TRIB
Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 04/08/2025, n. 3779 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3779 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G 5806/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TORINO Prima Sezione Civile Giudice dott. Stefano Demontis
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 5806/2023 promossa da:
, C.F.: rappresentato e difeso dagli Avv.ti Cinzia Parte_1 C.F._1 NUNZIATA e Antonia SORRENTINO ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Palma Campania, via Nuova Nola n. 273;
-PARTE ATTRICE -
contro
:
, con sede legale in 1 Churchill Place, London E14 5HP. società registrata in Controparte_1 RR (n. ) rappresentata e difesa dagli Avv.ti Francesco MARUFFI e Lorenzo DE P.IVA_1 MARTINIS;
-PARTE CONVENUTA -
Oggetto: contratto di mutuo;
calcolo del TEG;
assicurazione; usura;
CONCLUSIONI Parte Attrice:
“Voglia l'adito Tribunale di Torino, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così giudicare a) accertare e dichiarare la nullità della clausola contrattuale relativa alla pattuizione degli interessi stante il superamento della soglia di usura fissata per il trimestre di riferimento, con la conseguente applicazione della sanzione prevista dall'art.1815 c.c. secondo comma;
b) per l'effetto, accertare il diritto dell'istante ad ottenere il rimborso degli interessi corrisposti in sede di esecuzione del contratto, quantificati nella misura di € 2.926,65; c) accertare, altresì, il diritto dell'istante ad ottenere il rimborso dei costi del credito, commissioni, polizza assicurativa escluse le somme inerenti imposte e tasse corrisposti in sede di esecuzione del contratto, quantificati nella misura di € 8.223,98; d) condannare, pertanto, la convenuta società , in persona del legale rap- Controparte_1 presentante pro tempore, al pagamento della somma complessivamente quantificata in € 11.315,72; e) condannare la convenuta, al pagamento delle spese, diritti ed onorari di lite, il tutto con attribuzione diretta al procuratore antistatario.”;
Parte convenuta:
“Nel merito: 1) Rigettare integralmente tutte le domande attoree, sia di merito sia istruttorie, e in particolare tutte le domande di nullità della clausola del contratto di prestito dietro cessione del quinto dello stipendio n. 76465, relativa agli interessi e, per l'effetto, rigettare tutte le domande di condanna di al CP_1
1 pagamento delle somme a detta dell'Attore da esso indebitamente corrisposte, per tutti i motivi illustrati in narrativa;
2) Nella denegata ipotesi in cui la domanda di nullità della clausola del contratto di prestito dietro cessione del quinto dello stipendio n. 76465 relativa agli interessi venisse accolta, limitare e contenere la condanna di al pagamento dei soli interessi, per tutti i motivi illustrati in CP_1 narrativa;
In ogni caso:
3) Condannare il Sig. all'integrale rimborso dei compensi, oltre spese generali Parte_1 nella misura del 15% oltre accessori di legge.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con atto di citazione la parte attrice ha dedotto in sintesi quanto segue:
- il 6.11.2008, egli ha stipulato un contratto di finanziamento mediante cessione del quinto (doc. 1 attrice) con Idea AN S.p.a. (poi ceduto a ), per un capitale lordo di Controparte_1
€27.000,00 da rimborsare in 120 rate da €225,00;
- l'importo netto erogato è stato pari ad €12.972,53, e cioè €27.000,00 (somma complessiva da restituire) - €4.724,46 (quota interessi) – €9.303,01 (costi del credito);
- il T.E.G. indicato nel contratto è pari al 15,18%, il T.A.E.G. al 18.33%;
- in realtà il tasso di interessi effettivo è pari, o comunque prossimo, al T.A.E.G., dovendosi considerare ai fini del calcolo anche i costi dell'assicurazione obbligatoria connessa all'erogazione del credito;
- nel periodo di stipula del contratto, il tasso di soglia usuraria rilevato da BA d'IT era fissato al 15,225%, e pertanto la pattuizione contrattuale degli interessi eccede la soglia, configurandosi così la fattispecie di cui all'art. 644 c.p. e la conseguente sanzione civile prevista dall'art. 1815, c. 2, c.c.;
- il contratto di finanziamento è stato estinto anticipatamente dal alla 48° rata, con il Parte_1 pagamento della somma di €13.713,25 (docc. 3 e 4 attrice);
- l'attore ha richiesto a la restituzione di tutti i costi sostenuti all'atto di stipulazione CP_1 del contratto di finanziamento, ma la richiesta è stata riscontrata negativamente (docc. 5 e 6 attrice);
- infine, anche la procedura mediazione avviata si è conclusa con verbale negativo per la mancata adesione della BA (doc. 8 attrice).
