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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 01/04/2025, n. 237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 237 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
RG. N. 2376/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO SEZIONE CIVILE
Composto dai Magistrati Dr. Eugenio Maria Turco Presidente rel. Dr.ssa Francesca Capuzzi Giudice Dr. Davide Palmieri Giudice ha emesso la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al R.G.N. 2376/2022 avente ad oggetto: dichiarazione di divorzio
TRA
(CF: ) nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1 con l'Avv. SIMONE BERNINI del foro di Viterbo RICORRENTE E
(CF: ) nato a [...] il [...] Controparte_1 C.F._2 con l'Avv. ALESSANDRA ORTENZI del foro di Viterbo RESISTENTE E
CON L'INTERVENTO DEL P.M. PRESSO IL TRIBUNALE DI VITERBO
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: all' udienza del 5.11.2024 le parti hanno concluso come da verbale da ritenersi riportato e trascritto nella presente parte della decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in atti ha chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili Parte_1 del matrimonio celebrato in Vasanello il 1.9.2013 con dando atto, Controparte_1 nell'atto introduttivo, della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 della legge n.898/1970. A fondamento della domanda deduceva: a) che il giorno 1.09.2013 aveva contratto matrimonio concordatario in Vasanello con atto trascritto presso il competente ufficio dello stato civile al n.9, parte II, serie A, anno 2013; b) che dall' unione coniugale in data 20.1.2013 era nata la figlia;
c) che con provvedimento giudiziale del Per_1 12.11.2015 il Tribunale di Viterbo aveva omologato l'accordo di separazione consensuale che prevedeva l'affidamento congiunto della figlia minore con collocazione prevalente presso la madre, un assegno di mantenimento per la figlia di
€ 350,00 e di € 200,00 per la moglie;
d) che dal momento della separazione i coniugi non avevano più vissuto insieme e che, pertanto, doveva ritenersi definitivamente venuta meno la possibilità di ricostituzione della unione familiare;
d) che in relazione alla condizione economica dell'istante risultava un reddito mensile di euro 700,00 di cui euro 600,00 come retribuzione per l'attività di operaio svolta, oltre ad euro 100,00 quale importo dell'assegno unico universale;
e) di non essere proprietario di alcun bene immobile;
inoltre, poiché non poteva far fronte al pagamento di canoni di locazione, aveva deciso di vivere presso i propri genitori. Aggiungeva, inoltre, che la moglie lavorava come collaboratrice scolastica presso un istituto di Viterbo, godendo, inoltre, della casa familiare della quale era comproprietaria unitamente alla sorella. Alla luce di tali circostanze, parte ricorrente ha chiesto, quindi, l'emissione di una sentenza di divorzio, con affidamento congiunto della minore, la determinazione di un contributo per il mantenimento della figlia pari ad euro 250,00 (ridotto rispetto al precedente importo di 350,00 euro), fermo il 50% delle spese straordinarie, con rigetto di ogni richiesta di assegno divorzile. Costituendosi in giudizio parte resistente ha aderito alla domanda di divorzio contestando, tuttavia, le ulteriori argomentazioni di merito dedotte da parte ricorrente. In particolare esponeva: a) di avere avviato una procedura esecutiva, non ancora conclusa, nei confronti del in ragione della mancata corresponsione delle spese Pt_1 straordinarie sostenute per la minore;
b) che il ricorrente non viveva con i propri genitori, ma con l'attuale compagna, nell'abitazione di quest'ultima sin dal 2022; c) che il ricorrente si era sempre disinteressato della figlia IO;
inoltre il CP_2 secondo la resistente, in molte circostanze aveva imposto alla figlia la presenza della propria compagna circostanza, questa che aveva determinato un grave malessere alla minore;
