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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 28/07/2025, n. 3358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 3358 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5058/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Laura Frata ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5058/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. REDAELLI Parte_1 C.F._1 SPREAFICO ODOARDO, elettivamente domiciliato in VIALE LUIGI MAJNO 18, MILANO presso il difensore avv. REDAELLI SPREAFICO ODOARDO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1 PERUGINI LUCA, elettivamente domiciliato in VIA CARLO ZIMA 1/A 25121 BRESCIA presso il difensore avv. PERUGINI LUCA
(C.F. ) CP_2 C.F._2 CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da fogli depositati telematicamente che qui devono intendersi come integralmente trascritte.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa o assorbita: Per Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice adito, contrariis rejectis, così giudicare:
1 Accertare e dichiarare la responsabilità del sinistro ai sensi e per gli effetti dell'art. 141 del
Codice delle Assicurazioni Private;
per l'effetto, condannare la compagnia , in qualità di assicuratore del Controparte_3 veicolo trasportante, a rifondere al Sig. tutti i danni non patrimoniali e Parte_1 patrimoniali patiti e patiendi in conseguenza del sinistro stradale in cui è stato coinvolto nella qualità di trasportato in data 05.11.2020, quantificati nell'importo complessivo di
€.162.593,36=, da cui dedurre quanto percepito dall' pari ad €. 5.407,97=, e così per un CP_4 danno differenziale di €.157.185,39=; atteso che la compagnia di assicurazione ha corrisposto all'attore la somma di €.30.000,000=, trattenuta a titolo di acconto sul maggior dovuto, condannare al Controparte_3 pagamento in favore dell'attore della differenza dovuta pari ad €.127.185,39=, o in quella diversa somma maggiore o minore che risulterà di giustizia, oltre interessi compensativi e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro alla sentenza ed oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo effettivo
Con rifusione delle spese di CTU e del consulente di parte medico-legale in CTU, come da documentazione prodotta.
Con vittoria di spese e onorari della presente controversia da distrarre a favore del procuratore antistatario.
Ai sensi del comma 10 dell'art. 148 D. L.vo n.209/2005, qualora la somma offerta ai sensi dell'art.148 dalla compagnia di assicurazione sia inferiore alla metà di quella liquidata, al netto di eventuale rivalutazione ed interessi, si chiede che copia della sentenza venga trasmessa, contestualmente al deposito in cancelleria, all'IVASS per gli accertamenti relativi all'osservanza delle disposizioni relative al capo IV del D. L.vo citato”.
Per Controparte_1
“Voglia il Tribunale di Brescia, contrariis rejectis, dato atto che prima del giudizio e precisamente in data 5/8/2021 la convenuta ha corrisposto alla Controparte_1 attrice un acconto di euro 30.000,00, liquidare l'eventuale residuo danno differenziale negli stretti limiti di quanto risulterà effettivamente accertato e provato all'esito del giudizio, ed al netto della prestazione erogata dall' ”. CP_4
2 contumace. CP_5
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO ha convenuto in giudizio e richiedendo il Parte_1 CP_2 Controparte_1 risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, patiti in conseguenza del sinistro stradale verificatosi in data 5.11.2020 sul raccordo A21, nel territorio del Comune di AS (BS), allorquando l'attore si trovava, quale terzo trasportato, a bordo dell'autocarro Iveco Daily targato
DX979GY, di proprietà di condotto da e assicurato con CP_2 Controparte_6
Controparte_1
In particolare, ha esposto di aver riportato lesioni personali poiché il conducente dell'autocarro a bordo del quale si trovava ha tamponato l'autobus che lo precedeva sulla corsia di marcia, non essendosi avveduto del fatto che tale veicolo si era arrestato per evitare la collisione con una vettura ferma sulla carreggiata.
Ha dichiarato di agire nei confronti della compagnia assicuratrice del veicolo su cui viaggiava ai sensi dell'art. 141 cod. ass. e di aver convenuto in giudizio anche il proprietario del veicolo in quanto litisconsorte necessario, deducendo che ha già versato a Controparte_1 proprio favore una somma pari ad euro 30.000,00, trattenuta dall'attore a titolo di acconto rispetto al maggior importo dovuto.
Ha chiesto, pertanto, che l'assicurazione convenuta sia condannata al risarcimento dei danni subiti, quantificati come segue: euro 112.567,70 a titolo di ristoro del danno non patrimoniale
(oltre al riconoscimento della personalizzazione entro il limite tabellarmente previsto, pari al
34%); euro 25.000,00 a titolo di ristoro del danno da lesione alla cenestesi lavorativa;
euro
613,00 a titolo di danno patrimoniale per le spese mediche sostenute, per un totale di euro
138.181,14, da cui decurtare la somma già corrisposta dall'assicurazione; il tutto oltre rivalutazione e interessi, con vittoria delle spese di lite.
Si è costituita in giudizio non contestando l'an debeatur della Controparte_1 pretesa avversaria, limitandosi a contestare la quantificazione del danno operata da parte attrice.
Inoltre, ha evidenziato che dall'eventuale importo liquidato in favore dell'attore a titolo di risarcimento del danno dovranno essere decurtate le somme erogate dall' in conseguenza CP_4 del sinistro per cui è causa.
3 All'udienza dell'8.09.2022, rilevata la regolarità della notifica effettuata nei confronti del convenuto ne è stata dichiarata la contumacia. CP_5
A seguito della concessione dei termini per il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6 c.p.c., la causa è stata istruita mediante lo svolgimento di prove orali nonché l'espletamento di c.t.u. medico-legale sulla persona dell'attore, affidata al dott. Persona_1
Al termine dell'istruttoria è stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni al 10.04.2025.
Con provvedimento del giud. Coordinatore dott. Sabbadini – rilevato il trasferimento della dott.ssa Sampaolesi alla II sezione del Tribunale con decorrenza 4.11.2024 – la presente causa è stata riassegnata a questo Giudice.
In sede di precisazione delle conclusioni parte attrice ha precisato la propria pretesa risarcitoria, a fronte delle risultanze istruttorie, chiedendo che controparte venga condannata al pagamento di complessivi euro 127.185,39 (già detratti gli importi erogati dall'assicurazione convenuta e dall' , come accertati in corso di causa). CP_4
All'udienza del 10.04.25 la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente motivazione viene redatta in conformità al criterio di sinteticità cui devono ispirarsi gli atti e i provvedimenti del giudice depositati telematicamente.
1.1 Preliminarmente deve rilevarsi che l'attore non ha depositato né la comparsa conclusionale né la memoria di replica nei termini ex art. 190 c.p.c. a tale fine concessi. ha formulato domanda di risarcimento dei danni conseguenti alle lesioni Parte_2 subite nel sinistro stradale avvenuto in data 5.11.2020 nei confronti di Controparte_1
in qualità di compagnia assicuratrice del veicolo sul quale viaggiava come terzo
[...] trasportato.
In particolare, l'attore ha proposto la domanda risarcitoria ai sensi dell'art. 141 d.lgs. n. 209 del
2005, che prevede, salva l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, l'azione diretta del terzo trasportato nei confronti della compagnia assicuratrice del veicolo sul quale viaggiava al momento del sinistro (nei limiti del massimale minimo di legge), che sarà tenuta al risarcimento a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nell'incidente. La norma fa salvo, in ogni caso, il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior
4 danno nei confronti dell'assicuratore del responsabile civile, ove il veicolo di quest'ultimo sia coperto per un massimale superiore a quello minimo.
Ne consegue che il terzo trasportato che si avvale dell'azione diretta nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale viaggiava al momento del sinistro deve provare di avere subito un danno in conseguenza di quest'ultimo, ma non anche le concrete modalità dell'incidente allo scopo di individuare la responsabilità dei rispettivi conducenti, trattandosi di accertamento irrilevante ai fini di cui all'art. 141 d.lgs. n. 209 del 2005 (cfr. Cass. n. 16181 del
30.07.2015).
Nel caso in esame, il sinistro per cui è causa risulta sufficientemente provato dalla documentazione versata in atti, in particolare dalla copia del rapporto redatto dalla polizia stradale sopraggiunta sul luogo dell'incidente (doc. 2 fascicolo attoreo) e non costituisce, in ogni caso, oggetto di contestazione. L'assicurazione convenuta, invero, nel costituirsi in giudizio non ha contestato di essere tenuta al risarcimento dei danni subiti dal terzo trasportato, a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, essendosi limitata a contestare il quantum risarcitorio prospettato da parte attrice, evidenziando altresì di avere già corrisposto un acconto pari ad euro 30.000,00 in favore di parte attrice.
1.3 Per quanto riguarda l'eccezione di concorso colposo dell'attore ai sensi dell'art. 1227, comma
1 c.c. si osserva quanto segue.
Preliminarmente, deve osservarsi come risultino infondate le considerazioni svolte da parte attrice circa la tardività e inammissibilità dell'eccezione sollevata dall'assicurazione convenuta, in quanto non tempestivamente proposta nella comparsa di costituzione e risposta.
