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Sentenza 15 marzo 2025
Sentenza 15 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 15/03/2025, n. 394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 394 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 31/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanni Giampiccolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 31/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CARDONA GIUSEPPE e Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. BONALUME PAOLO;
avv GOMEZ PALOMA GIOVANNI;
avv Michele Del Bene;
ATTORE/I contro
(C.F. ); Controparte_1 P.IVA_2
CONVENUTO/I
OGGETTO
Cessione di crediti da somministrazione
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“…IN VIA PRINCIPALE: per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere il pagamento da parte dell'Ente dei seguenti crediti e, per l'effetto, Parte_1 condannare l'Ente al relativo pagamento in favore di I. € 577.636,33 per sorte Parte_1 capitale, di cui alle fatture riepilogate nell'elenco prodotto sub doc. 2; II. gli interessi moratori maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale: − “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e − con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale – scadenza riportata nell'elenco prodotto sub doc. 2 (colonna “Data Scadenza”) – sino al saldo;
− si precisa che alla data del 20 dicembre 2021 gli interessi moratori ammontano ad € 8.491,44; III. gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di notifica del presente atto, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c.: − nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, − con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
• IN VIA SUBORDINATA: per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere il pagamento da parte dell'Ente e, per l'effetto, condannare l'Ente al Parte_1
pagina 1 di 5 pagamento in favore di di ogni diversa somma che fosse ritenuta dovuta a Parte_1 Parte_1 per: − sorte capitale, − interessi moratori maturati e maturandi sulla sorte capitale: ⋅
[...]
“determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e ⋅ con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento della sorte capitale, − interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte capitale: ⋅ nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, ⋅ con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
• IN ULTERIORMENTE SUBORDINATA: accertare e dichiarare il diritto di Parte_1 ad ottenere il pagamento da parte dell'Ente e, per l'effetto, condannare l'Ente al pagamento in
[...] favore di di ogni diversa somma che fosse ritenuta dovuta a per Parte_1 Parte_1 capitale, interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.; • IN OGNI CASO: con vittoria di compensi e spese del giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% ex D.M. n. 55/14, oltre CPA, IVA, contributo unificato, marca e successive”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 26.12.2021 la società quale Parte_1 cessionaria dei crediti vantati da - per fatture emesse nell'anno 2021 e relative alla Controparte_2 somministrazione di energia elettrica e gas nel medesimo periodo (v. all.2) - evocava in giudizio dinnanzi all'intestato Tribunale il , al fine di sentirlo condannare al pagamento in Controparte_1 suo favore di: “i. € 577.636,33 per sorte capitale, portati dalle fatture emesse dalla società
[...] e riepilogate nell'elenco che si produce sub doc. 2; ii. gli interessi moratori maturati e CP_2 maturandi sulla predetta sorte capitale − “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e − con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale – scadenza riportata nell'elenco prodotto sub doc. 2 (colonna “Data Scadenza”) – sino al saldo;
iii. gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di notifica del presente atto, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c.: − nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c., − con decorrenza dalla data di notifica del presente atto”.
Segnatamente, l'attrice esponeva di essere divenuta titolare del credito domandato in virtù di contratti di cessione dei crediti redatti in forma di scrittura privata autenticata (v. all.3), deducendo altresì che tali cessioni comprendevano anche i relativi interessi maturati e maturandi.
In via subordinata, chiedeva la condanna del al pagamento in Parte_1 Controparte_1 suo favore di un importo a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art.2041 c.c., corrispondente all'ammontare delle predette fatture, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Il non si costituiva in giudizio nonostante la regolarità della notifica dell'atto Controparte_1 introduttivo dell'odierno giudizio.
