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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 03/02/2025, n. 220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 220 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1511/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia, nelle persone dei Magistrati: dott. Antonio Buccaro Presidente dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli Giudice rel. dott.ssa Simona Iavazzo Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado avente ad oggetto “modifica delle condizioni di divorzio”, iscritto al
n. R.g. 1511/2024, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FONTANAS ERIKA, Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in VIA GRAMSCI 73/A 71122 FOGGIA presso il difensore avv.
FONTANAS ERIKA
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TONTI ANNA MARIA, CP_1 C.F._2
elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. TONTI ANNA MARIA
RESISTENTE
PM
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note allegate al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 5 Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Agendo con ricorso ex art. 473bis.29 c.p.c. ha convenuto in giudizio la ex coniuge Parte_1 CP_1
chiedendo la revoca del contributo al mantenimento previsto per le figlie e
[...] Persona_1
dagli accordi di negoziazione assistita autorizzati dal procuratore della Repubblica presso Persona_2
il Tribunale di Foggia, attesa la creazione di un nuovo nucleo economico della prima e della raggiunta indipendenza economica della seconda.
Nel costituirsi in giudizio, ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità della domanda CP_1
tesa alla modifica del provvedimento reso all'esito del procedimento di negoziazione assistita invece che del provvedimento di modifica emesso in data 21.12.2021 dal Tribunale di Foggia nel procedimento recante il n.2343/2021 R.G. V.G. (doc.n.1) a seguito di ricorso depositato dalla stessa
. CP_1
Nel merito la resistente non si è opposta all'accoglimento della domanda nei confronti della figlia ed ha contestato la sussistenza di una condizione di stabile occupazione lavorativa della Persona_1
figlia , in favore della quale ha insistito per il rigetto della domanda. In via riconvenzionale Per_2
ha infine domandato l'aumento del mantenimento per le altre due figlie e , CP_1 Per_3 Per_4
attese le accresciute esigenze economiche delle ragazze.
All'udienza del 06.11.2024 le parti hanno precisato le conclusioni, previo deposito delle memorie ex art. 473bis.28 c.p.c.
Con ordinanza del 05.12.2024, resa a scioglimento di riserva, la causa è stata riservata in decisione e discussa nella camera di consiglio del 28.01.2025.
*****
La domanda principale è fondata e merita accoglimento.
Preliminarmente deve essere dichiarata l'infondatezza di inammissibilità della domanda, apparendo evidente che la modifica richiesta riguarda il provvedimento che ha regolamentato i rapporti tra le parti e tra loro e la prole, così come nel tempo modificato, ma non sostituito, restando in vigore tutte le statuizioni originarie su cui il Tribunale non sia interventi.
Ai fini della presente decisione il riferimento normativo da cui occorre muovere è naturalmente la legge 1° dicembre 1970, n. 898 sul divorzio che all'art. 9 prevede espressamente che se sopravvengono, rispetto al momento della sentenza di divorzio, “giustificati motivi”, è possibile, in pagina 2 di 5 ogni tempo, agire in giudizio per la revisione dell'assegno divorzile.
