Art. 6. Sanatoria 1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 3 novembre 1997, n. 380 , recante proroga del termine per la presentazione da parte di operatori nel settore chimico dei dati e delle informazioni previsti dall' articolo 6 della legge 18 novembre 1995, n. 496 , come sostituito dall' articolo 4 della legge 4 aprile 1997, n. 93 .
2. Non sono punibili i soggetti indicati al comma 1 dell'articolo 6 della citata legge n. 496 del 1995 che abbiano presentato al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro il 15 dicembre 1997 i dati e le informazioni richiesti dall'articolo VI, e dalle corrispondenti parti dell'annesso sulle verifiche, della Convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione, adottata a Parigi il 13 gennaio 1993.
Note all' art. 6:
- Il decreto-legge 3 novembre 1997, n. 380 reca: "Proroga di termini relativi alle dichiarazioni da parte degli operatori nel settore delle armi chimiche".
Poiche' tale decreto non e' stato convertito nei termini costituzionalmente previsti, la presente norma tende a salvaguardare gli effetti.
- Si trascrive, il testo dell' art. 6 della legge n. 496/1995 , ruguardante la ratifica della Convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio, ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione, Parigi 13 gennaio 1993:
"Art. 6. - 1. Hanno l'obbligo di fornire al Ministero dell'industri, del commercio e dell'artigianato, i dati e le informazioni richiesti dall'art. VI e dall'annesso sulle verifiche della convenzione di cui all'art. 1 tutti i soggetti che:
a) producono, lavorano e impiegano per la trasformazione i composti chimici elencati nelle tabelle 1 e 2 dell'annesso sui composti della convenzione;
b) producono i composti chimici elencati nella tabella 3 dell'annesso sui composti chimici della convenzione;
c) svolgono le attivita' elencate nella parte IX dell'annesso sulle verifiche della convenzione stessa.
2. Le informazioni e i dati utili ai fini delle dichiarazioni iniziali debbono essere forniti al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dai soggetti di cui al comma 1 entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo le modalita' e procedure prescritte dalla commissione preparatoria dell'organizzazione per la proibizione delle armi chimiche: essi saranno aggiornati alle scadenze che saranno stabilite nel decreto interministeriale di cui all'art. 15".
2. Non sono punibili i soggetti indicati al comma 1 dell'articolo 6 della citata legge n. 496 del 1995 che abbiano presentato al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro il 15 dicembre 1997 i dati e le informazioni richiesti dall'articolo VI, e dalle corrispondenti parti dell'annesso sulle verifiche, della Convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione, adottata a Parigi il 13 gennaio 1993.
Note all' art. 6:
- Il decreto-legge 3 novembre 1997, n. 380 reca: "Proroga di termini relativi alle dichiarazioni da parte degli operatori nel settore delle armi chimiche".
Poiche' tale decreto non e' stato convertito nei termini costituzionalmente previsti, la presente norma tende a salvaguardare gli effetti.
- Si trascrive, il testo dell' art. 6 della legge n. 496/1995 , ruguardante la ratifica della Convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio, ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione, Parigi 13 gennaio 1993:
"Art. 6. - 1. Hanno l'obbligo di fornire al Ministero dell'industri, del commercio e dell'artigianato, i dati e le informazioni richiesti dall'art. VI e dall'annesso sulle verifiche della convenzione di cui all'art. 1 tutti i soggetti che:
a) producono, lavorano e impiegano per la trasformazione i composti chimici elencati nelle tabelle 1 e 2 dell'annesso sui composti della convenzione;
b) producono i composti chimici elencati nella tabella 3 dell'annesso sui composti chimici della convenzione;
c) svolgono le attivita' elencate nella parte IX dell'annesso sulle verifiche della convenzione stessa.
2. Le informazioni e i dati utili ai fini delle dichiarazioni iniziali debbono essere forniti al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dai soggetti di cui al comma 1 entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo le modalita' e procedure prescritte dalla commissione preparatoria dell'organizzazione per la proibizione delle armi chimiche: essi saranno aggiornati alle scadenze che saranno stabilite nel decreto interministeriale di cui all'art. 15".