Invero, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “in tema di risarcimento del danno, il fatto colposo del creditore che abbia contribuito al verificarsi dell'evento dannoso – ipotesi regolata dall'art. 1227, comma 1 c.c. – è rilevabile d'ufficio, per cui la sua prospettazione non richiede la proposizione di un'eccezione in senso proprio, costituendo mera difesa” (Cass. n. 23743/2009; cfr. inoltre Cass. n. 9200/2021 e, da ultimo, Cass.
20/05/2024 n. 13921).
Ciò premesso, è pacifico che possa configurarsi il concorso colposo del danneggiato ai sensi dell'art. 1227, comma 1 c.c., alla luce del principio secondo cui “in materia di responsabilità civile, in caso di mancata adozione delle cinture di sicurezza parte di un passeggero […] di un veicolo coinvolto in un incidente stradale, verificandosi un'ipotesi di cooperazione nel fatto
5 colposo, cioè di cooperazione nell'azione produttiva dell'evento, è legittima la riduzione proporzionale del risarcimento del danno in favore dei congiunti della vittima” (cfr., ex multis,
Cass. n. 18177 del 28.08.2007).
Ciò osservato, nel caso di specie, sebbene il rapporto della polizia stradale (doc. 2 fascicolo attoreo) attesti che nei confronti dell'attore è stato elevato un verbale di contravvenzione per violazione dell'art. 172, comma 10 c.d.s., non può comunque ritenersi integrata la fattispecie di cui alla disposizione richiamata.
Invero, deve osservarsi che la parte convenuta non ha fornito alcuna prova in ordine all'incidenza causale del mancato utilizzo della cintura di sicurezza rispetto a un aggravamento dei danni subiti dall'attore. Anzi, il c.t.u., pur rilevando di non poter affermare con certezza se l'attore, al momento dell'impatto, avesse la cintura di sicurezza allacciata, ha osservato che “la mancanza di altre lesioni da impatto contro il cruscotto e/o il cristallo anteriore (traumi cranio-facciali; traumi agli arti superiori protesi in avanti come meccanismo di difesa) può far deporre maggiormente a favore di una corretta applicazione delle cinture di sicurezza al momento dell'impatto” (cfr. pag. 11 relazione peritale).
Dunque, alla luce delle considerazioni espresse dal c.t.u., deve ritenersi che non possa riconoscersi alcun concorso di colpa in capo all'attore per l'asserito mancato utilizzo delle cinture di sicurezza, difettando la prova sia del mancato utilizzo – non potendosi ritenere determinante, a tale fine, la mera contestazione della relativa infrazione all'attore e considerato che il c.t.u. ritiene più verosimile l'avvenuto utilizzo delle cinture – sia della sua incidenza causale sulle lesioni subite dall'attore, con conseguente inapplicabilità del principio di cui all'art. 1227, comma 1 c.c.
2.1 I danni alla persona riportati dall'attore sono stati accertati dalla c.t.u. medico-legale affidata al dott. le cui conclusioni – adeguatamente motivate – vanno interamente Persona_1 condivise, per essere il frutto di accurata indagine sulla persona dell'attore e della documentazione medica offerta.
In particolare, il c.t.u. ha accertato che, in conseguenza del sinistro per cui è causa,
[...] ha riportato una “frattura lussazione dell'anca destra”, precisando inoltre che “a Parte_1 distanza di un mese circa dal trauma si sono manifestati segni riferibili ad una infezione del sito chirurgico con comparsa anche di un minimo risentimento a carico dei muscoli dipendenti dallo
Sciatico Popliteo Esterno. Il trattamento in tale occasione consistette in una toilette chirurgica ed in una neurolisi del nervo sciatico, nell'effettuare la quale, a causa della presenza di tenace
6 tessuto cicatriziale aderente al nervo, si provocò una millimetrica lesione del nervo, che fu riparata, e nel post-operatorio di tale secondo intervento fu quindi segnalata una paralisi del nervo sciatico popliteo esterno” (così, pag. 9 relazione peritale). Infine, ha rilevato che “nel corso della convalescenza fu anche diagnosticata una trombosi delle vene gemellari mediali dell'arto inferiore destro che ha necessitato di un trattamento con Terapia Anticoagulante Orale” (pag. 10 relazione peritale).
Quanto alla sussistenza nel nesso di causalità tra il sinistro e le lesioni riportate, il c.t.u. ha evidenziato che “la frattura-lussazione dell'anca risulta in correlazione causale diretta con il sinistro per cui è causa, mentre la infezione del sito chirurgico e la paralisi del nervo sciatico, pur causalmente correlata al sinistro, è sopravvenuta successivamente al primo intervento chirurgico effettuato” (pag. 10 relazione di c.t.u.).
Al riguardo il c.t.u., nella relazione, ha riferito che il c.t.p. di parte convenuta ha avanzato l'ipotesi che le lesioni al nervo sciatico popliteo esterno siano causalmente riconducibili non al sinistro, bensì ad “alcune criticità da porre in carico alla struttura ospedaliera ove l'interessato
è stato trattato” (cfr. pag. 11 relazione c.t.u. dott. . Per_1
Sul punto è opportuno richiamare il consolidato orientamento della giurisprudenza, anche di legittimità, secondo cui “l'eventuale negligenza o imperizia dei sanitari nella prestazione delle cure alla vittima di un incidente stradale, ancorché di elevata gravità, non può ritenersi causa autonoma ed indipendente, tale da interrompere il nesso causale tra il comportamento di colui che ha causato l'incidente e la successiva morte del ferito (cfr. Sez. 4, n. 25560 del 02/05/2017
Ud. -dep. 23/05/2017- Rv. 269976) […] Con specifico riguardo a comportamenti negligenti dei sanitari nelle cure praticate alla vittima di un precedente evento lesivo, deve rammentarsi che
l'eventuale negligenza o imperizia dei medici, ancorché di elevata gravità, non elide, di per sé, il nesso causale tra la condotta lesiva e l'evento morte, in quanto l'intervento dei sanitari costituisce, rispetto al soggetto leso un fatto tipico e prevedibile, anche nei potenziali errori di cura, mentre ai fini dell'esclusione del nesso di causalità occorre un errore del tutto eccezionale, abnorme, da solo determinante l'evento letale” (così Cass. pen. n. 26338/2021; cfr. inoltre Cass. pen. n. 28010/2017 e Cass. pen. n. 28246/2016).
Pertanto, declinando il principio richiamato al caso di specie, deve ritenersi che, a prescindere dall'eventuale operato imperito o negligente dell'equipe medica (di cui comunque difetta la prova, tanto più nei rigorosi termini dell'errore abnorme), sussista in ogni caso il nesso di
7 causalità tra il sinistro stradale e le lesioni subite dall'attore, come accertate nella relazione di c.t.u. medico-legale.
Tanto premesso, la c.t.u. espletata in corso di causa ha permesso di accertare che, dopo un periodo di inabilità temporanea al 100% per 35 giorni, al 75% per 60 giorni, al 50% per 30 giorni e al 25% per 60 giorni, ha subito una riduzione definitiva della propria integrità Parte_1 psico-fisica pari al 23% (con la precisazione che la distinzione operata dal perito tra “un danno del 14-15 % correlato alle lesioni articolari all'anca destra direttamente connesse al sinistro” e
“un danno del'8-9 % relative alle menomazioni correlate al danno articolare e nervoso provocato dalla complicanza infettiva e nervosa” è irrilevante alla luce delle considerazioni sopra esposte, considerato che, come detto, tutti i pregiudizi permanenti sono causalmente riconducibili al sinistro).
Per la liquidazione di detti pregiudizi è opportuno attenersi all'insegnamento espresso dalla
Suprema Corte (Cass. S.U. n. 26972/08), che – nel rilevare l'esistenza di due sole categorie di danno (patrimoniale ex art. 2043 c.c. e non patrimoniale ex art. 2059 c.c.) – ha affermato come quest'ultimo vada ravvisato nella lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica. Fra questi, pertanto, la lesione del bene salute costituisce una categoria ampia e omnicomprensiva, nella cui liquidazione occorre tener conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dalla vittima, non potendosi tuttavia attribuire nomi diversi a pregiudizi identici.
Nell'ambito del danno non patrimoniale, infatti, il riferimento a determinati tipi di pregiudizi, in vario modo denominati, risponde ad esigenze descrittive, non implicando il riconoscimento di distinte categorie di danno;
ne consegue che risulta necessario liquidare tale pregiudizio come categoria unitaria non suscettibile di suddivisioni in sottocategorie (ritenendolo comprensivo sia dell'area del c.d. danno biologico sia di quella del c.d. danno morale in senso lato, inteso come sofferenza psicologica non necessariamente transeunte), imponendosi una valutazione congiunta di tutte le sofferenze soggettivamente patite dal danneggiato in relazione alle condizioni personali dello stesso e ai risvolti che concretamente la lesione all'integrità psico-fisica ha comportato sugli aspetti relazionali della vita, da ritenersi compresi nel danno biologico c.d. dinamico.
