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Sentenza 1 maggio 2025
Sentenza 1 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 01/05/2025, n. 1349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1349 |
| Data del deposito : | 1 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5823/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Valeria Napolitano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5823/2021 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv.to Rocco Silvano Parte_1
ATTORE
contro in persona del legale rapp.te p.t., con il Controparte_1
patrocinio dell'avv.to Francesco Gambi
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note ex art. 127-ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
1 In via preliminare, va rilevato che la modalità di trattazione scritta ex art. 127-
ter c.p.c. ben può reputarsi idonea a sostituire anche l'udienza fisica di discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c.; difatti, l'articolo 127-ter c.p.c.
prevede la possibilità di utilizzare tale modulo procedimentale in tutti quei casi in cui non è richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Di conseguenza, il provvedimento da adottare entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note, ai sensi del terzo comma del predetto articolo, ben può
consistere anche in una sentenza.
Inoltre, si dà atto che la presente sentenza sarà redatta in base alle disposizioni contenute negli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. come modificati dalla l.
69/2009 e, pertanto, in relazione al dettagliato svolgimento del processo ed alle deduzioni difensive delle parti si rinvia al contenuto degli atti di causa e dei verbali d'udienza che qui si hanno per noti.
citava in giudizio, dinnanzi all'intestato Tribunale, Parte_1 CP_1
affinché fosse accertata l'illegittimità dell'iscrizione del proprio
[...]
nominativo nel Sistema di Informazioni Creditizie gestito dalla Crif S.p.a. e, di conseguenza, ottenere la condanna della convenuta al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti per la mancata concessione di un prestito richiesto alla CheBanca! in virtù della predetta segnalazione.
Si costituiva in giudizio la quale resisteva all'azione Controparte_1
e ne chiedeva il rigetto.
Instauratosi il contraddittorio, a seguito del deposito delle memorie istruttorie di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. la causa veniva reputata matura per la decisione
2 senza necessità di alcuna attività istruttoria e giungeva infine, ex art. 281 sexies
c.p.c., all'udienza cartolare del 01/04/2025.
Così brevemente riassunti i termini della controversia, ritiene il Tribunale che la domanda sia infondata e vada rigettata per le ragioni che seguono.
La domanda formulata dall'attore in via principale risultava volta ad accertare l'illegittimità ab origine dell'iscrizione negativa del proprio nominativo nella
CRIF, per violazione dell'art. 4, comma 7, del Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi. Difatti, ai sensi del predetto articolo, 4
comma 7, "Al verificarsi di ritardi nei pagamenti, il partecipante, anche
unitamente all'invio di solleciti o di altre comunicazioni, avverte l'interessato
circa l'imminente registrazione dei dati in uno o più sistemi di informazioni
creditizie. I dati relativi al primo ritardo di cui al comma 6 possono essere resi
accessibili ai partecipanti solo decorsi almeno quindici giorni dalla spedizione
del preavviso all'interessato". In relazione a tale incombenza secondo la giurisprudenza di merito “L'onere di dimostrare l'avvenuto invio della predetta
comunicazione grava interamente sull'intermediario; detta informativa risulta
essenziale in quanto è espressione del fondamentale principio di correttezza e
lealtà nel trattamento dei dati personali e risponde all'esigenza di offrire al
debitore la possibilità di intervenire prima della segnalazione della morosità o
di un altro evento negativo [...] in riferimento alle segnalazioni in sofferenza
presso i sistemi di informazione creditizia l'intermediario debba -a pena di
illegittimità della segnalazione- preavvertire il cliente almeno 15 giorni prima
di procedere (v. tra le tante Decisione ABF Roma n. 6087/2015; in senso
conforme ABF Collegio di Coordinamento n. 3089/2012; sentenza Tribunale di
Firenze n. 2304/2016; sentenza Tribunale di Firenze n. 241/2016; Ordinanza
3 Tribunale di Pescara n. 4687 del 21/11/2014; Ordinanza del Tribunale di
Milano del 29.08.2014)” (Tribunale di Lecce 1643/2023).
Nel caso di specie, tuttavia, l'attore non allegava agli atti di causa la prova della segnalazione negativa presso Crif S.p.a. ma produceva unicamente l'estratto dell'interrogazione effettuata presso la Centrale Rischi Banca d'Italia.
D'altronde, nella comunicazione inviata all'attore da CheBAnca! in data
01/03/2019, con cui il predetto istituto di credito negava al la Pt_1
concessione del mutuo richiesto, si faceva specifico riferimento proprio alle informazioni creditizie di tipo negativo rinvenute presso Crif S.p.a.
