CASS
Decreto 10 maggio 2023
Decreto 10 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., decreto 10/05/2023, n. 12502 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12502 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2023 |
Testo completo
pregiudiziale degli atti alla Corte di cassazione, ai sensi dell’art. 363-bis cod. proc. civ., per la risoluzione della seguente questione di diritto: se sia consentito al giudice, in una controversia tra privati, disapplicare la norma nazionale istitutiva dell’addizionale provinciale all’accisa sull’energia elettrica (art. 6, comma 2, del decreto-legge n. 511 del 1988), mantenuta in vigore dal 1° gennaio 2010 fino all’abrogazione (decorrente dal 1° gennaio 2012) nonostante il contrasto con la sopravvenuta direttiva 2008/118/CE. Il giudice a quo si chiede se ai rapporti contrattuali tra privati, svoltisi negli anni dal 2010 al 2011, quale quello di specie, sia applicabile la direttiva 2008/118/CE relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa, e se sussista contrasto dell'art. 6, comma 2, del decreto-legge n. 511 del 1988 con il diritto unionale. Nel disporre il rinvio pregiudiziale, il Tribunale di Verona considera, in particolare, le gravi difficoltà interpretative emerse, a tale riguardo, presso i giudici di merito, dove si fronteggiano due orientamenti. Un primo filone richiama l’indirizzo secondo cui non è consentito al giudice, in una controversia tra privati, disapplicare una disposizione nazionale contrastante con una direttiva UE, pena il riconoscimento dell’effetto diretto orizzontale delle direttive, escluso dalla Corte di giustizia. Vi si contrappone un diverso orientamento, il quale fa leva sulla contrarietà dell'addizionale ai principi unionali elaborati dalla Corte di giustizia. Civile Decr. Sez. U Num. 12502 Anno 2023 Presidente: Relatore: Data pubblicazione: 10/05/2023 2 Va osservato che, nella giurisprudenza della Corte di cassazione, non manca l’enunciazione di principi idonei ad orientare la risoluzione della questione interpretativa posta dal rimettente. La Corte ha infatti affermato che, in tema di accise sul consumo di energia elettrica, le addizionali provinciali debbono rispondere ad una o più finalità specifiche previste dall'art. 1, par. 2, della direttiva 2008/118/CE, come interpretata dalla Corte di giustizia UE, dovendosi evitare che le imposizioni indirette, aggiuntive rispetto alle accise armonizzate, ostacolino indebitamente gli scambi, sicché va disapplicata, per contrasto con il diritto unionale, la disciplina interna di cui all'art. 6, comma 2, del decreto-legge n. 511 del 1988, avente come finalità una mera esigenza di bilancio degli enti locali, con conseguente non debenza delle addizionali medesime (così Cass., Sez. V, 4 giugno 2019, n. 15198; Cass., Sez. V, 23 ottobre 2019, n. 27101). Più in particolare, nell’ambito del contenzioso tra il consumatore finale e l’Agenzia delle dogane e dei monopoli avverso il silenzio-rifiuto sull’istanza di rimborso dell’addizionale provinciale alle accise sull’energia elettrica, la Sezione Tributaria, sulla premessa che le imposte addizionali sul consumo di energia elettrica di cui all’art. 6 del decreto-legge n. 511 del 1988, alla medesima stregua delle accise, sono dovute, al momento della fornitura dell'energia elettrica al consumatore finale, dal fornitore, ha enunciato il principio secondo cui il fornitore è, in caso di pagamento indebito, l’unico soggetto legittimato a presentare istanza di rimborso all’Amministrazione finanziaria. La Corte ha precisato che il consumatore finale, al quale il fornitore abbia addebitato le suddette imposte, può esercitare nei confronti di quest'ultimo l’ordinaria azione di ripetizione dell’indebito, e, soltanto nel caso in cui dimostri l’impossibilità o l’eccessiva difficoltà di tale azione – da riferire alla situazione in cui si trova il fornitore e non al fatto che il pagamento indebito dell'imposta derivi dalla contrarietà alla direttiva della norma interna in tema di accise –, può eccezionalmente richiedere direttamente il rimborso all’Amministrazione finanziaria nel rispetto del principio unionale di effettività della tutela. La tutela – ha sottolineato la Corte, affrontando la questione alla luce della efficacia diretta solo verticale della direttiva – è comunque garantita (anche, ma non solo, in caso di carenza dei presupposti di eccezionalità che legittimerebbero l’azione nei confronti dell’Amministrazione 3 finanziaria) con la possibilità di “esercitare azione nei confronti dello Stato per ottenere il risarcimento del danno subito per mancato adeguamento del diritto nazionale al diritto dell'Unione europea” (Cass., Sez. V, 25 ottobre 2022, n. 31609). In questo contesto, il rinvio pregiudiziale non può essere ammesso, facendo difetto il requisito della novità della questione, richiesto dall’art. 363-bis cod. proc. civ.
P.Q.M.
visto l’art. 363-bis cod. proc. civ., dichiara inammissibile il rinvio pregiudiziale sollevato dal Tribunale di Verona con l’ordinanza di cui in premessa. Roma, 9 maggio 2023
P.Q.M.
visto l’art. 363-bis cod. proc. civ., dichiara inammissibile il rinvio pregiudiziale sollevato dal Tribunale di Verona con l’ordinanza di cui in premessa. Roma, 9 maggio 2023