Ordinanza collegiale 16 gennaio 2025
Ordinanza collegiale 17 febbraio 2025
Sentenza 7 aprile 2025
Decreto cautelare 24 aprile 2025
Ordinanza cautelare 9 maggio 2025
Accoglimento
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IX, sentenza 07/04/2025, n. 2892 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2892 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02892/2025 REG.PROV.COLL.
N. 06407/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Nona)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6407 del 2024, proposto da Nuova Luce Società Cooperativa Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG A018432A22, rappresentata e difesa dall'avvocato Marco Vozza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Sanitaria Locale Napoli 2 Nord, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Nardone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Innotec Società Cooperativa Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Enrico Soprano, Francesco Soprano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Per l’annullamento, previa tutela cautelare:
- della Deliberazione del Direttore Generale dell’ASL Napoli Nord 2, prot. n. 2112 dell’11.11.2024, notificata in data 13.11.2024, con la quale sono stati affidati all’aggiudicataria i “servizi presso la Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) dell’ASL Napoli 2 Nord” (CIG A018432A22);
- della coeva comunicazione di aggiudicazione del 13.11.2024 avente ad oggetto “affidamento dei servizi presso la Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) dell’ASL Napoli 2 Nord, sita nel Comune di Pozzuoli nel Rione Toiano”;
- della proposta di aggiudicazione dei “servizi presso la Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) dell’ASL Napoli 2 Nord” (CIG A018432A22) disposta dall’ASL Napoli Nord 2 in favore dell’aggiudicataria;
- di tutti i verbali di gara relativi alla procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento dei “servizi presso la Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) dell’ASL Napoli 2 Nord” (CIG A018432A22) e, in particolar modo, del processo verbale 24.11.2023, del processo verbale del 28.11.2023, del processo verbale del 07.12.2023, del processo verbale del 13.12.2023, del processo verbale del 14.12.2023, del processo verbale del 21.12.2023, del processo verbale del 18.01.2024, del processo verbale del 13.03.2024, del processo verbale del 14.03.3024, del processo verbale del 15.03.2024, del processo verbale del 21.03.2024, del processo verbale del 22.03.2024, del processo verbale del 27.03.2024, del processo verbale del 22.05.2024, del processo verbale del 23.05.2024, del processo verbale del 05.06.2024, tutti nella parte in cui collocano in prima posizione (all’esito dell’esclusione del Consorzio Italia Cooperativa Sociale) l’aggiudicataria, anziché escluderla, nonché nella parte in cui collocano in seconda posizione (sempre all’esito dell’esclusione del Consorzio Italia Cooperativa Sociale) la Nuova Luce;
- dell’attestazione del Dott. Giacomo Russo in merito alla positiva valutazione delle attività svolte dall’aggiudicataria quali “servizi analoghi” rispetto a quello oggetto della procedura de qua;
- della presupposta richiesta inoltrata proprio al Dott. Giacomo Russo dalla stessa ASL Napoli 2 Nord;
- della graduatoria finale di merito della procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento dei “servizi presso la Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) dell’ASL Napoli 2 Nord” (CIG A018432A22) nella parte in cui colloca in prima posizione l’aggiudicataria, anziché escluderla, nonché nella parte in cui colloca in seconda posizione la Nuova Luce;
- di tutte le note con le quali l’ASL Napoli Nord 2 ha richiesto all’aggiudicataria la comprova dei requisiti;
- di tutte le note con le quali l’ASL Napoli Nord 2, al fine di verificare “il requisito forniture analoghe”, ha richiesto “alle Strutture dichiarate dall’operatore economico Aggiudicatario Provvisorio nel DGUE e specificate nella documentazione richiesta a seguito di soccorso istruttorio”;
nonché ove necessario e per quanto di interesse:
- del disciplinare di gara relativo alla procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento dei “servizi presso la Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) dell’ASL Napoli 2 Nord” (CIG A018432A22);
- del bando di gara relativo alla procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento dei “servizi presso la Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) dell’ASL Napoli 2 Nord” (CIG A018432A22);
- del capitolato speciale d’appalto della procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento dei “servizi presso la Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) dell’ASL Napoli 2 Nord” (CIG A018432A22);
- dell’avviso di gara relativo alla procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento dei “servizi presso la Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) dell’ASL Napoli 2 Nord” (CIG A018432A22);
- di tutti i chiarimenti resi in corso di gara;
- della Deliberazione del Direttore Generale dell’ASL Napoli Nord 2 Prot. n. 1563/2023 di indizione della procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento dei “servizi presso la Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) dell’ASL Napoli 2 Nord” (CIG A018432A22);
- della nota prot. n. 0049622 del 17.11.2023;
- della Deliberazione del Direttore generale dell’ASL Napoli 2 Nord Prot. n. 459 del 05.03.2024;
- di ogni altro atto, presupposto, connesso e/o consequenziale.