Orbene, come anche indicato dalla stessa parte attrice, il sistema predisposto dalla Centrale Rischi Banca d'Italia e quello gestito da Crif S.p.a. sono differenti sia in relazione al soggetto giuridico cui fanno capo sia per finalità
dichiarate. La giurisprudenza di merito, aderendo ad un orientamento espresso dalla Corte di Cassazione, ha già da tempo evidenziato che, proprio alla luce di tali differenze, “[...] per Crif non valgono i medesimi criteri che regolano le
segnalazioni alla Centrale Rischi di Bankitalia, essendo diverse sia le "finalità"
perseguite dai due istituti che il concetto di "insolvenza" a cui fanno
riferimento. Se, infatti, per la segnalazione nella Centrale Rischi pubblica è
necessario l'accertamento di uno stato di insolvenza oggettivo e non un
semplice ritardo di pagamento (per cui chi omette una rata di basso importo
Pa non finisce segnalato in Cai) così non è per le le quali si limitano a
segnalare anche le minime insolvenze” (Tribunale Catania sez. IV, 05/03/2020,
n.900).
Proprio a causa di queste diversità formali e sostanziali, i due sistemi in esame non sono in alcun modo sovrapponibili.
4 Orbene, nel caso in esame il AS in citazione chiedeva di “[...] accertare e
dichiarare illegittima la segnalazione in Crif [...]” (cfr. pag. 5) senza fare alcun riferimento alla Centrale Rischi Banca d'Italia e, pertanto, era in relazione al primo dei predetti sistemi che andava fornita la prova dell'iscrizione illegittima del nominativo attoreo.
Pertanto, alla luce delle considerazioni che precedono, le domande formulate da non possono che essere rigettate. Parte_1
Non si ravvisano, infine, gli estremi per la condanna ex art. 96, comma I, c.p.c.
richiesta da parte convenuta in quanto manca, nel caso di specie, la prova della malafede o colpa grave nell'agire e resistere in giudizio nonché la prova del danno subìto a causa della condotta temeraria della controparte (cfr. Tribunale
Bari sez. I, 31/10/2022, n.3974).
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo a norma del DM 147/22, in considerazione del valore e della natura della controversia (complessità bassa), dell'assenza di attività istruttoria e della pronuncia in rito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da ogni contraria Parte_1
istanza ed eccezione disattesa:
- rigetta la domanda;
- condanna parte attrice alla rifusione delle spese processuali, in favore della convenuta, che si liquidano in complessivi € 2.540,00 oltre rimborso spese forfettarie in ragione del 15%, IVA e CPA come per
5 legge.
Nola, 01/05/2025
Il Giudice
(Dott.ssa Valeria Napolitano)
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Valeria Napolitano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5823/2021 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv.to Rocco Silvano Parte_1
ATTORE
contro in persona del legale rapp.te p.t., con il Controparte_1
patrocinio dell'avv.to Francesco Gambi
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note ex art. 127-ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
1 In via preliminare, va rilevato che la modalità di trattazione scritta ex art. 127-
ter c.p.c. ben può reputarsi idonea a sostituire anche l'udienza fisica di discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c.; difatti, l'articolo 127-ter c.p.c.
prevede la possibilità di utilizzare tale modulo procedimentale in tutti quei casi in cui non è richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Di conseguenza, il provvedimento da adottare entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note, ai sensi del terzo comma del predetto articolo, ben può
consistere anche in una sentenza.
Inoltre, si dà atto che la presente sentenza sarà redatta in base alle disposizioni contenute negli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. come modificati dalla l.
69/2009 e, pertanto, in relazione al dettagliato svolgimento del processo ed alle deduzioni difensive delle parti si rinvia al contenuto degli atti di causa e dei verbali d'udienza che qui si hanno per noti.
citava in giudizio, dinnanzi all'intestato Tribunale, Parte_1 CP_1
affinché fosse accertata l'illegittimità dell'iscrizione del proprio
[...]
nominativo nel Sistema di Informazioni Creditizie gestito dalla Crif S.p.a. e, di conseguenza, ottenere la condanna della convenuta al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti per la mancata concessione di un prestito richiesto alla CheBanca! in virtù della predetta segnalazione.
Si costituiva in giudizio la quale resisteva all'azione Controparte_1
e ne chiedeva il rigetto.
Instauratosi il contraddittorio, a seguito del deposito delle memorie istruttorie di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. la causa veniva reputata matura per la decisione
2 senza necessità di alcuna attività istruttoria e giungeva infine, ex art. 281 sexies
c.p.c., all'udienza cartolare del 01/04/2025.
Così brevemente riassunti i termini della controversia, ritiene il Tribunale che la domanda sia infondata e vada rigettata per le ragioni che seguono.
