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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 28/02/2025, n. 203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 203 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
N. R.G. 1540/2024
Il giudice del Tribunale di Trento, dott.ssa Enrica Poli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile ex art. 16 d.lgs. n. 150/2011 iscritto al N. R.G. 1540 del ruolo generale dell'anno 2024 promosso da
(C.F. ), nato in [...] Parte_1 C.F._1
ISLAMICA DELL'IRAN il 24/01/1961; con l'Avv. MAURIZIO VEGLIO, per procura alle liti allegata al ricorso;
RICORRENTE contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1 con l'AVVOCATURA DELLO STATO DI TRENTO;
RESISTENTE
Oggetto: Controversia in materia di diniego di carta di soggiorno per motivi familiari
Conclusioni delle parti:
per parte ricorrente: “in via principale, accogliersi il presente ricorso e per l'effetto riconoscere la sussistenza delle dedotte violazioni e l'insussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'adozione del provvedimento questorile impugnato, e quindi annullarlo e/o dichiararlo nullo o inefficace, con contestuale riconoscimento del diritto del ricorrente al rilascio della carta di soggiorno per familiare di cittadino comunitario non avente la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea (art. 10, D. Lgs. 30/07)”; per parte resistente: “Voglia codesto Ecc.mo Giudice respingere le domande di controparte in quanto inammissibili e comunque infondate, con vittoria di spese e competenze;
in subordine, con compensazione delle spese di lite”.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente, cittadino del Repubblica Islamica dell'Iran, con ricorso depositato il 27- 6-2024, agisce in giudizio avverso il provvedimento di diniego di rilascio di carta di soggiorno ai sensi dell'art. 10 d.lgs. 30/2007.
In particolare, il ricorrente espone:
-di essere cittadino della Repubblica dell'Iran;
-di essere giunto in Italia il 5-7-2023 insieme alla moglie per raggiungere la figlia e il genero, cittadino italiano;
Per_1 Persona_2
-che in particolare la figlia e hanno contratto matrimonio il 5-5-2023, Persona_2
dopo anni di convivenza, dal 2018 condividendo un appartamento a Vienna dove entrambi frequentavano corsi universitari, durante detto periodo “il ricorrente e la moglie erano in grado di garantire esclusivamente 300 euro mensili per il mantenimento della figlia” e dal 2020 la figlia potendo sostenersi grazia all'aiuto economica del Per_2
-che il ricorrente lavorava precedentemente come ingegnere, tuttavia le condizioni economiche familiari peggioravano a causa della pandemia Covid;
- di percepire dall'anno 2022 pensione mensile di 27 milioni di rial, pari a 42 euro, mentre la moglie non è titolare di reddito e la seconda figlia in Iran è ancora studente, lavorando part time per finanziare i propri studi;
-che a partire dal 2021 i mezzi per il suo sostentamento economico e quello della moglie sono stati garantiti dal il quale, in particolare, in tre occasioni, nel corso Per_2
degli anni 2021 e 2022, in considerazione delle sanzioni (Reg. UE n. 267/2012) a carico dell'Iran limitative di transazioni finanziarie tracciabili, ha affrontato alcuni viaggi in Iran durante i quali consegnava al ricorrente e alla moglie somme di denaro in contanti, per un complessivo ammontare di 11.000,00 euro, oltre ad aver sottoscritto fideiussione bancaria a favore del ricorrente e dei suoi familiari, circostanze documentate a mezzo di dichiarazioni sostitutive attesa l'impossibilità di legalizzare documenti al riguardo dichiarata dall'Ambasciata d'Italia a Teheran;
-che sussiste, dunque, situazione a carico ai fini di cui all'art. 2, comma 1, lett. b), n.
4, d.lgs. n. 30/2007; conclusivamente richiedendo, anche previa assunzione della prova testimoniale sui capitoli articolati in ricorso, il diritto del ricorrente al rilascio di carta di soggiorno ex art. 10 d.lgs. n. 30/2007.
Nel costituirsi in giudizio, parte resistente allega:
pag. 2/8 -che il ricorrente ha fatto ingresso in Italia con visto per motivi di turismo il 5-7-2023, con validità sino al 28-12-2023, e che il 3-1-2024 ha presentato istanza per rilascio di carta di soggiorno per familiare di cittadino comunitario;
-che, acquisita la documentazione offerta dal ricorrente nel corso del procedimento,
l'Amministrazione ha ritenuto la stessa inidonea a dimostrare che il ricorrente non potesse provvedere ai bisogni essenziali propri e della famiglia e la sussistenza di mantenimento con caratteri di consistenza e continuità da parte del cittadino italiano;
-che le istanze istruttorie spiegate in ricorso sono inammissibili e/o irrilevanti, contestate altresì le dazioni di denaro, nessuna rilevanza potendo spiegare le dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio;
conclusivamente richiedendo il rigetto della domanda;
in subordine, la compensazione delle spese di lite.