Nonché per il conseguimento dell’aggiudicazione con ogni consequenziale effetto e per la declaratoria di inefficacia dell’eventuale contratto d’appalto stipulato medio tempore tra l’Amministrazione aggiudicatrice e la Innotec società cooperativa sociale, controinteressata, in ogni caso chiedendo sin d’ora di conseguire l’aggiudicazione e/o subentrare nell’affidamento o, gradatamente, il risarcimento per equivalente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di “Innotec” Società Cooperativa Sociale e dell’Azienda Sanitaria Locale Napoli 2 Nord;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 marzo 2025 il dott. Vincenzo Sciascia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1. Con ricorso notificato in data 12.12.2024 e depositato il 13.12.2024, la parte ricorrente proponeva le domande innanzi indicate ed esponeva:
- che, con delibera del D.G. dell’11.09.2023, la ASL aveva indetto una procedura aperta, ex art. 71 D.lgs. n. 36/2023, per “l’affidamento dei servizi presso la Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) dell’ASL Napoli 2 Nord, sita nel comune di Pozzuoli nel Rione Toiano (NA)”;
- che la commessa, avente durata triennale con opzione di proroga tecnica di nove mesi e con una base d’asta di € 5.188.350,90 oltre IVA, sarebbe stata aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
- che il disciplinare di gara [art. 6.3, lett. a)] richiedeva, ai fini della qualificazione dei concorrenti, “ l’esecuzione negli ultimi tre anni (2020, 2021 e 2022) di forniture di servizi analoghi (come indicato da capitolato art. 1) ”;
- che, secondo il capitolato speciale d’appalto (art. 1), “ per servizi identici/analoghi a quello del presente appalto, si intendono: -RSA, -SUAP, - HOSPICE, -SSP ”;
- che, ai sensi dell’art. 36 del capitolato, in riferimento ai criteri di valutazione dell’offerta tecnica, si prevedeva, per l’attività di ristorazione, l’attribuzione di un punteggio pari a 10/30;
- che, in data 27.03.2024, la Commissione di gara valutava le offerte tecniche ed economiche presentate dai concorrenti e predisponeva una graduatoria con i seguenti risultati:
1) “Consorzio Italia” cooperativa sociale: 98,02 punti (di cui 70,00 punti per l'offerta tecnica e 28,02 punti per l’offerta economica);
2) “Innotec” società cooperativa sociale: 94,07 punti (di cui 65,55 punti per l'offerta tecnica e 28,52 punti per l’offerta economica);
3) “Nuova Luce”: 93,24 punti (di cui 65,55 punti per l'offerta tecnica e 27,69 punti per l’offerta economica);
- di avere chiesto, con istanza del 02.04.2024, l’esclusione delle prime due classificate, sul presupposto che esse fossero sprovviste del requisito di iscrizione alla cd. white list , ex art. 1, co. 53, l. n. 190/2012, in riferimento alle categorie di prestazioni previste dalla lex specialis ed inerenti, nello specifico, i servizi di ristorazione e di smaltimento dei rifiuti;
- che la ASL, in data 23.05.2024, confermava le determinazioni precedentemente assunte, salvo poi, in data 05.06.2024, escludere la (originaria) prima classificata (il “Consorzio Italia” cooperativa sociale), avendo rilevato l’assenza del requisito di ordine speciale di cui all’art. 6.3 del disciplinare e contestualmente proporre l’aggiudicazione in favore dell’odierna aggiudicataria;
