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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 15/09/2025, n. 530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 530 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SAVONA
Sezione CIVILE in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Anna Ferretti, in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 2177/2024, promossa con ricorso ex art. 281 decies e ss. c.p.c.
DA
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ), rappresentati e difesi, rispettivamente, dall'avv.to TYROLT MONICA e C.F._2 dall'avv.to MONTI STEFANO, come da procure allegate in calce al ricorso
PARTE RICORRENTE
CONTRO
( ), rappresentato e difeso dall'avv.to FERRARO _1 C.F._3
PAOLO, come da procura allegata in calce alla memoria di costituzione
PARTE RESISTENTE
OGGETTO: mancato rispetto della normativa in materia di distanze - violazione del diritto di veduta
- risarcimento del danno.
CONCLUSIONI: i procuratori dei ricorrenti, nel termine assegnato, hanno depositato note scritte contenti la precisazione delle conclusioni, come di seguito riportate. Per parte resistente, si riportano le conclusioni di cui alla memoria di costituzione:
Per parte ricorrente : Pt_1
«Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa e respinta, dare atto che il ricorrente
[...] dichiara di non accettare il contraddittorio su domande, eccezioni, istanze e deduzioni anche Pt_1 istruttorie nuove e/o diverse e/o tardive di parte convenuta: IN VIA PRELIMINARE: occorrendo, e previa revoca dell'ordinanza del 08/05/2025, ammettere previamente la prova per interpello del convenuto e testi dedotta dal ricorrente sui fatti dedotti in ricorso introduttivo ai capi da n. 01) a n.
07) e sugli indicati testimoni Signori , residente in [...]
Insurrezione 19/7, residente in [...]7 e Testimone_2 [...]
residente in (17100) Savona, Via Nizza. Nonché occorrendo licenziare una C.T.U. Testimone_3 illustrativa dello stato dei luoghi e, comunque, atta a determinare a quale distanza si trovi, rispetto alle vedute del ricorrente, il manufatto in controversia IN VIA PRINCIPALE: 01) accertare e dichiarare che l'opera in controversia, ossia la c.d. “pergotenda” realizzata sulla terrazza dell'appartamento di cui all'interno 3, scala B, del di Bergeggi, sito in Controparte_2 via De Negri civico n. 12, è illegittima in quanto in violazione della servitù di veduta e/o “di panorama” spettante al ricorrente in forza della specifica pattuizione contenuta al Parte_1 riguardo all'art. 2, lettera A), punto j), del regolamento condominiale e/o in violazione del disposto dell'art. 5 del medesimo regolamento condominiale e/o in violazione del disposto dell'art. 907 cod. civ. e/o, comunque, in violazione del disposto dell'art. 1120 quarto comma doc. civ. e, in ogni caso, per tutte le motivazioni meglio esposte ed argomentate nel ricorso introduttivo e in discussione orale;
02) conseguentemente, dichiarare tenuto e condannare il resistente a rimuovere _1 integralmente a sua cura e spese l'opera in questione, ossia la c.d. “pergotenda” che insiste sulla terrazza del suo appartamento di cui sopra, con ogni ulteriore pronunzia necessaria e/o utile al fine;
03) ancora conseguentemente, dichiarare tenuto e condannare il convenuto a risarcire _1
i danni derivanti dalla lesione medio tempore intervenuta alle servitù di veduta e/o “di panorama” spettanti al ricorrente conchiudente , oltre che ai suoi diritti all'afflusso di luce ed aria Parte_1 verso la sua proprietà, con liquidazione del relativo danno in misura necessariamente equitativa ex art. 1226 cod. civ., non essendo possibile determinarlo aliunde;
IN VIA DI MERO SUBORDINE:
04) nella denegata e non creduta ipotesi in cui, rigettando le domande sopra formulate in via principale, si ritenesse lecita l'installazione permanente dell'opera denominata “pergotenda” sulla terrazza dell'immobile sito in Bergeggi via Negri 12, interno 3, scala b, accertare e dichiarare il pregiudizio e/o il danno reso dall'opera medesima al godimento delle proprietà individuale del ricorrente e conseguentemente condannare il convenuto a ristorare il Parte_1 _1 pregiudizio e/o danno arrecato alla proprietà di , in qualità di proprietario dell' Parte_1 immobile di cui in ricorso introduttivo, mediante il pagamento a suo favore di un indennizzo, previa liquidazione, da determinarsi in misura meglio vista e ritenuta e secondo le risultanze di causa anche ex art. 1226 cod. civ.; IN OGNI CASO: 05) dichiarare tenuto e condannare il convenuto _1 a rifondere al ricorrente conchiudente le spese sostenute per la procedura di
[...] Parte_1 mediazione promossa ante causam;
06) con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre accessori tariffari ed oneri previdenziali e fiscali come per legge, da liquidarsi distintamente a favore di ogni ricorrente.
Per parte ricorrente Pt_2
" «Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa e respinta, previa occorrendo ammissione di tutte le istanze istruttorie di parte ricorrente e, in particolare, previa occorrendo ammissione delle deduzioni di prova orale per interpello e testi di cui ai capi da 1) a 7) delle premesse del ricorso introduttivo:
IN VIA PRINCIPALE: 01) accertare e dichiarare che l'opera in controversia, ossia la c.d.
“pergotenda” realizzata sulla terrazza dell'appartamento di cui all'interno 3, scala B, del
[...] di Bergeggi, sito in via De Negri civico n. 12, è illegittima in quanto in violazione CP della servitù di veduta e/o “di panorama” spettante al ricorrente concludente Parte_2 in forza della specifica pattuizione contenuta al riguardo all'art. 2, lettera A), punto j), del
[...] regolamento condominiale e/o in violazione del disposto dell'art. 5 del medesimo regolamento condominiale e/o in violazione del disposto dell'art. 907 cod. civ. e/o, comunque, in violazione del disposto dell'art. 1120 quarto comma cod. civ. e, in ogni caso, per tutte le motivazioni meglio esposte ed argomentate nel ricorso introduttivo;
02) conseguentemente, dichiarare tenuto e condannare il resistente a rimuovere integralmente a sua cura e spese l'opera in questione, ossia la _1
c.d. “pergotenda” che insiste sulla terrazza del suo appartamento di cui sopra, con ogni ulteriore pronunzia necessaria e/o utile al fine;
03) ancora conseguentemente, dichiarare tenuto e condannare il convenuto a risarcire i danni derivanti dalla lesione medio tempore intervenuta alle _1 servitù di veduta e/o “di panorama” spettanti al ricorrente concludente , Parte_2 oltre che ai suoi diritti all'afflusso di luce ed aria verso la sua proprietà, con liquidazione del relativo danno in misura necessariamente equitativa ex art. 1226 cod. civ., non essendo possibile determinarlo aliunde;
IN VIA DI MERO SUBORDINE: 04) nella denegata e non creduta ipotesi in cui, rigettando le domande sopra formulate in via principale, si ritenesse lecita l'installazione permanente dell'opera denominata “pergotenda” sulla terrazza dell'immobile sito in Bergeggi via De Negri 12, interno 3, scala b, accertare e dichiarare il pregiudizio e/o il danno reso dall'opera medesima al godimento della proprietà individuale del ricorrente concludente e conseguentemente Parte_2 dichiarare tenuto e condannare il convenuto a ristorare il pregiudizio e/o danno arrecato _1 alla proprietà del ricorrente concludente in qualità di proprietario Parte_2 dell'immobile di cui in narrativa del ricorso introduttivo, mediante il pagamento a suo favore di un indennizzo, previa liquidazione, da determinarsi in misura meglio vista e ritenuta e secondo le risultanze di causa anche ex art. 1226 cod. civ.; IN OGNI CASO: 05) dichiarare tenuto e condannare il convenuto al pagamento delle spese della procedura di mediazione promossa ante _1 causam dal ricorrente concludente , previa liquidazione delle stesse;
Parte_2
06) con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre accessori tariffari ed oneri previdenziali e fiscali come per legge, da liquidarsi distintamente a favore di ogni ricorrente. Il ricorrente concludente dichiara di non accettare il contraddittorio processuale su Parte_2 eventuali domande, eccezioni, allegazioni, deduzioni e/o istanze nuove e/o diverse di parte convenuta.”
