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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 08/01/2025, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo Italiano
La Corte d'Appello di Perugia
Sezione unica civile
Riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
1) dott. Claudia Matteini presidente
2) dott. Arianna De Martino consigliere
3) dott. Piero Aguzzi giudice ausiliario rel. e est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di secondo grado n. r.g. a. c. 809/2021
PROMOSSA DA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe La Spina, elettivamente Parte_1
domiciliata nel di lui studio in Perugia, Via Baglioni 36, attrice appellante
CONTRO
, rappresentato e difeso dall'Avv. Pietro Magrini, elettivamente domiciliata nel Controparte_1 di lui studio in Foligno (PG) Via Mazzini 57, convenuto appellato
AVVERSO la sentenza n. 615/2021, pronunciata dal Tribunale ordinario di Spoleto, in persona della Dr.ssa
Agata Stanga, nel giudizio n. 2399/2016, pubblicata il 02.11.2021, la quale ha respinto le domande attoree e condannato l'attrice alla refusione delle spese di lite
CONCLUSIONI DELLE PARTI
: si riporta all'atto di appello 2/12/2021 e alle pregresse difese tutte;
Parte_1 reitera quanto dedotto all'udienza del 16/6/2022, da intendersi qui per integralmente riportato
e trascritto;
insiste nell'ammissione delle richieste istruttorie formulate nelle conclusioni dell'atto di appello;
conclude, contrariis rejectis, come all'atto di appello, confidando nell'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate, previa ammissione delle richieste istruttorie ivi svolte e reiterate all'udienza del 16/6/2022, nonché per la condanna dell'appellato alla restituzione della somma di €. 6.020,16, pagata dall'appellante, in ragione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata, con animo di ripetizione all'esito del gravame e al fine di evitare l'esecuzione forzata, come da contabile già depositata all'udienza del 16/6/2022;
1 chiede concedersi i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
: Voglia l'on.le Corte di Appello di Perugia, rigettare l'appello in quanto Controparte_1 infondato e temerario con vittoria di spese e compensi professionali;
voglia rigettare le istanze istruttorie in quanto irrilevanti;
in mera ipotesi istruttoria subordinata, nella non creduta ipotesi di ammissione della prosecuzione della prova, chiede la prosecuzione della prova testimoniale anche con i propri testi residui e originariamente ammessi con l'ordinanza del 14.4.2018.
SINTESI DELLO SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO evocava in giudizio davanti al Tribunale di Spoleto Parte_1 Controparte_1
Allegava che nel 1996 aveva acquistato un immobile sito in Montefalco unitamente al convenuto, con il quale intratteneva un rapporto di convivenza more uxorio.
Con contratto preliminare del 22.5.2001 aveva promesso in vendita a Controparte_1 [...]
la propria quota di comproprietà, ricevendone la somma di lire 99.500.000 a Parte_1
titolo di caparra e acconto sul prezzo. Al preliminare non era tuttavia seguito il definitivo.
In data 12.8.2016, malgrado non fosse unica proprietaria del bene, Parte_1 aveva promesso in vendita l'immobile a un terzo, la Edilizia Scacaroni srl, la quale lo aveva acquistato per il prezzo di euro 100.000,00 con contratto definitivo di compravendita concluso con l'attrice e il convenuto in data 8.9.2016.
Benché al momento della stipula del preliminare del 2001 avesse già ricevuto gran parte del prezzo della propria quota di comproprietà, al momento del definitivo del 2016 con il terzo il
Sig. aveva preteso l'incasso della metà del prezzo del bene, pari a € 50.000,00, CP_1
minacciando di non prestare il proprio consenso alla compravendita se il prezzo fosse stato pagato interamente all'attrice e se le parti non avessero risolto consensualmente il contratto preliminare del 2001, dichiarando di non avere pretese economiche reciproche. prospettava la nullità della risoluzione consensuale del preliminare del Parte_1
2001 e della liberatoria sottoscritta il 8.9.2016, in quanto frutto di estorsione, ovvero la loro annullabilità perché ottenute con violenza morale, non corrispondendo al vero che le parti avessero regolato i loro rapporti patrimoniali.
Concludeva chiedendo al Tribunale, previa declaratoria di nullità/annullabilità della clausola, di condannare la controparte al pagamento dell'importo di € 50.000,00, ovvero in caso di rigetto della domanda di nullità/annullamento, dell'importo di € 51.387,46, versato dall'attrice al convenuto in esecuzione del contratto preliminare del 2001.
2 si costituiva in giudizio, ed eccepita preliminarmente la prescrizione degli Controparte_1 obblighi derivanti dal preliminare concluso nel 2001 con contestava Parte_1 quanto addebitatogli. Il rifiuto alla stipula della compravendita con il terzo era legittimo, e comunque motivato dall'incongruità del prezzo concordato dall'attrice con il terzo acquirente, nonché dal fatto che ella aveva promesso in vendita il bene all'insaputa del convenuto.
Concludeva pertanto per il rigetto della domanda attorea e per la condanna del sensi dell'art. 96, c. 1 e 3, c.p.c.
La causa veniva istruita con acquisizione dei documenti prodotti dalle parti, prova per testi, nonché interrogatorio formale delle parti.
Conclusa l'istruttoria il Tribunale rigettava la domanda, rilevando che: a) dall'eventuale accertamento della nullità o annullabilità del patto di mutuo dissenso non sarebbe derivato, in via immediata, il diritto alla restituzione della parte di prezzo versata al momento della stipula del preliminare del 2001; b) la pretesa attorea al pagamento del totale del prezzo della compravendita del 2016 non era fondata, in quanto l'attrice non era proprietaria esclusiva del fabbricato;
c) le domande di pagamento avevano funzione risarcitoria;
d) il rifiuto del CP_1 alla stipula della compravendita del 2016 non costituiva violenza morale, ma una facoltà connessa alla comproprietà del bene;
e) la minaccia di rifiuto del consenso alla vendita non era idonea a coartare la volontà dell'attrice, che, come, affermato a pag. 3 dell'atto di citazione, aveva concluso il definitivo del 2016 per evitare che il terzo acquirente potesse esperire una azione legale nei suoi confronti. ha interposto appello, censurando 1) la erronea ricostruzione della Parte_1
vicenda; 2) la assenza di configurabilità della minaccia, finalizzata ottenere un ingiusto vantaggio da parte del convenuto appellato, rientrante nel reato di estorsione;
3) la irrilevanza della questione della nullità o annullabilità della clausola di mutuo dissenso sottoscritta il
22.5.2001; 4) la presunta inattendibilità del Geom. ; 5) la condanna alla Controparte_2
refusione delle spese di lite.
