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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 05/02/2025, n. 988 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 988 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 21829/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE IX CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale in data 14.06.2024, rimessa al
Collegio con verbale del 22.01.2025 e discussa nella camera di consiglio del 12.02.2025 promossa da
Parte_1 nato a [...] il [...]
C.F. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. ZAPPARRATA STEFANIA, presso il cui studio, sito in Indirizzo Telematico, ha eletto domicilio, giusta procura in atti
-parte attrice- nei confronti di
CP_1 nata a [...] il [...]
C.F. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. NICOLI ELENA, presso il cui studio, sito in Milano, Via Santa Sofia n. 14, ha eletto domicilio, giusta procura in atti
-parte convenuta-
Atti trasmessi al Pubblico Ministero ex artt. 70 e 71 c.p.c. in data 01.07.2024.
OGGETTO: MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI DIVORZIO
CONCLUSIONI rassegnate dalle parti con nota congiunta depositata in data 15.01.2025:
“A parziale modifica di quanto statuito nella Sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio del Tribunale di Milano n. 8660/2019 (RGn.35418/2019) emessa il 25.09.2019 e pubblicata il
27.09.2019 così dichiarare e statuire:
Pagina 1 di 5 1. A parziale modifica della condizione di cui all'art. 9:
- dichiarare la cessazione in capo al padre dell'obbligo di mantenimento del figlio ormai Per_1 maggiorenne ed economicamente autosufficiente;
- determinare, con decorrenza dalla mensilità di gennaio 2025, l'assegno mensile di mantenimento della figlia minore nella misura di € 650,00, assegno rivalutabile annualmente secondo gli Per_2 indici ISTAT come per legge;
- assegno unico famigliare come fino ad oggi fra le parti (e cioè ognuno si tiene il proprio).
2. A parziale modifica della condizione di cui all'art. 10
- le spese straordinarie ivi declinate e/o occorrenti per la figlia minore verranno suddivise al Per_2
50% fra i genitori secondo le linee guida del Tribunale di Milano;
con la precisazione che il sig.
dà atto di aver esteso alla figlia minore il benefit aziendale dell'assistenza Parte_1 sanitaria, con impegno a mantenere detta estensione anche per gli anni successivi secondo le modalità ed i termini della polizza aziendale;
3. Il sig. rinuncia alla ripetizione delle maggiori somme versate a titolo di mantenimento dal Pt_1 deposito dalla domanda e fino al mese di dicembre 2024 compreso;
4. Spese legali compensate fra le parti.”.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Galliate (NO) il 18.05.2003 (atto trascritto nel registro dello Stato Civile del Comune di Galliate (NO) al n. 11, parte II, serie A, anno
2003).
Dalla loro unione sono nati , l'01.06.2004, e il 24.04.2008. Per_1 Per_2
Con verbale di separazione omologato in data 07.10.2014 dal Tribunale di Milano è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi e, successivamente, con sentenza n. 8660/2019, emessa dal
Tribunale di Milano in data 25.09.2019 e pubblicata in data 27.09.2019 è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio.
Con ricorso depositato in data 14.06.2024 ha chiesto, a parziale modifica Parte_1 della sentenza di divorzio, di revocare il contributo paterno nel mantenimento del figlio in Per_1 quanto maggiorenne ed economicamente autosufficiente, di rideterminare il contributo paterno nel mantenimento della figlia minore nella somma mensile di € 410 e di disporre altresì a capo del Per_2 padre l'obbligo di corrispondere mensilmente e per intero alla madre l'importo relativo all'AUU, oltre all'obbligo di estendere alla figlia minore il benefit dell'assistenza sanitaria garantitogli Per_2 dalla propria azienda.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 16.12.2024 si è CP_1 costituita in giudizio, rappresentando come le parti avessero medio tempore raggiunto un accordo in definizione della controversia e chiedendo quindi di provvedere in conformità agli accordi raggiunti.