d) che sussistevano i presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile (richiesto in euro 100,00 mensili) nonché di un contributo per il mantenimento della figlia minore, fissato in euro 500,00 mensili, in considerazione delle accresciute esigenze della stessa e dell'incremento del costo della vita. Alla luce di tali circostanze, ha concluso richiedendo i provvedimenti indicati nelle proprie conclusioni. Nel corso del processo, adottati i provvedimenti presidenziali in parziale modifica delle condizioni concordate in sede di separazione (22.5.2023) ed emessa la sentenza parziale sullo status coniugale (8.11.2023), la causa, non sussistendo prove da assumere, veniva rimessa alla decisione del collegio. Dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio con sentenza n. 1133/2023, le ulteriori questioni da esaminare riguardano: a) la modalità di affidamento della figlia minore e la regolamentazione del diritto di visita del genitore non collocatario;
Per_1
b) l'assegnazione della casa familiare;
c) le determinazioni da adottare in merito all'assegno di mantenimento della minore e all'assegno divorzile richiesto da parte resistente. Con riguardo all'affidamento della figlia minore ed alla sua collocazione prevalente, questioni non oggetto di contestazioni, poiché non risultano sopravvenuti mutamenti della situazione preesistente tali da giustificarne una modifica, può trovare conferma l'affidamento condiviso della minore con collocazione di quest'ultima presso la madre di modo che la minore possa continuare a mantenere un rapporto stabile con entrambi i genitori confermandosi le modalità di visita del genitore non collocatario secondo quanto indicato da parte ricorrente, come riportato in dispositivo, apparendo le stesse congrue e preferibili rispetto a quelle suggerite dalla resistente. Alla collocazione della minore presso la IG.ra consegue l'assegnazione alla CP_1 resistente della casa familiare, valendo su tale aspetto il solo interesse della minore con esclusione di qualsiasi altra concorrente problematica (Cass. n. 25604 del 12/10/2018). Quanto al contributo per il mantenimento della figlia minore ritiene questo collegio che sussistano i presupposti a che lo stesso possa essere confermato nella misura (euro 420,00) fissata con il provvedimento presidenziale del 22.5.2023, oltre il 50% delle spese straordinarie, non potendosi accogliere la richiesta di diminuzione richiesta dal ricorrente. In merito a tale ultimo aspetto occorre, infatti, in primo luogo evidenziare che la IG.ra genitore collocatario della minore ed in quanto tale soggetto al CP_1 sostenimento delle spese della figlia sicuramente in misura prevalente rispetto al ricorrente, ha subìto un significativo peggioramento della propria condizione economica. Difatti al momento dell'emissione del provvedimento presidenziale, la resistente percepiva un reddito di euro 900,00 mensili, importo ora ridotto ad euro 450,00 in seguito all'intervenuto stato di disoccupazione come documentato in atti. (cfr atto 8.1.2024) Il ricorrente, al contrario, risulta percepire, ogni mese, la somma complessiva di euro 1.100,00, ancorché la stessa sia comprensiva di euro 500,00 mensili relativi alla certificata invalidità in ragione della patologia della quale era stato colpito.
Oltre a tali aspetti, vi è poi da considerare ulteriori elementi, quali: a) l'età della minore, avendo raggiunto l'età di 12 anni e, conseguentemente, aumentato le proprie Per_1 esigenze ludiche, extrascolastiche e sportive); b) la circostanza che vede il , Pt_1 invalido e percettore della relativa indennità, non avere tuttavia documentato il fatto che tale invalidità abbia risolutivamente inciso anche sulla propria capacità di lavorativa;
ciò considerando la possibilità per lo stesso (socio della di avere Pt_2 la possibilità di modulare il proprio orario lavorativo oltre che di essere adibito a mansioni più confacenti al proprio stato di salute onde contemperare queste ultime con quelle familiari, incrementando, oltretutto, il proprio reddito. Circa l'assegno unico universale, in ragione dell'affidamento congiunto della figlia minore ed in assenza di richiesta al riguardo, lo stesso si ritiene possa continuare ad essere percepito nella misura del 50% ciascuno. Con riguardo, infine, alla richiesta di assegno divorzile, tale domanda non può essere accolta A tal riguardo si osserva che secondo l'orientamento oramai consolidato della giurisprudenza che, come noto, ne ha valorizzato la natura composita (assistenziale e perequativo-compensativa), tale assegno può essere disposto a favore del coniuge che non abbia adeguati mezzi ovvero non possa procurarseli per ragioni oggettive considerando, inoltre, quanto al dato compensativo, il contributo personale ed economico fornito dal richiedente il contributo