Art. 8. Norme transitorie e finali 1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono all'aggiornamento delle normative ivi vigenti in tema di sorveglianza sanitaria della malattia oncologica, in relazione alle disposizioni introdotte dalla presente legge, e adottano le necessarie iniziative affinche' la sorveglianza epidemiologica sulla malattia oncologica, nelle aree territoriali di loro pertinenza non coperte alla data di entrata in vigore della presente legge, venga espletata dai registri dei tumori di popolazione gia' istituiti o di nuova istituzione.
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20 aprile 2019
20 aprile 2019
Giurisprudenza • 3
- 1. Trib. Milano, sentenza 06/06/2025, n. 4614Provvedimento: N. R.G. 26056/2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SESTA CIVILE Il Tribunale di Milano in composizione monocratica, VI sezione civile, in persona della dott.ssa Ada Favarolo, ha emesso la seguente SENTENZA nelle cause civili riunite iscritte ai nn. 26056 e 26060 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 TRA Parte_1 (c.f. CodiceFiscale_1 , rappresentata e difesa dall'avv. Emanuela Lini, in virtù di procure in calce agli atti di citazione in opposizione, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in OD (LO) Via Zoncada n. 57 e quindi presso l'indirizzo di posta elettronica Email_1 OPPONENTE E Controparte_1 (C.F. …Leggi di più...
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