- che l’operatore economico escluso impugnava dinanzi al TAR Campania - Napoli la suddetta decisione dell’ASL, stigmatizzando l’asserita illegittimità dell’esclusione;
- che, con sentenza n. 5554/2024, il TAR rigettava il ricorso;
- di avere presentato un’istanza di parere precontenzioso, ex art. 210, co. 1, D. Lgs. n. 36/2023, a cui nessuna delle parti aderiva, ex art. 5, co. 3, del Regolamento ANAC di cui alla Delibera n. 267/2023;
- che, all’esito dell’istruttoria, l’ANAC chiariva che il requisito dell’iscrizione alla white list doveva essere posseduto dal materiale esecutore della prestazione e, dunque, nella specie, dal subappaltatore dell’odierna aggiudicataria;
- che comunque, all’esito del procedimento precontenzioso, emergeva, in ragione della documentazione messa a disposizione proprio dall’odierna aggiudicataria, che anche quest’ultima (al pari del concorrente in precedenza escluso) non era in possesso del requisito di ordine speciale di cui all’art. 6.3 del disciplinare;
- di avere pertanto domandato, con istanza del 09.07.2024, l’annullamento in autotutela della proposta di aggiudicazione in favore dell’odierna aggiudicataria e, di riflesso, la sua esclusione;
- che l’ASL non rispondeva a tale istanza, e adottava la deliberazione di aggiudicazione impugnata (comunicata in data 13.11.2024), riservandosi “ di subordinare la contrattualizzazione al superamento con esito positivo della verifica del possesso dei requisiti richiesti in capo ai subappaltatori dei servizi indicati nel DGUE ai sensi dell’art. 119 D.lgs. 36/2023 e come e indicato nella Delibera n. 407 dell’11.09.2024 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione ”.
2. Tanto premesso, la ricorrente proponeva - a sostegno delle domande innanzi riportate – i seguenti motivi di ricorso.
2.1. “ Violazione e/o falsa applicazione art. 100 d. lgs. 36/2023. Violazione e/o falsa applicazione art. 2 D. lgs. 36/2023. Violazione e/o falsa applicazione art. 4 d. lgs. 36/2023. violazione del principio della par condicio competitorum. Violazione e/o falsa applicazione art. 3 L. n. 241/90. Carenza di istruttoria. Motivazione incongrua, insufficiente e/o contraddittoria ”.
Sosteneva la ricorrente che l’aggiudicataria era sprovvista del requisito di partecipazione di cui all’art. 6.3 del disciplinare, argomentando che l’elenco dei servizi identici/analoghi contenuto nell’art. 1 del capitolato dovesse intendersi in termini tipici e tassativi.
Evidenziava che l’ASL, in corso di gara, aveva anche ribadito, in sede di chiarimenti, che i servizi analoghi spendibili erano solo ed esclusivamente quelli previsti dall'art. 1 del Capitolato.
Deduceva, in particolare, che l’aggiudicataria aveva dichiarato di aver svolto i seguenti servizi:
1) “gestione servizi socio assistenziali e sanitari” presso la “SA GE AR GO” nel periodo “03/2020 – 06/2023”;
2) “gestione servizi socio assistenziali e sanitari” presso la “RSSA don AN SI nel periodo “07/2022 – in corso”;
3) “gestione servizi socio sanitari” presso la “ASP Opera pia Di Venere” nel periodo “05/2022 – in corso”.
Assumeva che nessuna di tali prestazioni risulterebbe includibile all’interno di una delle quattro ipotesi tassative previste dall’art. 1 del Capitolato.
