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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 16/05/2025, n. 916 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 916 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
Seconda sezione civile
Il GOP in persona della dott.ssa Rosa Aricò ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. RG.5423 \ 2013 introitata in decisione il 04 marzo 2025 senza concessione dei termini di cui all'art 190 c.p.c. a seguito di udienza tenutasi in modalità cartolare mediante deposito di note di trattazione scritta
TRA codice fiscale , rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'Avv. Ottavio Occhipinti come da procura in atti, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo sito in Messina Via Giordano
Bruno 155 , Pec : Email_1
Attrice
Contro
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
Pec: Email_2
Convenuta contumace Oggetto : ripetizione indebito oggettivo
Conclusioni : il procuratore di parte attrice insiste nelle proprie richieste riportandosi integralmente agli atti e verbali di causa
In Fatto ed in Diritto
Preliminarmente, va rilevato che si omette di sviluppare lo svolgimento integrale del processo, atteso che, a norma dell'art. 132 cpc come novellato a seguito della L. 18/06/2009 n. 69, la sentenza deve contenere unicamente la “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”.
La sentenza può sempre essere motivata in forma abbreviata mediante
“rinvio agli elementi di fatto riportati in uno o più atti di causa” e la
“esposizione delle ragioni in diritto” può consistere nel riferimento ai precedenti giurisprudenziali.
Tanto premesso, quanto agli elementi di fatto nella prospettazione delle parti e alle rispettive domande, eccezioni e difese, si rinvia all'atto introduttivo del giudizio ed a tutte le memorie depositate nel corso del giudizio, rimasta parte convenuta contumace.
Con atto di citazione notificato il 18-23 settembre 2013, la sig.ra conveniva Pt_1
in giudizio la in persona del legale rappresentante Controparte_2
pro tempore chiedendo la restituzione della somma €. 33.000,00 corrisposta alla
Cooperativa in assenza di qualsivoglia titolo.
Premetteva a tal uopo l'attrice di essere stata interessata all'acquisto di uno degli alloggi da realizzarsi da parte della convenuta nell'ambito di un CP_3
Programma Costruttivo denominato “Torrente Trapani” ed a tal proposito di essersi messa in contatto con quest'ultima, nel corso dell'anno 2007, al fine di avviare l'iter necessario al suddetto fine.
Deduceva la signora che pur non essendo stata invitata né a formulare Pt_1
istanza di ammissione alla cooperativa in qualità di socia, né tantomeno a sottoscrivere preliminare di prenotazione dell'alloggio, la aveva CP_3
inviato all'attrice note informative aventi come destinatari dapprima gli “aspiranti soci”, poi i “soci” e poi ancora i “soci prenotatari”, invitandola ad effettuare dei versamenti periodici di somme di denaro sulla scorta di un piano di pagamento che avrebbe portato alla definitiva assegnazione dell'alloggio.
Evidenziava l'istante di aver provveduto in assoluta buona fede, ad effettuare in favore della convenuta i seguenti versamenti: €. 7.000,00 in data 1.10.2007; €.
8.000,00 in data 29.06.2009; €. 9.000,00 in data 31.08.2009; €. 9.000,00 in data
14.10.2009 per la complessiva somma di €. 33.000,00.
Sicchè, non avuta più alcuna notizia del Programma Costruttivo, parte attrice decideva di depositare, in data 24.11.2011, le proprie dimissioni dal programma medesimo con richiesta di restituzione delle somme versate, richiesta in vano reiterata con raccomandata a.r. del 27.11.2012 .
La convenuta non si costituiva in giudizio, rimanendo contumace, ammessi ed espletati i mezzi istruttori la causa veniva differita per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 04/04/2023 ove assunta in decisione con concessione di termini.
Rimessa sul ruolo dell'odierno decidente insediatasi nel mese di ottobre 2023 per la prima volta all'udienza del 16 gennaio 2024 per produzione documentale della relata di notifica dell'atto di citazione eseguita dall'avvocato Occhipinti tramite
Pec , firmata digitalmente ai sensi dell'art 3 bis L.53/1994 ;ottemperato a detto incombente, la causa veniva differita per carico di ruolo al 28 gennaio 2025 , udienza tenuta in modalità cartolare ed indi assunta in decisione senza concessione dei termini di legge il giorno 04 marzo 2025. Va preliminarmente dichiarata la contumacia della convenuta Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore sebbene
[...]
ritualmente evocata nel presente giudizio.
La domanda attorea è fondata e pertanto meritevole di accoglimento.
Il caso in esame sussumibile nella fattispecie dell'indebito oggettivo legittima parte attrice a ripetere la somma pagata.