alla vita familiare, le rinunce professionali operate favorendo, in tal modo, la posizione economica del coniuge, oltre a considerare la durata del matrimonio (cfr. Cass., SSUU n. 18287/2018, Cass IV n. 11472/2021). Passando al caso in esame si osserva che sebbene, infatti, rispetto alla situazione presidenziale, la IG.ra abbia subito un peggioramento reddituale di non CP_1 trascurabile rilevanza, risultando, al momento, disoccupata, occorre considerare come non vi siano elementi per poter affermare che quest'ultima si trovi nell'oggettiva impossibilità di procurarsi i mezzi necessari per il proprio sostentamento. Inoltre, la richiedente allo stato non è del tutto sprovvista di tali mezzi risultando documentato che la stessa percepisce euro 450,00 mensili in ragione del proprio stato di disoccupazione, gode della casa familiare ed è inserita nella graduatoria del personale ATA dalla quale il ministero competente, sovente, attinge per conferirle contratti di lavoro a tempo determinato di supplenza al personale di ruolo, tanto che in atti risultano essere stati stipulati n. 7 contratti (cfr. all.ti memoria 8.1.2024). Ulteriori elementi di rilievo riguardano: a) la durata particolarmente breve del matrimonio (2 anni), dato, questo, che costituisce un significativo elemento ostativo in relazione alla richiesta in esame;
b) le rispettive condizioni patrimoniali dei coniugi non significativamente divergenti, apparendo entrambe decisamente limitate. Difatti parte resistente percepisce euro 450,00 mensili, e risulta proprietaria, seppur per quota, della casa familiare oltre che di altri beni dai quali, come indicato dal precedente istruttore, potenzialmente ricavare utilità; il ricorrente, da parte sua, non è proprietario di beni immobili da poter gestire, percepisce complessivi euro 1.100,00 di cui, tuttavia euro 500,00 a titolo di indennità, somma quest'ultima che, ancorché costituisca un valido contributo economico, deve rimane sostanzialmente funzionale al supporto della persona in ragione della malattia riconosciuta. Alla luce di tali circostanze, la domanda di assegno divorzile, non sussistendo i presupposti, non può essere accolta. Gli esiti complessivi delle rispettive domande, legittimano la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Viterbo definitivamente pronunciando, preso atto della già dichiarata cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le odierne parti con sentenza n.
1133/2023 emessa da questo Tribunale, sulle restanti questioni così provvede: 1) dispone l'affidamento condiviso della figlia minore nata il [...] con Per_1 collocazione prevalente presso e con il diritto del padre di vederla ed Controparte_1 incontrarla quando vuole, previo accordo telefonico con la madre e con preavviso di almeno ventiquattro ore. In caso di disaccordo tra le parti il padre, compatibilmente con gli impegni scolastici, potrà vedere e tenere con sé la figlia a settimane alterne al mese, dalle ore 10,00 del sabato alle ore 20,30 della domenica ed ogni settimana due giorni a settimana nei giorni di martedì e di giovedì dalle ore 15,00 alle ore 20,30. Le festività natalizie e pasquali verranno trascorse con ciascuno dei genitori alternativamente (iniziando dalla madre), vale a dire dalle ore 14,00 del 24 alle ore 20,30 del 30 dicembre con un genitore e dalle ore 14,00 del 31 dicembre alle ore 20,30 del 6 gennaio con l'altro e, durante le festività pasquali, il giorno di Pasqua e quello del sabato precedente con un genitore ed il Lunedì dell'Angelo ed il giorno successivo con l'altro ad iniziare dalla madre;
durante le vacanze estive nei mesi di luglio ed agosto la minori trascorrerà venti giorni, anche continuativi, con ciascun genitore, con comunicazione da effettuarsi preventivamente entro il 30 maggio di ogni anno. 2) assegna la casa familiare, sita in Vasanello, Via dello Stretto n.6 a;
Controparte_1
3) Dispone che corrisponderà a entro il giorno 15 di Parte_1 Controparte_1 ogni mese la somma complessiva di euro 420,00 a titolo di contributo per il mantenimento della figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie che, in caso di disaccordo, saranno quelle indicate dal protocollo Tribunale di Viterbo;
4) l'assegno unico sarà corrisposto a cura dell in favore di e CP_3 Parte_1
nella misura del 50% ciascuno;
Controparte_1
5) rigetta ogni altra domanda;
6) Spese processuali compensate.
