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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 06/06/2025, n. 2528 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2528 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4989/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE SECONDA CIVILE
In persona del giudice unico monocratico dott.sa Maria Stefania Picece ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 4989 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti con decreto del 28.01.2025.
TRA
, nato ad [...] il [...], (c.f. ) Parte_1 CodiceFiscale_1
residente in [...], rappresentato e difeso dall' avvocato Antonio Andria (c.f. ) e dall'avv. Corrada Andria (c.f. C.F._2
) ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Salerno, C.F._3
alla via SS. Martiri Salernitani 24, e ai seguenti indirizzi di PEC
E rdiforense.salerno. – Email_1
pagina 1 di 16 .salerno.it, giusta procura rilasciata a margine Email_3 CP_1
dell'atto introduttivo.
ATTORE
E
Controparte_2
, in persona del Direttore Generale, con sede in via S. Leonardo,
[...]
Salerno (C.F. e P.I. ), rappresentata, assistita e difesa, P.IVA_1 P.IVA_2
congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv. Eva Anzalone(C.F. C.F._4
) e dall'avv. Annarita Colantuono (C.F. elettivamente
[...] C.F._5
domiciliate presso l'Ufficio Avvocatura – Funzione Affari Legali – dell'
[...]
sita in Salerno alla Via Controparte_3
S. Leonardo, giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione, in esecuzione della deliberazione del Direttore Generale, pec: Email_4
Email_5
CONVENUTA
AVENTE AD OGGETTO
Azione di risarcimento dei danni derivanti da responsabilità professionale medica.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con atto di citazione notificato in data 3 giugno 2022, citava in Parte_1
giudizio l' Controparte_2
allegando di essere stato trasportato, in data 22/09/2018, al pronto Soccorso del citato nosocomio, dove veniva ricoverato con diagnosi di lussazione tibio peronea e sottoposto il giorno stesso ad intervento chirurgico. Lamentava tuttavia l'attore la imperita esecuzione di tale intervento e comunque il negligente adempimento dei propri obblighi pagina 2 di 16 da parte dei sanitari che lo ebbero in cura, i quali, anche ai controlli successivi all'intervento, nonostante le indagini strumentali eseguite mostrassero evidente la persistenza dell'alterazione dei rapporti articolari e cioè il fallimento del trattamento chirurgico eseguito, nulla fecero per emendare l'errore commesso, così ulteriormente aggravando la situazione del paziente. Allegava quindi l'attore non solo di non esser stato diligentemente curato per la sua originaria patologia, ma di aver patito, a seguito dell'allegata malpractice medica, un significativo aggravamento delle sue condizioni;
e su tali premesse chiedeva alla convenuta azienda ospedaliera il ristoro dei danni subiti.
L'attore precisava altresì che, prima dell'instaurarsi del presente giudizio, aveva vanamente costituito in mora l'ente responsabile e proposto domanda di mediazione ex
D.L. 28/2010, conclusasi con un verbale negativo per assenza della parte invitata, assolvendo così alla prescritta condizione di procedibilità. All'udienza di prima trattazione parte convenuta, benché ritualmente citata, non compariva, ma si costituiva solo successivamente, precisamente in data 21.10.2022, chiedendo il rigetto della domanda. Il Tribunale, ritenutane l'opportunità, in accoglimento della richiesta attorea, disponeva consulenza medico legale sulla persona dell'attore e veniva quindi conferito incarico al Collegio designato, che, all'esito delle operazioni peritali depositava il proprio elaborato. La causa veniva quindi rinviata per la precisazione delle conclusioni e, all'udienza del 20 gennaio 2025, veniva trattenuta in decisione, con concessione alle parti dei termini di legge per il deposito di memorie e repliche conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve darsi conto della circostanza che l'evento denunciato dalL'attore come malpractice sanitaria risale ad epoca successiva all'entrata in vigore delle normative cd. e , essendo avvenuto, l'intervento chirurgico, il 22 CP_4 CP_5 pagina 3 di 16 settembre dell'anno 2018: tanto rileva ai fini della normativa applicabile, ovvero dei principi giurisprudenziali come consolidati sino all'avvento delle nuove disposizioni della L.
8.03.17 n. 24.
La domanda è risultata fondata e deve essere accolta nei termini che seguono.
In ordine alla configurazione della responsabilità in capo alla struttura ospedaliera presso la quale fu sottoposto ad intervento chirurgico , nonché Parte_1
relativamente ai generali principi di diritto da applicarsi nel caso di specie, oggetto di approfondita analisi giurisprudenziale e dottrinale come evolutasi nel corso degli anni, e non sconfessata dalla normativa sopravvenuta, in quanto alla responsabilità della struttura sanitaria, si osserva quanto segue.
La Cassazione ha costantemente inquadrato la responsabilità dell'ente ospedaliero nella responsabilità contrattuale, sul rilievo che l'accettazione del paziente in ospedale, ai fini del ricovero o di una visita ambulatoriale, comporta la conclusione di un contratto (v. per es. Cass. n. 5939/1993; Cass. n. 4152/1995; Cass. n. 7336/1998; Cass. n. 589/1999;
Cass. n. 3492/2002; Cass. n. 11316/2003; Cass. n. 10297/2004, Cass. n. 9085/2006).
A fondamento di detta responsabilità contrattuale, parte della giurisprudenza più risalente individuava un contratto avente il medesimo contenuto di quello stipulato con il professionista, pertanto un contratto d'opera professionale, con conseguente applicabilità del relativo regime (specialiter l'art. 2236 CC).
Tale impostazione appariva, tuttavia, imprecisa (non ricorrendo in tale fattispecie il requisito della personalità proprio del contratto d'opera intellettuale) e comunque insufficiente a fotografare il complesso delle prestazioni alle quali è tenuta la struttura sanitaria per effetto del contratto con il paziente.
pagina 4 di 16 Ecco perché appare preferibile l'orientamento più recente della giurisprudenza (già in nuce in Cass., Sez. Un., n. 9556/2002), che pone a fondamento della responsabilità della struttura sanitaria la figura del contratto atipico c.d. di spedalità o di assistenza sanitaria.