Per parte resistente:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria richiesta: - in via preliminare, accertare e dichiarare che la causa richiede un'istruttoria complessa e che, pertanto, necessita disporre il mutamento del rito, da rito di cognizione sommaria a rito ordinario e, per l'effetto, fissando ai sensi dell'art. 281-duodecies, comma 1, c.p.c. l'udienza di cui all'art. 183 c.p.c.; - nel merito, respingere integralmente, per le ragioni di cui in narrativa, il ricorso proposto dai ricorrenti, in quanto infondato sia in fatto che in diritto e, pertanto, dichiarare infondate, sia in fatto che in diritto, le domande e rivendicazioni tutte avanzate dai medesimi, mandando esente il signor da ogni pretesa _1
a lui rivolta, ad ogni fine ed effetto di legge;
- in ogni caso, con vittoria di spese di lite relative al presente giudizio, nonché del precedente procedimento di mediazione, oltre rimborso forfettario del
15%, oltre oneri fiscali e previdenziali di legge”. Si dà atto che non viene presentata alcuna domanda riconvenzionale e/o chiamata di terzo, onde per cui tale atto è esente dal versamento di contributi unificati di sorta. IN VIA ISTRUTTORIA I) Evidenziato che gli oneri probatori sono a carico delle parti ricorrenti, senza, pertanto, voler invertir l'onere della prova, nella remota ipotesi di ammissione delle irrituali richieste istruttorie avanzate da controparte si chiede di essere ammessi alla prova per interpello dei signori e e per testi indicandi sulle Parte_1 Parte_2 circostanze in fatto di cui alla narrativa, come verranno in corso di causa opportunamente capitolate nei termini di legge, compresa la controprova”.
****************
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies e ss. c.p.c., e hanno adito Parte_1 Parte_2 il Tribunale di Savona esponendo che:
- i ricorrenti sono proprietari, rispettivamente, di un appartamento al piano seminterrato - primo sottostrada - munito di ampia terrazza ( ) e di un appartamento al piano terreno - primo Parte_1 fuori terra - ( facenti parte del sito in Parte_2 Controparte_2
Bergeggi (SV), via De Negri n. 12; - è proprietario di un appartamento posto al piano seminterrato del medesimo _1 condominio, adiacente alla proprietà , lato ovest, e sottostante quello di proprietà Pt_1 Pt_2
- nell'estate del 2022 ha realizzato una pergotenda sulla sua terrazza, che si trova in _1 corrispondenza del confine della proprietà , sul lato destro fronte mare, e sotto la finestra fronte Pt_1 mare dell'appartamento di proprietà Pt_2
- con raccomandate del 24/07/2023 ( e del 12/10/2023 ( ) i ricorrenti hanno contestato Pt_2 Pt_1
l'opera, che viola i loro diritti di veduta nonché le distanze di cui all'art. 907 c.c., altera l'equilibrio architettonico ed estetico dello stabile e reca alle proprietà dei ricorrenti un pregiudizio patrimoniale, derivante dalla limitazione della vista su Bergeggi e sul golfo;
- né le suddette raccomandate, né la successiva procedura di mediazione hanno sortito positivo riscontro;
- la pergotenda è una struttura in anodizzato, ancorata permanentemente alla facciata condominiale, alta circa tre metri e larga quanto la terrazza di proprietà di cui occupa in larghezza oltre i _1 due terzi;
- tramite un sistema di doghe metalliche, scorrevoli ed estensibili, e di teloni, essa può essere chiusa completamente, sia nella parte superiore che ai lati;
- la pergotenda ha la funzione di creare un grande volume supplementare ed è qualificabile come
“costruzione” secondo la nozione elaborata dalla costante giurisprudenza di legittimità e di merito, posto che ha carattere di solidità e di stabilità ed è destinata ad un utilizzo durevole e permanente nel tempo;
- la pergotenda non rispetta la distanza legale, poiché si trova a meno di mezzo metro dalla ringhiera della terrazza di proprietà e a circa un metro e trenta centimetri dal davanzale della finestra Pt_1 vista mare di proprietà Pt_2
- il manufatto occlude alla proprietà la veduta orizzontale verso ovest, sul golfo e sull'isola di Pt_1
Bergeggi, e priva la sua terrazza di luce e aria;
- esso preclude altresì in modo significativo la veduta in appiombo su Bergeggi e sul golfo della proprietà a cui limita altresì l'accesso di luce e di aria;
Pt_2
- in base al regolamento condominiale “i distacchi e gli spazi in genere di proprietà individuale in base ai titoli di acquisto, sono soggetti alle servitù stabilite dalla legge e in particolare alla servitù di veduta a favore di tutte le unità immobiliari che hanno aperture verso gli stessi”. La servitù di veduta - qualificabile come servitù di panorama, data l'amenità del luogo – presuppone quindi una servitù di non sopraelevazione;
- nel realizzare la pergotenda controparte ha violato detta servitù, posto che l'ha costruita sulla sua terrazza, ovvero su un'area verso la quale entrambi i ricorrenti hanno delle vedute, che consentono sia di inspicere sia di prospicere sulla proprietà _1
- il regolamento condominiale risulta violato anche nella parte in cui vieta di porre sui balconi
“armadi, cassette o altro”;
- la realizzazione dell'opera altera il decoro e l'uniformità architettonica della facciata fronte mare del , ed è pertanto illegittima anche ai sensi dell'art. 1120 c.c.; CP
- i ricorrenti si sono sempre opposti alla realizzazione del manufatto, anche in sede di assemblea condominiale, e il fatto che l'opera sia stata assentita dagli uffici comunali competenti non rileva sul piano civilistico;
- in sede stragiudiziale, il resistente ha affermato che i vincoli architettonici determinati dall'altezza delle superfici finestrate non avrebbero consentito il rispetto dell'art. 907 c.c., ammettendo quindi la violazione della normativa in materia di distanze.
Tutto ciò premesso, i ricorrenti hanno agito per ottenere, in via principale, la condanna di _1
a rimuovere la pergotenda, nonché a risarcire loro i danni derivati dalla lesione intervenuta alle
[...] servitù di veduta e/o di panorama, a far data dalla realizzazione del manufatto fino alla sua rimozione;
in via subordinata, nel caso di accertamento della legittimità della pergotenda, hanno istato per la condanna di al ristoro del pregiudizio arrecato dall'opera al godimento delle rispettive _1 proprietà, mediante pagamento a ciascuno di un indennizzo, da calcolarsi anche in via equitativa ex art. 1226 c.c.
Si è costituito in giudizio , il quale ha replicato alle avverse argomentazioni che: _1
- secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato, l'opera principale della pergotenda è la tenda, quale elemento protettivo dal sole o dagli agenti atmosferici, mentre la struttura deve qualificarsi come elemento accessorio, necessario al sostegno e all'estensione della tenda. La pergotenda è qualificabile come mero arredo esterno quando è di modeste dimensioni, non modifica la destinazione d'uso degli spazi esterni ed è facilmente rimovibile, e di conseguenza la sua installazione si inscrive all'interno delle attività di edilizia libera e non necessita di permessi;
- il D.L. 69/2024 e s.m.i. ha inserito la pergotenda tra le opere di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici da esterno;
- la pergotenda in oggetto è stata installata per sostituire la tenda preesistente, mai contestata dai ricorrenti, che era ancorata alla facciata condominiale negli stessi punti dove è fissato l'attuale manufatto, al quale è stato aggiunto un sostegno anteriore, anche per motivi di sicurezza;
- rispetto alla tenda precedente, essa ha la stessa estensione in altezza e in larghezza, mentre è inferiore quanto all'estensione verso l'esterno;
- l'installazione non ha comportato un aumento di volume e di superficie coperta, né ha alterato la sagoma dell'edificio cui è connessa;
- l'opera non è idonea a modificare la destinazione d'uso degli spazi esterni, stanti le sue caratteristiche di semplice smontaggio, l'assenza di tamponature verticali stabili e la rimovibilità della copertura orizzontale;
- si tratta pertanto di un elemento di arredo esterno, equiparabile alla preesistente tenda a rullo, posto che gli elementi di copertura e di chiusura sono facilmente amovibili e completamente retraibili, privi di elementi di fissità, stabilità e permanenza tali da formare uno spazio chiuso che possa alterare la sagoma e il prospetto dell'edificio principale;
- anche la tenda precedente non rispettava la distanza di tre metri di cui all'art. 907 c.c., e così è per tutte le altre tende installate nel condominio;
- quanto alla proprietà la veduta verticale e in appiombo è limitata dalla pergotenda tanto Pt_2 quanto lo era dalla preesistente tenda a rullo;
- quanto alla proprietà , la tenda a rullo preesistente proiettava la stessa ombra della pergotenda, Pt_1 avendo le medesime dimensioni, e non vi è alcuna limitazione alla veduta nella parte frontale destra, già occlusa da un canniccio alto quasi due metri posizionato dal ricorrente su tutta la lunghezza della propria terrazza, con implicita rinuncia al diritto di veduta obliqua;
- la raccomandata del 12/10/23 inviata dal legale del ricorrente è stata tempestivamente Pt_1 riscontrata, rilevando che l'amministrazione del condominio aveva rilasciato il nulla osta all'installazione e che quasi tutti i condomini presenti all'assemblea del 25/08/2023 nulla avevano eccepito a riguardo;
- parimenti veniva riscontrata e contestata la racc. del 23/07/2023 inviata dal legale di Pt_2
- la circostanza che il manufatto avrebbe ostacolato la veduta diretta e obliqua alla proprietà e Pt_1 deturpato l'estetica dello stabile era già stata confutata con l'invio, in data 10/04/2022, di una simulazione fotografica della pergotenda;
- la struttura non è ancorata al pavimento della terrazza in modo permanete, ma è solo appoggiata;
- il regolamento condominiale non proibisce l'installazione di alcun manufatto, né costituisce servitù di non sopraelevazione;
- il divieto di posizionare sui balconi armadi, cassette o altro non ha rilevanza nel caso di specie;
- i ricorrenti non hanno subito alcun pregiudizio patrimoniale, anche perché non risiedono negli alloggi e non ne hanno provato il concreto godimento;
- in caso di accertamento della legittimità dell'opera, non sussisterebbero i presupposti per il riconoscimento di alcun indennizzo.