2) Si è costituita la parte convenuta, eccependo in via preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto essa ha acquistato da Idea AN il solo credito e non l'intero rapporto contrattuale. Nel merito, inoltre, essa contesta la fondatezza della domanda, non dovendosi computare ai fini del calcolo del T.E.G. i costi assicurativi, e comunque non dovendosi restituire i costi del credito diversi dagli interessi. Infine, in via di estremo subordine, la BA contesta l'ammontare del credito rivendicato da controparte, osservando che:
- al momento dell'estinzione anticipata del finanziamento, la BA ha decurtato dal saldo dovuto dal cliente €1.797,81 a titolo di abbuono interessi non maturati dal 01.01.2013 alla scadenza, ed
€1.079,03 a titolo di abbuono commissioni bancarie;
- il 05.05.2016, il ha instaurato giudizio dinanzi all'ABF chiedendo, rispetto al Parte_1 medesimo contratto, il rimborso di €4.502.77 a titolo di commissioni e oneri non maturati e non stornati a seguito dell'anticipata estinzione (doc. 1 convenuta);
- tale giudizio si è concluso con accoglimento parziale del ricorso e condanna della BA al pagamento di €4.215,98 in favore di , al netto di quanto già corrisposto (doc. 2 Parte_1 convenuta);
- la BA ha adempiuto spontaneamente rimborsando a €4.235,98 (doc. 3 convenuta). Parte_1
2 3) Come anticipato, la procedura di mediazione è stata esperita prima dell'introduzione del giudizio (cfr. doc. 8 parte attrice), risultando quindi soddisfatta la relativa condizione di procedibilità. Istruita la causa in via documentale e precisate le conclusioni, la stessa è stata poi trattenuta in decisione il 9.05.2025, con assegnazione di termini alle parti per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
4) Preliminarmente, è infondata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva formulata dalla parte convenuta. In primo luogo, si deve ritenere che abbia acquistato il contratto, e non il solo credito, CP_1 avendo essa compiuti atti propri del rapporto negoziale, quali effettuare il conteggio estintivo del finanziamento, incassare le relative somme ed emettere la liberatoria (cfr. docc. 3 e 4 attrice). D'altra parte, la convenuta non ha neppure prodotto il contratto con Idea AN. In secondo luogo, in merito alle eccezioni opponibili alla cessionaria, l'art. 125septies T.U.B. dispone espressamente che “In caso di cessione del credito o del contratto di credito, il consumatore può sempre opporre al cessionario tutte le eccezioni che poteva far valere nei confronti del cedente, ivi inclusa la compensazione, anche in deroga al disposto dell'articolo 1248 del codice civile.”. Attesa la non contestata qualifica di consumatore di parte attrice, le contestazioni della stessa pertanto, avendo ad oggetto la validità delle clausole del finanziamento e la conseguente ripetizione di somme non dovute, in virtù del suddetto disposto normativo sono pienamente opponibili alla cessionaria
, la quale risulta di conseguenza legittimata passivamente nel presente giudizio. CP_1
5) Nel merito, parte attrice ha eccepito la nullità della clausola contrattuale relativa alla pattuizione degli interessi stante il superamento della soglia di usura fissata per il trimestre di riferimento, con la conseguente applicazione della sanzione prevista dall'art.1815 c.c. secondo comma. L'eccezione è fondata. A corredo delle proprie domande, parte attrice ha prodotto una consulenza tecnica di parte (cfr. doc. 9 attrice) volta a dimostrare come il T.E.G., se calcolato includendovi tutti gli oneri direttamente imputabili al finanziamento compresa la polizza assicurativa, sia superiore al tasso soglia usura rilevato da BA d'IT ai sensi della legge 108/1996, che, alla data della stipula del finanziamento (6.11.2008) era pari a 15,225%. In particolare, il T.A.E.G. indicato nel contratto è pari al 18,33%, mentre il T.E.G. come sopra calcolato è pari al 18,324%. La consulenza di parte conclude calcolando in €11.315,72 la somma che la BA è tenuta a restituire all'attrice, in virtù dell'applicazione della sanzione ex art. 1815, c.2, c.c.. Tale somma è stata dal CTP ricavata sommando tutte le voci relative agli oneri direttamente imputabili al finanziamento, al netto di quanto già corrisposto dalla BA al momento dell'estinzione anticipata.