All'udienza del 22.01.2025 il Giudice delegato, dato atto che le parti in data 15.01.2025 hanno depositato note congiunte, personalmente sottoscritte, con cui hanno precisato congiuntamente le conclusioni, ritenuta la causa matura per la decisione senza bisogno dell'assunzione di mezzi di prova, ha trattenuto la causa in decisione con riserva di riferire al Collegio.
La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 12.02.2025.
***
Il contributo nel mantenimento dei figli.
Pagina 2 di 5 Le intese economiche raggiunte dai genitori in ordine alla rideterminazione del contributo paterno nel mantenimento della figlia minore – sopra integralmente trascritte – non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, quindi, alla luce dei dati e delle risultanze acquisite, risultano idonee ad assicurare alla prole condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione, nonché eque e congrue rispetto alla rispettiva situazione economica e patrimoniale delle parti come emersa.
Pertanto, le istanze come sopra avanzate possono trovare integrale accoglimento e il Tribunale potrà, di conseguenza, pronunciarsi in senso conforme.
Come da accordo raggiunto dalle parti, l'AUU continuerà ad essere percepito da entrambi i genitori, per quanto di loro competenza.
Il Tribunale dà altresì atto dell'impegno del sig. di estendere alla figlia minore il benefit Pt_1 aziendale dell'assistenza sanitaria e di mantenere detta estensione anche per gli anni successivi secondo le modalità ed i termini della polizza aziendale.
Con riferimento alla domanda di revoca del contributo paterno nel mantenimento del figlio maggiorenne , osserva innanzitutto il Collegio che il dovere di mantenere, istruire ed educare Per_1 la prole imposto dalle norme del nostro ordinamento (art. 30 Cost. e art. 315 bis c.c. ss.) obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione – fino a quando la loro età lo richieda – di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione
(Cass. Civ., sez. I, sentenza 17089/2013).
Tale principio, con riferimento ai figli maggiorenni, trova conferma nel disposto dell'art. 337-septies
c.c. il quale, attribuisce al giudice la facoltà, valutate le circostanze del caso concreto, di disporre in favore dello stesso, qualora non sia economicamente indipendente, il pagamento di un assegno periodico.
Pertanto, presupposto legittimante la possibilità di imporre ai genitori l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio maggiorenne deve essere ravvisato dalla non autosufficienza incolpevole dello stesso, laddove si consideri che la giurisprudenza di legittimità ha avuto ripetutamente modo di osservare come “in caso di figlio maggiorenne e non autosufficiente, i presupposti su cui si fonda
l'esclusione del diritto al mantenimento, che debbono costituire oggetto di accertamento da parte del giudice del merito e della cui prova è gravato il genitore che si oppone alla domanda, sono integrati:
(a) dall'età del figlio, destinata a rilevare in un rapporto di proporzionalità inversa per il quale, all'età progressivamente più elevata dell'avente diritto si accompagna, tendenzialmente e nel concorso degli altri presupposti, il venir meno del diritto al conseguimento del mantenimento;
(b) dall'effettivo raggiungimento di un livello di competenza professionale e tecnica del figlio e dal suo impegno rivolto al reperimento di una occupazione nel mercato del lavoro” (v. ex aliis Cass. Sez. 1
n. 17183-20, Cass. 7 ottobre 2022, n. 29264).
Nel caso di specie, risulta in atti che , ormai ventenne, da febbraio 2024 svolga attività Per_1 lavorativa con contratto di apprendistato della durata di tre anni, percependo una retribuzione lorda mensile di circa € 1.300.
Pertanto, le determinazioni congiunte delle parti in ordine alla revoca del contributo paterno nel mantenimento del figlio devono trovare integrale accoglimento, potendo il Tribunale pronunciarsi in senso conforme.
Pagina 3 di 5 Il Collegio dà altresì atto della rinuncia da parte del sig. alla ripetizione delle maggiori somme Pt_1 versate a titolo di mantenimento dal deposito dalla domanda e fino al mese di dicembre 2024 compreso.
Le spese di lite.
Le spese di lite, stante l'accordo raggiunto dalle parti, devono dichiararsi integralmente compensate tra le stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione IX civile, definitivamente pronunciando nella controversia civile n.
