Articolo 5 della Legge 27 gennaio 1968, n. 35
Articolo 4Articolo 6
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27 febbraio 1968
Art. 5.

Le oleine, le morchie e gli altri sottoprodotti della raffinazione degli oli di oliva, degli oli estratti dalle sanse d'oliva e degli oli di semi, ottenuti nelle raffinerie nazionali o importati dall'estero, devono essere denaturati nello stabilimento di produzione o in apposito stabilimento di denaturazione, previamente autorizzato dal Ministero delle finanze, e devono circolare con apposita bolletta di accompagnamento.
Le sostanze denaturanti devono essere fornite dalle ditte interessate e riconosciute idonee da parte del laboratorio chimico centrale delle dogane e I. I., sentito il Ministero della sanita' per quanto attiene agli aspetti farmacotossicologici.
Entrata in vigore il 27 febbraio 1968