6) La BA non contesta specificamente i calcoli appena riportati sul piano contabile, e pertanto può ritenersi pacifico che il T.E.G., se calcolato anche con l'inclusione delle spese di assicurazione, sarebbe superiore al tasso soglia. Invece, parte convenuta si difende sostenendo che il parametro di riferimento per il rilevamento della soglia usura sia il T.E.G. indicato in contratto, e che quindi gli interessi pattuiti non superino la soglia di usura, e questo perché, ai fini del relativo calcolo, non è possibile includere anche i costi della polizza assicurativa collegata all'erogazione del finanziamento, in aderenza alle Istruzioni di BA d'IT vigenti al momento della conclusione del contratto. In via subordinata, parte convenuta sostiene anche che, in ogni caso, l'applicazione dell'art. 1815, c. 2, c.c. non comporti la restituzione di tutti i costi sostenuti per l'erogazione del credito, ma dei soli interessi.
7) Le argomentazioni della convenuta non possono essere condivise.
3 Come ribadito dalla Suprema Corte (cfr. Cass. Ord. n. 20247/2023), “nella giurisprudenza di legittimità si è affermato il principio di diritto secondo cui, ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo, devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall'art. 644 c.p., comma 4, essendo, all'uopo, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito, collegamento dimostrabile con qualunque mezzo di prova e presunto nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l'erogazione del mutuo (Cass. n. 8806/2017; in senso conforme, Cass. n. 22458/2018 che si è occupata proprio di una fattispecie di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio). Questo orientamento ha evidenziato la centralità della fattispecie usuraria come definita dall'art. 644 c.p., comma 4 - secondo cui "per la determinazione del tasso di interessi si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito" - alla quale si devono necessariamente uniformare, e con la quale si devono raccordare, le diverse disposizioni che intervengono in materia. Non ha quindi rilievo che la BA d'IT, ai fini del calcolo del T.E.G. del singolo rapporto di credito, non abbia inserito nelle Istruzioni per la rilevazione del T.E.G.M. del 2006 i costi assicurativi”. Dunque, le istruzioni della BA d'IT non possono avere l'effetto di escludere alcuni costi collegati alla concessione del credito dal computo del tasso effettivo, dovendo comunque prevalere il principio di onnicomprensività di cui all'art. 644, IV comma, c.p. rispetto a quello di omogeneità delle grandezze da porre a confronto (cfr. anche Cass. 37058/2021). Nel caso di specie, è incontestato che la polizza assicurativa sia direttamente collegata alla concessione del credito, posto che anche la parte convenuta nei propri atti evidenzia l'obbligatorietà ex lege della stessa in ordine alla concessione del finanziamento. A ciò si aggiunga che da un raffronto tra il contratto di finanziamento e la polizza assicurativa (cfr. docc. 1 e 2 attrice) si evince facilmente come:
- nella polizza il beneficiario indicato è l'originaria mutuante Idea AN;
- la polizza indica chiaramente la dicitura “POLIZZA DI ASSICURAZIONE COLLETTIVA SULLA VITA A PREMIO UNICO A GARANZIA DELLA CESSIONE DEL QUINTO/PENSIONE”
- gli stessi siano stati sottoscritti a breve distanza temporale l'uno dall'altra (rispettivamente il 06.11.2008 il finanziamento ed il 20.11.2008 la polizza);
- in entrambi è riportato lo stesso numero di pratica (n. 76465);
- il montante indicato nella polizza corrisponde all'importo lordo del finanziamento (€27.000,00);
- la durata della polizza corrisponde a quella del finanziamento;
- il premio assicurativo indicato nel contratto corrisponde a quello indicato dalla polizza. Alla luce di quanto sopra esposto ed in applicazione del consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità per cui “le spese di assicurazione obbligatoria nei finanziamenti con cessione del quinto si calcolano ai fini del tasso soglia”, l'operazione di mancata inclusione della polizza assicurativa stipulata dal sig. nel TEG del contratto oggetto di causa è da considerarsi illegittima Parte_1 (cfr. ex multis Cass. n. 2600/2024; Cass. n. 20501/2023; Cass. n. 20247/2023; Cass. n. 17839/2023; Cass. n. 3025/2022). Infondato è anche il rilievo sollevato dalla convenuta circa il carattere “obbligatorio” dell'assicurazione sulla vita e contro i rischi dell'impiego in caso di cessione di quote di stipendio o di salario ex art. 54 DPR 180/1950, elemento che escluderebbe una mera discrezionalità dell'istituto finanziatore sull'inserimento o sull'esclusione dei costi assicurativi nel TEG del contratto. L'obbligatorietà non è infatti idonea a far venir meno il nesso funzionale tra gli stessi costi e l'erogazione del finanziamento. Pertanto, in conclusione i costi di assicurazione concorrono nel caso di specie alla determinazione del TEG. In assenza di contestazioni sul piano contabile, si possono acquisire i calcoli effettuati da parte attrice, anche attraverso l'apposita consulenza tecnica di parte, e il T.E.G. calcolato includendovi la polizza assicurativa è pari al 18,324%, risultando così superiore al tasso soglia usura rilevato da BA d'IT
4 ai sensi della legge 108/1996 che, alla data della stipula del finanziamento (6.11.2008) era pari a 15,225%.