21829/2024, ogni altra istanza od eccezione respinta o disattesa, così provvede:
A parziale modifica della sentenza n. 8660/2019 emessa dal Tribunale di Milano in data 25.09.2019
e pubblicata in data 27.09.2019
1) Revoca, con decorrenza da gennaio 2025, l'obbligo del sig. di contribuire Parte_1 nel mantenimento del figlio , nato l'[...], maggiorenne ed economicamente Per_1 indipendente;
2) Pone, anche sull'accordo delle parti, a carico del padre l'obbligo di contribuire nel mantenimento della figlia minore nata il [...], versando alla madre, con Per_2 decorrenza dalla mensilità di gennaio 2025, la somma mensile di € 650,00 annualmente rivalutabile secondo gli Indici Istat;
3) Pone, anche sull'accordo delle parti, l'obbligo a carico di entrambi i genitori di concorrere nella misura del 50% ciascuno nel pagamento delle spese straordinarie relative alla minore, individuate come da Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 14 novembre 2017, qui di seguito trascritte:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio
Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
Pagina 4 di 5 - spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento
e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche
e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida
(corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto della figlia;
Avuto riguardo alle attività a base delle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta ed il rimborso dovrà essere effettuato entro 10 giorni dalla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
4) Dispone, anche sull'accordo delle parti, che l'AUU venga percepito da entrambi i genitori per quanto di loro competenza;
5) Dà atto dell'impegno del sig. di estendere a favore della figlia minore il Parte_1 benefit aziendale dell'assistenza sanitaria e di mantenere detta estensione anche per gli anni successivi secondo le modalità ed i termini della polizza aziendale;
6) Dà, altresì, atto della rinuncia del sig. alla ripetizione delle maggiori Parte_1 somme versate a titolo di mantenimento dal deposito dalla domanda e fino al mese di dicembre
2024 compreso;
7) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Milano, il 29.01.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Valentina Maderna Dott.ssa Maria Laura Amato
Pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE IX CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale in data 14.06.2024, rimessa al
Collegio con verbale del 22.01.2025 e discussa nella camera di consiglio del 12.02.2025 promossa da
Parte_1 nato a [...] il [...]
C.F. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. ZAPPARRATA STEFANIA, presso il cui studio, sito in Indirizzo Telematico, ha eletto domicilio, giusta procura in atti
-parte attrice- nei confronti di
CP_1 nata a [...] il [...]
C.F. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. NICOLI ELENA, presso il cui studio, sito in Milano, Via Santa Sofia n. 14, ha eletto domicilio, giusta procura in atti
-parte convenuta-
Atti trasmessi al Pubblico Ministero ex artt. 70 e 71 c.p.c. in data 01.07.2024.
OGGETTO: MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI DIVORZIO
CONCLUSIONI rassegnate dalle parti con nota congiunta depositata in data 15.01.2025:
“A parziale modifica di quanto statuito nella Sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio del Tribunale di Milano n. 8660/2019 (RGn.35418/2019) emessa il 25.09.2019 e pubblicata il
27.09.2019 così dichiarare e statuire:
Pagina 1 di 5 1. A parziale modifica della condizione di cui all'art. 9:
- dichiarare la cessazione in capo al padre dell'obbligo di mantenimento del figlio ormai Per_1 maggiorenne ed economicamente autosufficiente;
- determinare, con decorrenza dalla mensilità di gennaio 2025, l'assegno mensile di mantenimento della figlia minore nella misura di € 650,00, assegno rivalutabile annualmente secondo gli Per_2 indici ISTAT come per legge;
- assegno unico famigliare come fino ad oggi fra le parti (e cioè ognuno si tiene il proprio).