Secondo costante giurisprudenza di legittimità, l'obbligo dei genitori, previsto e disciplinato dall'art. 337-septies c.c., non può protrarsi sine die ma trova il suo limite logico e naturale allorquando i fi-gli siano stati messi in condizioni di reperire un lavoro idoneo a sopperire alle normali esigenze di vita, o ancora quando abbiano ricevuto la possibilità di conseguire un titolo sufficiente ad esercitare un'attività lucrativa, pur se non abbiano inteso approfittarne, o comunque quando abbiano raggiunto un'età tale da far presumere il raggiungimento della capacità di provvedere a se stessi, alternativamente sussistendo solo situazioni di minorazione fisica o psichica altrimenti tutelate dall'ordinamento (v. Cass. 7.7.2004,
n. 12477). Secondo quanto statuito dalla Suprema Corte, la valutazione delle circostanze che giustificano la ricorrenza dell'obbligo dei genitori al mantenimento dei figli maggiorenni va effettuata necessariamente caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescente in rapporto all'età dei beneficiari, in modo da escludere che la tutela della prole, sul piano giuridico, possa essere protratta oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura. Di recente, la Suprema Corte è nuovamente intervenuta in tema di mantenimento dovuto ai figli divenuti maggiorenni, affermando che “raggiunta la maggiore età, si presume l'idoneità al reddito, che, per essere vinta, necessita della prova delle fattispecie che integrano il diritto al mantenimento ulteriore” (cfr. Cass. 14 agosto 2020, n. 17183). Da quanto esposto, deriva che l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente. Ciò è coerente con il consolidato principio generale di prossimità o vicinanza della prova, secondo cui la ripartizione dell'onere probatorio deve tenere conto, oltre che della partizione della fattispecie sostanziale tra fatti costitutivi e fatti estintivi od impeditivi del diritto, anche del principio riconducibile all'art. 24 Cost, ed al divieto di interpretare la legge in modo da rendere impossibile o troppo difficile l'esercizio dell'azione in giudizio della riferibilità o vicinanza o disponibilità dei mezzi di prova;
conseguentemente, ove i fatti possano essere noti solo ad una delle parti, ad essa compete l'onere della prova, pur negativa (Cass. 25 luglio 2008, n. 20484; nonché ancora Cass. 16 agosto 2016,
n. 17108; Cass. 14 gennaio 2016, n. 486; Cass. 17 aprile 2012, n. 6008; Cass. sez. un., 30 ottobre 2001,
n. 13533; Cass. 25 luglio 2008, n. 20484; Cass. 1 luglio 2009, n. 15406).
Nel caso di specie, il ricorrente ha dimostrato la fondatezza della domanda, non essendo contestato che la figlia è divenuta autonoma, creando addirittura un proprio nucleo famigliare, e la figlia Persona_1
indipendente economicamente, avendo la stessa aperto una propria attività commerciale. Per_2
La domanda di revoca del contributo al mantenimento deve essere disposta a far tempo dall'introduzione del giudizio, il presente giudizio non avendo anche funzione recuperatoria di somme la cui spettanza dovrebbe essere accertata con apposito giudizio. Ed infatti è esclusa la possibilità del pagina 3 di 5 "simultaneus processus" tra l'azione di separazione o di divorzio e quelle aventi ad oggetto, tra l'altro, la restituzione di beni mobili o il risarcimento del danno (Trib. Milano, sent. 6 marzo 2013, sent. 3 luglio 2013, essendo queste ultime soggette al rito ordinario, autonome e distinte dalla prima (cfr. ex plurimis, Cass., 21 maggio 2009, n. 11828, Cass., 22 ottobre 2004, n. 20638, Cass., 8 settembre 2014,
n. 18870).
La domanda riconvenzionale.
Deve essere altresì accolta la domanda riconvenzionale tesa all'aumento del mantenimento da versarsi in favore delle figlia e , atteso che il venir meno per il ricorrente dell'onere contributo Per_3 Per_4
in favore delle figlie e costituisce per l'istante un indubbio miglioramento economico Per_3 Per_4
che consente di rivalutare il contributo versato dal padre, fissato in misura minima (la stessa normalmente prevista per i genitori disoccupati) in considerazione di una valutazione equitativa che teneva conto della maggiore consistenza numerica che componeva la prole da mantenere. Per tale ragione il Collegio ritiene equo fissare il mantenimento in favore di e in € 200,00 Per_3 Per_4
cadauna.
Le spese di lite
Stante la reciproca soccombenza, le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
• Accoglie la domanda di e revoca, a far tempo dall'introduzione del giudizio, il Parte_1
mantenimento disposto in favore delle figlie e;
Persona_1 Persona_2
• Accoglie la domanda riconvenzionale di e fissa in € 200,00 cadauna il CP_1
mantenimento che , a decorrere dal giorno 5 di ogni mese, dovrà versare alla Parte_1
resistente, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al concorso nella misura del
50% alle spese straordinarie nell'interesse del minore come da protocollo del 18.3.2016 intercorso tra il Tribunale di Foggia ed il locale Consiglio dell'Ordine degli Avvocati;
• dichiara l'inammissibilità della domanda di rimborso;
• spese compensate.
pagina 4 di 5 Così deciso in Foggia, nella camera di consiglio del 28.01.2025
Il Giudice est. Il Presidente
dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli dott. Antonio Buccaro
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia, nelle persone dei Magistrati: dott. Antonio Buccaro Presidente dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli Giudice rel. dott.ssa Simona Iavazzo Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado avente ad oggetto “modifica delle condizioni di divorzio”, iscritto al
n. R.g. 1511/2024, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FONTANAS ERIKA, Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in VIA GRAMSCI 73/A 71122 FOGGIA presso il difensore avv.