Si è, in particolare, affermato che “Il rapporto che si instaura tra paziente e casa di cura privata (o ente ospedaliero) ha fonte in un atipico contratto a prestazioni corrispettive con effetti protettivi nei confronti del terzo, da cui, a fronte dell'obbligazione al pagamento del corrispettivo (che ben può essere adempiuta dal paziente, dall'assicuratore, dal Servizio Sanitario Nazionale o da altro Ente), insorgono a carico della casa di cura (o dell'ente), accanto a quelli di tipo “lato sensu” alberghieri, obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico e dell'apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni od emergenze. Ne consegue che la responsabilità della casa di cura (o dell'Ente) nei confronti del paziente ha natura contrattuale, e può conseguire, ai sensi dell'art. 1218 CC, all'inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico, nonché, ai sensi dell'art. 1228 CC, all'inadempimento della prestazione medico- professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e la sua organizzazione aziendale, non rilevando in contrario al riguardo la circostanza che il sanitario risulti essere anche “di fiducia” dello stesso paziente, o comunque dal medesimo scelto” (Cass., n. 13066/2004; e negli stessi termini Cass. n. 2042/2005).
Alla stregua di tale orientamento, dunque, oggetto della obbligazione non è solo la prestazione del medico, ma una prestazione complessa definita di “assistenza sanitaria”, fondata sul contratto atipico individuato dalla sentenza Cassazione n. 13066/2004 in pagina 5 di 16 base allo schema della “locatio operis”, con obbligazione di risultato;
unitario è il criterio della responsabilità, sia per la casa di cura privata che pubblica, non essendo possibile differenziare la responsabilità in base alla natura del soggetto danneggiante, trattandosi di violazioni che incidono sul bene della salute, tutelato quale diritto fondamentale dalla nostra Carta costituzionale, senza possibilità di limitazioni di responsabilità o differenze risarcitorie a seconda della diversa natura (pubblica o privata) della struttura sanitaria, in entrambi i casi, dunque, troveranno applicazione le norme civilistiche di cui agli artt. 1176, 1218 e 2236 CC (cfr. Cass. n. 5939/1993 e negli stessi termini Cass. n. 4152/1995, Cass. n. 4058/2005); inoltre, è irrilevante, ai fini della responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, lo status giuridico del medico in relazione alla struttura ospedaliera nella quale è stato eseguito l'intervento o la prestazione: in ogni caso questi, nel momento in cui effettua la prestazione all'interno della struttura sanitaria, è considerato quale ausiliario necessario, sia in presenza che in assenza di un rapporto di lavoro subordinato, sussistendo comunque un collegamento tra la prestazione medica e l'organizzazione aziendale;
tale collegamento permane anche se il sanitario risulti essere “di fiducia” del paziente (Cfr. in tal senso Cass. n. 10297/2004).
Acclarata la natura contrattuale della responsabilità della struttura sanitaria, secondo l'orientamento attualmente prevalente, tale responsabilità si fonderà: sulla norma generale di cui all'art. 1218 CC per l'inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico (responsabilità per fatto proprio); sulla previsione di cui all'art. 1228 CC, per i fatti dolosi e colposi dei terzi (sanitari, personale paramedico, ausiliario etc.) di cui si avvale la struttura sanitaria nell'adempimento dell'obbligazione (c.d. responsabilità oggettiva per fatto altrui).
pagina 6 di 16 In quest'ultimo caso, peraltro, la responsabilità sarà configurabile solamente nel caso in cui sia accertata la colpa del sanitario (oltre che il nesso di causalità tra la condotta del sanitario e il danno al paziente).
Alla stregua di quanto evidenziato sopra, le obbligazioni a carico della struttura sanitaria possono sintetizzarsi in:
1) prestazioni di diagnosi, cura e assistenza post-operatoria;
2) prestazioni di tipo organizzativo relative anche alla sicurezza e manutenzione delle attrezzature e dei macchinari in dotazione;
3) vigilanza e custodia dei pazienti;
4) prestazione di natura alberghiera (vitto-riscaldamento-alloggio).
Viene così esaltata, dalla dottrina e giurisprudenza più recenti, l'affermazione di una responsabilità contrattuale della struttura sanitaria:
- non solo collegata all'intervento diagnostico e/o terapeutico dei medici, e all'attività strumentale ed accessoria del personale ausiliario, paramedico etc.;
- ma anche direttamente imputabile alla stessa struttura nel complesso, per i danni provocati dalla insufficiente organizzazione o dalla inefficienza dei servizi e delle attrezzature.
In definitiva, l'attività del medico all'interno della struttura sanitaria non è che un segmento della più complessa prestazione richiesta all'Ente e può, quindi, sussistere una responsabilità della struttura sanitaria anche in mancanza di responsabilità del personale sanitario.
In termini più chiari, la struttura sanitaria risponderà del danno da disorganizzazione nell'ipotesi di violazione dell'obbligo accessorio, connesso alla prestazione principale, di non recare danno ingiusto al paziente per omissione di diligenza nel predisporre gli pagina 7 di 16 strumenti necessari all'esatto adempimento della prestazione sanitaria ex artt. 1175 e
1375 cod. civ.
In definitiva, mentre ai sensi dell'art.1218 CC sul creditore incombe l'onere di provare il titolo (contratto) dal quale scaturisce l'obbligazione e la scadenza del termine (se previsto) per l'adempimento, limitandosi ad allegare l'inadempimento (gravando ex adverso sul debitore l'onere della prova del fatto estintivo dell'obbligazione: adempimento o impossibilità sopravvenuta della prestazione); nel caso di obbligazioni di mezzi, il creditore è altresì tenuto a provare l'inesatto adempimento.
Tale onere subisce, tuttavia, un temperamento nel caso di interventi operatori di routine o comunque di non difficile esecuzione ai quali consegua un risultato (inaspettatamente) peggiorativo delle condizioni finali del paziente.
In tali casi, infatti, la Cassazione ha più volte affermato che “la dimostrazione da parte del paziente dell'aggravamento della sua situazione patologica o l'insorgenza di nuove patologie è idonea a fondare una presunzione semplice in ordine all'inadeguata o negligente prestazione, spettando all'obbligato fornire la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti peggiorativi siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile” (Cass. n. 6141/1978; Cass. n.
6220/1988; Cass. n. 3492/2002).
Più specificamente, l'onere della prova è stato ripartito tra le parti nel senso che:
- spetta al medico provare che il caso è di particolare difficoltà e al paziente l'inesatto adempimento del medico, ovvero le modalità di negligente esecuzione dell'intervento;
- ovvero spetta al paziente provare che si tratta di un intervento di routine o comunque di facile esecuzione dal quale è derivato un esito peggiorativo e al medico pagina 8 di 16 fornire la prova liberatoria dell'esatto adempimento o dell'impossibilità sopravvenuta della prestazione (sub specie di mancanza di colpa: cfr. su tutte Cass. n. 4852/1999 e
Cass. n. 1127/1998).