8) Accertato quindi il carattere usurario del rapporto contrattuale in giudizio, ne consegue gratuità del finanziamento ai sensi dell'art. 1815 comma 2 c.c. Pertanto, è meritevole di accoglimento la domanda di parte attrice di restituzione di interessi, costi del credito, commissioni e polizza assicurativa corrisposti in esecuzione del contratto. In applicazione dell'art. 1815, comma 2, c.c., è infatti nulla la clausola con la quale sono stati convenuti gli interessi e il contratto, da oneroso, si trasforma in gratuito, azzerando ogni remunerazione a qualsiasi titolo corrisposta e comportando, pertanto, l'obbligo di restituzione del solo capitale. Si rileva infatti che “la considerazione globale ai fini dell'usura di tutti i costi rilevanti comporta, per conseguenza, la nullità del complesso di commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e spese che ha concorso a determinare il superamento del limite di legge” (cfr. Trib. Torino 8690/2023; Trib. Torino n. 5081/2023). Per questo, non è accoglibile la domanda della BA di contenere l'eventuale obbligo di restituzione ai soli interessi percepiti. Come da giurisprudenza sul punto, infatti, (C. App. Torino, sent. n. 1144/2020 del 18/11/2020), poiché “ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo, devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito (…) La conseguenza logica di tale statuizione è che, se le spese di assicurazione vanno calcolate ai fini della configurabilità dell'usura, debbono poi necessariamente essere considerate anche ai fini della sanzione che ne deriva”. Ne consegue l'estensione dell'obbligo di restituzione a tutti gli emolumenti corrisposti in ragione del credito, compresi quelli assicurativi.
9) Come anticipato, sul piano contabile il conteggio del totale degli oneri corredati al finanziamento non è contestato dalla BA, e quindi, al netto di quanto già corrisposto a parte attrice dalla BA al momento dell'estinzione del finanziamento, ammonta ad €11.315,72 (cfr. doc. 9 attrice). Tuttavia, come provato dalla convenuta e non contestato dalla parte attrice (cfr. doc. 3 convenuta), la stessa BA prima dell'instaurazione del presente giudizio ha corrisposto a parte attrice la ulteriore somma di €4.235,98 a titolo di commissioni (€4.215,98) e spese di procedura (€20,00) a seguito di un contenzioso dinanzi all'ABF, avente ad oggetto gli oneri derivanti dal medesimo contratto di finanziamento (cfr. docc. 2 e 3 convenuta). La ulteriore somma di €4.215,98 già corrisposta a titolo di commissioni, dovrà quindi essere scomputata dal totale degli oneri corredati al finanziamento dovuti a parte attrice. Pertanto, parte convenuta deve essere condannata alla restituzione al Sig. della somma di €7.099,74 Parte_1 (totale oneri collegati al finanziamento al netto di quanto già corrisposto al momento dell'estinzione
€11.315,72 – ulteriori commissioni già corrisposte a seguito di contenzioso ABF €4.215,98 = residuo da restituire a parte attrice €7.099,74).
