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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 12/11/2025, n. 756 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 756 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice
nel procedimento r.g.n. 2243/2024, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del
4.11.2025, avente ad oggetto: divorzio congiunto, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA letto il ricorso depositato in data 24.09.2024 da e da Parte_1 Parte_2 entrambi rappresentati e difesi dall'avv. RUSSO LORENZO, tendente ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in AL (CE) in data 24.08.1996; rilevato che dal matrimonio sono nati i figli (il 12.09.1997), (il 12.06.2000) e Per_1 Per_2
(il 3.12.2006); Per_3 lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di divorziare alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/1970;
ritenuto che
la domanda sia ammissibile, essendo decorso il termine di legge dalla data di comparizione dei coniugi nel procedimento di separazione consensuale, definito con decreto sentenza passata in giudicato del 10.02.2025; rilevato che, in mancanza di eccezione sul punto, deve presumersi che la separazione sia continuata in maniera ininterrotta dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente;
ritenuto che
i coniugi hanno chiesto al Tribunale di pronunciare il divorzio alle condizioni precisate nel ricorso, come modificate con note di trattazione scritta del 10.11.2025, da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
- PIANO GENITORIALE PER IL GL VA 1 a) Confermare l'assegnazione della ex dimora coniugale ubicata nel Comune di S.
RI a Vico (CE) alla via Calzaretti n. 33 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, in favore di nell'interesse del figlio ivi Parte_1 Per_3 stabilmente convivente unitamente al fratello e fin tanto che lo stesso Per_1 non avrà raggiunto l'autosufficienza economica. Tutte le relative utenze sono poste ad esclusivo carico del coniuge assegnatario.
b) Il figlio resta collocato prevalentemente presso la dimora paterna. Per_3
c) La Sig.ra corrisponderà mensilmente al figlio per il Suo Parte_2 Per_3 mantenimento ordinario, in quanto maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente, la somma di € 250,00 (€ duecentocinquanta/00) entro il cinque di ogni mese con modalità di pagamento concordate tra le parti;
d) L'assegno di mantenimento di cui sopra è destinato a contribuire alle spese ordinarie del figlio;
e) Le spese straordinarie relative al figlio (sanitarie, scolastiche, sportive, ecc.) saranno sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, previo accordo sulle spese stesse, dichiarando di aderire integralmente al protocollo d'intesa sottoscritto in data 28.03.2024 tra il Presidente del Tribunale di Santa
RI C.V. e ed il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di S. RI
C.V. (prot. 00001244 del 28.03.2024), cha abbiasi qui per ripetuto e trascritto;
- ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI
f) le parti si dichiarano economicamente autonome, riconoscono e dichiarano di non avere reciprocamente nulla a pretendere l'uno dall'altro, neppure a titolo di assegno divorzile rinunciando espressamente allo stesso.
g) il Sig. si onera a contribuire per l'affitto che la sig.ra dovrà Parte_1 Pt_2 sostenere corrispondendo l'importo di € 300,00 mensile per una durata di tre anni e precisamente con decorrenza settembre 2024 e scadenza settembre
2027. Alla scadenza del mese di settembre 2027 la sig.ra null'altro potrà Pt_2 richiedere rilevato che non sono previste condizioni contrarie a norme imperative;
letto il parere favorevole del P.M.; visti gli artt. 3 n. 2, lett. b) L. 01/12/1970, n. 898 e 473bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
2 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in AL (CE) il
24.08.1996 da , nato a [...] A CANCELLO (CE) il 23.12.1967, e da Parte_1
, nata a [...] il [...], alle condizioni sopra richiamate;
Parte_2
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di AL (CE) di procedere alla trascrizione, all'annotazione e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 49 lett. g) e 69, lett. d),
D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 146, parte II, serie A, anno
1996);
3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso a S. RI C.V. nella camera di consiglio del 11.11.2025
Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio
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