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Ordinanza 12 febbraio 2025
Ordinanza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, ordinanza 12/02/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 16705/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Marco D'ORAZI Presidente dott.ssa Rita CHIERICI Giudice Relatore dott.ssa Annelisa SPAGNOLO Giudice
riuniti nella Camera di Consiglio del 4 febbraio 2025, nel procedimento per reclamo iscritto al n.
r.g. 16075/2024 e promosso da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. LANOSA Parte_1 C.F._1
KATIA
RECLAMANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. ARGUELLO CP_1 C.F._2
SANTIAGO
(C.F. , non costituito Controparte_2 P.IVA_1
RECLAMATI ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
1. Nel procedimento cautelare di primo grado promosso avanti l'intestato Tribunale, con ricorso proposto ai sensi degli artt. 1171 c.c. e 688 c.p.c., o dell'art. 1170 c.c. e, in via residuale, dell'art. 700 c.p.c., conveniva in giudizio e il Parte_2 CP_1 [...]
in persona dell'amministratore pro- tempore, per sentire Controparte_3
accogliere le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Bologna, contrariis rejectis, adottare inaudita altera parte, stante
l'urgenza, il divieto di effettuare l'apertura nella muratura adiacente alla corte privata della
Signora o in subordine il divieto di effettuare la porta finestra con vetrata senza Parte_2
inferriate che inibiscano il passaggio e limitino la veduta sulla corte della ricorrente e senza altre
Pagina 1 accortezze necessarie dal punto di vista tecnico per la tutela del diritto reale della Signora
. Vinte le spese”. Parte_2
La ricorrente assumeva di essere comproprietaria, in virtù di atto di divisione a ministero Notaio del 07/05/1982, di una corte avente la superficie di 430 mq. circa, asseritamente di Persona_1
pertinenza del suo appartamento, sito in (attualmente CP_3 Controparte_3
identificato al Catasto dei Fabbricati del Comune di al foglio 205, mappale 5, sub 22) e di CP_3
altro appartamento di proprietà di (censito al Catasto dei Fabbricati del Parte_3
Comune di al foglio 205, mappale 5, sub 24). CP_3
La ricorrente asseriva che gli altri condomini, proprietari di unità immobiliari nel medesimo condominio di , aventi altri subalterni – tra cui la resistente Controparte_2 CP_1
, proprietaria dell'unità immobiliare sita al piano terra e censita al sub 14 - non erano invece
[...]
comproprietari della predetta corte;
affermava, inoltre, di aver sempre avuto il pieno possesso esclusivo dell'area, unitamente al comproprietario del subalterno 24, tant'è vero che alla corte si accederebbe “unicamente da un cancelletto in legno di cui solo loro detengono le chiavi” (pag. 1 del ricorso).
Sulla base di tali premesse, la nstaurava il procedimento di primo grado, al fine di Parte_2
inibire alla resistente la possibilità di trasformare una finestra con inferriata, CP_1
affacciata sulla corte, in una porta finestra ad arco, costituente, nel contempo, rilevante modifica strutturale ed estetica del fabbricato, importante limitazione della privacy nell'uso della corte, aggravamento della servitù sul fondo, dato che la finestra rappresenta una mera veduta, mentre la porta finestra senza inferriata amplierebbe la visuale sulla corte e consentirebbe anche l'accesso della resistente all'area in comproprietà esclusiva delle due condomine.
In diritto, la educeva che i progetti presentati dalla er la modifica dei Parte_2 CP_1 luoghi (datati al 27/5/2023, come da relazione dell'Ing. sub doc.1), da un lato, Per_2 integrerebbero l'inizio di una nuova opera intrapresa a danno del diritto reale sulla corte spettante alla ricorrente, tutelabile attraverso la misura di cui all'art. 1171 c.c., dall'altro, rappresenterebbero la manifestazione di una molestia nel possesso esercitato dalla ricorrente sulla medesima corte, tutelabile ai sensi dell'art. 1170 c.c..
In subordine, la ricorrente invocava l'emissione di un provvedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c., evidenziando la sussistenza sia del fumus boni iuris, posto che il diritto di proprietà della corte spetterebbe alle sole proprietarie dei subalterni 22 e 24, sia il periculum in mora, costituendo i progetti presentati dalla n pericolo per il diritto della ricorrente. CP_1
Pagina 2 2. si costituiva nel procedimento di primo grado, eccependo l'inammissibilità e CP_1
l'infondatezza di tutte le domande ex adverso proposte, posto che:
-nessuna opera era stata intrapresa dalla la quale si era limitata a presentare i progetti in CP_1
Comune per valutare la fattibilità dell'intervento, senza mai dare concreto inizio ai lavori, cosicché nessuna modificazione dello stato dei luoghi era mai intervenuta, con conseguente venir meno dei presupposti di tutte le azioni possessorie e cautelari promosse dalla ricorrente;
-in ogni caso, le pretese della arebbero infondate, stante l'inesistenza di qualsivoglia Parte_2
diritto di comproprietà esclusiva e possesso esclusivo della ricorrente sulla corte in contestazione, atteso che: (i) con l'atto di divisione a rogito Notaio del 1982, i comproprietari dell'intero Per_1
fabbricato e delle corti pertinenziali decisero di assegnarsi reciprocamente in proprietà esclusiva alcuni immobili, senza però ricomprendere, tra gli immobili assegnati in proprietà esclusiva, la corte oggetto di causa, che dunque era rimasta in comune;
(ii) come emerge dal rogito di compravendita a ministero del Notaio stipulato dalla in data 16/03/2021, detta corte Persona_3 CP_1 era sempre stata “fruita da tutte le unità immobiliari del compendio”; (iii) il preteso possesso ex adverso invocato è del tutto inesistente, tanto che il cancelletto in legno di ingresso all'area è da sempre rimasto aperto e consente a tutti i condomini di accedere liberamente alla corte in questione;
-nessun danno deriverebbe alla ricorrente dall'eventuale modifica della finestra.