Sulla scorta di tali principi l'Osservatorio della Giustizia Civile del Tribunale di Milano ha individuato i parametri cui attenersi nella liquidazione del danno non patrimoniale, confluiti nelle note “tabelle” espresse in moneta attuale (2024), che sono state riconosciute dalla Corte di
8 Cassazione quale parametro per la liquidazione equitativa del danno non patrimoniale su tutto il territorio nazionale (Cass.
7.06.2011 n. 12408; Cass. 30.06.2011 n. 14402; Cass. 20.04.2017, n.
9950).
Ciascun punto percentuale di menomazione dell'integrità psicofisica esprime, pertanto, la misura in cui il pregiudizio alla salute incide su tutti gli aspetti della vita quotidiana del danneggiato, restando preclusa la possibilità di un separato e autonomo risarcimento di specifiche fattispecie di sofferenza patite dalla persona, che costituirebbero vere e proprie duplicazioni risarcitorie.
Deve altresì rammentarsi che le Tabelle del Tribunale di Milano prevedono un punto base di danno non patrimoniale, che si compone del “punto di danno biologico” (seconda colonna delle
Tabelle) e di una componente ulteriore aggiuntiva (“aumento”, terza colonna delle Tabelle), indicata in termini percentuali: tali due componenti, sommate, costituiscono il punto base del danno non patrimoniale (quarta colonna delle Tabelle). Nella relazione che accompagna tali
Tabelle viene chiarito che la componente di cui alla seconda colonna è da intendersi quale “danno biologico standard”, quale lesione all'integrità psico-fisica, mentre la componente aggiuntiva
(l'“aumento” percentuale) è da intendersi quale danno morale, vale a dire quale sofferenza soggettiva.
2.2 Sulla scorta di tali principi si ritiene equo riconoscere all'attore, a titolo di invalidità temporanea, un importo complessivo pari ad euro 15.400,00 in moneta attuale, adottando un importo medio giornaliero di euro 140,00 per ogni giorno di inabilità totale, proporzionalmente diminuito in relazione ai periodi di inabilità temporanea parziale patiti dall'attore nel caso di specie.
Per quanto concerne, invece, il danno non patrimoniale di natura permanente, lo stesso deve ritenersi, per quanto già osservato, pari al 23% e può essere liquidato, in considerazione dell'età della vittima (51 anni) al momento del consolidamento dei postumi permanenti, nella somma di euro 99.972,00 (importo comprensivo della componente di danno morale di cui alle Tabelle, da ritenersi presuntivamente provato alla luce del tipo di lesioni subite).
Deve inoltre considerarsi che il c.t.u., con riferimento alla compromissione delle attività della vita quotidiana in conseguenza delle menomazioni residuate e alla possibilità che il lavoro esercitato dall'attore sia reso maggiormente usurante, ha accertato la compromissione delle “attività che comportino una prolungata stazione eretta, la salita e discesa di scale, la deambulazione prolungata e la corsa”, precisando che “se l'interessato dovesse continuare a svolgere il lavoro
9 svolto al momento del sinistro di fattorino con consegna a domicilio di volantini pubblicitari, tale lavoro risult[erà] più usurante a causa della menomazione” (cfr. pag. 12 relazione peritale).
Tale effetto usurante, come è noto, viene generalmente riconosciuto nell'ambito della personalizzazione del danno non patrimoniale (cd. danno da cenestesi lavorativa), ove non risulti la sua concreta incidenza sulla capacità del soggetto di produrre reddito, salvo, dunque, che la maggiore usura o la maggiore penosità del lavoro non determinino la eliminazione o la riduzione della capacità del danneggiato di produrre reddito, nel qual caso il pregiudizio andrà risarcito come danno patrimoniale (così, ex multis, Cass. 11/11/2019 n. 28988).
Nel caso in esame nulla è stato allegato circa la diminuita capacità dell'attore di produrre reddito in conseguenze delle lesioni riportate;
nondimeno deve ritenersi che l'entità del danno riscontrato ha inciso in particolar modo nell'esecuzione della prestazione lavorativa del danneggiato, in ragione della riconosciuta usura lavorativa, sicché si reputano sussistere motivi per provvedere ad una personalizzazione del danno.
Deve altresì osservarsi che l'attore ha richiesto l'applicazione della personalizzazione nella misura massima prevista, considerata l'incidenza delle lesioni sulle proprie attività ludico ricreative e, in particolare, per l'impossibilità di esercitare l'attività di aiuto maestro di ballo, svolta da diversi anni prima del sinistro, presso l'Associazione Saanjh Dancing Group di Suzzara.
Ebbene, considerato che lo svolgimento di tale attività è stata confermata dall'istruttoria orale svolta (cfr. dichiarazioni teste all'udienza del 26.07.23) e che la perdita della Testimone_1 possibilità di esercitare tale attività risulta meritevole di essere valutata nell'ambito della personalizzazione del danno biologico, trattandosi di ricaduta particolare e che esula da quelle ordinarie, si ritiene potersi riconoscere in favore dell'attore una personalizzazione nella complessiva misura del 15% - da calcolarsi sulla sola componente cd. danno dinamico relazionale - così tenendosi conto anche dell'effetto usurante, in tal modo valorizzandosi l'effettiva e complessiva consistenza delle ricadute delle lesioni subite.
Ne consegue che deve essere riconosciuto in favore dell'attore un risarcimento complessivo pari ad euro 126.160,30 a titolo di danno non patrimoniale.
Sulla tale somma, liquidata all'attualità (in applicazione, come osservato, delle recenti Tabelle di
Milano rivalutate al 2024), devono essere altresì riconosciuti gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento tempestivo dell'equivalente pecuniario del bene perduto.
10 Gli interessi compensativi, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite (Cass. civ., SS.UU., n.
1712 del 17.02.95), decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione e si calcolano non sulla somma già rivalutata ma, di anno in anno, sulle somme iniziali, ossia devalutate alla data del fatto illecito, a mano a mano incrementate nominalmente secondo la variazione dell'indice Istat. Sull'importo come determinato all'attualità sono successivamente dovuti gli ulteriori interessi legali, ex art. 1282 c.c., dalla presente pronuncia e fino al saldo effettivo.
2.3 In relazione alla domanda di risarcimento del danno patrimoniale, il c.t.u. ha reputato congrue la spese documentate dall'attore per un importo complessivo di euro 241,00, che deve dunque essere liquidato in favore di parte attrice a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, oltre interessi legali e rivalutazione dalla data degli esborsi, con gli interessi calcolati sulla stessa somma via via rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat e fino alla data del deposito della presente sentenza. Dalla data di quest'ultima decorrono gli interessi legali fino al saldo.
2.4 Al fine di evitare illegittime duplicazioni del ristoro dei danni subiti, dalla complessiva somma spettante all'attore, come sopra liquidata, risulta necessario detrarre gli importi già ricevuti dallo stesso a riparazione dei danni subiti in conseguenza del sinistro per cui è causa, vale a dire la somma di euro 30.000,00 già versata ante causam dalla compagnia assicuratrice a titolo di risarcimento del danno (cfr. doc. 22 fascicolo attoreo), secondo i criteri indicati infra (par. 2.6).
2.5 Deve altresì essere esaminata la questione della detraibilità delle somme già corrisposte all'attore dall' . CP_4
Alla luce della documentazione in atti risulta che l' ha corrisposto in favore di parte attrice CP_4 un importo pari ad euro 4.660,92 a titolo di indennità per inabilità temporanea e un importo pari ad euro 5.407,97 a titolo di ristoro del danno biologico (cfr. doc. 3 fascicolo di parte convenuta).
Deve pertanto essere calcolato il c.d. “danno differenziale”.
Sulla questione dell'ammissibilità della c.d. compensatio lucri cum damno, come noto, si sono pronunciate le Sezioni Unite nn. 12564, 12565, 12566 e 12567 del 22.05.2018.
In particolare, nella sentenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte n. 12566/2018, in cui era in discussione la compensabilità della rendita derivante da infortunio in itinere, è stato CP_4 enunciato il principio di diritto secondo cui l'importo della rendita per l'inabilità permanente corrisposta dall' per l'infortunio in itinere occorso al lavoratore va detratto dall'ammontare CP_4
11 del risarcimento dovuto, allo stesso titolo, al danneggiato da parte del terzo responsabile dell'illecito.
Le Sezioni Unite, inquadrando il tema della compensatio alla luce dei principi generali e delle regole sulla responsabilità civile, hanno affermato che ammettere o negare il cumulo non può essere il frutto di una “mera operazione contabile”, dovendo viceversa sempre aversi presente la
“ragione giustificatrice dell'attribuzione patrimoniale entrata nel patrimonio del danneggiato”.