Ha concluso pertanto affinché, in riforma della sentenza impugnata sentenza, la Corte di appello accolga la domanda di condanna al pagamento di Controparte_1
si è costituito in giudizio e ha concluso per il rigetto del gravame. Controparte_1
Dopo alcuni rinvii, precisate le conclusioni all'udienza cartolare del 21.03.2024, la causa è stata spedita in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
La riserva è sciolta con il seguente provvedimento.
RAGIONI DELLA DECISIONE
3 L'impugnazione è infondata e deve essere respinta per le ragioni in appresso.
1. Il primo motivo. Sulla non conformità della vicenda agli atti e documenti di causa.
Il primo motivo, premessa di quelli successivi, critica la ricostruzione della vicenda, asseritamente avvenuta considerando i vari atti e documenti disgiunti tra loro.
Oltre che genericamente formulato, esso è infondato, in quanto la valutazione del Tribunale deve ritenersi completa e basata sulla analisi complessiva della documentazione acquisita in atti e degli altri mezzi istruttori.
2. Il secondo e il quarto motivo. Sulla configurabilità della condotta estorsiva del convenuto appellato. Sulla inattendibilità del Geom. . Controparte_3
Posto che, essendo l'immobile sito in Monte Falco ancora intestato a e Controparte_1 [...]
il contratto di compravendita del 2016 con l'Impresa Scacaroni non poteva Parte_1
essere concluso senza il consenso di l'appellante ribadisce come la minaccia Controparte_1
dell'appellato di rifiutare il consenso alla compravendita integri il delitto di estorsione di cui all'art. 629 c. p. o il vizio di violenza morale, in quanto tesa a due obbiettivi:
a) ottenere dal compratore il pagamento di euro 50.000,00, pari a metà del prezzo della vendita di euro 100.000,00, come preannunciato nella lettera del 6.9.2016;
b) addivenire alla risoluzione consensuale del preliminare del 22.05.2001 concluso con
[...]
con rinuncia reciproca a ogni pretesa, così da sottrarsi all'obbligo di restituire Parte_1
alla a somma di Lire 99.500.000 ricevuta al momento del preliminare del 22.5.2001. Pt_1
L'appellante avrebbe consentito alle pretese del in quanto il rifiuto di quest'ultimo la CP_1
avrebbe esposta alle azioni legali della promissaria acquirente.
L'ingiustizia di tali pretese sarebbe da ravvisare a) nel fatto che il avendo già percepito CP_1
il prezzo di Lire 99.5000.000 con il preliminare del 2001, non era più proprietario del fabbricato, se non per la quota irrisoria di euro 258,22; b) nel fatto che le parti non avevano regolato i loro rapporti di dare e avere, e quindi la rinuncia reciproca sarebbe falsa.
Il danno subito dalla pari a euro 50.000,00, corrisponderebbe alla metà del prezzo non Pt_1
percepito e incamerato ingiustamente dal seguito della condotta estorsiva. CP_1
Il quarto motivo censura la sentenza in quanto, ha ritenuto che il teste Geom. non CP_2
fosse stato menzionato nell'atto notarile e avrebbe dato risposte contraddittorie sui capitoli
10 e 11 della prova per testimoni. Quanto al primo profilo osserva che è pacifica la presenza
Per del Geom. il 08.09.2016 presso lo studio del Notaio . Quanto alle presunte CP_2
4 contraddizioni, dalle risposte si potrebbe dedurre che la clausola, probabilmente dettata dal notaio, fu scritta di pugno dagli interessati. Sul punto il Tribunale avrebbe dovuto proseguire l'assunzione della prova e sentire il Notaio, che era stato indicato dalla uale teste, per Pt_1 verificare se il 08.09.2016, presso il suo studio in Foligno, in occasione della stipula dell'atto pubblico era presente anche il Geom. . Osserva inoltre che quanto riferito dal Geom. CP_2
sui capp. 10) e 11) corrisponde a quanto ammesso in sede di interrogatorio formale CP_2
dallo stesso ancorché debba contestarsi l'affermazione del secondo cui la CP_1 CP_1
clausola di mutuo dissenso sarebbe stata apposta di comune accordo, quando invece era stata imposta con la minaccia alla Sig.ra Pt_1
Ripercorsi quindi i capitoli di prova e le risposte del teste , l'appellante conclude CP_2
chiedendo che la Corte di appello rivaluti la attendibilità del testimone.
I motivi, da esaminare congiuntamente in quanto connessi, sono infondati.
Quanto emerso dall'istruttoria offre invero una chiave di lettura diversa dalla violenza morale prospettata dalla Sig.ra Parte_1
2.1 Il rifiuto di di sottoscrivere il contratto definitivo di compravendita con il Controparte_1 terzo in assenza di pagamento di euro 50.000,00, pari al prezzo della propria quota, rientrava nelle sue prerogative di comproprietario, che qualificandosi nel Parte_1
preliminare del 2016 proprietaria per intero del bene, aveva obliterato.
2.2 Analogo ragionamento va fatto in ordine al patto di mutuo dissenso e alla dichiarazione liberatoria, apposte in calce al preliminare del 22 Maggio 2001 e firmate il 8.9.2016, secondo le quali “le parti dichiarano il presente preliminare risolto e dichiarano altresì di non aver nulla a pretendere l'una dall'altra né oggi né in futuro essendo stati tra loro regolati tutti i rapporti di dare e avere”.