Concludeva quindi chiedendo, in via preliminare, il mutamento del rito, e nel merito il rigetto delle domande avversarie.
Il ricorso e il decreto di fissazione di udienza venivano ritualmente notificati a il quale, _1 all'udienza del 21/02/2025, veniva dichiarato contumace;
il resistente si costituiva successivamente, con memoria del 5/03/2025. A scioglimento della riserva assunta in udienza, ritenuta la causa matura per la decisione, venivano respinte le istanze istruttorie e fissata udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale al 18/07/2025. All'udienza, la causa veniva trattenuta in decisione ex art. 281 sexies co. 3 c.p.c.
****************
La domanda dei ricorrenti è solo parzialmente fondata, nei limiti e per le ragioni che di seguito si espongono.
Sulla disciplina delle distanze di cui all'art. 907 c.c.
L'art. 907 c.c. tutela il diritto di veduta - che consiste nell'inspicere e prospicere - verso il fondo vicino, vietando al proprietario di quest'ultimo di “fabbricare a distanza minore di tre metri”.
La norma tutela sia la veduta diretta sia quella laterale, che ricorre quando il confine del fondo del vicino e il muro dal quale si esercita la veduta formano un angolo di 180 gradi.
Per consolidata giurisprudenza, detta veduta può essere esercitata, oltre che di lato, anche in basso, verticalmente, assumendo così le caratteristiche della veduta in appiombo che deve, pertanto, considerarsi espressamente ammessa.
Sul punto la Suprema Corte ha recentemente confermato che: " "il proprietario del singolo piano di un edificio condominiale ha diritto di esercitare dalle proprie aperture la veduta in appiombo fino alla base dell'edificio e di opporsi conseguentemente alla costruzione di altro condomino che, direttamente o indirettamente, pregiudichi tale suo diritto, senza che possano rilevare le esigenze di contemperamento con i diritti di proprietà e alla riservatezza del vicino, avendo operato già l'art.
907 c.c. il bilanciamento tra l'interesse alla medesima riservatezza e il valore sociale espresso dal diritto di veduta, poiché luce ed aria assicurano l'igiene degli edifici e soddisfano bisogni elementari di chi li abita." (Cass. civ., sez. II, ord. n. 15906 2024).
E' quindi pacifico, e peraltro incontestato, il diritto di entrambi i ricorrenti (che hanno prodotto i rispettivi titoli di proprietà) alla veduta.
Parimenti incontestato è che la pergotenda sia collocata in violazione della distanza di cui all'art. 907
c.c.: la circostanza è stata espressamente riconosciuta dal resistente, sia con la missiva del 26/10/2023, inviata dal suo legale all'avvocato del ricorrente , sia a pag. 13 della memoria di costituzione. Pt_1
Quanto alle caratteristiche e alla natura del manufatto, va evidenziato che, per costante orientamento giurisprudenziale: "ai fini del rispetto della distanza delle costruzioni dalle vedute, costituisce costruzione qualsiasi opera, di qualsiasi natura, che si elevi stabilmente dal suolo e che ostacoli
l'esercizio della veduta, intesa come possibilità sia di " inspectio " che di " prospectio "(cfr.
Cassazione civile, sentenza n. 17802/2005). Ebbene, dagli atti di causa e dalla documentazione fotografica prodotta, è emerso indiscutibilmente che: - la pergotenda installata sulla terrazza di proprietà consiste in una struttura metallica _1 avente carattere di stabilità, essendo permanentemente ancorata alla facciata;
- essa è destinata a essere coperta da elementi di chiusura in materiale plastico, che ne aumentano considerevolmente l'impatto visivo;
- le sue dimensioni coprono quasi integralmente la terrazza su cui si trova posizionata.
Pertanto, è evidente che la pergotenda va qualificata come costruzione ai fini dell'art. 907 c.c. e che la medesima, per le sue caratteristiche e dimensioni, è idonea a ostacolare i diritti di veduta dei ricorrenti.
A tale proposito giova evidenziare che le pronunce del Consiglio di Stato citate dal resistente valgono a riconoscere le pergotende tra le opere di edilizia libera, non soggette al permesso di costruire, circostanza che a nulla rileva sul piano civilistico e del tutto inconferente rispetto all'oggetto del presente giudizio.
Inoltre, non sono condivisibili le argomentazioni secondo cui la pergotenda sarebbe equiparabile alla preesistente tenda a rullo.
A proposito delle classiche tende da sole, la Corte di Cassazione ha affermato che: "Le disposizioni sulle distanze delle costruzioni dalle vedute si osservano anche nei rapporti fra condomini di un edificio, non derogando l'art. 1102 cod. civ. al disposto dell'art. 907 stesso codice. Tuttavia, non può considerarsi "costruzione" vietata da quest'ultima disposizione una tenda di tela scorrevole con comando a manovella, pure se situata a distanza inferiore a tre metri dal balcone o dalla finestra del piano sovrastante, ancorché siano necessari per farla funzionare dei sostegni fissi, atteso che tale tenda, non pregiudica permanentemente la "prospectio" ne' diminuisce l'aria e la luce al condomino del piano sovrastante" (cfr. Cassazione civile, sentenza n. 2873 del 18/03/1991).
Nel caso in esame il principio non risulta applicabile, atteso che a venire in rilievo non è l'installazione di una semplice tenda dotata di sostegni fissi, bensì di una vera e propria struttura metallica che occupa quasi integralmente la terrazza su cui è posizionata: le palesi differenze tra la nuova opera e la vecchia tenda a rullo emergono in tutta evidenza anche osservando la fotografia prodotta dal resistente al doc.
3.
Di conseguenza, la circostanza che nel condominio risultino installati tendaggi che non rispettano i limiti imposti dall'art. 907 c.c. è del tutto irrilevante, trattandosi di manufatti differenti rispetto a quello per cui è causa.
Alla luce di quanto sopra illustrato, può concludersi che la pergotenda è soggetta al rispetto delle distanze prescritte dalla legge, sulle quali al giudice non è concessa alcuna discrezionalità, come recentemente rimarcato dalla Corte di Cassazione: “e la distanza di tre metri dalle vedute prescritta dall'art. 907 c.c., per le nuove costruzioni, al pari di ogni altra distanza prescritta dalla legge per disciplinare i rapporti di vicinato, ha carattere assoluto, essendo stata predeterminata dal legislatore in via generale ed astratta, senza che al giudice sia consentito alcun margine di discrezionalità sia nella valutazione della esistenza della violazione della distanza, sia nella valutazione relativa alla dannosità e pericolosità della posizione della nuova costruzione rispetto alla veduta del vicino (cfr., ex plurimis, Cass. n. 15376/2001, Cass. n. 213/2006 e Cass. n. 8691/2017).” (Cass. civ., sez. II, ord.
n. 12202/2022).