Hanno altresì precisato che tale verifica impone anche di accertare “se l'ordinamento abbia coordinato le diverse risposte istituzionali, del danno da una parte e del beneficio dall'altra, prevedendo un meccanismo di surroga o di rivalsa, capace di valorizzare l'indifferenza del risarcimento, ma nello stesso tempo di evitare che quanto erogato dal terzo al danneggiato si traduca in un vantaggio inaspettato per l'autore dell'illecito”. In relazione al tema specifico sottoposto alla loro attenzione, dunque, le Sezioni Unite hanno osservato, da un lato, che “la rendita corrisposta dall' soddisfa, neutralizzandola in parte, la medesima perdita al cui CP_4 integrale ristoro mira la disciplina della responsabilità risarcitoria del terzo, autore del fatto illecito, al quale sia addebitabile l'infortunio in itinere subito dal lavoratore”; dall'altro, che l'art. 1916 c.c. dispone che “l'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso il terzo danneggiante”.
La pronuncia ha altresì richiamato il complesso meccanismo regolato già dall'art. 28 L. 24.12.69
n. 990, e ora dall'art. 142 d.lgs.
7.09.2005 n. 209, e ha evidenziato che l'art. 1916 c.c. e l'art. 142
c.c. determinano entrambi la successione nel credito risarcitorio dell'assicurato-danneggiato. In altri termini, l'istituto della surrogazione, mentre consente all'ente previdenziale “di recuperare dal terzo responsabile le spese sostenute per le prestazioni assicurative erogate al lavoratore danneggiato, impedisce a costui di cumulare, per lo stesso danno, la somma già riscossa a titolo di rendita assicurativa con l'intero importo del risarcimento del danno dovutogli dal terzo”, consentendo al medesimo di agire solo per il c.d. danno differenziale (ovvero quello non coperto dall'indennizzo).
Deve inoltre osservarsi che non rileva tanto che l' sia o meno parte in causa nel presente CP_4 giudizio, quanto, invece, che esso abbia il diritto di agire in surroga nei confronti del danneggiante (in una causa in cui la prestazione previdenziale era stata erogata dall' la CP_7
Suprema Corte ha osservato che “l'ente previdenziale, infatti, proprio per aver riconosciuto al … il diritto ad un assegno di invalidità in conseguenza del medesimo fatto dannoso, ha comunque
12 diritto ad agire in surroga nei confronti del terzo responsabile o del suo assicuratore […] Tanto basta, dando continuità all'insegnamento delle Sezioni Unite, per riconoscere il diritto della … ad ottenere che dall'entità globale del danno risarcibile al … venga detratta la somma capitalizzata corrispondente all'introito pensionistico a lui erogato dall' Che l' poi, CP_7 CP_7 abbia esercitato o meno la surroga non assume rilievo, perché il diritto si è comunque trasferito;
ed è evidente che consentire al danneggiato di cumulare l'assegno di invalidità con l'intero risarcimento significa, di fatto, esporre l'assicuratore del responsabile civile all'obbligo di un doppio pagamento per la medesima parte di danno”; cfr. Cass. n. 4734/2019). Nel caso di specie, peraltro, la compagnia convenuta ha dato atto di aver ricevuto dall' comunicazione CP_4 dell'intenzione di agire in surroga (cfr. doc. 2 fasc. convenuto).
Alla luce di quanto osservato, in base al principio indennitario, dall'importo del risarcimento dovuto al danneggiato da parte del responsabile devono essere detratte soltanto le somme che il danneggiato ha ricevuto per il medesimo titolo, onde evitare una duplicazione di risarcimento sia in favore del danneggiato sia a carico dell'assicuratore o del responsabile.
Come già rilevato, risulta aver percepito dall' un importo pari ad euro Parte_1 CP_4
5.407,97 per danno biologico, potendo dunque lo stesso essere decurtato dalle somme riconosciute al danneggiato per il medesimo titolo. Non dovrà invece essere detratto l'importo corrisposto dall' all'attore per il periodo di inabilità temporanea, stante il mancato CP_4 riconoscimento in favore dell'attore di alcun importo a titolo di risarcimento per la contrazione di redditi durante il periodo di invalidità temporanea (in assenza di domanda nel presente giudizio).
2.6 Tutto ciò premesso, gli importi ricevuti dall'attore (sia quello versato da
[...]
a titolo di acconto sul danno alla persona, pari ad euro 30.000,00, che quello Controparte_1 corrisposto dall' per il danno biologico, pari ad euro 5.407,97) devono essere detratti dagli CP_4 importi riconosciuti a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale in favore dell'attore, con imputazione prima al capitale e poi agli interessi, dopo aver reso omogenei alla stessa data i valori del danno e del versamento (cfr. sul punto, ex multis, Cass. n. 25817/2017) con l'utilizzo degli indici Istat dei prezzi al consumo (attesa l'inoperatività del disposto dell'art. 1194 c.c. che presuppone l'esistenza di un debito pecuniario, in realtà insussistente fino alla liquidazione del danno: cfr. Cass. n. 6228 del 1994).
Come precisato dalla Suprema Corte devono essere effettuate le seguenti operazioni:
13 (a) rendere omogenei il credito risarcitorio e l'acconto (devalutandoli entrambi alla data dell'illecito, ovvero rivalutandoli alla data della liquidazione);
(b) detrarre l'acconto dal credito;
(c) calcolare gli interessi compensativi applicando un saggio scelto in via equitativa:
(c') sull'intero capitale, per il periodo che va dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto;
(c'') sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto, per il periodo che va dal suo pagamento fino alla liquidazione definitiva (cfr., ex multis, Cass. 20.04.2017 n. 9950; Cass.
19.03.2014 n. 6347).
Dalla data della sentenza sono dovuti, infine, gli interessi al tasso legale sul solo importo residuo liquidato, corrispondente al capitale già rivalutato.
3. Le considerazioni sin qui svolte sono tali da assorbire ogni ulteriore contestazione o domanda proposta, anche in via subordinata o alternativa, rilevandosi che i profili non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
4. Quanto alla istanza attorea di trasmissione della sentenza all'IVASS ai sensi dell'art. 148 comma 10 d.lgs. n. 209/2005, attesi gli esiti del giudizio e, in particolare, considerata la differenza tra la somma che è stata liquidata all'attore nel presente giudizio e l'importo che è stato offerto dalla compagnia di assicurazione prima della instaurazione del giudizio, si dispone la trasmissione di una copia della sentenza all'IVASS per gli accertamenti e l'adozione degli eventuali provvedimenti di competenza ai sensi dell'art. 148 comma 10 d.lgs. n. 209/2005.
5. Le spese di lite del procedimento seguono la soccombenza e sono liquidate, a favore dell'attore e a carico della convenuta, secondo i parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55 (come modificato, da ultimo, dal D.M. 147/2022), tenuto conto del valore del decisum, della non particolare complessità delle questioni trattate e dell'attività difensiva espletata (in particolare, mancato deposito degli scritti conclusivi nei termini ex art. 190 c.p.c.) in euro 813,00 per spese e in complessivi euro 9.800,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge, importi da distrarsi in favore dell'avv. Odoardo Redaelli Spreafico, dichiaratosi anticipatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
L'attore ha altresì richiesto il rimborso delle spese di c.t.p. per euro 610,00, in relazione all'attività svolta dal dott. (cfr. fattura depositata in allegato al foglio di Persona_2 precisazione delle conclusioni).
14 Come è noto, le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92, primo comma, c.p.c., della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue (cfr., ex multis, Cass.,
03.01.2013, n. 84). La condanna del soccombente alle spese di consulenza tecnica di parte sopportate dalla controparte non presuppone la prova dell'avvenuto pagamento, ma unicamente quella della effettività delle stesse, ossia che la parte vittoriosa abbia quantomeno assunto la relativa obbligazione (Cass., 25.03.2003, n. 4357).
Nel caso di specie può pertanto essere riconosciuto all'attore l'importo di euro 610,00, risultante dalla fattura depositata dalla parte (allegata al foglio di precisazione delle conclusioni), a titolo di rimborso delle spese sostenute per il c.t.p.
Le spese di c.t.u., come liquidate provvisoriamente in corso di causa, sono poste in via definitiva a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa o assorbita:
- condanna a corrispondere in favore di la Controparte_1 Parte_1 somma di euro 126.160,30 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, previa detrazione dell'importo di euro 30.000,00, versato ante causam dall'assicurazione, e dell'importo versato dall' a titolo di danno biologico, pari ad euro 5.407,97, CP_4 secondo i criteri di imputazione indicati in motivazione e oltre accessori da calcolarsi come da parte motiva, nonché la somma di euro 241,00 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, oltre accessori da calcolarsi come da parte motiva;
- condanna a rifondere l'attore delle spese di lite, che si Controparte_1 liquidano in euro 813,00 per spese e in complessivi euro 9.800,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Odoardo Redaelli Spreafico, dichiaratosi antistatario;
oltre ad euro
610,00 per spese di c.t.p.;
- pone le spese di c.t.u., come liquidate provvisoriamente in corso di causa, definitivamente a carico di Controparte_1
15 - manda alla Cancelleria per la trasmissione di una copia della sentenza all'IVASS per l'adozione dei provvedimenti di competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 148, comma
10, d.lgs. n. 209/2005.
