Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IX, sentenza 29/01/2026, n. 630 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 630 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00630/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00453/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della AM
(Sezione Nona)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 453 del 2024, proposto da
Villa delle Querce s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Luca Rubinacci, domicilio PEC come da Registri di Giustizia, domicilio fisico eletto in OL alla via S. Lucia n. 15;
contro
Azienda sanitaria locale di OL 1, in persona del Direttore generale legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. ti Domenica Coppola e Massimiliano De Masi, domicilio PEC come da Registri di Giustizia, domicilio fisico eletto in OL alla via Comunale del Principe, n.13/A, presso il Servizio Affari Legali della ASL OL 1 Centro;
Azienda sanitaria locale di OL 3, in persona del Direttore generale legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Amneris Irace e Giovanni Rajola Pescarini, domicilio PEC come da Registri di Giustizia;
Regione AM, in persona del Presidente legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Luigia Schiano di Colella Lavina, domicilio PEC come da Registri di Giustizia, domicilio fisico eletto in OL alla via S. Lucia n. 81, presso l'Avvocatura Regionale;
nei confronti
Clinic Center S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Flavio Iacovone, Bernardo Giorgio Mattarella, Barbara Savastano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
a) della delibera di giunta regionale della AM (“DGRC”) n. 652 del 16 novembre 2023 avente a oggetto “determinazione dei limiti di spesa e dei relativi contratti con le case di cura private, per regolare i volumi e le tipologie delle prestazioni di assistenza ospedaliera erogate nell’esercizio 2023”, pubblicata sul B.U.R.C. n. 82 del 20 novembre 2023;
b) della DGRC n. 800 del 29 dicembre 2023 avente a oggetto “assegnazione dei volumi massimi di prestazioni e dei correlati limiti di spesa alle strutture sanitarie private accreditate per l’assistenza specialistica ambulatoriale per l’esercizio 2023 e in via provvisoria per l’esercizio 2024.”, pubblicata sul B.U.R.C. n. 1 del 2 gennaio 2024 nella parte in cui si dispone, all’allegato n. 1.1. (“Quadro delle prestazioni da privato soggette alla Spending Review”), una riduzione del budget complessivo 2024 dell’assistenza ospedaliera erogata dalle case di cura private; nonché di ogni altro atto comunque presupposto, connesso o consequenziale;
Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da Clinic Center S.p.A. il 4/3/2024:
In via incidentale per l'annullamento: della delibera di G.R. AM n. 652 del 16.11.2023, pubblicata nel B.U.R.C. del 20.11.2023 avente ad oggetto “determinazione dei limiti di spesa e dei relativi contratti con le case di cura private, per regolare i volumi e le tipologie delle prestazioni di assistenza ospedaliera erogate nell'esercizio 2023”, e relativi allegati, e, nello specifico: i) dell'allegato B denominato “Case di cura private: criteri della programmazione 2023” nella parte in cui, al punto 3, sub 3), è previsto che il budget da assegnare a ciascuna casa di cura per l'anno 2023, faccia riferimento “alla migliore produzione nel quadriennio 2018/2019 e 2021/2022 (non considerando l'annualità 2020 a causa delle interruzioni di attività dovute all'emergenza sanitaria)”; ii) dell'allegato B della delibera di G.R.C. AM n. 652 del 16.11.2023, laddove al punto 4), sub b) è previsto che “la somma di euro 211,5 milioni (circa il 30%), viene assegnata in base al ricavo medio regionale dei posti letto delle varie discipline ospedaliere, applicato allo specifico numero e mix di posti letto / disciplina di ciascuna Casa di cura, calcolato con gli stessi criteri applicati per il 2022 nella DGRC n. 556/2022, ma aggiornato sui ricoveri e PACC 2022 (i dettagli per ciascuna Casa di cura sono riportati begli Allegati n. 9, 10 e 11). Come evidenziato nei provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa 2021e 2022, questa componente consente di dare rilievo, oltre che alla produzione storica, alle modifiche intervenute negli anni più recenti (e, per tre Case di cura, anche nel 2023) nello specifico numero e mix di posti letto / disciplina di ciascuna struttura ospedaliera)”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione AM e della Clinic Center S.p.A. e della Asl 106 - OL 1 e della Asl 108 - OL 3;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 gennaio 2026 il dott. EL EL Di OL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso iscritto al n. 453 dell’anno 2023, la parte ricorrente impugnava i provvedimenti indicati in epigrafe.
La Regione AM e le ASL OL 1 e OL 3 si costituivano in giudizio; la Clinic Center s.p.a. si costituiva in giudizio e proponeva ricorso incidentale.
All’udienza pubblica del 27 gennaio 2026, il ricorso è stato assunto in decisione.
DIRITTO
Il ricorso principale è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Infatti, all’odierna udienza, la parte ricorrente dichiarava di rinunziare al ricorso e chiedeva la compensazione delle spese processuali.
Tale dichiarazione, ai sensi dell’art. 84, commi 1 e 3, determina una rinunzia irrituale (non essendo stata notificata alle controparti almeno dieci giorni prima dell’udienza, né essendo stata prodotta una procura speciale) e non consente una declaratoria di estinzione del giudizio ma determina l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 84 co. 4 c.p.a.
La declaratoria di improcedibilità del ricorso principale comporta l’improcedibilità, per sopravvenuta carenza di interesse, anche del ricorso incidentale.
Sussistono giusti motivi, attesa la richiesta in tal senso della parte ricorrente e la mancata opposizione delle Amministrazioni resistenti, per compensare interamente tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la AM, Nona Sezione di OL, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa istanza, domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:
1. Dichiara il ricorso n. 453 dell’anno 2023 improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse; dichiara il ricorso incidentale anch’esso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse;
2. Compensa integralmente le spese tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in OL nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
EL EL Di OL, Presidente, Estensore
Rosaria Palma, Primo Referendario
Vincenzo Sciascia, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| EL EL Di OL |
IL SEGRETARIO