Con note del 19-1-2025 la difesa del ricorrente ha prodotto in giudizio documentazione così denominata “22. comunicazione della Refah Kargaran Bank relativa alla disponibilità economica del proprio correntista, sig. 23. cedolino Pt_1 pensionistico relativo al mese di novembre del 2024 del sig. . Pt_1
All'udienza del 21-1-2025 la difesa del ricorrente ha insistito nell'accoglimento del ricorso e nell'esperimento della prova istruttoria di cui al ricorso.
*
La domanda del ricorrente è infondata e non può trovare accoglimento.
Nel caso in esame, concernente il diniego di permesso di soggiorno nei confronti di familiari di cittadini italiani, l'Amministrazione nel provvedimento opposto (doc. 1 res.) ha espressamente richiamato la disciplina di cui al d.lgs. 30/2007 e in specie di cui all'art. 10 (cfr. comunque anche art. 28, comma 2, d.lgs. n. 286/1998). In particolare, l'art. 2, comma 1, lett. b), n. 4, d.lgs. n. 30/2007 ricomprende nella categoria di familiari “gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge o partner di cui alla lettera b)”.
Trova, dunque, applicazione la normativa di cui al d.lgs. n. 30/2007 laddove più favorevole, tenuto conto della previsione di cui all'art. 23 del medesimo d.lgs.
Il provvedimento opposto, di rigetto dell'istanza di rilascio del permesso, si fonda sull'assenza di dimostrazione della vivenza a carico, circostanza quest'ultima altresì controversa nel presente giudizio.
pag. 3/8 Ciò premesso, deve essere innanzitutto osservato che, ai sensi dell'art. 10 comma 3 lett. b) d.lgs. n. 30/2007, “Per il rilascio della Carta di soggiorno, è richiesta la presentazione: (…) b) di un documento rilasciato dall'autorità competente del Paese di origine o provenienza che attesti la qualità di familiare e, qualora richiesto, di familiare
a carico ovvero di membro del nucleo familiare ovvero del familiare affetto da gravi problemi di salute, che richiedono l'assistenza personale del cittadino dell'Unione, titolare di un autonomo diritto di soggiorno”.
Il ricorrente non ha fornito detta certificazione, come emerge dalla stessa documentazione prodotta (doc. 17 ric.), che attesta peraltro l'intervenuta richiesta nei soli confronti dell'Ambasciata d'Italia a Teheran (che ha sottolineato l'impossibilità per
“questa Sede” di rilasciare il certificato richiesto), senza che il ricorrente abbia provveduto a fornire certificazione proveniente invece dalle autorità in Iran (né a quanto consta alla relativa richiesta).
Ad ogni modo, tenuto conto della consistenza di diritto soggettivo della situazione giuridica dedotta in giudizio, il requisito della vivenza a carico deve essere oggetto di vaglio nella presente sede anche a prescindere della disponibilità di detta certificazione.
La Corte di Giustizia (CGUE, gran. sez., 9 gennaio 2007 C-1/05) ha chiarito che
“L'art. 1, n. 1, lett. d), della direttiva del Consiglio 21 maggio 1973, 73/148/CEE, relativa alla soppressione delle restrizioni al trasferimento e al soggiorno dei cittadini degli Stati membri all'interno della Comunità in materia di stabilimento e di prestazione di servizi, deve essere interpretato intendendo per “(essere) a (loro) carico”, il fatto che il famigliare di un cittadino comunitario stabilito in un altro Stato membro ai sensi dell'art.
43 CE, abbia bisogno del sostegno materiale di tale cittadino o del coniuge per sopperire ai suoi bisogni essenziali nello Stato d'origine o di provenienza di tale famigliare al momento in cui chiede di ricongiungersi a tale cittadino”; con l'ulteriore precisazione per cui “L'art. 6, lett. b), della stessa direttiva deve essere interpretato nel senso che la prova della necessità di un sostegno materiale può essere fornita con qualsiasi mezzo appropriato, mentre il mero impegno di assumersi a carico lo stesso famigliare, proveniente dal cittadino comunitario o dal suo coniuge, può non essere considerato come comprovante l'esistenza di una situazione di dipendenza reale da parte di quest'ultimo”.
pag. 4/8 Come altresì rilevato “Nella "Comunicazione della Commissione al Parlamento
Europeo e al Consiglio concernente gli orientamenti per un migliore recepimento e una migliore applicazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente sul territorio degli Stati membri (Testo rilevante ai fini del SEE)", si afferma che "Per stabilire se un familiare è a carico, occorre valutare nella singola fattispecie se l'interessato, alla luce delle sue condizioni finanziarie e sociali, necessita di sostegno materiale per sopperire ai suoi bisogni essenziali nello Stato d'origine o nello Stato di provenienza al momento in cui chiede di raggiungere il cittadino comunitario (quindi non nello Stato membro ospitante in cui soggiorna il cittadino UE)" (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 22864 del
21/10/2020), la condizione di vivenza a carico dovendo, infatti, essere valutata in riferimento al paese di provenienza del cittadino extracomunitario (Cass., Sez. Un.,
16/09/2013, n. 21108).