Brescia, 28 luglio 2025
Il Giudice
dott. Laura Frata
16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Laura Frata ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5058/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. REDAELLI Parte_1 C.F._1 SPREAFICO ODOARDO, elettivamente domiciliato in VIALE LUIGI MAJNO 18, MILANO presso il difensore avv. REDAELLI SPREAFICO ODOARDO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1 PERUGINI LUCA, elettivamente domiciliato in VIA CARLO ZIMA 1/A 25121 BRESCIA presso il difensore avv. PERUGINI LUCA
(C.F. ) CP_2 C.F._2 CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da fogli depositati telematicamente che qui devono intendersi come integralmente trascritte.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa o assorbita: Per Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice adito, contrariis rejectis, così giudicare:
1 Accertare e dichiarare la responsabilità del sinistro ai sensi e per gli effetti dell'art. 141 del
Codice delle Assicurazioni Private;
per l'effetto, condannare la compagnia , in qualità di assicuratore del Controparte_3 veicolo trasportante, a rifondere al Sig. tutti i danni non patrimoniali e Parte_1 patrimoniali patiti e patiendi in conseguenza del sinistro stradale in cui è stato coinvolto nella qualità di trasportato in data 05.11.2020, quantificati nell'importo complessivo di
€.162.593,36=, da cui dedurre quanto percepito dall' pari ad €. 5.407,97=, e così per un CP_4 danno differenziale di €.157.185,39=; atteso che la compagnia di assicurazione ha corrisposto all'attore la somma di €.30.000,000=, trattenuta a titolo di acconto sul maggior dovuto, condannare al Controparte_3 pagamento in favore dell'attore della differenza dovuta pari ad €.127.185,39=, o in quella diversa somma maggiore o minore che risulterà di giustizia, oltre interessi compensativi e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro alla sentenza ed oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo effettivo
Con rifusione delle spese di CTU e del consulente di parte medico-legale in CTU, come da documentazione prodotta.
Con vittoria di spese e onorari della presente controversia da distrarre a favore del procuratore antistatario.
Ai sensi del comma 10 dell'art. 148 D. L.vo n.209/2005, qualora la somma offerta ai sensi dell'art.148 dalla compagnia di assicurazione sia inferiore alla metà di quella liquidata, al netto di eventuale rivalutazione ed interessi, si chiede che copia della sentenza venga trasmessa, contestualmente al deposito in cancelleria, all'IVASS per gli accertamenti relativi all'osservanza delle disposizioni relative al capo IV del D. L.vo citato”.
Per Controparte_1
“Voglia il Tribunale di Brescia, contrariis rejectis, dato atto che prima del giudizio e precisamente in data 5/8/2021 la convenuta ha corrisposto alla Controparte_1 attrice un acconto di euro 30.000,00, liquidare l'eventuale residuo danno differenziale negli stretti limiti di quanto risulterà effettivamente accertato e provato all'esito del giudizio, ed al netto della prestazione erogata dall' ”. CP_4
2 contumace. CP_5
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO ha convenuto in giudizio e richiedendo il Parte_1 CP_2 Controparte_1 risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, patiti in conseguenza del sinistro stradale verificatosi in data 5.11.2020 sul raccordo A21, nel territorio del Comune di AS (BS), allorquando l'attore si trovava, quale terzo trasportato, a bordo dell'autocarro Iveco Daily targato
DX979GY, di proprietà di condotto da e assicurato con CP_2 Controparte_6
Controparte_1
In particolare, ha esposto di aver riportato lesioni personali poiché il conducente dell'autocarro a bordo del quale si trovava ha tamponato l'autobus che lo precedeva sulla corsia di marcia, non essendosi avveduto del fatto che tale veicolo si era arrestato per evitare la collisione con una vettura ferma sulla carreggiata.
Ha dichiarato di agire nei confronti della compagnia assicuratrice del veicolo su cui viaggiava ai sensi dell'art. 141 cod. ass. e di aver convenuto in giudizio anche il proprietario del veicolo in quanto litisconsorte necessario, deducendo che ha già versato a Controparte_1 proprio favore una somma pari ad euro 30.000,00, trattenuta dall'attore a titolo di acconto rispetto al maggior importo dovuto.
Ha chiesto, pertanto, che l'assicurazione convenuta sia condannata al risarcimento dei danni subiti, quantificati come segue: euro 112.567,70 a titolo di ristoro del danno non patrimoniale
(oltre al riconoscimento della personalizzazione entro il limite tabellarmente previsto, pari al
34%); euro 25.000,00 a titolo di ristoro del danno da lesione alla cenestesi lavorativa;
euro
613,00 a titolo di danno patrimoniale per le spese mediche sostenute, per un totale di euro
138.181,14, da cui decurtare la somma già corrisposta dall'assicurazione; il tutto oltre rivalutazione e interessi, con vittoria delle spese di lite.
Si è costituita in giudizio non contestando l'an debeatur della Controparte_1 pretesa avversaria, limitandosi a contestare la quantificazione del danno operata da parte attrice.
Inoltre, ha evidenziato che dall'eventuale importo liquidato in favore dell'attore a titolo di risarcimento del danno dovranno essere decurtate le somme erogate dall' in conseguenza CP_4 del sinistro per cui è causa.
3 All'udienza dell'8.09.2022, rilevata la regolarità della notifica effettuata nei confronti del convenuto ne è stata dichiarata la contumacia. CP_5
A seguito della concessione dei termini per il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6 c.p.c., la causa è stata istruita mediante lo svolgimento di prove orali nonché l'espletamento di c.t.u. medico-legale sulla persona dell'attore, affidata al dott. Persona_1
Al termine dell'istruttoria è stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni al 10.04.2025.
Con provvedimento del giud. Coordinatore dott. Sabbadini – rilevato il trasferimento della dott.ssa Sampaolesi alla II sezione del Tribunale con decorrenza 4.11.2024 – la presente causa è stata riassegnata a questo Giudice.
In sede di precisazione delle conclusioni parte attrice ha precisato la propria pretesa risarcitoria, a fronte delle risultanze istruttorie, chiedendo che controparte venga condannata al pagamento di complessivi euro 127.185,39 (già detratti gli importi erogati dall'assicurazione convenuta e dall' , come accertati in corso di causa). CP_4
All'udienza del 10.04.25 la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente motivazione viene redatta in conformità al criterio di sinteticità cui devono ispirarsi gli atti e i provvedimenti del giudice depositati telematicamente.
1.1 Preliminarmente deve rilevarsi che l'attore non ha depositato né la comparsa conclusionale né la memoria di replica nei termini ex art. 190 c.p.c. a tale fine concessi. ha formulato domanda di risarcimento dei danni conseguenti alle lesioni Parte_2 subite nel sinistro stradale avvenuto in data 5.11.2020 nei confronti di Controparte_1
in qualità di compagnia assicuratrice del veicolo sul quale viaggiava come terzo
[...] trasportato.
In particolare, l'attore ha proposto la domanda risarcitoria ai sensi dell'art. 141 d.lgs. n. 209 del
2005, che prevede, salva l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, l'azione diretta del terzo trasportato nei confronti della compagnia assicuratrice del veicolo sul quale viaggiava al momento del sinistro (nei limiti del massimale minimo di legge), che sarà tenuta al risarcimento a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nell'incidente. La norma fa salvo, in ogni caso, il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior
4 danno nei confronti dell'assicuratore del responsabile civile, ove il veicolo di quest'ultimo sia coperto per un massimale superiore a quello minimo.
Ne consegue che il terzo trasportato che si avvale dell'azione diretta nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale viaggiava al momento del sinistro deve provare di avere subito un danno in conseguenza di quest'ultimo, ma non anche le concrete modalità dell'incidente allo scopo di individuare la responsabilità dei rispettivi conducenti, trattandosi di accertamento irrilevante ai fini di cui all'art. 141 d.lgs. n. 209 del 2005 (cfr. Cass. n. 16181 del
30.07.2015).
Nel caso in esame, il sinistro per cui è causa risulta sufficientemente provato dalla documentazione versata in atti, in particolare dalla copia del rapporto redatto dalla polizia stradale sopraggiunta sul luogo dell'incidente (doc. 2 fascicolo attoreo) e non costituisce, in ogni caso, oggetto di contestazione. L'assicurazione convenuta, invero, nel costituirsi in giudizio non ha contestato di essere tenuta al risarcimento dei danni subiti dal terzo trasportato, a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, essendosi limitata a contestare il quantum risarcitorio prospettato da parte attrice, evidenziando altresì di avere già corrisposto un acconto pari ad euro 30.000,00 in favore di parte attrice.
1.3 Per quanto riguarda l'eccezione di concorso colposo dell'attore ai sensi dell'art. 1227, comma
1 c.c. si osserva quanto segue.
Preliminarmente, deve osservarsi come risultino infondate le considerazioni svolte da parte attrice circa la tardività e inammissibilità dell'eccezione sollevata dall'assicurazione convenuta, in quanto non tempestivamente proposta nella comparsa di costituzione e risposta.