In seno alle proprie note scritte ex art.127-ter c.p.c., depositate in data 31.10.2024, per l'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 6.11.2024, la società attrice, rispetto all'importo domandato ab initio, chiedeva la condanna dell'Ente convenuto alla minore somma, quale sorte capitale, pari ad € 489.636,73, oltre agli interessi moratori ed anatocistici;
in sede di comparsa conclusionale, depositata il dì 7.1.2025, precisava che l'attività di somministrazione era stata resa da in parte in regime di Salvaguardia per la Regione Sicilia, in parte in regime di Controparte_2
Fornitura di Ultima Istanza, in parte in regime di Libero Mercato.
pagina 2 di 5 Tanto premesso, la domanda della società è fondata e, dunque, merita di essere Parte_1 accolta per le ragioni di seguito specificate.
Com'è noto, nelle azioni contrattuali di adempimento, risarcimento danni da inadempimento e di risoluzione (art. 1453 c.c.) incombe sull'attore soltanto l'onere di dimostrare il titolo e la scadenza delle obbligazioni che assume inadempiute, e di allegare il fatto d'inadempimento, gravando poi sul debitore di allegare e dimostrare l'esistenza di fatti impeditivi, modificativi od estintivi idonei a paralizzare la domanda di controparte (così per tutte, Cass. n.15659/2011, secondo cui “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”; conf. Cass. n.3373.2010; Cass. n.9351.2007; Cass. Sezioni Unite n.13533.2001).
Nel caso in scrutinio, può dirsi assolto l'onere probatorio a carico della società attrice circa la stipulazione di un valido ed efficace contratto di somministrazione in forma scritta, per ciò che attiene alla fornitura erogata in regime di libero mercato, nonché circa l'allegato inadempimento del
[...]
- consistente appunto nel mancato pagamento della fornitura di gas ed energia elettrica - CP_1 non incombendo sull'attrice anche l'onere di dimostrare un contratto scritto per le attività di somministrazione erogate in regime di Salvaguardia e FUI siccome aventi queste fonte legale e non convenzionale;
per contro, parte convenuta, non costituendosi in giudizio, non ha dimostrato l'esistenza di un fatto modificativo o impeditivo di tale diritto né tantomeno l'avvenuto pagamento della prestazione domandata.
Ed invero, ai sensi degli artt.16 e 17 del R.D. n.2440/1923 per i contratti stipulati dalla Pubblica
Amministrazione è prescritta la forma scritta ad substantiam, quale strumento di garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa nell'interesse del cittadino e della collettività, agevolando l'espletamento della funzione di controllo, con conseguente espressione dei principi di imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione ex art.97 Cost. (cfr. Cass. n.9219/2014).
Dunque, “in tema di contratti con la Pubblica Amministrazione, (…), la relativa stipulazione deve avere luogo, a pena di nullità, in forma scritta, ai fini della quale è necessaria la redazione un apposito documento, recante la sottoscrizione della controparte e della persona fisica titolare dell'organo cui spetta il potere di rappresentare l'ente pubblico nei confronti dei terzi, dal quale possa desumersi la concreta instaurazione del rapporto, con le indispensabili determinazioni in ordine alla prestazione da rendere e al compenso da corrispondere”; “tale regime formale, funzionale all'attuazione del principio costituzionale di buona amministrazione, in quanto volto ad agevolare l'esercizio dei controlli e rispondente all'esigenza di tutela delle risorse degli enti pubblici contro l'assunzione d'impegni finanziari privi di adeguata copertura e non sorretti da una preventiva valutazione dell'entità delle obbligazioni da adempiere trova applicazione ai fini non solo dell'instaurazione del rapporto, ma anche di eventuali successive modificazioni” (v. Cass., n.5996/2022). In particolare, per quel che in questa sede ci interessa, “Il contratto di fornitura stipulato da una pubblica amministrazione, come ogni contratto stipulato da un ente pubblico, richiede la forma scritta ad substantiam e quindi deve sostanziarsi nella redazione di un apposito atto scritto, con sottoscrizione da parte dell'appaltatore e del titolare dell'organo che ha il potere di rappresentare l'Amministrazione nei confronti dei terzi, in sostanza, la forma scritta è richiesta per la validità stessa del contratto e la prova della sua esistenza e dei diritti che ne formano l'oggetto non può essere sostituita da altri mezzi probatori (quindi neanche dal comportamento delle parti che abbiano esplicitamente o implicitamente ammesso l'esistenza del diritto oppure reiterati atti di ricognizione di debito e promesse di pagamento ad opera dell'ente)” (così, Tribunale di Catanzaro, n.1286/2023).
