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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 10/01/2025, n. 36 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 36 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pavia
SEZIONE TERZA
R.G. 2056/2024
Il Tribunale di Pavia, SEZIONE TERZA, in persona del Giudice Andrea Francesco
Forcina ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(c.f. ) con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. BOCCHINO ENRICO
appellante e
(cf. ) con il patrocinio dell'avv. FUSCO Controparte_1 P.IVA_2
FRANCESCO
COMUNE DI GROPELLO CAIROLI (cf. ) contumace P.IVA_3
appellato
CONCLUSIONI: per parte appellante:
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, previa acquisizione del fascicolo di primo grado, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, in accoglimento dell'appello: - accertare e dichiarare la nullità dell'impugnata sentenza stante la legittimazione attiva del comune di Gropello Cairoli a richiedere il CUP nella fattispecie oggetto di causa e,
- per l'effetto, confermare l'avviso di accertamento esecutivo per il Canone unico annuale - anno 2022 - n. 57 ID Pratica 14049829 del 17.11.2022. Con vittoria delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, oltre accessori di legge;
per parte appellata: In via principale - respingersi l'appello avversario in quanto infondato;
- dichiarare la nullità e/o illegittimità dell'atto opposto;
- annullare l'atto opposto;
In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda attorea, contenere la sanzione nel minimo edittale;
In ogni caso, con vittoria di spese, onorari e rimborso forfettario ex art. 15 t.f.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 627/2023 del 6 dicembre 2023 il Giudice di Pace di Pavia ha accolto l'opposizione di (d'ora in avanti anche soltanto ) Controparte_1 CP_1 avverso l'avviso di accertamento esecutivo n. 57 ID Pratica 14049829 del 17.11.2022, per l'anno 2022, per un totale di € 1.624,00, emesso dalla (d'ora in avanti CP_2
Part anche soltanto ) per conto del Comune di Gropello Cairoli.
L'avviso di accertamento trova il proprio presupposto nel mancato pagamento da parte di per l'anno 2022 del CUP (canone unico patrimoniale) relativo ad CP_1
esposizioni pubblicitarie effettuate sul territorio del Comune di Gropello Cairoli.
Il giudice di primo grado ha accolto l'opposizione ritenendo che non sussistesse il potere del Comune di escutere il canone essendo di competenza provinciale.
Part
Avverso la sentenza ha promosso appello la svolgendo le argomentazioni di seguito evidenziate.
2. Venendo al merito della controversia è documentato che l'avviso di accertamento opposto ha ad oggetto il pagamento del Canone Patrimoniale di
Concessione, Autorizzazione o Esposizione Pubblicitaria (d'ora in poi: “CPCAEP” o
“Canone”) in favore del Comune di Gropello Cairoli (cfr. doc. n. 2 fascicolo parte appellante). In particolare, l'avviso di accertamento attiene ad otto cartelli pubblicitari della presenti su altrettanti strade statali e/o provinciali che transitano nel comune CP_1
indicato.
Secondo la tesi dell'appellante, il comune di Gropello Cairoli avrebbe, contrariamente a quanto sostenuto dal Giudice di pace, piena legittimazione a pretendere la corresponsione del Canone;
quest'ultimo avrebbe infatti natura “bicefala”, cosicché per l'esposizione dei cartelli in questione sarebbero dovute da sia la CP_1 componente relativamente all'occupazione del suolo provinciale, sia la componente pag. 2/7 pubblicitaria del Canone all'ente Comunale, il quale sarebbe in ogni caso titolato a concedere l'autorizzazione all'esposizione di un messaggio pubblicitario all'interno del proprio territorio comunale.
Con la legge n. 160 del 2019, all'art. 1, commi 816 e seguenti è stato introdotto il “Canone Patrimoniale di Concessione, Autorizzazione o Esposizione Pubblicitaria” stabilendo, innanzitutto, che il nuovo Canone va a sostituire, a decorrere dal 2021, la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province.
Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
Il comma 817 prevede che “il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe”
Il comma 818 specifica l'ambito di applicazione del Canone con riferimento alle strade provinciali che attraversano i centri abitati, chiarendo che “nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285”. L'attuale disposizione è frutto della modifica apportatale dall'art. 1 comma 838 della legge n. 197 del 2022, c.d.
