Decreto cautelare 29 aprile 2024
Ordinanza cautelare 15 maggio 2024
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. II, sentenza 17/07/2025, n. 1401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 1401 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01401/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00633/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 633 del 2024, proposto dalla
S.T.I.L.A. di GU IU e C. S.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, nonché delle signore IA GU e GI GU, in proprio, rappresentate e difese dagli avvocati Iacopo GU e Luca Manetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di FI, in persona della Sindaca pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Chiara Canuti e Francesca Palagi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- dell’ordinanza Sindacale n.06/2024 del 18/01/2024 del Comune di FI ex art.192 D.Lgs. n.152/2006, avente ad oggetto l’ordine entro sessanta giorni di rimuovere e smaltire i rifiuti presenti nell’area di proprietà, di pulire il terreno e di verificare l''eventuale contaminazione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di FI;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 giugno 2025 il dott. Marcello Faviere e udita la difesa di parte ricorrente, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La S.T.I.L.A. s.s. è proprietaria di un terreno sito in FI, meglio individuato al NCT Foglio 27, mappale 721.
Il Comune di FI, a seguito di un incendio occorso in data 5.01.2024 e della segnalazione proveniente dalla ASL e dalla ARPAT inerente la presenza di resti combusti di vario genere (veicoli, carcasse di elettrodomestici, materiale elettronico e molti rifiuti plastici) qualificabili come rifiuti immessi in maniera incontrollata sul terreno, con ordinanza n. n.06/2024 (del 18/01/2024 notificata tra il 25/01/2024 e il 6/02/2024) ingiungeva ai titolari della Società, ai sensi dell’art.192 D.lgs. n.152/2006, entro il termine di 60 giorni di provvedere alla rimozione e allo smaltimento dei rifiuti presenti nell’area e alla pulizia del terreno; alla verifica dell’eventuale contaminazione del suolo come previsto dall’art.242 del d.lgs. n.152/2006 e di comunicare l’avvenuta esecuzione di quanto prescritto.
Avverso il provvedimento sono insorte le odierne ricorrenti con ricorso notificato il 24.03.2024, ritualmente depositato avanti questo Tribunale, con il quale lamentano in tre motivi, violazione di legge ed eccesso di potere sotto plurimi profili.
Per resistere al gravame si è costituito il Comune di FI (il 29.04.2024), eccependo altresì improcedibilità del ricorso. Lo stesso ha depositato memoria (l’8.05.2024), seguito dalle ricorrenti (il 10.05.2024).
Questo Tribunale con ordinanza n. 274/2024 ha accolto l’istanza cautelare.
Ha fatto seguito interlocuzione, anche in sede giudiziaria, tra le parti in ordine allo spontaneo adempimento da parte dell’impresa all’ordine di smaltimento. Il Comune ha depositato, in data 9.05.2025, memoria nella quale dà atto che la Società ricorrente ha spontaneamente adempiuto all’ordinanza impugnata, eccependo nuovamente improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
All’udienza pubblica del 18 giugno 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Il ricorso è fondato.
3. Il Collegio ritiene di dover scrutinare preventivamente l’eccezione di improcedibilità del Comune il quale sostiene sopravvenuta carenza di interesse in ragione dello spirare del termine di 60 giorni di efficacia del provvedimento per l’adempimento di quanto ingiunto.
L’eccezione è infondata.
Come già anticipato nella ordinanza cautelare citata, l’interesse alla declaratoria di illegittimità e all’annullamento del provvedimento permane giacché l’ordinanza impugnata non solo è prodromica alla possibile esecuzione delle opere da parte dell’amministrazione e recupero forzoso delle relative spese (art. 192 del D.Lgs. n. 152/2006) ma anche per la denuncia alle competenti autorità giudiziarie (ai sensi dell’art. 255 del D.Lgs. n. 152/2006).
La difesa di parte ricorrente, in udienza pubblica, ha confermato il permanere dell’interesse al ricorso anche a seguito degli sviluppi interlocutori sopra descritti, in considerazione del fatto che il Comune non ha formalizzato né proroghe della sospensione dell’efficacia del provvedimento né presa d’atto del compimento dei lavori.
Questo Collegio ha evidenziato in sede cautelare che “ non può dirsi cessato l’interesse alla definizione della causa pur dopo il decorso del termine assegnato alla ricorrente per provvedere all’esecuzione del provvedimento impugnato, poiché questa circostanza può comportare conseguenze negative a suo carico quali la denuncia all’Autorità Giudiziaria e l’applicazione di sanzioni amministrative ”.
Si ritiene pertanto che anche nel contesto attuale tale interesse permanga e che quindi l’eccezione dell’amministrazione non possa essere condivisa.
4. Passando al merito della vicenda, con il primo motivo le ricorrenti formulano una assorbente censura lamentando violazione dell’art. 192 del D.Lgs. n. 152/2006 eccesso di potere per sviamento, erroneità e travisamento dei presupposti, difetto di istruttoria.