Nessun rilievo rivestono, a riguardo, né il nulla osta dell'amministratore alla realizzazione del manufatto, né la mancata contestazione da parte della maggioranza dei condomini, posto che tali condotte non hanno alcuna ricaduta sul diritto dei ricorrenti di tutelare le loro proprietà.
Parimenti privo di pregio è l'assunto che il sig. , avendo posizionato un canniccio sul suo Pt_1 terrazzo, avrebbe rinunciato implicitamente al proprio diritto di veduta: la giurisprudenza di legittimità è unanime nel ritenere che la rinuncia alla servitù debba rivestire la forma scritta sotto pena di nullità, ai sensi dell'art. 1350 c.c., e non possa, quindi, risultare da fatti concludenti (Cass. civ. sez.
II, ord. n. 4646/2024).
Per le ragioni sopra esposte, risulta accertata la violazione del disposto di cui all'art. 907 c.c.: pertanto l'opera non può essere mantenuta e, conseguentemente, deve essere condannato alla Parte_3 sua rimozione.
Posto che la questione è assorbente rispetto alle altre argomentazioni delle parti, il giudice ha facoltà di non prendere posizione sulle medesime, in virtù del principio della ragione più liquida.
Ad ogni modo, è sufficiente evidenziare che: - l'installazione della pergotenda è illegittima per violazione dell'art. 907 c.c., indipendentemente dal disposto dell'art. 2, lettera A, punto J del regolamento condominiale;
l'art. 5 del suddetto regolamento non è applicabile al caso di specie, posto che la disposizione è evidentemente finalizzata a preservare il decoro dello stabile, evitando che sui balconi vengano posti oggetti quali “armadi, cassette o altro”, che diano parvenza di disordine e trascuratezza;
- la valutazione ex art. 1120 c.c. circa la compatibilità dell'opera con la tutela del decoro e dell'uniformità architettonica dell'edificio non è oggetto del presente giudizio, che attiene al diverso tema della violazione del diritto di veduta dei ricorrenti.
Parimenti, risulta assorbita la domanda subordinata di riconoscimento di un indennizzo a favore dei ricorrenti, avanzata per il caso in cui fosse stata accertata la legittimità dell'installazione della pergotenda.
Sul risarcimento del danno
La domanda è priva di fondamento e deve essere rigettata.
I ricorrenti hanno domandato che, all'esito dell'accertamento circa l'illegittimità dell'opera, venga loro riconosciuto un risarcimento per il pregiudizio che la medesima ha arrecato al loro diritto di veduta, dal momento della sua installazione - estate 2022 - sino alla effettiva rimozione.
Essi sostengono che la lesione del loro diritto sia, di per sé, produttiva di danno, risarcibile anche ai sensi dell'art. 1226 c.c.
Va tuttavia evidenziato che la Suprema Corte, pronunciandosi in tema accertamento di violazione delle distanze legali ai sensi dell'art. 907 c.c., ha richiamato la recente evoluzione giurisprudenziale sul danno in re ipsa, che ha conosciuto un importante approdo con la sentenza delle Sezioni Unite n.
33645/2022.
A tale proposito, la Corte ha evidenziato che “secondo le Sezioni Unite, nel caso di occupazione sine titulo di un immobile, il fatto costitutivo del diritto al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento (diretto o indiretto) che è andata perduta.
Questo significa che, sebbene non si richieda una prova precisa dell'ammontare del danno (che può essere liquidato equitativamente, ad esempio tramite il canone locativo di mercato), la parte che chiede il risarcimento deve comunque allegare la concreta possibilità di godimento che ha perso a causa dell'occupazione abusiva.” Di conseguenza “pur essendo pronunciata su una fattispecie diversa da quella qui controversa, l'orientamento delle Sezioni Unite segna una tendenza da condividersi a riconfigurare l'applicazione del concetto di danno in re ipsa, riconoscendo la necessità di allegare e, se necessario, di provare il danno effettivo subito come conseguenza dell'illecito.”
(Cass. civ, sez. II, ord. n. 12879/2025).
In base al condivisibile orientamento della Suprema Corte, quindi, dall'accertata violazione dell'art. 907 c.c. non discende l'automatico diritto al risarcimento del danno;
al contrario, colui che lo domanda deve allegare i fatti da cui si deduca l'esistenza e l'entità del pregiudizio subito.
Tuttavia, nel caso di specie, i ricorrenti hanno omesso tali allegazioni, posto che non hanno fornito alcun elemento atto a dimostrare se, e in quale misura, i medesimi (che non risiedono negli immobili de quo) abbiano fruito o fruiscano degli alloggi, in quali occasioni abbiano patito la limitazione del loro diritto di veduta e sulla base di quali elementi si fondi il pregiudizio asseritamente subito.
La carenza di tali allegazioni rende impossibile pervenire ad una valutazione, ancorché equitativa, del danno.
A tale proposito la Suprema Corte, confermando il suo costante orientamento, ha affermato che: “la valutazione equitativa presuppone che il danno sia certo nella sua esistenza ontologica (Cass.
19/12/2011, n. 27447), cioè che la “sussistenza di un danno risarcibile nell'an debeatur sia stata dimostrata ovvero sia incontestata” (Cass. 04/04/2017 n. 8622). Ne consegue che, ove la prova del danno non sia stata raggiunta, non può chiedersi al giudice di creare i presupposti logici e normativi per la liquidazione del danno richiesto (Cass. 04/08/2017, n. 19447). Non solo: al danneggiato si chiede di provare i parametri per una liquidazione equitativa e le ragioni che gli hanno impedito
l'accertamento degli specifici effetti dannosi concretamente riconducibili all'illecito, rendendo il danno di difficile o impossibile quantificazione”. (Cass civ, sez IV, ord. n. 8941/2022).
In applicazioni di tali principi, posto che i ricorrenti non hanno fornito né la prova del danno nella sua ontologica esistenza, né alcuna indicazione utile a monetizzare il pregiudizio subito, al giudice è preclusa la valutazione equitativa richiesta.
Sulle spese processuali
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza. Pertanto, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., vengono compensate nella misura di ½ e poste a carico di parte resistente nella ulteriore porzione della metà, in quanto le domande dei ricorrenti sono state accolte solo parzialmente.
Le spese sono liquidate in dispositivo in base ai parametri indicati dal DM 147/2022, con aumento del 10% per l'assistenza di più soggetti aventi la stessa posizione processuale ex art. 4, comma 2, DM
n. 55/2014, tenuto conto del valore della causa dichiarato in ricorso (euro 30.471,00), della media complessità delle questioni giuridiche trattate, dell'attività difensiva in concreto svolta, e dunque facendo applicazione degli importi medi di riferimento ad eccezione della fase istruttoria, che non si
è tenuta e non viene conseguentemente liquidata.
Va rilevato che i ricorrenti hanno altresì chiesto la liquidazione delle spese di mediazione obbligatoria e la richiesta può accogliersi dovendo tali spese essere assimilate a quelle del processo, essendo la mediazione una fase prodromica e necessaria dello stesso. Dette spese sono compensate nella misura di ½ secondo il criterio già adottato.
P.Q.M.
il Tribunale di Savona, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata, così provvede:
1) accertato che la pergotenda costruita sulla terrazza dell'alloggio sito a Bergeggi, via De Negri
n. 12, scala B, interno 7, facente parte del condominio ”, di proprietà di CP _1
, è stata realizzata in violazione dei limiti di legge di cui all'art. 907 c.c., condanna
[...]
all'integrale rimozione del suddetto manufatto;
_1
2) rigetta le ulteriori domande dei ricorrenti;
3) compensa per ½ le spese di lite;
4) condanna al pagamento in favore di e _1 Parte_1 Parte_2 della restante quota di ½ delle spese processuali, che liquida in complessivi euro 272,50
[...] per esborsi, euro 98,19 per spese di mediazione e in euro 3.195,50 per compensi (pari a ½ di
6.391,00), oltre al 15% dei compensi per rimborso forfettario spese generali, I.V.A. (se non recuperabile in virtù del regime fiscale della parte) e C.P.A. Sentenza per legge esecutiva.