2.2. “ Violazione e/o falsa applicazione art. 100 D. lgs. 36/2023. Violazione e/o falsa applicazione art. 2 D. lgs. 36/2023. Violazione e/o falsa applicazione art. 4 D. lgs. 36/2023. Violazione del principio della par condicio competitorum. Violazione e/o falsa applicazione art. 3 L. n. 241/90. Carenza di istruttoria. Motivazione incongrua, insufficiente e/o contraddittoria ”.
Evidenziava che, comunque, anche qualora si ritenesse non tassativo l’elenco di cui al citato art. 1, i tre servizi indicati nell’offerta dell’aggiudicataria non potrebbero definirsi analoghi a quelli oggetto di commessa, in quanto il giudizio di analogia tra i servizi resi nell’ultimo triennio dovrebbe riguardare tutte le componenti dei servizi richiesti dalla legge di gara, prime fra tutte, le prestazioni a carattere strettamente sanitario; ed essendo necessario che i servizi precedentemente erogati riguardassero soggetti non autosufficienti.
2.3. “ Violazione e/o falsa applicazione art. 100 D. lgs. 36/2023. Violazione e/o falsa applicazione art. 2 D. lgs. 36/2023. Violazione e/o falsa applicazione art. 4 D. lgs. 36/2023. Violazione del principio della par condicio competitorum. Violazione e/o falsa applicazione art. 3 L. n. 241/90. Carenza di istruttoria. Motivazione incongrua, insufficiente e/o contraddittoria ”.
Argomentava che – anche a voler ritenere le due RSSA “D AN SI e “Opera Pia di Venere” effettivamente sussumibili tra i servizi analoghi richiesti dalla lex specialis – comunque la SA GE AR GO non sarebbe riconducibile, all’interno della categoria dei servizi analoghi, sicché l’aggiudicataria continuerebbe ad essere sprovvista del requisito in argomento, considerato che nessuna delle prime due strutture risultavano essere in grado di coprire il triennio richiesto dalla lex specialis , in quanto solo la SA GE AR GO, in astratto, coprirebbe il triennio di riferimento preso in considerazione dalla stessa lex specialis , mentre le altre due (la RSSA ON AN ES e l’ASP Opera Pia di Venere) coprirebbero solo il 2022.
2.4. “ Violazione e/o falsa applicazione art. 100 D. lgs. 36/2023. Carenza di istruttoria. Motivazione incongrua, insufficiente e/o contraddittoria ”.
Deduceva la ricorrente che la fase di verifica dei requisiti era stata svolta dalla ASL con superficialità, non essendosi avveduta che, dalle attestazioni trasmesse, emergeva l’assenza del requisito di partecipazione, e comunque l’insufficienza delle attestazioni in atti al fine a comprovare quanto affermato sotto il profilo qualificatorio.
Argomentava in particolare che l’assenza del requisito in questione si ricavava dall’attestazione trasmessa dalla “SA GE AR GO” che aveva genericamente attestato l’esecuzione di prestazioni di vario tipo, tra le quali anche quelle, solo “da ultimo” attivate, infermieristiche.
Aggiungeva che la ASL si era “accontentata” delle attestazioni trasmesse dalle strutture indicate dall’aggiudicataria, contrariamente a quanto richiesto dal citato art. 6.3, lett. a).
Censurava inoltre l’illogicità e l’irragionevolezza della valutazione compiuta dal dott. Russo, il quale affermava l’analogia dei servizi dichiarati dall’aggiudicataria, di fatto superando quanto previsto dal capitolato.
2.5. “ Violazione e/o falsa applicazione art. 100 D. lgs. 36/2023. Violazione e/o falsa applicazione art. 2 D. lgs. 36/2023. Violazione e/o falsa applicazione art. 4 D. lgs. 36/2023. Violazione del principio della par condicio competitorum. Violazione e/o falsa applicazione art. 3 L. n. 241/90. Violazione e/o falsa applicazione art. 97 Cost. Violazione delle norme sul giusto procedimento. Eccesso di potere sotto diversi profili. Perplessità. Contraddittorietà. Illogicità. Irragionevolezza. Sviamento. Ingiustizia manifesta. Carenza di istruttoria. Motivazione incongrua, insufficiente e/o contraddittoria ”.