In sostanza le ricorrenti lamentano l’assenza di istruttoria, comprova e motivazione in ordine alla imputabilità a loro carico, a titolo di dolo o colpa, dell’abbandono dei rifiuti. Evidenziano che il terreno di cui si controverte non è più stato nella loro disponibilità dall’ottobre del 2013, quando un gruppo nomade ha occupato l’area edificandovi anche baracche a scopo abitativo.
Tali doglienze sono condivisibili.
L’art. 192 del D.Lgs. n. 152/2006, dopo aver sancito il divieto di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti, dispone che “… chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate ”.
Per giurisprudenza costante “ anche in recepimento dei principi di diritto elaborati dal diritto europeo in materia ambientale e di gestione dei rifiuti, il proprietario che volontariamente tiene una condotta incompatibile con i doveri di vigilanza, controllo e verifica dello stato in cui versano i propri beni, non può esimersi da responsabilità. In altre parole, il requisito della colpa postulato dall'art. 192, del D.Lgs. n. 152/2006, consiste oltre che nella commissione di condotte positivamente orientate all'abbandono dei rifiuti, anche nell'omissione di quei doverosi controlli che, soli, potrebbero distogliere o impedire terzi soggetti dal compiere le condotte sanzionate dalla norma, tra cui quelle di deposito incontrollato e di abbandono” (Cons. Stato, Sez. IV, 21/03/2024, n. 2746).
È stato altresì precisato che “ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 152 del 2006, il proprietario o titolare di altro diritto di godimento sul bene risponde della bonifica del suolo, in solido con colui che ha concretamente determinato il danno, non a titolo di responsabilità oggettiva ma soltanto ove sia responsabile quanto meno a titolo di colpa, anche omissiva, per non aver approntato l'adozione delle cautele volte a custodire adeguatamente la proprietà, occorrendo la dimostrazione del dolo (espressa volontà o assenso agevolativo del proprietario in concorso nel reato) o della colpa attiva (imprudenza, negligenza, imperizia) ovvero omissiva (mancata denuncia alle autorità del fatto) per aver tollerato l'illecito” (T.A.R. Campania Napoli, Sez. V, 14/04/2023, n. 2298; conformi T.A.R. Calabria Reggio Calabria, 26/04/2023, n. 353; T.A.R. Campania Napoli, Sez. V, 09/01/2023, n. 12).
Nel caso di specie il Comune motiva il provvedimento impugnato unicamente con riferimento alle circostanze fattuali dell’incendio e del rinvenimento di rifiuti abbandonati. Pur in assenza di riferimenti alla situazione di occupazione, evidenziata nel ricorso, il Comune non nega anzi conferma in giudizio tale stato di fatto.
Tale situazione trova altresì conferma nei plurimi interventi che l’amministrazione ha posto in essere per ingiungere il ripristino dell’area anche sul piano igienico sanitario.
Riferisce la difesa comunale, infatti, che la presenza di occupanti che smaltivano in maniera incontrollata rifiuti sul terreno di proprietà dei ricorrenti è stata rinvenuta dalla Polizia Municipale già nel mese di novembre 2017.
Il Comune ha successivamente adottato le ordinanze n. 255/2018 e n. 8/2021 e n. 1/2024 volte al ripristino delle condizioni igienico ambientali dell’area.
Nelle proprie memorie l’amministrazione sostiene che l’incuria e la negligenza della proprietà sarebbe dimostrata dal fatto che il terreno sarebbe stato privo di recinzioni e ciò avrebbe facilitato l’ingresso degli occupanti e l’abbandono dei rifiuti. La difesa richiama le citate ordinanze e, in particolare, quella del 2021, nella quale l’amministrazione motivava l’ingiunzione anche in ragione dell’assenza di una adeguata recinzione.
È pacifico agli atti e documentalmente provato che a seguito dell’incendio occorso nel 2024 e dell’abbandono del terreno da parte degli occupanti è stata predisposta una nuova recinzione con cancello (cfr. doc. n. 20 e 21 di parte resistente).
Il Collegio ritiene che il solo fatto di non aver mantenuto in buone condizioni la recinzione del terreno o di non avervi apposto un cancello non costituisce sintomo dell’imperizia o della negligenza che l’art. 192 sopra richiamato richiede per il riconoscimento della responsabilità solidale del proprietario negli obblighi di ripristino.
Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, infatti, “ prima di ordinare la rimozione dei rifiuti abbandonati ed il ripristino dello stato dei luoghi, il Comune è tenuto ad accertare che il proprietario "non responsabile" dell'abbandono abbia tenuto una condotta quanto meno colposa, con la precisazione che, ai fini dell'accertamento de quo, l'omessa recinzione del fondo inquinato non costituisce ex se un indice di negligenza, posto che nel nostro sistema la recinzione è una facoltà, ossia un agere licere, del dominus: come tale, la scelta di non fruirne non può tradursi in un fatto colposo ovvero in un onere di ordinaria diligenza, che circoscrive il diritto al risarcimento del danno” (T.A.R. Sicilia Catania, Sez. I, 26/02/2024, n. 688). “In tema di abbandono di rifiuti, non è ravvisabile la colpa del proprietario in ragione della mancata recinzione del fondo: infatti, ai sensi dell'art. 841 c.c. la chiusura del fondo costituisce una facoltà e non mai un obbligo del proprietario. Né, in termini generali, può essere sufficiente, ai fini dell'addebito di responsabilità, la constatazione dello stato di degrado del fondo, peraltro ragionevolmente da ritenersi effetto, e non causa, dello sversamento dei rifiuti” (T.A.R. Sicilia Catania, Sez. II, 05/07/2023, n. 2085).
Anche il Consiglio di Stato ha avuto modo di precisare che “ ai fini della legittimità dell'ordine di rimozione di rifiuti abbandonati emesso dal Comune, ai sensi dell'art. 14, comma 3, D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (e, oggi, dell'art. 192, comma 3, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152), nei confronti del proprietario del suolo è necessario il previo accertamento a suo carico dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa nello sversamento dei rifiuti medesimi; in particolare, ove dello sversamento siano responsabili soggetti diversi dal proprietario, l'omessa recinzione del suolo non costituisce ex se un indice di negligenza nella vigilanza sul fondo da parte di quest'ultimo, in quanto nel nostro sistema la recinzione è una facoltà (ossia un agere licere) del dominus, di modo che la scelta di non fruirne non può tradursi in un fatto colposo (art. 1127, comma 1, cod. civ.) ovvero in un onere di ordinaria diligenza (art. 1227, comma 2, cod. civ.), che circoscrive (recte, elide) il diritto al risarcimento del danno ” (Cons. Stato, Sez. IV, 03/12/2020, n. 7657).
Da quanto precede, pertanto, il solo fatto di non aver approntato una recinzione volta ad impedire l’ingresso non autorizzato nel fondo si cui trattasi non è sintomo di alcuna colpa “attiva” (in termini di imperizia, imprudenza o negligenza) imputabile ai ricorrenti.
È peraltro pacifico agli atti che i proprietari del terreno si siano attivati sin dalla prima ora per denunciare la situazione di occupazione ed ottenere lo sgombero dei luoghi, non potendo agli stessi neanche imputarsi colpa di tipo omissivo, in termini di passiva tolleranza dell’illecito.
I titolari dell’area hanno infatti provveduto a sporgere querela (il 17.10.2013), la quale veniva archiviata, anche a seguito di opposizione al G.I.P., per carenza di elementi per identificazione dei responsabili del reato (cfr. doc. n. 4 e 5 di parte ricorrente); hanno altresì depositato esposto al Prefetto (il 12.04.2019) per richiedere l’intervento della forza pubblica procedendo altresì a depositare una nuova denuncia-querela (cfr. all. nn. 8 e 9 al ricorso); si sono rivolti al Difensore Civico che, con nota del 9.2.2021, invitava il Comune a porre in essere le azioni necessarie al ripristino dell’area.
L’amministrazione evidenzia che le querele depositate dai proprietari dell’area potrebbero aver avuto un diverso esito laddove rivolte verso soggetti identificati invece che contro ignoti (dal rapporto della Polizia Municipale emerge che l’allora proprietario dante causa delle attuali ricorrenti non avrebbe proceduto in tale senso pur avendo tutti gli elementi per farlo: cfr. doc. n. 11 e 13 di parte resistente) e che dal verbale del COSP (Comitato Ordine e Sicurezza) del 5.06.2019, emerge la necessità della querela per l’intervento della forza pubblica (cfr. doc. n. 15 di parte resistente).
Orbene tali obiezioni non giungono a dimostrare un livello di incuria e mancata diligenza e trascuratezza da parte della proprietà che comunque ha sporto querela due volte e segnalato alle competenti autorità l’occupazione sin dal momento in cui questa si è verificata.
Da quanto precede deriva che il provvedimento impugnato è illegittimo in quanto intima al proprietario il ripristino dell’area in assenza di accertamenti sull’elemento soggettivo della responsabilità solidale di cui all’art. 192 del D.Lgs. n. 152/2006.
Il motivo è pertanto fondato.
5. In ragione del carattere assorbente della censura sopra scrutinata risultano assorbiti la restante parte del primo motivo, nonché il secondo e terzo motivo non sussistendo interesse concreto alla loro trattazione.
6. Il ricorso, nel suo complesso, è fondato e pertanto deve essere accolto. Il provvedimento impugnato è annullato.
7. In ragione della peculiarità dei fatti di causa sussistono i presupposti per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla l’atto impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in FI nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Alessandro Cacciari, Presidente
Andrea Vitucci, Primo Referendario
Marcello Faviere, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marcello Faviere | Alessandro Cacciari |
IL SEGRETARIO