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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 28/04/2025, n. 1221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1221 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale di Taranto
Sezione Lavoro
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della
Dott.ssa Maria LEONE, ha pronunciato, la seguente
Sentenza ex art. 429 cpc nella causa recante N.R.G. 3162/2024 promossa da rappresentato e difeso dall'Avv. Stefania Pollicoro;
Parte_1
Ricorrente
Contro
, in persona del suo rappresentante legale pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Diana CP_1
Anna Rotunno;
OGGETTO: Prestazione: indennita - rendita vitalizia o equivalente - altre ipotesi CP_1
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in Cancelleria in data 26.03.2024, il Sig. adiva il Giudice Parte_1 del Lavoro del Tribunale di Taranto al fine di vedersi riconoscere l'insorgenza di ulteriore malattia professionale “ernie discali lombari”, inutilmente denunciata in sede amministrativa, con conseguente riconoscimento del diritto ad ottenere il relativo indennizzo cumulativo.
Il resistente si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto della domanda proposta. CP_1
La causa veniva istruita mediante nomina del CTU Dott. All'odierna udienza la Persona_1 causa veniva discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
**********
La domanda è fondata e merita accoglimento.
In sede di precedente ricorso giudiziario, incardinato e concluso dinnanzi a questo stesso Giudice (N.R.G. 9194/2022 sent. n., 1308/2024) il nominato CTU aveva quantificato un danno biologico da malattia professionale pari all'8%, giudicando il Sig. affetto da “artropatia acromio- Parte_1 claveare bilaterale”.
Nel corso dell'odierno giudizio, il ricorrente deduceva di aver lavorato, a partire dal 1980, in qualità di operaio edile/manovale, bracciante agricolo ed operaio agricolo.
Dall'espletata istruttoria, l'elaborato peritale ha dimostrato la sussistenza di nesso causale tra la patologia lamentata e l'attività lavorativa svolta dal Sig. asserendo pedissequamente che Parte_1 il ricorrente è affetto da “spondiloartrosi con protrusioni discali multiple lombari”, sostenendo l'origine professionale della stessa e riconoscendo una percentuale di danno biologico pari al 6%. Di conseguenza, il CTU ha riconosciuto un danno complessivo in misura del 13%, in ragione del riconoscimento di altra tecnopatia, a partire dalla domanda amministrativa, con consequenziale riconoscimento dell'aumento dell'indennizzo in capitale.
Siffatte conclusioni, in quanto fondate su accurate indagini cliniche e strumentali nonché sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, vanno senz'altro condivise, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni.
Tanto, evidentemente, come nella specie, ove manchino contrarie argomentazioni delle parti ovvero ove esse non siano specifiche né tali, se fondate, da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (Cfr. anche Cass. Sez. III, 30 aprile 2009 n° 10123).
Non sussistono, quindi, ragionevoli dubbi in ordine al rapporto causale intercorrente tra mansioni svolte, esposizione a rischio e patologia contratta. La tipologia stessa della malattia e dell'ambiente in cui il ricorrente ha espletato la propria attività lavorativa (secondo quanto è emerso anche in sede di indagine peritale) costituiscono elementi - non contrastati da alcuna circostanza di segno contrario - in base ai quali può ragionevolmente riconoscersi l'origine “professionale” della patologia
L' , dunque, deve essere condannato al pagamento delle differenze del dovuto, maturato e CP_1 maturando nonché alla corresponsione di rivalutazione monetaria ed interessi legali, naturalmente con il limite di cui all'art. 16 co. 6 L. 30.12.91 n. 412 dal 31.12.91, con decorrenza dal 121° giorno successivo alla data predetta.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal sig. così provvede: Parte_1
- Accoglie la domanda proposta da parte ricorrente e, per l'effetto, dichiara il diritto della stessa a conseguire l'aumento dell'indennizzo in capitale con riconoscimento del danno biologico, nella misura del 13 % con decorrenza dalla data della domanda amministrativa, con rivalutazione e interessi legali su quelli maturati successivamente al 120° giorno dalla data predetta, entro i limiti di cui all'art. 16, co. 6, L. n° 412/91;
- condanna altresì l' al pagamento delle competenze del giudizio, che liquida in CP_1 complessivi € 1.300 a titolo di compenso professionale oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'I.V.A. e del contributo integrativo, da distrarsi a favore del procuratore antistatario;
Così è deciso, Taranto 28.04.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria Leone
Sezione Lavoro
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della
Dott.ssa Maria LEONE, ha pronunciato, la seguente
Sentenza ex art. 429 cpc nella causa recante N.R.G. 3162/2024 promossa da rappresentato e difeso dall'Avv. Stefania Pollicoro;
Parte_1
Ricorrente
Contro
, in persona del suo rappresentante legale pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Diana CP_1
Anna Rotunno;
OGGETTO: Prestazione: indennita - rendita vitalizia o equivalente - altre ipotesi CP_1
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in Cancelleria in data 26.03.2024, il Sig. adiva il Giudice Parte_1 del Lavoro del Tribunale di Taranto al fine di vedersi riconoscere l'insorgenza di ulteriore malattia professionale “ernie discali lombari”, inutilmente denunciata in sede amministrativa, con conseguente riconoscimento del diritto ad ottenere il relativo indennizzo cumulativo.