In conformità ai suddetti principi, la Suprema Corte ha, inoltre, precisato che la condizione di vivenza a carico deve individuarsi in “termini di necessario sostentamento continuativo”, il giudice essendo tenuto a rendere “una motivazione congrua e logica anche in relazione al diverso potere d'acquisto che le somme inviate dall'Italia dal figlio hanno nel paese di residenza del genitore” (Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 20127 del 14/07/2021).
Ai fini del rispetto del requisito della vivenza a carico, devono, pertanto, essere accertati sia la necessità per il familiare di sostegno materiale per sopperire ai bisogni essenziali nello Stato d'origine, sia il sostentamento, con caratteri oltre che di necessità di continuità, offerto dal cittadino italiano nei cui rapporti il ricongiungimento è richiesto.
Venendo, dunque, al caso concreto, le allegazioni del ricorrente sono insufficienti onde ritenere assolto l'onere probatorio sul medesimo gravante e invero tali da confutare ex se la sussistenza dei requisiti onde reputare la ricorrenza del menzionato requisito.
In primo luogo, infatti, il medesimo ricorrente allega di poter disporre, sin dal 2022 e all'attualità, di pensione, conseguente alla precedente attività lavorativa quale ingegnere, per l'ammontare di 27 milioni di rial mensili (ricorso pag. 2).
A prescindere dall'erroneità del valore di cambio indicato nel ricorso (il tasso, come risulta dalla stessa documentazione fornita dal ricorrente, essendo, anche alla quotazione pag. 5/8 più bassa, pari a 62.500 rial per 1 euro, con conseguente corrispondenza di 27000000 rial a 432 euro: doc. 21), il cedolino della pensione (docc. 5 e 23 ric.) individua espressamente assegnazioni con specifico riferimento ad “alloggio” (per 918.986 rial) e per
“sostentamento” (1.361.461 rial), con riconoscimento dunque, da parte dell'Ente della CP_ Previdenza Sociale della Repubblica ran, di importi idonei alla soddisfazione dei bisogni essenziali nel Paese di provenienza e, invero, con attribuzione di importo di gran lunga superiore rispetto a detti bisogni (per oltre 20.000.000 rial).
Ciò determina ex se il rigetto della domanda del ricorrente, il quale risulta in grado di poter sopperire in autonomia ai propri bisogni essenziali nel paese di provenienza, in quanto titolare di pensione garantita dalle autorità iraniane con attribuzione specifiche anche con riguardo ai bisogni essenziali e con esborsi invero di gran lunga superiori rispetto alla misura necessaria per questi ultimi nel paese d'origine.
Le allegazioni del ricorrente corroborano ulteriormente detta conclusione, tenuto conto che, per sua stessa ammissione, ha sostenuto gli studi universitari della figlia in
Austria per l'importo di euro 300,00 mensili quanto meno sino all'anno 2020 (ricorso pagg. 1 e 2), oltre ad aver esercitato, come detto, l'attività di ingegnere.
La documentazione da ultimo prodotta dà, inoltre, evidenza della disponibilità di conto corrente personale (per ammontare iniziale, alla data del 20-9-20214, di rial
345.533.569), nonché dell'esecuzione di plurime transazioni di acquisto in autonomia attraverso il medesimo conto corrente (doc. 22 ric.; priva di alcuna rilevanza probatoria, oltre che di credibilità anche alla luce delle risultanze di cui al doc. 21 ric., la dichiarazione attribuita a soggetto non identificato e asseritamente proveniente da istituto bancario, peraltro senza assunzione di responsabilità per il contenuto -“without any responsibility or engagement on our part”: doc. 22 ric.).
Priva di qualsivoglia rilevanza è, inoltre, la fideiussione bancaria per l'ingresso sul territorio (doc. 16 ric.), non soltanto in quanto mera garanzia, il ricorrente risultando anzi essersi costituito debitore principale (senza che peraltro nemmeno sia stata dimostrata alcuna spesa da parte del cittadino italiano in favore del ricorrente dopo l'ingresso sul territorio, circostanza anzi smentita dalle movimentazioni del conto bancario sub doc. 22 ric.), ma in quanto comunque non inerente alla situazione di vivenza a carico da vagliarsi con riferimento, come detto, al paese di provenienza.
pag. 6/8 La domanda del ricorrente è, dunque, priva di fondamento.