Legge di bilancio 2023, che ha soppresso la locuzione “di comuni”, così uniformando la disposizione alle previsioni del Codice della Strada (d.lgs. n. 285 del 1992), il quale con riferimento alla classificazione delle strade urbane prevede, all'art. 2 comma n. 7, che esse “sono sempre comunali quando siano situate nell'interno dei centri abitati, eccettuati i tratti interni di strade statali, regionali o provinciali che attraversano centri abitati con popolazione non superiore a diecimila abitanti”. Da ciò discende che ai fini dell'applicazione del Canone, per quanto attiene ai tratti delle strade provinciali che pag. 3/7 attraversano centri abitati, si deve tener conto del numero di abitanti di questi ultimi e non della popolazione complessiva residente nel Comune.
Il presupposto del Canone è definito dal comma 819 che indica alla lettera a)
l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico ed alla lettera b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato”.
Il comma 820 stabilisce poi che “l'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) del comma 819 esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del medesimo comma”.
Circa l'interpretazione delle disposizioni richiamate si registrano nella giurisprudenza di merito due orientamenti.
Secondo la prima interpretazione, sostenuta anche dalla parte appellante, il sarebbe formato da due diverse componenti, il “ramo suolo” (di cui al comma n. CP_3
819, lett. a) e il “ramo pubblicità” (di cui al comma n. 819, lett. b). In particolare, nel caso di esposizione di un messaggio pubblicitario su di un cartello posto lungo un tratto di strada provinciale passante all'interno di un centro abitato di popolazione inferiore a
10.000 abitanti – si veda a riguardo il comma n. 818 esposto in precedenza – le due componenti sarebbero entrambe dovute. In tal modo, il proprietario del cartello sarebbe anzitutto tenuto a pagare la quota di “ramo suolo” alla Provincia, cioè al CP_3
proprietario della strada, sul presupposto dell'occupazione di quest'ultima; allo stesso tempo, egli dovrebbe la quota di “ramo pubblicità” al Comune cui quel centro CP_3 abitato appartiene, sul presupposto dell'esposizione di un messaggio pubblicitario all'interno del territorio comunale.
Tale interpretazione privilegia una impostazione storico – sistematica;
la lettera a) del comma 819 recherebbe la trasposizione del presupposto della Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) e del Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) mentre la lettera b) richiamerebbe il presupposto pag. 4/7 dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità (ICP) e del Canone per l'Installazione dei
Mezzi Pubblicitari (CIMP).
Dal punto di vista sistematico, la tesi in parola enfatizza il dettato del comma n.
817 (per il quale “il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe”) sostenendo che il canone, dovendo garantire agli enti locali lo stesso gettito garantito dalle abrogate imposizioni, deve necessariamente riprodurre gli stessi identici schemi di applicazione e di riscossione delle imposte sostituite.
È, inoltre, sostenuto che il comma 820 troverebbe applicazione soltanto nell'eventualità in cui il soggetto attivo del Canone sia il Comune tanto per l'ipotesi di occupazione del suolo quanto per quella della esposizione pubblicitaria.
La seconda tesi sostiene che il Canone è unico. I due presupposti sub lett. a) e lett. b) di cui al comma n. 819 sarebbero sempre alternativi, riferendosi a due fattispecie differenti.
La prima tesi interpretativa non può essere accolta perché essa contravviene al senso letterale delle disposizioni. Nello stesso senso si è recentemente espresso il
Tribunale di Pavia, con funzioni di giudice d'appello, con le sentenze n. 1552 del
29.11.2024, n. 1553 del 29.11.2024 e n. 1561 del 30.11.2024.
Il comma 816 declina al singolare il nuovo canone e stabilisce che esso ha natura patrimoniale ed è sostitutivo delle imposte e/o dei canoni precedenti di modo che ogni interpretazione che è volta a riprodurre gli schemi interpretativi ed applicativi delle imposte e dei canoni sostituiti è contraria alla lettera della norma oltre che in contrasto con la natura espressamente corrispettiva del Canone.