In quest'ultimo caso, alcuna parte della dottrina ha parlato di metamorfosi dell'obbligazione di mezzi in obbligazione di (quasi) risultato, anche al fine di sconfessare l'utilità della stessa distinzione tra i due tipi di obbligazione. Altra parte (e con essa la giurisprudenza prevalente), in modo più cauto, ha invece precisato che non si verifica alcuna metamorfosi sul piano sostanziale, ma opera più semplicemente sul piano processuale il principio res ipsa loquitur: vale a dire una presunzione relativa di responsabilità in tutti i casi in cui l'operato del medico presenti aspetti tali da rendere giuridicamente presumibile una negligenza professionale.
I risultati sopra riassunti sono stati riletti da una giurisprudenza più recente (specialiter
Cass. nn. 10297, 11488 e 9471 del 2004), alla luce del principio enunciato in termini generali dalle Sezioni Unite con la sentenza 30.10.01, n. 13533, in tema di onere della prova dell'inadempimento e dell'inesatto adempimento.
Le Sezioni Unite, nel risolvere un contrasto di giurisprudenza tra le sezioni semplici, hanno enunciato il principio, secondo cui il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo, costituito dall'avvenuto adempimento.
Analogo principio è stato enunciato con riguardo all'inesatto adempimento, rilevando che al creditore istante è sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, pagina 9 di 16 ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto, adempimento.
Applicando detti principi alla responsabilità professionale del medico, la Cassazione inaugura un nuovo orientamento, secondo il quale “il paziente che agisce in giudizio deducendo deve provare il contratto e allegare l'inadempimento del sanitario restando
a carico del debitore l'onere di provare l'esatto adempimento” (Cass. n.10297/2004 e
Cass. n.9085/2006).
Più precisamente, il paziente dovrà provare l'esistenza del contratto e l'aggravamento della situazione patologica o l'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento, restando a carico del sanitario o dell'ente ospedaliero la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti peggiorativi siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile. “La distinzione tra prestazione di facile esecuzione e prestazione implicante la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà non rileva dunque più quale criterio di distribuzione dell'onere della prova, ma dovrà essere apprezzata per la valutazione del grado di diligenza e del corrispondente grado di colpa, restando comunque a carico del sanitario la prova che la prestazione era di particolare difficoltà” (Cass. n. 10297/2004).
Tali conclusioni, del resto, appaiono pienamente coerenti con i principi tradizionalmente posti alla base del riparto dell'onere probatorio:
- il principio di c.d. persistenza del diritto in capo al creditore, gravando sul debitore la prova contraria della sua estinzione;
- e di c.d. vicinanza o riferibilità della prova, inteso come apprezzamento dell'effettiva possibilità per l'una o per l'altra parte di offrirla. pagina 10 di 16 Significativo è, con riferimento a quest'ultimo principio, il ragionamento di Cass.
21.0.04, n. 11488, la quale afferma che “la prova dell'incolpevolezza dell'inadempimento (ossia della impossibilità della prestazione per causa non imputabile al debitore) e della diligenza nell'adempimento è sempre riferibile alla sfera
d'azione del debitore, in misura tanto più marcata quanto più l'esecuzione della prestazione consista nell'applicazione di regole tecniche, sconosciute al creditore in quanto estranee al bagaglio della comune esperienza e specificamente proprie di quello del debitore”.
E ancora, se nell'obbligazione di mezzi l'oggetto della prestazione è un comportamento diligente e, specularmente, l'inadempimento coincide con il difetto di diligenza nell'esecuzione della prestazione, “non vi è dubbio che la prova sia vicina a chi ha eseguito la prestazione, tanto più che trattandosi di obbligazione professionale il difetto di diligenza consiste nell'inosservanza delle regole tecniche che governano il tipo di attività alla quale il debitore è tenuto” (Cass. n. 10297/2004 cit.).
Quindi, per il principio di vicinanza della prova, compete al medico, che è in possesso degli elementi utili per paralizzare la pretesa del creditore nonché del bagaglio conoscitivo necessario, provare l'esatto adempimento o l'incolpevole inadempimento.
Con la precisazione, peraltro, che la prova cui è tenuta la struttura sanitaria dell'assenza di colpa non va intesa come “prova negativa”, bensì come prova positiva del fatto contrario (ovvero che la prestazione è stata eseguita diligentemente).
Pertanto, la trasposizione della sentenza delle Sezioni Unite del 2001 si è tradotta in un ribaltamento dell'onere della prova in punto di inadempimento, essendo il creditore- paziente tenuto solo ad allegarlo.
pagina 11 di 16 Il nesso causale, al di là e prima di qualsivoglia analisi di prevedibilità/evitabilità soggettiva, è, puramente e semplicemente, la relazione esterna intercorrente tra comportamento ed evento, svincolata da qualsivoglia giudizio di prevedibilità soggettiva: la rigorosa oggettivazione del concetto di eziologia dell'evento consente di tenere irrinunciabilmente distinti i due piani di analisi strutturale dell'illecito, fungendo la colpa come limite alla oggettiva affermazione della responsabilità una volta accertata la relazione causale tra la condotta e l'evento.
Quanto al riparto dell'onus probandi, con specifico riferimento alla responsabilità medica, si afferma che: il positivo accertamento del nesso di causalità deve formare oggetto di prova da parte del danneggiato-paziente, in quanto elemento costitutivo della domanda risarcitoria;
la colpa medica, alla luce dell'orientamento ormai ampiamente condiviso, deve solo essere allegata dal paziente, gravando ex adverso sulla struttura sanitaria la prova liberatoria dell'assenza della stessa (si v. anche Cassazione civile sez.
III 12/09/2013 n. 20904: “Allorquando la responsabilità medica venga invocata a titolo contrattuale, cioè sul presupposto che fra il paziente ed il medico e/o la struttura sanitaria sia intercorso un rapporto contrattuale (o da "contatto"), la distribuzione,
"inter partes", dell'onere probatorio riguardo al nesso causale deve tenere conto della circostanza che la responsabilità è invocata in forza di un rapporto obbligatorio corrente fra le parti ed è dunque finalizzata a far valere un inadempimento oggettivo.
Ne consegue che, per il paziente/danneggiato, l'onere probatorio in ordine alla ricorrenza del nesso di causalità materiale - quando l'impegno curativo sia stato assunto senza particolari limitazioni circa la sua funzionalizzazione a risolvere il problema che egli presentava - si sostanzia nella prova che l'esecuzione della prestazione si è inserita nella serie causale che ha condotto all'evento di danno, pagina 12 di 16 rappresentato o dalla persistenza della patologia per cui era stata richiesta la prestazione, o dal suo aggravamento, fino ad esiti finali costituiti dall'insorgenza di una nuova patologia o dal decesso del paziente”).