Il resistente si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto della domanda proposta. CP_1
La causa veniva istruita mediante nomina del CTU Dott. All'odierna udienza la Persona_1 causa veniva discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
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La domanda è fondata e merita accoglimento.
In sede di precedente ricorso giudiziario, incardinato e concluso dinnanzi a questo stesso Giudice (N.R.G. 9194/2022 sent. n., 1308/2024) il nominato CTU aveva quantificato un danno biologico da malattia professionale pari all'8%, giudicando il Sig. affetto da “artropatia acromio- Parte_1 claveare bilaterale”.
Nel corso dell'odierno giudizio, il ricorrente deduceva di aver lavorato, a partire dal 1980, in qualità di operaio edile/manovale, bracciante agricolo ed operaio agricolo.
Dall'espletata istruttoria, l'elaborato peritale ha dimostrato la sussistenza di nesso causale tra la patologia lamentata e l'attività lavorativa svolta dal Sig. asserendo pedissequamente che Parte_1 il ricorrente è affetto da “spondiloartrosi con protrusioni discali multiple lombari”, sostenendo l'origine professionale della stessa e riconoscendo una percentuale di danno biologico pari al 6%. Di conseguenza, il CTU ha riconosciuto un danno complessivo in misura del 13%, in ragione del riconoscimento di altra tecnopatia, a partire dalla domanda amministrativa, con consequenziale riconoscimento dell'aumento dell'indennizzo in capitale.
Siffatte conclusioni, in quanto fondate su accurate indagini cliniche e strumentali nonché sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, vanno senz'altro condivise, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni.
Tanto, evidentemente, come nella specie, ove manchino contrarie argomentazioni delle parti ovvero ove esse non siano specifiche né tali, se fondate, da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (Cfr. anche Cass. Sez. III, 30 aprile 2009 n° 10123).
Non sussistono, quindi, ragionevoli dubbi in ordine al rapporto causale intercorrente tra mansioni svolte, esposizione a rischio e patologia contratta. La tipologia stessa della malattia e dell'ambiente in cui il ricorrente ha espletato la propria attività lavorativa (secondo quanto è emerso anche in sede di indagine peritale) costituiscono elementi - non contrastati da alcuna circostanza di segno contrario - in base ai quali può ragionevolmente riconoscersi l'origine “professionale” della patologia
L' , dunque, deve essere condannato al pagamento delle differenze del dovuto, maturato e CP_1 maturando nonché alla corresponsione di rivalutazione monetaria ed interessi legali, naturalmente con il limite di cui all'art. 16 co. 6 L. 30.12.91 n. 412 dal 31.12.91, con decorrenza dal 121° giorno successivo alla data predetta.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal sig. così provvede: Parte_1
- Accoglie la domanda proposta da parte ricorrente e, per l'effetto, dichiara il diritto della stessa a conseguire l'aumento dell'indennizzo in capitale con riconoscimento del danno biologico, nella misura del 13 % con decorrenza dalla data della domanda amministrativa, con rivalutazione e interessi legali su quelli maturati successivamente al 120° giorno dalla data predetta, entro i limiti di cui all'art. 16, co. 6, L. n° 412/91;
- condanna altresì l' al pagamento delle competenze del giudizio, che liquida in CP_1 complessivi € 1.300 a titolo di compenso professionale oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'I.V.A. e del contributo integrativo, da distrarsi a favore del procuratore antistatario;
Così è deciso, Taranto 28.04.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria Leone