I presupposti applicativi di cui al comma 819 sono alternativi per quanto espressamente stabilito dal comma 820 che prevede “l'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) del comma 819 esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del medesimo comma” senza che sia fatto alcun riferimento all'ipotesi che sia il Comune ad essere l'unico soggettivo attivo per entrambe le fattispecie.
pag. 5/7 Il comma 817 stabilisce che il Canone “è disciplinato dagli enti in modo da assicurare” un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe: cosicché non è la legge istitutiva che si prefigge di garantire la parità di gettito, ma è la successiva regolamentazione da parte degli Enti coinvolti che deve provvedervi, regolamentazione che riguarderà non soltanto il gettito relativo all'esposizione pubblicitaria ma l'insieme delle entrate di occupazione.
Per tali ragioni è da preferirsi questa seconda lettura interpretativa, che valorizza il dato letterale delle nuove disposizioni e al contempo la volontà innovatrice del
Legislatore anziché la mera ricognizione di imposizioni precedenti, che appunto si è inteso superare.
Applicando tali coordinate ermeneutiche al caso di specie si osserva che è incontestato che le strade sulle quali sono installati i cartelli pubblicitari dell' non CP_1
siano comunali e che il comune di Gropello Cairoli, e di conseguenza i centri abitati dello stesso, abbiano meno di 10.000 abitanti. Ne consegue che il soggetto attivo del
Canone è la sola Provincia di Pavia e non il Comune.
L'appello è infondato e deve essere rigettato.
3. La natura estremamente controversa delle questioni sottese alla decisione giustifica la compensazione delle spese di lite.
3.1. La proposizione dell'appello in data successiva al 30.1.2013 comporta l'applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1° quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17°, a mente del quale quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale;
la stessa norma prevede che il giudice dia atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
nei confronti di e del Comune di Parte_2 Controparte_1
pag. 6/7 Gropello Cairoli avverso la sentenza del Giudice di Pace di Pavia n. 627/2023 del 6 dicembre 2023 così provvede:
- rigetta l'appello;
- compensa le spese di lite;
- dà atto che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1° quater, come modificato dalla L. n. 228/2012, ricorrono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo per contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, se dovuto.
Pavia 10/1/2025.
Il Giudice
Andrea Francesco Forcina
pag. 7/7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pavia
SEZIONE TERZA
R.G. 2056/2024
Il Tribunale di Pavia, SEZIONE TERZA, in persona del Giudice Andrea Francesco
Forcina ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(c.f. ) con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. BOCCHINO ENRICO
appellante e
(cf. ) con il patrocinio dell'avv. FUSCO Controparte_1 P.IVA_2
FRANCESCO
COMUNE DI GROPELLO CAIROLI (cf. ) contumace P.IVA_3
appellato
CONCLUSIONI: per parte appellante:
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, previa acquisizione del fascicolo di primo grado, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, in accoglimento dell'appello: - accertare e dichiarare la nullità dell'impugnata sentenza stante la legittimazione attiva del comune di Gropello Cairoli a richiedere il CUP nella fattispecie oggetto di causa e,
- per l'effetto, confermare l'avviso di accertamento esecutivo per il Canone unico annuale - anno 2022 - n. 57 ID Pratica 14049829 del 17.11.2022. Con vittoria delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, oltre accessori di legge;
per parte appellata: In via principale - respingersi l'appello avversario in quanto infondato;
- dichiarare la nullità e/o illegittimità dell'atto opposto;
- annullare l'atto opposto;
In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda attorea, contenere la sanzione nel minimo edittale;
In ogni caso, con vittoria di spese, onorari e rimborso forfettario ex art. 15 t.f.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 627/2023 del 6 dicembre 2023 il Giudice di Pace di Pavia ha accolto l'opposizione di (d'ora in avanti anche soltanto ) Controparte_1 CP_1 avverso l'avviso di accertamento esecutivo n. 57 ID Pratica 14049829 del 17.11.2022, per l'anno 2022, per un totale di € 1.624,00, emesso dalla (d'ora in avanti CP_2
Part anche soltanto ) per conto del Comune di Gropello Cairoli.
L'avviso di accertamento trova il proprio presupposto nel mancato pagamento da parte di per l'anno 2022 del CUP (canone unico patrimoniale) relativo ad CP_1
esposizioni pubblicitarie effettuate sul territorio del Comune di Gropello Cairoli.