Per completezza si rileva che difetterebbe comunque idonea prova anche circa l'ulteriore requisito inerente al sostentamento a carico del cittadino italiano.
In primo luogo, anche in ipotesi, l'allegazione di consegna in tre occasioni e nell'arco di sole due annualità di ammontare di denaro per euro 11.000,00 non vale comunque a soddisfare il carattere di continuità onde reputare la connotazione di vivenza “a carico”, configurandosi quale mero aiuto sporadico e temporalmente circoscritto.
In secondo luogo, di detta circostanza non vi è in realtà alcuna dimostrazione.
La prova orale articolata è inammissibile in quanto del tutto generica (oltre che irrilevante alla luce delle superiori assorbenti considerazioni in punto di capacità di sostentamento autonomo dei bisogni essenziali in Iran).
Prive di alcuna efficacia probatoria sono poi le c.d. “dichiarazioni sostitutive di certificazione”, l'una delle quali peraltro resa dal medesimo cittadino italiano nei cui rapporti il ricongiungimento è invocato (doc. 15), l'altra da soggetto terzo (doc. 16), non potendo le stesse surrogare l'acquisizione di prova testimoniale nel corso del giudizio e con le garanzie per la medesima prevista (non richiesta quanto ai soggetti dichiaranti). In via comunque dirimente, l'oggetto dichiarato in nessun modo corrisponde a stati o fatti suscettibili di essere ricondotti alla disciplina di cui all'art. 48 DPR n. 445/2000 sia per il loro contenuto, sia in quanto non risultanti da elenchi o registri nella disponibilità di amministrazioni italiane, con conseguente inutilizzabilità in ogni caso delle dichiarazioni de quibus ai fini pretesi dal ricorrente.
Nessun riscontro è fornito anche in ordine alla disponibilità in capo al cittadino italiano (anche nelle relative modalità di acquisizione) di somme di denaro in contanti per l'ammontare indicato.
Priva di alcun fondamento è del resto altresì la pretesa giustificazione di consegna di somme di denaro in contanti in luogo di trasferimenti tracciabili, tenuto conto che gli artt.
30 e 30 bis del Regolamento UE n. 267/2012 richiamato dalla difesa del ricorrente, da un lato, in ogni caso escludevano da qualsiasi previa autorizzazione i trasferimenti “di importo inferiore a 10.000 EUR o equivalente” e, dall'altro lato, sono stati soppressi dal
Regolamento del Consiglio del 18-10-2015, n. 1861, non risultando più operativi sin dall'anno 2016.
pag. 7/8 Il ricorrente non avrebbe, dunque, offerto alcuna idonea prova nemmeno con riguardo al rapporto di sostentamento con il cittadino italiano, le complessive emergenze di causa confutando un siffatto rapporto, ferma ad ogni modo la dirimente assenza di dimostrazione della circostanza, come detto anzi smentita alla luce della titolarità di pensione mensile, dell'incapacità per il ricorrente di poter sopperire ai propri bisogni essenziali nel paese di provenienza.
Per quanto sopra, la domanda è infondata e va rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza, da liquidarsi, in relazione allo scaglione di valore da determinarsi secondo le norme del codice di procedura civile e del principio di effettività -da ritenersi in contrasto con l'intervenuta abrogazione delle tariffe ad opera dell'art. 9, comma 1, d. l. n. 1 del 2012, conv. l. n. 27 del 2012, e ancor prima con l'art. 101 TFUE, eventuali previsioni di scaglioni inderogabili (cfr. anche Cass. Civ., Sez. 6,
Ordinanza n. 22330 del 15/10/2020)- in relazione agli interessi perseguiti dalle parti, tenuto conto altresì della serialità della vertenza e dell'assenza di complesse questioni in fatto o in diritto, in quello per cause sino ad euro 26.000,00, alla luce dell'attività in concreto espletata, sulla base dei parametri minimi per le sole fasi di studio e introduttiva e quindi nel finale importo di euro 848,00, oltre rimborso forfetario al 15%, I.V.A. e
C.P.A. se e in quanto dovuti.
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione o istanza disattesa o assorbita
1. rigetta il ricorso;
2. condanna il ricorrente al pagamento in favore del resistente Controparte_2 delle spese di lite, liquidate in € 848,00 per onorario, oltre a rimb. forf. nella misura del 15% e accessori di legge se e in quanto dovuti.