L'appellante sostiene che la minaccia di rifiutare la conclusione del contratto di vendita avrebbe coartato la sua volontà, al fine di ottenere una dichiarazione liberatoria non vera. Da qui la nullità, annullabilità o revocabilità ex art. 2732 c.c. della risoluzione consensuale e della liberatoria.
Anche in questo caso l'assunto attoreo non coglie nel segno.
La risoluzione consensuale del preliminare del 2001, prima di procedere alla vendita alla
Impresa Scacaroni era una operazione utile sia al he alla in quanto eliminava CP_1 Pt_1 un vincolo presente dal 2001, ma che non era approdato al contratto definitivo previsto. Alla stregua di tali considerazioni la minaccia del di rifiutare la conclusione del definitivo CP_1
con l'Impresa Scacaroni in assenza della risoluzione consensuale del preliminare del 2001 non
5 ha limitato la volontà attorea, in quanto, come ammesso dall'attrice (pag. 3 della citazione di primo grado) il era comproprietario del fabbricato, e quindi aveva interesse a CP_1 rimuovere l'impegno a cedere la propria quota a contenuto nel Parte_1 preliminare del 2001.
2.3 Quanto alla dichiarazione liberatoria di non avere più nulla a pretendere, la minaccia del di rifiutare la conclusione del definitivo di compravendita avrebbe potuto configurare CP_1
la violenza di cui all'art. 1434 c.c. esclusivamente in presenza della oggettiva falsità della circostanza del regolamento reciproco dei rapporti di dare-avere, su cui si è basata la dichiarazione. In tal caso il rifiuto di concludere il definitivo avrebbe potuto determinare l'annullamento del mutuo dissenso, o quanto meno della liberatoria, in quanto finalizzato a ottenere un vantaggio ingiusto secondo quanto previsto dall'art. 1438 c.c..
Al fine di dimostrare la illegittimità del rifiuto del e neutralizzare gli effetti estintivi CP_1
della dichiarazione liberatoria, l'appellante avrebbe dovuto dimostrare la non veridicità della regolazione dei rapporti di dare e avere, e quindi la pendenza di debiti del nei CP_1
confronti della La confessione stragiudiziale, perché tale è la dichiarazione liberatoria, Pt_1 può essere infatti invalidata ai sensi dell'art. 2732 c.c. (e non "revocata", perché gli effetti sostanziali e processuali di essa non sono rimessi alla volontà del dichiarante) soltanto se il confitente dimostra non solo l'inveridicità della dichiarazione, ma anche che essa fu determinata da errore di fatto o da violenza (Cass. Civ. n. 15618 del 11/08/2004; Cass. Civ. n.
14780 del 24/06/2009).
Tale regola di riparto dell'onere della prova non è stata soddisfatta dall'appellante, la quale non ha dimostrato la non veridicità della circostanza della regolazione di tutti i rapporti di dare e avere tra il Sig. e la Sig.ra alla base della dichiarazione liberatoria, tra i quali CP_1 Pt_1 poteva rientrare la restituzione da parte di alla Sig.ra dell'importo di Controparte_1 Pt_1
Lire 99.500.000 ricevuto al momento del preliminare del 2001.
2.4 Il teste , pur confermando che il aveva riconosciuto il pagamento di lire CP_2 CP_1
99.500.000 da parte di al momento del preliminare del 2001, non ha Parte_1
fornito elementi avvaloranti la assenza di una regolazione reciproca dei rapporti di dare e avere, come si evince dalla risposta ai capitoli di prova inerenti le dichiarazioni di CP_1
[...]
Il teste ha confermato (cap. 14 memoria art. 183 c. 6 n. 2 cpc di di Parte_1
avere detto al poco prima del rogito notarile, che, avendo egli ricevuto la somma di £. CP_1
6 99.500.000, la somma residua da avere per il preliminare del 2001 era di £. 500.000, pari a euro 258,22.
Sul cap. 15) il teste ha poi confermato che nella stessa occasione il aveva confermato CP_1 al geom. di avere ricevuto la somma di £. 99.500.000 dalla on il preliminare CP_2 Pt_1
del 22/5/2001. Ha aggiunto che la discussione era avvenuta in una stanza accanto a quella di stipula, ma anche di fronte al Notaio aveva fatto presente che il aveva ricevuto CP_1
l'importo di £. 99.500.000.
Tuttavia pur dando atto di avere ricevuto l'importo di £. 99.500.000 al Controparte_1 momento del preliminare del 2001, nulla ha ammesso circa l'omessa restituzione a
[...] della somma o la assenza di una regolazione degli interessi tra le parti, che Parte_1
poteva essere avvenuta prima e al di fuori della sede notarile.
Le dichiarazioni del sono state in parte smentite dal testimone CP_2 TE
(parte acquirente, escusso all'udienza del 12.4.2021) il quale ha dichiarato di non ricordare nulla del comportamento estorsivo del o del colloquio tra il e il . Lo CP_1 CP_1 CP_2
stesso ha poi affermato che non era vero che il Notaio aveva esaminato il preliminare del 2001
(cap. 8).
Non può pertanto escludersi che le parti avessero regolato i reciproci rapporti di dare e avere,
e non può quindi dirsi raggiunta la prova della non veridicità del fatto storico-giuridico della estinzione dei rapporti giuridici in essere tra le parti.
La pretesa del lla dichiarazione liberatoria non può di conseguenza essere inquadrata CP_1
nella violenza morale, risultando una pretesa legittima.
Di conseguenza viene a cadere la nota della violenza morale nel rifiuto di prestare il proprio consenso alla sottoscrizione del definitivo in assenza del mutuo dissenso e della dichiarazione liberatoria.
3. Il terzo motivo. Sulla rilevanza della declaratoria di nullità o di annullamento della clausola di mutuo dissenso ai fini del diritto alla restituzione dell'importo di lire 99.500.000 pagato da al momento del preliminare del 2001. Parte_1
Il terzo motivo lamenta la apparenza e la perplessità della motivazione della sentenza, secondo la quale la nullità o l'annullamento della clausola di mutuo dissenso non avrebbero consentito a di recuperare quanto pagato nel 2001 a a titolo di Parte_1 Controparte_1 acconto sul prezzo della quota dell'immobile oggetto del preliminare.