Incontestata la circostanza della prestazione a favore (intervento chirurgico) dell'attore in regime di ricovero presso il nosocomio salernitano, è stata espletata, nel corso del giudizio, la consulenza medico legale al fine di accertare ciò che era stato allegato dalla parte attrice.
Ebbene, i consulenti nominati dal Tribunale, dott. ri (medico legale) e Per_1 Per_2
specialista in ortopedia, hanno rassegnato delle conclusioni che possono ritenersi senza tema di smentite assolutamente condivisibili, laddove hanno accertato la sussistenza di postumi derivanti dall'imperito intervento chirurgico praticato presso l'azienda ospedaliera convenuta, e cioè “Lussazione tibio – peronea – astragalica con multipli distacchi parcellari tibiali con flc escoriata mediale a sin. + flc con perdita di sostanza falange distale e prossimale I dito piede sin.”. I consulenti nominati dal Tribunale sono stati in grado di affermare che: “Orbene il trattamento, eseguito in urgenza, di una lesione grave, doveva raggiungere dei risultati radiografici ed anatomici di maggiore qualità, con possibilità di reintervenire per all'esito della TC del 25/09/2018 che evidenziava la insufficiente riduzione anatomica della caviglia sinistra dell'attore. Ciò non avvenne, verosimilmente, anche in considerazione di un quadro cutaneo non brillante con adeguamenti farmacologici della antibioticoterapia per verosimile dubbio di impegno settico delle ferite abrase, anatomicamente adiacenti la TT. Il trattamento continuò sulla falsa riga del primo intervento chirurgico, fino alla rimozione del fissatore esterno del 26/10/2018 e della vite intersindesmosica del 22/11/2018. Quindi, una insufficiente riduzione dell'articolazione tibio tarsica ha condotto ad una pagina 13 di 16 persistente sublussazione della caviglia, che, nel tempo, ha richiesto ulteriori interventi chirurgici di stabilizzazione della caviglia, fino alla protesizzazione della caviglia stessa
(quadro clinico attuale). Il quadro attuale di DB complessivo è del 18% (linee guida
SIMLA, anchilosi della TT in posizione favorevole con blocco della sottoastragalica). Il danno anatomico funzionale che sarebbe, in ogni caso, residuato alla lesione, correttamente ridotta e trattata, sarebbe stato almeno con 10% di DB.”. I consulenti hanno poi così quantificato il danno biologico temporaneo subito dal leso: I.T.T. al
100%: 30gg., I.T.P. al 50%: 30gg., I.T.P. al 25%: 30gg.
Si deve poi dare atto del criterio di calcolo del danno subito liquidabile, e cioè il danno iatrogeno cd. differenziale, costituito dalla conseguenza negativa addebitabile alla malpractice medica: tale calcolo deve essere effettuato sottraendo la percentuale di invalidità addebitabile all'operato del sanitario, o in genere, alla struttura, di cui è stata accertata la colpa, dalla percentuale totale di invalidità di cui il soggetto sia risultato affetto (il risarcimento è quindi pari all'importo stabilito per la percentuale d'invalidità complessiva, al quale va però sottratto l'importo, indicato dalle tabelle, per la percentuale di invalidità che sarebbe comunque residuata nel paziente anche in caso di intervento ottimale e corretto del medico (sentenze della Cassazione n. 8551 e n. 6341 del 2017).
Il danno suddetto, di tipo non patrimoniale, deve essere quantificato in base alle note
Tabelle del Tribunale di Milano, pertanto, accertato un danno biologico temporaneo totale (risarcibile) pari a 30 giorni, un danno biologico temporaneo parziale di giorni 30 al 50% e 30 al 25%, ed il danno iatrogeno differenziale del 10%, attesa l'età del danneggiato al momento del verificarsi dell'evento lesivo (anni 53) la somma liquidabile sarebbe pari ad euro 39.367,00 (si v. Cass. Civ. n. 6341/2014 secondo la quale “in tema pagina 14 di 16 di responsabilità medica, allorché un paziente, già affetto da una situazione di compromissione dell'integrità fisica, sia sottoposto ad un intervento che, per la sua cattiva esecuzione, determini un esito di compromissione ulteriore rispetto alla percentuale che sarebbe comunque residuata anche in caso di ottimale esecuzione dell'intervento stesso, ai fini della liquidazione del danno con il sistema tabellare, deve assumersi come percentuale di invalidità quella effettivamente risultante, alla quale va sottratto quanto monetariamente indicato in tabella per la percentuale di invalidità comunque ineliminabile, e perciò non riconducibile alla responsabilità del sanitario”, nel caso concreto è accertata una percentuale del 18% di DBP, ed una percentuale di
DBP, ineliminabile, del 10%, sicché la liquidazione deve essere effettuato sottraendo alla somma come risultante dalle tabelle per la liquidazione equitativa del 18% la somma come risultante dalla liquidazione equitativa del 10%, e non, invece, liquidando sic et simpliciter la percentuale dell'8%): tale somma, incrementata sino ad euro
60.000,00 può essere ritenuta (in assenza di evidenze di segno contrario) pienamente satisfattiva e ristoratrice del danno biologico, ed in genere non patrimoniale, sofferto dall'attore, il quale svolge, o potrebbe svolgere, lavori di tipo prevalentemente manuale, certamente più usuranti a causa della lesione subita.
Quanto al danno per ritardato pagamento, trattandosi di debito di valore ed essendo stata effettuata la liquidazione di cui sopra all'attualità, sulla somma anzidetta, devalutata alla data della prima messa in mora (30/09/21) e rivalutata anno per anno secondo gli indici
Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai, sono dovuti, in adesione all'orientamento della S.C. (S.U. n. 1712/1995), gli interessi legali al tasso p.t. vigente, a partire dal 30/09/21 fino alla pubblicazione della presente decisione;
da tale pagina 15 di 16 data, che segna la conversione del debito risarcitorio di valore in debito di valuta, sono dovuti gli interessi legali sulla somma liquidata all'attualità fino al saldo.
In ordine alle spese, comprese quelle di CML, esse seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- Accoglie la domanda per quanto di ragione e condanna la convenuta
[...]
in persona Controparte_6
del legale rapp. te p.t., al pagamento, in favore di , della somma di € Parte_1
60.000,00 oltre interessi nei sensi di cui in motivazione, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale.
- Condanna la medesima convenuta al pagamento delle spese di lite liquidate in euro
545,00 per esborsi ed euro 5077,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge e regolamento, con attribuzione agli avv. Antonio Andria e Corrada Andria per dichiarazione di antistatarietà; pone a definitivo carico della convenuta le spese di consulenza come liquidate in separato decreto.
Così deciso in Salerno, lì 6 giugno 2025.