Così deciso in Trento, 28/02/2025
Il Giudice
Enrica Poli
pag. 8/8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
N. R.G. 1540/2024
Il giudice del Tribunale di Trento, dott.ssa Enrica Poli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile ex art. 16 d.lgs. n. 150/2011 iscritto al N. R.G. 1540 del ruolo generale dell'anno 2024 promosso da
(C.F. ), nato in [...] Parte_1 C.F._1
ISLAMICA DELL'IRAN il 24/01/1961; con l'Avv. MAURIZIO VEGLIO, per procura alle liti allegata al ricorso;
RICORRENTE contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1 con l'AVVOCATURA DELLO STATO DI TRENTO;
RESISTENTE
Oggetto: Controversia in materia di diniego di carta di soggiorno per motivi familiari
Conclusioni delle parti:
per parte ricorrente: “in via principale, accogliersi il presente ricorso e per l'effetto riconoscere la sussistenza delle dedotte violazioni e l'insussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'adozione del provvedimento questorile impugnato, e quindi annullarlo e/o dichiararlo nullo o inefficace, con contestuale riconoscimento del diritto del ricorrente al rilascio della carta di soggiorno per familiare di cittadino comunitario non avente la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea (art. 10, D. Lgs. 30/07)”; per parte resistente: “Voglia codesto Ecc.mo Giudice respingere le domande di controparte in quanto inammissibili e comunque infondate, con vittoria di spese e competenze;
in subordine, con compensazione delle spese di lite”.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente, cittadino del Repubblica Islamica dell'Iran, con ricorso depositato il 27- 6-2024, agisce in giudizio avverso il provvedimento di diniego di rilascio di carta di soggiorno ai sensi dell'art. 10 d.lgs. 30/2007.
In particolare, il ricorrente espone:
-di essere cittadino della Repubblica dell'Iran;
-di essere giunto in Italia il 5-7-2023 insieme alla moglie per raggiungere la figlia e il genero, cittadino italiano;
Per_1 Persona_2
-che in particolare la figlia e hanno contratto matrimonio il 5-5-2023, Persona_2
dopo anni di convivenza, dal 2018 condividendo un appartamento a Vienna dove entrambi frequentavano corsi universitari, durante detto periodo “il ricorrente e la moglie erano in grado di garantire esclusivamente 300 euro mensili per il mantenimento della figlia” e dal 2020 la figlia potendo sostenersi grazia all'aiuto economica del Per_2
-che il ricorrente lavorava precedentemente come ingegnere, tuttavia le condizioni economiche familiari peggioravano a causa della pandemia Covid;
- di percepire dall'anno 2022 pensione mensile di 27 milioni di rial, pari a 42 euro, mentre la moglie non è titolare di reddito e la seconda figlia in Iran è ancora studente, lavorando part time per finanziare i propri studi;
-che a partire dal 2021 i mezzi per il suo sostentamento economico e quello della moglie sono stati garantiti dal il quale, in particolare, in tre occasioni, nel corso Per_2
degli anni 2021 e 2022, in considerazione delle sanzioni (Reg. UE n. 267/2012) a carico dell'Iran limitative di transazioni finanziarie tracciabili, ha affrontato alcuni viaggi in Iran durante i quali consegnava al ricorrente e alla moglie somme di denaro in contanti, per un complessivo ammontare di 11.000,00 euro, oltre ad aver sottoscritto fideiussione bancaria a favore del ricorrente e dei suoi familiari, circostanze documentate a mezzo di dichiarazioni sostitutive attesa l'impossibilità di legalizzare documenti al riguardo dichiarata dall'Ambasciata d'Italia a Teheran;
-che sussiste, dunque, situazione a carico ai fini di cui all'art. 2, comma 1, lett. b), n.
4, d.lgs. n. 30/2007; conclusivamente richiedendo, anche previa assunzione della prova testimoniale sui capitoli articolati in ricorso, il diritto del ricorrente al rilascio di carta di soggiorno ex art. 10 d.lgs. n. 30/2007.
Nel costituirsi in giudizio, parte resistente allega:
pag. 2/8 -che il ricorrente ha fatto ingresso in Italia con visto per motivi di turismo il 5-7-2023, con validità sino al 28-12-2023, e che il 3-1-2024 ha presentato istanza per rilascio di carta di soggiorno per familiare di cittadino comunitario;
-che, acquisita la documentazione offerta dal ricorrente nel corso del procedimento,
l'Amministrazione ha ritenuto la stessa inidonea a dimostrare che il ricorrente non potesse provvedere ai bisogni essenziali propri e della famiglia e la sussistenza di mantenimento con caratteri di consistenza e continuità da parte del cittadino italiano;
-che le istanze istruttorie spiegate in ricorso sono inammissibili e/o irrilevanti, contestate altresì le dazioni di denaro, nessuna rilevanza potendo spiegare le dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio;
conclusivamente richiedendo il rigetto della domanda;
in subordine, la compensazione delle spese di lite.