7 Infatti dalla conservazione del preliminare del 22.05.2001, conseguente alla invalidità della clausola risolutoria del 8.9.2016, deriverebbe il diritto della alla restituzione della Pt_1 somma di L. 99.500.000, pagata a titolo di caparra.
La quietanza di pagamento di tale somma, resa dal el preliminare del 2001, ha infatti CP_1
valore di confessione stragiudiziale e non sarebbe stata invalidata attraverso la prova dell'errore di fatto o della violenza.
La eccezione di prescrizione sarebbe invece priva di fondamento, in quanto se, come previsto dal preliminare, l'esecuzione del preliminare era rimessa alla richiesta del promissario acquirente, è evidente che in assenza della richiesta del di far fissare un termine per CP_1
l'esecuzione del preliminare, la prescrizione non sarebbe neppure decorsa.
Il Tribunale avrebbe poi trascurato che in via subordinata, nell'ipotesi di conferma della validità della clausola risolutoria del preliminare del 2001, l'appellante aveva richiesto la restituzione dell'importo di L. 99.500.000, versato a titolo di caparra confirmatoria nel preliminare del
2001.
Chiede pertanto alla Corte di riformare la sentenza, e previa declaratoria di nullità/annullabilità del patto di risoluzione del preliminare del 22/5/2001, di accogliere la domanda, formulata in via subordinata, di condanna del alla restituzione della somma di £. 99.500.000, pari a CP_1
51.387,46, versata a seguito del preliminare del 2001.
3.1 Il motivo, oltre che infondato per le ragioni sopra esposte, è inammissibile per la diversità del titolo restitutorio conseguente alla invalidità della risoluzione consensuale, prospettato nel presente grado, rispetto a quanto sostenuto nel primo grado.
Nel primo grado la pretesa principale riguardava la restituzione di parte di prezzo ricevuto dal nella vendita del fabbricato avvenuta l'8.9.2016 di cui era proprietaria effettiva CP_1 [...]
Al punto 14 dell'atto di citazione di primo grado (pag. 6 citazione) parte Parte_1
appellante aveva sostenuto che a seguito della invalidità del mutuo dissenso e della liberatoria del 8.9.2016 (nulla, annullabile o revocabile), il era tenuto a corrisponderle la somma CP_1
di euro 50.000,00 detratto l'importo di euro 252,88, in quanto era unica Parte_1
proprietaria in base al preliminare del 2001.
Il Tribunale ha condivisibilmente affermato che l'eventuale declaratoria di invalidità del mutuo dissenso del preliminare del 2001 e della liberatoria sotoscritte il 8.9.2016 non poteva consentire alla attrice di recuperare dal il prezzo incassato nel definitivo di CP_1
compravendita del 08.09.2016, in quanto tale contratto non aveva alcun collegamento con il contratto preliminare concluso nel 2001.
8 La pretesa subordinata, in caso di rigetto della azione di nullità o annullamento del patto risolutorio del 8.9.2016, riguardava il diritto al rimborso d quanto ricevuto quale caparra contestualmente al preliminare del 2001 di Lire 99.500.000, pari a euro 51.387,46 (punto 15 pag. 6 atto di citazione).
Ma all'accoglimento di tale pretesa ostava proprio la dichiarazione liberatoria delle parti di non avere nulla a pretendere l'una dall'altra presente nella risoluzione consensuale.
3.2 Nel presente grado l'appellante afferma per la prima volta che dall'accoglimento della domanda di nullità o annullamento della clausola di risoluzione consensuale deriverebbe il diritto alla restituzione dell'importo di Lire 99.500.000 ricevuto dal ontestualmente al CP_1 contratto preliminare del 2001.
Indipendentemente dal dato dirimente della infondatezza della domanda di annullamento, la diversità di titolo della restituzione, riferita in questa sede a quanto percepito quale prezzo dal nel preliminare di vendita del 22.5.2001 (e non della vendita del 08.09.2016), CP_1
determina la inammissibilità della domanda.
3.3 Circa la domanda di restituzione dell'importo di lire 99.500.000, avanzata in via subordinata nell'ipotesi di conferma della validità della clausola di risoluzione del preliminare,
è opportuno ribadire che a tale restituzione osta la dichiarazione liberatoria per la avvenuta regolazione di tutti i rapporti di dare e di avere tra il e la che non è stata CP_1 Pt_1
demolita.
4. Sulla condanna alla refusione delle spese di lite. Regolazione delle spese di lite del presente grado.
Il gravame deve essere pertanto rigettato, in quanto infondato.
Devono essere rigettate le istanze istruttorie riproposte dalle parti, in quanto non rilevanti ai fini del decidere.
Al rigetto segue la condanna alla refusione delle spese di lite del presente grado di parte appellante, in quanto soccombente all'esito di una valutazione complessiva dell'esito del giudizio stesso.
A tale proposito non merita seguito la censura mossa al punto 5) della parte volitiva dell'appello, secondo la quale il Tribunale avrebbe condannato l'attrice alla refusione delle spese di lite malgrado la condotta estorsiva del emersa in tutta la sua evidenza, CP_1
avrebbe dovuto giustificare una compensazione delle spese.
9 Come è noto la formulazione attuale dell'art. 92 c. 2 cpc circoscrive la possibilità di compensare le spese di lite alle ipotesi di soccombenza reciproca, assoluta novità della questione trattata, mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, e a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 77/2018, ha dichiarato l'art. 92, comma 2,
c.p.c., anche in presenza di altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, che nella specie non sussistono.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando sul giudizio di impugnazione avverso la sentenza n 615/2021 del
Tribunale di Spoleto, ogni diversa istanza, eccezione, e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'impugnazione, e per l'effetto conferma la sentenza di primo grado;
2) condanna l'appellante alla refusione in favore del convenuto appellato delle spese di lite del presente grado, che vengono liquidate in euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre IVA,
CPA e rimborso forfettario al 15 %.
3) Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.
Perugia, camera di consiglio del 30.12.2024.