Il giudice dott. sa Maria Stefania Picece
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE SECONDA CIVILE
In persona del giudice unico monocratico dott.sa Maria Stefania Picece ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 4989 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti con decreto del 28.01.2025.
TRA
, nato ad [...] il [...], (c.f. ) Parte_1 CodiceFiscale_1
residente in [...], rappresentato e difeso dall' avvocato Antonio Andria (c.f. ) e dall'avv. Corrada Andria (c.f. C.F._2
) ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Salerno, C.F._3
alla via SS. Martiri Salernitani 24, e ai seguenti indirizzi di PEC
E rdiforense.salerno. – Email_1
pagina 1 di 16 .salerno.it, giusta procura rilasciata a margine Email_3 CP_1
dell'atto introduttivo.
ATTORE
E
Controparte_2
, in persona del Direttore Generale, con sede in via S. Leonardo,
[...]
Salerno (C.F. e P.I. ), rappresentata, assistita e difesa, P.IVA_1 P.IVA_2
congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv. Eva Anzalone(C.F. C.F._4
) e dall'avv. Annarita Colantuono (C.F. elettivamente
[...] C.F._5
domiciliate presso l'Ufficio Avvocatura – Funzione Affari Legali – dell'
[...]
sita in Salerno alla Via Controparte_3
S. Leonardo, giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione, in esecuzione della deliberazione del Direttore Generale, pec: Email_4
Email_5
CONVENUTA
AVENTE AD OGGETTO
Azione di risarcimento dei danni derivanti da responsabilità professionale medica.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con atto di citazione notificato in data 3 giugno 2022, citava in Parte_1
giudizio l' Controparte_2
allegando di essere stato trasportato, in data 22/09/2018, al pronto Soccorso del citato nosocomio, dove veniva ricoverato con diagnosi di lussazione tibio peronea e sottoposto il giorno stesso ad intervento chirurgico. Lamentava tuttavia l'attore la imperita esecuzione di tale intervento e comunque il negligente adempimento dei propri obblighi pagina 2 di 16 da parte dei sanitari che lo ebbero in cura, i quali, anche ai controlli successivi all'intervento, nonostante le indagini strumentali eseguite mostrassero evidente la persistenza dell'alterazione dei rapporti articolari e cioè il fallimento del trattamento chirurgico eseguito, nulla fecero per emendare l'errore commesso, così ulteriormente aggravando la situazione del paziente. Allegava quindi l'attore non solo di non esser stato diligentemente curato per la sua originaria patologia, ma di aver patito, a seguito dell'allegata malpractice medica, un significativo aggravamento delle sue condizioni;
e su tali premesse chiedeva alla convenuta azienda ospedaliera il ristoro dei danni subiti.
L'attore precisava altresì che, prima dell'instaurarsi del presente giudizio, aveva vanamente costituito in mora l'ente responsabile e proposto domanda di mediazione ex
D.L. 28/2010, conclusasi con un verbale negativo per assenza della parte invitata, assolvendo così alla prescritta condizione di procedibilità. All'udienza di prima trattazione parte convenuta, benché ritualmente citata, non compariva, ma si costituiva solo successivamente, precisamente in data 21.10.2022, chiedendo il rigetto della domanda. Il Tribunale, ritenutane l'opportunità, in accoglimento della richiesta attorea, disponeva consulenza medico legale sulla persona dell'attore e veniva quindi conferito incarico al Collegio designato, che, all'esito delle operazioni peritali depositava il proprio elaborato. La causa veniva quindi rinviata per la precisazione delle conclusioni e, all'udienza del 20 gennaio 2025, veniva trattenuta in decisione, con concessione alle parti dei termini di legge per il deposito di memorie e repliche conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve darsi conto della circostanza che l'evento denunciato dalL'attore come malpractice sanitaria risale ad epoca successiva all'entrata in vigore delle normative cd. e , essendo avvenuto, l'intervento chirurgico, il 22 CP_4 CP_5 pagina 3 di 16 settembre dell'anno 2018: tanto rileva ai fini della normativa applicabile, ovvero dei principi giurisprudenziali come consolidati sino all'avvento delle nuove disposizioni della L.
8.03.17 n. 24.
La domanda è risultata fondata e deve essere accolta nei termini che seguono.
In ordine alla configurazione della responsabilità in capo alla struttura ospedaliera presso la quale fu sottoposto ad intervento chirurgico , nonché Parte_1
relativamente ai generali principi di diritto da applicarsi nel caso di specie, oggetto di approfondita analisi giurisprudenziale e dottrinale come evolutasi nel corso degli anni, e non sconfessata dalla normativa sopravvenuta, in quanto alla responsabilità della struttura sanitaria, si osserva quanto segue.
La Cassazione ha costantemente inquadrato la responsabilità dell'ente ospedaliero nella responsabilità contrattuale, sul rilievo che l'accettazione del paziente in ospedale, ai fini del ricovero o di una visita ambulatoriale, comporta la conclusione di un contratto (v. per es. Cass. n. 5939/1993; Cass. n. 4152/1995; Cass. n. 7336/1998; Cass. n. 589/1999;
Cass. n. 3492/2002; Cass. n. 11316/2003; Cass. n. 10297/2004, Cass. n. 9085/2006).
A fondamento di detta responsabilità contrattuale, parte della giurisprudenza più risalente individuava un contratto avente il medesimo contenuto di quello stipulato con il professionista, pertanto un contratto d'opera professionale, con conseguente applicabilità del relativo regime (specialiter l'art. 2236 CC).
Tale impostazione appariva, tuttavia, imprecisa (non ricorrendo in tale fattispecie il requisito della personalità proprio del contratto d'opera intellettuale) e comunque insufficiente a fotografare il complesso delle prestazioni alle quali è tenuta la struttura sanitaria per effetto del contratto con il paziente.
pagina 4 di 16 Ecco perché appare preferibile l'orientamento più recente della giurisprudenza (già in nuce in Cass., Sez. Un., n. 9556/2002), che pone a fondamento della responsabilità della struttura sanitaria la figura del contratto atipico c.d. di spedalità o di assistenza sanitaria.