Con note del 19-1-2025 la difesa del ricorrente ha prodotto in giudizio documentazione così denominata “22. comunicazione della Refah Kargaran Bank relativa alla disponibilità economica del proprio correntista, sig. 23. cedolino Pt_1 pensionistico relativo al mese di novembre del 2024 del sig. . Pt_1
All'udienza del 21-1-2025 la difesa del ricorrente ha insistito nell'accoglimento del ricorso e nell'esperimento della prova istruttoria di cui al ricorso.
*
La domanda del ricorrente è infondata e non può trovare accoglimento.
Nel caso in esame, concernente il diniego di permesso di soggiorno nei confronti di familiari di cittadini italiani, l'Amministrazione nel provvedimento opposto (doc. 1 res.) ha espressamente richiamato la disciplina di cui al d.lgs. 30/2007 e in specie di cui all'art. 10 (cfr. comunque anche art. 28, comma 2, d.lgs. n. 286/1998). In particolare, l'art. 2, comma 1, lett. b), n. 4, d.lgs. n. 30/2007 ricomprende nella categoria di familiari “gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge o partner di cui alla lettera b)”.
Trova, dunque, applicazione la normativa di cui al d.lgs. n. 30/2007 laddove più favorevole, tenuto conto della previsione di cui all'art. 23 del medesimo d.lgs.
Il provvedimento opposto, di rigetto dell'istanza di rilascio del permesso, si fonda sull'assenza di dimostrazione della vivenza a carico, circostanza quest'ultima altresì controversa nel presente giudizio.
pag. 3/8 Ciò premesso, deve essere innanzitutto osservato che, ai sensi dell'art. 10 comma 3 lett. b) d.lgs. n. 30/2007, “Per il rilascio della Carta di soggiorno, è richiesta la presentazione: (…) b) di un documento rilasciato dall'autorità competente del Paese di origine o provenienza che attesti la qualità di familiare e, qualora richiesto, di familiare
a carico ovvero di membro del nucleo familiare ovvero del familiare affetto da gravi problemi di salute, che richiedono l'assistenza personale del cittadino dell'Unione, titolare di un autonomo diritto di soggiorno”.
Il ricorrente non ha fornito detta certificazione, come emerge dalla stessa documentazione prodotta (doc. 17 ric.), che attesta peraltro l'intervenuta richiesta nei soli confronti dell'Ambasciata d'Italia a Teheran (che ha sottolineato l'impossibilità per
“questa Sede” di rilasciare il certificato richiesto), senza che il ricorrente abbia provveduto a fornire certificazione proveniente invece dalle autorità in Iran (né a quanto consta alla relativa richiesta).
Ad ogni modo, tenuto conto della consistenza di diritto soggettivo della situazione giuridica dedotta in giudizio, il requisito della vivenza a carico deve essere oggetto di vaglio nella presente sede anche a prescindere della disponibilità di detta certificazione.
La Corte di Giustizia (CGUE, gran. sez., 9 gennaio 2007 C-1/05) ha chiarito che
“L'art. 1, n. 1, lett. d), della direttiva del Consiglio 21 maggio 1973, 73/148/CEE, relativa alla soppressione delle restrizioni al trasferimento e al soggiorno dei cittadini degli Stati membri all'interno della Comunità in materia di stabilimento e di prestazione di servizi, deve essere interpretato intendendo per “(essere) a (loro) carico”, il fatto che il famigliare di un cittadino comunitario stabilito in un altro Stato membro ai sensi dell'art.
43 CE, abbia bisogno del sostegno materiale di tale cittadino o del coniuge per sopperire ai suoi bisogni essenziali nello Stato d'origine o di provenienza di tale famigliare al momento in cui chiede di ricongiungersi a tale cittadino”; con l'ulteriore precisazione per cui “L'art. 6, lett. b), della stessa direttiva deve essere interpretato nel senso che la prova della necessità di un sostegno materiale può essere fornita con qualsiasi mezzo appropriato, mentre il mero impegno di assumersi a carico lo stesso famigliare, proveniente dal cittadino comunitario o dal suo coniuge, può non essere considerato come comprovante l'esistenza di una situazione di dipendenza reale da parte di quest'ultimo”.
pag. 4/8 Come altresì rilevato “Nella "Comunicazione della Commissione al Parlamento
Europeo e al Consiglio concernente gli orientamenti per un migliore recepimento e una migliore applicazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente sul territorio degli Stati membri (Testo rilevante ai fini del SEE)", si afferma che "Per stabilire se un familiare è a carico, occorre valutare nella singola fattispecie se l'interessato, alla luce delle sue condizioni finanziarie e sociali, necessita di sostegno materiale per sopperire ai suoi bisogni essenziali nello Stato d'origine o nello Stato di provenienza al momento in cui chiede di raggiungere il cittadino comunitario (quindi non nello Stato membro ospitante in cui soggiorna il cittadino UE)" (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 22864 del
21/10/2020), la condizione di vivenza a carico dovendo, infatti, essere valutata in riferimento al paese di provenienza del cittadino extracomunitario (Cass., Sez. Un.,
16/09/2013, n. 21108).