Savona, 15.09.2025
Il Giudice
Dott.ssa Anna Ferretti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SAVONA
Sezione CIVILE in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Anna Ferretti, in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 2177/2024, promossa con ricorso ex art. 281 decies e ss. c.p.c.
DA
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ), rappresentati e difesi, rispettivamente, dall'avv.to TYROLT MONICA e C.F._2 dall'avv.to MONTI STEFANO, come da procure allegate in calce al ricorso
PARTE RICORRENTE
CONTRO
( ), rappresentato e difeso dall'avv.to FERRARO _1 C.F._3
PAOLO, come da procura allegata in calce alla memoria di costituzione
PARTE RESISTENTE
OGGETTO: mancato rispetto della normativa in materia di distanze - violazione del diritto di veduta
- risarcimento del danno.
CONCLUSIONI: i procuratori dei ricorrenti, nel termine assegnato, hanno depositato note scritte contenti la precisazione delle conclusioni, come di seguito riportate. Per parte resistente, si riportano le conclusioni di cui alla memoria di costituzione:
Per parte ricorrente : Pt_1
«Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa e respinta, dare atto che il ricorrente
[...] dichiara di non accettare il contraddittorio su domande, eccezioni, istanze e deduzioni anche Pt_1 istruttorie nuove e/o diverse e/o tardive di parte convenuta: IN VIA PRELIMINARE: occorrendo, e previa revoca dell'ordinanza del 08/05/2025, ammettere previamente la prova per interpello del convenuto e testi dedotta dal ricorrente sui fatti dedotti in ricorso introduttivo ai capi da n. 01) a n.
07) e sugli indicati testimoni Signori , residente in [...]
Insurrezione 19/7, residente in [...]7 e Testimone_2 [...]
residente in (17100) Savona, Via Nizza. Nonché occorrendo licenziare una C.T.U. Testimone_3 illustrativa dello stato dei luoghi e, comunque, atta a determinare a quale distanza si trovi, rispetto alle vedute del ricorrente, il manufatto in controversia IN VIA PRINCIPALE: 01) accertare e dichiarare che l'opera in controversia, ossia la c.d. “pergotenda” realizzata sulla terrazza dell'appartamento di cui all'interno 3, scala B, del di Bergeggi, sito in Controparte_2 via De Negri civico n. 12, è illegittima in quanto in violazione della servitù di veduta e/o “di panorama” spettante al ricorrente in forza della specifica pattuizione contenuta al Parte_1 riguardo all'art. 2, lettera A), punto j), del regolamento condominiale e/o in violazione del disposto dell'art. 5 del medesimo regolamento condominiale e/o in violazione del disposto dell'art. 907 cod. civ. e/o, comunque, in violazione del disposto dell'art. 1120 quarto comma doc. civ. e, in ogni caso, per tutte le motivazioni meglio esposte ed argomentate nel ricorso introduttivo e in discussione orale;
02) conseguentemente, dichiarare tenuto e condannare il resistente a rimuovere _1 integralmente a sua cura e spese l'opera in questione, ossia la c.d. “pergotenda” che insiste sulla terrazza del suo appartamento di cui sopra, con ogni ulteriore pronunzia necessaria e/o utile al fine;
03) ancora conseguentemente, dichiarare tenuto e condannare il convenuto a risarcire _1
i danni derivanti dalla lesione medio tempore intervenuta alle servitù di veduta e/o “di panorama” spettanti al ricorrente conchiudente , oltre che ai suoi diritti all'afflusso di luce ed aria Parte_1 verso la sua proprietà, con liquidazione del relativo danno in misura necessariamente equitativa ex art. 1226 cod. civ., non essendo possibile determinarlo aliunde;
IN VIA DI MERO SUBORDINE:
04) nella denegata e non creduta ipotesi in cui, rigettando le domande sopra formulate in via principale, si ritenesse lecita l'installazione permanente dell'opera denominata “pergotenda” sulla terrazza dell'immobile sito in Bergeggi via Negri 12, interno 3, scala b, accertare e dichiarare il pregiudizio e/o il danno reso dall'opera medesima al godimento delle proprietà individuale del ricorrente e conseguentemente condannare il convenuto a ristorare il Parte_1 _1 pregiudizio e/o danno arrecato alla proprietà di , in qualità di proprietario dell' Parte_1 immobile di cui in ricorso introduttivo, mediante il pagamento a suo favore di un indennizzo, previa liquidazione, da determinarsi in misura meglio vista e ritenuta e secondo le risultanze di causa anche ex art. 1226 cod. civ.; IN OGNI CASO: 05) dichiarare tenuto e condannare il convenuto _1 a rifondere al ricorrente conchiudente le spese sostenute per la procedura di
[...] Parte_1 mediazione promossa ante causam;
06) con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre accessori tariffari ed oneri previdenziali e fiscali come per legge, da liquidarsi distintamente a favore di ogni ricorrente.
Per parte ricorrente Pt_2
" «Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa e respinta, previa occorrendo ammissione di tutte le istanze istruttorie di parte ricorrente e, in particolare, previa occorrendo ammissione delle deduzioni di prova orale per interpello e testi di cui ai capi da 1) a 7) delle premesse del ricorso introduttivo:
IN VIA PRINCIPALE: 01) accertare e dichiarare che l'opera in controversia, ossia la c.d.
“pergotenda” realizzata sulla terrazza dell'appartamento di cui all'interno 3, scala B, del
[...] di Bergeggi, sito in via De Negri civico n. 12, è illegittima in quanto in violazione CP della servitù di veduta e/o “di panorama” spettante al ricorrente concludente Parte_2 in forza della specifica pattuizione contenuta al riguardo all'art. 2, lettera A), punto j), del
[...] regolamento condominiale e/o in violazione del disposto dell'art. 5 del medesimo regolamento condominiale e/o in violazione del disposto dell'art. 907 cod. civ. e/o, comunque, in violazione del disposto dell'art. 1120 quarto comma cod. civ. e, in ogni caso, per tutte le motivazioni meglio esposte ed argomentate nel ricorso introduttivo;
02) conseguentemente, dichiarare tenuto e condannare il resistente a rimuovere integralmente a sua cura e spese l'opera in questione, ossia la _1
c.d. “pergotenda” che insiste sulla terrazza del suo appartamento di cui sopra, con ogni ulteriore pronunzia necessaria e/o utile al fine;
03) ancora conseguentemente, dichiarare tenuto e condannare il convenuto a risarcire i danni derivanti dalla lesione medio tempore intervenuta alle _1 servitù di veduta e/o “di panorama” spettanti al ricorrente concludente , Parte_2 oltre che ai suoi diritti all'afflusso di luce ed aria verso la sua proprietà, con liquidazione del relativo danno in misura necessariamente equitativa ex art. 1226 cod. civ., non essendo possibile determinarlo aliunde;
IN VIA DI MERO SUBORDINE: 04) nella denegata e non creduta ipotesi in cui, rigettando le domande sopra formulate in via principale, si ritenesse lecita l'installazione permanente dell'opera denominata “pergotenda” sulla terrazza dell'immobile sito in Bergeggi via De Negri 12, interno 3, scala b, accertare e dichiarare il pregiudizio e/o il danno reso dall'opera medesima al godimento della proprietà individuale del ricorrente concludente e conseguentemente Parte_2 dichiarare tenuto e condannare il convenuto a ristorare il pregiudizio e/o danno arrecato _1 alla proprietà del ricorrente concludente in qualità di proprietario Parte_2 dell'immobile di cui in narrativa del ricorso introduttivo, mediante il pagamento a suo favore di un indennizzo, previa liquidazione, da determinarsi in misura meglio vista e ritenuta e secondo le risultanze di causa anche ex art. 1226 cod. civ.; IN OGNI CASO: 05) dichiarare tenuto e condannare il convenuto al pagamento delle spese della procedura di mediazione promossa ante _1 causam dal ricorrente concludente , previa liquidazione delle stesse;
Parte_2
06) con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre accessori tariffari ed oneri previdenziali e fiscali come per legge, da liquidarsi distintamente a favore di ogni ricorrente. Il ricorrente concludente dichiara di non accettare il contraddittorio processuale su Parte_2 eventuali domande, eccezioni, allegazioni, deduzioni e/o istanze nuove e/o diverse di parte convenuta.”