Si è, in particolare, affermato che “Il rapporto che si instaura tra paziente e casa di cura privata (o ente ospedaliero) ha fonte in un atipico contratto a prestazioni corrispettive con effetti protettivi nei confronti del terzo, da cui, a fronte dell'obbligazione al pagamento del corrispettivo (che ben può essere adempiuta dal paziente, dall'assicuratore, dal Servizio Sanitario Nazionale o da altro Ente), insorgono a carico della casa di cura (o dell'ente), accanto a quelli di tipo “lato sensu” alberghieri, obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico e dell'apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni od emergenze. Ne consegue che la responsabilità della casa di cura (o dell'Ente) nei confronti del paziente ha natura contrattuale, e può conseguire, ai sensi dell'art. 1218 CC, all'inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico, nonché, ai sensi dell'art. 1228 CC, all'inadempimento della prestazione medico- professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e la sua organizzazione aziendale, non rilevando in contrario al riguardo la circostanza che il sanitario risulti essere anche “di fiducia” dello stesso paziente, o comunque dal medesimo scelto” (Cass., n. 13066/2004; e negli stessi termini Cass. n. 2042/2005).
Alla stregua di tale orientamento, dunque, oggetto della obbligazione non è solo la prestazione del medico, ma una prestazione complessa definita di “assistenza sanitaria”, fondata sul contratto atipico individuato dalla sentenza Cassazione n. 13066/2004 in pagina 5 di 16 base allo schema della “locatio operis”, con obbligazione di risultato;
unitario è il criterio della responsabilità, sia per la casa di cura privata che pubblica, non essendo possibile differenziare la responsabilità in base alla natura del soggetto danneggiante, trattandosi di violazioni che incidono sul bene della salute, tutelato quale diritto fondamentale dalla nostra Carta costituzionale, senza possibilità di limitazioni di responsabilità o differenze risarcitorie a seconda della diversa natura (pubblica o privata) della struttura sanitaria, in entrambi i casi, dunque, troveranno applicazione le norme civilistiche di cui agli artt. 1176, 1218 e 2236 CC (cfr. Cass. n. 5939/1993 e negli stessi termini Cass. n. 4152/1995, Cass. n. 4058/2005); inoltre, è irrilevante, ai fini della responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, lo status giuridico del medico in relazione alla struttura ospedaliera nella quale è stato eseguito l'intervento o la prestazione: in ogni caso questi, nel momento in cui effettua la prestazione all'interno della struttura sanitaria, è considerato quale ausiliario necessario, sia in presenza che in assenza di un rapporto di lavoro subordinato, sussistendo comunque un collegamento tra la prestazione medica e l'organizzazione aziendale;
tale collegamento permane anche se il sanitario risulti essere “di fiducia” del paziente (Cfr. in tal senso Cass. n. 10297/2004).
Acclarata la natura contrattuale della responsabilità della struttura sanitaria, secondo l'orientamento attualmente prevalente, tale responsabilità si fonderà: sulla norma generale di cui all'art. 1218 CC per l'inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico (responsabilità per fatto proprio); sulla previsione di cui all'art. 1228 CC, per i fatti dolosi e colposi dei terzi (sanitari, personale paramedico, ausiliario etc.) di cui si avvale la struttura sanitaria nell'adempimento dell'obbligazione (c.d. responsabilità oggettiva per fatto altrui).
pagina 6 di 16 In quest'ultimo caso, peraltro, la responsabilità sarà configurabile solamente nel caso in cui sia accertata la colpa del sanitario (oltre che il nesso di causalità tra la condotta del sanitario e il danno al paziente).
Alla stregua di quanto evidenziato sopra, le obbligazioni a carico della struttura sanitaria possono sintetizzarsi in:
1) prestazioni di diagnosi, cura e assistenza post-operatoria;
2) prestazioni di tipo organizzativo relative anche alla sicurezza e manutenzione delle attrezzature e dei macchinari in dotazione;
3) vigilanza e custodia dei pazienti;
4) prestazione di natura alberghiera (vitto-riscaldamento-alloggio).
Viene così esaltata, dalla dottrina e giurisprudenza più recenti, l'affermazione di una responsabilità contrattuale della struttura sanitaria:
- non solo collegata all'intervento diagnostico e/o terapeutico dei medici, e all'attività strumentale ed accessoria del personale ausiliario, paramedico etc.;
- ma anche direttamente imputabile alla stessa struttura nel complesso, per i danni provocati dalla insufficiente organizzazione o dalla inefficienza dei servizi e delle attrezzature.
In definitiva, l'attività del medico all'interno della struttura sanitaria non è che un segmento della più complessa prestazione richiesta all'Ente e può, quindi, sussistere una responsabilità della struttura sanitaria anche in mancanza di responsabilità del personale sanitario.
In termini più chiari, la struttura sanitaria risponderà del danno da disorganizzazione nell'ipotesi di violazione dell'obbligo accessorio, connesso alla prestazione principale, di non recare danno ingiusto al paziente per omissione di diligenza nel predisporre gli pagina 7 di 16 strumenti necessari all'esatto adempimento della prestazione sanitaria ex artt. 1175 e
1375 cod. civ.
In definitiva, mentre ai sensi dell'art.1218 CC sul creditore incombe l'onere di provare il titolo (contratto) dal quale scaturisce l'obbligazione e la scadenza del termine (se previsto) per l'adempimento, limitandosi ad allegare l'inadempimento (gravando ex adverso sul debitore l'onere della prova del fatto estintivo dell'obbligazione: adempimento o impossibilità sopravvenuta della prestazione); nel caso di obbligazioni di mezzi, il creditore è altresì tenuto a provare l'inesatto adempimento.
Tale onere subisce, tuttavia, un temperamento nel caso di interventi operatori di routine o comunque di non difficile esecuzione ai quali consegua un risultato (inaspettatamente) peggiorativo delle condizioni finali del paziente.
In tali casi, infatti, la Cassazione ha più volte affermato che “la dimostrazione da parte del paziente dell'aggravamento della sua situazione patologica o l'insorgenza di nuove patologie è idonea a fondare una presunzione semplice in ordine all'inadeguata o negligente prestazione, spettando all'obbligato fornire la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti peggiorativi siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile” (Cass. n. 6141/1978; Cass. n.
6220/1988; Cass. n. 3492/2002).
Più specificamente, l'onere della prova è stato ripartito tra le parti nel senso che:
- spetta al medico provare che il caso è di particolare difficoltà e al paziente l'inesatto adempimento del medico, ovvero le modalità di negligente esecuzione dell'intervento;
- ovvero spetta al paziente provare che si tratta di un intervento di routine o comunque di facile esecuzione dal quale è derivato un esito peggiorativo e al medico pagina 8 di 16 fornire la prova liberatoria dell'esatto adempimento o dell'impossibilità sopravvenuta della prestazione (sub specie di mancanza di colpa: cfr. su tutte Cass. n. 4852/1999 e
Cass. n. 1127/1998).
