TRIB
Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 14/05/2025, n. 714 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 714 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
R.G. n. 5021/2024
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei
Magistrati:
dott.ssa Susanna Menegazzi Presidente rel. ed est.
dott.ssa Alessandra Pesci Giudice
dott.ssa Cristina Bandiera Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al RG n. 5021/2024, introdotta con ricorso depositato in data 28.10.2024
da
( ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
MARTELLI MARIA GRAZIA
ricorrente
contro
( ), con il patrocinio dell'avv. SCARPA CP_1 C.F._2
ALBERTO
resistente
E con l'intervento del Pubblico Ministero in sede. Avente ad oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della
responsabilità genitoriale
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha proposto ricorso ex art. 337 bis e ter c.c., Parte_2
avente ad oggetto la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sulla figlia minore.
In particolare, la ricorrente ha dedotto:
- di avere avuto una relazione more uxorio con il sig. , CP_1
relazione da cui è nata, il 17.06.2016, la figlia Per_1
- che nel 2020 è cessata la convivenza e da allora il resistente vede assai di rado la bambina;
- che il convenuto per il mantenimento della figlia ha corrisposto saltuariamente la somma, convenzionalmente stabilita tra le parti,
di € 350 al mese e nulla a titolo di spese straordinarie;
-di esercitare la professione di operatrice sociale presso l'Istituto Bozzolla di Farra di Soligo con retribuzione mensile di euro 1.586,21;
- che i propri redditi sono gravati dalle spese per il canone di locazione dell'immobile ove vive con la figlia (pari ad € 440
mensili) e dalle rate del mutuo per l'acquisto della propria autovettura (pari ad € 232,21 mensili).
Ciò premesso, la sig.ra ha chiesto: l'affidamento condiviso Pt_1
della minore con collocamento prevalente presso la madre;
la regolamentazione dei turni di responsabilità paterni come da piano genitoriale allegato al ricorso, la determinazione del contributo paterno al mantenimento della figlia in € 350 mensili, oltre il 50%
delle spese straordinarie;
l'attribuzione in suo favore della totalità dell'assegno unico.
Costituitosi in giudizio, ha proposto un diverso CP_1
calendario dei turni di responsabilità paterni e ha dichiarato di essere disponibile a versare per la figlia un assegno di mantenimento di € 200 mensili, ferme per il resto le condizioni indicate da controparte.
All'udienza del 15.04.2025, le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo e hanno precisato congiuntamente le conclusioni.
Considerato che le condizioni concordate rispondono al preminente interesse del minore e non presentano profili di illegittimità;
visto il parere del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al RG n. 5021/2024, provvede in conformità alle condizioni indicate dalle parti che di seguito si riportano:
“- la minore viene affidata in via condivisa ad entrambi i genitori;
con residenza prevalente presso la madre;
- il padre verserà, quale contributo al mantenimento della minore,
la somma mensile di euro 250 a partire dal maggio 2025; con
rivalutazione ISTAT;
oltre al 50% delle spese straordinarie per la figlia, come da protocollo per la famiglia in uso presso questo
Tribunale;
- l'assegno unico viene percepito integralmente dalla madre;
- il padre potrà vedere la figlia ogni terzo fine settimana del mese
dal sabato ore 11.00, quando la andrà a prendere a casa della madre,
fino alla domenica ore 20.00 quando la riporterà dalla madre;
il
calendario potrà gradualmente essere modificato con l'accordo tra i
genitori in modo da ampliare gradualmente le visite del padre e i
pernotti presso il padre;
- le parti si danno reciproca autorizzazione al rilascio di documento
di identità valido per l'espatrio e di passaporto anche per la
minore;
- spese di lite compensate.”
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 14/05/2025.
Il Presidente
dott.ssa Susanna Menegazzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
R.G. n. 5021/2024
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei
Magistrati:
dott.ssa Susanna Menegazzi Presidente rel. ed est.
dott.ssa Alessandra Pesci Giudice
dott.ssa Cristina Bandiera Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al RG n. 5021/2024, introdotta con ricorso depositato in data 28.10.2024
da
( ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
MARTELLI MARIA GRAZIA
ricorrente
contro
( ), con il patrocinio dell'avv. SCARPA CP_1 C.F._2
ALBERTO
resistente
E con l'intervento del Pubblico Ministero in sede. Avente ad oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della
responsabilità genitoriale
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha proposto ricorso ex art. 337 bis e ter c.c., Parte_2
avente ad oggetto la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sulla figlia minore.
In particolare, la ricorrente ha dedotto:
- di avere avuto una relazione more uxorio con il sig. , CP_1
relazione da cui è nata, il 17.06.2016, la figlia Per_1
- che nel 2020 è cessata la convivenza e da allora il resistente vede assai di rado la bambina;
- che il convenuto per il mantenimento della figlia ha corrisposto saltuariamente la somma, convenzionalmente stabilita tra le parti,
di € 350 al mese e nulla a titolo di spese straordinarie;
-di esercitare la professione di operatrice sociale presso l'Istituto Bozzolla di Farra di Soligo con retribuzione mensile di euro 1.586,21;
- che i propri redditi sono gravati dalle spese per il canone di locazione dell'immobile ove vive con la figlia (pari ad € 440
mensili) e dalle rate del mutuo per l'acquisto della propria autovettura (pari ad € 232,21 mensili).
Ciò premesso, la sig.ra ha chiesto: l'affidamento condiviso Pt_1
della minore con collocamento prevalente presso la madre;
la regolamentazione dei turni di responsabilità paterni come da piano genitoriale allegato al ricorso, la determinazione del contributo paterno al mantenimento della figlia in € 350 mensili, oltre il 50%
delle spese straordinarie;
l'attribuzione in suo favore della totalità dell'assegno unico.
Costituitosi in giudizio, ha proposto un diverso CP_1
calendario dei turni di responsabilità paterni e ha dichiarato di essere disponibile a versare per la figlia un assegno di mantenimento di € 200 mensili, ferme per il resto le condizioni indicate da controparte.
All'udienza del 15.04.2025, le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo e hanno precisato congiuntamente le conclusioni.
Considerato che le condizioni concordate rispondono al preminente interesse del minore e non presentano profili di illegittimità;
visto il parere del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al RG n. 5021/2024, provvede in conformità alle condizioni indicate dalle parti che di seguito si riportano:
“- la minore viene affidata in via condivisa ad entrambi i genitori;
con residenza prevalente presso la madre;
- il padre verserà, quale contributo al mantenimento della minore,
la somma mensile di euro 250 a partire dal maggio 2025; con
rivalutazione ISTAT;
oltre al 50% delle spese straordinarie per la figlia, come da protocollo per la famiglia in uso presso questo
Tribunale;
- l'assegno unico viene percepito integralmente dalla madre;
- il padre potrà vedere la figlia ogni terzo fine settimana del mese
dal sabato ore 11.00, quando la andrà a prendere a casa della madre,
fino alla domenica ore 20.00 quando la riporterà dalla madre;
il
calendario potrà gradualmente essere modificato con l'accordo tra i
genitori in modo da ampliare gradualmente le visite del padre e i
pernotti presso il padre;
- le parti si danno reciproca autorizzazione al rilascio di documento
di identità valido per l'espatrio e di passaporto anche per la
minore;
- spese di lite compensate.”
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 14/05/2025.
Il Presidente
dott.ssa Susanna Menegazzi