” (Cass. n. 27199/2017)
2.3 Non può dunque ritenersi viziato l'atto di appello se, come nel caso di specie
è avvenuto, sia possibile evincere le questioni assoggettate a critica, i punti della decisione censurati e gli argomenti posti a sostegno delle domande di revisione.
4 3. Sempre in via preliminare, quanto alla richiesta dell' Controparte_5
di declaratoria del proprio difetto di legittimazione passiva, deve
[...]
rilevarsi che la notifica del ricorso in appello al predetto ente (sì come all , CP_2
come meglio precisato in prosieguo), ha valore di mera litis denuntiatio, non essendo stata proposta alcuna domanda nei suoi riguardi;
inoltre, non è ravvisabile alcun interesse ad agire dell'ente riscossore, posto che nel giudizio di primo grado non è stata pronunciata alcuna condanna nei suoi confronti.
4. Nel merito, l'appello dell' è fondato nei limiti e per le ragioni che Pt_1
seguono.
4.1 Come correttamente evidenziato dall'appellante, dall'analisi degli atti emerge che l'iscrizione a ruolo dei contributi previdenziali contestati è derivata dalla mancata comunicazione, da parte della , della cessazione CP_1
dell'attività. Tale omissione ha impedito all'ente di procedere tempestivamente alla cancellazione della posizione assicurativa, determinando la successiva emissione degli atti impositivi impugnati.
In particolare, la contribuente ha omesso di comunicare all' la cessazione Pt_1
dell'attività, in violazione dell'art. 12, comma 3, del T.U. n. 1124/1965, che così recita: “I datori di lavoro debbono, altresì, denunciare all' assicuratore le Pt_1
successive modificazioni di estensione e di natura del rischio già coperto dall'assicurazione e la cessazione della lavorazione non oltre il trentesimo giorno da quello in cui le modificazioni o variazioni suddette si sono verificate”.
Peraltro, come emerge dagli atti di causa, l con provvedimento del Pt_1
3.10.2022 (cfr. sgravio allegato alla comparsa di costituzione depositata in data
23.11.2022), venuto a conoscenza della cessazione della ditta in seguito alla notifica del ricorso, ha proceduto tempestivamente allo sgravio delle cartelle opposte.
5 In questa prospettiva, lo sgravio disposto dall' non può essere interpretato, Pt_1
come correttamente evidenziato dallo stesso ente, quale riconoscimento di errore, bensì come un atto reso necessario dall'intervento tardivo del contribuente nel fornire le informazioni dovute.
La responsabilità dell'insorgenza della controversia, dunque, non è imputabile in via esclusiva all' ma risulta quantomeno condivisa tra le parti. Pt_1
Pertanto, sussistono eccezionali ragioni per disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra l' e la , ai sensi dell'art. 92 c.p.c., in Pt_1 CP_1
considerazione del comportamento omissivo di quest'ultima nonostante la sostanziale infondatezza della pretesa creditoria.
Per l'effetto, la sentenza di primo grado va riformata nella parte in cui ha condannato l' al pagamento delle spese processuali (in solido con l' ), Pt_1 CP_2
disponendo invece la compensazione delle stesse tra le predette parti.
5. La domanda dell' di “riformare la sentenza di primo grado, nella parte CP_2
in cui ha condannato in solido l' e l' al pagamento delle spese di causa, CP_2 Pt_1
nonostante la prescrizione accertata come dovuta all'inerzia dell'Agente della
Riscossione e la violazione dell'omessa comunicazione di cessazione dell'attività interamente imputabile alla parte appellata. Con vittoria alle spese anche di questo grado del giudizio”, deve ritenersi inammissibile in difetto di alcun appello incidentale sul punto.