Per parte resistente:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria richiesta: - in via preliminare, accertare e dichiarare che la causa richiede un'istruttoria complessa e che, pertanto, necessita disporre il mutamento del rito, da rito di cognizione sommaria a rito ordinario e, per l'effetto, fissando ai sensi dell'art. 281-duodecies, comma 1, c.p.c. l'udienza di cui all'art. 183 c.p.c.; - nel merito, respingere integralmente, per le ragioni di cui in narrativa, il ricorso proposto dai ricorrenti, in quanto infondato sia in fatto che in diritto e, pertanto, dichiarare infondate, sia in fatto che in diritto, le domande e rivendicazioni tutte avanzate dai medesimi, mandando esente il signor da ogni pretesa _1
a lui rivolta, ad ogni fine ed effetto di legge;
- in ogni caso, con vittoria di spese di lite relative al presente giudizio, nonché del precedente procedimento di mediazione, oltre rimborso forfettario del
15%, oltre oneri fiscali e previdenziali di legge”. Si dà atto che non viene presentata alcuna domanda riconvenzionale e/o chiamata di terzo, onde per cui tale atto è esente dal versamento di contributi unificati di sorta. IN VIA ISTRUTTORIA I) Evidenziato che gli oneri probatori sono a carico delle parti ricorrenti, senza, pertanto, voler invertir l'onere della prova, nella remota ipotesi di ammissione delle irrituali richieste istruttorie avanzate da controparte si chiede di essere ammessi alla prova per interpello dei signori e e per testi indicandi sulle Parte_1 Parte_2 circostanze in fatto di cui alla narrativa, come verranno in corso di causa opportunamente capitolate nei termini di legge, compresa la controprova”.
****************
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies e ss. c.p.c., e hanno adito Parte_1 Parte_2 il Tribunale di Savona esponendo che:
- i ricorrenti sono proprietari, rispettivamente, di un appartamento al piano seminterrato - primo sottostrada - munito di ampia terrazza ( ) e di un appartamento al piano terreno - primo Parte_1 fuori terra - ( facenti parte del sito in Parte_2 Controparte_2
Bergeggi (SV), via De Negri n. 12; - è proprietario di un appartamento posto al piano seminterrato del medesimo _1 condominio, adiacente alla proprietà , lato ovest, e sottostante quello di proprietà Pt_1 Pt_2
- nell'estate del 2022 ha realizzato una pergotenda sulla sua terrazza, che si trova in _1 corrispondenza del confine della proprietà , sul lato destro fronte mare, e sotto la finestra fronte Pt_1 mare dell'appartamento di proprietà Pt_2
- con raccomandate del 24/07/2023 ( e del 12/10/2023 ( ) i ricorrenti hanno contestato Pt_2 Pt_1
l'opera, che viola i loro diritti di veduta nonché le distanze di cui all'art. 907 c.c., altera l'equilibrio architettonico ed estetico dello stabile e reca alle proprietà dei ricorrenti un pregiudizio patrimoniale, derivante dalla limitazione della vista su Bergeggi e sul golfo;
- né le suddette raccomandate, né la successiva procedura di mediazione hanno sortito positivo riscontro;
- la pergotenda è una struttura in anodizzato, ancorata permanentemente alla facciata condominiale, alta circa tre metri e larga quanto la terrazza di proprietà di cui occupa in larghezza oltre i _1 due terzi;
- tramite un sistema di doghe metalliche, scorrevoli ed estensibili, e di teloni, essa può essere chiusa completamente, sia nella parte superiore che ai lati;
- la pergotenda ha la funzione di creare un grande volume supplementare ed è qualificabile come
“costruzione” secondo la nozione elaborata dalla costante giurisprudenza di legittimità e di merito, posto che ha carattere di solidità e di stabilità ed è destinata ad un utilizzo durevole e permanente nel tempo;
- la pergotenda non rispetta la distanza legale, poiché si trova a meno di mezzo metro dalla ringhiera della terrazza di proprietà e a circa un metro e trenta centimetri dal davanzale della finestra Pt_1 vista mare di proprietà Pt_2
- il manufatto occlude alla proprietà la veduta orizzontale verso ovest, sul golfo e sull'isola di Pt_1
Bergeggi, e priva la sua terrazza di luce e aria;
- esso preclude altresì in modo significativo la veduta in appiombo su Bergeggi e sul golfo della proprietà a cui limita altresì l'accesso di luce e di aria;
Pt_2
- in base al regolamento condominiale “i distacchi e gli spazi in genere di proprietà individuale in base ai titoli di acquisto, sono soggetti alle servitù stabilite dalla legge e in particolare alla servitù di veduta a favore di tutte le unità immobiliari che hanno aperture verso gli stessi”. La servitù di veduta - qualificabile come servitù di panorama, data l'amenità del luogo – presuppone quindi una servitù di non sopraelevazione;
- nel realizzare la pergotenda controparte ha violato detta servitù, posto che l'ha costruita sulla sua terrazza, ovvero su un'area verso la quale entrambi i ricorrenti hanno delle vedute, che consentono sia di inspicere sia di prospicere sulla proprietà _1
- il regolamento condominiale risulta violato anche nella parte in cui vieta di porre sui balconi
“armadi, cassette o altro”;
- la realizzazione dell'opera altera il decoro e l'uniformità architettonica della facciata fronte mare del , ed è pertanto illegittima anche ai sensi dell'art. 1120 c.c.; CP
- i ricorrenti si sono sempre opposti alla realizzazione del manufatto, anche in sede di assemblea condominiale, e il fatto che l'opera sia stata assentita dagli uffici comunali competenti non rileva sul piano civilistico;
- in sede stragiudiziale, il resistente ha affermato che i vincoli architettonici determinati dall'altezza delle superfici finestrate non avrebbero consentito il rispetto dell'art. 907 c.c., ammettendo quindi la violazione della normativa in materia di distanze.
Tutto ciò premesso, i ricorrenti hanno agito per ottenere, in via principale, la condanna di _1
a rimuovere la pergotenda, nonché a risarcire loro i danni derivati dalla lesione intervenuta alle
[...] servitù di veduta e/o di panorama, a far data dalla realizzazione del manufatto fino alla sua rimozione;
in via subordinata, nel caso di accertamento della legittimità della pergotenda, hanno istato per la condanna di al ristoro del pregiudizio arrecato dall'opera al godimento delle rispettive _1 proprietà, mediante pagamento a ciascuno di un indennizzo, da calcolarsi anche in via equitativa ex art. 1226 c.c.
Si è costituito in giudizio , il quale ha replicato alle avverse argomentazioni che: _1
- secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato, l'opera principale della pergotenda è la tenda, quale elemento protettivo dal sole o dagli agenti atmosferici, mentre la struttura deve qualificarsi come elemento accessorio, necessario al sostegno e all'estensione della tenda. La pergotenda è qualificabile come mero arredo esterno quando è di modeste dimensioni, non modifica la destinazione d'uso degli spazi esterni ed è facilmente rimovibile, e di conseguenza la sua installazione si inscrive all'interno delle attività di edilizia libera e non necessita di permessi;
- il D.L. 69/2024 e s.m.i. ha inserito la pergotenda tra le opere di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici da esterno;
- la pergotenda in oggetto è stata installata per sostituire la tenda preesistente, mai contestata dai ricorrenti, che era ancorata alla facciata condominiale negli stessi punti dove è fissato l'attuale manufatto, al quale è stato aggiunto un sostegno anteriore, anche per motivi di sicurezza;
- rispetto alla tenda precedente, essa ha la stessa estensione in altezza e in larghezza, mentre è inferiore quanto all'estensione verso l'esterno;
- l'installazione non ha comportato un aumento di volume e di superficie coperta, né ha alterato la sagoma dell'edificio cui è connessa;
- l'opera non è idonea a modificare la destinazione d'uso degli spazi esterni, stanti le sue caratteristiche di semplice smontaggio, l'assenza di tamponature verticali stabili e la rimovibilità della copertura orizzontale;
- si tratta pertanto di un elemento di arredo esterno, equiparabile alla preesistente tenda a rullo, posto che gli elementi di copertura e di chiusura sono facilmente amovibili e completamente retraibili, privi di elementi di fissità, stabilità e permanenza tali da formare uno spazio chiuso che possa alterare la sagoma e il prospetto dell'edificio principale;
- anche la tenda precedente non rispettava la distanza di tre metri di cui all'art. 907 c.c., e così è per tutte le altre tende installate nel condominio;
- quanto alla proprietà la veduta verticale e in appiombo è limitata dalla pergotenda tanto Pt_2 quanto lo era dalla preesistente tenda a rullo;
- quanto alla proprietà , la tenda a rullo preesistente proiettava la stessa ombra della pergotenda, Pt_1 avendo le medesime dimensioni, e non vi è alcuna limitazione alla veduta nella parte frontale destra, già occlusa da un canniccio alto quasi due metri posizionato dal ricorrente su tutta la lunghezza della propria terrazza, con implicita rinuncia al diritto di veduta obliqua;
- la raccomandata del 12/10/23 inviata dal legale del ricorrente è stata tempestivamente Pt_1 riscontrata, rilevando che l'amministrazione del condominio aveva rilasciato il nulla osta all'installazione e che quasi tutti i condomini presenti all'assemblea del 25/08/2023 nulla avevano eccepito a riguardo;
- parimenti veniva riscontrata e contestata la racc. del 23/07/2023 inviata dal legale di Pt_2
- la circostanza che il manufatto avrebbe ostacolato la veduta diretta e obliqua alla proprietà e Pt_1 deturpato l'estetica dello stabile era già stata confutata con l'invio, in data 10/04/2022, di una simulazione fotografica della pergotenda;
- la struttura non è ancorata al pavimento della terrazza in modo permanete, ma è solo appoggiata;
- il regolamento condominiale non proibisce l'installazione di alcun manufatto, né costituisce servitù di non sopraelevazione;
- il divieto di posizionare sui balconi armadi, cassette o altro non ha rilevanza nel caso di specie;
- i ricorrenti non hanno subito alcun pregiudizio patrimoniale, anche perché non risiedono negli alloggi e non ne hanno provato il concreto godimento;
- in caso di accertamento della legittimità dell'opera, non sussisterebbero i presupposti per il riconoscimento di alcun indennizzo.