Viterbo, 28.03.2025
Il Presidente di Sezione Dr. Eugenio Maria Turco
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO SEZIONE CIVILE
Composto dai Magistrati Dr. Eugenio Maria Turco Presidente rel. Dr.ssa Francesca Capuzzi Giudice Dr. Davide Palmieri Giudice ha emesso la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al R.G.N. 2376/2022 avente ad oggetto: dichiarazione di divorzio
TRA
(CF: ) nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1 con l'Avv. SIMONE BERNINI del foro di Viterbo RICORRENTE E
(CF: ) nato a [...] il [...] Controparte_1 C.F._2 con l'Avv. ALESSANDRA ORTENZI del foro di Viterbo RESISTENTE E
CON L'INTERVENTO DEL P.M. PRESSO IL TRIBUNALE DI VITERBO
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: all' udienza del 5.11.2024 le parti hanno concluso come da verbale da ritenersi riportato e trascritto nella presente parte della decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in atti ha chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili Parte_1 del matrimonio celebrato in Vasanello il 1.9.2013 con dando atto, Controparte_1 nell'atto introduttivo, della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 della legge n.898/1970. A fondamento della domanda deduceva: a) che il giorno 1.09.2013 aveva contratto matrimonio concordatario in Vasanello con atto trascritto presso il competente ufficio dello stato civile al n.9, parte II, serie A, anno 2013; b) che dall' unione coniugale in data 20.1.2013 era nata la figlia;
c) che con provvedimento giudiziale del Per_1 12.11.2015 il Tribunale di Viterbo aveva omologato l'accordo di separazione consensuale che prevedeva l'affidamento congiunto della figlia minore con collocazione prevalente presso la madre, un assegno di mantenimento per la figlia di
€ 350,00 e di € 200,00 per la moglie;
d) che dal momento della separazione i coniugi non avevano più vissuto insieme e che, pertanto, doveva ritenersi definitivamente venuta meno la possibilità di ricostituzione della unione familiare;
d) che in relazione alla condizione economica dell'istante risultava un reddito mensile di euro 700,00 di cui euro 600,00 come retribuzione per l'attività di operaio svolta, oltre ad euro 100,00 quale importo dell'assegno unico universale;
e) di non essere proprietario di alcun bene immobile;
inoltre, poiché non poteva far fronte al pagamento di canoni di locazione, aveva deciso di vivere presso i propri genitori. Aggiungeva, inoltre, che la moglie lavorava come collaboratrice scolastica presso un istituto di Viterbo, godendo, inoltre, della casa familiare della quale era comproprietaria unitamente alla sorella. Alla luce di tali circostanze, parte ricorrente ha chiesto, quindi, l'emissione di una sentenza di divorzio, con affidamento congiunto della minore, la determinazione di un contributo per il mantenimento della figlia pari ad euro 250,00 (ridotto rispetto al precedente importo di 350,00 euro), fermo il 50% delle spese straordinarie, con rigetto di ogni richiesta di assegno divorzile. Costituendosi in giudizio parte resistente ha aderito alla domanda di divorzio contestando, tuttavia, le ulteriori argomentazioni di merito dedotte da parte ricorrente. In particolare esponeva: a) di avere avviato una procedura esecutiva, non ancora conclusa, nei confronti del in ragione della mancata corresponsione delle spese Pt_1 straordinarie sostenute per la minore;
b) che il ricorrente non viveva con i propri genitori, ma con l'attuale compagna, nell'abitazione di quest'ultima sin dal 2022; c) che il ricorrente si era sempre disinteressato della figlia IO;
inoltre il CP_2 secondo la resistente, in molte circostanze aveva imposto alla figlia la presenza della propria compagna circostanza, questa che aveva determinato un grave malessere alla minore;
d) che sussistevano i presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile (richiesto in euro 100,00 mensili) nonché di un contributo per il mantenimento della figlia minore, fissato in euro 500,00 mensili, in considerazione delle accresciute esigenze della stessa e dell'incremento del costo della vita. Alla luce di tali circostanze, ha concluso richiedendo i provvedimenti indicati nelle proprie conclusioni. Nel corso del processo, adottati i provvedimenti presidenziali in parziale modifica delle condizioni concordate in sede di separazione (22.5.2023) ed emessa la sentenza parziale sullo status coniugale (8.11.2023), la causa, non sussistendo prove da assumere, veniva rimessa alla decisione del collegio. Dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio con sentenza n. 1133/2023, le ulteriori questioni da esaminare riguardano: a) la modalità di affidamento della figlia minore e la regolamentazione del diritto di visita del genitore non collocatario;