10) Le spese del giudizio seguono la soccombenza, e sono liquidate in prossimità ai valori minimi dello scaglione di riferimento, tenuto conto della serialità della controversia e dell'assenza di istruttoria diversa da quella documentale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, in parziale accoglimento delle domande di parte attrice:
- accerta la nullità della clausola contrattuale relativa alla pattuizione degli interessi stante il superamento della soglia di usura fissata per il trimestre di riferimento;
5 - per l'effetto, condanna restituire a la somma di € 7.099,74, Controparte_1 Parte_1 da lui corrisposta a titolo di interessi e costi del credito;
- condanna alla refusione in favore della parte attrice delle spese di lite, che si Controparte_1 liquidano in € 2.600, oltre Iva, cpa e rimborso forfettario nella misura del 15%. Torino, 2.8.2025 Il Giudice Stefano Demontis
6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TORINO Prima Sezione Civile Giudice dott. Stefano Demontis
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 5806/2023 promossa da:
, C.F.: rappresentato e difeso dagli Avv.ti Cinzia Parte_1 C.F._1 NUNZIATA e Antonia SORRENTINO ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Palma Campania, via Nuova Nola n. 273;
-PARTE ATTRICE -
contro
:
, con sede legale in 1 Churchill Place, London E14 5HP. società registrata in Controparte_1 RR (n. ) rappresentata e difesa dagli Avv.ti Francesco MARUFFI e Lorenzo DE P.IVA_1 MARTINIS;
-PARTE CONVENUTA -
Oggetto: contratto di mutuo;
calcolo del TEG;
assicurazione; usura;
CONCLUSIONI Parte Attrice:
“Voglia l'adito Tribunale di Torino, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così giudicare a) accertare e dichiarare la nullità della clausola contrattuale relativa alla pattuizione degli interessi stante il superamento della soglia di usura fissata per il trimestre di riferimento, con la conseguente applicazione della sanzione prevista dall'art.1815 c.c. secondo comma;
b) per l'effetto, accertare il diritto dell'istante ad ottenere il rimborso degli interessi corrisposti in sede di esecuzione del contratto, quantificati nella misura di € 2.926,65; c) accertare, altresì, il diritto dell'istante ad ottenere il rimborso dei costi del credito, commissioni, polizza assicurativa escluse le somme inerenti imposte e tasse corrisposti in sede di esecuzione del contratto, quantificati nella misura di € 8.223,98; d) condannare, pertanto, la convenuta società , in persona del legale rap- Controparte_1 presentante pro tempore, al pagamento della somma complessivamente quantificata in € 11.315,72; e) condannare la convenuta, al pagamento delle spese, diritti ed onorari di lite, il tutto con attribuzione diretta al procuratore antistatario.”;
Parte convenuta:
“Nel merito: 1) Rigettare integralmente tutte le domande attoree, sia di merito sia istruttorie, e in particolare tutte le domande di nullità della clausola del contratto di prestito dietro cessione del quinto dello stipendio n. 76465, relativa agli interessi e, per l'effetto, rigettare tutte le domande di condanna di al CP_1
1 pagamento delle somme a detta dell'Attore da esso indebitamente corrisposte, per tutti i motivi illustrati in narrativa;
2) Nella denegata ipotesi in cui la domanda di nullità della clausola del contratto di prestito dietro cessione del quinto dello stipendio n. 76465 relativa agli interessi venisse accolta, limitare e contenere la condanna di al pagamento dei soli interessi, per tutti i motivi illustrati in CP_1 narrativa;
In ogni caso:
3) Condannare il Sig. all'integrale rimborso dei compensi, oltre spese generali Parte_1 nella misura del 15% oltre accessori di legge.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con atto di citazione la parte attrice ha dedotto in sintesi quanto segue:
- il 6.11.2008, egli ha stipulato un contratto di finanziamento mediante cessione del quinto (doc. 1 attrice) con Idea AN S.p.a. (poi ceduto a ), per un capitale lordo di Controparte_1
€27.000,00 da rimborsare in 120 rate da €225,00;
- l'importo netto erogato è stato pari ad €12.972,53, e cioè €27.000,00 (somma complessiva da restituire) - €4.724,46 (quota interessi) – €9.303,01 (costi del credito);
- il T.E.G. indicato nel contratto è pari al 15,18%, il T.A.E.G. al 18.33%;
- in realtà il tasso di interessi effettivo è pari, o comunque prossimo, al T.A.E.G., dovendosi considerare ai fini del calcolo anche i costi dell'assicurazione obbligatoria connessa all'erogazione del credito;
- nel periodo di stipula del contratto, il tasso di soglia usuraria rilevato da BA d'IT era fissato al 15,225%, e pertanto la pattuizione contrattuale degli interessi eccede la soglia, configurandosi così la fattispecie di cui all'art. 644 c.p. e la conseguente sanzione civile prevista dall'art. 1815, c. 2, c.c.;
- il contratto di finanziamento è stato estinto anticipatamente dal alla 48° rata, con il Parte_1 pagamento della somma di €13.713,25 (docc. 3 e 4 attrice);
- l'attore ha richiesto a la restituzione di tutti i costi sostenuti all'atto di stipulazione CP_1 del contratto di finanziamento, ma la richiesta è stata riscontrata negativamente (docc. 5 e 6 attrice);
- infine, anche la procedura mediazione avviata si è conclusa con verbale negativo per la mancata adesione della BA (doc. 8 attrice).