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
10
In nome del popolo Italiano
La Corte d'Appello di Perugia
Sezione unica civile
Riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
1) dott. Claudia Matteini presidente
2) dott. Arianna De Martino consigliere
3) dott. Piero Aguzzi giudice ausiliario rel. e est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di secondo grado n. r.g. a. c. 809/2021
PROMOSSA DA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe La Spina, elettivamente Parte_1
domiciliata nel di lui studio in Perugia, Via Baglioni 36, attrice appellante
CONTRO
, rappresentato e difeso dall'Avv. Pietro Magrini, elettivamente domiciliata nel Controparte_1 di lui studio in Foligno (PG) Via Mazzini 57, convenuto appellato
AVVERSO la sentenza n. 615/2021, pronunciata dal Tribunale ordinario di Spoleto, in persona della Dr.ssa
Agata Stanga, nel giudizio n. 2399/2016, pubblicata il 02.11.2021, la quale ha respinto le domande attoree e condannato l'attrice alla refusione delle spese di lite
CONCLUSIONI DELLE PARTI
: si riporta all'atto di appello 2/12/2021 e alle pregresse difese tutte;
Parte_1 reitera quanto dedotto all'udienza del 16/6/2022, da intendersi qui per integralmente riportato
e trascritto;
insiste nell'ammissione delle richieste istruttorie formulate nelle conclusioni dell'atto di appello;
conclude, contrariis rejectis, come all'atto di appello, confidando nell'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate, previa ammissione delle richieste istruttorie ivi svolte e reiterate all'udienza del 16/6/2022, nonché per la condanna dell'appellato alla restituzione della somma di €. 6.020,16, pagata dall'appellante, in ragione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata, con animo di ripetizione all'esito del gravame e al fine di evitare l'esecuzione forzata, come da contabile già depositata all'udienza del 16/6/2022;
1 chiede concedersi i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
: Voglia l'on.le Corte di Appello di Perugia, rigettare l'appello in quanto Controparte_1 infondato e temerario con vittoria di spese e compensi professionali;
voglia rigettare le istanze istruttorie in quanto irrilevanti;
in mera ipotesi istruttoria subordinata, nella non creduta ipotesi di ammissione della prosecuzione della prova, chiede la prosecuzione della prova testimoniale anche con i propri testi residui e originariamente ammessi con l'ordinanza del 14.4.2018.
SINTESI DELLO SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO evocava in giudizio davanti al Tribunale di Spoleto Parte_1 Controparte_1
Allegava che nel 1996 aveva acquistato un immobile sito in Montefalco unitamente al convenuto, con il quale intratteneva un rapporto di convivenza more uxorio.
Con contratto preliminare del 22.5.2001 aveva promesso in vendita a Controparte_1 [...]
la propria quota di comproprietà, ricevendone la somma di lire 99.500.000 a Parte_1
titolo di caparra e acconto sul prezzo. Al preliminare non era tuttavia seguito il definitivo.
In data 12.8.2016, malgrado non fosse unica proprietaria del bene, Parte_1 aveva promesso in vendita l'immobile a un terzo, la Edilizia Scacaroni srl, la quale lo aveva acquistato per il prezzo di euro 100.000,00 con contratto definitivo di compravendita concluso con l'attrice e il convenuto in data 8.9.2016.
Benché al momento della stipula del preliminare del 2001 avesse già ricevuto gran parte del prezzo della propria quota di comproprietà, al momento del definitivo del 2016 con il terzo il
Sig. aveva preteso l'incasso della metà del prezzo del bene, pari a € 50.000,00, CP_1
minacciando di non prestare il proprio consenso alla compravendita se il prezzo fosse stato pagato interamente all'attrice e se le parti non avessero risolto consensualmente il contratto preliminare del 2001, dichiarando di non avere pretese economiche reciproche. prospettava la nullità della risoluzione consensuale del preliminare del Parte_1
2001 e della liberatoria sottoscritta il 8.9.2016, in quanto frutto di estorsione, ovvero la loro annullabilità perché ottenute con violenza morale, non corrispondendo al vero che le parti avessero regolato i loro rapporti patrimoniali.
Concludeva chiedendo al Tribunale, previa declaratoria di nullità/annullabilità della clausola, di condannare la controparte al pagamento dell'importo di € 50.000,00, ovvero in caso di rigetto della domanda di nullità/annullamento, dell'importo di € 51.387,46, versato dall'attrice al convenuto in esecuzione del contratto preliminare del 2001.
2 si costituiva in giudizio, ed eccepita preliminarmente la prescrizione degli Controparte_1 obblighi derivanti dal preliminare concluso nel 2001 con contestava Parte_1 quanto addebitatogli. Il rifiuto alla stipula della compravendita con il terzo era legittimo, e comunque motivato dall'incongruità del prezzo concordato dall'attrice con il terzo acquirente, nonché dal fatto che ella aveva promesso in vendita il bene all'insaputa del convenuto.
Concludeva pertanto per il rigetto della domanda attorea e per la condanna del sensi dell'art. 96, c. 1 e 3, c.p.c.
La causa veniva istruita con acquisizione dei documenti prodotti dalle parti, prova per testi, nonché interrogatorio formale delle parti.
Conclusa l'istruttoria il Tribunale rigettava la domanda, rilevando che: a) dall'eventuale accertamento della nullità o annullabilità del patto di mutuo dissenso non sarebbe derivato, in via immediata, il diritto alla restituzione della parte di prezzo versata al momento della stipula del preliminare del 2001; b) la pretesa attorea al pagamento del totale del prezzo della compravendita del 2016 non era fondata, in quanto l'attrice non era proprietaria esclusiva del fabbricato;
c) le domande di pagamento avevano funzione risarcitoria;
d) il rifiuto del CP_1 alla stipula della compravendita del 2016 non costituiva violenza morale, ma una facoltà connessa alla comproprietà del bene;
e) la minaccia di rifiuto del consenso alla vendita non era idonea a coartare la volontà dell'attrice, che, come, affermato a pag. 3 dell'atto di citazione, aveva concluso il definitivo del 2016 per evitare che il terzo acquirente potesse esperire una azione legale nei suoi confronti. ha interposto appello, censurando 1) la erronea ricostruzione della Parte_1
vicenda; 2) la assenza di configurabilità della minaccia, finalizzata ottenere un ingiusto vantaggio da parte del convenuto appellato, rientrante nel reato di estorsione;
3) la irrilevanza della questione della nullità o annullabilità della clausola di mutuo dissenso sottoscritta il
22.5.2001; 4) la presunta inattendibilità del Geom. ; 5) la condanna alla Controparte_2
refusione delle spese di lite.
