Articolo 1 della Legge 1 luglio 1982, n. 426
Articolo 2
Versione
28 luglio 1982
Art. 1.
Dal 1 marzo 1981 la tabella degli stipendi allegata alla legge 22 dicembre 1980, n. 885 , e' sostituita dalla tabella allegata alla presente legge.
L'attribuzione delle nuove posizioni stipendiali va fatta con riferimento alla classe di stipendio in godimento con conservazione dell'anzianita' maturata nella classe stessa ai fini dei successivi aumenti.
Resta fermo l'eventuale assegno personale pensionabile previsto dall' articolo 15, terzo comma, della legge 6 febbraio 1979, n. 42 , e successive modificazioni e integrazioni.
Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, terzo e quarto comma, e all'articolo 2 della citata legge 22 dicembre 1980, n. 885 .
Le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente articolo hanno effetto sui compensi per prestazioni straordinarie, sulla tredicesima mensilita', sul trattamento di quiescenza, sulle indennita' di buonuscita e di licenziamento, sulla determinazione dell'equo indennizzo di cui all' articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 , o a disposizioni analoghe, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta di conto entrate tesoro o altre analoghe ed i contributi di riscatto.
Entrata in vigore il 28 luglio 1982
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