Dalle risultanze istruttorie è emerso infatti che la signora mai Parte_1
sottoscrisse istanza di ammissione in qualità di socia alla Cooperativa Città del
Sole 81 soc arl , né preliminare di prenotazione alloggio, sebbene dalla documentazione versata in atti risulti che quest'ultima sarebbe stata invitata ai versamenti e notiziata dal Presidente in ordine all'iter Controparte_4
istruttorio del progetto edilizio fino al 29 maggio 2009.
Giova osservare peraltro che in assenza di richiesta di ammissione e comunque di esplicita deliberazione di ammissione alla compagine cooperativistica, è impossibile ritenere che si sia determinata la nascita del rapporto sociale (V. Cass.
Civ. 12627/2006) con conseguente insussistenza di ogni connesso onere a carico di chi non ha acquisito la qualità di socio".
Nel caso di specie e ,precisamente dalla documentazione versata in atti proveniente dalla Soc Cooperativa 81 Città del Sole, si evince che l'attrice rientrerebbe tra gli aspiranti soci che hanno richiesto alloggio e soci prenotatari di alloggio , ove era previsto il costo di euro 160.000,00 per ogni appartamento ed euro 190.000,00 per ogni villetta, prevedendo un finanziamento regionale all'1.15% di 97.000,00 circa in 20 anni fissi.
Or, non può revocarsi in dubbio il diritto alla restituzione degli importi conferiti in assenza di un valido contratto sottoscritto nonché dell'assegnazione dell'alloggio. La stessa attrice ha documentalmente provato di aver comunicato alla convenuta di voler rinunciare al programma edilizio, mentre quest'ultima non ha fornito elementi probatori diretti a dimostrare il legittimo diritto a trattenere gli importi corrisposti
L'istante ha versato 33.000,00 euro dal 2007 al 2009, così come dimostrato dalla documentazione versata in atti e ,segnatamente da bonifici bancari eseguiti presso la Filiale del Banco san Paolo di Torino;
pertanto stante che a distanza di 3 anni nessun riscontro al proprio fine ne sarebbe derivato la signora ha Pt_1
comunicato le proprie dimissioni dal Programma costruttivo, sicchè il diritto al recesso e alla restituzione dell'importo versato deve ritenersi più che giustificato
(Tribunale di Roma, Sentenza n. 5579/2025 del 11-04-2025).
L'odierna attrice ha chiesto la ripetizione di quanto prestato alla Cooperativa Città del Sole 81 arl esperendo nei suoi confronti un'azione di indebito arricchimento
(cfr. Tribunale di Catanzaro, Sentenza n. 792/2025 del 23-04-202), la convenuta non si è costituita nel presente giudizio, tantomeno ha contestato quanto dedotto ex adverso, sicchè alla luce di consolidati principi della giurisprudenza di legittimità, il pagamento eseguito in virtù di una prestazione non dovuta obbliga colui che lo ha ricevuto, in mancanza di un titolo che ne giustifichi l'attribuzione alla sua restituzione.
La fattispecie in esame è infatti sussumibile nell'istituto di cui all'art . 2033 c.c. che ha portata generale e si applica a tutte le ipotesi di inesistenza, originaria o sopravvenuta del titolo di pagamento, qualunque ne sia la causa (Cass. n. 18266 del 2018) consentendo così al solvens di ottenere la restituzione di quanto indebitamente pagato.
Sul punto, la Suprema Corte di Cassazione ha precisato che “l'accertata nullità del negozio giuridico, in esecuzione del quale sia stato eseguito un pagamento, dà luogo ad un'azione di ripetizione di indebito oggettivo, volta ad ottenere la condanna alla restituzione della prestazione eseguita in adempimento del negozio nullo” ( crf. in tal senso: Cass. civ. sez. II, 16/12/2024, (ud. 26/11/2024, dep.
16/12/2024), Presupposti imprescindibili dell'indebito oggettivo sono proprio l'accertamento dell'esecuzione della prestazione non dovuta e l'assenza o il venir meno del titolo in base al quale detta prestazione è stata eseguita (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 12 giugno 2018, n. 15196), per cui la legittimazione attiva e passiva spettano esclusivamente a colui che paga ed a colui che la riceve. ..." (cfr. Tribunale di
Catanzaro, Sentenza n. 792/2025 del 23-04-2025).
La domanda va accolta e le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice ,definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza eccezione e difesa in accoglimento della domanda proposta da così Parte_1
provvede:
Dichiara la contumacia di , in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., domiciliato per la carica presso la sede della Società in
Messina via del Bufalo n. 7.