Ha concluso pertanto affinché, in riforma della sentenza impugnata sentenza, la Corte di appello accolga la domanda di condanna al pagamento di Controparte_1
si è costituito in giudizio e ha concluso per il rigetto del gravame. Controparte_1
Dopo alcuni rinvii, precisate le conclusioni all'udienza cartolare del 21.03.2024, la causa è stata spedita in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
La riserva è sciolta con il seguente provvedimento.
RAGIONI DELLA DECISIONE
3 L'impugnazione è infondata e deve essere respinta per le ragioni in appresso.
1. Il primo motivo. Sulla non conformità della vicenda agli atti e documenti di causa.
Il primo motivo, premessa di quelli successivi, critica la ricostruzione della vicenda, asseritamente avvenuta considerando i vari atti e documenti disgiunti tra loro.
Oltre che genericamente formulato, esso è infondato, in quanto la valutazione del Tribunale deve ritenersi completa e basata sulla analisi complessiva della documentazione acquisita in atti e degli altri mezzi istruttori.
2. Il secondo e il quarto motivo. Sulla configurabilità della condotta estorsiva del convenuto appellato. Sulla inattendibilità del Geom. . Controparte_3
Posto che, essendo l'immobile sito in Monte Falco ancora intestato a e Controparte_1 [...]
il contratto di compravendita del 2016 con l'Impresa Scacaroni non poteva Parte_1
essere concluso senza il consenso di l'appellante ribadisce come la minaccia Controparte_1
dell'appellato di rifiutare il consenso alla compravendita integri il delitto di estorsione di cui all'art. 629 c. p. o il vizio di violenza morale, in quanto tesa a due obbiettivi:
a) ottenere dal compratore il pagamento di euro 50.000,00, pari a metà del prezzo della vendita di euro 100.000,00, come preannunciato nella lettera del 6.9.2016;
b) addivenire alla risoluzione consensuale del preliminare del 22.05.2001 concluso con
[...]
con rinuncia reciproca a ogni pretesa, così da sottrarsi all'obbligo di restituire Parte_1
alla a somma di Lire 99.500.000 ricevuta al momento del preliminare del 22.5.2001. Pt_1
L'appellante avrebbe consentito alle pretese del in quanto il rifiuto di quest'ultimo la CP_1
avrebbe esposta alle azioni legali della promissaria acquirente.
L'ingiustizia di tali pretese sarebbe da ravvisare a) nel fatto che il avendo già percepito CP_1
il prezzo di Lire 99.5000.000 con il preliminare del 2001, non era più proprietario del fabbricato, se non per la quota irrisoria di euro 258,22; b) nel fatto che le parti non avevano regolato i loro rapporti di dare e avere, e quindi la rinuncia reciproca sarebbe falsa.
Il danno subito dalla pari a euro 50.000,00, corrisponderebbe alla metà del prezzo non Pt_1
percepito e incamerato ingiustamente dal seguito della condotta estorsiva. CP_1
Il quarto motivo censura la sentenza in quanto, ha ritenuto che il teste Geom. non CP_2
fosse stato menzionato nell'atto notarile e avrebbe dato risposte contraddittorie sui capitoli
10 e 11 della prova per testimoni. Quanto al primo profilo osserva che è pacifica la presenza
Per del Geom. il 08.09.2016 presso lo studio del Notaio . Quanto alle presunte CP_2
4 contraddizioni, dalle risposte si potrebbe dedurre che la clausola, probabilmente dettata dal notaio, fu scritta di pugno dagli interessati. Sul punto il Tribunale avrebbe dovuto proseguire l'assunzione della prova e sentire il Notaio, che era stato indicato dalla uale teste, per Pt_1 verificare se il 08.09.2016, presso il suo studio in Foligno, in occasione della stipula dell'atto pubblico era presente anche il Geom. . Osserva inoltre che quanto riferito dal Geom. CP_2
sui capp. 10) e 11) corrisponde a quanto ammesso in sede di interrogatorio formale CP_2
dallo stesso ancorché debba contestarsi l'affermazione del secondo cui la CP_1 CP_1
clausola di mutuo dissenso sarebbe stata apposta di comune accordo, quando invece era stata imposta con la minaccia alla Sig.ra Pt_1
Ripercorsi quindi i capitoli di prova e le risposte del teste , l'appellante conclude CP_2
chiedendo che la Corte di appello rivaluti la attendibilità del testimone.
I motivi, da esaminare congiuntamente in quanto connessi, sono infondati.
Quanto emerso dall'istruttoria offre invero una chiave di lettura diversa dalla violenza morale prospettata dalla Sig.ra Parte_1
2.1 Il rifiuto di di sottoscrivere il contratto definitivo di compravendita con il Controparte_1 terzo in assenza di pagamento di euro 50.000,00, pari al prezzo della propria quota, rientrava nelle sue prerogative di comproprietario, che qualificandosi nel Parte_1
preliminare del 2016 proprietaria per intero del bene, aveva obliterato.
2.2 Analogo ragionamento va fatto in ordine al patto di mutuo dissenso e alla dichiarazione liberatoria, apposte in calce al preliminare del 22 Maggio 2001 e firmate il 8.9.2016, secondo le quali “le parti dichiarano il presente preliminare risolto e dichiarano altresì di non aver nulla a pretendere l'una dall'altra né oggi né in futuro essendo stati tra loro regolati tutti i rapporti di dare e avere”.