In quest'ultimo caso, alcuna parte della dottrina ha parlato di metamorfosi dell'obbligazione di mezzi in obbligazione di (quasi) risultato, anche al fine di sconfessare l'utilità della stessa distinzione tra i due tipi di obbligazione. Altra parte (e con essa la giurisprudenza prevalente), in modo più cauto, ha invece precisato che non si verifica alcuna metamorfosi sul piano sostanziale, ma opera più semplicemente sul piano processuale il principio res ipsa loquitur: vale a dire una presunzione relativa di responsabilità in tutti i casi in cui l'operato del medico presenti aspetti tali da rendere giuridicamente presumibile una negligenza professionale.
I risultati sopra riassunti sono stati riletti da una giurisprudenza più recente (specialiter
Cass. nn. 10297, 11488 e 9471 del 2004), alla luce del principio enunciato in termini generali dalle Sezioni Unite con la sentenza 30.10.01, n. 13533, in tema di onere della prova dell'inadempimento e dell'inesatto adempimento.
Le Sezioni Unite, nel risolvere un contrasto di giurisprudenza tra le sezioni semplici, hanno enunciato il principio, secondo cui il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo, costituito dall'avvenuto adempimento.
Analogo principio è stato enunciato con riguardo all'inesatto adempimento, rilevando che al creditore istante è sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, pagina 9 di 16 ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto, adempimento.
Applicando detti principi alla responsabilità professionale del medico, la Cassazione inaugura un nuovo orientamento, secondo il quale “il paziente che agisce in giudizio deducendo deve provare il contratto e allegare l'inadempimento del sanitario restando
a carico del debitore l'onere di provare l'esatto adempimento” (Cass. n.10297/2004 e
Cass. n.9085/2006).
Più precisamente, il paziente dovrà provare l'esistenza del contratto e l'aggravamento della situazione patologica o l'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento, restando a carico del sanitario o dell'ente ospedaliero la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti peggiorativi siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile. “La distinzione tra prestazione di facile esecuzione e prestazione implicante la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà non rileva dunque più quale criterio di distribuzione dell'onere della prova, ma dovrà essere apprezzata per la valutazione del grado di diligenza e del corrispondente grado di colpa, restando comunque a carico del sanitario la prova che la prestazione era di particolare difficoltà” (Cass. n. 10297/2004).
Tali conclusioni, del resto, appaiono pienamente coerenti con i principi tradizionalmente posti alla base del riparto dell'onere probatorio:
- il principio di c.d. persistenza del diritto in capo al creditore, gravando sul debitore la prova contraria della sua estinzione;
- e di c.d. vicinanza o riferibilità della prova, inteso come apprezzamento dell'effettiva possibilità per l'una o per l'altra parte di offrirla. pagina 10 di 16 Significativo è, con riferimento a quest'ultimo principio, il ragionamento di Cass.
21.0.04, n. 11488, la quale afferma che “la prova dell'incolpevolezza dell'inadempimento (ossia della impossibilità della prestazione per causa non imputabile al debitore) e della diligenza nell'adempimento è sempre riferibile alla sfera
d'azione del debitore, in misura tanto più marcata quanto più l'esecuzione della prestazione consista nell'applicazione di regole tecniche, sconosciute al creditore in quanto estranee al bagaglio della comune esperienza e specificamente proprie di quello del debitore”.
E ancora, se nell'obbligazione di mezzi l'oggetto della prestazione è un comportamento diligente e, specularmente, l'inadempimento coincide con il difetto di diligenza nell'esecuzione della prestazione, “non vi è dubbio che la prova sia vicina a chi ha eseguito la prestazione, tanto più che trattandosi di obbligazione professionale il difetto di diligenza consiste nell'inosservanza delle regole tecniche che governano il tipo di attività alla quale il debitore è tenuto” (Cass. n. 10297/2004 cit.).
Quindi, per il principio di vicinanza della prova, compete al medico, che è in possesso degli elementi utili per paralizzare la pretesa del creditore nonché del bagaglio conoscitivo necessario, provare l'esatto adempimento o l'incolpevole inadempimento.
Con la precisazione, peraltro, che la prova cui è tenuta la struttura sanitaria dell'assenza di colpa non va intesa come “prova negativa”, bensì come prova positiva del fatto contrario (ovvero che la prestazione è stata eseguita diligentemente).
Pertanto, la trasposizione della sentenza delle Sezioni Unite del 2001 si è tradotta in un ribaltamento dell'onere della prova in punto di inadempimento, essendo il creditore- paziente tenuto solo ad allegarlo.
pagina 11 di 16 Il nesso causale, al di là e prima di qualsivoglia analisi di prevedibilità/evitabilità soggettiva, è, puramente e semplicemente, la relazione esterna intercorrente tra comportamento ed evento, svincolata da qualsivoglia giudizio di prevedibilità soggettiva: la rigorosa oggettivazione del concetto di eziologia dell'evento consente di tenere irrinunciabilmente distinti i due piani di analisi strutturale dell'illecito, fungendo la colpa come limite alla oggettiva affermazione della responsabilità una volta accertata la relazione causale tra la condotta e l'evento.
Quanto al riparto dell'onus probandi, con specifico riferimento alla responsabilità medica, si afferma che: il positivo accertamento del nesso di causalità deve formare oggetto di prova da parte del danneggiato-paziente, in quanto elemento costitutivo della domanda risarcitoria;
la colpa medica, alla luce dell'orientamento ormai ampiamente condiviso, deve solo essere allegata dal paziente, gravando ex adverso sulla struttura sanitaria la prova liberatoria dell'assenza della stessa (si v. anche Cassazione civile sez.
III 12/09/2013 n. 20904: “Allorquando la responsabilità medica venga invocata a titolo contrattuale, cioè sul presupposto che fra il paziente ed il medico e/o la struttura sanitaria sia intercorso un rapporto contrattuale (o da "contatto"), la distribuzione,
"inter partes", dell'onere probatorio riguardo al nesso causale deve tenere conto della circostanza che la responsabilità è invocata in forza di un rapporto obbligatorio corrente fra le parti ed è dunque finalizzata a far valere un inadempimento oggettivo.
Ne consegue che, per il paziente/danneggiato, l'onere probatorio in ordine alla ricorrenza del nesso di causalità materiale - quando l'impegno curativo sia stato assunto senza particolari limitazioni circa la sua funzionalizzazione a risolvere il problema che egli presentava - si sostanzia nella prova che l'esecuzione della prestazione si è inserita nella serie causale che ha condotto all'evento di danno, pagina 12 di 16 rappresentato o dalla persistenza della patologia per cui era stata richiesta la prestazione, o dal suo aggravamento, fino ad esiti finali costituiti dall'insorgenza di una nuova patologia o dal decesso del paziente”).