FONTANAS ERIKA
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TONTI ANNA MARIA, CP_1 C.F._2
elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. TONTI ANNA MARIA
RESISTENTE
PM
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note allegate al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 5 Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Agendo con ricorso ex art. 473bis.29 c.p.c. ha convenuto in giudizio la ex coniuge Parte_1 CP_1
chiedendo la revoca del contributo al mantenimento previsto per le figlie e
[...] Persona_1
dagli accordi di negoziazione assistita autorizzati dal procuratore della Repubblica presso Persona_2
il Tribunale di Foggia, attesa la creazione di un nuovo nucleo economico della prima e della raggiunta indipendenza economica della seconda.
Nel costituirsi in giudizio, ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità della domanda CP_1
tesa alla modifica del provvedimento reso all'esito del procedimento di negoziazione assistita invece che del provvedimento di modifica emesso in data 21.12.2021 dal Tribunale di Foggia nel procedimento recante il n.2343/2021 R.G. V.G. (doc.n.1) a seguito di ricorso depositato dalla stessa
. CP_1
Nel merito la resistente non si è opposta all'accoglimento della domanda nei confronti della figlia ed ha contestato la sussistenza di una condizione di stabile occupazione lavorativa della Persona_1
figlia , in favore della quale ha insistito per il rigetto della domanda. In via riconvenzionale Per_2
ha infine domandato l'aumento del mantenimento per le altre due figlie e , CP_1 Per_3 Per_4
attese le accresciute esigenze economiche delle ragazze.
All'udienza del 06.11.2024 le parti hanno precisato le conclusioni, previo deposito delle memorie ex art. 473bis.28 c.p.c.
Con ordinanza del 05.12.2024, resa a scioglimento di riserva, la causa è stata riservata in decisione e discussa nella camera di consiglio del 28.01.2025.
*****
La domanda principale è fondata e merita accoglimento.
Preliminarmente deve essere dichiarata l'infondatezza di inammissibilità della domanda, apparendo evidente che la modifica richiesta riguarda il provvedimento che ha regolamentato i rapporti tra le parti e tra loro e la prole, così come nel tempo modificato, ma non sostituito, restando in vigore tutte le statuizioni originarie su cui il Tribunale non sia interventi.
Ai fini della presente decisione il riferimento normativo da cui occorre muovere è naturalmente la legge 1° dicembre 1970, n. 898 sul divorzio che all'art. 9 prevede espressamente che se sopravvengono, rispetto al momento della sentenza di divorzio, “giustificati motivi”, è possibile, in pagina 2 di 5 ogni tempo, agire in giudizio per la revisione dell'assegno divorzile.