In conclusione, parte resistente chiedeva il rigetto delle domande ex artt. 1170 c.c., 1171 c.c., ovvero 700 c.p.c., promosse nei suoi confronti, perché inammissibili e comunque infondate.
3. Con ordinanza dell'08.11.2024 il Giudice del primo grado cautelare respingeva il ricorso proposto da in via principale ex artt. 1171 e 1170 c.c.; dichiarava Parte_2
inammissibile il ricorso proposto in via subordinata ex art. 700 c.p.c.; condannava la ricorrente alla rifusione, in favore della resistente delle spese del procedimento;
compensava le spese CP_1
tra la ricorrente e il che non si era costituito nel procedimento cautelare. CP_2
In particolare, in relazione alle domande proposte ai sensi degli artt. 1171 e 1170 c.c., nell'ordinanza reclamata il Giudice accoglieva l'eccezione preliminare sollevata dalla parte resistente che, affermando di non aver mai iniziato i lavori di rifacimento della finestra in contestazione, deduceva l'insussistenza dei presupposti di tutte le domande formulate dalla ricorrente. Quanto all'azione ex art. 700 c.p.c., ne rilevava l'inammissibilità, per carenza del requisito di residualità, e per completezza evidenziava i profili di criticità circa la sussistenza dei requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora dell'azione, come invocati dalla ricorrente.
Pagina 3 4. proponeva reclamo nei confronti dell'ordinanza cautelare dell'08.11.2024, Parte_2
convenendo nel presente procedimento e il CP_1 Controparte_3
, in persona dell'amministratore pro- tempore.
[...]
Nell'atto la reclamante deduceva che, pur essendo incontestata la mancata esecuzione di alcun intervento da parte della sulla finestra in contestazione, deve ritenersi sussistente il CP_1 fumus della domanda di cui all'art. 1171 c.c., avendo la reclamata esternato la ferma volontà di intraprendere i lavori, sia avviando le procedure amministrative prodromiche, sia a parole, come risulterebbe dai verbali delle assemblee condominiali (doc. 8 di parte resistente): sosteneva, al riguardo, che tali condotte integrerebbero il requisito normativo dell'inizio dell'opera, ex art. 1171
c.c., segnalando inoltre la possibilità che l'apertura della finestra venga effettuata non appena concluso il presente procedimento.
In relazione al possesso, di cui invocava la tutela ex art. 1170 c.c., la riteneva Parte_2
indimostrato quanto dedotto dalla resistente, in ordine alla circostanza che il cancello di accesso alla corte rimarrebbe spesso aperto, e comunque ne evidenziava l'irrilevanza, trattandosi di fatto inidoneo a pregiudicare il suo possesso sull'immobile.
Quali fatti sopravvenuti, di cui produceva documentazione, la deduceva che il Parte_2
proprio consulente tecnico, Ing. a seguito di un accesso in Comune, non aveva rinvenuto Per_2
modifiche al progetto presentato dalla e che, dalle fotografie relative allo stato dei CP_1 luoghi, risulterebbe come quest'ultima avesse già cambiato gli altri infissi dell'appartamento, ad eccezione di quello in contestazione, così dimostrando la volontà di realizzare l'intervento denunciato.
Inoltre, la reclamante eccepiva che l'ordinanza del Giudice di prime cure era affetta da ultrapetizione nella parte in cui si esprimeva sulla comproprietà della corte, in quanto il ricorso si concentrava sulle dinamiche possessorie e non conteneva alcuna domanda riguardante le questioni petitorie, essendo incontestata la proprietà dell'area cortiliva in capo alle proprietarie delle unità immobiliari dei subalterni nn. 22, 24 (come si desumerebbe dalla documentazione prodotta nel procedimento di primo grado); in ogni caso, chiedeva disporsi una CTU per accertare la reale titolarità del diritto di proprietà sulla corte.
Infine, il Procuratore della reclamante eccepiva la contraddittorietà dell'ordinanza impugnata, che avrebbe erroneamente ritenuto l'inammissibilità della domanda proposta ex art. 700 c.p.c. per difetto del requisito di residualità, e osservava che, essendo stato rigettato il ricorso ex art. 1171 c.c., perché infondato, il Giudice avrebbe dovuto accogliere la domanda proposta “in via residuale”.
In conclusione, la reclamante chiedeva che l'ordinanza pronunciata nel primo grado cautelare venisse riformata, anche nella parte relativa alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese
Pagina 4 di lite, considerando che la resistente era comunque in procinto di intraprendere l'opera oggetto della controversia.
5. Il , già contumace nel primo grado, non si Controparte_3
costituiva neppure nel presente procedimento di reclamo.
Si costituiva deducendo l'inammissibilità e l'infondatezza di tutte le domande CP_1
proposte dalla reclamante, per difetto dei presupposti di legge, e richiamando le argomentazioni già svolte nel primo grado.
In particolare, la reclamata evidenziava come le opere denunciate da controparte, che avevano condotto la ricorrente a promuovere il procedimento ed ora il presente reclamo, non fossero mai state iniziate, né fossero mai state in alcun modo modificate le condizioni dei luoghi;
precisava di aver soltanto depositato i progetti ed ottenuto le relative autorizzazioni dalle autorità preposte, senza intervenire concretamente sulla finestra oggetto di contestazione;
riteneva, pertanto, che difettasse il presupposto cardine dell'azione di cui all'art. 1171 c.c. e che nessuna molestia possessoria potesse ritenersi integrata al fine di giustificare la tutela di cui all'art. 1170 c.c..