Invero, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “in tema di risarcimento del danno, il fatto colposo del creditore che abbia contribuito al verificarsi dell'evento dannoso – ipotesi regolata dall'art. 1227, comma 1 c.c. – è rilevabile d'ufficio, per cui la sua prospettazione non richiede la proposizione di un'eccezione in senso proprio, costituendo mera difesa” (Cass. n. 23743/2009; cfr. inoltre Cass. n. 9200/2021 e, da ultimo, Cass.
20/05/2024 n. 13921).
Ciò premesso, è pacifico che possa configurarsi il concorso colposo del danneggiato ai sensi dell'art. 1227, comma 1 c.c., alla luce del principio secondo cui “in materia di responsabilità civile, in caso di mancata adozione delle cinture di sicurezza parte di un passeggero […] di un veicolo coinvolto in un incidente stradale, verificandosi un'ipotesi di cooperazione nel fatto
5 colposo, cioè di cooperazione nell'azione produttiva dell'evento, è legittima la riduzione proporzionale del risarcimento del danno in favore dei congiunti della vittima” (cfr., ex multis,
Cass. n. 18177 del 28.08.2007).
Ciò osservato, nel caso di specie, sebbene il rapporto della polizia stradale (doc. 2 fascicolo attoreo) attesti che nei confronti dell'attore è stato elevato un verbale di contravvenzione per violazione dell'art. 172, comma 10 c.d.s., non può comunque ritenersi integrata la fattispecie di cui alla disposizione richiamata.
Invero, deve osservarsi che la parte convenuta non ha fornito alcuna prova in ordine all'incidenza causale del mancato utilizzo della cintura di sicurezza rispetto a un aggravamento dei danni subiti dall'attore. Anzi, il c.t.u., pur rilevando di non poter affermare con certezza se l'attore, al momento dell'impatto, avesse la cintura di sicurezza allacciata, ha osservato che “la mancanza di altre lesioni da impatto contro il cruscotto e/o il cristallo anteriore (traumi cranio-facciali; traumi agli arti superiori protesi in avanti come meccanismo di difesa) può far deporre maggiormente a favore di una corretta applicazione delle cinture di sicurezza al momento dell'impatto” (cfr. pag. 11 relazione peritale).
Dunque, alla luce delle considerazioni espresse dal c.t.u., deve ritenersi che non possa riconoscersi alcun concorso di colpa in capo all'attore per l'asserito mancato utilizzo delle cinture di sicurezza, difettando la prova sia del mancato utilizzo – non potendosi ritenere determinante, a tale fine, la mera contestazione della relativa infrazione all'attore e considerato che il c.t.u. ritiene più verosimile l'avvenuto utilizzo delle cinture – sia della sua incidenza causale sulle lesioni subite dall'attore, con conseguente inapplicabilità del principio di cui all'art. 1227, comma 1 c.c.
2.1 I danni alla persona riportati dall'attore sono stati accertati dalla c.t.u. medico-legale affidata al dott. le cui conclusioni – adeguatamente motivate – vanno interamente Persona_1 condivise, per essere il frutto di accurata indagine sulla persona dell'attore e della documentazione medica offerta.
In particolare, il c.t.u. ha accertato che, in conseguenza del sinistro per cui è causa,
[...] ha riportato una “frattura lussazione dell'anca destra”, precisando inoltre che “a Parte_1 distanza di un mese circa dal trauma si sono manifestati segni riferibili ad una infezione del sito chirurgico con comparsa anche di un minimo risentimento a carico dei muscoli dipendenti dallo
Sciatico Popliteo Esterno. Il trattamento in tale occasione consistette in una toilette chirurgica ed in una neurolisi del nervo sciatico, nell'effettuare la quale, a causa della presenza di tenace
6 tessuto cicatriziale aderente al nervo, si provocò una millimetrica lesione del nervo, che fu riparata, e nel post-operatorio di tale secondo intervento fu quindi segnalata una paralisi del nervo sciatico popliteo esterno” (così, pag. 9 relazione peritale). Infine, ha rilevato che “nel corso della convalescenza fu anche diagnosticata una trombosi delle vene gemellari mediali dell'arto inferiore destro che ha necessitato di un trattamento con Terapia Anticoagulante Orale” (pag. 10 relazione peritale).
Quanto alla sussistenza nel nesso di causalità tra il sinistro e le lesioni riportate, il c.t.u. ha evidenziato che “la frattura-lussazione dell'anca risulta in correlazione causale diretta con il sinistro per cui è causa, mentre la infezione del sito chirurgico e la paralisi del nervo sciatico, pur causalmente correlata al sinistro, è sopravvenuta successivamente al primo intervento chirurgico effettuato” (pag. 10 relazione di c.t.u.).
Al riguardo il c.t.u., nella relazione, ha riferito che il c.t.p. di parte convenuta ha avanzato l'ipotesi che le lesioni al nervo sciatico popliteo esterno siano causalmente riconducibili non al sinistro, bensì ad “alcune criticità da porre in carico alla struttura ospedaliera ove l'interessato
è stato trattato” (cfr. pag. 11 relazione c.t.u. dott. . Per_1
Sul punto è opportuno richiamare il consolidato orientamento della giurisprudenza, anche di legittimità, secondo cui “l'eventuale negligenza o imperizia dei sanitari nella prestazione delle cure alla vittima di un incidente stradale, ancorché di elevata gravità, non può ritenersi causa autonoma ed indipendente, tale da interrompere il nesso causale tra il comportamento di colui che ha causato l'incidente e la successiva morte del ferito (cfr. Sez. 4, n. 25560 del 02/05/2017
Ud. -dep. 23/05/2017- Rv. 269976) […] Con specifico riguardo a comportamenti negligenti dei sanitari nelle cure praticate alla vittima di un precedente evento lesivo, deve rammentarsi che
l'eventuale negligenza o imperizia dei medici, ancorché di elevata gravità, non elide, di per sé, il nesso causale tra la condotta lesiva e l'evento morte, in quanto l'intervento dei sanitari costituisce, rispetto al soggetto leso un fatto tipico e prevedibile, anche nei potenziali errori di cura, mentre ai fini dell'esclusione del nesso di causalità occorre un errore del tutto eccezionale, abnorme, da solo determinante l'evento letale” (così Cass. pen. n. 26338/2021; cfr. inoltre Cass. pen. n. 28010/2017 e Cass. pen. n. 28246/2016).
Pertanto, declinando il principio richiamato al caso di specie, deve ritenersi che, a prescindere dall'eventuale operato imperito o negligente dell'equipe medica (di cui comunque difetta la prova, tanto più nei rigorosi termini dell'errore abnorme), sussista in ogni caso il nesso di
7 causalità tra il sinistro stradale e le lesioni subite dall'attore, come accertate nella relazione di c.t.u. medico-legale.
Tanto premesso, la c.t.u. espletata in corso di causa ha permesso di accertare che, dopo un periodo di inabilità temporanea al 100% per 35 giorni, al 75% per 60 giorni, al 50% per 30 giorni e al 25% per 60 giorni, ha subito una riduzione definitiva della propria integrità Parte_1 psico-fisica pari al 23% (con la precisazione che la distinzione operata dal perito tra “un danno del 14-15 % correlato alle lesioni articolari all'anca destra direttamente connesse al sinistro” e
“un danno del'8-9 % relative alle menomazioni correlate al danno articolare e nervoso provocato dalla complicanza infettiva e nervosa” è irrilevante alla luce delle considerazioni sopra esposte, considerato che, come detto, tutti i pregiudizi permanenti sono causalmente riconducibili al sinistro).
Per la liquidazione di detti pregiudizi è opportuno attenersi all'insegnamento espresso dalla
Suprema Corte (Cass. S.U. n. 26972/08), che – nel rilevare l'esistenza di due sole categorie di danno (patrimoniale ex art. 2043 c.c. e non patrimoniale ex art. 2059 c.c.) – ha affermato come quest'ultimo vada ravvisato nella lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica. Fra questi, pertanto, la lesione del bene salute costituisce una categoria ampia e omnicomprensiva, nella cui liquidazione occorre tener conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dalla vittima, non potendosi tuttavia attribuire nomi diversi a pregiudizi identici.
Nell'ambito del danno non patrimoniale, infatti, il riferimento a determinati tipi di pregiudizi, in vario modo denominati, risponde ad esigenze descrittive, non implicando il riconoscimento di distinte categorie di danno;
ne consegue che risulta necessario liquidare tale pregiudizio come categoria unitaria non suscettibile di suddivisioni in sottocategorie (ritenendolo comprensivo sia dell'area del c.d. danno biologico sia di quella del c.d. danno morale in senso lato, inteso come sofferenza psicologica non necessariamente transeunte), imponendosi una valutazione congiunta di tutte le sofferenze soggettivamente patite dal danneggiato in relazione alle condizioni personali dello stesso e ai risvolti che concretamente la lesione all'integrità psico-fisica ha comportato sugli aspetti relazionali della vita, da ritenersi compresi nel danno biologico c.d. dinamico.