pagina 3 di 5 Diversamente, per la fornitura di gas ed energia elettrica erogata in regime di Salvaguardia per la Regione Sicilia ed in regime di Fornitura di Ultima Istanza (regime che risulta specificamente indicato nelle fatture azionate, tutte versate in atti), va rilevato che “il rapporto di somministrazione di energia elettrica instaurato tra il fornitore ed il cliente finale, per effetto dell'aggiudicazione del servizio nel c.d. regime di salvaguardia, non ha una fonte convenzionale, ma legale, trovando fondamento nelle previsioni del D.L. 18 giugno 2007 n. 73 e sulla base di condizioni economiche e prezzi stabiliti dalle aziende esercenti il servizio di salvaguardia con le modalità di calcolo statuite dal decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, per tutti gli enti pubblici e le imprese che non abbiano scelto il proprio fornitore sul mercato libero. Tale rapporto, alla stregua della normativa richiamata, può essere interrotto in qualsiasi momento. Trattasi quindi di fonte legale del contratto, per cui sussiste il presupposto per l'attivazione della ” (Tribunale di Bologna, sent. n. 2976/2022 del Parte_2
30.11.2022; Tribunale di Bologna, sent. n. 707/2022 del 21.3.2022; Tribunale di Catanzaro, n. 1553/22). Ed ancora, “…quando un Ente esercente un'attività di pubblico servizio rimane privo di un contratto di somministrazione del gas, pur continuando a prelevarlo dalla rete, non potendo l'utenza essere disalimentata (per evidenti ragioni di interesse pubblico), la fornitura di gas viene mantenuta in essere attraverso il servizio di ultima istanza che viene assegnato a uno specifico “fornitore di ultima istanza” (FUI), selezionato dall'Acquirente Unico attraverso una gara…Non vi è quindi alcun contratto che regola questa fornitura, ma essa è attivata automaticamente proprio per effetto della normativa citata e proprio nei casi in cui il contratto di fornitura per qualche ragione è venuto meno” (Tribunale di Alessandria, n.607/2023). ha ritualmente allegato n.20 contratti di somministrazione di energia elettrica Parte_1 stipulati con validamente sottoscritti dall'Ente convenuto nel periodo novembre- CP_2 dicembre 2020 ed aventi ad oggetto la fornitura di energia elettrica in diverse sedi del Comune di
, nonché le relative fatture emesse per la fornitura di energia elettrica in regime di libero CP_1 mercato, ove il luogo di fornitura è il medesimo di cui ai prodotti contratti, oltre che emesse per il periodo aprile/ottobre 2021.
La società attrice ha anche prodotto n.2 atti di cessione dei crediti (uno in data 24.6.2021 e l'altro in data 22.9.2021) relativi alle fatture azionate, allegando ulteriormente la ricevuta di notifica dei suddetti atti di cessione al , eseguita a mezzo pec il dì 2.7.2021 ed il dì 5.10.2021, mediante Controparte_1 la quale ha dato notizia al convenuto dell'intervenuta cessione del credito in Parte_1 parola.
Quanto, invece, alla fornitura erogata in regime di Salvaguardia per la regione Sicilia, l'attrice ha prodotto: le “Condizioni Contrattuali di Fornitura-Servizio di Salvaguardia -periodo di applicazione 1 gennaio 2021/31 dicembre 2022”; “Esiti della procedura concorsuale per l'individuazione dei fornitori di ultima istanza per i clienti finali di gas naturale per il periodo 1 ottobre 2020-30 settembre 2021”;“Esiti della procedura concorsuale per l'individuazione dei fornitori di ultima istanza per i clienti finali di gas naturale per il periodo 1 ottobre 2021-30 settembre 2023”, oltre che le relative fatture (v. doc.5 memoria 183, VI comma, I termine, c.p.c.).