Inoltre, la reclamata riteneva che l'azione proposta in via subordinata, ai sensi dell'art. 700 c.p.c., fosse inammissibile per difetto del requisito di residualità. Nel merito, sosteneva che fossero insussistenti i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora.
In conclusione, chiedeva di rigettare le domande di controparte e di confermare CP_1
l'ordinanza reclamata, con vittoria di spese.
6.1 All'esito dell'udienza di discussione del 04.02.2025, il Collegio tratteneva la causa in riserva.
Esaminati gli atti e i documenti di causa, si ritiene che il reclamo presentato da Parte_2
avverso l'ordinanza cautelare pronunciata dal Tribunale di Bologna in data 08.11.2024,
[...]
debba essere respinto.
Innanzitutto, l'ordinanza è condivisibile nella parte in cui ha ritenuto mancante il requisito previsto per l'esercizio dell'azione di cui agli artt. 1171 c.c. e 688 c.p.c., costituito dall'inizio di una “nuova opera”. Poiché lo scopo della tutela è quello di arrestare l'attività innovatrice altrui, l'art. 1171 c.c. richiede che l'attività che si denunzia sia stata concretamente eseguita sul suolo o su cose in esso incorporate, e sia tale da apportare una permanente modificazione dello stato dei luoghi.
Costante giurisprudenza afferma, infatti, che la denuncia di nuova opera, volta a difendere sia il possesso, sia il diritto di proprietà o un qualsiasi altro diritto reale, può essere esercitata quando la nuova opera sia da altri intrapresa sul proprio come sull'altrui fondo e non sia ancora terminata, e si abbia ragione di temere che da essa possa derivare un danno alla cosa che forma oggetto del diritto
Pagina 5 o del possesso del denunciante (ex multis, Cass. civ. n. 3573 del 12.03.2002; Cass. civ. n. 4649 del
27.04.1991).
E' dunque necessario che l'opera sia stata materialmente iniziata e abbia già determinato un mutamento dello stato dei luoghi, non essendo invece sufficiente, per giustificare la tutela, la mera presunta volontà di intraprenderla.
Oltretutto l'art. 1171 c.c. prevede che il ricorrente possa denunciare all'autorità giudiziaria la nuova opera, “purché questa non sia terminata e non sia trascorso un anno dal suo inizio”. Anche sotto tale profilo è dunque necessario che l'opera sia già iniziata, al momento della domanda, in quanto non sarebbe altrimenti possibile determinare il dies a quo per lo spirare del termine di decadenza di un anno previsto per l'esercizio dell'azione, dovendo esso necessariamente coincidere con l'iniziale modificazione dello stato dei luoghi.
Fatte queste premesse, si rileva che nel caso di specie, così come hanno riconosciuto entrambe le parti, la condotta della era consistita esclusivamente nella presentazione dei progetti CP_1 relativi alla realizzazione dell'intervento sulla finestra oggetto di contestazione, al fine di ottenere le relative autorizzazioni dalle autorità preposte, senza che poi lo stato dei luoghi fosse stato in alcun modo modificato.
Dunque, in mancanza del presupposto principale dell'azione, l'ordinanza impugnata ha correttamente rilevato l'infondatezza della domanda proposta dalla ricorrente, ai sensi dell'art. 1171
c.c..
Va, pertanto, confermata l'ordinanza che, per le ragioni indicate, ha respinto la domanda.
6.2 Parimenti risulta infondata la domanda di manutenzione del possesso ex art. 1170 c.c., non ravvisandosi nella condotta della né del alcun comportamento CP_1 CP_2 riconducibile alla fattispecie della turbativa o molestia possessoria, consistente in un'attività che abbia un'oggettiva attitudine a limitare l'esercizio del potere di fatto sulla cosa.
In particolare, con riguardo alle turbative di fatto, la Suprema Corte ha precisato che “In tema di azioni a difesa del possesso, è configurabile la molestia possessoria ove la condotta comporti una modifica dello stato dei luoghi, idonea a determinare una condizione di potenziale pericolo al possesso altrui e a produrre un'apprezzabile compressione delle facoltà con cui detto possesso si esteriorizza …” (ex multis, Cass. civ. n. 26787 del 23.10.2018).
Alla luce di tali principi, la mera intenzione della reclamata di realizzare un intervento che potrebbe interferire con il possesso vantato dalla controparte, non è idonea a configurare il presupposto oggettivo dell'azione possessoria.
Pagina 6 Non è ravvisabile neppure una molestia di diritto, né nella presentazione dei progetti relativi all'intervento, né nelle dichiarazioni rese dalla o da un suo delegato) in sede di verbale CP_1 dell'assemblea condominiale del 07.03.2024 richiamato dalla reclamante (doc. 8 di parte resistente), ove si dava conto esclusivamente del fatto che “ ha richiesto per l'apertura di una porta CP_1 finestra sul cortile …” e “La si riserva di procrastinare l'esecuzione dell'apertura e CP_1
l'installazione della porta finestra”, all'esito della disamina da parte del della CP_2
produzione documentale che le era stata richiesta.
Infatti, perché sussista una turbativa nel possesso, è comunque necessario che il comportamento denunziato dal ricorrente, anche quando non abbia determinato alterazioni fisiche attuali della situazione di fatto tutelabile, presenti un apprezzabile contenuto di disturbo, comporti un diverso modo di essere del possesso o del suo esercizio e risulti idoneo a porre in serio e concreto pericolo il preesistente stato di fatto, come può avvenire in caso di diffide, intimazioni o dichiarazioni verbali inequivocabili di opposizione all'esercizio del possesso altrui, accompagnate da un comportamento che esprima la volontà inequivocabile di tradurre in atto il proprio proposito (Cass. civ. n. 2291 del
05/02/2016; Cass. civ. n. 20800 del 10/10/2011; Cass. civ. n. 12080 del 13/09/2000; Cass. civ. n.
