Sentenza 14 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 14/06/2025, n. 2304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2304 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2025 |
Testo completo
n. 13377/2022 r.g.a.c.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, Seconda sezione civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Paola Caserta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 13377/2022, avente ad oggetto:
risarcimento danni, pendente:
TRA
DI , (C.F.: ), e (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
) elettivamente domiciliati in Napoli, alla Piazza Garibaldi, 73, presso C.F._2
lo studio dell'avv. Corrado Di Maso, (C.F. , dal quale sono C.F._3
rappresentati e difesi giusta procura alle liti in atti;
attori
contro
, (C.F. ) elettivamente domiciliata in Aversa Controparte_1 C.F._4
(CE) alla Piazza Duomo n. 40, presso lo studio degli avv.ti Luigi Ciriello (C.F.
, Francesco De Paola (C.F. ) e Luca Iuliano C.F._5 C.F._6
(C.F. ) dai quali è rappresentata e difesa giusta procura alle liti in atti;
C.F._7
convenuta
CONCLUSIONI
Le parti, nelle note sostitutive dell'udienza del giorno 14.02.2025 ex art. 127 ter c.p.c.,
concludevano riportandosi ai propri atti;
la causa veniva riservata in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1
1. Si richiamano gli atti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e le deduzioni difensive e ciò in ossequio al nuovo testo dell'art. 118 disp. att.
c.p.c. così come modificato con l. 69/2009.
2. Con atto di citazione regolarmente notificato alla controparte, e Controparte_2
convenivano in giudizio dinanzi a questo Tribunale al Parte_2 Controparte_1
fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “1) dichiarare che il comportamento
persecutorio descritto in premessa e messo in campo dalla convenuta, ingiustificato, oltre che
illegittimo in fatto ed in diritto, ha determinato notevoli danni alla Dott.ssa ed al Controparte_2
Dott. 2) condannare la Dott.ssa al risarcimento dei danni subiti Parte_2 Controparte_1
dalla Dott.ssa e dal Dott. in termini di danni all'immagine, personale e CP_2 Parte_2
professionale, economici, alla integrità psico-fisica, nella misura che meglio sarà quantificata in
corso di causa, anche all'esito di specifica CTU, ma che, fin da ora si assume nella misura
indeterminata; 3) condannare, altresì, la convenuta al pagamento delle spese, competenze ed onorari
di giudizio, oltre alle spese generali ex art. 14 L.P., IVA e CPA come per legge, con attribuzione al
sottoscritto procuratore anticipatario.”
A sostegno della domanda, gli attori deducevano di essere dirigenti arruolati nel Corpo
della Polizia Penitenziaria e di avere dovuto affrontare un procedimento penale e conseguentemente uno disciplinare a causa di un'attività persecutoria perpetrata con notevole accanimento nei loro confronti dalla convenuta , che all'epoca Controparte_1
era comandante pro tempore del Nucleo Investigativo Regionale del corpo della polizia penitenziaria della Campania, e quindi pubblico ufficiale e ufficiale di p.g..
Si costituiva in giudizio , la quale in via preliminare eccepiva il difetto di Controparte_1
legittimazione passiva, per avere la stessa agito nell'esercizio delle proprie funzioni, quale comandante del Nucleo Investigativo Regionale della Polizia Penitenziaria, su specifico incarico degli organi sovraordinati. Nel merito, contestava la fondatezza in fatto ed in diritto dell'avversa domanda, ne chiedeva, pertanto, il rigetto con condanna degli attori al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.
Con ordinanza del 30.10.2023 il Giudice precedente titolare del ruolo ritenuta la causa matura per la decisione respingeva l'istanza di ammissione della prova testimoniale e
2 l'istanza di ammissione C.T.U. articolate da parte attrice, rinviando la causa per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza cartolare del 14.02.2025 lo scrivente, subentrato nella titolarità del ruolo a far data dal 18.11.2024, riservava in decisione la causa con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
3. Tanto premesso, la domanda va rigettata per difetto di legittimazione passiva.
Invero, secondo la pacifica giurisprudenza di legittimità, per gli illeciti compiuti dai dipendenti pubblici nell'esercizio delle funzioni e mansioni ad essi affidati, risponde la
P.A. di appartenenza, in virtù del rapporto di immedesimazione organica, purché
sussistano i requisiti del nesso di causalità fra il comportamento e l'evento dannoso, e la riferibilità all'amministrazione del comportamento stesso, la quale presuppone che l'attività posta in essere dal dipendente sia e si manifesti come esplicazione dell'attività
dell'ente pubblico e, cioè tenda, pur se con abuso di potere, al conseguimento dei fini istituzionali di questo nell'ambito delle attribuzioni dell'ufficio o del servizio cui il dipendente è addetto (cfr Cass. 8306 del 12/04/2011).