Assumeva la ricorrente che l’aggiudicataria, nel qualificare come analoghi i servizi indicati nella propria offerta, aveva reso una dichiarazione fuorviante, che avrebbe dovuto comportarne l’esclusione dalla gara.
2.6. “ Violazione e/o falsa applicazione art. 94 D. lgs. 36/2023. Violazione e/o falsa applicazione art. 1, c. 53, L. n. 190/2012. Violazione del principio della par condicio competitorum. Violazione e/o falsa applicazione art. 3 L. n. 241/90. Violazione e/o falsa applicazione art. 97 Cost. Eccesso di potere sotto diversi profili. Perplessità. Contraddittorietà. Illogicità. Irragionevolezza. Sviamento. Ingiustizia manifesta. Carenza di istruttoria. Motivazione incongrua, insufficiente e/o contraddittoria ”.
Esponeva la ricorrete che l’aggiudicataria sarebbe dovuta essere comunque esclusa dalla gara, non disponendo del requisito di iscrizione alla c.d. white list , ex art. 1, co. 52 e 53, lett. i-ter) e i-quater), L. n. 190/2012, in riferimento ai servizi di ristorazione previsti dalla legge di gara.
Evidenziava che la ASL, nel dichiarare di intendere subordinare la contrattualizzazione al superamento con esito positivo della verifica del possesso dei requisiti richiesti in capo ai subappaltatori, aveva violato gli artt. 17 e 18 D. lgs. 36/2023, secondo cui l’aggiudicazione può essere disposta solo a seguito dell’integrale verifica dei requisiti di ordine generale e speciale, ivi compreso quello antimafia.
2.7. “ Violazione e/o falsa applicazione art. 94 D. lgs. 36/2023. Violazione e/o falsa applicazione art. 1, c. 53, L. n. 190/2012. Violazione del principio della par condicio competitorum. Violazione e/o falsa applicazione art. 3 L. n. 241/90. Carenza di istruttoria. Motivazione incongrua, insufficiente e/o contraddittoria ”.
Affermava la ricorrente che – anche a voler ritenere che il suddetto requisito fosse da riferire al subappaltatore - l’aggiudicazione impugnata sarebbe comunque illegittima.
Ciò in quanto all’aggiudicataria era stato assegnato, in riferimento al servizio di ristorazione, il punteggio di 9/10, pur avendo essa dichiarato, per tale specifica categoria di prestazione, di ricorrere al subappalto.
Ne deduceva quindi che o l’aggiudicataria (perché estranea alla materiale esecuzione della prestazione) non aveva indicato nella propria offerta tecnica la modalità concreta di erogazione di tale specifica prestazione, oppure essa aveva promesso un impegno che sarebbe potuto essere garantito solo dal subappaltatore, con la conseguente impossibilità di tradurlo in un obbligo giuridico, cioè in un’obbligazione in senso stretto.
Contestava quindi il riconoscimento del punteggio per il criterio di valutazione de qua, in quanto illogico ed irragionevole, poiché sarebbe dovuto essere assegnato un punteggio pari a zero, con la conseguenza che l’aggiudicataria si sarebbe collocata in seconda posizione (con 85,07 punti), alle spalle della ricorrente (con 93,24 punti).
3. Con le memorie depositate, rispettivamente, in data 10 e 11.01.2025, si costituivano in giudizio la controinteressata e la ASL per opporsi – sulla base di varie argomentazioni – all’accoglimento del ricorso.
4. Con ulteriori memorie depositate in data 24, 25 e 31 gennaio 2025, le parti insistevano nelle rispettive argomentazioni e conclusioni.