2764 del 04/04/1990).
Per quanto esposto, non ravvisandosi atti di molestia nella condotta dei resistenti, risulta carente il presupposto oggettivo dell'azione di manutenzione di cui all'art. 1170 c.c..
6.3 Infine, si ritiene condivisibile l'ordinanza reclamata anche nella parte in cui ha rilevato l'inammissibilità della domanda proposta in via subordinata ai sensi dell'art. 700 c.p.c., per carenza del requisito della residualità, in quanto diretta ad ottenere un provvedimento avente lo stesso contenuto di quelli che avrebbero potuto essere conseguiti con gli strumenti tipici d'urgenza di cui agli artt. 1171 e 1170 c.c., azionati dalla ricorrente a tutela del diritto reale e/o del possesso dalla stessa rivendicati.
In particolare, la reclamante ha rilevato la presunta contraddittorietà dell'ordinanza di primo grado che, avendo ritenuto infondate le domande di cui agli artt. 1171 e 1170 c.c., a suo parere avrebbe dovuto quantomeno accogliere la domanda proposta “in via residuale”, ai sensi dell'art. 700 c.p.c..
Il rilievo è erroneo, in quanto la residualità costituisce un requisito oggettivo dell'azione in questione e presuppone l'assenza di altri rimedi tipici, non già la loro infondatezza;
al contrario,
l'ammissibilità di altri rimedi implica appunto la carenza di residualità. In caso contrario, si ridurrebbe lo strumento atipico di cui all'art. 700 c.p.c. ad un rimedio alternativo e sostitutivo rispetto a quelli tipici apprestati dall'ordinamento, in contraddizione rispetto alle peculiarità e alla funzione proprie di tale strumento di tutela.
Pagina 7 Per completezza, il Giudice di prime cure ha affrontato il tema relativo alla sussistenza dei presupposti dell'azione ex art. 700 c.p.c.. In proposito, si ritiene che a causa della mancanza - già evidenziata - di alcuna lesione o concreta minaccia nei confronti del diritto e/o del possesso vantati dalla reclamante sull'area cortiliva in contestazione, deve escludersi la sussistenza del requisito del periculum in mora, che oltretutto, in relazione alla fattispecie in esame, presupporrebbe il rischio di un danno imminente ed irreparabile al bene oggetto della tutela invocata.
Poiché, ai fini dell'emanazione di un provvedimento cautelare, è necessaria la sussistenza in concreto sia del fumus boni iuris, che del periculum in mora, si deve rilevare che anche il difetto di una sola delle suddette condizioni impedisce la concessione della misura invocata.
Quanto poi al fumus boni iuris, si osserva che le considerazioni svolte dal Giudice di prime cure in ordine alla situazione petitoria dell'immobile - con particolare riguardo alla supposta natura condominiale dell'area cortiliva, su cui la rivendica la titolarità esclusiva della Parte_2
comproprietà – costituiscono un obiter dictum che appare irrilevante ai fini del decidere, in ragione delle argomentazioni già svolte quanto ad inammissibilità e/o infondatezza delle azioni proposte, e riguardano invece un tema che potrà eventualmente essere affrontato e risolto in altra sede.
Si esclude, in ogni caso, che sotto tale profilo l'ordinanza reclamata sia affetta da vizio di ultrapetizione, posto che è la stessa fondare le domande sull'asserita comproprietà Parte_2
esclusiva della corte, così come reiteratamente esposto nel ricorso di primo grado (pagg. 3, 5, 6, 7,
8, incluse le conclusioni).
7. In applicazione del principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., le spese processuali sostenute da sono poste a carico della reclamante e vengono liquidate secondo i CP_1
criteri stabiliti dal D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, con l'applicazione delle tariffe previste per le cause di valore indeterminabile e di complessità bassa, nella misura media per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, e nella misura minima per la fase di trattazione, in ragione dell'esigua attività svolta. Per le stesse ragioni, non sussistono i presupposti per riformare l'ordinanza reclamata nella parte relativa alla condanna al pagamento delle spese di lite.
Non si provvede sulle spese in relazione alla posizione del in ragione della sua CP_2
mancata costituzione.
Sussistono i presupposti per il “raddoppio” del contributo unificato in favore dell'Erario, sancito dall'art. 13 co. 1 quater D.P.R. n. 115/2002 nei confronti di chi subisca l'integrale rigetto di una impugnazione (Cass. S.U. 24246/2015), cui vanno assimilate le iniziative di cui all'art. 669 terdecies c.p.c. (cfr. Trib. Milano 18.11.2014; Trib. Napoli/Aversa 8.01.2016).
Pagina 8
P.Q.M.