Dalla prodotta documentazione, pertanto, è possibile evincere che , tanto per la fornitura CP_2 di energia elettrica quanto per la fornitura di gas naturale, “è stata selezionata, tramite procedura concorsuale di cui all'art.
1.4 della legge 125/07, come esercente la salvaguardia..”, tra le altre aree, per la Regione Sicilia ed altresì individuata come fornitore di ultima istanza per i clienti finali di gas naturale.
Così le cose, può dirsi raggiunta la prova dell'originaria fonte negoziale del credito e della validità ed efficacia della cessione in scrutinio;
di contro, non avendo il dato altrimenti prova di avere CP_1 pagato le somme domandate ed in assenza, inoltre, di contestazione sull'esecuzione delle relative pagina 4 di 5 prestazioni, ad avviso del Tribunale risulta provata l'attuale spettanza, in capo alla società attrice, del credito per sorte capitale pari ad € 489.636,73.
Si rammenti, infatti, che la rilevazione dei consumi mediante contatori è assistita da una presunzione semplice di veridicità, sicché, non avendo il fruitore dato prova, né tantomeno contestato, il malfunzionamento degli stessi nonché l'eventuale non corrispondenza tra il dato fornito e quello trascritto nella bolletta, le fatture poste a fondamento della domanda sono da ritenersi fondanti il credito vantato.
Parte convenuta deve essere altresì condannata al pagamento degli interessi moratori che, ai sensi dell'art.4 D.Lgs. n.231/2002 “…decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento” (emergendo con tutta evidenza il ritardato pagamento), nonché al pagamento degli interessi anatocistici sugli interessi moratori dovuti almeno per sei mesi, con decorrenza dalla domanda giudiziale, stante il principio secondo cui gli interessi sugli interessi (anatocistici) sono dovuti ove siano contemporaneamente dovuti anche gli interessi principali, il credito sia esigibile, il debitore sia in mora e sia stata, altresì, proposta la domanda giudiziale, avente non solo il ruolo di condizione, alternativa alla convenzione tra le parti, dell'anatocismo, ma anche il ruolo di termine iniziale per la produzione di interessi secondari (v. Cass. civ., Sez. I, n. 1164/17; n. 12512/15; n. 12043/04); condizioni, tutte, ricorrenti nel caso di specie.
Ne consegue che il deve essere condannato a corrispondere, in favore della società Controparte_1 attrice, gli interessi moratori di cui all'art.5 del D.Lgs. n.231/2002, ammontanti “alla data del 20 dicembre 2021…ad € 8.491,44”, oltre a quelli successivi maturati e maturandi sino al soddisfo, da maggiorarsi degli interessi anatocistici sugli interessi di mora scaduti da sei mesi, ai sensi dell'art.1283 c.c., determinati nella misura prevista dall'art. 5 del D.Lgs. n.231/2002.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, difesa o eccezione: condanna il al pagamento, in favore di della somma di € Controparte_1 Parte_1 489.636,73 a titolo di sorte capitale nonché al pagamento degli interessi moratori di cui all'art.5 D.Lgs. n.231/2002, ammontanti alla data del 20 dicembre 2021 ad € 8.491,44, oltre a quelli successivamente maturati e maturandi sino al pagamento, oltre al pagamento degli interessi anatocistici sugli interessi di mora scaduti da sei mesi ai sensi dell'art.1283 c.c., determinati nella misura prevista dall'art. 5 del D.Lgs. n.231/2002; condanna il a rimborsare a le spese di lite, che si liquidano in Controparte_1 Parte_1
€ 16.713,00 (di cui € 1713,00 per esborsi), oltre IVA, CPA e spese generali al 15%.
Ragusa, 15/03/2025.