Sulla scorta di tali principi l'Osservatorio della Giustizia Civile del Tribunale di Milano ha individuato i parametri cui attenersi nella liquidazione del danno non patrimoniale, confluiti nelle note “tabelle” espresse in moneta attuale (2024), che sono state riconosciute dalla Corte di
8 Cassazione quale parametro per la liquidazione equitativa del danno non patrimoniale su tutto il territorio nazionale (Cass.
7.06.2011 n. 12408; Cass. 30.06.2011 n. 14402; Cass. 20.04.2017, n.
9950).
Ciascun punto percentuale di menomazione dell'integrità psicofisica esprime, pertanto, la misura in cui il pregiudizio alla salute incide su tutti gli aspetti della vita quotidiana del danneggiato, restando preclusa la possibilità di un separato e autonomo risarcimento di specifiche fattispecie di sofferenza patite dalla persona, che costituirebbero vere e proprie duplicazioni risarcitorie.
Deve altresì rammentarsi che le Tabelle del Tribunale di Milano prevedono un punto base di danno non patrimoniale, che si compone del “punto di danno biologico” (seconda colonna delle
Tabelle) e di una componente ulteriore aggiuntiva (“aumento”, terza colonna delle Tabelle), indicata in termini percentuali: tali due componenti, sommate, costituiscono il punto base del danno non patrimoniale (quarta colonna delle Tabelle). Nella relazione che accompagna tali
Tabelle viene chiarito che la componente di cui alla seconda colonna è da intendersi quale “danno biologico standard”, quale lesione all'integrità psico-fisica, mentre la componente aggiuntiva
(l'“aumento” percentuale) è da intendersi quale danno morale, vale a dire quale sofferenza soggettiva.
2.2 Sulla scorta di tali principi si ritiene equo riconoscere all'attore, a titolo di invalidità temporanea, un importo complessivo pari ad euro 15.400,00 in moneta attuale, adottando un importo medio giornaliero di euro 140,00 per ogni giorno di inabilità totale, proporzionalmente diminuito in relazione ai periodi di inabilità temporanea parziale patiti dall'attore nel caso di specie.
Per quanto concerne, invece, il danno non patrimoniale di natura permanente, lo stesso deve ritenersi, per quanto già osservato, pari al 23% e può essere liquidato, in considerazione dell'età della vittima (51 anni) al momento del consolidamento dei postumi permanenti, nella somma di euro 99.972,00 (importo comprensivo della componente di danno morale di cui alle Tabelle, da ritenersi presuntivamente provato alla luce del tipo di lesioni subite).
Deve inoltre considerarsi che il c.t.u., con riferimento alla compromissione delle attività della vita quotidiana in conseguenza delle menomazioni residuate e alla possibilità che il lavoro esercitato dall'attore sia reso maggiormente usurante, ha accertato la compromissione delle “attività che comportino una prolungata stazione eretta, la salita e discesa di scale, la deambulazione prolungata e la corsa”, precisando che “se l'interessato dovesse continuare a svolgere il lavoro
9 svolto al momento del sinistro di fattorino con consegna a domicilio di volantini pubblicitari, tale lavoro risult[erà] più usurante a causa della menomazione” (cfr. pag. 12 relazione peritale).
Tale effetto usurante, come è noto, viene generalmente riconosciuto nell'ambito della personalizzazione del danno non patrimoniale (cd. danno da cenestesi lavorativa), ove non risulti la sua concreta incidenza sulla capacità del soggetto di produrre reddito, salvo, dunque, che la maggiore usura o la maggiore penosità del lavoro non determinino la eliminazione o la riduzione della capacità del danneggiato di produrre reddito, nel qual caso il pregiudizio andrà risarcito come danno patrimoniale (così, ex multis, Cass. 11/11/2019 n. 28988).
Nel caso in esame nulla è stato allegato circa la diminuita capacità dell'attore di produrre reddito in conseguenze delle lesioni riportate;
nondimeno deve ritenersi che l'entità del danno riscontrato ha inciso in particolar modo nell'esecuzione della prestazione lavorativa del danneggiato, in ragione della riconosciuta usura lavorativa, sicché si reputano sussistere motivi per provvedere ad una personalizzazione del danno.
Deve altresì osservarsi che l'attore ha richiesto l'applicazione della personalizzazione nella misura massima prevista, considerata l'incidenza delle lesioni sulle proprie attività ludico ricreative e, in particolare, per l'impossibilità di esercitare l'attività di aiuto maestro di ballo, svolta da diversi anni prima del sinistro, presso l'Associazione Saanjh Dancing Group di Suzzara.
Ebbene, considerato che lo svolgimento di tale attività è stata confermata dall'istruttoria orale svolta (cfr. dichiarazioni teste all'udienza del 26.07.23) e che la perdita della Testimone_1 possibilità di esercitare tale attività risulta meritevole di essere valutata nell'ambito della personalizzazione del danno biologico, trattandosi di ricaduta particolare e che esula da quelle ordinarie, si ritiene potersi riconoscere in favore dell'attore una personalizzazione nella complessiva misura del 15% - da calcolarsi sulla sola componente cd. danno dinamico relazionale - così tenendosi conto anche dell'effetto usurante, in tal modo valorizzandosi l'effettiva e complessiva consistenza delle ricadute delle lesioni subite.
Ne consegue che deve essere riconosciuto in favore dell'attore un risarcimento complessivo pari ad euro 126.160,30 a titolo di danno non patrimoniale.
Sulla tale somma, liquidata all'attualità (in applicazione, come osservato, delle recenti Tabelle di
Milano rivalutate al 2024), devono essere altresì riconosciuti gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento tempestivo dell'equivalente pecuniario del bene perduto.
10 Gli interessi compensativi, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite (Cass. civ., SS.UU., n.
1712 del 17.02.95), decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione e si calcolano non sulla somma già rivalutata ma, di anno in anno, sulle somme iniziali, ossia devalutate alla data del fatto illecito, a mano a mano incrementate nominalmente secondo la variazione dell'indice Istat. Sull'importo come determinato all'attualità sono successivamente dovuti gli ulteriori interessi legali, ex art. 1282 c.c., dalla presente pronuncia e fino al saldo effettivo.
2.3 In relazione alla domanda di risarcimento del danno patrimoniale, il c.t.u. ha reputato congrue la spese documentate dall'attore per un importo complessivo di euro 241,00, che deve dunque essere liquidato in favore di parte attrice a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, oltre interessi legali e rivalutazione dalla data degli esborsi, con gli interessi calcolati sulla stessa somma via via rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat e fino alla data del deposito della presente sentenza. Dalla data di quest'ultima decorrono gli interessi legali fino al saldo.
2.4 Al fine di evitare illegittime duplicazioni del ristoro dei danni subiti, dalla complessiva somma spettante all'attore, come sopra liquidata, risulta necessario detrarre gli importi già ricevuti dallo stesso a riparazione dei danni subiti in conseguenza del sinistro per cui è causa, vale a dire la somma di euro 30.000,00 già versata ante causam dalla compagnia assicuratrice a titolo di risarcimento del danno (cfr. doc. 22 fascicolo attoreo), secondo i criteri indicati infra (par. 2.6).
2.5 Deve altresì essere esaminata la questione della detraibilità delle somme già corrisposte all'attore dall' . CP_4
Alla luce della documentazione in atti risulta che l' ha corrisposto in favore di parte attrice CP_4 un importo pari ad euro 4.660,92 a titolo di indennità per inabilità temporanea e un importo pari ad euro 5.407,97 a titolo di ristoro del danno biologico (cfr. doc. 3 fascicolo di parte convenuta).
Deve pertanto essere calcolato il c.d. “danno differenziale”.
Sulla questione dell'ammissibilità della c.d. compensatio lucri cum damno, come noto, si sono pronunciate le Sezioni Unite nn. 12564, 12565, 12566 e 12567 del 22.05.2018.
In particolare, nella sentenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte n. 12566/2018, in cui era in discussione la compensabilità della rendita derivante da infortunio in itinere, è stato CP_4 enunciato il principio di diritto secondo cui l'importo della rendita per l'inabilità permanente corrisposta dall' per l'infortunio in itinere occorso al lavoratore va detratto dall'ammontare CP_4
11 del risarcimento dovuto, allo stesso titolo, al danneggiato da parte del terzo responsabile dell'illecito.
Le Sezioni Unite, inquadrando il tema della compensatio alla luce dei principi generali e delle regole sulla responsabilità civile, hanno affermato che ammettere o negare il cumulo non può essere il frutto di una “mera operazione contabile”, dovendo viceversa sempre aversi presente la
“ragione giustificatrice dell'attribuzione patrimoniale entrata nel patrimonio del danneggiato”.