-rigetta il reclamo proposto da nei confronti di e del Parte_2 CP_1
e, per l'effetto, conferma l'ordinanza Controparte_3 reclamata dell'8 novembre 2024;
-condanna alla rifusione, in favore di delle spese del presente Parte_2 CP_1
procedimento, che si liquidano in complessivi € 4.221,00, oltre al 15 % per spese generali, IVA e
CPA come per legge;
-dichiara non doversi provvedere sulle spese di lite, nei rapporti tra e il Parte_4
; Controparte_3
-dichiara l'esistenza dei presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R. n. 115/2002, per il versamento supplementare del contributo unificato da parte di con obbligo di Parte_4
pagamento dalla data di deposito del presente provvedimento.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 4 febbraio 2025
Il Giudice relatore
Dott.ssa Rita CHIERICI
Il Presidente
Dott. Marco D'ORAZI
Pagina 9
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Marco D'ORAZI Presidente dott.ssa Rita CHIERICI Giudice Relatore dott.ssa Annelisa SPAGNOLO Giudice
riuniti nella Camera di Consiglio del 4 febbraio 2025, nel procedimento per reclamo iscritto al n.
r.g. 16075/2024 e promosso da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. LANOSA Parte_1 C.F._1
KATIA
RECLAMANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. ARGUELLO CP_1 C.F._2
SANTIAGO
(C.F. , non costituito Controparte_2 P.IVA_1
RECLAMATI ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
1. Nel procedimento cautelare di primo grado promosso avanti l'intestato Tribunale, con ricorso proposto ai sensi degli artt. 1171 c.c. e 688 c.p.c., o dell'art. 1170 c.c. e, in via residuale, dell'art. 700 c.p.c., conveniva in giudizio e il Parte_2 CP_1 [...]
in persona dell'amministratore pro- tempore, per sentire Controparte_3
accogliere le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Bologna, contrariis rejectis, adottare inaudita altera parte, stante
l'urgenza, il divieto di effettuare l'apertura nella muratura adiacente alla corte privata della
Signora o in subordine il divieto di effettuare la porta finestra con vetrata senza Parte_2
inferriate che inibiscano il passaggio e limitino la veduta sulla corte della ricorrente e senza altre
Pagina 1 accortezze necessarie dal punto di vista tecnico per la tutela del diritto reale della Signora
. Vinte le spese”. Parte_2
La ricorrente assumeva di essere comproprietaria, in virtù di atto di divisione a ministero Notaio del 07/05/1982, di una corte avente la superficie di 430 mq. circa, asseritamente di Persona_1
pertinenza del suo appartamento, sito in (attualmente CP_3 Controparte_3
identificato al Catasto dei Fabbricati del Comune di al foglio 205, mappale 5, sub 22) e di CP_3
altro appartamento di proprietà di (censito al Catasto dei Fabbricati del Parte_3
Comune di al foglio 205, mappale 5, sub 24). CP_3
La ricorrente asseriva che gli altri condomini, proprietari di unità immobiliari nel medesimo condominio di , aventi altri subalterni – tra cui la resistente Controparte_2 CP_1
, proprietaria dell'unità immobiliare sita al piano terra e censita al sub 14 - non erano invece
[...]
comproprietari della predetta corte;
affermava, inoltre, di aver sempre avuto il pieno possesso esclusivo dell'area, unitamente al comproprietario del subalterno 24, tant'è vero che alla corte si accederebbe “unicamente da un cancelletto in legno di cui solo loro detengono le chiavi” (pag. 1 del ricorso).
Sulla base di tali premesse, la nstaurava il procedimento di primo grado, al fine di Parte_2
inibire alla resistente la possibilità di trasformare una finestra con inferriata, CP_1
affacciata sulla corte, in una porta finestra ad arco, costituente, nel contempo, rilevante modifica strutturale ed estetica del fabbricato, importante limitazione della privacy nell'uso della corte, aggravamento della servitù sul fondo, dato che la finestra rappresenta una mera veduta, mentre la porta finestra senza inferriata amplierebbe la visuale sulla corte e consentirebbe anche l'accesso della resistente all'area in comproprietà esclusiva delle due condomine.
In diritto, la educeva che i progetti presentati dalla er la modifica dei Parte_2 CP_1 luoghi (datati al 27/5/2023, come da relazione dell'Ing. sub doc.1), da un lato, Per_2 integrerebbero l'inizio di una nuova opera intrapresa a danno del diritto reale sulla corte spettante alla ricorrente, tutelabile attraverso la misura di cui all'art. 1171 c.c., dall'altro, rappresenterebbero la manifestazione di una molestia nel possesso esercitato dalla ricorrente sulla medesima corte, tutelabile ai sensi dell'art. 1170 c.c..
In subordine, la ricorrente invocava l'emissione di un provvedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c., evidenziando la sussistenza sia del fumus boni iuris, posto che il diritto di proprietà della corte spetterebbe alle sole proprietarie dei subalterni 22 e 24, sia il periculum in mora, costituendo i progetti presentati dalla n pericolo per il diritto della ricorrente. CP_1
Pagina 2 2. si costituiva nel procedimento di primo grado, eccependo l'inammissibilità e CP_1
l'infondatezza di tutte le domande ex adverso proposte, posto che:
-nessuna opera era stata intrapresa dalla la quale si era limitata a presentare i progetti in CP_1
Comune per valutare la fattibilità dell'intervento, senza mai dare concreto inizio ai lavori, cosicché nessuna modificazione dello stato dei luoghi era mai intervenuta, con conseguente venir meno dei presupposti di tutte le azioni possessorie e cautelari promosse dalla ricorrente;
-in ogni caso, le pretese della arebbero infondate, stante l'inesistenza di qualsivoglia Parte_2
diritto di comproprietà esclusiva e possesso esclusivo della ricorrente sulla corte in contestazione, atteso che: (i) con l'atto di divisione a rogito Notaio del 1982, i comproprietari dell'intero Per_1
fabbricato e delle corti pertinenziali decisero di assegnarsi reciprocamente in proprietà esclusiva alcuni immobili, senza però ricomprendere, tra gli immobili assegnati in proprietà esclusiva, la corte oggetto di causa, che dunque era rimasta in comune;
(ii) come emerge dal rogito di compravendita a ministero del Notaio stipulato dalla in data 16/03/2021, detta corte Persona_3 CP_1 era sempre stata “fruita da tutte le unità immobiliari del compendio”; (iii) il preteso possesso ex adverso invocato è del tutto inesistente, tanto che il cancelletto in legno di ingresso all'area è da sempre rimasto aperto e consente a tutti i condomini di accedere liberamente alla corte in questione;
-nessun danno deriverebbe alla ricorrente dall'eventuale modifica della finestra.