Per_1
b) l'assegnazione della casa familiare;
c) le determinazioni da adottare in merito all'assegno di mantenimento della minore e all'assegno divorzile richiesto da parte resistente. Con riguardo all'affidamento della figlia minore ed alla sua collocazione prevalente, questioni non oggetto di contestazioni, poiché non risultano sopravvenuti mutamenti della situazione preesistente tali da giustificarne una modifica, può trovare conferma l'affidamento condiviso della minore con collocazione di quest'ultima presso la madre di modo che la minore possa continuare a mantenere un rapporto stabile con entrambi i genitori confermandosi le modalità di visita del genitore non collocatario secondo quanto indicato da parte ricorrente, come riportato in dispositivo, apparendo le stesse congrue e preferibili rispetto a quelle suggerite dalla resistente. Alla collocazione della minore presso la IG.ra consegue l'assegnazione alla CP_1 resistente della casa familiare, valendo su tale aspetto il solo interesse della minore con esclusione di qualsiasi altra concorrente problematica (Cass. n. 25604 del 12/10/2018). Quanto al contributo per il mantenimento della figlia minore ritiene questo collegio che sussistano i presupposti a che lo stesso possa essere confermato nella misura (euro 420,00) fissata con il provvedimento presidenziale del 22.5.2023, oltre il 50% delle spese straordinarie, non potendosi accogliere la richiesta di diminuzione richiesta dal ricorrente. In merito a tale ultimo aspetto occorre, infatti, in primo luogo evidenziare che la IG.ra genitore collocatario della minore ed in quanto tale soggetto al CP_1 sostenimento delle spese della figlia sicuramente in misura prevalente rispetto al ricorrente, ha subìto un significativo peggioramento della propria condizione economica. Difatti al momento dell'emissione del provvedimento presidenziale, la resistente percepiva un reddito di euro 900,00 mensili, importo ora ridotto ad euro 450,00 in seguito all'intervenuto stato di disoccupazione come documentato in atti. (cfr atto 8.1.2024) Il ricorrente, al contrario, risulta percepire, ogni mese, la somma complessiva di euro 1.100,00, ancorché la stessa sia comprensiva di euro 500,00 mensili relativi alla certificata invalidità in ragione della patologia della quale era stato colpito.
Oltre a tali aspetti, vi è poi da considerare ulteriori elementi, quali: a) l'età della minore, avendo raggiunto l'età di 12 anni e, conseguentemente, aumentato le proprie Per_1 esigenze ludiche, extrascolastiche e sportive); b) la circostanza che vede il , Pt_1 invalido e percettore della relativa indennità, non avere tuttavia documentato il fatto che tale invalidità abbia risolutivamente inciso anche sulla propria capacità di lavorativa;
ciò considerando la possibilità per lo stesso (socio della di avere Pt_2 la possibilità di modulare il proprio orario lavorativo oltre che di essere adibito a mansioni più confacenti al proprio stato di salute onde contemperare queste ultime con quelle familiari, incrementando, oltretutto, il proprio reddito. Circa l'assegno unico universale, in ragione dell'affidamento congiunto della figlia minore ed in assenza di richiesta al riguardo, lo stesso si ritiene possa continuare ad essere percepito nella misura del 50% ciascuno. Con riguardo, infine, alla richiesta di assegno divorzile, tale domanda non può essere accolta A tal riguardo si osserva che secondo l'orientamento oramai consolidato della giurisprudenza che, come noto, ne ha valorizzato la natura composita (assistenziale e perequativo-compensativa), tale assegno può essere disposto a favore del coniuge che non abbia adeguati mezzi ovvero non possa procurarseli per ragioni oggettive considerando, inoltre, quanto al dato compensativo, il contributo personale ed economico fornito dal richiedente il contributo alla vita familiare, le rinunce professionali operate favorendo, in tal modo, la posizione economica del