5. Con ordinanza n. 441 emessa in data 14/16.01.2025, il Tribunale accertava il diritto della parte ricorrente ad accedere agli atti richiesti e ordinava alla ASL di esibire alla ricorrente tale documentazione.
6. In data 26.02.2025, la ASL (ottemperando all’ordinanza n. 1288 dell’11/17.02.2025) depositava in giudizio una comunicazione (recante la data del 20.02.2025) pervenutale, tramite messaggio di posta elettronica, dalla “GO”, in cui si affermava quanto segue: « Premesso che in base al contratto di appalto sottoscritto da questa ASP e la INNOTEC SOC. COOP. SOC. per l'espletamento dei servizi (...) non è previsto alcun obbligo e/o onere di rendicontazione dettagliata delle ore di servizio da parte delle figure professionali da impiegare a cura dell'aggiudicatario (...) si evidenzia che, ad oggi, quanto previsto dal Capitolato d'appalto, come innanzi riportato, è stato regolarmente esperito dalla INNOTEC SOC. COOPERATIVA SOCIALE e che non è stato rilevato alcun inadempimento a carico della stessa cooperativa aggiudicataria ».
7. Con memorie, anche di replica, depositate in data 7, 8 e 14 marzo 2025, le parti insistevano nelle rispettive argomentazioni difensive e conclusioni.
8. All’udienza pubblica del 25 marzo 2025 la causa veniva discussa come da verbale e riservata per la decisione.
9. Il primo motivo di ricorso è infondato.
Ai sensi dell’art. 6.3 del disciplinare di gara erano richiesti ai partecipanti i seguenti « Requisiti di capacità tecnica e professionale.
a) Esecuzione negli ultimi tre anni (2020-2021-2022) di forniture di servizi analoghe (come indicate da capitolato art. 1), con indicazione dei servizi prestati, degli Enti destinatari, delle date e degli importi ».
Si legge poi nell’art. 1 del capitolato speciale d’appalto: « La RSA “Toiano”, dell’ASL NA/2 nord, è una struttura di tipo residenziale (…) per l’assistenza di:
- soggetti adulti con patologie croniche, parzialmente o totalmente non autosufficienti, con ridotta o completa perdita dell’autonomia (…);
- soggetti adulti con patologie neurodegenerative, disturbi cognitivi e diagnosi di demenza, anche in fase acuta, associata a disturbi del comportamento e/o dell’affettività di livello significativo non gestibili con altre modalità, che richiedono un elevato livello di tutela sanitaria, continuità assistenziale e presenza infermieristica sulle 24 ore, integrata da un livello alto di assistenza tutelare ed alberghiera. (…)
Si precisa che per servizi identici/analoghi a quello del presente appalto, si intendono:
-RSA
-SUAP
-HOSPICE
-SSP
prestati in regime di continuità assistenziale h24 ».
La ricorrente assume, in sostanza, che i servizi socioassistenziali e sanitari prestati dalla controinteressata non potrebbero considerarsi identici a quelli richiesti dal capitolato speciale, essendo stati forniti in favore di strutture denominate “SA”, “RSSA”, “ASP”, e non “RSA”, “SUAP”, “HOSPICE” ed “SSP”.
Ritiene tuttavia il Collegio che, dal combinato disposto dell’art. 6.3 del disciplinare e dell’art. 1 del capitolato, emerga che non fosse indispensabile, per poter integrare il requisito di partecipazione, aver prestato servizi identici, essendo sufficiente averne forniti di analoghi.
Si ritiene infatti condivisibile sul punto la consolidata giurisprudenza secondo cui « Nell'ambito dei diversi livelli di progettazione delle opere pubbliche, per “servizi analoghi” non si intendono “servizi identici”. È necessario ricercare elementi di similitudine tra i servizi presi in considerazione, che possono scaturire dal confronto tra le prestazioni oggetto dell'appalto da affidare e le prestazioni oggetto dei servizi indicati dai concorrenti, al fine di verificare la sussistenza del requisito di capacità tecnico-professionale » (Consiglio di Stato, sez. V, 02/04/2024, n. 3007).
