Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 24/03/2025, n. 381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 381 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 435/2023
N. SENT. 381/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Bari- Sezione lavoro, composta dai signori magistrati: dott.ssa VITTORIA ORLANDO - Presidente dott.ssa MARIA GIOVANNA DECEGLIE - Consigliere relatore dott.ssa ISABELLA CALIA - Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta sul ruolo generale al n. su indicato TRA
- nata a [...] il 1° marzo 1957, c. f. Parte_1
, con domicilio in Corso Umberto I n. 12-14, 70020 Toritto - C.F._1 assistita e difesa dall'avv. MICHELE GERONIMO - c. f. -; C.F._2
-appellante- E
- c. f. , con domicilio in Piazza Controparte_1 P.IVA_1
Giulio Cesare n. 11, 70124 - assistito e difeso dall'avv. RAFFAELLA TRAVI - CP_1
c. f. - nonché dall'avv. COSTANZA SOLLECITO – c. f. C.F._3
-; C.F._4
-appellato- RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 1031 in data 5 aprile 2023 il Tribunale del lavoro di Bari accoglieva parzialmente la domanda proposta dalla ricorrente indicata in epigrafe e, per l'effetto, condannava l resistente a risarcirla del danno da usura psico- fisica Controparte_2 patito nella misura del compenso giornaliero ordinario spettante per ciascuna delle giornate di riposo settimanale non goduto oltre accessori di legge, compensando integralmente tra le parti le spese processuali.
2. Con ricorso del 28 aprile 2023 ha interposto appello avverso la Parte_1 sentenza di primo grado. L ha resistito al gravame con apposita memoria. Controparte_1
3. Instauratosi il contraddittorio tra le parti ed acquisito il fascicolo d'ufficio relativo al giudizio di primo grado, è stato esperito il tentativo di bonario componimento della controversia all'esito del quale le parti, all'udienza del 24 marzo 2025, sono addivenute alla sua conciliazione giudiziale alle condizioni e nei termini di cui al verbale in atti.
4. Deve essere pertanto dichiarata la cessazione della materia del contendere, atteso che la composizione in tal modo del contenzioso impone l'adozione di una decisione che, dando atto del sopravvenuto venir meno delle ragioni di contrasto fra le parti,
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(in tal senso Cass. n. 3075/97, n. 5476/99 e n. 3311/00,). 5. Nulla va statuito sulle spese processuali di entrambi i gradi del giudizio, essendo state anch'esse regolamentate dalle parti in sede conciliativa.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari- Sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con ricorso depositato il 28 aprile Parte_1
2023 avverso la sentenza resa dal Tribunale del lavoro di Bari in data 5 aprile 2023, nei confronti dell' così provvede: Controparte_1
- in riforma dell'impugnata sentenza dichiara la cessazione della materia del contendere anche in ordine alle spese processuali di entrambi i gradi del giudizio. Così deciso in Bari, il 24 marzo 2025
Il Presidente
dott.ssa Vittoria Orlando Il Consigliere Estensore dott.ssa Maria Giovanna Deceglie
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