coniuge, oltre a considerare la durata del matrimonio (cfr. Cass., SSUU n. 18287/2018, Cass IV n. 11472/2021). Passando al caso in esame si osserva che sebbene, infatti, rispetto alla situazione presidenziale, la IG.ra abbia subito un peggioramento reddituale di non CP_1 trascurabile rilevanza, risultando, al momento, disoccupata, occorre considerare come non vi siano elementi per poter affermare che quest'ultima si trovi nell'oggettiva impossibilità di procurarsi i mezzi necessari per il proprio sostentamento. Inoltre, la richiedente allo stato non è del tutto sprovvista di tali mezzi risultando documentato che la stessa percepisce euro 450,00 mensili in ragione del proprio stato di disoccupazione, gode della casa familiare ed è inserita nella graduatoria del personale ATA dalla quale il ministero competente, sovente, attinge per conferirle contratti di lavoro a tempo determinato di supplenza al personale di ruolo, tanto che in atti risultano essere stati stipulati n. 7 contratti (cfr. all.ti memoria 8.1.2024). Ulteriori elementi di rilievo riguardano: a) la durata particolarmente breve del matrimonio (2 anni), dato, questo, che costituisce un significativo elemento ostativo in relazione alla richiesta in esame;
b) le rispettive condizioni patrimoniali dei coniugi non significativamente divergenti, apparendo entrambe decisamente limitate. Difatti parte resistente percepisce euro 450,00 mensili, e risulta proprietaria, seppur per quota, della casa familiare oltre che di altri beni dai quali, come indicato dal precedente istruttore, potenzialmente ricavare utilità; il ricorrente, da parte sua, non è proprietario di beni immobili da poter gestire, percepisce complessivi euro 1.100,00 di cui, tuttavia euro 500,00 a titolo di indennità, somma quest'ultima che, ancorché costituisca un valido contributo economico, deve rimane sostanzialmente funzionale al supporto della persona in ragione della malattia riconosciuta. Alla luce di tali circostanze, la domanda di assegno divorzile, non sussistendo i presupposti, non può essere accolta. Gli esiti complessivi delle rispettive domande, legittimano la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Viterbo definitivamente pronunciando, preso atto della già dichiarata cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le odierne parti con sentenza n.
1133/2023 emessa da questo Tribunale, sulle restanti questioni così provvede: 1) dispone l'affidamento condiviso della figlia minore nata il [...] con Per_1 collocazione prevalente presso e con il diritto del padre di vederla ed Controparte_1 incontrarla quando vuole, previo accordo telefonico con la madre e con preavviso di almeno ventiquattro ore. In caso di disaccordo tra le parti il padre, compatibilmente con gli impegni scolastici, potrà vedere e tenere con sé la figlia a settimane alterne al mese, dalle ore 10,00 del sabato alle ore 20,30 della domenica ed ogni settimana due giorni a settimana nei giorni di martedì e di giovedì dalle ore 15,00 alle ore 20,30. Le festività natalizie e pasquali verranno trascorse con ciascuno dei genitori alternativamente (iniziando dalla madre), vale a dire dalle ore 14,00 del 24 alle ore 20,30 del 30 dicembre con un genitore e dalle ore 14,00 del 31 dicembre alle ore 20,30 del 6 gennaio con l'altro e, durante le festività pasquali, il giorno di Pasqua e quello del sabato precedente con un genitore ed il Lunedì dell'Angelo ed il giorno successivo con l'altro ad iniziare dalla madre;
durante le vacanze estive nei mesi di luglio ed agosto la minori trascorrerà venti giorni, anche continuativi, con ciascun genitore, con comunicazione da effettuarsi preventivamente entro il 30 maggio di ogni anno. 2) assegna la casa familiare, sita in Vasanello, Via dello Stretto n.6 a;
Controparte_1
3) Dispone che corrisponderà a entro il giorno 15 di Parte_1 Controparte_1 ogni mese la somma complessiva di euro 420,00 a titolo di contributo per il mantenimento della figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie che, in caso di disaccordo, saranno quelle indicate dal protocollo Tribunale di Viterbo;
4) l'assegno unico sarà corrisposto a cura dell in favore di e CP_3 Parte_1
nella misura del 50% ciascuno;
Controparte_1
5) rigetta ogni altra domanda;
6) Spese processuali compensate.
Viterbo, 28.03.2025
Il Presidente di Sezione Dr. Eugenio Maria Turco