In conclusione, parte resistente chiedeva il rigetto delle domande ex artt. 1170 c.c., 1171 c.c., ovvero 700 c.p.c., promosse nei suoi confronti, perché inammissibili e comunque infondate.
3. Con ordinanza dell'08.11.2024 il Giudice del primo grado cautelare respingeva il ricorso proposto da in via principale ex artt. 1171 e 1170 c.c.; dichiarava Parte_2
inammissibile il ricorso proposto in via subordinata ex art. 700 c.p.c.; condannava la ricorrente alla rifusione, in favore della resistente delle spese del procedimento;
compensava le spese CP_1
tra la ricorrente e il che non si era costituito nel procedimento cautelare. CP_2
In particolare, in relazione alle domande proposte ai sensi degli artt. 1171 e 1170 c.c., nell'ordinanza reclamata il Giudice accoglieva l'eccezione preliminare sollevata dalla parte resistente che, affermando di non aver mai iniziato i lavori di rifacimento della finestra in contestazione, deduceva l'insussistenza dei presupposti di tutte le domande formulate dalla ricorrente. Quanto all'azione ex art. 700 c.p.c., ne rilevava l'inammissibilità, per carenza del requisito di residualità, e per completezza evidenziava i profili di criticità circa la sussistenza dei requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora dell'azione, come invocati dalla ricorrente.
Pagina 3 4. proponeva reclamo nei confronti dell'ordinanza cautelare dell'08.11.2024, Parte_2
convenendo nel presente procedimento e il CP_1 Controparte_3
, in persona dell'amministratore pro- tempore.
[...]
Nell'atto la reclamante deduceva che, pur essendo incontestata la mancata esecuzione di alcun intervento da parte della sulla finestra in contestazione, deve ritenersi sussistente il CP_1 fumus della domanda di cui all'art. 1171 c.c., avendo la reclamata esternato la ferma volontà di intraprendere i lavori, sia avviando le procedure amministrative prodromiche, sia a parole, come risulterebbe dai verbali delle assemblee condominiali (doc. 8 di parte resistente): sosteneva, al riguardo, che tali condotte integrerebbero il requisito normativo dell'inizio dell'opera, ex art. 1171
c.c., segnalando inoltre la possibilità che l'apertura della finestra venga effettuata non appena concluso il presente procedimento.
In relazione al possesso, di cui invocava la tutela ex art. 1170 c.c., la riteneva Parte_2
indimostrato quanto dedotto dalla resistente, in ordine alla circostanza che il cancello di accesso alla corte rimarrebbe spesso aperto, e comunque ne evidenziava l'irrilevanza, trattandosi di fatto inidoneo a pregiudicare il suo possesso sull'immobile.
Quali fatti sopravvenuti, di cui produceva documentazione, la deduceva che il Parte_2
proprio consulente tecnico, Ing. a seguito di un accesso in Comune, non aveva rinvenuto Per_2
modifiche al progetto presentato dalla e che, dalle fotografie relative allo stato dei CP_1 luoghi, risulterebbe come quest'ultima avesse già cambiato gli altri infissi dell'appartamento, ad eccezione di quello in contestazione, così dimostrando la volontà di realizzare l'intervento denunciato.
Inoltre, la reclamante eccepiva che l'ordinanza del Giudice di prime cure era affetta da ultrapetizione nella parte in cui si esprimeva sulla comproprietà della corte, in quanto il ricorso si concentrava sulle dinamiche possessorie e non conteneva alcuna domanda riguardante le questioni petitorie, essendo incontestata la proprietà dell'area cortiliva in capo alle proprietarie delle unità immobiliari dei subalterni nn. 22, 24 (come si desumerebbe dalla documentazione prodotta nel procedimento di primo grado); in ogni caso, chiedeva disporsi una CTU per accertare la reale titolarità del diritto di proprietà sulla corte.
Infine, il Procuratore della reclamante eccepiva la contraddittorietà dell'ordinanza impugnata, che avrebbe erroneamente ritenuto l'inammissibilità della domanda proposta ex art. 700 c.p.c. per difetto del requisito di residualità, e osservava che, essendo stato rigettato il ricorso ex art. 1171 c.c., perché infondato, il Giudice avrebbe dovuto accogliere la domanda proposta “in via residuale”.
In conclusione, la reclamante chiedeva che l'ordinanza pronunciata nel primo grado cautelare venisse riformata, anche nella parte relativa alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese
Pagina 4 di lite, considerando che la resistente era comunque in procinto di intraprendere l'opera oggetto della controversia.
5. Il , già contumace nel primo grado, non si Controparte_3
costituiva neppure nel presente procedimento di reclamo.
Si costituiva deducendo l'inammissibilità e l'infondatezza di tutte le domande CP_1
proposte dalla reclamante, per difetto dei presupposti di legge, e richiamando le argomentazioni già svolte nel primo grado.
In particolare, la reclamata evidenziava come le opere denunciate da controparte, che avevano condotto la ricorrente a promuovere il procedimento ed ora il presente reclamo, non fossero mai state iniziate, né fossero mai state in alcun modo modificate le condizioni dei luoghi;
precisava di aver soltanto depositato i progetti ed ottenuto le relative autorizzazioni dalle autorità preposte, senza intervenire concretamente sulla finestra oggetto di contestazione;
riteneva, pertanto, che difettasse il presupposto cardine dell'azione di cui all'art. 1171 c.c. e che nessuna molestia possessoria potesse ritenersi integrata al fine di giustificare la tutela di cui all'art. 1170 c.c..