Il Giudice
dott. Giovanni Giampiccolo
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanni Giampiccolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 31/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CARDONA GIUSEPPE e Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. BONALUME PAOLO;
avv GOMEZ PALOMA GIOVANNI;
avv Michele Del Bene;
ATTORE/I contro
(C.F. ); Controparte_1 P.IVA_2
CONVENUTO/I
OGGETTO
Cessione di crediti da somministrazione
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“…IN VIA PRINCIPALE: per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere il pagamento da parte dell'Ente dei seguenti crediti e, per l'effetto, Parte_1 condannare l'Ente al relativo pagamento in favore di I. € 577.636,33 per sorte Parte_1 capitale, di cui alle fatture riepilogate nell'elenco prodotto sub doc. 2; II. gli interessi moratori maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale: − “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e − con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale – scadenza riportata nell'elenco prodotto sub doc. 2 (colonna “Data Scadenza”) – sino al saldo;
− si precisa che alla data del 20 dicembre 2021 gli interessi moratori ammontano ad € 8.491,44; III. gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di notifica del presente atto, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c.: − nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, − con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
• IN VIA SUBORDINATA: per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere il pagamento da parte dell'Ente e, per l'effetto, condannare l'Ente al Parte_1
pagina 1 di 5 pagamento in favore di di ogni diversa somma che fosse ritenuta dovuta a Parte_1 Parte_1 per: − sorte capitale, − interessi moratori maturati e maturandi sulla sorte capitale: ⋅
[...]
“determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e ⋅ con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento della sorte capitale, − interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte capitale: ⋅ nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, ⋅ con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
• IN ULTERIORMENTE SUBORDINATA: accertare e dichiarare il diritto di Parte_1 ad ottenere il pagamento da parte dell'Ente e, per l'effetto, condannare l'Ente al pagamento in
[...] favore di di ogni diversa somma che fosse ritenuta dovuta a per Parte_1 Parte_1 capitale, interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.; • IN OGNI CASO: con vittoria di compensi e spese del giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% ex D.M. n. 55/14, oltre CPA, IVA, contributo unificato, marca e successive”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 26.12.2021 la società quale Parte_1 cessionaria dei crediti vantati da - per fatture emesse nell'anno 2021 e relative alla Controparte_2 somministrazione di energia elettrica e gas nel medesimo periodo (v. all.2) - evocava in giudizio dinnanzi all'intestato Tribunale il , al fine di sentirlo condannare al pagamento in Controparte_1 suo favore di: “i. € 577.636,33 per sorte capitale, portati dalle fatture emesse dalla società
[...] e riepilogate nell'elenco che si produce sub doc. 2; ii. gli interessi moratori maturati e CP_2 maturandi sulla predetta sorte capitale − “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e − con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale – scadenza riportata nell'elenco prodotto sub doc. 2 (colonna “Data Scadenza”) – sino al saldo;
iii. gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di notifica del presente atto, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c.: − nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c., − con decorrenza dalla data di notifica del presente atto”.
Segnatamente, l'attrice esponeva di essere divenuta titolare del credito domandato in virtù di contratti di cessione dei crediti redatti in forma di scrittura privata autenticata (v. all.3), deducendo altresì che tali cessioni comprendevano anche i relativi interessi maturati e maturandi.
In via subordinata, chiedeva la condanna del al pagamento in Parte_1 Controparte_1 suo favore di un importo a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art.2041 c.c., corrispondente all'ammontare delle predette fatture, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Il non si costituiva in giudizio nonostante la regolarità della notifica dell'atto Controparte_1 introduttivo dell'odierno giudizio.