Condanna la convenuta alla restituzione nei confronti di della Parte_1
somma di euro 33.000,00 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
Condanna altresì la convenuta alla refusione delle spese processuali che liquida in euro 3.809,00 oltre iva cpa e spese generali
Così deciso in Messina il 16/05/2025
Il GOP
Dott.ssa Rosa Aricò
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
Seconda sezione civile
Il GOP in persona della dott.ssa Rosa Aricò ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. RG.5423 \ 2013 introitata in decisione il 04 marzo 2025 senza concessione dei termini di cui all'art 190 c.p.c. a seguito di udienza tenutasi in modalità cartolare mediante deposito di note di trattazione scritta
TRA codice fiscale , rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'Avv. Ottavio Occhipinti come da procura in atti, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo sito in Messina Via Giordano
Bruno 155 , Pec : Email_1
Attrice
Contro
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
Pec: Email_2
Convenuta contumace Oggetto : ripetizione indebito oggettivo
Conclusioni : il procuratore di parte attrice insiste nelle proprie richieste riportandosi integralmente agli atti e verbali di causa
In Fatto ed in Diritto
Preliminarmente, va rilevato che si omette di sviluppare lo svolgimento integrale del processo, atteso che, a norma dell'art. 132 cpc come novellato a seguito della L. 18/06/2009 n. 69, la sentenza deve contenere unicamente la “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”.
La sentenza può sempre essere motivata in forma abbreviata mediante
“rinvio agli elementi di fatto riportati in uno o più atti di causa” e la
“esposizione delle ragioni in diritto” può consistere nel riferimento ai precedenti giurisprudenziali.
Tanto premesso, quanto agli elementi di fatto nella prospettazione delle parti e alle rispettive domande, eccezioni e difese, si rinvia all'atto introduttivo del giudizio ed a tutte le memorie depositate nel corso del giudizio, rimasta parte convenuta contumace.
Con atto di citazione notificato il 18-23 settembre 2013, la sig.ra conveniva Pt_1
in giudizio la in persona del legale rappresentante Controparte_2
pro tempore chiedendo la restituzione della somma €. 33.000,00 corrisposta alla
Cooperativa in assenza di qualsivoglia titolo.
Premetteva a tal uopo l'attrice di essere stata interessata all'acquisto di uno degli alloggi da realizzarsi da parte della convenuta nell'ambito di un CP_3
Programma Costruttivo denominato “Torrente Trapani” ed a tal proposito di essersi messa in contatto con quest'ultima, nel corso dell'anno 2007, al fine di avviare l'iter necessario al suddetto fine.
Deduceva la signora che pur non essendo stata invitata né a formulare Pt_1
istanza di ammissione alla cooperativa in qualità di socia, né tantomeno a sottoscrivere preliminare di prenotazione dell'alloggio, la aveva CP_3
inviato all'attrice note informative aventi come destinatari dapprima gli “aspiranti soci”, poi i “soci” e poi ancora i “soci prenotatari”, invitandola ad effettuare dei versamenti periodici di somme di denaro sulla scorta di un piano di pagamento che avrebbe portato alla definitiva assegnazione dell'alloggio.
Evidenziava l'istante di aver provveduto in assoluta buona fede, ad effettuare in favore della convenuta i seguenti versamenti: €. 7.000,00 in data 1.10.2007; €.
8.000,00 in data 29.06.2009; €. 9.000,00 in data 31.08.2009; €. 9.000,00 in data
14.10.2009 per la complessiva somma di €. 33.000,00.
Sicchè, non avuta più alcuna notizia del Programma Costruttivo, parte attrice decideva di depositare, in data 24.11.2011, le proprie dimissioni dal programma medesimo con richiesta di restituzione delle somme versate, richiesta in vano reiterata con raccomandata a.r. del 27.11.2012 .
La convenuta non si costituiva in giudizio, rimanendo contumace, ammessi ed espletati i mezzi istruttori la causa veniva differita per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 04/04/2023 ove assunta in decisione con concessione di termini.
Rimessa sul ruolo dell'odierno decidente insediatasi nel mese di ottobre 2023 per la prima volta all'udienza del 16 gennaio 2024 per produzione documentale della relata di notifica dell'atto di citazione eseguita dall'avvocato Occhipinti tramite
Pec , firmata digitalmente ai sensi dell'art 3 bis L.53/1994 ;ottemperato a detto incombente, la causa veniva differita per carico di ruolo al 28 gennaio 2025 , udienza tenuta in modalità cartolare ed indi assunta in decisione senza concessione dei termini di legge il giorno 04 marzo 2025. Va preliminarmente dichiarata la contumacia della convenuta Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore sebbene
[...]
ritualmente evocata nel presente giudizio.
La domanda attorea è fondata e pertanto meritevole di accoglimento.
Il caso in esame sussumibile nella fattispecie dell'indebito oggettivo legittima parte attrice a ripetere la somma pagata.