Inoltre, la reclamata riteneva che l'azione proposta in via subordinata, ai sensi dell'art. 700 c.p.c., fosse inammissibile per difetto del requisito di residualità. Nel merito, sosteneva che fossero insussistenti i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora.
In conclusione, chiedeva di rigettare le domande di controparte e di confermare CP_1
l'ordinanza reclamata, con vittoria di spese.
6.1 All'esito dell'udienza di discussione del 04.02.2025, il Collegio tratteneva la causa in riserva.
Esaminati gli atti e i documenti di causa, si ritiene che il reclamo presentato da Parte_2
avverso l'ordinanza cautelare pronunciata dal Tribunale di Bologna in data 08.11.2024,
[...]
debba essere respinto.
Innanzitutto, l'ordinanza è condivisibile nella parte in cui ha ritenuto mancante il requisito previsto per l'esercizio dell'azione di cui agli artt. 1171 c.c. e 688 c.p.c., costituito dall'inizio di una “nuova opera”. Poiché lo scopo della tutela è quello di arrestare l'attività innovatrice altrui, l'art. 1171 c.c. richiede che l'attività che si denunzia sia stata concretamente eseguita sul suolo o su cose in esso incorporate, e sia tale da apportare una permanente modificazione dello stato dei luoghi.
Costante giurisprudenza afferma, infatti, che la denuncia di nuova opera, volta a difendere sia il possesso, sia il diritto di proprietà o un qualsiasi altro diritto reale, può essere esercitata quando la nuova opera sia da altri intrapresa sul proprio come sull'altrui fondo e non sia ancora terminata, e si abbia ragione di temere che da essa possa derivare un danno alla cosa che forma oggetto del diritto
Pagina 5 o del possesso del denunciante (ex multis, Cass. civ. n. 3573 del 12.03.2002; Cass. civ. n. 4649 del
27.04.1991).
E' dunque necessario che l'opera sia stata materialmente iniziata e abbia già determinato un mutamento dello stato dei luoghi, non essendo invece sufficiente, per giustificare la tutela, la mera presunta volontà di intraprenderla.
Oltretutto l'art. 1171 c.c. prevede che il ricorrente possa denunciare all'autorità giudiziaria la nuova opera, “purché questa non sia terminata e non sia trascorso un anno dal suo inizio”. Anche sotto tale profilo è dunque necessario che l'opera sia già iniziata, al momento della domanda, in quanto non sarebbe altrimenti possibile determinare il dies a quo per lo spirare del termine di decadenza di un anno previsto per l'esercizio dell'azione, dovendo esso necessariamente coincidere con l'iniziale modificazione dello stato dei luoghi.
Fatte queste premesse, si rileva che nel caso di specie, così come hanno riconosciuto entrambe le parti, la condotta della era consistita esclusivamente nella presentazione dei progetti CP_1 relativi alla realizzazione dell'intervento sulla finestra oggetto di contestazione, al fine di ottenere le relative autorizzazioni dalle autorità preposte, senza che poi lo stato dei luoghi fosse stato in alcun modo modificato.
Dunque, in mancanza del presupposto principale dell'azione, l'ordinanza impugnata ha correttamente rilevato l'infondatezza della domanda proposta dalla ricorrente, ai sensi dell'art. 1171
c.c..
Va, pertanto, confermata l'ordinanza che, per le ragioni indicate, ha respinto la domanda.
6.2 Parimenti risulta infondata la domanda di manutenzione del possesso ex art. 1170 c.c., non ravvisandosi nella condotta della né del alcun comportamento CP_1 CP_2 riconducibile alla fattispecie della turbativa o molestia possessoria, consistente in un'attività che abbia un'oggettiva attitudine a limitare l'esercizio del potere di fatto sulla cosa.
In particolare, con riguardo alle turbative di fatto, la Suprema Corte ha precisato che “In tema di azioni a difesa del possesso, è configurabile la molestia possessoria ove la condotta comporti una modifica dello stato dei luoghi, idonea a determinare una condizione di potenziale pericolo al possesso altrui e a produrre un'apprezzabile compressione delle facoltà con cui detto possesso si esteriorizza …” (ex multis, Cass. civ. n. 26787 del 23.10.2018).
Alla luce di tali principi, la mera intenzione della reclamata di realizzare un intervento che potrebbe interferire con il possesso vantato dalla controparte, non è idonea a configurare il presupposto oggettivo dell'azione possessoria.
Pagina 6 Non è ravvisabile neppure una molestia di diritto, né nella presentazione dei progetti relativi all'intervento, né nelle dichiarazioni rese dalla o da un suo delegato) in sede di verbale CP_1 dell'assemblea condominiale del 07.03.2024 richiamato dalla reclamante (doc. 8 di parte resistente), ove si dava conto esclusivamente del fatto che “ ha richiesto per l'apertura di una porta CP_1 finestra sul cortile …” e “La si riserva di procrastinare l'esecuzione dell'apertura e CP_1
l'installazione della porta finestra”, all'esito della disamina da parte del della CP_2
produzione documentale che le era stata richiesta.
Infatti, perché sussista una turbativa nel possesso, è comunque necessario che il comportamento denunziato dal ricorrente, anche quando non abbia determinato alterazioni fisiche attuali della situazione di fatto tutelabile, presenti un apprezzabile contenuto di disturbo, comporti un diverso modo di essere del possesso o del suo esercizio e risulti idoneo a porre in serio e concreto pericolo il preesistente stato di fatto, come può avvenire in caso di diffide, intimazioni o dichiarazioni verbali inequivocabili di opposizione all'esercizio del possesso altrui, accompagnate da un comportamento che esprima la volontà inequivocabile di tradurre in atto il proprio proposito (Cass. civ. n. 2291 del
05/02/2016; Cass. civ. n. 20800 del 10/10/2011; Cass. civ. n. 12080 del 13/09/2000; Cass. civ. n.