In seno alle proprie note scritte ex art.127-ter c.p.c., depositate in data 31.10.2024, per l'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 6.11.2024, la società attrice, rispetto all'importo domandato ab initio, chiedeva la condanna dell'Ente convenuto alla minore somma, quale sorte capitale, pari ad € 489.636,73, oltre agli interessi moratori ed anatocistici;
in sede di comparsa conclusionale, depositata il dì 7.1.2025, precisava che l'attività di somministrazione era stata resa da in parte in regime di Salvaguardia per la Regione Sicilia, in parte in regime di Controparte_2
Fornitura di Ultima Istanza, in parte in regime di Libero Mercato.
pagina 2 di 5 Tanto premesso, la domanda della società è fondata e, dunque, merita di essere Parte_1 accolta per le ragioni di seguito specificate.
Com'è noto, nelle azioni contrattuali di adempimento, risarcimento danni da inadempimento e di risoluzione (art. 1453 c.c.) incombe sull'attore soltanto l'onere di dimostrare il titolo e la scadenza delle obbligazioni che assume inadempiute, e di allegare il fatto d'inadempimento, gravando poi sul debitore di allegare e dimostrare l'esistenza di fatti impeditivi, modificativi od estintivi idonei a paralizzare la domanda di controparte (così per tutte, Cass. n.15659/2011, secondo cui “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”; conf. Cass. n.3373.2010; Cass. n.9351.2007; Cass. Sezioni Unite n.13533.2001).
Nel caso in scrutinio, può dirsi assolto l'onere probatorio a carico della società attrice circa la stipulazione di un valido ed efficace contratto di somministrazione in forma scritta, per ciò che attiene alla fornitura erogata in regime di libero mercato, nonché circa l'allegato inadempimento del
[...]
- consistente appunto nel mancato pagamento della fornitura di gas ed energia elettrica - CP_1 non incombendo sull'attrice anche l'onere di dimostrare un contratto scritto per le attività di somministrazione erogate in regime di Salvaguardia e FUI siccome aventi queste fonte legale e non convenzionale;
per contro, parte convenuta, non costituendosi in giudizio, non ha dimostrato l'esistenza di un fatto modificativo o impeditivo di tale diritto né tantomeno l'avvenuto pagamento della prestazione domandata.
Ed invero, ai sensi degli artt.16 e 17 del R.D. n.2440/1923 per i contratti stipulati dalla Pubblica
Amministrazione è prescritta la forma scritta ad substantiam, quale strumento di garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa nell'interesse del cittadino e della collettività, agevolando l'espletamento della funzione di controllo, con conseguente espressione dei principi di imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione ex art.97 Cost. (cfr. Cass. n.9219/2014).
Dunque, “in tema di contratti con la Pubblica Amministrazione, (…), la relativa stipulazione deve avere luogo, a pena di nullità, in forma scritta, ai fini della quale è necessaria la redazione un apposito documento, recante la sottoscrizione della controparte e della persona fisica titolare dell'organo cui spetta il potere di rappresentare l'ente pubblico nei confronti dei terzi, dal quale possa desumersi la concreta instaurazione del rapporto, con le indispensabili determinazioni in ordine alla prestazione da rendere e al compenso da corrispondere”; “tale regime formale, funzionale all'attuazione del principio costituzionale di buona amministrazione, in quanto volto ad agevolare l'esercizio dei controlli e rispondente all'esigenza di tutela delle risorse degli enti pubblici contro l'assunzione d'impegni finanziari privi di adeguata copertura e non sorretti da una preventiva valutazione dell'entità delle obbligazioni da adempiere trova applicazione ai fini non solo dell'instaurazione del rapporto, ma anche di eventuali successive modificazioni” (v. Cass., n.5996/2022). In particolare, per quel che in questa sede ci interessa, “Il contratto di fornitura stipulato da una pubblica amministrazione, come ogni contratto stipulato da un ente pubblico, richiede la forma scritta ad substantiam e quindi deve sostanziarsi nella redazione di un apposito atto scritto, con sottoscrizione da parte dell'appaltatore e del titolare dell'organo che ha il potere di rappresentare l'Amministrazione nei confronti dei terzi, in sostanza, la forma scritta è richiesta per la validità stessa del contratto e la prova della sua esistenza e dei diritti che ne formano l'oggetto non può essere sostituita da altri mezzi probatori (quindi neanche dal comportamento delle parti che abbiano esplicitamente o implicitamente ammesso l'esistenza del diritto oppure reiterati atti di ricognizione di debito e promesse di pagamento ad opera dell'ente)” (così, Tribunale di Catanzaro, n.1286/2023).