Il giudice di primo grado ha accolto l'opposizione ritenendo che non sussistesse il potere del Comune di escutere il canone essendo di competenza provinciale.
Part
Avverso la sentenza ha promosso appello la svolgendo le argomentazioni di seguito evidenziate.
2. Venendo al merito della controversia è documentato che l'avviso di accertamento opposto ha ad oggetto il pagamento del Canone Patrimoniale di
Concessione, Autorizzazione o Esposizione Pubblicitaria (d'ora in poi: “CPCAEP” o
“Canone”) in favore del Comune di Gropello Cairoli (cfr. doc. n. 2 fascicolo parte appellante). In particolare, l'avviso di accertamento attiene ad otto cartelli pubblicitari della presenti su altrettanti strade statali e/o provinciali che transitano nel comune CP_1
indicato.
Secondo la tesi dell'appellante, il comune di Gropello Cairoli avrebbe, contrariamente a quanto sostenuto dal Giudice di pace, piena legittimazione a pretendere la corresponsione del Canone;
quest'ultimo avrebbe infatti natura “bicefala”, cosicché per l'esposizione dei cartelli in questione sarebbero dovute da sia la CP_1 componente relativamente all'occupazione del suolo provinciale, sia la componente pag. 2/7 pubblicitaria del Canone all'ente Comunale, il quale sarebbe in ogni caso titolato a concedere l'autorizzazione all'esposizione di un messaggio pubblicitario all'interno del proprio territorio comunale.
Con la legge n. 160 del 2019, all'art. 1, commi 816 e seguenti è stato introdotto il “Canone Patrimoniale di Concessione, Autorizzazione o Esposizione Pubblicitaria” stabilendo, innanzitutto, che il nuovo Canone va a sostituire, a decorrere dal 2021, la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province.
Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
Il comma 817 prevede che “il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe”
Il comma 818 specifica l'ambito di applicazione del Canone con riferimento alle strade provinciali che attraversano i centri abitati, chiarendo che “nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285”. L'attuale disposizione è frutto della modifica apportatale dall'art. 1 comma 838 della legge n. 197 del 2022, c.d.
Legge di bilancio 2023, che ha soppresso la locuzione “di comuni”, così uniformando la disposizione alle previsioni del Codice della Strada (d.lgs. n. 285 del 1992), il quale con riferimento alla classificazione delle strade urbane prevede, all'art. 2 comma n. 7, che esse “sono sempre comunali quando siano situate nell'interno dei centri abitati, eccettuati i tratti interni di strade statali, regionali o provinciali che attraversano centri abitati con popolazione non superiore a diecimila abitanti”. Da ciò discende che ai fini dell'applicazione del Canone, per quanto attiene ai tratti delle strade provinciali che pag. 3/7 attraversano centri abitati, si deve tener conto del numero di abitanti di questi ultimi e non della popolazione complessiva residente nel Comune.
Il presupposto del Canone è definito dal comma 819 che indica alla lettera a)
l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico ed alla lettera b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato”.
Il comma 820 stabilisce poi che “l'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) del comma 819 esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del medesimo comma”.
Circa l'interpretazione delle disposizioni richiamate si registrano nella giurisprudenza di merito due orientamenti.
Secondo la prima interpretazione, sostenuta anche dalla parte appellante, il sarebbe formato da due diverse componenti, il “ramo suolo” (di cui al comma n. CP_3
819, lett. a) e il “ramo pubblicità” (di cui al comma n. 819, lett. b). In particolare, nel caso di esposizione di un messaggio pubblicitario su di un cartello posto lungo un tratto di strada provinciale passante all'interno di un centro abitato di popolazione inferiore a
10.000 abitanti – si veda a riguardo il comma n. 818 esposto in precedenza – le due componenti sarebbero entrambe dovute. In tal modo, il proprietario del cartello sarebbe anzitutto tenuto a pagare la quota di “ramo suolo” alla Provincia, cioè al CP_3
proprietario della strada, sul presupposto dell'occupazione di quest'ultima; allo stesso tempo, egli dovrebbe la quota di “ramo pubblicità” al Comune cui quel centro CP_3 abitato appartiene, sul presupposto dell'esposizione di un messaggio pubblicitario all'interno del territorio comunale.