2764 del 04/04/1990).
Per quanto esposto, non ravvisandosi atti di molestia nella condotta dei resistenti, risulta carente il presupposto oggettivo dell'azione di manutenzione di cui all'art. 1170 c.c..
6.3 Infine, si ritiene condivisibile l'ordinanza reclamata anche nella parte in cui ha rilevato l'inammissibilità della domanda proposta in via subordinata ai sensi dell'art. 700 c.p.c., per carenza del requisito della residualità, in quanto diretta ad ottenere un provvedimento avente lo stesso contenuto di quelli che avrebbero potuto essere conseguiti con gli strumenti tipici d'urgenza di cui agli artt. 1171 e 1170 c.c., azionati dalla ricorrente a tutela del diritto reale e/o del possesso dalla stessa rivendicati.
In particolare, la reclamante ha rilevato la presunta contraddittorietà dell'ordinanza di primo grado che, avendo ritenuto infondate le domande di cui agli artt. 1171 e 1170 c.c., a suo parere avrebbe dovuto quantomeno accogliere la domanda proposta “in via residuale”, ai sensi dell'art. 700 c.p.c..
Il rilievo è erroneo, in quanto la residualità costituisce un requisito oggettivo dell'azione in questione e presuppone l'assenza di altri rimedi tipici, non già la loro infondatezza;
al contrario,
l'ammissibilità di altri rimedi implica appunto la carenza di residualità. In caso contrario, si ridurrebbe lo strumento atipico di cui all'art. 700 c.p.c. ad un rimedio alternativo e sostitutivo rispetto a quelli tipici apprestati dall'ordinamento, in contraddizione rispetto alle peculiarità e alla funzione proprie di tale strumento di tutela.
Pagina 7 Per completezza, il Giudice di prime cure ha affrontato il tema relativo alla sussistenza dei presupposti dell'azione ex art. 700 c.p.c.. In proposito, si ritiene che a causa della mancanza - già evidenziata - di alcuna lesione o concreta minaccia nei confronti del diritto e/o del possesso vantati dalla reclamante sull'area cortiliva in contestazione, deve escludersi la sussistenza del requisito del periculum in mora, che oltretutto, in relazione alla fattispecie in esame, presupporrebbe il rischio di un danno imminente ed irreparabile al bene oggetto della tutela invocata.
Poiché, ai fini dell'emanazione di un provvedimento cautelare, è necessaria la sussistenza in concreto sia del fumus boni iuris, che del periculum in mora, si deve rilevare che anche il difetto di una sola delle suddette condizioni impedisce la concessione della misura invocata.
Quanto poi al fumus boni iuris, si osserva che le considerazioni svolte dal Giudice di prime cure in ordine alla situazione petitoria dell'immobile - con particolare riguardo alla supposta natura condominiale dell'area cortiliva, su cui la rivendica la titolarità esclusiva della Parte_2
comproprietà – costituiscono un obiter dictum che appare irrilevante ai fini del decidere, in ragione delle argomentazioni già svolte quanto ad inammissibilità e/o infondatezza delle azioni proposte, e riguardano invece un tema che potrà eventualmente essere affrontato e risolto in altra sede.
Si esclude, in ogni caso, che sotto tale profilo l'ordinanza reclamata sia affetta da vizio di ultrapetizione, posto che è la stessa fondare le domande sull'asserita comproprietà Parte_2
esclusiva della corte, così come reiteratamente esposto nel ricorso di primo grado (pagg. 3, 5, 6, 7,
8, incluse le conclusioni).
7. In applicazione del principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., le spese processuali sostenute da sono poste a carico della reclamante e vengono liquidate secondo i CP_1
criteri stabiliti dal D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, con l'applicazione delle tariffe previste per le cause di valore indeterminabile e di complessità bassa, nella misura media per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, e nella misura minima per la fase di trattazione, in ragione dell'esigua attività svolta. Per le stesse ragioni, non sussistono i presupposti per riformare l'ordinanza reclamata nella parte relativa alla condanna al pagamento delle spese di lite.
Non si provvede sulle spese in relazione alla posizione del in ragione della sua CP_2
mancata costituzione.
Sussistono i presupposti per il “raddoppio” del contributo unificato in favore dell'Erario, sancito dall'art. 13 co. 1 quater D.P.R. n. 115/2002 nei confronti di chi subisca l'integrale rigetto di una impugnazione (Cass. S.U. 24246/2015), cui vanno assimilate le iniziative di cui all'art. 669 terdecies c.p.c. (cfr. Trib. Milano 18.11.2014; Trib. Napoli/Aversa 8.01.2016).
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P.Q.M.
-rigetta il reclamo proposto da nei confronti di e del Parte_2 CP_1
e, per l'effetto, conferma l'ordinanza Controparte_3 reclamata dell'8 novembre 2024;
-condanna alla rifusione, in favore di delle spese del presente Parte_2 CP_1
procedimento, che si liquidano in complessivi € 4.221,00, oltre al 15 % per spese generali, IVA e
CPA come per legge;
-dichiara non doversi provvedere sulle spese di lite, nei rapporti tra e il Parte_4
; Controparte_3
-dichiara l'esistenza dei presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R. n. 115/2002, per il versamento supplementare del contributo unificato da parte di con obbligo di Parte_4
pagamento dalla data di deposito del presente provvedimento.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 4 febbraio 2025
Il Giudice relatore
Dott.ssa Rita CHIERICI
Il Presidente
Dott. Marco D'ORAZI
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