L'appellante sostiene che la minaccia di rifiutare la conclusione del contratto di vendita avrebbe coartato la sua volontà, al fine di ottenere una dichiarazione liberatoria non vera. Da qui la nullità, annullabilità o revocabilità ex art. 2732 c.c. della risoluzione consensuale e della liberatoria.
Anche in questo caso l'assunto attoreo non coglie nel segno.
La risoluzione consensuale del preliminare del 2001, prima di procedere alla vendita alla
Impresa Scacaroni era una operazione utile sia al he alla in quanto eliminava CP_1 Pt_1 un vincolo presente dal 2001, ma che non era approdato al contratto definitivo previsto. Alla stregua di tali considerazioni la minaccia del di rifiutare la conclusione del definitivo CP_1
con l'Impresa Scacaroni in assenza della risoluzione consensuale del preliminare del 2001 non
5 ha limitato la volontà attorea, in quanto, come ammesso dall'attrice (pag. 3 della citazione di primo grado) il era comproprietario del fabbricato, e quindi aveva interesse a CP_1 rimuovere l'impegno a cedere la propria quota a contenuto nel Parte_1 preliminare del 2001.
2.3 Quanto alla dichiarazione liberatoria di non avere più nulla a pretendere, la minaccia del di rifiutare la conclusione del definitivo di compravendita avrebbe potuto configurare CP_1
la violenza di cui all'art. 1434 c.c. esclusivamente in presenza della oggettiva falsità della circostanza del regolamento reciproco dei rapporti di dare-avere, su cui si è basata la dichiarazione. In tal caso il rifiuto di concludere il definitivo avrebbe potuto determinare l'annullamento del mutuo dissenso, o quanto meno della liberatoria, in quanto finalizzato a ottenere un vantaggio ingiusto secondo quanto previsto dall'art. 1438 c.c..
Al fine di dimostrare la illegittimità del rifiuto del e neutralizzare gli effetti estintivi CP_1
della dichiarazione liberatoria, l'appellante avrebbe dovuto dimostrare la non veridicità della regolazione dei rapporti di dare e avere, e quindi la pendenza di debiti del nei CP_1
confronti della La confessione stragiudiziale, perché tale è la dichiarazione liberatoria, Pt_1 può essere infatti invalidata ai sensi dell'art. 2732 c.c. (e non "revocata", perché gli effetti sostanziali e processuali di essa non sono rimessi alla volontà del dichiarante) soltanto se il confitente dimostra non solo l'inveridicità della dichiarazione, ma anche che essa fu determinata da errore di fatto o da violenza (Cass. Civ. n. 15618 del 11/08/2004; Cass. Civ. n.
14780 del 24/06/2009).
Tale regola di riparto dell'onere della prova non è stata soddisfatta dall'appellante, la quale non ha dimostrato la non veridicità della circostanza della regolazione di tutti i rapporti di dare e avere tra il Sig. e la Sig.ra alla base della dichiarazione liberatoria, tra i quali CP_1 Pt_1 poteva rientrare la restituzione da parte di alla Sig.ra dell'importo di Controparte_1 Pt_1
Lire 99.500.000 ricevuto al momento del preliminare del 2001.
2.4 Il teste , pur confermando che il aveva riconosciuto il pagamento di lire CP_2 CP_1
99.500.000 da parte di al momento del preliminare del 2001, non ha Parte_1
fornito elementi avvaloranti la assenza di una regolazione reciproca dei rapporti di dare e avere, come si evince dalla risposta ai capitoli di prova inerenti le dichiarazioni di CP_1
[...]
Il teste ha confermato (cap. 14 memoria art. 183 c. 6 n. 2 cpc di di Parte_1
avere detto al poco prima del rogito notarile, che, avendo egli ricevuto la somma di £. CP_1
6 99.500.000, la somma residua da avere per il preliminare del 2001 era di £. 500.000, pari a euro 258,22.
Sul cap. 15) il teste ha poi confermato che nella stessa occasione il aveva confermato CP_1 al geom. di avere ricevuto la somma di £. 99.500.000 dalla on il preliminare CP_2 Pt_1
del 22/5/2001. Ha aggiunto che la discussione era avvenuta in una stanza accanto a quella di stipula, ma anche di fronte al Notaio aveva fatto presente che il aveva ricevuto CP_1
l'importo di £. 99.500.000.
Tuttavia pur dando atto di avere ricevuto l'importo di £. 99.500.000 al Controparte_1 momento del preliminare del 2001, nulla ha ammesso circa l'omessa restituzione a
[...] della somma o la assenza di una regolazione degli interessi tra le parti, che Parte_1
poteva essere avvenuta prima e al di fuori della sede notarile.
Le dichiarazioni del sono state in parte smentite dal testimone CP_2 TE
(parte acquirente, escusso all'udienza del 12.4.2021) il quale ha dichiarato di non ricordare nulla del comportamento estorsivo del o del colloquio tra il e il . Lo CP_1 CP_1 CP_2
stesso ha poi affermato che non era vero che il Notaio aveva esaminato il preliminare del 2001
(cap. 8).
Non può pertanto escludersi che le parti avessero regolato i reciproci rapporti di dare e avere,
e non può quindi dirsi raggiunta la prova della non veridicità del fatto storico-giuridico della estinzione dei rapporti giuridici in essere tra le parti.
La pretesa del lla dichiarazione liberatoria non può di conseguenza essere inquadrata CP_1
nella violenza morale, risultando una pretesa legittima.
Di conseguenza viene a cadere la nota della violenza morale nel rifiuto di prestare il proprio consenso alla sottoscrizione del definitivo in assenza del mutuo dissenso e della dichiarazione liberatoria.
3. Il terzo motivo. Sulla rilevanza della declaratoria di nullità o di annullamento della clausola di mutuo dissenso ai fini del diritto alla restituzione dell'importo di lire 99.500.000 pagato da al momento del preliminare del 2001. Parte_1
Il terzo motivo lamenta la apparenza e la perplessità della motivazione della sentenza, secondo la quale la nullità o l'annullamento della clausola di mutuo dissenso non avrebbero consentito a di recuperare quanto pagato nel 2001 a a titolo di Parte_1 Controparte_1 acconto sul prezzo della quota dell'immobile oggetto del preliminare.