Hanno altresì precisato che tale verifica impone anche di accertare “se l'ordinamento abbia coordinato le diverse risposte istituzionali, del danno da una parte e del beneficio dall'altra, prevedendo un meccanismo di surroga o di rivalsa, capace di valorizzare l'indifferenza del risarcimento, ma nello stesso tempo di evitare che quanto erogato dal terzo al danneggiato si traduca in un vantaggio inaspettato per l'autore dell'illecito”. In relazione al tema specifico sottoposto alla loro attenzione, dunque, le Sezioni Unite hanno osservato, da un lato, che “la rendita corrisposta dall' soddisfa, neutralizzandola in parte, la medesima perdita al cui CP_4 integrale ristoro mira la disciplina della responsabilità risarcitoria del terzo, autore del fatto illecito, al quale sia addebitabile l'infortunio in itinere subito dal lavoratore”; dall'altro, che l'art. 1916 c.c. dispone che “l'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso il terzo danneggiante”.
La pronuncia ha altresì richiamato il complesso meccanismo regolato già dall'art. 28 L. 24.12.69
n. 990, e ora dall'art. 142 d.lgs.
7.09.2005 n. 209, e ha evidenziato che l'art. 1916 c.c. e l'art. 142
c.c. determinano entrambi la successione nel credito risarcitorio dell'assicurato-danneggiato. In altri termini, l'istituto della surrogazione, mentre consente all'ente previdenziale “di recuperare dal terzo responsabile le spese sostenute per le prestazioni assicurative erogate al lavoratore danneggiato, impedisce a costui di cumulare, per lo stesso danno, la somma già riscossa a titolo di rendita assicurativa con l'intero importo del risarcimento del danno dovutogli dal terzo”, consentendo al medesimo di agire solo per il c.d. danno differenziale (ovvero quello non coperto dall'indennizzo).
Deve inoltre osservarsi che non rileva tanto che l' sia o meno parte in causa nel presente CP_4 giudizio, quanto, invece, che esso abbia il diritto di agire in surroga nei confronti del danneggiante (in una causa in cui la prestazione previdenziale era stata erogata dall' la CP_7
Suprema Corte ha osservato che “l'ente previdenziale, infatti, proprio per aver riconosciuto al … il diritto ad un assegno di invalidità in conseguenza del medesimo fatto dannoso, ha comunque
12 diritto ad agire in surroga nei confronti del terzo responsabile o del suo assicuratore […] Tanto basta, dando continuità all'insegnamento delle Sezioni Unite, per riconoscere il diritto della … ad ottenere che dall'entità globale del danno risarcibile al … venga detratta la somma capitalizzata corrispondente all'introito pensionistico a lui erogato dall' Che l' poi, CP_7 CP_7 abbia esercitato o meno la surroga non assume rilievo, perché il diritto si è comunque trasferito;
ed è evidente che consentire al danneggiato di cumulare l'assegno di invalidità con l'intero risarcimento significa, di fatto, esporre l'assicuratore del responsabile civile all'obbligo di un doppio pagamento per la medesima parte di danno”; cfr. Cass. n. 4734/2019). Nel caso di specie, peraltro, la compagnia convenuta ha dato atto di aver ricevuto dall' comunicazione CP_4 dell'intenzione di agire in surroga (cfr. doc. 2 fasc. convenuto).
Alla luce di quanto osservato, in base al principio indennitario, dall'importo del risarcimento dovuto al danneggiato da parte del responsabile devono essere detratte soltanto le somme che il danneggiato ha ricevuto per il medesimo titolo, onde evitare una duplicazione di risarcimento sia in favore del danneggiato sia a carico dell'assicuratore o del responsabile.
Come già rilevato, risulta aver percepito dall' un importo pari ad euro Parte_1 CP_4
5.407,97 per danno biologico, potendo dunque lo stesso essere decurtato dalle somme riconosciute al danneggiato per il medesimo titolo. Non dovrà invece essere detratto l'importo corrisposto dall' all'attore per il periodo di inabilità temporanea, stante il mancato CP_4 riconoscimento in favore dell'attore di alcun importo a titolo di risarcimento per la contrazione di redditi durante il periodo di invalidità temporanea (in assenza di domanda nel presente giudizio).
2.6 Tutto ciò premesso, gli importi ricevuti dall'attore (sia quello versato da
[...]
a titolo di acconto sul danno alla persona, pari ad euro 30.000,00, che quello Controparte_1 corrisposto dall' per il danno biologico, pari ad euro 5.407,97) devono essere detratti dagli CP_4 importi riconosciuti a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale in favore dell'attore, con imputazione prima al capitale e poi agli interessi, dopo aver reso omogenei alla stessa data i valori del danno e del versamento (cfr. sul punto, ex multis, Cass. n. 25817/2017) con l'utilizzo degli indici Istat dei prezzi al consumo (attesa l'inoperatività del disposto dell'art. 1194 c.c. che presuppone l'esistenza di un debito pecuniario, in realtà insussistente fino alla liquidazione del danno: cfr. Cass. n. 6228 del 1994).
Come precisato dalla Suprema Corte devono essere effettuate le seguenti operazioni:
13 (a) rendere omogenei il credito risarcitorio e l'acconto (devalutandoli entrambi alla data dell'illecito, ovvero rivalutandoli alla data della liquidazione);
(b) detrarre l'acconto dal credito;
(c) calcolare gli interessi compensativi applicando un saggio scelto in via equitativa:
(c') sull'intero capitale, per il periodo che va dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto;
(c'') sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto, per il periodo che va dal suo pagamento fino alla liquidazione definitiva (cfr., ex multis, Cass. 20.04.2017 n. 9950; Cass.
19.03.2014 n. 6347).
Dalla data della sentenza sono dovuti, infine, gli interessi al tasso legale sul solo importo residuo liquidato, corrispondente al capitale già rivalutato.
3. Le considerazioni sin qui svolte sono tali da assorbire ogni ulteriore contestazione o domanda proposta, anche in via subordinata o alternativa, rilevandosi che i profili non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
4. Quanto alla istanza attorea di trasmissione della sentenza all'IVASS ai sensi dell'art. 148 comma 10 d.lgs. n. 209/2005, attesi gli esiti del giudizio e, in particolare, considerata la differenza tra la somma che è stata liquidata all'attore nel presente giudizio e l'importo che è stato offerto dalla compagnia di assicurazione prima della instaurazione del giudizio, si dispone la trasmissione di una copia della sentenza all'IVASS per gli accertamenti e l'adozione degli eventuali provvedimenti di competenza ai sensi dell'art. 148 comma 10 d.lgs. n. 209/2005.
5. Le spese di lite del procedimento seguono la soccombenza e sono liquidate, a favore dell'attore e a carico della convenuta, secondo i parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55 (come modificato, da ultimo, dal D.M. 147/2022), tenuto conto del valore del decisum, della non particolare complessità delle questioni trattate e dell'attività difensiva espletata (in particolare, mancato deposito degli scritti conclusivi nei termini ex art. 190 c.p.c.) in euro 813,00 per spese e in complessivi euro 9.800,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge, importi da distrarsi in favore dell'avv. Odoardo Redaelli Spreafico, dichiaratosi anticipatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
L'attore ha altresì richiesto il rimborso delle spese di c.t.p. per euro 610,00, in relazione all'attività svolta dal dott. (cfr. fattura depositata in allegato al foglio di Persona_2 precisazione delle conclusioni).
14 Come è noto, le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92, primo comma, c.p.c., della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue (cfr., ex multis, Cass.,
03.01.2013, n. 84). La condanna del soccombente alle spese di consulenza tecnica di parte sopportate dalla controparte non presuppone la prova dell'avvenuto pagamento, ma unicamente quella della effettività delle stesse, ossia che la parte vittoriosa abbia quantomeno assunto la relativa obbligazione (Cass., 25.03.2003, n. 4357).
Nel caso di specie può pertanto essere riconosciuto all'attore l'importo di euro 610,00, risultante dalla fattura depositata dalla parte (allegata al foglio di precisazione delle conclusioni), a titolo di rimborso delle spese sostenute per il c.t.p.
Le spese di c.t.u., come liquidate provvisoriamente in corso di causa, sono poste in via definitiva a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa o assorbita:
- condanna a corrispondere in favore di la Controparte_1 Parte_1 somma di euro 126.160,30 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, previa detrazione dell'importo di euro 30.000,00, versato ante causam dall'assicurazione, e dell'importo versato dall' a titolo di danno biologico, pari ad euro 5.407,97, CP_4 secondo i criteri di imputazione indicati in motivazione e oltre accessori da calcolarsi come da parte motiva, nonché la somma di euro 241,00 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, oltre accessori da calcolarsi come da parte motiva;
- condanna a rifondere l'attore delle spese di lite, che si Controparte_1 liquidano in euro 813,00 per spese e in complessivi euro 9.800,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Odoardo Redaelli Spreafico, dichiaratosi antistatario;
oltre ad euro
610,00 per spese di c.t.p.;
- pone le spese di c.t.u., come liquidate provvisoriamente in corso di causa, definitivamente a carico di Controparte_1
15 - manda alla Cancelleria per la trasmissione di una copia della sentenza all'IVASS per l'adozione dei provvedimenti di competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 148, comma
10, d.lgs. n. 209/2005.
Brescia, 28 luglio 2025
Il Giudice
dott. Laura Frata
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