pagina 3 di 5 Diversamente, per la fornitura di gas ed energia elettrica erogata in regime di Salvaguardia per la Regione Sicilia ed in regime di Fornitura di Ultima Istanza (regime che risulta specificamente indicato nelle fatture azionate, tutte versate in atti), va rilevato che “il rapporto di somministrazione di energia elettrica instaurato tra il fornitore ed il cliente finale, per effetto dell'aggiudicazione del servizio nel c.d. regime di salvaguardia, non ha una fonte convenzionale, ma legale, trovando fondamento nelle previsioni del D.L. 18 giugno 2007 n. 73 e sulla base di condizioni economiche e prezzi stabiliti dalle aziende esercenti il servizio di salvaguardia con le modalità di calcolo statuite dal decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, per tutti gli enti pubblici e le imprese che non abbiano scelto il proprio fornitore sul mercato libero. Tale rapporto, alla stregua della normativa richiamata, può essere interrotto in qualsiasi momento. Trattasi quindi di fonte legale del contratto, per cui sussiste il presupposto per l'attivazione della ” (Tribunale di Bologna, sent. n. 2976/2022 del Parte_2
30.11.2022; Tribunale di Bologna, sent. n. 707/2022 del 21.3.2022; Tribunale di Catanzaro, n. 1553/22). Ed ancora, “…quando un Ente esercente un'attività di pubblico servizio rimane privo di un contratto di somministrazione del gas, pur continuando a prelevarlo dalla rete, non potendo l'utenza essere disalimentata (per evidenti ragioni di interesse pubblico), la fornitura di gas viene mantenuta in essere attraverso il servizio di ultima istanza che viene assegnato a uno specifico “fornitore di ultima istanza” (FUI), selezionato dall'Acquirente Unico attraverso una gara…Non vi è quindi alcun contratto che regola questa fornitura, ma essa è attivata automaticamente proprio per effetto della normativa citata e proprio nei casi in cui il contratto di fornitura per qualche ragione è venuto meno” (Tribunale di Alessandria, n.607/2023). ha ritualmente allegato n.20 contratti di somministrazione di energia elettrica Parte_1 stipulati con validamente sottoscritti dall'Ente convenuto nel periodo novembre- CP_2 dicembre 2020 ed aventi ad oggetto la fornitura di energia elettrica in diverse sedi del Comune di
, nonché le relative fatture emesse per la fornitura di energia elettrica in regime di libero CP_1 mercato, ove il luogo di fornitura è il medesimo di cui ai prodotti contratti, oltre che emesse per il periodo aprile/ottobre 2021.
La società attrice ha anche prodotto n.2 atti di cessione dei crediti (uno in data 24.6.2021 e l'altro in data 22.9.2021) relativi alle fatture azionate, allegando ulteriormente la ricevuta di notifica dei suddetti atti di cessione al , eseguita a mezzo pec il dì 2.7.2021 ed il dì 5.10.2021, mediante Controparte_1 la quale ha dato notizia al convenuto dell'intervenuta cessione del credito in Parte_1 parola.
Quanto, invece, alla fornitura erogata in regime di Salvaguardia per la regione Sicilia, l'attrice ha prodotto: le “Condizioni Contrattuali di Fornitura-Servizio di Salvaguardia -periodo di applicazione 1 gennaio 2021/31 dicembre 2022”; “Esiti della procedura concorsuale per l'individuazione dei fornitori di ultima istanza per i clienti finali di gas naturale per il periodo 1 ottobre 2020-30 settembre 2021”;“Esiti della procedura concorsuale per l'individuazione dei fornitori di ultima istanza per i clienti finali di gas naturale per il periodo 1 ottobre 2021-30 settembre 2023”, oltre che le relative fatture (v. doc.5 memoria 183, VI comma, I termine, c.p.c.).