In conformità ai suddetti principi, la Suprema Corte ha, inoltre, precisato che la condizione di vivenza a carico deve individuarsi in “termini di necessario sostentamento continuativo”, il giudice essendo tenuto a rendere “una motivazione congrua e logica anche in relazione al diverso potere d'acquisto che le somme inviate dall'Italia dal figlio hanno nel paese di residenza del genitore” (Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 20127 del 14/07/2021).
Ai fini del rispetto del requisito della vivenza a carico, devono, pertanto, essere accertati sia la necessità per il familiare di sostegno materiale per sopperire ai bisogni essenziali nello Stato d'origine, sia il sostentamento, con caratteri oltre che di necessità di continuità, offerto dal cittadino italiano nei cui rapporti il ricongiungimento è richiesto.
Venendo, dunque, al caso concreto, le allegazioni del ricorrente sono insufficienti onde ritenere assolto l'onere probatorio sul medesimo gravante e invero tali da confutare ex se la sussistenza dei requisiti onde reputare la ricorrenza del menzionato requisito.
In primo luogo, infatti, il medesimo ricorrente allega di poter disporre, sin dal 2022 e all'attualità, di pensione, conseguente alla precedente attività lavorativa quale ingegnere, per l'ammontare di 27 milioni di rial mensili (ricorso pag. 2).
A prescindere dall'erroneità del valore di cambio indicato nel ricorso (il tasso, come risulta dalla stessa documentazione fornita dal ricorrente, essendo, anche alla quotazione pag. 5/8 più bassa, pari a 62.500 rial per 1 euro, con conseguente corrispondenza di 27000000 rial a 432 euro: doc. 21), il cedolino della pensione (docc. 5 e 23 ric.) individua espressamente assegnazioni con specifico riferimento ad “alloggio” (per 918.986 rial) e per
“sostentamento” (1.361.461 rial), con riconoscimento dunque, da parte dell'Ente della CP_ Previdenza Sociale della Repubblica ran, di importi idonei alla soddisfazione dei bisogni essenziali nel Paese di provenienza e, invero, con attribuzione di importo di gran lunga superiore rispetto a detti bisogni (per oltre 20.000.000 rial).
Ciò determina ex se il rigetto della domanda del ricorrente, il quale risulta in grado di poter sopperire in autonomia ai propri bisogni essenziali nel paese di provenienza, in quanto titolare di pensione garantita dalle autorità iraniane con attribuzione specifiche anche con riguardo ai bisogni essenziali e con esborsi invero di gran lunga superiori rispetto alla misura necessaria per questi ultimi nel paese d'origine.
Le allegazioni del ricorrente corroborano ulteriormente detta conclusione, tenuto conto che, per sua stessa ammissione, ha sostenuto gli studi universitari della figlia in
Austria per l'importo di euro 300,00 mensili quanto meno sino all'anno 2020 (ricorso pagg. 1 e 2), oltre ad aver esercitato, come detto, l'attività di ingegnere.
La documentazione da ultimo prodotta dà, inoltre, evidenza della disponibilità di conto corrente personale (per ammontare iniziale, alla data del 20-9-20214, di rial
345.533.569), nonché dell'esecuzione di plurime transazioni di acquisto in autonomia attraverso il medesimo conto corrente (doc. 22 ric.; priva di alcuna rilevanza probatoria, oltre che di credibilità anche alla luce delle risultanze di cui al doc. 21 ric., la dichiarazione attribuita a soggetto non identificato e asseritamente proveniente da istituto bancario, peraltro senza assunzione di responsabilità per il contenuto -“without any responsibility or engagement on our part”: doc. 22 ric.).
Priva di qualsivoglia rilevanza è, inoltre, la fideiussione bancaria per l'ingresso sul territorio (doc. 16 ric.), non soltanto in quanto mera garanzia, il ricorrente risultando anzi essersi costituito debitore principale (senza che peraltro nemmeno sia stata dimostrata alcuna spesa da parte del cittadino italiano in favore del ricorrente dopo l'ingresso sul territorio, circostanza anzi smentita dalle movimentazioni del conto bancario sub doc. 22 ric.), ma in quanto comunque non inerente alla situazione di vivenza a carico da vagliarsi con riferimento, come detto, al paese di provenienza.
pag. 6/8 La domanda del ricorrente è, dunque, priva di fondamento.