7 Infatti dalla conservazione del preliminare del 22.05.2001, conseguente alla invalidità della clausola risolutoria del 8.9.2016, deriverebbe il diritto della alla restituzione della Pt_1 somma di L. 99.500.000, pagata a titolo di caparra.
La quietanza di pagamento di tale somma, resa dal el preliminare del 2001, ha infatti CP_1
valore di confessione stragiudiziale e non sarebbe stata invalidata attraverso la prova dell'errore di fatto o della violenza.
La eccezione di prescrizione sarebbe invece priva di fondamento, in quanto se, come previsto dal preliminare, l'esecuzione del preliminare era rimessa alla richiesta del promissario acquirente, è evidente che in assenza della richiesta del di far fissare un termine per CP_1
l'esecuzione del preliminare, la prescrizione non sarebbe neppure decorsa.
Il Tribunale avrebbe poi trascurato che in via subordinata, nell'ipotesi di conferma della validità della clausola risolutoria del preliminare del 2001, l'appellante aveva richiesto la restituzione dell'importo di L. 99.500.000, versato a titolo di caparra confirmatoria nel preliminare del
2001.
Chiede pertanto alla Corte di riformare la sentenza, e previa declaratoria di nullità/annullabilità del patto di risoluzione del preliminare del 22/5/2001, di accogliere la domanda, formulata in via subordinata, di condanna del alla restituzione della somma di £. 99.500.000, pari a CP_1
51.387,46, versata a seguito del preliminare del 2001.
3.1 Il motivo, oltre che infondato per le ragioni sopra esposte, è inammissibile per la diversità del titolo restitutorio conseguente alla invalidità della risoluzione consensuale, prospettato nel presente grado, rispetto a quanto sostenuto nel primo grado.
Nel primo grado la pretesa principale riguardava la restituzione di parte di prezzo ricevuto dal nella vendita del fabbricato avvenuta l'8.9.2016 di cui era proprietaria effettiva CP_1 [...]
Al punto 14 dell'atto di citazione di primo grado (pag. 6 citazione) parte Parte_1
appellante aveva sostenuto che a seguito della invalidità del mutuo dissenso e della liberatoria del 8.9.2016 (nulla, annullabile o revocabile), il era tenuto a corrisponderle la somma CP_1
di euro 50.000,00 detratto l'importo di euro 252,88, in quanto era unica Parte_1
proprietaria in base al preliminare del 2001.
Il Tribunale ha condivisibilmente affermato che l'eventuale declaratoria di invalidità del mutuo dissenso del preliminare del 2001 e della liberatoria sotoscritte il 8.9.2016 non poteva consentire alla attrice di recuperare dal il prezzo incassato nel definitivo di CP_1
compravendita del 08.09.2016, in quanto tale contratto non aveva alcun collegamento con il contratto preliminare concluso nel 2001.
8 La pretesa subordinata, in caso di rigetto della azione di nullità o annullamento del patto risolutorio del 8.9.2016, riguardava il diritto al rimborso d quanto ricevuto quale caparra contestualmente al preliminare del 2001 di Lire 99.500.000, pari a euro 51.387,46 (punto 15 pag. 6 atto di citazione).
Ma all'accoglimento di tale pretesa ostava proprio la dichiarazione liberatoria delle parti di non avere nulla a pretendere l'una dall'altra presente nella risoluzione consensuale.
3.2 Nel presente grado l'appellante afferma per la prima volta che dall'accoglimento della domanda di nullità o annullamento della clausola di risoluzione consensuale deriverebbe il diritto alla restituzione dell'importo di Lire 99.500.000 ricevuto dal ontestualmente al CP_1 contratto preliminare del 2001.
Indipendentemente dal dato dirimente della infondatezza della domanda di annullamento, la diversità di titolo della restituzione, riferita in questa sede a quanto percepito quale prezzo dal nel preliminare di vendita del 22.5.2001 (e non della vendita del 08.09.2016), CP_1
determina la inammissibilità della domanda.
3.3 Circa la domanda di restituzione dell'importo di lire 99.500.000, avanzata in via subordinata nell'ipotesi di conferma della validità della clausola di risoluzione del preliminare,
è opportuno ribadire che a tale restituzione osta la dichiarazione liberatoria per la avvenuta regolazione di tutti i rapporti di dare e di avere tra il e la che non è stata CP_1 Pt_1
demolita.
4. Sulla condanna alla refusione delle spese di lite. Regolazione delle spese di lite del presente grado.
Il gravame deve essere pertanto rigettato, in quanto infondato.
Devono essere rigettate le istanze istruttorie riproposte dalle parti, in quanto non rilevanti ai fini del decidere.
Al rigetto segue la condanna alla refusione delle spese di lite del presente grado di parte appellante, in quanto soccombente all'esito di una valutazione complessiva dell'esito del giudizio stesso.
A tale proposito non merita seguito la censura mossa al punto 5) della parte volitiva dell'appello, secondo la quale il Tribunale avrebbe condannato l'attrice alla refusione delle spese di lite malgrado la condotta estorsiva del emersa in tutta la sua evidenza, CP_1
avrebbe dovuto giustificare una compensazione delle spese.
9 Come è noto la formulazione attuale dell'art. 92 c. 2 cpc circoscrive la possibilità di compensare le spese di lite alle ipotesi di soccombenza reciproca, assoluta novità della questione trattata, mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, e a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 77/2018, ha dichiarato l'art. 92, comma 2,
c.p.c., anche in presenza di altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, che nella specie non sussistono.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando sul giudizio di impugnazione avverso la sentenza n 615/2021 del
Tribunale di Spoleto, ogni diversa istanza, eccezione, e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'impugnazione, e per l'effetto conferma la sentenza di primo grado;
2) condanna l'appellante alla refusione in favore del convenuto appellato delle spese di lite del presente grado, che vengono liquidate in euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre IVA,
CPA e rimborso forfettario al 15 %.
3) Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.
Perugia, camera di consiglio del 30.12.2024.
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
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