Dalle risultanze istruttorie è emerso infatti che la signora mai Parte_1
sottoscrisse istanza di ammissione in qualità di socia alla Cooperativa Città del
Sole 81 soc arl , né preliminare di prenotazione alloggio, sebbene dalla documentazione versata in atti risulti che quest'ultima sarebbe stata invitata ai versamenti e notiziata dal Presidente in ordine all'iter Controparte_4
istruttorio del progetto edilizio fino al 29 maggio 2009.
Giova osservare peraltro che in assenza di richiesta di ammissione e comunque di esplicita deliberazione di ammissione alla compagine cooperativistica, è impossibile ritenere che si sia determinata la nascita del rapporto sociale (V. Cass.
Civ. 12627/2006) con conseguente insussistenza di ogni connesso onere a carico di chi non ha acquisito la qualità di socio".
Nel caso di specie e ,precisamente dalla documentazione versata in atti proveniente dalla Soc Cooperativa 81 Città del Sole, si evince che l'attrice rientrerebbe tra gli aspiranti soci che hanno richiesto alloggio e soci prenotatari di alloggio , ove era previsto il costo di euro 160.000,00 per ogni appartamento ed euro 190.000,00 per ogni villetta, prevedendo un finanziamento regionale all'1.15% di 97.000,00 circa in 20 anni fissi.
Or, non può revocarsi in dubbio il diritto alla restituzione degli importi conferiti in assenza di un valido contratto sottoscritto nonché dell'assegnazione dell'alloggio. La stessa attrice ha documentalmente provato di aver comunicato alla convenuta di voler rinunciare al programma edilizio, mentre quest'ultima non ha fornito elementi probatori diretti a dimostrare il legittimo diritto a trattenere gli importi corrisposti
L'istante ha versato 33.000,00 euro dal 2007 al 2009, così come dimostrato dalla documentazione versata in atti e ,segnatamente da bonifici bancari eseguiti presso la Filiale del Banco san Paolo di Torino;
pertanto stante che a distanza di 3 anni nessun riscontro al proprio fine ne sarebbe derivato la signora ha Pt_1
comunicato le proprie dimissioni dal Programma costruttivo, sicchè il diritto al recesso e alla restituzione dell'importo versato deve ritenersi più che giustificato
(Tribunale di Roma, Sentenza n. 5579/2025 del 11-04-2025).
L'odierna attrice ha chiesto la ripetizione di quanto prestato alla Cooperativa Città del Sole 81 arl esperendo nei suoi confronti un'azione di indebito arricchimento
(cfr. Tribunale di Catanzaro, Sentenza n. 792/2025 del 23-04-202), la convenuta non si è costituita nel presente giudizio, tantomeno ha contestato quanto dedotto ex adverso, sicchè alla luce di consolidati principi della giurisprudenza di legittimità, il pagamento eseguito in virtù di una prestazione non dovuta obbliga colui che lo ha ricevuto, in mancanza di un titolo che ne giustifichi l'attribuzione alla sua restituzione.
La fattispecie in esame è infatti sussumibile nell'istituto di cui all'art . 2033 c.c. che ha portata generale e si applica a tutte le ipotesi di inesistenza, originaria o sopravvenuta del titolo di pagamento, qualunque ne sia la causa (Cass. n. 18266 del 2018) consentendo così al solvens di ottenere la restituzione di quanto indebitamente pagato.
Sul punto, la Suprema Corte di Cassazione ha precisato che “l'accertata nullità del negozio giuridico, in esecuzione del quale sia stato eseguito un pagamento, dà luogo ad un'azione di ripetizione di indebito oggettivo, volta ad ottenere la condanna alla restituzione della prestazione eseguita in adempimento del negozio nullo” ( crf. in tal senso: Cass. civ. sez. II, 16/12/2024, (ud. 26/11/2024, dep.
16/12/2024), Presupposti imprescindibili dell'indebito oggettivo sono proprio l'accertamento dell'esecuzione della prestazione non dovuta e l'assenza o il venir meno del titolo in base al quale detta prestazione è stata eseguita (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 12 giugno 2018, n. 15196), per cui la legittimazione attiva e passiva spettano esclusivamente a colui che paga ed a colui che la riceve. ..." (cfr. Tribunale di
Catanzaro, Sentenza n. 792/2025 del 23-04-2025).
La domanda va accolta e le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice ,definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza eccezione e difesa in accoglimento della domanda proposta da così Parte_1
provvede:
Dichiara la contumacia di , in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., domiciliato per la carica presso la sede della Società in
Messina via del Bufalo n. 7.
Condanna la convenuta alla restituzione nei confronti di della Parte_1
somma di euro 33.000,00 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
Condanna altresì la convenuta alla refusione delle spese processuali che liquida in euro 3.809,00 oltre iva cpa e spese generali
Così deciso in Messina il 16/05/2025
Il GOP
Dott.ssa Rosa Aricò