Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 24/03/2025, n. 573 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 573 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3475/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott.ssa Alessandra Filoni Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3475 del registro degli affari civili contenziosi dell'anno
2024 promossa da:
nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1 dall'Avv. FEDERICA BATTISTONI;
ricorrente contro
nato a [...] il [...] e residente a [...]
1/A;
resistente contumace e con l'intervento obbligatorio ex lege del Pubblico Ministero in sede.
OGGETTO: DIVORZIO – CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO
CONCLUSIONI:
“1) Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai Sigg.ri Parte_1
e in data 22/05/2009, regolarmente trascritto nei registri dello stato civile
[...] Controparte_1
del Comune di OR AN nell'anno 2009 al n. 22 parte seconda serie a UF.1 e, per l'effetto,
1
2) Affidare in via esclusiva alla Sig.ra la IN , con Parte_1 Persona_1
collocamento prevalente della stessa presso quest'ultima. La si impegna comunque ad Parte_1
agevolare per quanto possibile la piena e serena ricostruzione del rapporto genitoriale tra padre e IG. Il potrà vedere e tenere con sé tenuto conto sempre della volontà della IG CP_1 Per_1 IN. Il resistente verserà alla ricorrente, entro il 20 di ogni mese, la somma mensile di € 250,00, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, come per legge, a titolo di contributo al mantenimento della predetta IG IN, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie relative alla IN, come da Protocollo per i procedimenti in materia di famiglia sottoscritto tra il
Tribunale di Ancona e l'Ordine degli Avvocati di Ancona in data 11/07/2013, in vigore dal
16/09/2013 e precisamente:
a) spese mediche (da documentare) che NON richiedono il preventivo accordo:
- visite specialistiche prescritte dal medico curante;
- cure dentistiche presso strutture pubbliche;
- accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
- tickets sanitari.
b) spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
- cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
- cure termali e fisioterapiche;
- accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
- farmaci particolari.
c) spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
- tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
- libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
- gite scolastiche senza pernottamento;
- trasporto pubblico;
- servizio mensa (solo la parte non relativa al vitto).
d) spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
- tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
- corsi di specializzazione;
- gite scolastiche con pernottamento;
- corsi di recupero e lezioni private;
- alloggio presso la sede universitaria.
2 e) spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
- tempo prolungato pre-scuola e dopo-scuola;
- centro ricreativo estivo e gruppo estivo.
f) spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
- corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
- spese di custodia (baby sitter);
- viaggi e vacanze.
3) L'assegno unico familiare, laddove effettivamente sussistenti i presupposti di Legge, verrà percepito integralmente dalla Sig.ra Parte_1
4) Il Sig. si farà carico di provvedere al pagamento dell'arretrato da lui accumulato nei CP_1
confronti della ricorrente per il mantenimento di . Per_1
5) I coniugi prestano il proprio consenso al rilascio e/o rinnovo di passaporto valido per espatrio per se stessi e per la IG IN.
6) Ferme e salve tutte le condizioni che precedono, i coniugi dichiarano di aver risolto ogni altra questione di natura patrimoniale ed economica tra gli stessi esistente e di non avere più nulla a che pretendere l'uno dall'altra.
Con vittoria di spese e competenze di lite”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 27.06.2024, ha chiesto al Tribunale di dichiarare Parte_1
la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con a OR AN Controparte_1
(NA) il 22.05.2009, dalla cui unione è nata la IG IN Per_1
Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c..
Il signor nonostante la regolarità della notifica, perfezionatasi ai sensi dell'art. 140 c.p.c., CP_1
non si è costituito.
****
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla legge n. 898 del 1970.
Dalla documentazione prodotta risulta che con sentenza n. 908 del 13.07.2022, divenuta già irrevocabile, il Tribunale di Ancona ha omologato la separazione consensuale dei coniugi.
Risulta quindi ampiamente trascorso il termine richiesto dall'art. 3, numero 2) lettera b) della predetta legge.
Il lungo lasso di tempo in cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi.
3 Va pertanto dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti a OR
AN (NA) il 22.05.2009 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di OR
AN (NA) al n. 22, parte 2, serie A dell'anno 2009.
Per quanto concerne le ulteriori condizioni relative all'affidamento, al collocamento e al mantenimento della IG IN , la ricorrente ha chiesto sostanzialmente la Persona_1
conferma di quanto già disposto in sede di separazione, ove era stato previsto:
- “affidamento esclusivo della IG IN alla madre (odierna ricorrente), con Per_1
collocamento prevalente della stessa presso quest'ultima. La si impegna Parte_1
comunque ad agevolare per quanto possibile la piena e serena ricostruzione del rapporto genitoriale tra padre e IG. Il resistente potrà vedere e tenere con sé il martedì Per_1
ed il giovedì dalle ore 1830 alle ore 21:00, quando il padre la riaccompagnerà personalmente presso la madre, nonché, a finesettimana alternati, il week-end dal sabato (ore 14:00) alla domenica sera (ore 21:00), quando il padre la riaccompagnerà personalmente presso la madre, con diritto al pernotto (tenuto conto sempre della volontà della IG IN). Resta inteso che le parti potranno concordare un ampliamento del calendario di visita, tenuto conto degli impegni personali e lavorativi dei genitori e tenuto conto degli impegni scolastici ed extrascolastici della IG IN”;
- “Il resistente verserà alla ricorrente, entro il 20 di ogni mese, la somma mensile di € 250,00, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, come per legge, a titolo di contributo al mantenimento della predetta IG IN, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie relative alla IN (come da Protocollo in uso presso questo Tribunale)”;
- “L'assegno unico familiare, laddove effettivamente sussistenti i presupposti di Legge, verrà percepito integralmente dalla ricorrente”.
Ciò posto, il Collegio ritiene di poter disporre in conformità, considerato che tali condizioni erano state frutto di un accordo delle parti all'udienza del 12.07.2022 e già giudicate corrispondenti agli interessi morali e materiali della IN, il cui ascolto appare del tutto superfluo.
Stante la particolare natura degli interessi in gioco e la mancata costituzione della controparte, si ritengono sussistenti giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a OR AN (NA) in data
22.05.2009 da nata a [...] il [...] e nato a [...]_1
Pompei il 26.06.1984, matrimonio trascritto nei registri dello stato civile del Comune di OR
AN (NA) al n. 22, parte 2 serie A dell'anno 2009;
4 ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza;
conferma le ulteriori condizioni previste nella sentenza di separazione n. 908/2022 pubblicata il
19.07.2022; compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Ancona, così deciso nella Camera di Consiglio del giorno 19 marzo 2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Alessandra Filoni Silvia Corinaldesi
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