Concludeva quindi chiedendo, in via preliminare, il mutamento del rito, e nel merito il rigetto delle domande avversarie.
Il ricorso e il decreto di fissazione di udienza venivano ritualmente notificati a il quale, _1 all'udienza del 21/02/2025, veniva dichiarato contumace;
il resistente si costituiva successivamente, con memoria del 5/03/2025. A scioglimento della riserva assunta in udienza, ritenuta la causa matura per la decisione, venivano respinte le istanze istruttorie e fissata udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale al 18/07/2025. All'udienza, la causa veniva trattenuta in decisione ex art. 281 sexies co. 3 c.p.c.
****************
La domanda dei ricorrenti è solo parzialmente fondata, nei limiti e per le ragioni che di seguito si espongono.
Sulla disciplina delle distanze di cui all'art. 907 c.c.
L'art. 907 c.c. tutela il diritto di veduta - che consiste nell'inspicere e prospicere - verso il fondo vicino, vietando al proprietario di quest'ultimo di “fabbricare a distanza minore di tre metri”.
La norma tutela sia la veduta diretta sia quella laterale, che ricorre quando il confine del fondo del vicino e il muro dal quale si esercita la veduta formano un angolo di 180 gradi.
Per consolidata giurisprudenza, detta veduta può essere esercitata, oltre che di lato, anche in basso, verticalmente, assumendo così le caratteristiche della veduta in appiombo che deve, pertanto, considerarsi espressamente ammessa.
Sul punto la Suprema Corte ha recentemente confermato che: " "il proprietario del singolo piano di un edificio condominiale ha diritto di esercitare dalle proprie aperture la veduta in appiombo fino alla base dell'edificio e di opporsi conseguentemente alla costruzione di altro condomino che, direttamente o indirettamente, pregiudichi tale suo diritto, senza che possano rilevare le esigenze di contemperamento con i diritti di proprietà e alla riservatezza del vicino, avendo operato già l'art.
907 c.c. il bilanciamento tra l'interesse alla medesima riservatezza e il valore sociale espresso dal diritto di veduta, poiché luce ed aria assicurano l'igiene degli edifici e soddisfano bisogni elementari di chi li abita." (Cass. civ., sez. II, ord. n. 15906 2024).
E' quindi pacifico, e peraltro incontestato, il diritto di entrambi i ricorrenti (che hanno prodotto i rispettivi titoli di proprietà) alla veduta.
Parimenti incontestato è che la pergotenda sia collocata in violazione della distanza di cui all'art. 907
c.c.: la circostanza è stata espressamente riconosciuta dal resistente, sia con la missiva del 26/10/2023, inviata dal suo legale all'avvocato del ricorrente , sia a pag. 13 della memoria di costituzione. Pt_1
Quanto alle caratteristiche e alla natura del manufatto, va evidenziato che, per costante orientamento giurisprudenziale: "ai fini del rispetto della distanza delle costruzioni dalle vedute, costituisce costruzione qualsiasi opera, di qualsiasi natura, che si elevi stabilmente dal suolo e che ostacoli
l'esercizio della veduta, intesa come possibilità sia di " inspectio " che di " prospectio "(cfr.
Cassazione civile, sentenza n. 17802/2005). Ebbene, dagli atti di causa e dalla documentazione fotografica prodotta, è emerso indiscutibilmente che: - la pergotenda installata sulla terrazza di proprietà consiste in una struttura metallica _1 avente carattere di stabilità, essendo permanentemente ancorata alla facciata;
- essa è destinata a essere coperta da elementi di chiusura in materiale plastico, che ne aumentano considerevolmente l'impatto visivo;
- le sue dimensioni coprono quasi integralmente la terrazza su cui si trova posizionata.
Pertanto, è evidente che la pergotenda va qualificata come costruzione ai fini dell'art. 907 c.c. e che la medesima, per le sue caratteristiche e dimensioni, è idonea a ostacolare i diritti di veduta dei ricorrenti.
A tale proposito giova evidenziare che le pronunce del Consiglio di Stato citate dal resistente valgono a riconoscere le pergotende tra le opere di edilizia libera, non soggette al permesso di costruire, circostanza che a nulla rileva sul piano civilistico e del tutto inconferente rispetto all'oggetto del presente giudizio.
Inoltre, non sono condivisibili le argomentazioni secondo cui la pergotenda sarebbe equiparabile alla preesistente tenda a rullo.
A proposito delle classiche tende da sole, la Corte di Cassazione ha affermato che: "Le disposizioni sulle distanze delle costruzioni dalle vedute si osservano anche nei rapporti fra condomini di un edificio, non derogando l'art. 1102 cod. civ. al disposto dell'art. 907 stesso codice. Tuttavia, non può considerarsi "costruzione" vietata da quest'ultima disposizione una tenda di tela scorrevole con comando a manovella, pure se situata a distanza inferiore a tre metri dal balcone o dalla finestra del piano sovrastante, ancorché siano necessari per farla funzionare dei sostegni fissi, atteso che tale tenda, non pregiudica permanentemente la "prospectio" ne' diminuisce l'aria e la luce al condomino del piano sovrastante" (cfr. Cassazione civile, sentenza n. 2873 del 18/03/1991).
Nel caso in esame il principio non risulta applicabile, atteso che a venire in rilievo non è l'installazione di una semplice tenda dotata di sostegni fissi, bensì di una vera e propria struttura metallica che occupa quasi integralmente la terrazza su cui è posizionata: le palesi differenze tra la nuova opera e la vecchia tenda a rullo emergono in tutta evidenza anche osservando la fotografia prodotta dal resistente al doc.
3.
Di conseguenza, la circostanza che nel condominio risultino installati tendaggi che non rispettano i limiti imposti dall'art. 907 c.c. è del tutto irrilevante, trattandosi di manufatti differenti rispetto a quello per cui è causa.
Alla luce di quanto sopra illustrato, può concludersi che la pergotenda è soggetta al rispetto delle distanze prescritte dalla legge, sulle quali al giudice non è concessa alcuna discrezionalità, come recentemente rimarcato dalla Corte di Cassazione: “e la distanza di tre metri dalle vedute prescritta dall'art. 907 c.c., per le nuove costruzioni, al pari di ogni altra distanza prescritta dalla legge per disciplinare i rapporti di vicinato, ha carattere assoluto, essendo stata predeterminata dal legislatore in via generale ed astratta, senza che al giudice sia consentito alcun margine di discrezionalità sia nella valutazione della esistenza della violazione della distanza, sia nella valutazione relativa alla dannosità e pericolosità della posizione della nuova costruzione rispetto alla veduta del vicino (cfr., ex plurimis, Cass. n. 15376/2001, Cass. n. 213/2006 e Cass. n. 8691/2017).” (Cass. civ., sez. II, ord.
n. 12202/2022).