2) Si è costituita la parte convenuta, eccependo in via preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto essa ha acquistato da Idea AN il solo credito e non l'intero rapporto contrattuale. Nel merito, inoltre, essa contesta la fondatezza della domanda, non dovendosi computare ai fini del calcolo del T.E.G. i costi assicurativi, e comunque non dovendosi restituire i costi del credito diversi dagli interessi. Infine, in via di estremo subordine, la BA contesta l'ammontare del credito rivendicato da controparte, osservando che:
- al momento dell'estinzione anticipata del finanziamento, la BA ha decurtato dal saldo dovuto dal cliente €1.797,81 a titolo di abbuono interessi non maturati dal 01.01.2013 alla scadenza, ed
€1.079,03 a titolo di abbuono commissioni bancarie;
- il 05.05.2016, il ha instaurato giudizio dinanzi all'ABF chiedendo, rispetto al Parte_1 medesimo contratto, il rimborso di €4.502.77 a titolo di commissioni e oneri non maturati e non stornati a seguito dell'anticipata estinzione (doc. 1 convenuta);
- tale giudizio si è concluso con accoglimento parziale del ricorso e condanna della BA al pagamento di €4.215,98 in favore di , al netto di quanto già corrisposto (doc. 2 Parte_1 convenuta);
- la BA ha adempiuto spontaneamente rimborsando a €4.235,98 (doc. 3 convenuta). Parte_1
2 3) Come anticipato, la procedura di mediazione è stata esperita prima dell'introduzione del giudizio (cfr. doc. 8 parte attrice), risultando quindi soddisfatta la relativa condizione di procedibilità. Istruita la causa in via documentale e precisate le conclusioni, la stessa è stata poi trattenuta in decisione il 9.05.2025, con assegnazione di termini alle parti per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
4) Preliminarmente, è infondata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva formulata dalla parte convenuta. In primo luogo, si deve ritenere che abbia acquistato il contratto, e non il solo credito, CP_1 avendo essa compiuti atti propri del rapporto negoziale, quali effettuare il conteggio estintivo del finanziamento, incassare le relative somme ed emettere la liberatoria (cfr. docc. 3 e 4 attrice). D'altra parte, la convenuta non ha neppure prodotto il contratto con Idea AN. In secondo luogo, in merito alle eccezioni opponibili alla cessionaria, l'art. 125septies T.U.B. dispone espressamente che “In caso di cessione del credito o del contratto di credito, il consumatore può sempre opporre al cessionario tutte le eccezioni che poteva far valere nei confronti del cedente, ivi inclusa la compensazione, anche in deroga al disposto dell'articolo 1248 del codice civile.”. Attesa la non contestata qualifica di consumatore di parte attrice, le contestazioni della stessa pertanto, avendo ad oggetto la validità delle clausole del finanziamento e la conseguente ripetizione di somme non dovute, in virtù del suddetto disposto normativo sono pienamente opponibili alla cessionaria
, la quale risulta di conseguenza legittimata passivamente nel presente giudizio. CP_1
5) Nel merito, parte attrice ha eccepito la nullità della clausola contrattuale relativa alla pattuizione degli interessi stante il superamento della soglia di usura fissata per il trimestre di riferimento, con la conseguente applicazione della sanzione prevista dall'art.1815 c.c. secondo comma. L'eccezione è fondata. A corredo delle proprie domande, parte attrice ha prodotto una consulenza tecnica di parte (cfr. doc. 9 attrice) volta a dimostrare come il T.E.G., se calcolato includendovi tutti gli oneri direttamente imputabili al finanziamento compresa la polizza assicurativa, sia superiore al tasso soglia usura rilevato da BA d'IT ai sensi della legge 108/1996, che, alla data della stipula del finanziamento (6.11.2008) era pari a 15,225%. In particolare, il T.A.E.G. indicato nel contratto è pari al 18,33%, mentre il T.E.G. come sopra calcolato è pari al 18,324%. La consulenza di parte conclude calcolando in €11.315,72 la somma che la BA è tenuta a restituire all'attrice, in virtù dell'applicazione della sanzione ex art. 1815, c.2, c.c.. Tale somma è stata dal CTP ricavata sommando tutte le voci relative agli oneri direttamente imputabili al finanziamento, al netto di quanto già corrisposto dalla BA al momento dell'estinzione anticipata.