Per completezza si rileva che difetterebbe comunque idonea prova anche circa l'ulteriore requisito inerente al sostentamento a carico del cittadino italiano.
In primo luogo, anche in ipotesi, l'allegazione di consegna in tre occasioni e nell'arco di sole due annualità di ammontare di denaro per euro 11.000,00 non vale comunque a soddisfare il carattere di continuità onde reputare la connotazione di vivenza “a carico”, configurandosi quale mero aiuto sporadico e temporalmente circoscritto.
In secondo luogo, di detta circostanza non vi è in realtà alcuna dimostrazione.
La prova orale articolata è inammissibile in quanto del tutto generica (oltre che irrilevante alla luce delle superiori assorbenti considerazioni in punto di capacità di sostentamento autonomo dei bisogni essenziali in Iran).
Prive di alcuna efficacia probatoria sono poi le c.d. “dichiarazioni sostitutive di certificazione”, l'una delle quali peraltro resa dal medesimo cittadino italiano nei cui rapporti il ricongiungimento è invocato (doc. 15), l'altra da soggetto terzo (doc. 16), non potendo le stesse surrogare l'acquisizione di prova testimoniale nel corso del giudizio e con le garanzie per la medesima prevista (non richiesta quanto ai soggetti dichiaranti). In via comunque dirimente, l'oggetto dichiarato in nessun modo corrisponde a stati o fatti suscettibili di essere ricondotti alla disciplina di cui all'art. 48 DPR n. 445/2000 sia per il loro contenuto, sia in quanto non risultanti da elenchi o registri nella disponibilità di amministrazioni italiane, con conseguente inutilizzabilità in ogni caso delle dichiarazioni de quibus ai fini pretesi dal ricorrente.
Nessun riscontro è fornito anche in ordine alla disponibilità in capo al cittadino italiano (anche nelle relative modalità di acquisizione) di somme di denaro in contanti per l'ammontare indicato.
Priva di alcun fondamento è del resto altresì la pretesa giustificazione di consegna di somme di denaro in contanti in luogo di trasferimenti tracciabili, tenuto conto che gli artt.
30 e 30 bis del Regolamento UE n. 267/2012 richiamato dalla difesa del ricorrente, da un lato, in ogni caso escludevano da qualsiasi previa autorizzazione i trasferimenti “di importo inferiore a 10.000 EUR o equivalente” e, dall'altro lato, sono stati soppressi dal
Regolamento del Consiglio del 18-10-2015, n. 1861, non risultando più operativi sin dall'anno 2016.
pag. 7/8 Il ricorrente non avrebbe, dunque, offerto alcuna idonea prova nemmeno con riguardo al rapporto di sostentamento con il cittadino italiano, le complessive emergenze di causa confutando un siffatto rapporto, ferma ad ogni modo la dirimente assenza di dimostrazione della circostanza, come detto anzi smentita alla luce della titolarità di pensione mensile, dell'incapacità per il ricorrente di poter sopperire ai propri bisogni essenziali nel paese di provenienza.
Per quanto sopra, la domanda è infondata e va rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza, da liquidarsi, in relazione allo scaglione di valore da determinarsi secondo le norme del codice di procedura civile e del principio di effettività -da ritenersi in contrasto con l'intervenuta abrogazione delle tariffe ad opera dell'art. 9, comma 1, d. l. n. 1 del 2012, conv. l. n. 27 del 2012, e ancor prima con l'art. 101 TFUE, eventuali previsioni di scaglioni inderogabili (cfr. anche Cass. Civ., Sez. 6,
Ordinanza n. 22330 del 15/10/2020)- in relazione agli interessi perseguiti dalle parti, tenuto conto altresì della serialità della vertenza e dell'assenza di complesse questioni in fatto o in diritto, in quello per cause sino ad euro 26.000,00, alla luce dell'attività in concreto espletata, sulla base dei parametri minimi per le sole fasi di studio e introduttiva e quindi nel finale importo di euro 848,00, oltre rimborso forfetario al 15%, I.V.A. e
C.P.A. se e in quanto dovuti.
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione o istanza disattesa o assorbita
1. rigetta il ricorso;
2. condanna il ricorrente al pagamento in favore del resistente Controparte_2 delle spese di lite, liquidate in € 848,00 per onorario, oltre a rimb. forf. nella misura del 15% e accessori di legge se e in quanto dovuti.
Così deciso in Trento, 28/02/2025
Il Giudice
Enrica Poli
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