Nessun rilievo rivestono, a riguardo, né il nulla osta dell'amministratore alla realizzazione del manufatto, né la mancata contestazione da parte della maggioranza dei condomini, posto che tali condotte non hanno alcuna ricaduta sul diritto dei ricorrenti di tutelare le loro proprietà.
Parimenti privo di pregio è l'assunto che il sig. , avendo posizionato un canniccio sul suo Pt_1 terrazzo, avrebbe rinunciato implicitamente al proprio diritto di veduta: la giurisprudenza di legittimità è unanime nel ritenere che la rinuncia alla servitù debba rivestire la forma scritta sotto pena di nullità, ai sensi dell'art. 1350 c.c., e non possa, quindi, risultare da fatti concludenti (Cass. civ. sez.
II, ord. n. 4646/2024).
Per le ragioni sopra esposte, risulta accertata la violazione del disposto di cui all'art. 907 c.c.: pertanto l'opera non può essere mantenuta e, conseguentemente, deve essere condannato alla Parte_3 sua rimozione.
Posto che la questione è assorbente rispetto alle altre argomentazioni delle parti, il giudice ha facoltà di non prendere posizione sulle medesime, in virtù del principio della ragione più liquida.
Ad ogni modo, è sufficiente evidenziare che: - l'installazione della pergotenda è illegittima per violazione dell'art. 907 c.c., indipendentemente dal disposto dell'art. 2, lettera A, punto J del regolamento condominiale;
l'art. 5 del suddetto regolamento non è applicabile al caso di specie, posto che la disposizione è evidentemente finalizzata a preservare il decoro dello stabile, evitando che sui balconi vengano posti oggetti quali “armadi, cassette o altro”, che diano parvenza di disordine e trascuratezza;
- la valutazione ex art. 1120 c.c. circa la compatibilità dell'opera con la tutela del decoro e dell'uniformità architettonica dell'edificio non è oggetto del presente giudizio, che attiene al diverso tema della violazione del diritto di veduta dei ricorrenti.
Parimenti, risulta assorbita la domanda subordinata di riconoscimento di un indennizzo a favore dei ricorrenti, avanzata per il caso in cui fosse stata accertata la legittimità dell'installazione della pergotenda.
Sul risarcimento del danno
La domanda è priva di fondamento e deve essere rigettata.
I ricorrenti hanno domandato che, all'esito dell'accertamento circa l'illegittimità dell'opera, venga loro riconosciuto un risarcimento per il pregiudizio che la medesima ha arrecato al loro diritto di veduta, dal momento della sua installazione - estate 2022 - sino alla effettiva rimozione.
Essi sostengono che la lesione del loro diritto sia, di per sé, produttiva di danno, risarcibile anche ai sensi dell'art. 1226 c.c.
Va tuttavia evidenziato che la Suprema Corte, pronunciandosi in tema accertamento di violazione delle distanze legali ai sensi dell'art. 907 c.c., ha richiamato la recente evoluzione giurisprudenziale sul danno in re ipsa, che ha conosciuto un importante approdo con la sentenza delle Sezioni Unite n.
33645/2022.
A tale proposito, la Corte ha evidenziato che “secondo le Sezioni Unite, nel caso di occupazione sine titulo di un immobile, il fatto costitutivo del diritto al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento (diretto o indiretto) che è andata perduta.
Questo significa che, sebbene non si richieda una prova precisa dell'ammontare del danno (che può essere liquidato equitativamente, ad esempio tramite il canone locativo di mercato), la parte che chiede il risarcimento deve comunque allegare la concreta possibilità di godimento che ha perso a causa dell'occupazione abusiva.” Di conseguenza “pur essendo pronunciata su una fattispecie diversa da quella qui controversa, l'orientamento delle Sezioni Unite segna una tendenza da condividersi a riconfigurare l'applicazione del concetto di danno in re ipsa, riconoscendo la necessità di allegare e, se necessario, di provare il danno effettivo subito come conseguenza dell'illecito.”
(Cass. civ, sez. II, ord. n. 12879/2025).
In base al condivisibile orientamento della Suprema Corte, quindi, dall'accertata violazione dell'art. 907 c.c. non discende l'automatico diritto al risarcimento del danno;
al contrario, colui che lo domanda deve allegare i fatti da cui si deduca l'esistenza e l'entità del pregiudizio subito.
Tuttavia, nel caso di specie, i ricorrenti hanno omesso tali allegazioni, posto che non hanno fornito alcun elemento atto a dimostrare se, e in quale misura, i medesimi (che non risiedono negli immobili de quo) abbiano fruito o fruiscano degli alloggi, in quali occasioni abbiano patito la limitazione del loro diritto di veduta e sulla base di quali elementi si fondi il pregiudizio asseritamente subito.
La carenza di tali allegazioni rende impossibile pervenire ad una valutazione, ancorché equitativa, del danno.
A tale proposito la Suprema Corte, confermando il suo costante orientamento, ha affermato che: “la valutazione equitativa presuppone che il danno sia certo nella sua esistenza ontologica (Cass.
19/12/2011, n. 27447), cioè che la “sussistenza di un danno risarcibile nell'an debeatur sia stata dimostrata ovvero sia incontestata” (Cass. 04/04/2017 n. 8622). Ne consegue che, ove la prova del danno non sia stata raggiunta, non può chiedersi al giudice di creare i presupposti logici e normativi per la liquidazione del danno richiesto (Cass. 04/08/2017, n. 19447). Non solo: al danneggiato si chiede di provare i parametri per una liquidazione equitativa e le ragioni che gli hanno impedito
l'accertamento degli specifici effetti dannosi concretamente riconducibili all'illecito, rendendo il danno di difficile o impossibile quantificazione”. (Cass civ, sez IV, ord. n. 8941/2022).
In applicazioni di tali principi, posto che i ricorrenti non hanno fornito né la prova del danno nella sua ontologica esistenza, né alcuna indicazione utile a monetizzare il pregiudizio subito, al giudice è preclusa la valutazione equitativa richiesta.
Sulle spese processuali
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza. Pertanto, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., vengono compensate nella misura di ½ e poste a carico di parte resistente nella ulteriore porzione della metà, in quanto le domande dei ricorrenti sono state accolte solo parzialmente.
Le spese sono liquidate in dispositivo in base ai parametri indicati dal DM 147/2022, con aumento del 10% per l'assistenza di più soggetti aventi la stessa posizione processuale ex art. 4, comma 2, DM
n. 55/2014, tenuto conto del valore della causa dichiarato in ricorso (euro 30.471,00), della media complessità delle questioni giuridiche trattate, dell'attività difensiva in concreto svolta, e dunque facendo applicazione degli importi medi di riferimento ad eccezione della fase istruttoria, che non si
è tenuta e non viene conseguentemente liquidata.
Va rilevato che i ricorrenti hanno altresì chiesto la liquidazione delle spese di mediazione obbligatoria e la richiesta può accogliersi dovendo tali spese essere assimilate a quelle del processo, essendo la mediazione una fase prodromica e necessaria dello stesso. Dette spese sono compensate nella misura di ½ secondo il criterio già adottato.
P.Q.M.
il Tribunale di Savona, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata, così provvede:
1) accertato che la pergotenda costruita sulla terrazza dell'alloggio sito a Bergeggi, via De Negri
n. 12, scala B, interno 7, facente parte del condominio ”, di proprietà di CP _1
, è stata realizzata in violazione dei limiti di legge di cui all'art. 907 c.c., condanna
[...]
all'integrale rimozione del suddetto manufatto;
_1
2) rigetta le ulteriori domande dei ricorrenti;
3) compensa per ½ le spese di lite;
4) condanna al pagamento in favore di e _1 Parte_1 Parte_2 della restante quota di ½ delle spese processuali, che liquida in complessivi euro 272,50
[...] per esborsi, euro 98,19 per spese di mediazione e in euro 3.195,50 per compensi (pari a ½ di
6.391,00), oltre al 15% dei compensi per rimborso forfettario spese generali, I.V.A. (se non recuperabile in virtù del regime fiscale della parte) e C.P.A. Sentenza per legge esecutiva.
Savona, 15.09.2025
Il Giudice
Dott.ssa Anna Ferretti