10. Si tratta, a questo punto, in riferimento al secondo e al terzo motivo di ricorso, di stabilire se i 3 servizi indicati dalla controinteressata in sede di partecipazione alla gara possano considerarsi analoghi a quelli oggetto della commessa.
In effetti coglie nel segno l’argomentazione di parte ricorrente secondo cui i servizi prestati presso le strutture “D AN SI e “Opera pia Di Venere” (rispettivamente da luglio e da maggio 2022 fino al momento della presentazione della domanda) non sono sufficienti a coprire il triennio (2020-2021-2022) richiesto dall’art. 6.3.
Occorre pertanto verificare se i servizi prestati da marzo 2020 a giugno 2023 presso la struttura “GE AR GO” possano effettivamente essere considerati analoghi a quelli richiesti della commessa.
Posto che le censure di parte ricorrente si appuntano, sostanzialmente, sul mancato precedente svolgimento da parte della controinteressata di servizi di continuità assistenziale infermieristica sulle 24 ore (espressamente richiesti dall’art. 1 del capitolato), occorre considerare che nel capitolato speciale d’appalto relativo all’affidamento dei servizi presso la struttura “GE AR GO” si legge quanto segue: « 5. Servizi di assistenza alla persona. I servizi di assistenza alla persona comprendono il servizio di assistenza tutelare ed il servizio di assistenza infermieristica. Tali servizi devono essere garantiti in via continuativa nell’arco dell’intera giornata per 365 giorni all’anno, in turni antimeridiani, pomeridiani e notturni » (doc. 3 della produzione della parte controinteressata).
Tenuto conto dell’apparente contrasto tra quanto appena riportato e l’offerta tecnica proposta dalla controinteressata alla stessa “GO” (come affermato dalla ricorrente nella memoria depositata il 25.01.2025), il Collegio disponeva un approfondimento istruttorio inteso a stabilire se il servizio di assistenza infermieristica, in via continuativa nell’arco dell’intera giornata per 365 giorni all’anno, previsto dal capitolato d’appalto con la “GO”, fosse stato effettivamente prestato nel triennio in questione.
La nota depositata dalla ASL in data 26.02.2025 si rivela utile a dirimere il dubbio, essendovi affermato che « ad oggi, quanto previsto dal Capitolato d'appalto, come innanzi riportato, è stato regolarmente esperito dalla INNOTEC SOC. COOPERATIVA SOCIALE e che non è stato rilevato alcun inadempimento a carico della stessa cooperativa aggiudicataria ».
Se ne conclude che il servizio di assistenza infermieristica prestato, con durata triennale, presso la “GO” può ritenersi analogo a quello richiesto dal capitolato speciale dell’appalto in questione.
Pertanto, il secondo motivo di ricorso è infondato, mentre il terzo è caratterizzato da carenza di interesse, sussistendo il requisito dell’analogia, per un triennio, rispetto ad almeno una delle strutture indicate dalla controinteressata nella domanda di partecipazione alla gara.
11. Pure infondati sono il quarto e il quinto motivo di ricorso.
Ritiene il Collegio che una certa genericità, pur riscontrata, nell’attestazione trasmessa alla ASL dalla struttura “GE AR GO”, tanto che il Tribunale ha ritenuto necessario compiere un approfondimento istruttorio, non integri gli estremi del difetto di istruttoria e di motivazione, né tanto meno della violazione di legge (non essendo stata neppure indicata, peraltro, dalla parte ricorrente, la norma di legge che ne sarebbe risultata violata).
Né potrebbe ritenersi illogica o irragionevole la valutazione istruttoria compiuta dal dott. Russo, avendo ritenuto lo stesso Collegio sussistere il requisito dell’analogia dei servizi prestati.
Inoltre, tanto considerato, la dichiarazione dell’aggiudicataria circa la sussistenza dell’analogia non potrebbe ritenersi fuorviante, né tanto meno tale da comportarne l’esclusione dalla gara.