Ed invero, l'appello proposto dall' riguarda la statuizione relativa Pt_1
all'opposizione proposta dalla avverso le cartelle afferenti i crediti dello CP_1
stesso ente;
per contro, non investe - né avrebbe potuto investire - la decisione relativa ai crediti . CP_2
L' si è limitato a criticare il percorso logico-giuridico adottato dal giudice di CP_2
prime cure in ordine alle spese di lite, senza tuttavia impugnare specificamente il capo della sentenza che lo riguarda;
inoltre, come sopra precisato, la notifica
6 dell'appello sia all' che al concessionario è stata effettuata solo quale litis CP_2
denuntiatio, in difetto di alcuna domanda proposta nei confronti di detti enti.
6. Alla stregua dei superiori principi e avuto riguardo alle vicende processuali richiamate, l'appello va accolto e, in riforma della sentenza impugnata, le spese di lite del primo grado vengono compensate tra l' e la sì come le spese Pt_1 CP_1
del presente giudizio.
Nulla sulle spese nei confronti di e per le ragioni sopra esposte. CP_2 CP_6
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'appello proposto e in parziale riforma della sentenza impugnata, che per il resto conferma, compensa integralmente, tra l' Pt_1
e la , le spese processuali del giudizio di primo grado;
CP_1
compensa integralmente tra le stesse parti le spese processuali del presente giudizio.
Nulla sulle spese nei confronti di e CP_2 CP_6
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 20.02.2025.
Il consigliere est. La Presidente
Dott.ssa Caterina Musumeci Dott.ssa Elvira Maltese
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Elvira Maltese Presidente
Dott.ssa Viviana Urso Consigliere
Dott.ssa Caterina Musumeci Consigliere rel.
Ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 243/2023 promossa
DA
Parte_1
), in persona del legale
[...] P.IVA_1
rappresentate pro tempore, rappresentato e difeso, dall'avv. Nicola Maccarrone;
Appellante
CONTRO
( , rappresentata e difesa, Controparte_1 C.F._1
dall'avv. Mariarosaria Finocchiaro;
Appellata
E NEI CONFRONTI DI
Controparte_2
( , in persona del legale rappresentante pro tempore, che agisce anche P.IVA_2
1 quale mandatario di Controparte_3
, rappresentato e difeso, dall'avv. Maria Rosaria Battiato;
[...]
Appellato
E
( ), in Controparte_4 P.IVA_3
persona del rappresentante legale pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.
Marco Aiello;
Appellata
AVENTE AD OGGETTO: opposizione avverso intimazione di pagamento - spese del giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 4443/2022 del 16.12.2022, il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, pronunciando sull'opposizione promossa da CP_1
avverso l'intimazione di pagamento n. 29320229004239472000 notificata
[...]
in data 8.07.2022 ed avente ad oggetto contributi e relativi a varie CP_2 Pt_1
annualità, dichiarava l'intervenuta prescrizione dei crediti portati dalla cartella n.
29320110027102018 e dall'avviso di addebito n. 59320120003385974000 nonché la cessazione della materia del contendere con riferimento alle cartelle n.
29320150036422158, n. 29320150054870126, n. 29320170022406115 e n.29320170044512619, in quanto oggetto di sgravio da parte dell'ente impositore.
Indi, condannava l' e l' al pagamento in solido delle spese processuali. CP_2 Pt_1
Con ricorso depositato in data 11.04.2023 l' impugnava la sentenza;
Pt_1
resisteva al gravame;
si costituivano in giudizio l' e Controparte_1 CP_2
l' . Controparte_4
La causa veniva decisa all'esito dell'udienza del 20.02.2025, compiuti i termini assegnati alle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note telematiche.
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con un unico ed articolato motivo di gravame l' censura la sentenza Pt_1
impugnata limitatamente alla statuizione di condanna al pagamento in solido con l' delle spese di giustizio. CP_2
In particolare, sostiene che il decidente non ha considerato la violazione da parte della dell'art. 12 comma 2 T.U n.1124/1965 che prevede l'obbligo in CP_1
capo al datore di lavoro di denunciare all' qualsiasi variazione che comporti Pt_1
una modifica del rischio assicurato nonché la cessazione dell'attività entro trenta giorni.