Dalla prodotta documentazione, pertanto, è possibile evincere che , tanto per la fornitura CP_2 di energia elettrica quanto per la fornitura di gas naturale, “è stata selezionata, tramite procedura concorsuale di cui all'art.
1.4 della legge 125/07, come esercente la salvaguardia..”, tra le altre aree, per la Regione Sicilia ed altresì individuata come fornitore di ultima istanza per i clienti finali di gas naturale.
Così le cose, può dirsi raggiunta la prova dell'originaria fonte negoziale del credito e della validità ed efficacia della cessione in scrutinio;
di contro, non avendo il dato altrimenti prova di avere CP_1 pagato le somme domandate ed in assenza, inoltre, di contestazione sull'esecuzione delle relative pagina 4 di 5 prestazioni, ad avviso del Tribunale risulta provata l'attuale spettanza, in capo alla società attrice, del credito per sorte capitale pari ad € 489.636,73.
Si rammenti, infatti, che la rilevazione dei consumi mediante contatori è assistita da una presunzione semplice di veridicità, sicché, non avendo il fruitore dato prova, né tantomeno contestato, il malfunzionamento degli stessi nonché l'eventuale non corrispondenza tra il dato fornito e quello trascritto nella bolletta, le fatture poste a fondamento della domanda sono da ritenersi fondanti il credito vantato.
Parte convenuta deve essere altresì condannata al pagamento degli interessi moratori che, ai sensi dell'art.4 D.Lgs. n.231/2002 “…decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento” (emergendo con tutta evidenza il ritardato pagamento), nonché al pagamento degli interessi anatocistici sugli interessi moratori dovuti almeno per sei mesi, con decorrenza dalla domanda giudiziale, stante il principio secondo cui gli interessi sugli interessi (anatocistici) sono dovuti ove siano contemporaneamente dovuti anche gli interessi principali, il credito sia esigibile, il debitore sia in mora e sia stata, altresì, proposta la domanda giudiziale, avente non solo il ruolo di condizione, alternativa alla convenzione tra le parti, dell'anatocismo, ma anche il ruolo di termine iniziale per la produzione di interessi secondari (v. Cass. civ., Sez. I, n. 1164/17; n. 12512/15; n. 12043/04); condizioni, tutte, ricorrenti nel caso di specie.
Ne consegue che il deve essere condannato a corrispondere, in favore della società Controparte_1 attrice, gli interessi moratori di cui all'art.5 del D.Lgs. n.231/2002, ammontanti “alla data del 20 dicembre 2021…ad € 8.491,44”, oltre a quelli successivi maturati e maturandi sino al soddisfo, da maggiorarsi degli interessi anatocistici sugli interessi di mora scaduti da sei mesi, ai sensi dell'art.1283 c.c., determinati nella misura prevista dall'art. 5 del D.Lgs. n.231/2002.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, difesa o eccezione: condanna il al pagamento, in favore di della somma di € Controparte_1 Parte_1 489.636,73 a titolo di sorte capitale nonché al pagamento degli interessi moratori di cui all'art.5 D.Lgs. n.231/2002, ammontanti alla data del 20 dicembre 2021 ad € 8.491,44, oltre a quelli successivamente maturati e maturandi sino al pagamento, oltre al pagamento degli interessi anatocistici sugli interessi di mora scaduti da sei mesi ai sensi dell'art.1283 c.c., determinati nella misura prevista dall'art. 5 del D.Lgs. n.231/2002; condanna il a rimborsare a le spese di lite, che si liquidano in Controparte_1 Parte_1
€ 16.713,00 (di cui € 1713,00 per esborsi), oltre IVA, CPA e spese generali al 15%.
Ragusa, 15/03/2025.
Il Giudice
dott. Giovanni Giampiccolo
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