TRIB
Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 18/03/2025, n. 387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 387 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE III
in composizione monocratica, nella persona del dott. Tommaso Del Giudice, nella causa civile di primo grado iscritta al n 5570 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, discussa e decisa nell'udienza del 18/03/2025 e vertente tra
C.F. in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv.to CATTAPAN MARIA CRISTINA ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima, sito in VIA CAV. C. PAGLIARINI 22 24058 ROMANO DI LOMBARDIA, giusta in calce al ricorso,
RICORRENTE, nei confronti di
, C.F. Controparte_1 C.F._1
RESISTENTE CONTUMACE,
sulle conclusioni precisate dalle parti nella medesima udienza, dando lettura del seguente dispositivo e delle seguenti ragioni di fatto e di diritto della decisione.
FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso depositato in data 5/10/2024, Parte_1
evocava in giudizio chiedendo la
[...] Controparte_1 risoluzione per inadempimento del contratto di locazione intercorso tra le parti, nonché la condanna di controparte al rilascio dell'immobile locato.
pur correttamente chiamata in giudizio in Controparte_1 rinnovazione, non si costituiva e veniva dichiarata contumace.
2. Le domande di parte ricorrente sono fondate e devono essere accolte, dovendo risolversi per inadempimento il contratto locatizio indicato in atti, stanti la produzione del medesimo e di quanto attestante la sua registrazione, l'allegazione dei mancati pagamenti dovuti dalla conduttrice, nonché la carenza di allegazione e prova di questi ultimi o della loro impossibilità sopravvenuta ed oggettiva (così, ex multis, S.U., sent. n. 13533 del 2001).
1 2.1. Consequenzialmente deve altresì condannarsi la resistente al rilascio, in favore della ricorrente, dell'immobile locato, da eseguirsi in data 28/3/2025, stanti l'irreperibilità fisica di e il perdurante inadempimento. Controparte_1
3. Le spese processuali seguono la soccombenza prevalente e vanno poste a carico di esse si liquidano in favore di Controparte_1
considerati le tariffe forensi del Parte_1 D.M. n. 55/2014, e l'importo delle domande secondo quanto imposto dai principi di Cass., Sez. 3 - , Sentenza n. 4921 del 02/03/2018, Rv. 647361 – 01 – che specifica come “In tema di determinazione del valore della causa ai sensi dell'art. 12 c.p.c., (…) in ipotesi di domanda di risoluzione di un rapporto di locazione per morosità, il valore è rappresentato dall'ammontare dei canoni del residuo periodo della locazione che la domanda dell'attore mira a far cessare anticipatamente”, in € 191,91 per esborsi ed in € 1.420,00 per compensi (fase di mediazione € 142,00, fase di studio
€ 213,00, fase introduttiva € 213,00, fase istruttoria € 426,00, fase decisoria € 426,00, calcolati in misura minima per la semplicità della controversia, peraltro nella contumacia di parte resistente), oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15%.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda ed eccezione disattesa e respinta, così provvede: 1) risolve il contratto di locazione stipulato tra
[...]
e in data 15/9/2021; Parte_1 Controparte_1 2) condanna al rilascio, in favore di Controparte_1 [...]
dell'immobile locato ed indicato in Parte_1 atti, a decorrere dal 28/3/2025; 3) condanna al pagamento in favore di Controparte_1 [...]
delle spese processuali, che liquida in Parte_1
€ 191,91 per esborsi ed in € 1.420,00 per compensi, oltre rimborso forfetario (15%), IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Bergamo, il 18/03/2025.
Il Giudice dott. Tommaso Del Giudice
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE III
in composizione monocratica, nella persona del dott. Tommaso Del Giudice, nella causa civile di primo grado iscritta al n 5570 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, discussa e decisa nell'udienza del 18/03/2025 e vertente tra
C.F. in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv.to CATTAPAN MARIA CRISTINA ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima, sito in VIA CAV. C. PAGLIARINI 22 24058 ROMANO DI LOMBARDIA, giusta in calce al ricorso,
RICORRENTE, nei confronti di
, C.F. Controparte_1 C.F._1
RESISTENTE CONTUMACE,
sulle conclusioni precisate dalle parti nella medesima udienza, dando lettura del seguente dispositivo e delle seguenti ragioni di fatto e di diritto della decisione.
FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso depositato in data 5/10/2024, Parte_1
evocava in giudizio chiedendo la
[...] Controparte_1 risoluzione per inadempimento del contratto di locazione intercorso tra le parti, nonché la condanna di controparte al rilascio dell'immobile locato.
pur correttamente chiamata in giudizio in Controparte_1 rinnovazione, non si costituiva e veniva dichiarata contumace.
2. Le domande di parte ricorrente sono fondate e devono essere accolte, dovendo risolversi per inadempimento il contratto locatizio indicato in atti, stanti la produzione del medesimo e di quanto attestante la sua registrazione, l'allegazione dei mancati pagamenti dovuti dalla conduttrice, nonché la carenza di allegazione e prova di questi ultimi o della loro impossibilità sopravvenuta ed oggettiva (così, ex multis, S.U., sent. n. 13533 del 2001).
1 2.1. Consequenzialmente deve altresì condannarsi la resistente al rilascio, in favore della ricorrente, dell'immobile locato, da eseguirsi in data 28/3/2025, stanti l'irreperibilità fisica di e il perdurante inadempimento. Controparte_1
3. Le spese processuali seguono la soccombenza prevalente e vanno poste a carico di esse si liquidano in favore di Controparte_1
considerati le tariffe forensi del Parte_1 D.M. n. 55/2014, e l'importo delle domande secondo quanto imposto dai principi di Cass., Sez. 3 - , Sentenza n. 4921 del 02/03/2018, Rv. 647361 – 01 – che specifica come “In tema di determinazione del valore della causa ai sensi dell'art. 12 c.p.c., (…) in ipotesi di domanda di risoluzione di un rapporto di locazione per morosità, il valore è rappresentato dall'ammontare dei canoni del residuo periodo della locazione che la domanda dell'attore mira a far cessare anticipatamente”, in € 191,91 per esborsi ed in € 1.420,00 per compensi (fase di mediazione € 142,00, fase di studio
€ 213,00, fase introduttiva € 213,00, fase istruttoria € 426,00, fase decisoria € 426,00, calcolati in misura minima per la semplicità della controversia, peraltro nella contumacia di parte resistente), oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15%.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda ed eccezione disattesa e respinta, così provvede: 1) risolve il contratto di locazione stipulato tra
[...]
e in data 15/9/2021; Parte_1 Controparte_1 2) condanna al rilascio, in favore di Controparte_1 [...]
dell'immobile locato ed indicato in Parte_1 atti, a decorrere dal 28/3/2025; 3) condanna al pagamento in favore di Controparte_1 [...]
delle spese processuali, che liquida in Parte_1
€ 191,91 per esborsi ed in € 1.420,00 per compensi, oltre rimborso forfetario (15%), IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Bergamo, il 18/03/2025.
Il Giudice dott. Tommaso Del Giudice
2