Evidenzia che l'ente previdenziale è tenuto a verificare la cessazione effettiva dell'azienda solo dopo aver ricevuto la relativa comunicazione di variazione, la quale costituisce un preciso obbligo a carico del datore di lavoro;
che le conseguenze della predetta omissione non possono ricadere su esso ente.
Muovendo dalla statuizione secondo cui “tenuto conto della ridetta normativa emergenziale, alcuna prescrizione può dirsi maturata rispetto alle cartelle sopra indicate sub. n. 2,3,4,5”, evidenzia che le cartelle indicate ai nn. 2, 3, 4 e 5 si riferiscono ad esso ente e che tuttavia, nel dispositivo, il giudice ha dichiarato la prescrizione dei crediti e relativi alle cartelle nn. 1 e 6, annullando CP_2 Pt_1
l'avviso di addebito n. 6 e dichiarando che nulla è dovuto all'ente impositore per i crediti prescritti.
Lamenta che il giudice ha erroneamente attribuito ad esso ente la titolarità dei crediti relativi alla cartella n. 29320110027102018 (indicata in sentenza al n. 1) e all'avviso di addebito n. 59320120003385974 (indicato al n. 6); che, invero, detti atti rientrano esclusivamente nella competenza dell' e, di conseguenza, nessuna CP_2
prescrizione avrebbe potuto essere dichiarata a carico dell' . Pt_1
3 Ritiene, altresì, errata l'affermazione contenuta in sentenza che dichiara l'inefficacia dell'intimazione di pagamento impugnata per i crediti dichiarati prescritti per i quali è stata pronunciata la cessazione della materia del contendere.
Sostiene, infine, che poiché il credito vantato da esso ente non era prescritto e l'iscrizione a ruolo era derivata dall'omessa comunicazione della cessazione dell'attività da parte della con conseguente violazione del relativo CP_1
obbligo, il giudice non avrebbe dovuto interpretare il successivo sgravio come un riconoscimento di errore da parte di esso ente, né disporne la condanna al pagamento delle spese di lite.
2. Va esaminata, in via preliminare, l'eccezione sollevata dall'appellata
, di inammissibilità dell'appello per inosservanza del disposto di cui CP_1
all'art. 434 c.p.c., come sostituito dall'art. 54, D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con L. 7 agosto 2012, n. 134.
2.1 La censura non merita accoglimento.
2.2 "Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla L. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.” (Cass. n. 27199/2017)
2.3 Non può dunque ritenersi viziato l'atto di appello se, come nel caso di specie
è avvenuto, sia possibile evincere le questioni assoggettate a critica, i punti della decisione censurati e gli argomenti posti a sostegno delle domande di revisione.
4 3. Sempre in via preliminare, quanto alla richiesta dell' Controparte_5
di declaratoria del proprio difetto di legittimazione passiva, deve
[...]
rilevarsi che la notifica del ricorso in appello al predetto ente (sì come all , CP_2
come meglio precisato in prosieguo), ha valore di mera litis denuntiatio, non essendo stata proposta alcuna domanda nei suoi riguardi;
inoltre, non è ravvisabile alcun interesse ad agire dell'ente riscossore, posto che nel giudizio di primo grado non è stata pronunciata alcuna condanna nei suoi confronti.
4. Nel merito, l'appello dell' è fondato nei limiti e per le ragioni che Pt_1
seguono.
4.1 Come correttamente evidenziato dall'appellante, dall'analisi degli atti emerge che l'iscrizione a ruolo dei contributi previdenziali contestati è derivata dalla mancata comunicazione, da parte della , della cessazione CP_1
dell'attività. Tale omissione ha impedito all'ente di procedere tempestivamente alla cancellazione della posizione assicurativa, determinando la successiva emissione degli atti impositivi impugnati.