12. Con riguardo al sesto motivo, è opportuno osservare che, ai sensi dell’art. 1 L. n. 190/2012, « 52. Per le attivita' imprenditoriali di cui al comma 53 la comunicazione e l'informazione antimafia liberatoria da acquisire indipendentemente dalle soglie stabilite dal codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e' obbligatoriamente acquisita dai soggetti di cui all' articolo 83, commi 1 e 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, attraverso la consultazione, anche in via telematica, di apposito elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa operanti nei medesimi settori. Il suddetto elenco e' istituito presso ogni prefettura. (…)
53. Sono definite come maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa le seguenti attivita': (…)
i-ter) ristorazione, gestione delle mense e catering;
i-quater) servizi ambientali, comprese le attivita' di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonche' le attivita' di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti ».
Il Collegio condivide l’orientamento secondo cui, qualora i servizi riconducibili all’elenco di attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa siano affidati in subappalto o costituiscano oggetto di una subfornitura, è il subappaltatore o il subfornitore a dover risultare iscritto nelle c.d. “ white list ” della Prefettura territorialmente competente (come ritenuto dall’Autorità nazionale anticorruzione nel parere di precontenzioso n. 29 del 17.01.2024 e dal Consiglio di Stato, sez. II, nella sentenza n. 1273 del 22.02.2022).
La censura relativa alla violazione dell’art. 1 L. n. 190/2012 si rivela pertanto infondata.
Parimenti infondata è l’argomentazione relativa all’asserita violazione del D. lgs. n. 36/2023, ai sensi del cui art. 17, co. 5, « L'organo preposto alla valutazione delle offerte predispone la proposta di aggiudicazione alla migliore offerta non anomala.
L'organo competente a disporre l'aggiudicazione esamina la proposta, e, se la ritiene legittima e conforme all'interesse pubblico, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente, dispone l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace ».
Alla luce di quanto innanzi esposto, si deve ritenere infatti che i requisiti in questione siano da riferirsi al soggetto aggiudicatario, e non al subappaltatore.
13. Quanto infine al settimo motivo di ricorso, si osserva che l’attribuzione alla controinteressata – che aveva dichiarato di ricorrere al subappalto per le prestazioni relative al servizio di ristorazione –del punteggio di 9/10 non può essere sindacata dal giudice adìto.
Non può non essere condiviso infatti il consolidato orientamento secondo cui « La valutazione delle offerte, nonché l'attribuzione dei punteggi da parte della commissione giudicatrice attengono al sindacato-discrezionale dell'amministrazione, sicché, fatto salvo il limite della abnormità della scelta tecnica, di norma sono inammissibili le censure che si sostanziano in un tentativo di sostituzione del punteggio attribuito dalla commissione giudicatrice, perché sollecitano il giudice amministrativo ad esercitare un sindacato sostitutorio, al di fuori dei tassativi casi sanciti dall'art. 134 c.p.a. » (Consiglio di Stato, sez. III, 05/11/2020, n. 6820).
Anche tale ultimo motivo è pertanto infondato.
14. L’infondatezza dei motivi esaminati implica la necessità di respingere il ricorso, mentre nulla deve essere disposto circa la domanda relativa all’accesso agli atti, che era già stata esaminata con la citata ordinanza n. 441/2025.
15. Le spese processuali, liquidate in dispositivo tenendo conto dell’ingente valore della causa, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Nona), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la parte ricorrente a rifondere le spese processuali sostenute dall’amministrazione resistente e della controinteressata, liquidate in € 6.000,00 (seimila//00) oltre accessori dovuti come per legge, per ciascuna di esse.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Guglielmo Passarelli Di Napoli, Presidente
Rosaria Palma, Primo Referendario
Vincenzo Sciascia, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Vincenzo Sciascia | Guglielmo Passarelli Di Napoli |
IL SEGRETARIO