2. A parziale modifica della condizione di cui all'art. 10
- le spese straordinarie ivi declinate e/o occorrenti per la figlia minore verranno suddivise al Per_2
50% fra i genitori secondo le linee guida del Tribunale di Milano;
con la precisazione che il sig.
dà atto di aver esteso alla figlia minore il benefit aziendale dell'assistenza Parte_1 sanitaria, con impegno a mantenere detta estensione anche per gli anni successivi secondo le modalità ed i termini della polizza aziendale;
3. Il sig. rinuncia alla ripetizione delle maggiori somme versate a titolo di mantenimento dal Pt_1 deposito dalla domanda e fino al mese di dicembre 2024 compreso;
4. Spese legali compensate fra le parti.”.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Galliate (NO) il 18.05.2003 (atto trascritto nel registro dello Stato Civile del Comune di Galliate (NO) al n. 11, parte II, serie A, anno
2003).
Dalla loro unione sono nati , l'01.06.2004, e il 24.04.2008. Per_1 Per_2
Con verbale di separazione omologato in data 07.10.2014 dal Tribunale di Milano è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi e, successivamente, con sentenza n. 8660/2019, emessa dal
Tribunale di Milano in data 25.09.2019 e pubblicata in data 27.09.2019 è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio.
Con ricorso depositato in data 14.06.2024 ha chiesto, a parziale modifica Parte_1 della sentenza di divorzio, di revocare il contributo paterno nel mantenimento del figlio in Per_1 quanto maggiorenne ed economicamente autosufficiente, di rideterminare il contributo paterno nel mantenimento della figlia minore nella somma mensile di € 410 e di disporre altresì a capo del Per_2 padre l'obbligo di corrispondere mensilmente e per intero alla madre l'importo relativo all'AUU, oltre all'obbligo di estendere alla figlia minore il benefit dell'assistenza sanitaria garantitogli Per_2 dalla propria azienda.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 16.12.2024 si è CP_1 costituita in giudizio, rappresentando come le parti avessero medio tempore raggiunto un accordo in definizione della controversia e chiedendo quindi di provvedere in conformità agli accordi raggiunti.
All'udienza del 22.01.2025 il Giudice delegato, dato atto che le parti in data 15.01.2025 hanno depositato note congiunte, personalmente sottoscritte, con cui hanno precisato congiuntamente le conclusioni, ritenuta la causa matura per la decisione senza bisogno dell'assunzione di mezzi di prova, ha trattenuto la causa in decisione con riserva di riferire al Collegio.
La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 12.02.2025.
***
Il contributo nel mantenimento dei figli.
Pagina 2 di 5 Le intese economiche raggiunte dai genitori in ordine alla rideterminazione del contributo paterno nel mantenimento della figlia minore – sopra integralmente trascritte – non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, quindi, alla luce dei dati e delle risultanze acquisite, risultano idonee ad assicurare alla prole condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione, nonché eque e congrue rispetto alla rispettiva situazione economica e patrimoniale delle parti come emersa.
Pertanto, le istanze come sopra avanzate possono trovare integrale accoglimento e il Tribunale potrà, di conseguenza, pronunciarsi in senso conforme.
Come da accordo raggiunto dalle parti, l'AUU continuerà ad essere percepito da entrambi i genitori, per quanto di loro competenza.
Il Tribunale dà altresì atto dell'impegno del sig. di estendere alla figlia minore il benefit Pt_1 aziendale dell'assistenza sanitaria e di mantenere detta estensione anche per gli anni successivi secondo le modalità ed i termini della polizza aziendale.
Con riferimento alla domanda di revoca del contributo paterno nel mantenimento del figlio maggiorenne , osserva innanzitutto il Collegio che il dovere di mantenere, istruire ed educare Per_1 la prole imposto dalle norme del nostro ordinamento (art. 30 Cost. e art. 315 bis c.c. ss.) obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione – fino a quando la loro età lo richieda – di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione
(Cass. Civ., sez. I, sentenza 17089/2013).
Tale principio, con riferimento ai figli maggiorenni, trova conferma nel disposto dell'art. 337-septies
c.c. il quale, attribuisce al giudice la facoltà, valutate le circostanze del caso concreto, di disporre in favore dello stesso, qualora non sia economicamente indipendente, il pagamento di un assegno periodico.