In particolare, la contribuente ha omesso di comunicare all' la cessazione Pt_1
dell'attività, in violazione dell'art. 12, comma 3, del T.U. n. 1124/1965, che così recita: “I datori di lavoro debbono, altresì, denunciare all' assicuratore le Pt_1
successive modificazioni di estensione e di natura del rischio già coperto dall'assicurazione e la cessazione della lavorazione non oltre il trentesimo giorno da quello in cui le modificazioni o variazioni suddette si sono verificate”.
Peraltro, come emerge dagli atti di causa, l con provvedimento del Pt_1
3.10.2022 (cfr. sgravio allegato alla comparsa di costituzione depositata in data
23.11.2022), venuto a conoscenza della cessazione della ditta in seguito alla notifica del ricorso, ha proceduto tempestivamente allo sgravio delle cartelle opposte.
5 In questa prospettiva, lo sgravio disposto dall' non può essere interpretato, Pt_1
come correttamente evidenziato dallo stesso ente, quale riconoscimento di errore, bensì come un atto reso necessario dall'intervento tardivo del contribuente nel fornire le informazioni dovute.
La responsabilità dell'insorgenza della controversia, dunque, non è imputabile in via esclusiva all' ma risulta quantomeno condivisa tra le parti. Pt_1
Pertanto, sussistono eccezionali ragioni per disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra l' e la , ai sensi dell'art. 92 c.p.c., in Pt_1 CP_1
considerazione del comportamento omissivo di quest'ultima nonostante la sostanziale infondatezza della pretesa creditoria.
Per l'effetto, la sentenza di primo grado va riformata nella parte in cui ha condannato l' al pagamento delle spese processuali (in solido con l' ), Pt_1 CP_2
disponendo invece la compensazione delle stesse tra le predette parti.
5. La domanda dell' di “riformare la sentenza di primo grado, nella parte CP_2
in cui ha condannato in solido l' e l' al pagamento delle spese di causa, CP_2 Pt_1
nonostante la prescrizione accertata come dovuta all'inerzia dell'Agente della
Riscossione e la violazione dell'omessa comunicazione di cessazione dell'attività interamente imputabile alla parte appellata. Con vittoria alle spese anche di questo grado del giudizio”, deve ritenersi inammissibile in difetto di alcun appello incidentale sul punto.
Ed invero, l'appello proposto dall' riguarda la statuizione relativa Pt_1
all'opposizione proposta dalla avverso le cartelle afferenti i crediti dello CP_1
stesso ente;
per contro, non investe - né avrebbe potuto investire - la decisione relativa ai crediti . CP_2
L' si è limitato a criticare il percorso logico-giuridico adottato dal giudice di CP_2
prime cure in ordine alle spese di lite, senza tuttavia impugnare specificamente il capo della sentenza che lo riguarda;
inoltre, come sopra precisato, la notifica
6 dell'appello sia all' che al concessionario è stata effettuata solo quale litis CP_2
denuntiatio, in difetto di alcuna domanda proposta nei confronti di detti enti.
6. Alla stregua dei superiori principi e avuto riguardo alle vicende processuali richiamate, l'appello va accolto e, in riforma della sentenza impugnata, le spese di lite del primo grado vengono compensate tra l' e la sì come le spese Pt_1 CP_1
del presente giudizio.
Nulla sulle spese nei confronti di e per le ragioni sopra esposte. CP_2 CP_6
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'appello proposto e in parziale riforma della sentenza impugnata, che per il resto conferma, compensa integralmente, tra l' Pt_1
e la , le spese processuali del giudizio di primo grado;
CP_1
compensa integralmente tra le stesse parti le spese processuali del presente giudizio.
Nulla sulle spese nei confronti di e CP_2 CP_6
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 20.02.2025.
Il consigliere est. La Presidente
Dott.ssa Caterina Musumeci Dott.ssa Elvira Maltese
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