Considerato che, nel caso di specie, la presunta condotta persecutoria contestata al
Funzionario sarebbe stata posta in essere nell'esercizio delle attribuzioni e delle mansioni alle quali era preposto, a rispondere degli eventuali danni patiti in conseguenza del comportamento del dipendente sarebbe il . Controparte_3
Dunque, parte attrice avrebbe dovuto convenire in giudizio il competente e non CP_3
direttamente nei confronti di (dirigente comandante del Nucleo Controparte_1
Investigativo Regionale della Polizia Penitenziaria), avendo la stessa agito in qualità di dirigente pubblico e non quale privato per un fine strettamente personale ed egoistico.
4. La domanda spiegata dall'attore è in ogni caso infondata e va pertanto rigettata.
Non risulta provata la ricostruzione dei fatti operata in citazione, anzi la stessa contrasta con la documentazione esibita e depositata dalla convenuta, dalla quale si evince che la medesima abbia agito nell'esercizio delle proprie funzioni, nei limiti e nel rispetto dell'incarico ricevuto dagli organi sovrastanti.
3 Inoltre, quanto ai danni, patrimoniali e non, asseritamente subiti, gli stessi risultano non solo genericamente allegati ma anche sforniti di qualsiasi supporto probatorio in ordine all'an ed al quantum.
La mancanza di prova circa l'an e il quantum del danno asseritamente subito non può
essere superata con la consulenza tecnica di ufficio (richiesta avanzata nel presente giudizio), la quale ha la funzione di fornire all'attività valutativa del giudice l'apporto di cognizioni tecniche non possedute, ma non è certo destinata ad esonerare la parte dalla prova dei fatti dalla stessa dedotti e posti a base delle proprie richieste.
Pertanto, tale domanda va rigettata.
5. Va rigettata la a domanda di condanna al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.
spiegata da parte convenuta per mancanza di prova circa l'an ed il quantum del danno risarcibile.
A tale riguardo, va evidenziato che la responsabilità aggravata per lite temeraria ha natura extracontrattuale e che la relativa domanda presuppone quindi la prova da parte dell'istante sia dell'“an” sia del “quantum debeatur” o che comunque detti elementi siano desumibili dagli atti di causa (ex multis cfr. Cass. Civ., n. 22951 del 13 settembre 2019;
Cass. Civ., n. 9080 del 15 aprile 2013).
Orbene, non ha fornito la prova di tali elementi, né gli stessi risultano Controparte_1
desumibili dagli atti di causa, stante la genericità delle allegazioni addotte.
6. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano d'ufficio in dispositivo, facendo applicazione dei criteri medi di cui al dm 55/2014, tenuto conto del valore della causa e dell'attività espletata, escludendo l'istruttoria.
A tale importo vanno comunque aggiunte IVA e CPA, se documentate con fattura, quali accessori delle spese legali (cfr. Cass. Civ., 8 novembre 2012, n. 19307) nonché il 15% sui compensi a titolo di rimborso forfettario ex art. 2, co. 2, D.M. n. 55 del 2014, che è dovuto
“in ogni caso” e quindi segue automaticamente la condanna pronunciata ex art. 91, co. 1,
c.p.c. (v. Cass. Civ., 8 luglio 2010, n. 16153).
P.Q.M.
4 Il Tribunale di Napoli Nord, Seconda Sezione Civile, in persona del G.M., dott.ssa Paola
Caserta, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 13377/2022 del
R.G.A.C., ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda promossa da e;
Controparte_2 Parte_2
- rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. promossa da;
Controparte_1
- condanna e al pagamento, in favore di Controparte_2 Parte_2 [...]
, delle spese processuali che si liquidano in € 5.810,00 per compenso CP_1
professionale, oltre IVA e CPA se dovute, e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% del compenso.
Così deciso in Aversa in data 14.06.2025
Il Giudice
dott.ssa Paola Caserta
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