La domanda formulata dall'attore in via principale risultava volta ad accertare l'illegittimità ab origine dell'iscrizione negativa del proprio nominativo nella
CRIF, per violazione dell'art. 4, comma 7, del Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi. Difatti, ai sensi del predetto articolo, 4
comma 7, "Al verificarsi di ritardi nei pagamenti, il partecipante, anche
unitamente all'invio di solleciti o di altre comunicazioni, avverte l'interessato
circa l'imminente registrazione dei dati in uno o più sistemi di informazioni
creditizie. I dati relativi al primo ritardo di cui al comma 6 possono essere resi
accessibili ai partecipanti solo decorsi almeno quindici giorni dalla spedizione
del preavviso all'interessato". In relazione a tale incombenza secondo la giurisprudenza di merito “L'onere di dimostrare l'avvenuto invio della predetta
comunicazione grava interamente sull'intermediario; detta informativa risulta
essenziale in quanto è espressione del fondamentale principio di correttezza e
lealtà nel trattamento dei dati personali e risponde all'esigenza di offrire al
debitore la possibilità di intervenire prima della segnalazione della morosità o
di un altro evento negativo [...] in riferimento alle segnalazioni in sofferenza
presso i sistemi di informazione creditizia l'intermediario debba -a pena di
illegittimità della segnalazione- preavvertire il cliente almeno 15 giorni prima
di procedere (v. tra le tante Decisione ABF Roma n. 6087/2015; in senso
conforme ABF Collegio di Coordinamento n. 3089/2012; sentenza Tribunale di
Firenze n. 2304/2016; sentenza Tribunale di Firenze n. 241/2016; Ordinanza
3 Tribunale di Pescara n. 4687 del 21/11/2014; Ordinanza del Tribunale di
Milano del 29.08.2014)” (Tribunale di Lecce 1643/2023).
Nel caso di specie, tuttavia, l'attore non allegava agli atti di causa la prova della segnalazione negativa presso Crif S.p.a. ma produceva unicamente l'estratto dell'interrogazione effettuata presso la Centrale Rischi Banca d'Italia.
D'altronde, nella comunicazione inviata all'attore da CheBAnca! in data
01/03/2019, con cui il predetto istituto di credito negava al la Pt_1
concessione del mutuo richiesto, si faceva specifico riferimento proprio alle informazioni creditizie di tipo negativo rinvenute presso Crif S.p.a.
Orbene, come anche indicato dalla stessa parte attrice, il sistema predisposto dalla Centrale Rischi Banca d'Italia e quello gestito da Crif S.p.a. sono differenti sia in relazione al soggetto giuridico cui fanno capo sia per finalità
dichiarate. La giurisprudenza di merito, aderendo ad un orientamento espresso dalla Corte di Cassazione, ha già da tempo evidenziato che, proprio alla luce di tali differenze, “[...] per Crif non valgono i medesimi criteri che regolano le
segnalazioni alla Centrale Rischi di Bankitalia, essendo diverse sia le "finalità"
perseguite dai due istituti che il concetto di "insolvenza" a cui fanno
riferimento. Se, infatti, per la segnalazione nella Centrale Rischi pubblica è
necessario l'accertamento di uno stato di insolvenza oggettivo e non un
semplice ritardo di pagamento (per cui chi omette una rata di basso importo
Pa non finisce segnalato in Cai) così non è per le le quali si limitano a
segnalare anche le minime insolvenze” (Tribunale Catania sez. IV, 05/03/2020,
n.900).
Proprio a causa di queste diversità formali e sostanziali, i due sistemi in esame non sono in alcun modo sovrapponibili.
4 Orbene, nel caso in esame il AS in citazione chiedeva di “[...] accertare e
dichiarare illegittima la segnalazione in Crif [...]” (cfr. pag. 5) senza fare alcun riferimento alla Centrale Rischi Banca d'Italia e, pertanto, era in relazione al primo dei predetti sistemi che andava fornita la prova dell'iscrizione illegittima del nominativo attoreo.
Pertanto, alla luce delle considerazioni che precedono, le domande formulate da non possono che essere rigettate. Parte_1
Non si ravvisano, infine, gli estremi per la condanna ex art. 96, comma I, c.p.c.
richiesta da parte convenuta in quanto manca, nel caso di specie, la prova della malafede o colpa grave nell'agire e resistere in giudizio nonché la prova del danno subìto a causa della condotta temeraria della controparte (cfr. Tribunale
Bari sez. I, 31/10/2022, n.3974).
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo a norma del DM 147/22, in considerazione del valore e della natura della controversia (complessità bassa), dell'assenza di attività istruttoria e della pronuncia in rito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da ogni contraria Parte_1
istanza ed eccezione disattesa:
- rigetta la domanda;
- condanna parte attrice alla rifusione delle spese processuali, in favore della convenuta, che si liquidano in complessivi € 2.540,00 oltre rimborso spese forfettarie in ragione del 15%, IVA e CPA come per
5 legge.
Nola, 01/05/2025
Il Giudice
(Dott.ssa Valeria Napolitano)
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