Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 27/06/2025, n. 3433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3433 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 1539/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
Dott.ssa Vincenza Totaro Presidente rel.
Dott.ssa Raffaella Genovese Consigliere
Dott.ssa Rosa Del Prete Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 19.6.2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n° 1539/2020 R.G. sez. lav.
TRA
, in persona del Parte_1 legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti S. Tomei, D. Guida e F. Di Maio, come da procura in atti
APPELLANTE E
, Controparte_1 in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato presso questa Corte – sezione civile - in data 22.5.2020, la società Parte_1 proponeva appello avverso la sentenza n. 223/2020, resa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, pubblicata il 22.1.2020, non notificata, la quale rigettava l'opposizione proposta dalla stessa - avverso l'ordinanza n. 1/2016/UALC dell'Ufficio Territoriale del
L'ordinanza-ingiunzione impugnata aveva ad oggetto sanzioni amministrative per un ammontare complessivo di €73.635,89 per violazione di più norme concernenti la tutela del lavoro, ovvero la mancata regolarizzazione della lavoratrice;
nello Persona_1 specifico veniva contestata: l'omessa comunicazione obbligatoria di assunzione;
l'omessa registrazione sul libro unico dei Pt_2 dati della lavoratrice;
l'omessa consegna alla lavoratrice delle buste paga.
L'appellante proponeva gravame contestando la sentenza impugnata per aver ritenuto erroneamente inammissibile il ricorso, in quanto tardivo, non rilevando che il termine per il deposito del ricorso in opposizione era sospeso in virtù della proposizione del ricorso al Comitato Regionale per i rapporti di lavoro. Nel merito, rilevava che nel corso del giudizio di primo grado era intervenuta la sentenza n. 1574/2018 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere che aveva rigettato il ricorso proposto dalla volto ad ottenere Per_1
l'accertamento della natura subordinata del rapporto. Per tali ragioni chiedeva riformarsi la sentenza gravata con vittoria di spese di lite.
Si costituiva in giudizio l' Controparte_1
, il quale deduceva l'inammissibilità, nonché l'infondatezza
[...] dell'avverso gravame chiedendone il rigetto con vittoria di spese di lite.
Il presente giudizio veniva sottoposto all'esame di questo Collegio, in virtù del Decreto n. 402/2024 del 12.12.2024 con il quale l'Ufficio
della Corte d'Appello di AP provvedeva alla CP_2 riassegnazione alla Sezione Lavoro e Previdenza di n. 274 processi d'appello in materia di OIA (Opposizione ad Ingiunzione Amministrativa), tra i quali l'odierno giudizio.
All'odierna trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. la Corte si è riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto è infondato per i motivi che di seguito si espongono.
Preliminarmente, va affrontata la questione relativa all'ammissibilità dell'opposizione proposta dall'appellante in primo grado. Il Giudice di prime cure rilevava che il ricorso era stato depositato in data 1.6.2016, mentre l'ordinanza ingiunzione impugnata risultava notificata in data 4.2.2016 alla società opponente ed in data 11.3.2016 alla legale rappresentante Pertanto, il CP_3
Tribunale dichiarava inammissibile il ricorso in quanto depositato oltre il termine di 30 giorni fissato dall'art. 6 D. Lgs 150/2011.
Secondo l'appellante, tale statuizione sarebbe errata in quanto il termine per il deposito del ricorso in opposizione era sospeso avendo la società opponente proposto in data 1.3.2016 il ricorso al Comitato Regionale per i rapporti di lavoro;
specifica l'appellante, che come testualmente previsto nell'ordinanza ingiunzione impugnata la proposizione del ricorso al interrompeva il Parte_3 termine per la proposizione del ricorso giudiziario. Pertanto, la pronuncia sarebbe errata, in quanto, il Giudice di prime cure non avrebbe correttamente valutato la documentazione attestante la proposizione di detto ricorso.
La doglianza è fondata.
In primo luogo, occorre evidenziare che, come correttamente espone l'appellante, nell'ordinanza ingiunzione opposta, tra i mezzi d'impugnazione indicati, vi era anche il ricorso al Parte_3
Infatti, l'ordinanza specificava che: “Contro la presente
[...] ordinanza ingiunzione si può presentare ricorso: a) al regionale per i rapporti di lavoro ex art 17 D.Lgs Pt_3
124/2004, istituito presso la Direzione Interregionale del Lavoro
[……]. Lo stesso deve essere presentato entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla data di ricezione del presente atto;
in assenza di decisione entro i successivi 90 giorni, il ricorso si intende respinto. Il ricorso interrompe il termine per la proposizione del ricorso giudiziario ai sensi dell'art. 22 L. 689/81, come modificato dal D. Lgs. 150/2011, il quale ricomincia a decorrere dalla data della notifica del provvedimento che conferma o ridetermina l'importo dell'ordinanza ingiunzione impugnata ovvero alla scadenza del termine fissato per la decisione”.