Pertanto, presupposto legittimante la possibilità di imporre ai genitori l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio maggiorenne deve essere ravvisato dalla non autosufficienza incolpevole dello stesso, laddove si consideri che la giurisprudenza di legittimità ha avuto ripetutamente modo di osservare come “in caso di figlio maggiorenne e non autosufficiente, i presupposti su cui si fonda
l'esclusione del diritto al mantenimento, che debbono costituire oggetto di accertamento da parte del giudice del merito e della cui prova è gravato il genitore che si oppone alla domanda, sono integrati:
(a) dall'età del figlio, destinata a rilevare in un rapporto di proporzionalità inversa per il quale, all'età progressivamente più elevata dell'avente diritto si accompagna, tendenzialmente e nel concorso degli altri presupposti, il venir meno del diritto al conseguimento del mantenimento;
(b) dall'effettivo raggiungimento di un livello di competenza professionale e tecnica del figlio e dal suo impegno rivolto al reperimento di una occupazione nel mercato del lavoro” (v. ex aliis Cass. Sez. 1
n. 17183-20, Cass. 7 ottobre 2022, n. 29264).
Nel caso di specie, risulta in atti che , ormai ventenne, da febbraio 2024 svolga attività Per_1 lavorativa con contratto di apprendistato della durata di tre anni, percependo una retribuzione lorda mensile di circa € 1.300.
Pertanto, le determinazioni congiunte delle parti in ordine alla revoca del contributo paterno nel mantenimento del figlio devono trovare integrale accoglimento, potendo il Tribunale pronunciarsi in senso conforme.
Pagina 3 di 5 Il Collegio dà altresì atto della rinuncia da parte del sig. alla ripetizione delle maggiori somme Pt_1 versate a titolo di mantenimento dal deposito dalla domanda e fino al mese di dicembre 2024 compreso.
Le spese di lite.
Le spese di lite, stante l'accordo raggiunto dalle parti, devono dichiararsi integralmente compensate tra le stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione IX civile, definitivamente pronunciando nella controversia civile n.
21829/2024, ogni altra istanza od eccezione respinta o disattesa, così provvede:
A parziale modifica della sentenza n. 8660/2019 emessa dal Tribunale di Milano in data 25.09.2019
e pubblicata in data 27.09.2019
1) Revoca, con decorrenza da gennaio 2025, l'obbligo del sig. di contribuire Parte_1 nel mantenimento del figlio , nato l'[...], maggiorenne ed economicamente Per_1 indipendente;
2) Pone, anche sull'accordo delle parti, a carico del padre l'obbligo di contribuire nel mantenimento della figlia minore nata il [...], versando alla madre, con Per_2 decorrenza dalla mensilità di gennaio 2025, la somma mensile di € 650,00 annualmente rivalutabile secondo gli Indici Istat;
3) Pone, anche sull'accordo delle parti, l'obbligo a carico di entrambi i genitori di concorrere nella misura del 50% ciascuno nel pagamento delle spese straordinarie relative alla minore, individuate come da Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 14 novembre 2017, qui di seguito trascritte:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio
Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
Pagina 4 di 5 - spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento
e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche
e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida
(corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto della figlia;
Avuto riguardo alle attività a base delle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta ed il rimborso dovrà essere effettuato entro 10 giorni dalla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
4) Dispone, anche sull'accordo delle parti, che l'AUU venga percepito da entrambi i genitori per quanto di loro competenza;
5) Dà atto dell'impegno del sig. di estendere a favore della figlia minore il Parte_1 benefit aziendale dell'assistenza sanitaria e di mantenere detta estensione anche per gli anni successivi secondo le modalità ed i termini della polizza aziendale;
6) Dà, altresì, atto della rinuncia del sig. alla ripetizione delle maggiori Parte_1 somme versate a titolo di mantenimento dal deposito dalla domanda e fino al mese di dicembre
2024 compreso;
7) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Milano, il 29.01.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Valentina Maderna Dott.ssa Maria Laura Amato
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