Incontestata la circostanza della prestazione a favore (intervento chirurgico) dell'attore in regime di ricovero presso il nosocomio salernitano, è stata espletata, nel corso del giudizio, la consulenza medico legale al fine di accertare ciò che era stato allegato dalla parte attrice.
Ebbene, i consulenti nominati dal Tribunale, dott. ri (medico legale) e Per_1 Per_2
specialista in ortopedia, hanno rassegnato delle conclusioni che possono ritenersi senza tema di smentite assolutamente condivisibili, laddove hanno accertato la sussistenza di postumi derivanti dall'imperito intervento chirurgico praticato presso l'azienda ospedaliera convenuta, e cioè “Lussazione tibio – peronea – astragalica con multipli distacchi parcellari tibiali con flc escoriata mediale a sin. + flc con perdita di sostanza falange distale e prossimale I dito piede sin.”. I consulenti nominati dal Tribunale sono stati in grado di affermare che: “Orbene il trattamento, eseguito in urgenza, di una lesione grave, doveva raggiungere dei risultati radiografici ed anatomici di maggiore qualità, con possibilità di reintervenire per all'esito della TC del 25/09/2018 che evidenziava la insufficiente riduzione anatomica della caviglia sinistra dell'attore. Ciò non avvenne, verosimilmente, anche in considerazione di un quadro cutaneo non brillante con adeguamenti farmacologici della antibioticoterapia per verosimile dubbio di impegno settico delle ferite abrase, anatomicamente adiacenti la TT. Il trattamento continuò sulla falsa riga del primo intervento chirurgico, fino alla rimozione del fissatore esterno del 26/10/2018 e della vite intersindesmosica del 22/11/2018. Quindi, una insufficiente riduzione dell'articolazione tibio tarsica ha condotto ad una pagina 13 di 16 persistente sublussazione della caviglia, che, nel tempo, ha richiesto ulteriori interventi chirurgici di stabilizzazione della caviglia, fino alla protesizzazione della caviglia stessa
(quadro clinico attuale). Il quadro attuale di DB complessivo è del 18% (linee guida
SIMLA, anchilosi della TT in posizione favorevole con blocco della sottoastragalica). Il danno anatomico funzionale che sarebbe, in ogni caso, residuato alla lesione, correttamente ridotta e trattata, sarebbe stato almeno con 10% di DB.”. I consulenti hanno poi così quantificato il danno biologico temporaneo subito dal leso: I.T.T. al
100%: 30gg., I.T.P. al 50%: 30gg., I.T.P. al 25%: 30gg.
Si deve poi dare atto del criterio di calcolo del danno subito liquidabile, e cioè il danno iatrogeno cd. differenziale, costituito dalla conseguenza negativa addebitabile alla malpractice medica: tale calcolo deve essere effettuato sottraendo la percentuale di invalidità addebitabile all'operato del sanitario, o in genere, alla struttura, di cui è stata accertata la colpa, dalla percentuale totale di invalidità di cui il soggetto sia risultato affetto (il risarcimento è quindi pari all'importo stabilito per la percentuale d'invalidità complessiva, al quale va però sottratto l'importo, indicato dalle tabelle, per la percentuale di invalidità che sarebbe comunque residuata nel paziente anche in caso di intervento ottimale e corretto del medico (sentenze della Cassazione n. 8551 e n. 6341 del 2017).
Il danno suddetto, di tipo non patrimoniale, deve essere quantificato in base alle note
Tabelle del Tribunale di Milano, pertanto, accertato un danno biologico temporaneo totale (risarcibile) pari a 30 giorni, un danno biologico temporaneo parziale di giorni 30 al 50% e 30 al 25%, ed il danno iatrogeno differenziale del 10%, attesa l'età del danneggiato al momento del verificarsi dell'evento lesivo (anni 53) la somma liquidabile sarebbe pari ad euro 39.367,00 (si v. Cass. Civ. n. 6341/2014 secondo la quale “in tema pagina 14 di 16 di responsabilità medica, allorché un paziente, già affetto da una situazione di compromissione dell'integrità fisica, sia sottoposto ad un intervento che, per la sua cattiva esecuzione, determini un esito di compromissione ulteriore rispetto alla percentuale che sarebbe comunque residuata anche in caso di ottimale esecuzione dell'intervento stesso, ai fini della liquidazione del danno con il sistema tabellare, deve assumersi come percentuale di invalidità quella effettivamente risultante, alla quale va sottratto quanto monetariamente indicato in tabella per la percentuale di invalidità comunque ineliminabile, e perciò non riconducibile alla responsabilità del sanitario”, nel caso concreto è accertata una percentuale del 18% di DBP, ed una percentuale di
DBP, ineliminabile, del 10%, sicché la liquidazione deve essere effettuato sottraendo alla somma come risultante dalle tabelle per la liquidazione equitativa del 18% la somma come risultante dalla liquidazione equitativa del 10%, e non, invece, liquidando sic et simpliciter la percentuale dell'8%): tale somma, incrementata sino ad euro
60.000,00 può essere ritenuta (in assenza di evidenze di segno contrario) pienamente satisfattiva e ristoratrice del danno biologico, ed in genere non patrimoniale, sofferto dall'attore, il quale svolge, o potrebbe svolgere, lavori di tipo prevalentemente manuale, certamente più usuranti a causa della lesione subita.
Quanto al danno per ritardato pagamento, trattandosi di debito di valore ed essendo stata effettuata la liquidazione di cui sopra all'attualità, sulla somma anzidetta, devalutata alla data della prima messa in mora (30/09/21) e rivalutata anno per anno secondo gli indici
Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai, sono dovuti, in adesione all'orientamento della S.C. (S.U. n. 1712/1995), gli interessi legali al tasso p.t. vigente, a partire dal 30/09/21 fino alla pubblicazione della presente decisione;
da tale pagina 15 di 16 data, che segna la conversione del debito risarcitorio di valore in debito di valuta, sono dovuti gli interessi legali sulla somma liquidata all'attualità fino al saldo.
In ordine alle spese, comprese quelle di CML, esse seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- Accoglie la domanda per quanto di ragione e condanna la convenuta
[...]
in persona Controparte_6
del legale rapp. te p.t., al pagamento, in favore di , della somma di € Parte_1
60.000,00 oltre interessi nei sensi di cui in motivazione, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale.
- Condanna la medesima convenuta al pagamento delle spese di lite liquidate in euro
545,00 per esborsi ed euro 5077,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge e regolamento, con attribuzione agli avv. Antonio Andria e Corrada Andria per dichiarazione di antistatarietà; pone a definitivo carico della convenuta le spese di consulenza come liquidate in separato decreto.
Così deciso in Salerno, lì 6 giugno 2025.
Il giudice dott. sa Maria Stefania Picece
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