Dunque, posto ciò, occorre rilevare che:
1) l'ordinanza ingiunzione veniva notificata alla Parte_1 Cont in data 4.2.2016 (cfr. documentazione prodotta dall' );
2) che in data 1.3.2016, avverso tale ordinanza, la società proponeva correttamente, a mezzo PEC, ricorso al Comitato Regionale per i rapporti di lavoro;
3) che non intervenendo nei successivi 90 giorni alcun provvedimento da parte del alla data del Parte_3
30.5.2016 il ricorso doveva ritenersi definitivamente respinto;
4) che dalla suddetta data decorreva il termine di 30 giorni per la proposizione del ricorso giudiziale che scadeva, dunque, in data 29.6.2016. Posti tali rilievi, dunque, il ricorso in opposizione deve ritenersi tempestivo in quanto, risulta essere stato proposto in data 07.06.2016, ovvero nel termine di 30 giorni fissato dalla norma.
Tanto rilevato, occorre esaminare il merito dell'opposizione non vagliato in primo grado stante la pronuncia d'inammissibilità.
Occorre brevemente ripercorrere i fatti oggetto della vicenda.
Il Verbale unico di accertamento n. n. CE89000/2013.-484-0162 del 21.5.2023 posto a fondamento dell'ordinanza ingiunzione impugnata si riferiva al periodo dal 17.3.2010 al 17.2.2012. Cont In detto verbale l' , esaminata la documentazione esibita dalla ditta, nonché effettuate verifiche presso i sistemi informativi, aveva rilevato che la lavoratrice non risultava assunta. Gli Persona_1 ispettori, all'esito dell'escussione dei testi/informatori rilevavano la sussistenza di un rapporto di lavoro alle dipendenze della società
dal 7.1.1990 al 17.2.2012. Applicavano poi le Parte_1 sanzioni limitatamente al periodo dal 17.3.2010 al 17.2.2012 in quanto il precedente socio amministratore risultava deceduto in data 01.02.2010.
Per quanto concerne la posizione della società opponente si rileva che la stessa nell'atto di opposizione aveva evidenziato che l'accertamento ispettivo nasceva da una richiesta di intervento della rilevava che la stessa aveva promosso un giudizio innanzi al Per_1
Tribunale di Santa Maria C.V. per ottenere l'accertamento del rapporto di lavoro con richiesta di spettanze retributive;
rilevava, infine, che tale giudizio si era concluso con una pronuncia d'inammissibilità (Sentenza n. 359/2015 Trib. SMCV). Nel merito, negava la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato;
precisava che la in realtà era esclusivamente Per_1 addetta ai servizi di pulizia un paio di giorni alla settimana, scelti dalla stessa e senza alcun vincolo di subordinazione.
In sede di gravame, poi, la società appellante rilevava che la domanda proposta dalla volta ad ottenere l'accertamento Per_1 della sussistenza del rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della dal 7.1.1990 al 17.2.2012, era stata rigettata Parte_1 nel merito dal Tribunale di SMCV con sentenza n. 1574/2018 (depositata già in primo grado). Dunque, si osserva che la questione sottesa all'ordinanza ingiunzione opposta è rappresentata dall'accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra la società opponente e la per il periodo in contestazione, ovvero dal Per_1
17.3.2010 al 17.2.2012.
Sul punto, l'appellante ritiene dirimente la succitata sentenza n. 1574/2018 del Tribunale di Santa Maria C.V., la quale avrebbe rigettato nel merito la domanda di accertamento del rapporto di lavoro proposta dalla Per_1
Tuttavia, dal sistema informatico risulta che la suddetta sentenza è stata riformata integralmente dalla Corte d'Appello di AP (con sentenza n. 2720/2022 del 2.8.2022), la quale aveva accertato la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato per il periodo dal 1° gennaio 1996 al 17 febbraio 2012 tra la lavoratrice e la Persona_1 odierna società appellante.
Dunque, siffatto accertamento giudiziale assorbe la questione oggetto del contendere, dissipando qualsiasi dubbio in ordine alla legittimità dell'ordinanza ingiunzione impugnata, la quale mirava, come detto, a sanzionare il rapporto di lavoro non regolarizzato.
Per i motivi esposti, l'appello va rigettato.
Le spese di lite vanno compensate tenuto conto che solo in seguito al deposito del ricorso di primo grado interveniva la pronuncia che accertava la sussistenza del rapporto di lavoro della dipendente oggetto della contestazione di cui all'ordinanza impugnata.
Va da ultimo evidenziato che, nella specie, è applicabile ratione temporis l'art. 1 comma 17 legge n. 228/2012 che ha modificato il DPR n.115/2002 (inserendo all'art. 13, dopo il comma 1 ter, il comma 1 quater) in ordine al versamento del doppio del contributo unificato dovuto nel caso in cui “l'impugnazione, anche incidentale, sia respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile”, poiché il successivo comma 18 stabilisce che le disposizioni di cui al comma 17 si applicano ai (soli) procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della medesima legge n. 228/12 (1° gennaio 2013), sicché il comma 17 riguarda i casi di procedimenti pendenti a far luogo dal 31 gennaio 2013. Esula dalle valutazioni di competenza del giudicante il tema dell'eventuale sussistenza di condizioni (soggettive) di esenzione.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
- rigetta l'appello;
- compensa le spese del presente grado di giudizio.
- Dà atto, ai fini della valutazione di competenza di questo Collegio, della sussistenza per l'appellante dei presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13 1 quater DPR 115/2002, come introdotto dall'art. 1 comma 17 L. 228/2012.
AP 19.6.2025
Il Presidente estensore Dott.ssa Vincenza Totaro