6) La BA non contesta specificamente i calcoli appena riportati sul piano contabile, e pertanto può ritenersi pacifico che il T.E.G., se calcolato anche con l'inclusione delle spese di assicurazione, sarebbe superiore al tasso soglia. Invece, parte convenuta si difende sostenendo che il parametro di riferimento per il rilevamento della soglia usura sia il T.E.G. indicato in contratto, e che quindi gli interessi pattuiti non superino la soglia di usura, e questo perché, ai fini del relativo calcolo, non è possibile includere anche i costi della polizza assicurativa collegata all'erogazione del finanziamento, in aderenza alle Istruzioni di BA d'IT vigenti al momento della conclusione del contratto. In via subordinata, parte convenuta sostiene anche che, in ogni caso, l'applicazione dell'art. 1815, c. 2, c.c. non comporti la restituzione di tutti i costi sostenuti per l'erogazione del credito, ma dei soli interessi.
7) Le argomentazioni della convenuta non possono essere condivise.
3 Come ribadito dalla Suprema Corte (cfr. Cass. Ord. n. 20247/2023), “nella giurisprudenza di legittimità si è affermato il principio di diritto secondo cui, ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo, devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall'art. 644 c.p., comma 4, essendo, all'uopo, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito, collegamento dimostrabile con qualunque mezzo di prova e presunto nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l'erogazione del mutuo (Cass. n. 8806/2017; in senso conforme, Cass. n. 22458/2018 che si è occupata proprio di una fattispecie di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio). Questo orientamento ha evidenziato la centralità della fattispecie usuraria come definita dall'art. 644 c.p., comma 4 - secondo cui "per la determinazione del tasso di interessi si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito" - alla quale si devono necessariamente uniformare, e con la quale si devono raccordare, le diverse disposizioni che intervengono in materia. Non ha quindi rilievo che la BA d'IT, ai fini del calcolo del T.E.G. del singolo rapporto di credito, non abbia inserito nelle Istruzioni per la rilevazione del T.E.G.M. del 2006 i costi assicurativi”. Dunque, le istruzioni della BA d'IT non possono avere l'effetto di escludere alcuni costi collegati alla concessione del credito dal computo del tasso effettivo, dovendo comunque prevalere il principio di onnicomprensività di cui all'art. 644, IV comma, c.p. rispetto a quello di omogeneità delle grandezze da porre a confronto (cfr. anche Cass. 37058/2021). Nel caso di specie, è incontestato che la polizza assicurativa sia direttamente collegata alla concessione del credito, posto che anche la parte convenuta nei propri atti evidenzia l'obbligatorietà ex lege della stessa in ordine alla concessione del finanziamento. A ciò si aggiunga che da un raffronto tra il contratto di finanziamento e la polizza assicurativa (cfr. docc. 1 e 2 attrice) si evince facilmente come:
- nella polizza il beneficiario indicato è l'originaria mutuante Idea AN;
- la polizza indica chiaramente la dicitura “POLIZZA DI ASSICURAZIONE COLLETTIVA SULLA VITA A PREMIO UNICO A GARANZIA DELLA CESSIONE DEL QUINTO/PENSIONE”
- gli stessi siano stati sottoscritti a breve distanza temporale l'uno dall'altra (rispettivamente il 06.11.2008 il finanziamento ed il 20.11.2008 la polizza);
- in entrambi è riportato lo stesso numero di pratica (n. 76465);
- il montante indicato nella polizza corrisponde all'importo lordo del finanziamento (€27.000,00);
- la durata della polizza corrisponde a quella del finanziamento;
- il premio assicurativo indicato nel contratto corrisponde a quello indicato dalla polizza. Alla luce di quanto sopra esposto ed in applicazione del consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità per cui “le spese di assicurazione obbligatoria nei finanziamenti con cessione del quinto si calcolano ai fini del tasso soglia”, l'operazione di mancata inclusione della polizza assicurativa stipulata dal sig. nel TEG del contratto oggetto di causa è da considerarsi illegittima Parte_1 (cfr. ex multis Cass. n. 2600/2024; Cass. n. 20501/2023; Cass. n. 20247/2023; Cass. n. 17839/2023; Cass. n. 3025/2022). Infondato è anche il rilievo sollevato dalla convenuta circa il carattere “obbligatorio” dell'assicurazione sulla vita e contro i rischi dell'impiego in caso di cessione di quote di stipendio o di salario ex art. 54 DPR 180/1950, elemento che escluderebbe una mera discrezionalità dell'istituto finanziatore sull'inserimento o sull'esclusione dei costi assicurativi nel TEG del contratto. L'obbligatorietà non è infatti idonea a far venir meno il nesso funzionale tra gli stessi costi e l'erogazione del finanziamento. Pertanto, in conclusione i costi di assicurazione concorrono nel caso di specie alla determinazione del TEG. In assenza di contestazioni sul piano contabile, si possono acquisire i calcoli effettuati da parte attrice, anche attraverso l'apposita consulenza tecnica di parte, e il T.E.G. calcolato includendovi la polizza assicurativa è pari al 18,324%, risultando così superiore al tasso soglia usura rilevato da BA d'IT
4 ai sensi della legge 108/1996 che, alla data della stipula del finanziamento (6.11.2008) era pari a 15,225%.