Tale interpretazione privilegia una impostazione storico – sistematica;
la lettera a) del comma 819 recherebbe la trasposizione del presupposto della Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) e del Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) mentre la lettera b) richiamerebbe il presupposto pag. 4/7 dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità (ICP) e del Canone per l'Installazione dei
Mezzi Pubblicitari (CIMP).
Dal punto di vista sistematico, la tesi in parola enfatizza il dettato del comma n.
817 (per il quale “il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe”) sostenendo che il canone, dovendo garantire agli enti locali lo stesso gettito garantito dalle abrogate imposizioni, deve necessariamente riprodurre gli stessi identici schemi di applicazione e di riscossione delle imposte sostituite.
È, inoltre, sostenuto che il comma 820 troverebbe applicazione soltanto nell'eventualità in cui il soggetto attivo del Canone sia il Comune tanto per l'ipotesi di occupazione del suolo quanto per quella della esposizione pubblicitaria.
La seconda tesi sostiene che il Canone è unico. I due presupposti sub lett. a) e lett. b) di cui al comma n. 819 sarebbero sempre alternativi, riferendosi a due fattispecie differenti.
La prima tesi interpretativa non può essere accolta perché essa contravviene al senso letterale delle disposizioni. Nello stesso senso si è recentemente espresso il
Tribunale di Pavia, con funzioni di giudice d'appello, con le sentenze n. 1552 del
29.11.2024, n. 1553 del 29.11.2024 e n. 1561 del 30.11.2024.
Il comma 816 declina al singolare il nuovo canone e stabilisce che esso ha natura patrimoniale ed è sostitutivo delle imposte e/o dei canoni precedenti di modo che ogni interpretazione che è volta a riprodurre gli schemi interpretativi ed applicativi delle imposte e dei canoni sostituiti è contraria alla lettera della norma oltre che in contrasto con la natura espressamente corrispettiva del Canone.
I presupposti applicativi di cui al comma 819 sono alternativi per quanto espressamente stabilito dal comma 820 che prevede “l'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) del comma 819 esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del medesimo comma” senza che sia fatto alcun riferimento all'ipotesi che sia il Comune ad essere l'unico soggettivo attivo per entrambe le fattispecie.
pag. 5/7 Il comma 817 stabilisce che il Canone “è disciplinato dagli enti in modo da assicurare” un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe: cosicché non è la legge istitutiva che si prefigge di garantire la parità di gettito, ma è la successiva regolamentazione da parte degli Enti coinvolti che deve provvedervi, regolamentazione che riguarderà non soltanto il gettito relativo all'esposizione pubblicitaria ma l'insieme delle entrate di occupazione.
Per tali ragioni è da preferirsi questa seconda lettura interpretativa, che valorizza il dato letterale delle nuove disposizioni e al contempo la volontà innovatrice del
Legislatore anziché la mera ricognizione di imposizioni precedenti, che appunto si è inteso superare.
Applicando tali coordinate ermeneutiche al caso di specie si osserva che è incontestato che le strade sulle quali sono installati i cartelli pubblicitari dell' non CP_1
siano comunali e che il comune di Gropello Cairoli, e di conseguenza i centri abitati dello stesso, abbiano meno di 10.000 abitanti. Ne consegue che il soggetto attivo del
Canone è la sola Provincia di Pavia e non il Comune.
L'appello è infondato e deve essere rigettato.
3. La natura estremamente controversa delle questioni sottese alla decisione giustifica la compensazione delle spese di lite.
3.1. La proposizione dell'appello in data successiva al 30.1.2013 comporta l'applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1° quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17°, a mente del quale quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale;
la stessa norma prevede che il giudice dia atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
nei confronti di e del Comune di Parte_2 Controparte_1
pag. 6/7 Gropello Cairoli avverso la sentenza del Giudice di Pace di Pavia n. 627/2023 del 6 dicembre 2023 così provvede:
- rigetta l'appello;
- compensa le spese di lite;
- dà atto che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1° quater, come modificato dalla L. n. 228/2012, ricorrono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo per contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, se dovuto.
Pavia 10/1/2025.
Il Giudice
Andrea Francesco Forcina
pag. 7/7