Secondo costante giurisprudenza di legittimità, l'obbligo dei genitori, previsto e disciplinato dall'art. 337-septies c.c., non può protrarsi sine die ma trova il suo limite logico e naturale allorquando i fi-gli siano stati messi in condizioni di reperire un lavoro idoneo a sopperire alle normali esigenze di vita, o ancora quando abbiano ricevuto la possibilità di conseguire un titolo sufficiente ad esercitare un'attività lucrativa, pur se non abbiano inteso approfittarne, o comunque quando abbiano raggiunto un'età tale da far presumere il raggiungimento della capacità di provvedere a se stessi, alternativamente sussistendo solo situazioni di minorazione fisica o psichica altrimenti tutelate dall'ordinamento (v. Cass. 7.7.2004,
n. 12477). Secondo quanto statuito dalla Suprema Corte, la valutazione delle circostanze che giustificano la ricorrenza dell'obbligo dei genitori al mantenimento dei figli maggiorenni va effettuata necessariamente caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescente in rapporto all'età dei beneficiari, in modo da escludere che la tutela della prole, sul piano giuridico, possa essere protratta oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura. Di recente, la Suprema Corte è nuovamente intervenuta in tema di mantenimento dovuto ai figli divenuti maggiorenni, affermando che “raggiunta la maggiore età, si presume l'idoneità al reddito, che, per essere vinta, necessita della prova delle fattispecie che integrano il diritto al mantenimento ulteriore” (cfr. Cass. 14 agosto 2020, n. 17183). Da quanto esposto, deriva che l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente. Ciò è coerente con il consolidato principio generale di prossimità o vicinanza della prova, secondo cui la ripartizione dell'onere probatorio deve tenere conto, oltre che della partizione della fattispecie sostanziale tra fatti costitutivi e fatti estintivi od impeditivi del diritto, anche del principio riconducibile all'art. 24 Cost, ed al divieto di interpretare la legge in modo da rendere impossibile o troppo difficile l'esercizio dell'azione in giudizio della riferibilità o vicinanza o disponibilità dei mezzi di prova;
conseguentemente, ove i fatti possano essere noti solo ad una delle parti, ad essa compete l'onere della prova, pur negativa (Cass. 25 luglio 2008, n. 20484; nonché ancora Cass. 16 agosto 2016,
n. 17108; Cass. 14 gennaio 2016, n. 486; Cass. 17 aprile 2012, n. 6008; Cass. sez. un., 30 ottobre 2001,
n. 13533; Cass. 25 luglio 2008, n. 20484; Cass. 1 luglio 2009, n. 15406).
Nel caso di specie, il ricorrente ha dimostrato la fondatezza della domanda, non essendo contestato che la figlia è divenuta autonoma, creando addirittura un proprio nucleo famigliare, e la figlia Persona_1
indipendente economicamente, avendo la stessa aperto una propria attività commerciale. Per_2
La domanda di revoca del contributo al mantenimento deve essere disposta a far tempo dall'introduzione del giudizio, il presente giudizio non avendo anche funzione recuperatoria di somme la cui spettanza dovrebbe essere accertata con apposito giudizio. Ed infatti è esclusa la possibilità del pagina 3 di 5 "simultaneus processus" tra l'azione di separazione o di divorzio e quelle aventi ad oggetto, tra l'altro, la restituzione di beni mobili o il risarcimento del danno (Trib. Milano, sent. 6 marzo 2013, sent. 3 luglio 2013, essendo queste ultime soggette al rito ordinario, autonome e distinte dalla prima (cfr. ex plurimis, Cass., 21 maggio 2009, n. 11828, Cass., 22 ottobre 2004, n. 20638, Cass., 8 settembre 2014,
n. 18870).
La domanda riconvenzionale.
Deve essere altresì accolta la domanda riconvenzionale tesa all'aumento del mantenimento da versarsi in favore delle figlia e , atteso che il venir meno per il ricorrente dell'onere contributo Per_3 Per_4
in favore delle figlie e costituisce per l'istante un indubbio miglioramento economico Per_3 Per_4
che consente di rivalutare il contributo versato dal padre, fissato in misura minima (la stessa normalmente prevista per i genitori disoccupati) in considerazione di una valutazione equitativa che teneva conto della maggiore consistenza numerica che componeva la prole da mantenere. Per tale ragione il Collegio ritiene equo fissare il mantenimento in favore di e in € 200,00 Per_3 Per_4
cadauna.
Le spese di lite
Stante la reciproca soccombenza, le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
• Accoglie la domanda di e revoca, a far tempo dall'introduzione del giudizio, il Parte_1
mantenimento disposto in favore delle figlie e;
Persona_1 Persona_2
• Accoglie la domanda riconvenzionale di e fissa in € 200,00 cadauna il CP_1
mantenimento che , a decorrere dal giorno 5 di ogni mese, dovrà versare alla Parte_1
resistente, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al concorso nella misura del
50% alle spese straordinarie nell'interesse del minore come da protocollo del 18.3.2016 intercorso tra il Tribunale di Foggia ed il locale Consiglio dell'Ordine degli Avvocati;
• dichiara l'inammissibilità della domanda di rimborso;
• spese compensate.
pagina 4 di 5 Così deciso in Foggia, nella camera di consiglio del 28.01.2025
Il Giudice est. Il Presidente
dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli dott. Antonio Buccaro
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