8) Accertato quindi il carattere usurario del rapporto contrattuale in giudizio, ne consegue gratuità del finanziamento ai sensi dell'art. 1815 comma 2 c.c. Pertanto, è meritevole di accoglimento la domanda di parte attrice di restituzione di interessi, costi del credito, commissioni e polizza assicurativa corrisposti in esecuzione del contratto. In applicazione dell'art. 1815, comma 2, c.c., è infatti nulla la clausola con la quale sono stati convenuti gli interessi e il contratto, da oneroso, si trasforma in gratuito, azzerando ogni remunerazione a qualsiasi titolo corrisposta e comportando, pertanto, l'obbligo di restituzione del solo capitale. Si rileva infatti che “la considerazione globale ai fini dell'usura di tutti i costi rilevanti comporta, per conseguenza, la nullità del complesso di commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e spese che ha concorso a determinare il superamento del limite di legge” (cfr. Trib. Torino 8690/2023; Trib. Torino n. 5081/2023). Per questo, non è accoglibile la domanda della BA di contenere l'eventuale obbligo di restituzione ai soli interessi percepiti. Come da giurisprudenza sul punto, infatti, (C. App. Torino, sent. n. 1144/2020 del 18/11/2020), poiché “ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo, devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito (…) La conseguenza logica di tale statuizione è che, se le spese di assicurazione vanno calcolate ai fini della configurabilità dell'usura, debbono poi necessariamente essere considerate anche ai fini della sanzione che ne deriva”. Ne consegue l'estensione dell'obbligo di restituzione a tutti gli emolumenti corrisposti in ragione del credito, compresi quelli assicurativi.
9) Come anticipato, sul piano contabile il conteggio del totale degli oneri corredati al finanziamento non è contestato dalla BA, e quindi, al netto di quanto già corrisposto a parte attrice dalla BA al momento dell'estinzione del finanziamento, ammonta ad €11.315,72 (cfr. doc. 9 attrice). Tuttavia, come provato dalla convenuta e non contestato dalla parte attrice (cfr. doc. 3 convenuta), la stessa BA prima dell'instaurazione del presente giudizio ha corrisposto a parte attrice la ulteriore somma di €4.235,98 a titolo di commissioni (€4.215,98) e spese di procedura (€20,00) a seguito di un contenzioso dinanzi all'ABF, avente ad oggetto gli oneri derivanti dal medesimo contratto di finanziamento (cfr. docc. 2 e 3 convenuta). La ulteriore somma di €4.215,98 già corrisposta a titolo di commissioni, dovrà quindi essere scomputata dal totale degli oneri corredati al finanziamento dovuti a parte attrice. Pertanto, parte convenuta deve essere condannata alla restituzione al Sig. della somma di €7.099,74 Parte_1 (totale oneri collegati al finanziamento al netto di quanto già corrisposto al momento dell'estinzione
€11.315,72 – ulteriori commissioni già corrisposte a seguito di contenzioso ABF €4.215,98 = residuo da restituire a parte attrice €7.099,74).
10) Le spese del giudizio seguono la soccombenza, e sono liquidate in prossimità ai valori minimi dello scaglione di riferimento, tenuto conto della serialità della controversia e dell'assenza di istruttoria diversa da quella documentale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, in parziale accoglimento delle domande di parte attrice:
- accerta la nullità della clausola contrattuale relativa alla pattuizione degli interessi stante il superamento della soglia di usura fissata per il trimestre di riferimento;
5 - per l'effetto, condanna restituire a la somma di € 7.099,74, Controparte_1 Parte_1 da lui corrisposta a titolo di interessi e costi del credito;
- condanna alla refusione in favore della parte attrice delle spese di lite, che si Controparte_1 liquidano in € 2.600, oltre Iva, cpa e rimborso forfettario nella misura del 15%. Torino, 2.8.2025 Il Giudice Stefano Demontis
6